_Disposizioni generali_.
116.
La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella
che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.
117.
È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio
privato del proprio culto.
118.
L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto
d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso
in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal
decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra
sufficienti indizj.
119.
La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli
all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la
legge stabilisce.
120.
Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete,
di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di
pubblica istruzione elementare.
121.
Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di
perfezionare le scienze e le arti.
122.
Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e
delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque
membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de'
suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente
rieleggibili.
123.
La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione
pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.
124.
La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può
deliberare.
125.
Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi
formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge
determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.
126.
L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode
dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere
turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo
reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal
tesoro pubblico.
127.
La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita
ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica
delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.
128.
Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce
necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone
ai collegi che ne giudicano.
BONAPARTE.
MELZI.
MARESCALCHI.
Per copia conforme;
_Il Consigliere Segretario di Stato_,
=Guicciardi=.
Certificato conforme;
_Il Consigliere Segretario di Stato_,
=A. Strigelli=.
LA CONSULTA DI STATO
AI POPOLI
DEL REGNO D'ITALIA.
Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non
poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di
perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza,
il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed
ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si
opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non
ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu
la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima
volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.
E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione,
sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione,
e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più
rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le
permetteva pretendere il suo destino.
Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria,
onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni
contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa
di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio;
e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera,
la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta
ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi
efficaci.
Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di
convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era
tempo omai ancora per noi d'imitarla.
Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di
vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali
modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto
vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più
grande, quello, cioè, della nostra conservazione.
Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti
all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il
risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a
Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri
tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne
incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.
Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere
luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di
prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la
nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità
e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non
potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta
ad essere testimonio.
Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di
futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero
sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e
gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il
danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del
nostro territorio.
Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro,
e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da
loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di
voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che
senza fallo era di già formato da tutti i cuori.
Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in
oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La
corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza
diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto
potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di
Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente
sul territorio della nostra repubblica.
È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad
acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la
riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge
alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però
fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente
per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante:
poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri
pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar
lungo tempo.
Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne
limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date
costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del
nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e
civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto
esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla
legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che in somma
consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è
fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne
ha assunto l'impegno: chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non
sappia adempirlo?
Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo
proclama, cioè: