TITOLO XIV.

_Della risponsabilità de' funzionarj pubblici_.

105.

Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e

vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del

consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli

oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna

risponsabilità.

106.

Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette

funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi

cui appartengono.

107.

I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro

sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti

d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero

dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della

malversazione della sostanza pubblica.

108.

Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per

gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi

gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se

due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in

considerazione, viene rimessa alla censura.

109.

La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della

denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata

l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica

inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110.

Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la

censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e

l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111.

Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può

direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha

perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la

sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112.

Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con

messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto

convenire nell'opinione della censura.

113.

I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del

giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il

messaggio del governo all'esame della censura prossima.

114.

La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i

fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando

crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di

revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo

110.

115.

I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di

revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro

funzioni.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 16 / 136 题