I dottori ordinari e straordinari — Modo con cui si eleggevano
gl'insegnanti nelle università del medio evo — Liberi docenti
— Prime limitazioni alla libertà d'insegnamento — I dottori
forestieri (forenses) e i cittadini — Nomina dei dottori fatta
dalle università — Ingerenza dello Stato nella elezione dei
dottori — Dei modi di retribuzione dei pubblici insegnanti
— Offerte spontanee e «collectae» degli scolari — Parziale
intervento dei Comuni nel mantenimento dei dottori — Esclusiva
ingerenza dello Stato — Esempi più antichi di dottori stipendiati
dal pubblico erario — Abolizione delle collette — Capitali
anticipati ai dottori a titolo di retribuzione — Assegni
straordinari oltre gli stipendi — Criteri di repartizione dei
pubblici stipendi.
Il titolo di dottore attribuiva nel medio evo a chi ne era investito la
qualità di pubblico insegnante.
Solo i dottori insegnanti godevano dei privilegi e dei diritti concessi
dagli statuti universitarii. I dottori si dividevano in _ordinari_ e
_straordinari_. Alla prima categoria appartenevano tutti quelli addetti
ad insegnare nelle scuole ordinarie; gli straordinari erano chiamati
all'insegnamento pubblico delle università, trattando argomenti
speciali di scienza. Alla classe degli insegnanti straordinari non
appartenevano soltanto quelli insigniti della laurea, ma anche i
licenziati, i baccellieri e gli stessi scolari.
L'insegnante era sotto l'immediata dipendenza del Rettore sebbene
dividesse con questa suprema autorità molti poteri, fra i quali è
da notarsi sopratutto la giurisdizione sì civile che criminale che
esercitava insieme allo stesso Rettore e al Vescovo.
Quanto al modo di elezione dei dottori del medio evo e alle vicende che
subì coi tempi, sono da osservarsi tre periodi ben distinti. Seguendo
quest'ordine è facile vedere come l'insegnante che nei primi secoli
della formazione delle università prestava l'opera propria agli scolari
i quali lo retribuivano del proprio, si trasformasse a poco a poco in
pubblico ufficiale eletto e mantenuto dallo stato.
Quando non si conoscevano che libere aggregazioni di maestri e di
discepoli uniti dal solo vincolo della reciproca stima e dell'affetto,
ed estranee ad ogni ingerenza del potere pubblico, chiunque si fosse
sentito capace di insegnare, fondava una scuola in luogo privato e
spesso nella propria casa, accogliendovi tutti quelli che avessero
avuto vaghezza di imparare.
Sorta la scuola colle forme e gli ordinamenti delle altre associazioni,
non risentì da principio nessuna influenza dell'autorità sociale
che nel medio evo era quasi paralizzata dalla formidabile potenza
dell'iniziativa privata.
Lo Stato allora si andava lentamente formando e l'attività individuale
era nel suo pieno vigore. Le corporazioni scolastiche, dalle quali
ebbero poi origine le università, non erano diverse per gli ordinamenti
da tutte le altre numerose associazioni che abbondarono nel medio evo,
e come il lavoro libero trovò protezione nei corpi delle arti, così
la scienza risorse e si diffuse nel mondo per opera di quelle prime ed
utili scuole.
In questo primo periodo, la libertà d'insegnamento non ebbe confine e
il sapere si svolse senza nessuna limitazione nè regola prestabilita.
Il secondo periodo è quello in cui, le università già costituite,
provvedevano alla scelta dei dottori, partecipando direttamente
gli scolari alla loro elezione insieme al Rettore e agli altri
insegnanti. Già fino da quest'epoca si riscontra una sorveglianza
abbastanza rigorosa dei poteri pubblici nella scelta dei dottori. La
sconfinata libertà d'insegnare aveva spinto certi uomini audaci quanto
inetti, a tenere scuola ostentando una dottrina che non possedevano
con grave danno della scienza e dei suoi più autorevoli cultori.
A questo inconveniente volle riparare il provvido papa Onorio III
per l'università di Bologna, emanando una severa bolla del 1219
colla quale ordinava che non fossero ricevuti nelle scuole se non
quelli che avessero dato sufficiente saggio della loro attitudine ad
insegnare[319].
Così pure nell'università di Ferrara fu nell'anno 1443 rigorosamente
prescritto che quei che volevano avere il diritto d'insegnare dovessero
essere pubblicamente approvati[320].
Per essere eletti insegnanti specialmente nelle scuole ordinarie,
bisognava aver conseguito la laurea.
Ogni anno si formava il Rotolo che era il catalogo officiale dove era
scritto il nome dei dottori insegnanti. La nomina dei dottori che si
faceva annualmente, era opera di tutto il corpo universitario e si
diceva «_fare la riforma_.» Si chiamavano poi _riformatori_ i cittadini
che erano scelti ad invigilare su questa elezione; e il numero di essi
variava secondo la università.
L'insegnamento era affidato di preferenza agli stranieri perchè i
cittadini non trascurassero i pubblici uffici del loro paese. Nel 1361
la Repubblica di Firenze ordinò con un suo decreto ai dottori cittadini
di astenersi dall'insegnare in quello Studio per evitare il pericolo
che nella loro elezione si avesse piuttosto riguardo ai vincoli di
parentela che al vero merito[321].
In Perugia l'elezione dei dottori forestieri era riserbata ai
magistrati che presiedevano allo Studio; gli scolari avevano però piena
e libera scelta dei dottori perugini[322].
I dottori cittadini che erano ammessi ad insegnare venivano
generalmente esclusi dallo stipendio perchè essi conservavano di pieno
diritto tutti i privilegi della cittadinanza, aveano la protezione dei
loro propri magistrati e potevano aspirare ai pubblici uffici come pure
perorare le cause nel fôro.
I dottori stranieri (forenses) godevano del pubblico salario, ma
non potevano discutere cause eccetto quelle che riguardavano gli
scolari[323].
A rigore degli ordinamenti scolastici chi aveva ricevuto la laurea
in una università non poteva insegnare in un'altra se non rinnuovava
gli esperimenti oppure non supplicava il collegio ad accoglierlo per
grazia senza bisogno di ripetere gli esami. I dottori dell'università
di Napoli che aveano usi e statuti diversi da quelli degli altri Studi
d'Italia non erano riconosciuti neppure in via di grazia; ed essi alla
lor volta per diritto di rappresaglia sottoponevano tutti gli stranieri
che volevano insegnare in Napoli ad un nuovo esame[324].
I professori erano fissati per la durata di un anno e quando
incontravano l'approvazione degli scolari, solevano essere riconfermati
ed iscritti nel _Rotolo_, che si teneva continuamente esposto
nell'università perchè fossero noti a tutti i nomi dei dottori
insegnanti.
La scelta dei dottori, di merito insigne era fatta dall'università a
loro insaputa. La nomina poi si partecipava all'eletto a nome dello
Studio, del podestà e degli anziani. Chi era invitato doveva rispondere
se accettava o no e in caso affermativo promettere d'insegnare l'intero
anno alle ore solite e a forma degli statuti.
Talvolta in segno di maggior considerazione non si invitavano i
dottori per lettera ma per mezzo di ambasciatori spediti a nome
dell'università. Solevano poi andare ad incontrarli fuori della città
gli altri insegnanti e gli scolari. Nel 1489 per ottenere Giovanni
Campeggi, celebre giureconsulto che leggeva in Bologna, narrano gli
storici che mosse da Padova lo stesso Rettore accompagnato da cinquanta
scolari[325].
L'elezione di un dottore di gran fama era una delle più solenni cure
dell'università e vi prendevano parte con grande impegno anche le
autorità civili. In un decreto veneto del 1400 si ordina che siano
procurati per l'università di Padova «famosi doctores et valentes,»
e parlandosi nello stesso decreto di Pietro d'Abano, si dice: «quem
tamquam necessarissimum haberi volumus[326].»
La nomina di un dottore in una università poteva anche decidere della
venuta di numerosa e scelta scolaresca. Quando Bologna nel 1321 rimase
deserta di scolari per la condanna di uno studente catalano, quei che
tornarono in seguito a studiarvi posero per condizione al Comune il
richiamo di Jacopo Belvisio dicendo che dietro di lui sarebbero venuti
tutti gli scolari che erano in Perugia e molti altri ancora[327].
Ma ciò che dimostra quanto amore ed impegno ponessero non solo le
università ma anche i comuni e l'intera cittadinanza nella scelta
di buoni insegnanti, sono le numerose lettere e circolari che le
Repubbliche si scambiavano frequentemente per invitare nuovi dottori e
per pregare direttamente i magistrati del luogo dove essi insegnavano
a cederli ad altre università in segno di amicizia e fratellanza. Chi
è avvezzo a leggere nella storia delle città italiane le loro perpetue
discordie e a deplorare le guerre fraterne del medio evo, deve provare
maraviglia vedendo con quanta cortesia ed amorevolezza trattassero
fra loro città spesso nemiche e quanta solennità di modi e di
linguaggio impiegassero nelle lettere che reciprocamente si inviavano
nell'occasione della nomina di qualche insigne dottore[328].
Decretata la nomina di un dottore, gli veniva partecipata dagli
ufficiali dello Studio coi quali il nuovo eletto si poneva in
comunicazione e stabiliva i patti e le condizioni per le quali
obbligavasi ad insegnare.
In questi accordi preliminari il dottore eletto esponeva le sue pretese
riguardo allo stipendio ed affacciava i diritti di anzianità e di
merito scientifico che giustificavano le sue domande.
L'elezione dei dottori nel medio evo si fondava adunque sul reciproco
consenso e non era che un vero e proprio contratto di locazione
d'opera.
I dottori di maggior fama quando erano chiamati ad insegnare in una
università imponevano condizioni a loro piacere, essendo sicuri che
sarebbero state accolte.
Un esempio ci dimostrerà ad evidenza come fra i dottori e i collegi
universitarii si discutessero le condizioni dell'insegnamento.
Nel 1488 gli ufficiali dello Studio di Pisa chiesero all'università
di Bologna un canonista che fosse molto abile nella sua scienza per
insegnare a Pisa.
Interpellato uno dei più famosi, rispose agli ufficiali dello Studio
pisano che volentieri si sarebbe recato colà quando fosse potuto venire
con «suo honore et comodo.» E poi così soggiungeva: «et inanzi che
vegna a la conclusione del salario io ve notifico che è 30 anni che io
ho lecto le lectioni ordinarie continuamente, cioè anni 20 in ragione
canonica, et anni 10 in ragione civile come ne potria rendervene certo
Mes. Bartholomeo Sozino che semo d'una casarola (?) et etate, et se ve
notifico, che io qua ad presente ho lire 800 di Bolognini d'argento, e,
perchè ne voglio lire 1000 non voglio leggere a Bologna, e perchè si è
saputo a Padova della mia intentione, lo Rectore dello Studio di Padova
cum certi Deputati mi hanno scritto che se io voglio andare leggere
là, la mattina a ragione civile a concurrentia d'uno Mess. Iasone, me
daranno lire 1800 di Bolognini e forse 2000. Lo quale Studio è degno
Studio, secondo che io intendo, e ci è assai competente vivere. Ve
notifico che quando venni a Pisa, quando si principiò lo Studio, fu
promesso di fare exempti li Doctori e li Scolari; non si fè allora, e
questo dico chè so che lo vivere lì è assai caro, et li affitti delle
case sono excessivi, sicchè si spende assai denari, e ve notifico
quando io venni a Pisa in vectura, de' libri et altre cose necessarie,
et in fare translatione di Studio in altri luoghi per la peste, spesi
più di ducati 100, et al presente ho il doppio delle cose. Per il che
io concludo che io vorria volentieri leggere a Pisa, perchè mi piace
quella terra e sopra tutto è conforme alla mia natura, dummodo che io
leggessi cum honore.
«Io non so quello date a Mes. Bartholomeo Sozino et a li altri
forestieri.... m'è detto date a Mes. Bartholomeo Sozino ducati 900 o
da li doi anni ducati 1000. Quando io ne avessi li appresso veneria,
dummodo ne avessi licentia da li miei Reggimenti, li quali spero di
ritrovar pronti a darmela, attento, come vi ho detto non voglio più
leggere a Bologna etc.
«Ex Bononia di 7 Octob. 1488[329].»
Quando si erano posti d'accordo gli uffiziali dello Studio col dottore
sulla sua elezione o condotta, si iscriveva il suo nome nel Rotolo, e
questa pubblicazione era come la conferma solenne della nomina.
Coll'ingerenza esclusiva dello Stato nell'elezione degli insegnanti
nelle università, incomincia il terzo periodo. Fin da quando alle
libere repubbliche che governarono l'Italia per quattro secoli,
sopravvennero le signorie e i principati, cominciò l'autorità sovrana
ad esercitare una diretta influenza nel pubblico insegnamento. La
più gelosa prerogativa dei privilegi scolastici che era il diritto
d'elezione dei dottori, non fu tolta alle università che nel secolo XVI
sebbene alcuni principi anche per lo innanzi si fossero tacitamente
arrogati questo potere nominando col pretesto di accrescere lo
splendore e la fama delle università i dottori e retribuendoli del
proprio. Così in Padova anche nei tempi in cui l'elezione dei dottori
era sempre di pieno diritto degli scolari, i principi Carraresi
chiamavano i più insigni da tutte le parti d'Italia e li stipendiavano
tacitamente[330].
Quando lo Stato apertamente avocò a sè il privilegio di eleggere i
professori e tolse agli scolari ogni ingerenza nella formazione del
Rotolo, si manifestarono nelle università gravi turbolenze. In Padova
nel 1560 allorchè il Senato veneziano decretò l'abolizione di questo
privilegio, tutta l'università si sollevò, e gli scolari prese le armi,
gettarono le panche fuori delle scuole e impedirono a forza ai dottori
di far lezione[331].
Dopo aver parlato del modo di elezione degli antichi dottori, passiamo
a vedere come fossero retribuiti.
Gl'insegnanti delle università antiche mentre dapprima erano retribuiti
con spontanee offerte dagli scolari ai quali prestavano l'opera loro,
vennero in seguito ad essere considerati come ufficiali pubblici eletti
e stipendiati dallo Stato. Perciò i modi e le forme di retribuzione
nelle università del medio evo, si possono distinguere in tre separati
periodi, cioè:
1º Quello delle libere e spontanee offerte degli scolari;
2º Quello del parziale intervento dei comuni nel concorrere alle spese
del mantenimento dei pubblici insegnanti;
3º Quello infine dell'esclusiva ingerenza dello Stato.
Parleremo colla consueta brevità di ciascun periodo.
Quando per spontaneo svolgimento si formarono le università e divennero
corpi privilegiati e indipendenti, l'insegnamento non aveva nessun
carattere pubblico: era un servigio che i dottori prestavano agli
scolari e che veniva da loro retribuito con libere offerte. Queste
retribuzioni dicevansi _collectae_, la qual voce era generica e
comprendeva ogni specie di pagamento. Per fissare queste collette per
ordinario i dottori non contrattavano direttamente cogli scolari ma
eleggevano due di loro che ne consultassero il volere e ricevessero la
promessa dell'esatto pagamento a tempo debito[332].
Non di rado veniva anche fissata una somma per la quale tutti gli
scolari si tenevano solidalmente obbligati, oppure si determinava
la quantità del salario che ciascuno degli scolari era tenuto a
soddisfare[333].
La scuola in questo primo periodo rappresentava una vera clientela
tanto più lucrosa e ricercata quanto più grande era il numero degli
alunni che la componevano; ed aveva sotto questo aspetto un valore
venale; tanto è vero che s'incontrano frequenti esempi di dottori che
lasciavano la loro scuola ad altri disponendone per testamento, ovvero
cedendola per un prezzo convenuto nel contratto di vendita[334].
Con queste collette i più famosi dottori avendo moltissimi scolari
iscritti alle loro lezioni, facevano molti guadagni.
Oltrechè nell'insegnamento, i dottori più insigni lucravano assai nel
dare consigli e nell'esercizio delle relative professioni. Si racconta
che il giureconsulto Baldo, consultato in tutta Italia per la gran fama
che si era procacciata, ebbe agio di accumulare ragguardevoli somme.
Soltanto i consigli dati sulla materia delle sostituzioni dicesi gli
fruttassero quindici mila scudi d'oro[335].
Cresciuto nelle università il numero delle cattedre, gli scolari
non poterono più supplire interamente al mantenimento dei dottori e
perciò invocarono il soccorso dei Comuni perchè concorressero alla
retribuzione dei pubblici insegnanti. In questo secondo periodo si
conservarono sempre le collette degli scolari; ma ad esse fu aggiunto
in quasi tutte le università un contributo sull'erario pubblico per
lo stipendio dei dottori. Questo sistema di retribuzione potrebbe
chiamarsi misto perchè composto delle offerte private e degli
assegnamenti del pubblico erario.
Alcuni dottori nei quali prevaleva alla cupidità dei guadagni l'amore
della scienza, si adattavano ad insegnare in qualche famosa università
anche senza stipendio, ovvero con una scarsa retribuzione[336] come
Lapo da Castiglionvecchio, canonista fiorentino, il quale per quasi
venti anni insegnò senza salario[337].
Anche quando a certi dottori fu assegnato uno stipendio fisso,
questo non eccedè mai la somma di duecento lire annue: e ciò fino al
secolo XIV perchè in seguito, come vedremo, gli assegni ai professori
aumentarono assai, specialmente quando era loro vietato di ricevere
offerte dagli scolari.
Ed eccoci al terzo periodo, sul quale ci fermeremo più lungamente,
perchè in esso si manifesta il graduale intervento dello Stato nelle
università e la mutazione dei dottori da liberi docenti in pubblici
ufficiali; carattere che tuttora vien loro conservato in molti paesi
d'Europa.
Il primo ed il più antico esempio di stipendio pubblico si trova
ricordato in Padova nel 1279[338]. In seguito Bologna concesse ad
Altigrado, lettore di diritto canonico, un assegno di lire 150, ed a
Dino, giureconsulto, di lire 100[339].
Lo stipendio dei dottori ordinari era in questi primi tempi assai tenue
e farebbe maraviglia il vedere come fossero scarsamente ricompensati
gl'insegnanti in quell'epoca, se non sapessimo che potevano
supplire colle offerte degli scolari che ricevevano facendo lezioni
straordinarie. Stando alle parole di Odofredo, pare che non sempre
allo zelo dei dottori corrispondesse negli scolari la buona volontà di
pagare.
Alla fine delle sue lezioni straordinarie questo giureconsulto
trovandosi poco soddisfatto della generosità dei suoi uditori,
fece il seguente avvertimento, che è anche un arguto rimprovero per
l'avarizia degli scolari di quel tempo: «Et dico vobis quod in anno
sequenti intendo docere, ordinarie bene et legaliter sicut umquam
feci; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni
pagatores, quia volunt scire sed nolunt solvere nemo. Non habeo vobis
plura dicere, eatis cum benedictione Domini.»
Ben presto però le università volendo che i professori ordinari
attendessero con diligenza alle lezioni, vietarono loro, sotto minaccia
di gravi pene, di riscuotere cosa alcuna e per qualunque titolo dagli
scolari[340].
Erano eccettuati da questo divieto soltanto quei dottori che
insegnavano privatamente, i quali, non riscuotendo uno stipendio, erano
autorizzati a farsi pagare dagli scolari. Quando però anche questi
dottori furono stipendiati, fu estesa ad essi pure la proibizione.
Leggendo gli statuti e i contratti fra i dottori e le università si
incontrano frequentemente ricordati stipendi rilevanti[341]. Per non
cadere in errore, bisogna avvertire che certe retribuzioni cospicue
assegnate ai dottori, non rappresentavano già il salario, ma un
compenso straordinario adeguato al tempo in cui insegnavano o alla
difficoltà della scienza da loro professata.
Molte università, sperando di vincolare alcuni dottori a rimanere
per lungo tempo in uno stesso luogo, anticipavano loro un capitale o
in denaro o in beni stabili. Il giureconsulto Suzzara in un trattato
fatto colla città di Modena si obbligò d'insegnare per tutta la vita
in quello Studio col compenso del diritto di cittadinanza, e colla
corresponsione di un capitale di lire 2250, di cui doveva impiegare una
parte nell'acquisto di beni del territorio modenese.
Il canonista Galvano fu nel 1384 richiamato all'università di Bologna
da Padova, dove insegnava con grandissimo concorso di scolari e gli
venne assegnato oltre lo stipendio una certa somma per mantenere allo
Studio i suoi due figliuoli[342].
I dottori più insigni venivano investiti dagli imperatori e dai papi
anche di vasti feudi e se ne trovano ricordati alcuni esempi nelle
storie. Così il canonista Giovanni Andrea ottenne da papa Giovanni XII
un feudo nel territorio di Ferrara[343].
Anche alcuni medici della scuola di Salerno ottennero simile
investitura dall'imperatore Federigo II[344].
Cessate le collette, gli stipendi aumentarono, e chi aveva acquistato
fama nell'insegnare veniva spesso retribuito con assegni straordinari.
Il canonista Galvano da Bologna, ricordato più sopra, oltre lo
stipendio, ottenne nel 1374 dal papa una somma di 240 ducati d'oro col
patto però che ciò non servisse di esempio per l'avvenire agli altri
dottori (ne trahatur ab aliis doctoribus forsitan in exemplum)[345].
Per gli assegni straordinari che solevano farsi ai dottori si aveva
riguardo o a speciali condizioni di famiglia, o alle spese incontrate
nei viaggi[346] o alla grave età, o all'esercizio di uffici pubblici
cui erano chiamati.
Così nel 1489 fu aumentato lo stipendio ad un dottore di Padova perchè
potesse collocare in onesto stato le sorelle[347].
Riccardo Saliceti famoso dottore di legge bolognese, essendo stato
spedito nel 1370 ambasciatore in Avignone al papa Gregorio XI, questi
ordinò che durante la sua ambasceria seguitasse a godere del suo
stipendio e che venisse rimborsato di tutte le spese del viaggio.
Lo stesso papa volle poi che, oltre lo stipendio ordinario della sua
lettura di gius civile, gli venissero pagati duecento fiorini d'oro
all'anno anche senza fare lezione[348].
Dopo diversi anni d'insegnamento i dottori chiedevano che venisse loro
aumentato lo stipendio. Giunti in età avanzata eran ammessi a godere di
una retribuzione annua anche lasciando l'insegnamento e ritirandosi a
vita privata[349].
Quando un dottore benemerito veniva a morte prima che terminasse
l'anno scolastico, si soleva concedere ai suoi eredi il rimanente dello
stipendio[350].
Le ragioni per cui si aumentavano gli stipendi erano svariatissime.
Poteva ad esempio crescersi l'assegno ad un dottore col patto che
durasse ad insegnare per un tempo determinato: ovvero perchè gli veniva
contrapposto un antagonista di molta fama[351].
I dottori il cui merito non era conosciuto, si prendevano ad
esperimento (per modum provisionis) ed erano chiamati ad insegnare
con tenue stipendio. Provata la loro capacità, veniva confermata
l'elezione, e fissato un assegno conveniente[352].
L'aumento di stipendio poteva farsi o alla scuola, o alla persona. Se
veniva fatto alla scuola rimaneva costante, se alla persona variava
secondo il merito dell'insegnante che veniva prescelto.
Lo stipendio che si concedeva ai professori era talvolta subordinato
al numero degli scolari che avrebbero frequentato le sue lezioni.
A Vicenza nel 1261 si trova un dottore di diritto canonico con
provvisione di 500 lire con patto che avesse avuto almeno venti
scolari. A Pavia il numero degli scolari doveva esser molto minore:
bastavano sei almeno[353].
L'aumento di stipendio era tanto più frequente e considerevole quanto
più un dottore andava acquistando nella pubblica stima.
A Pavia nel 1391 Baldo godeva l'assegno di 1200 fiorini; nel 1492
Giasone ne aveva 2250; nel 1540 l'Alciato mille scudi; nel 1500 Decio
duemila fiorini. Uno dei più lauti stipendi è quello di Pietro d'Abano,
celebre medico, che aveva in Padova lire seimila all'anno[354].
Con decreto del Senato bolognese del 1549 fu stabilito per maggior
decoro dell'università di eleggere quattro professori che si
chiamassero Eminenti: uno per le leggi, uno per la medicina, un
terzo per la filosofia e l'ultimo di lettere, purchè fossero famosi
ed avessero letto per venti anni in uno dei maggiori Studi d'Italia,
come a Padova, Pavia, Napoli, Pisa, Perugia o Torino. A questi lettori
eminenti doveva essere assegnato uno stipendio maggiore che agli
ordinari[355].
Nell'università di Bologna gli stipendi si pagavano ai dottori per
quadrimestri o come dicevasi allora _per quartironi_[356].
In altre università invece era adottato il sistema delle rate
mensili, come ad esempio in Piacenza, e ciò apparisce dal catalogo dei
professori di quello Studio[357].
Talvolta avveniva che gli stipendi non fossero puntualmente pagati per
insufficienza di danaro o per cattiva amministrazione del pubblico
erario. Così avvenne nel 1486 nello Studio di Pisa dove, ai dottori
delle arti non furono pagati gli stipendi di quell'anno, ond'essi se ne
dolsero vivamente coi Rettori del comune fiorentino dal quale dipendeva
allora l'università di Pisa.
«Più volte (dicevano nelle loro lettere i dottori pisani) ci siamo
doluti quest'anno cum le M. V. della troppa tardità de' pagamenti
nostri, e non pare che il lamentare nostro sia exaudito. Veduto che
siamo all'anno nuovo e del passato restiamo avere due terzi, parci
essere tractati assai male, et hora mai noi che già solevamo essere
pagati a' tempi debiti, habbiamo invidia ad ogni Collegio d'Italia,
siccome ciascuno quantunque mal pagato sia meglio di noi pagato. Et
più ci duole el nostro danno, che la vergogna nostra et vostra che
non è mediocre. Noi viviamo delli stipendi nostri e siamo qua come
sull'hosteria comprando ogni cosa e charissimo. Mutiamci oggi qui,
domani a Prato e poi da Prato a Pisa[358] è sempre cum la borsa aperta
per ubidire a' vostri comandamenti, molto più gagliardi al comandarci,
che al premiare chi vi serve con tante spese ed affanni. Et veduto
che il gridare non giova, habbiamo fra noi consultato di venire da
parola a' fatti, et usare la ragione che per le vostre leggi possiamo
lecitamente usare, cioè non di leggere se non siamo pagati[359]. Et
così per questa mandatavi per nostro messo vi protestiamo che non
leggeremo a questo principio di studio, se almeno non abbiamo la
seconda paga del tempo francato. Non crediamo che vogliate patire
questo disordine nello Studio vostro che ne seguirebbe scandalo grande;
pure quando non ve ne curerete, la vergogna sia vostra.
«Nè temeremo essere appuntati facendo cosa a noi lecita per legge degli
Statuti vostri. Piacciavi provvedere non solo al tempo presente, ma
anche al futuro, «acciò raffreddandosi le fatiche nostre tanto male
premiate non si raffreddi tutto el Studio vostro. Mostrate averci cari
come hanno mostrato li vostri antecessori. Aspettiamo risposta più di
effetti che di parole. Bene valete Pisis XVII Octob. 1486[360].»
Con questi brevi cenni non abbiamo inteso di dare che una idea generale
degli svariatissimi sistemi di retribuzione adottati nelle antiche
nostre università. L'indole di questo lavoro non ci consente di
esaminarli singolarmente. Ci basta però lo avvertire che quando alle
collette vennero sostituiti i pubblici stipendi, i criteri dominanti
nella repartizione di essi furono i seguenti:
1º Il valore scientifico degli insegnanti;
2º La difficoltà della scienza;
3º L'anzianità.
Questo sistema, che ci sembra il più razionale e il più conforme
ai bisogni e all'efficacia del pubblico insegnamento, era comune,
per quello che abbiamo potuto conoscere consultando gli storici e i
cronisti del tempo, a tutte le università antiche e ne potremmo trovare
la più ampia e sicura conferma in moltissimi esempi se quelli già
citati non ci sembrassero sufficienti.