CAPITOLO QUINTO

I dottori ordinari e straordinari — Modo con cui si eleggevano

gl'insegnanti nelle università del medio evo — Liberi docenti

— Prime limitazioni alla libertà d'insegnamento — I dottori

forestieri (forenses) e i cittadini — Nomina dei dottori fatta

dalle università — Ingerenza dello Stato nella elezione dei

dottori — Dei modi di retribuzione dei pubblici insegnanti

— Offerte spontanee e «collectae» degli scolari — Parziale

intervento dei Comuni nel mantenimento dei dottori — Esclusiva

ingerenza dello Stato — Esempi più antichi di dottori stipendiati

dal pubblico erario — Abolizione delle collette — Capitali

anticipati ai dottori a titolo di retribuzione — Assegni

straordinari oltre gli stipendi — Criteri di repartizione dei

pubblici stipendi.

Il titolo di dottore attribuiva nel medio evo a chi ne era investito la

qualità di pubblico insegnante.

Solo i dottori insegnanti godevano dei privilegi e dei diritti concessi

dagli statuti universitarii. I dottori si dividevano in _ordinari_ e

_straordinari_. Alla prima categoria appartenevano tutti quelli addetti

ad insegnare nelle scuole ordinarie; gli straordinari erano chiamati

all'insegnamento pubblico delle università, trattando argomenti

speciali di scienza. Alla classe degli insegnanti straordinari non

appartenevano soltanto quelli insigniti della laurea, ma anche i

licenziati, i baccellieri e gli stessi scolari.

L'insegnante era sotto l'immediata dipendenza del Rettore sebbene

dividesse con questa suprema autorità molti poteri, fra i quali è

da notarsi sopratutto la giurisdizione sì civile che criminale che

esercitava insieme allo stesso Rettore e al Vescovo.

Quanto al modo di elezione dei dottori del medio evo e alle vicende che

subì coi tempi, sono da osservarsi tre periodi ben distinti. Seguendo

quest'ordine è facile vedere come l'insegnante che nei primi secoli

della formazione delle università prestava l'opera propria agli scolari

i quali lo retribuivano del proprio, si trasformasse a poco a poco in

pubblico ufficiale eletto e mantenuto dallo stato.

Quando non si conoscevano che libere aggregazioni di maestri e di

discepoli uniti dal solo vincolo della reciproca stima e dell'affetto,

ed estranee ad ogni ingerenza del potere pubblico, chiunque si fosse

sentito capace di insegnare, fondava una scuola in luogo privato e

spesso nella propria casa, accogliendovi tutti quelli che avessero

avuto vaghezza di imparare.

Sorta la scuola colle forme e gli ordinamenti delle altre associazioni,

non risentì da principio nessuna influenza dell'autorità sociale

che nel medio evo era quasi paralizzata dalla formidabile potenza

dell'iniziativa privata.

Lo Stato allora si andava lentamente formando e l'attività individuale

era nel suo pieno vigore. Le corporazioni scolastiche, dalle quali

ebbero poi origine le università, non erano diverse per gli ordinamenti

da tutte le altre numerose associazioni che abbondarono nel medio evo,

e come il lavoro libero trovò protezione nei corpi delle arti, così

la scienza risorse e si diffuse nel mondo per opera di quelle prime ed

utili scuole.

In questo primo periodo, la libertà d'insegnamento non ebbe confine e

il sapere si svolse senza nessuna limitazione nè regola prestabilita.

Il secondo periodo è quello in cui, le università già costituite,

provvedevano alla scelta dei dottori, partecipando direttamente

gli scolari alla loro elezione insieme al Rettore e agli altri

insegnanti. Già fino da quest'epoca si riscontra una sorveglianza

abbastanza rigorosa dei poteri pubblici nella scelta dei dottori. La

sconfinata libertà d'insegnare aveva spinto certi uomini audaci quanto

inetti, a tenere scuola ostentando una dottrina che non possedevano

con grave danno della scienza e dei suoi più autorevoli cultori.

A questo inconveniente volle riparare il provvido papa Onorio III

per l'università di Bologna, emanando una severa bolla del 1219

colla quale ordinava che non fossero ricevuti nelle scuole se non

quelli che avessero dato sufficiente saggio della loro attitudine ad

insegnare[319].

Così pure nell'università di Ferrara fu nell'anno 1443 rigorosamente

prescritto che quei che volevano avere il diritto d'insegnare dovessero

essere pubblicamente approvati[320].

Per essere eletti insegnanti specialmente nelle scuole ordinarie,

bisognava aver conseguito la laurea.

Ogni anno si formava il Rotolo che era il catalogo officiale dove era

scritto il nome dei dottori insegnanti. La nomina dei dottori che si

faceva annualmente, era opera di tutto il corpo universitario e si

diceva «_fare la riforma_.» Si chiamavano poi _riformatori_ i cittadini

che erano scelti ad invigilare su questa elezione; e il numero di essi

variava secondo la università.

L'insegnamento era affidato di preferenza agli stranieri perchè i

cittadini non trascurassero i pubblici uffici del loro paese. Nel 1361

la Repubblica di Firenze ordinò con un suo decreto ai dottori cittadini

di astenersi dall'insegnare in quello Studio per evitare il pericolo

che nella loro elezione si avesse piuttosto riguardo ai vincoli di

parentela che al vero merito[321].

In Perugia l'elezione dei dottori forestieri era riserbata ai

magistrati che presiedevano allo Studio; gli scolari avevano però piena

e libera scelta dei dottori perugini[322].

I dottori cittadini che erano ammessi ad insegnare venivano

generalmente esclusi dallo stipendio perchè essi conservavano di pieno

diritto tutti i privilegi della cittadinanza, aveano la protezione dei

loro propri magistrati e potevano aspirare ai pubblici uffici come pure

perorare le cause nel fôro.

I dottori stranieri (forenses) godevano del pubblico salario, ma

non potevano discutere cause eccetto quelle che riguardavano gli

scolari[323].

A rigore degli ordinamenti scolastici chi aveva ricevuto la laurea

in una università non poteva insegnare in un'altra se non rinnuovava

gli esperimenti oppure non supplicava il collegio ad accoglierlo per

grazia senza bisogno di ripetere gli esami. I dottori dell'università

di Napoli che aveano usi e statuti diversi da quelli degli altri Studi

d'Italia non erano riconosciuti neppure in via di grazia; ed essi alla

lor volta per diritto di rappresaglia sottoponevano tutti gli stranieri

che volevano insegnare in Napoli ad un nuovo esame[324].

I professori erano fissati per la durata di un anno e quando

incontravano l'approvazione degli scolari, solevano essere riconfermati

ed iscritti nel _Rotolo_, che si teneva continuamente esposto

nell'università perchè fossero noti a tutti i nomi dei dottori

insegnanti.

La scelta dei dottori, di merito insigne era fatta dall'università a

loro insaputa. La nomina poi si partecipava all'eletto a nome dello

Studio, del podestà e degli anziani. Chi era invitato doveva rispondere

se accettava o no e in caso affermativo promettere d'insegnare l'intero

anno alle ore solite e a forma degli statuti.

Talvolta in segno di maggior considerazione non si invitavano i

dottori per lettera ma per mezzo di ambasciatori spediti a nome

dell'università. Solevano poi andare ad incontrarli fuori della città

gli altri insegnanti e gli scolari. Nel 1489 per ottenere Giovanni

Campeggi, celebre giureconsulto che leggeva in Bologna, narrano gli

storici che mosse da Padova lo stesso Rettore accompagnato da cinquanta

scolari[325].

L'elezione di un dottore di gran fama era una delle più solenni cure

dell'università e vi prendevano parte con grande impegno anche le

autorità civili. In un decreto veneto del 1400 si ordina che siano

procurati per l'università di Padova «famosi doctores et valentes,»

e parlandosi nello stesso decreto di Pietro d'Abano, si dice: «quem

tamquam necessarissimum haberi volumus[326].»

La nomina di un dottore in una università poteva anche decidere della

venuta di numerosa e scelta scolaresca. Quando Bologna nel 1321 rimase

deserta di scolari per la condanna di uno studente catalano, quei che

tornarono in seguito a studiarvi posero per condizione al Comune il

richiamo di Jacopo Belvisio dicendo che dietro di lui sarebbero venuti

tutti gli scolari che erano in Perugia e molti altri ancora[327].

Ma ciò che dimostra quanto amore ed impegno ponessero non solo le

università ma anche i comuni e l'intera cittadinanza nella scelta

di buoni insegnanti, sono le numerose lettere e circolari che le

Repubbliche si scambiavano frequentemente per invitare nuovi dottori e

per pregare direttamente i magistrati del luogo dove essi insegnavano

a cederli ad altre università in segno di amicizia e fratellanza. Chi

è avvezzo a leggere nella storia delle città italiane le loro perpetue

discordie e a deplorare le guerre fraterne del medio evo, deve provare

maraviglia vedendo con quanta cortesia ed amorevolezza trattassero

fra loro città spesso nemiche e quanta solennità di modi e di

linguaggio impiegassero nelle lettere che reciprocamente si inviavano

nell'occasione della nomina di qualche insigne dottore[328].

Decretata la nomina di un dottore, gli veniva partecipata dagli

ufficiali dello Studio coi quali il nuovo eletto si poneva in

comunicazione e stabiliva i patti e le condizioni per le quali

obbligavasi ad insegnare.

In questi accordi preliminari il dottore eletto esponeva le sue pretese

riguardo allo stipendio ed affacciava i diritti di anzianità e di

merito scientifico che giustificavano le sue domande.

L'elezione dei dottori nel medio evo si fondava adunque sul reciproco

consenso e non era che un vero e proprio contratto di locazione

d'opera.

I dottori di maggior fama quando erano chiamati ad insegnare in una

università imponevano condizioni a loro piacere, essendo sicuri che

sarebbero state accolte.

Un esempio ci dimostrerà ad evidenza come fra i dottori e i collegi

universitarii si discutessero le condizioni dell'insegnamento.

Nel 1488 gli ufficiali dello Studio di Pisa chiesero all'università

di Bologna un canonista che fosse molto abile nella sua scienza per

insegnare a Pisa.

Interpellato uno dei più famosi, rispose agli ufficiali dello Studio

pisano che volentieri si sarebbe recato colà quando fosse potuto venire

con «suo honore et comodo.» E poi così soggiungeva: «et inanzi che

vegna a la conclusione del salario io ve notifico che è 30 anni che io

ho lecto le lectioni ordinarie continuamente, cioè anni 20 in ragione

canonica, et anni 10 in ragione civile come ne potria rendervene certo

Mes. Bartholomeo Sozino che semo d'una casarola (?) et etate, et se ve

notifico, che io qua ad presente ho lire 800 di Bolognini d'argento, e,

perchè ne voglio lire 1000 non voglio leggere a Bologna, e perchè si è

saputo a Padova della mia intentione, lo Rectore dello Studio di Padova

cum certi Deputati mi hanno scritto che se io voglio andare leggere

là, la mattina a ragione civile a concurrentia d'uno Mess. Iasone, me

daranno lire 1800 di Bolognini e forse 2000. Lo quale Studio è degno

Studio, secondo che io intendo, e ci è assai competente vivere. Ve

notifico che quando venni a Pisa, quando si principiò lo Studio, fu

promesso di fare exempti li Doctori e li Scolari; non si fè allora, e

questo dico chè so che lo vivere lì è assai caro, et li affitti delle

case sono excessivi, sicchè si spende assai denari, e ve notifico

quando io venni a Pisa in vectura, de' libri et altre cose necessarie,

et in fare translatione di Studio in altri luoghi per la peste, spesi

più di ducati 100, et al presente ho il doppio delle cose. Per il che

io concludo che io vorria volentieri leggere a Pisa, perchè mi piace

quella terra e sopra tutto è conforme alla mia natura, dummodo che io

leggessi cum honore.

«Io non so quello date a Mes. Bartholomeo Sozino et a li altri

forestieri.... m'è detto date a Mes. Bartholomeo Sozino ducati 900 o

da li doi anni ducati 1000. Quando io ne avessi li appresso veneria,

dummodo ne avessi licentia da li miei Reggimenti, li quali spero di

ritrovar pronti a darmela, attento, come vi ho detto non voglio più

leggere a Bologna etc.

«Ex Bononia di 7 Octob. 1488[329].»

Quando si erano posti d'accordo gli uffiziali dello Studio col dottore

sulla sua elezione o condotta, si iscriveva il suo nome nel Rotolo, e

questa pubblicazione era come la conferma solenne della nomina.

Coll'ingerenza esclusiva dello Stato nell'elezione degli insegnanti

nelle università, incomincia il terzo periodo. Fin da quando alle

libere repubbliche che governarono l'Italia per quattro secoli,

sopravvennero le signorie e i principati, cominciò l'autorità sovrana

ad esercitare una diretta influenza nel pubblico insegnamento. La

più gelosa prerogativa dei privilegi scolastici che era il diritto

d'elezione dei dottori, non fu tolta alle università che nel secolo XVI

sebbene alcuni principi anche per lo innanzi si fossero tacitamente

arrogati questo potere nominando col pretesto di accrescere lo

splendore e la fama delle università i dottori e retribuendoli del

proprio. Così in Padova anche nei tempi in cui l'elezione dei dottori

era sempre di pieno diritto degli scolari, i principi Carraresi

chiamavano i più insigni da tutte le parti d'Italia e li stipendiavano

tacitamente[330].

Quando lo Stato apertamente avocò a sè il privilegio di eleggere i

professori e tolse agli scolari ogni ingerenza nella formazione del

Rotolo, si manifestarono nelle università gravi turbolenze. In Padova

nel 1560 allorchè il Senato veneziano decretò l'abolizione di questo

privilegio, tutta l'università si sollevò, e gli scolari prese le armi,

gettarono le panche fuori delle scuole e impedirono a forza ai dottori

di far lezione[331].

Dopo aver parlato del modo di elezione degli antichi dottori, passiamo

a vedere come fossero retribuiti.

Gl'insegnanti delle università antiche mentre dapprima erano retribuiti

con spontanee offerte dagli scolari ai quali prestavano l'opera loro,

vennero in seguito ad essere considerati come ufficiali pubblici eletti

e stipendiati dallo Stato. Perciò i modi e le forme di retribuzione

nelle università del medio evo, si possono distinguere in tre separati

periodi, cioè:

1º Quello delle libere e spontanee offerte degli scolari;

2º Quello del parziale intervento dei comuni nel concorrere alle spese

del mantenimento dei pubblici insegnanti;

3º Quello infine dell'esclusiva ingerenza dello Stato.

Parleremo colla consueta brevità di ciascun periodo.

Quando per spontaneo svolgimento si formarono le università e divennero

corpi privilegiati e indipendenti, l'insegnamento non aveva nessun

carattere pubblico: era un servigio che i dottori prestavano agli

scolari e che veniva da loro retribuito con libere offerte. Queste

retribuzioni dicevansi _collectae_, la qual voce era generica e

comprendeva ogni specie di pagamento. Per fissare queste collette per

ordinario i dottori non contrattavano direttamente cogli scolari ma

eleggevano due di loro che ne consultassero il volere e ricevessero la

promessa dell'esatto pagamento a tempo debito[332].

Non di rado veniva anche fissata una somma per la quale tutti gli

scolari si tenevano solidalmente obbligati, oppure si determinava

la quantità del salario che ciascuno degli scolari era tenuto a

soddisfare[333].

La scuola in questo primo periodo rappresentava una vera clientela

tanto più lucrosa e ricercata quanto più grande era il numero degli

alunni che la componevano; ed aveva sotto questo aspetto un valore

venale; tanto è vero che s'incontrano frequenti esempi di dottori che

lasciavano la loro scuola ad altri disponendone per testamento, ovvero

cedendola per un prezzo convenuto nel contratto di vendita[334].

Con queste collette i più famosi dottori avendo moltissimi scolari

iscritti alle loro lezioni, facevano molti guadagni.

Oltrechè nell'insegnamento, i dottori più insigni lucravano assai nel

dare consigli e nell'esercizio delle relative professioni. Si racconta

che il giureconsulto Baldo, consultato in tutta Italia per la gran fama

che si era procacciata, ebbe agio di accumulare ragguardevoli somme.

Soltanto i consigli dati sulla materia delle sostituzioni dicesi gli

fruttassero quindici mila scudi d'oro[335].

Cresciuto nelle università il numero delle cattedre, gli scolari

non poterono più supplire interamente al mantenimento dei dottori e

perciò invocarono il soccorso dei Comuni perchè concorressero alla

retribuzione dei pubblici insegnanti. In questo secondo periodo si

conservarono sempre le collette degli scolari; ma ad esse fu aggiunto

in quasi tutte le università un contributo sull'erario pubblico per

lo stipendio dei dottori. Questo sistema di retribuzione potrebbe

chiamarsi misto perchè composto delle offerte private e degli

assegnamenti del pubblico erario.

Alcuni dottori nei quali prevaleva alla cupidità dei guadagni l'amore

della scienza, si adattavano ad insegnare in qualche famosa università

anche senza stipendio, ovvero con una scarsa retribuzione[336] come

Lapo da Castiglionvecchio, canonista fiorentino, il quale per quasi

venti anni insegnò senza salario[337].

Anche quando a certi dottori fu assegnato uno stipendio fisso,

questo non eccedè mai la somma di duecento lire annue: e ciò fino al

secolo XIV perchè in seguito, come vedremo, gli assegni ai professori

aumentarono assai, specialmente quando era loro vietato di ricevere

offerte dagli scolari.

Ed eccoci al terzo periodo, sul quale ci fermeremo più lungamente,

perchè in esso si manifesta il graduale intervento dello Stato nelle

università e la mutazione dei dottori da liberi docenti in pubblici

ufficiali; carattere che tuttora vien loro conservato in molti paesi

d'Europa.

Il primo ed il più antico esempio di stipendio pubblico si trova

ricordato in Padova nel 1279[338]. In seguito Bologna concesse ad

Altigrado, lettore di diritto canonico, un assegno di lire 150, ed a

Dino, giureconsulto, di lire 100[339].

Lo stipendio dei dottori ordinari era in questi primi tempi assai tenue

e farebbe maraviglia il vedere come fossero scarsamente ricompensati

gl'insegnanti in quell'epoca, se non sapessimo che potevano

supplire colle offerte degli scolari che ricevevano facendo lezioni

straordinarie. Stando alle parole di Odofredo, pare che non sempre

allo zelo dei dottori corrispondesse negli scolari la buona volontà di

pagare.

Alla fine delle sue lezioni straordinarie questo giureconsulto

trovandosi poco soddisfatto della generosità dei suoi uditori,

fece il seguente avvertimento, che è anche un arguto rimprovero per

l'avarizia degli scolari di quel tempo: «Et dico vobis quod in anno

sequenti intendo docere, ordinarie bene et legaliter sicut umquam

feci; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni

pagatores, quia volunt scire sed nolunt solvere nemo. Non habeo vobis

plura dicere, eatis cum benedictione Domini.»

Ben presto però le università volendo che i professori ordinari

attendessero con diligenza alle lezioni, vietarono loro, sotto minaccia

di gravi pene, di riscuotere cosa alcuna e per qualunque titolo dagli

scolari[340].

Erano eccettuati da questo divieto soltanto quei dottori che

insegnavano privatamente, i quali, non riscuotendo uno stipendio, erano

autorizzati a farsi pagare dagli scolari. Quando però anche questi

dottori furono stipendiati, fu estesa ad essi pure la proibizione.

Leggendo gli statuti e i contratti fra i dottori e le università si

incontrano frequentemente ricordati stipendi rilevanti[341]. Per non

cadere in errore, bisogna avvertire che certe retribuzioni cospicue

assegnate ai dottori, non rappresentavano già il salario, ma un

compenso straordinario adeguato al tempo in cui insegnavano o alla

difficoltà della scienza da loro professata.

Molte università, sperando di vincolare alcuni dottori a rimanere

per lungo tempo in uno stesso luogo, anticipavano loro un capitale o

in denaro o in beni stabili. Il giureconsulto Suzzara in un trattato

fatto colla città di Modena si obbligò d'insegnare per tutta la vita

in quello Studio col compenso del diritto di cittadinanza, e colla

corresponsione di un capitale di lire 2250, di cui doveva impiegare una

parte nell'acquisto di beni del territorio modenese.

Il canonista Galvano fu nel 1384 richiamato all'università di Bologna

da Padova, dove insegnava con grandissimo concorso di scolari e gli

venne assegnato oltre lo stipendio una certa somma per mantenere allo

Studio i suoi due figliuoli[342].

I dottori più insigni venivano investiti dagli imperatori e dai papi

anche di vasti feudi e se ne trovano ricordati alcuni esempi nelle

storie. Così il canonista Giovanni Andrea ottenne da papa Giovanni XII

un feudo nel territorio di Ferrara[343].

Anche alcuni medici della scuola di Salerno ottennero simile

investitura dall'imperatore Federigo II[344].

Cessate le collette, gli stipendi aumentarono, e chi aveva acquistato

fama nell'insegnare veniva spesso retribuito con assegni straordinari.

Il canonista Galvano da Bologna, ricordato più sopra, oltre lo

stipendio, ottenne nel 1374 dal papa una somma di 240 ducati d'oro col

patto però che ciò non servisse di esempio per l'avvenire agli altri

dottori (ne trahatur ab aliis doctoribus forsitan in exemplum)[345].

Per gli assegni straordinari che solevano farsi ai dottori si aveva

riguardo o a speciali condizioni di famiglia, o alle spese incontrate

nei viaggi[346] o alla grave età, o all'esercizio di uffici pubblici

cui erano chiamati.

Così nel 1489 fu aumentato lo stipendio ad un dottore di Padova perchè

potesse collocare in onesto stato le sorelle[347].

Riccardo Saliceti famoso dottore di legge bolognese, essendo stato

spedito nel 1370 ambasciatore in Avignone al papa Gregorio XI, questi

ordinò che durante la sua ambasceria seguitasse a godere del suo

stipendio e che venisse rimborsato di tutte le spese del viaggio.

Lo stesso papa volle poi che, oltre lo stipendio ordinario della sua

lettura di gius civile, gli venissero pagati duecento fiorini d'oro

all'anno anche senza fare lezione[348].

Dopo diversi anni d'insegnamento i dottori chiedevano che venisse loro

aumentato lo stipendio. Giunti in età avanzata eran ammessi a godere di

una retribuzione annua anche lasciando l'insegnamento e ritirandosi a

vita privata[349].

Quando un dottore benemerito veniva a morte prima che terminasse

l'anno scolastico, si soleva concedere ai suoi eredi il rimanente dello

stipendio[350].

Le ragioni per cui si aumentavano gli stipendi erano svariatissime.

Poteva ad esempio crescersi l'assegno ad un dottore col patto che

durasse ad insegnare per un tempo determinato: ovvero perchè gli veniva

contrapposto un antagonista di molta fama[351].

I dottori il cui merito non era conosciuto, si prendevano ad

esperimento (per modum provisionis) ed erano chiamati ad insegnare

con tenue stipendio. Provata la loro capacità, veniva confermata

l'elezione, e fissato un assegno conveniente[352].

L'aumento di stipendio poteva farsi o alla scuola, o alla persona. Se

veniva fatto alla scuola rimaneva costante, se alla persona variava

secondo il merito dell'insegnante che veniva prescelto.

Lo stipendio che si concedeva ai professori era talvolta subordinato

al numero degli scolari che avrebbero frequentato le sue lezioni.

A Vicenza nel 1261 si trova un dottore di diritto canonico con

provvisione di 500 lire con patto che avesse avuto almeno venti

scolari. A Pavia il numero degli scolari doveva esser molto minore:

bastavano sei almeno[353].

L'aumento di stipendio era tanto più frequente e considerevole quanto

più un dottore andava acquistando nella pubblica stima.

A Pavia nel 1391 Baldo godeva l'assegno di 1200 fiorini; nel 1492

Giasone ne aveva 2250; nel 1540 l'Alciato mille scudi; nel 1500 Decio

duemila fiorini. Uno dei più lauti stipendi è quello di Pietro d'Abano,

celebre medico, che aveva in Padova lire seimila all'anno[354].

Con decreto del Senato bolognese del 1549 fu stabilito per maggior

decoro dell'università di eleggere quattro professori che si

chiamassero Eminenti: uno per le leggi, uno per la medicina, un

terzo per la filosofia e l'ultimo di lettere, purchè fossero famosi

ed avessero letto per venti anni in uno dei maggiori Studi d'Italia,

come a Padova, Pavia, Napoli, Pisa, Perugia o Torino. A questi lettori

eminenti doveva essere assegnato uno stipendio maggiore che agli

ordinari[355].

Nell'università di Bologna gli stipendi si pagavano ai dottori per

quadrimestri o come dicevasi allora _per quartironi_[356].

In altre università invece era adottato il sistema delle rate

mensili, come ad esempio in Piacenza, e ciò apparisce dal catalogo dei

professori di quello Studio[357].

Talvolta avveniva che gli stipendi non fossero puntualmente pagati per

insufficienza di danaro o per cattiva amministrazione del pubblico

erario. Così avvenne nel 1486 nello Studio di Pisa dove, ai dottori

delle arti non furono pagati gli stipendi di quell'anno, ond'essi se ne

dolsero vivamente coi Rettori del comune fiorentino dal quale dipendeva

allora l'università di Pisa.

«Più volte (dicevano nelle loro lettere i dottori pisani) ci siamo

doluti quest'anno cum le M. V. della troppa tardità de' pagamenti

nostri, e non pare che il lamentare nostro sia exaudito. Veduto che

siamo all'anno nuovo e del passato restiamo avere due terzi, parci

essere tractati assai male, et hora mai noi che già solevamo essere

pagati a' tempi debiti, habbiamo invidia ad ogni Collegio d'Italia,

siccome ciascuno quantunque mal pagato sia meglio di noi pagato. Et

più ci duole el nostro danno, che la vergogna nostra et vostra che

non è mediocre. Noi viviamo delli stipendi nostri e siamo qua come

sull'hosteria comprando ogni cosa e charissimo. Mutiamci oggi qui,

domani a Prato e poi da Prato a Pisa[358] è sempre cum la borsa aperta

per ubidire a' vostri comandamenti, molto più gagliardi al comandarci,

che al premiare chi vi serve con tante spese ed affanni. Et veduto

che il gridare non giova, habbiamo fra noi consultato di venire da

parola a' fatti, et usare la ragione che per le vostre leggi possiamo

lecitamente usare, cioè non di leggere se non siamo pagati[359]. Et

così per questa mandatavi per nostro messo vi protestiamo che non

leggeremo a questo principio di studio, se almeno non abbiamo la

seconda paga del tempo francato. Non crediamo che vogliate patire

questo disordine nello Studio vostro che ne seguirebbe scandalo grande;

pure quando non ve ne curerete, la vergogna sia vostra.

«Nè temeremo essere appuntati facendo cosa a noi lecita per legge degli

Statuti vostri. Piacciavi provvedere non solo al tempo presente, ma

anche al futuro, «acciò raffreddandosi le fatiche nostre tanto male

premiate non si raffreddi tutto el Studio vostro. Mostrate averci cari

come hanno mostrato li vostri antecessori. Aspettiamo risposta più di

effetti che di parole. Bene valete Pisis XVII Octob. 1486[360].»

Con questi brevi cenni non abbiamo inteso di dare che una idea generale

degli svariatissimi sistemi di retribuzione adottati nelle antiche

nostre università. L'indole di questo lavoro non ci consente di

esaminarli singolarmente. Ci basta però lo avvertire che quando alle

collette vennero sostituiti i pubblici stipendi, i criteri dominanti

nella repartizione di essi furono i seguenti:

1º Il valore scientifico degli insegnanti;

2º La difficoltà della scienza;

3º L'anzianità.

Questo sistema, che ci sembra il più razionale e il più conforme

ai bisogni e all'efficacia del pubblico insegnamento, era comune,

per quello che abbiamo potuto conoscere consultando gli storici e i

cronisti del tempo, a tutte le università antiche e ne potremmo trovare

la più ampia e sicura conferma in moltissimi esempi se quelli già

citati non ci sembrassero sufficienti.

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 18 / 38 题