»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le
costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere
in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della
nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re,
al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato
l'esercizio.»
22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del
senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi
elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:
»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»
I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati
dell'armata prestano lo stesso giuramento.
_Segnato NAPOLEONE._
_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi_.=
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei
loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran
giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è
incaricato di sorvegliare all'esecuzione.
Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro
regno.
_NAPOLEONE._
_Per S. M. l'Imperatore e Re,_