TITOLO III.

_Dei giuramenti_.

18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla

sua maggiorità, accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli

evangeli, ed in presenza

Del senato,

Del consiglio di stato,

Del corpo legislativo,

Dei tre presidenti dei collegi,

Degli arcivescovi e dei vescovi,

Del tribunale di cassazione,

Della contabilità nazionale,

Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del

giuramento.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 29 / 136 题