21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:

»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le

costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere

in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della

nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re,

al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato

l'esercizio.»

22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del

senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi

elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:

»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»

I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati

dell'armata prestano lo stesso giuramento.

_Segnato NAPOLEONE._

_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,

Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi_.=

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello

stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai

tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei

loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran

giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è

incaricato di sorvegliare all'esecuzione.

Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro

regno.

_NAPOLEONE._

_Per S. M. l'Imperatore e Re,_

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 31 / 136 题