_De' tribunali_.
94.
Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il
loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono
in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei
tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
95.
Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel
solo caso di due sentenze discordanti.
96.
Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne'
quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta
contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da
un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza
pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause
criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º
denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che
importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento
al libero di lui esercizio.
97.
In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti
soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o
rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce
e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il
loro giudizio è inappellabile.
98.
La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione
territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.
99.
La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono
essere attivati, non però più lontana di dieci anni.
100.
Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza
del consiglio legislativo.
101.
Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause
mercantili.
102.
I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del
codice militare.
103.
I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai
collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i
conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che
vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e
d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.
104.
I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze
relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde
il diritto di cittadinanza.