TITOLO XIII.

_De' tribunali_.

94.

Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il

loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono

in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei

tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.

95.

Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel

solo caso di due sentenze discordanti.

96.

Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne'

quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta

contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da

un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza

pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause

criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º

denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che

importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento

al libero di lui esercizio.

97.

In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti

soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o

rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce

e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il

loro giudizio è inappellabile.

98.

La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione

territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.

99.

La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono

essere attivati, non però più lontana di dieci anni.

100.

Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza

del consiglio legislativo.

101.

Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause

mercantili.

102.

I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del

codice militare.

103.

I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai

collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i

conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che

vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e

d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.

104.

I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze

relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde

il diritto di cittadinanza.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 15 / 136 题