_Della risponsabilità de' funzionarj pubblici_.
105.
Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e
vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del
consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli
oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna
risponsabilità.
106.
Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette
funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi
cui appartengono.
107.
I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro
sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti
d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero
dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della
malversazione della sostanza pubblica.
108.
Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per
gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi
gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se
due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in
considerazione, viene rimessa alla censura.
109.
La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della
denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata
l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica
inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.
110.
Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la
censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e
l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.
111.
Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può
direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha
perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la
sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.
112.
Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con
messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto
convenire nell'opinione della censura.
113.
I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del
giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il
messaggio del governo all'esame della censura prossima.
114.
La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i
fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando
crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di
revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo
110.
115.
I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di
revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro
funzioni.