TITOLO XII.

_Del corpo legislativo_.

81.

Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni

30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da

ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà

debb'essere tolta fuori de' collegi.

82.

Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del

secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola

il turno.

83.

Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse

però non possono durare meno di due mesi all'anno.

84.

Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi

membri, non compresi gli oratori.

85.

I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del

consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle

sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente

destinata.

86.

Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in

numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni

progetto di legge trasmesso dal governo.

87.

La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del

governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di

rifiuto.

88.

Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due

oratori e due consiglieri del governo.

89.

Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e

a maggiorità assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.

90.

La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la

decisione del corpo legislativo.

91.

Durante questo intervallo, la legge può essere denunziata come

incostituzionale.

92.

La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.

93.

Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di

Milano; quello degli oratori è di lire 9000.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 14 / 136 题