_Dei giuramenti_.
18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla
sua maggiorità, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli
evangeli, ed in presenza
Del senato,
Del consiglio di stato,
Del corpo legislativo,
Dei tre presidenti dei collegi,
Degli arcivescovi e dei vescovi,
Del tribunale di cassazione,
Della contabilità nazionale,
Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
giuramento.