I dottori che avevano prestato giuramento.

I notari, i bidelli generali e speciali, i famigli dei dottori

giurati e degli scolari, i miniatori, i copisti, i legatori di libri,

i venditori di carta e in generale tutti coloro addetti al servizio

dell'università e delle persone che ne facevano parte. Oltre ai già

citati, godevano di tutti i privilegi gli scolari poveri che vivevano a

spese altrui, e i ripetitori.

Ecco la rubrica dello Statuto bolognese:

_Qui gaudere debeant privilegio

universitatis nostrae_

(Lib. III, pag. 64).

Statuimus q. privilegiis nostrae universitatis gaudeant seu gaudere

debeant matriculati, matriculatos autem inteligi volumus illos qui

in matricula fuerint descripti secundum formam traditam in titulo

de massariis. Item doctores duntaxat qui iuraverit Rectoribus

secundum formam statutorum loquentium de juramento doctorum nec non

notar, et bidelli generales ac etiam speciales et famuli scolarium

et doctorum iuratorum. § Item miniatores, scriptores, ligatores

librorum cartularii et omnes illi qui deputati fuerint quoquomodo

ad servitia universitatis et singulorum de universitate. § Quod

intelligimus si corporale subierint sacramentum secundum formam

nostrorum praesentium statutorum.

§ Volumus etiam omnes scolares viventes sumptibus alienis in

studio bononiensi ut sunt socii doctorum bonon. et scolarium bonon.

repetitores et similes, gaudere debere omnibus privilegiis nostrae

universitatis.

. . . . . . .

Per godere dei privilegi universitarii era necessario essere scolari,

cioè iscritti regolarmente nelle matricole, e pagare una tassa annua

prestando giuramento di obbedienza al Rettore ed agli statuti. Gli

scolari del luogo dove risiedeva l'università non erano compresi nei

registri perchè i diritti della cittadinanza accademica erano riserbati

esclusivamente agli stranieri come testè abbiamo detto.

È assai malagevole perciò il desumere dai documenti, dal tempo e

dagli scrittori, la cifra esatta degli scolari che frequentavano le

università italiane nei tempi di mezzo.

Fra le nazioni comprese nelle università, era sopra di tutte

privilegiata quella degli scolari tedeschi e ciò forse in omaggio

all'autorità imperiale.

A differenza degli altri studenti, i tedeschi potevano prestare

giuramento ai loro Procuratori e non al Rettore come prescrivevano gli

statuti.

In Bologna la nazione tedesca aveva la facoltà esclusiva di eleggere il

Rettore degli oltramontani.

In Padova dove i tedeschi erano in maggior numero, i privilegi erano

anche più estesi. Gli scolari di quella nazione potevano iscriversi

presso i loro consiglieri, ed uno di questi era chiamato a sostituire

il sindaco dell'università quando era vacante quell'ufficio. Inoltre

questi consiglieri disponevano di voto doppio nelle assemblee[217].

Nel 1609 nella stessa università i consiglieri tedeschi ottennero il

privilegio di allontanarsi senza andar soggetti alla multa come quelli

delle altre nazioni.

Allo scopo di proteggere gli scolari tedeschi, nel 1633 furono nominati

due protettori, i quali, sebbene nati nella città, furono nondimeno

investiti di tutti i privilegi come fossero stati stranieri[218].

Il numero esatto dei privilegi concessi ai membri che facevano parte

delle università nel medio evo non può essere con certezza determinato.

In quei tempi di viva emulazione, tutte le città d'Italia allora

costituite a repubblica, gareggiavano fra loro per fondare le

università le quali non solo davano incremento alla scienza, ma

accrescevano ancora la prosperità materiale e la diffusione della

ricchezza pubblica.

Il sorgere di una università portava seco molte sorgenti di entrata

e quanto più numerosi erano gli accorrenti, tanto maggiori erano

i vantaggi e più lauti i guadagni. Tutte le città nei Decreti di

fondazione dei loro Studi dichiaravano di conferire i privilegi e le

immunità, nelle quali largheggiavano sempre per attirare a sè una gran

moltitudine di dottori e di scolari.

Troppo lungo sarebbe lo andare enumerando tutti i singoli privilegi

e le speciali franchigie che ognuna delle nostre antiche università

nell'atto della sua costituzione e in seguito ancora, andava concedendo

a favore di quelli che vi accorrevano per ragione di studio.

Chi volesse maggiori particolari, e più diffuse notizie su questo

argomento, può rivolgersi ai numerosi storici e cronisti che ne fanno

parola; da cui noi ci siamo dati cura di riassumere i principali

privilegi; e quelli sopratutto che abbiamo riscontrato essere stati

comuni a tutte le università, e per antica consuetudine riconosciuti e

sanzionati in tutti i loro statuti.

Il privilegio che può dirsi fondamentale nella costituzione organica

delle università, e dal quale dipendeva in gran parte la loro

autonomia, era la speciale giurisdizione affidata per l'autentica

imperiale ai magistrati del corpo scolastico. Con questa concessione

si riconosceva nella legale rappresentanza accademica del Rettore e

dei professori la facoltà illimitata di poter decidere tanto nelle

controversie civili, come giudicare nei delitti che per avventura

fossero stati commessi dai membri che facevano parte dell'università,

sì nel recinto delle scuole, come pure al di fuori.

La giurisdizione civile si mantenne per lungo tempo inalterata e non

incontrò ostacoli nel suo esercizio: non così la criminale.

Verso la fine del secolo XII si trova ricordato nelle storie che

essendosi abbandonati gli scolari ad atti di violenza, i professori che

erano stati fino a quel tempo i loro giudici ordinari, si dichiararono

incapaci di frenarne gli abusi, e abbandonarono l'esercizio del

magistero penale. Nella metà del secolo decimoterzo i dottori ripresero

l'uso della giurisdizione criminale; ma la loro autorità in questa

materia non fu giammai pienamente riconosciuta; nè essi medesimi, a

quel che sembra, si curavano di farla rispettare.

La ragione di questa ripugnanza ad esercitare l'ufficio di giudice

criminale non è difficile a rintracciarsi. Dovendo i professori

esercitare presso i loro scolari un prestigio e un'autorità tutta

morale, non potevano senza offesa al loro decoro assumere un potere che

se non è sostenuto dalla forza, difficilmente si rispetta. Inoltre,

essendo essi legati per vincoli di affetto agli scolari, facilmente

dovevano essere inclinati nell'atto di giudicare più alla pietà che al

giusto rigore, e ciò a grave danno della loro autorità e dell'efficacia

della pena.

Il giureconsulto Odofredo, in un passo dei suoi Commenti al Digesto fa

intravedere quali scarsi frutti recasse l'esercizio della giurisdizione

criminale ai suoi tempi, ripristinato nell'università di Bologna e

affidato ai professori[219].

Nelle storie si riscontrano esempi frequenti di inobbedienza ai

professori; e più spesso ancora atti di spontanea rinunzia di questi

a favore di magistrati ordinari della propria giurisdizione, e ciò

specialmente nei delitti di maggiore gravità commessi dagli scolari.

Così avvenne in Bologna nel 1321 quando fu condannato uno scolaro

catalano per aver rapito una fanciulla[220].

Nei casi più lievi non poteva il colpevole esser sottratto alla sua

naturale giurisdizione e si concedeva ai pubblici ufficiali d'ingerirsi

soltanto dei delitti di competenza del fôro scolastico, quando fosse

decorso un termine stabilito dagli statuti. In Padova, per esempio,

era disposto per legge fino dal 1262, che nelle risse avvenute fra

scolari, il Podestà non avesse facoltà d'ingerirsene, se non nel caso

che passati due giorni, non fossero state composte dal Rettore o dai

dottori[221].

La giurisdizione scolastica dai professori passò in seguito al solo

Rettore, al quale, come capo supremo dell'università, fu conferita

l'autorità di giudicare. Questa giurisdizione della quale venne

rivestito il Rettore, si estendeva sopra tutte le persone che formavano

parte della corporazione, eccetto che sugli scolari tedeschi, che

quasi universalmente godevano del privilegio di essere giudicati dai

consiglieri della loro nazione.

I conflitti fra la giurisdizione scolastica e quella dei magistrati

ordinari del luogo dove risiedeva l'università, erano assai frequenti.

In Bologna, racconta il Ghirardacci, che il papa provvide ai contrasti

che nascevano fra il comune e l'università nell'applicazione degli

statuti, elevando quelli universitari a legge comune[222].

Anche i Rettori nell'esercizio della giurisdizione criminale

incontrarono gravi ostacoli. Finchè eran chiamati a giudicare dei

delitti minori e conseguentemente ad applicare pene miti, la loro

autorità non si trovava compromessa; ma quando dovevano esporsi a

pronunziare gravi pene contro persone addette all'università, non

potevano giudicare colla stessa imparzialità dei magistrati ordinarii,

ai quali lasciarono infine, come già nei secoli precedenti aveano fatto

i dottori, l'esercizio dell'alta giurisdizione criminale.

Le pene ordinariamente applicate dai Rettore erano: l'ammenda e

l'espulsione dall'università detta _privatio_. L'ammenda era in denaro

e variava secondo la gravità del fallo commesso.

L'espulsione o _privatio_ toglieva al condannato tutti i privilegi di

cui era stato investito come membro del corpo universitario, nonchè

la facoltà di frequentare le scuole, d'insegnare e di ottenere gradi

accademici. Se l'espulso era un ufficiale inferiore dello Studio, come

un prestatore di libri o un copista, nessuno poteva più contrattare con

lui sotto minaccia d'incorrere nella stessa pena.

Il modo con cui veniva esercitata la giurisdizione scolastica, variava

a seconda delle università. Accenneremo le principali differenze.

In Bologna, nel secolo XIV, troviamo un tribunale misto di autorità

scolastiche e cittadine per risolvere le controversie che si agitavano

fra un membro dell'università e un estraneo. Quando però la questione

verteva fra persone addette al corpo scolastico, doveva esser giudicata

e risoluta dal solo Rettore[223].

La giurisdizione criminale del Rettore anche nell'università di Padova

era limitata ai casi più lievi; come alla violazione degli statuti

e dei regolamenti, e ai casi d'ingiurie fra gli scolari. Le pene

minacciate in Bologna erano l'ammenda e l'espulsione dall'università.

I delitti rientravano nella giurisdizione dei magistrati municipali.

I tedeschi soltanto godevano del privilegio di essere giudicati

dai loro consiglieri anche quando il loro avversario era straniero

all'università. Il Rettore degli artisti pare, per il disposto degli

statuti, che avesse giurisdizione più estesa di quello dei giuristi,

eccetto che sui delitti che erano seguiti da morte o da lesione grave.

Il Savigny però è di opinione che questa disposizione sia errata[224].

Quanto alla giurisdizione civile il Rettore poteva giudicare in cause

vertenti fra i membri dell'università. Gli scolari nati nella città

erano sottoposti ai loro magistrati ordinari. Poteva però il Rettore

esercitare la sua giurisdizione quando una delle parti fosse stata

straniera.

L'appello era subordinato al merito della causa. Per gli affari

eccedenti un ducato, era permessa l'istanza della parte soccombente ai

consiglieri dell'università. In seguito, quando il valore della causa

avesse ecceduto le dieci lire, fu ammesso anche l'appello al podestà.

Nelle altre università la giurisdizione scolastica era più o meno

estesa.

A Vercelli il Rettore esercitava soltanto la giurisdizione civile: la

criminale era riservata totalmente ai magistrati della città[225].

A Roma gli scolari stranieri potevano scegliere per loro giudice o i

professori o il cardinal vicario o il Rettore dell'università[226].

A Napoli era distinta la giurisdizione criminale dalla civile. La

prima era riserbata soltanto ad un magistrato nominato dal re detto

Giustiziere (Justitiarius). Le cause civili erano sottoposte invece

o al giustiziere, o al professore, o all'arcivescovo a scelta delle

parti[227].

Nell'università di Torino la giurisdizione criminale era esercitata dai

magistrati municipali; ma i Rettori solevano prender parte al giudizio.

Tolte adunque differenze poco sostanziali e attinenti più che alla

natura del privilegio, al modo col quale veniva esercitato nelle varie

università, possiamo concludere che la giurisdizione privilegiata

delle corporazioni scolastiche nel medio evo fu sempre riconosciuta e

rispettata. E anche quando i principi ebbero quasi esclusiva ingerenza

e assoluto dominio nelle funzioni scolastiche, vollero che i membri

delle università avessero per loro natural giudice il Rettore, al quale

doveano esser deferite tutte le cause ad essi relative[228].

Un altro privilegio non meno esteso, era quello della cittadinanza che

si conferiva alle persone che facevan parte dell'università, e sopra

tutto ai dottori e agli scolari. Questa concessione ammetteva i membri

della corporazione scolastica al godimento e alla partecipazione di

tutti i diritti propri dei cittadini, escludendoli dagli oneri. In

tutti gli statuti delle università s'incontra una rubrica speciale

nella quale si fa parola di questo privilegio e delle condizioni alle

quali n'era subordinato l'esercizio.

A Bologna gli scolari eran chiamati _figli del popolo_ e posti sotto la

comune protezione[229].

Il privilegio generalmente era limitato al tempo pel quale i dottori o

gli scolari dimoravano nella città per ragione di studio.

Oltre le persone, erano favorite dal privilegio anche le cose e

gli averi degli scolari che si ritenevano come appartenenti alla

città[230].

Per essere ammessi alla cittadinanza in Bologna era necessario

aver frequentate le università per il corso di dieci anni[231]. Nel

1386 essendo rimaste quasi deserte le scuole, il comune bolognese

per attirarvi concorrenti promise di estendere il privilegio della

cittadinanza a tutti i discendenti dei professori[232].

Fra le immunità solite a concedersi ai dottori e agli scolari si trova

ricordata anche l'esenzione dal servizio militare.

Questo privilegio risale a tempi remoti. Nel 1264 già si trova negli

statuti dell'università di Ferrara la rubrica: «De his qui non tenentur

ire in exercitum» la quale dichiara esclusi dal servizio militare tutti

i dottori di giurisprudenza di medicina e di arti[233].

Nel 1297 veniva in Bologna riconosciuto un tale privilegio non solo

ai dottori ordinari legisti ma anche agli straordinari, come pure ai

medici i quali anche recandosi alla guerra, erano tenuti soltanto a

portare seco gli strumenti propri della loro professione[234].

Per agevolare il concorso degli studiosi nelle università era concessa

anche l'esenzione dalle imposte e gabelle.

Tutti gli statuti riconoscono questo privilegio e lo sanzionano in

apposita rubrica[235]. Per facilitare il trasporto dei loro averi si

permetteva agli scolari e alle altre persone ammesse al godimento delle

franchigie e immunità, d'introdurre in città senza molestia alcuna di

dazi nè di altre gravezze pubbliche, libri, masserizie, vesti od altro,

tanto per uso proprio come delle loro famiglie[236].

In Padova si trova esteso questo privilegio anche ai generi alimentari

(1474).

Nel secolo successivo (1551) fu accordata anche l'esenzione del vino:

il quale avvenimento, narrano gli storici, fu celebrato dagli scolari

con magnifiche feste in onore di Bacco[237].

Ma provvedendosi, come avverte il Facciolati, i dottori e gli scolari

dei generi di prima necessità dai negozianti di Padova, siffatto

privilegio riusciva illusorio; talchè ne furono fatte molte rimostranze

al Comune. Il quale pensò allora di accordare alle persone che facevano

parte dell'università la facoltà di alienare il diritto o per danaro, o

di cederlo in cambio di prodotti alimentarii.[238].

Il privilegio d'esenzione dai pubblici dazi talvolta, in omaggio

alla memoria di qualche insigne dottore, fu esteso anche ai suoi

discendenti. Così avvenne nel 1322 in Bologna che, secondo l'Alidosi,

in memoria di Accursio e figliuoli dottori famosissimi, concesse alla

detta famiglia ogni esenzione dalle gabelle[239].

Anche nei tempi di carestia si aveva uno speciale riguardo alle persone

che dimoravano nella città per ragione di studio e alle loro famiglie,

e il Comune non di rado si obbligava di fornire i generi alimentari

agli scolari e ai dottori pel prezzo stesso di acquisto.

Le persone che facevano parte delle università erano considerate per

diritto comune inviolabili insieme colle loro famiglie ed averi, ed

avevano diritto di chiedere pronta riparazione ai magistrati per ogni

offesa che avessero ricevuto, come pure di domandare l'ammenda del

danno sofferto. Questo privilegio di inviolabilità si trova sanzionato

in gran parte degli statuti universitarii; ed era favorevolmente

accolto anche dall'opinione pubblica. Già vedemmo come in Bologna

gli scolari fossero chiamati _figli del popolo_; il che dimostra

quanto essi godessero la simpatia e l'affetto della cittadinanza. E

nella dotta Bologna nel secolo decimoterzo, secondo quel che narra

lo storico Ghirardacci, fu fatta una legge a favore degli scolari

la quale disponeva: «che nessuno havesse ardire di chiamare infame

colui, che desse opera alle leggi Civili od altra scienza, insegnando

altrui o imparando: sotto pena di esilio da non rimettersi se non ad

arbitrio dell'infamato, et vollero che questa legge havesse forza in

perpetuo[240].»

Carcerati una volta certi scolari per tumulti commessi, furono poi

liberati senza alcuna pena volendo il Consiglio compiacere alle istanze

dello Studio «da che si vede (dice il Ghirardacci già ricordato) quanto

era stimato lo Studio e quale riverenza e amore altri portavano a

scholari.»

Negli statuti di Bologna del 1289 si trovano alcune rubriche nelle

quali si proclama la immunità degli scolari e si accorda loro la

più estesa protezione. In questi statuti si provvede specialmente

agli scolari che aveano patito un furto: si aggravano le pene agli

offensori delle persone addette all'università, e si promettono premii

a quelli che facciano scoprire i feritori degli scolari[241]. Quando

gli stranieri residenti in Bologna per ragione di studio fossero stati

derubati o fatti segno a violenza per parte di qualche cittadino che

non avesse potuto indennizzarli del danno sofferto, il Comune offriva

di propria l'ammenda dovuta[242].

Anche la Repubblica fiorentina concedeva questa ammenda agli scolari

che fossero stati danneggiati nell'avere o nella persona da qualche

cittadino incapace di soddisfarli[243].

Ogni offesa recata a qualche persona appartenente all'università, era

tenuta come uno sfregio fatto alla dignità del corpo, ed era incaricato

il Rettore e gli altri magistrati di dimandarne pronta riparazione.

Nel 1580 essendo stati feriti in Padova alcuni scolari, l'università

decretò che, tutti i consiglieri rappresentanti le diverse nazioni

insieme al Rettore, si recassero dal prefetto della città, e tutti

gli scolari dovessero chieder giustizia al Senato di Venezia da cui

dipendeva lo Studio, per il patito insulto[244]. Altri esempi di questa

natura si potrebbero citare a prova del sentimento di solidarietà che

animava le persone che appartenevano alla corporazione scolastica.

Perfino per i debiti che contraevano gli scolari, si aveva speciale

riguardo alla loro condizione; e in molte università fra i patti

favorevoli che si proponevano a quelli che si fossero iscritti nelle

matricole, v'era pur quello di accordare loro protezione ed appoggio

contro le ricerche dei creditori. Negli statuti di Padova si trova

introdotta a quest'uopo una forma singolare di prescrizione per la

quale scorsi otto giorni dalle pubbliche grida ogni scolare non poteva

esser più molestato per debiti, nè perseguitato giudicialmente dai

creditori. Simile protezione fu accordata anche in Ferrara nel 1504

dal duca Ercole agli scolari di quella università. L'editto così

dispone: «Da hora inanzi se intenda avere pieno, libero, et sicuro

salvaconducto, che per niuno debito non possa essere per alcun modo

gravato nè molestato in lo avere o in persona, ma possa ciascuno, che

venisse al prefato studio in dicta Città di Ferrara, per studiare in

alcuna facultade, stare et inhabitare in la dicta Città de Ferrara

e per tutto el Territorio de lo Stato nostro, et de quella partirse,

cum tutte sue robbe, libri, panni, et beni liberamente senza alcuno

impedimento reale o personale[245].»

Un altro benefizio concesso esclusivamente ai dottori e agli

scolari dagli statuti, e che può dirsi compreso nel privilegio

dell'inviolabilità personale, di cui abbiamo fin'ora parlato, è quello

che riguarda l'esenzione dal diritto di rappresaglia; forma di vendetta

indiretta molto comune nei costumi del medio evo. Per riparare l'onta

di una offesa ricevuta, s'invocava questo barbaro diritto sacrificando

in luogo del vero offensore un innocente qualsiasi purchè a lui

appartenesse per vincoli di parentela o di affetto. La rappresaglia

non era soltanto esercitata nei rapporti fra privato e privato per

sfogare vendette e rancori personali, ma era accolta ancora nel diritto

pubblico del tempo come un mezzo legittimo di guerreggiare[246].

È perciò che l'autentica di Federigo I considerato a quali pericoli

sarebbero andati esposti gli scolari se non fossero stati protetti

da una legge speciale, e posti in condizione privilegiata, stabilì

che tutti quelli che per ragione di studio si recavano in paese

straniero, non potessero essere perseguitati; prescrizione che fu

dovunque osservata, e consacrata nelle consuetudini e tradizioni

scolastiche[247].

Un uso comune nei luoghi dove risiedevano le università, era quello dei

prestiti fatti agli scolari i quali trovavano il modo di provvedersi

con un pegno e col benefizio di un tenue frutto, del danaro di

cui avevano bisogno. In alcune città si trovano stabilite vere

banche di prestiti a cura del Comune, e sotto l'osservanza di leggi

speciali.[248]

Nella celebre Carta di Vercelli, il Comune si obbligò a dare in

prestito agli scolari diecimila lire di Pavia per due anni col frutto

di due danari per lira, e per i sei anni seguenti col censo di tre

danari per lira. Questa somma dovea trasportarsi in qualche luogo

sicuro come a Venezia, e con essa somministrare il bisognevole agli

scolari ricevendo in cambio e in garanzia del prestito, i pegni. Per

maggiore liberalità il Comune vercellese si obbligava ancora, quando

gli scolari avessero mantenuto la promessa di venire a frequentare

il suo Studio e avessero preso stanza nelle abitazioni ad essi

destinate, di restituire i pegni, salvo che gli scolari offrissero

una mallevadoria, o per giuramento promettessero di non abbandonare

la città senza restituire il danaro. In Padova si era fondato pure

un banco pubblico di prestiti con pegno, col frutto di sei danari per

lira. La stima del pegno si faceva di arbitrio, di uno scolare e di un

cittadino, il primo eletto dai Rettori, l'altro dal Podestà.

Era un'abitudine molto comune anche fra i professori di dare in

prestito agli scolari con usura, e molti, come vedremo a suo luogo,

somministravano danari per vincolare i debitori a frequentare le loro

lezioni. I papi censuravano severamente questi illeciti guadagni e non

assolvevano i dottori macchiati di questa colpa, se non a patto che

restituissero il mal tolto o lo erogassero in opere di pietà[249].

In certe università, sull'esempio di Bologna, venivano scelti ogni

anno alcuni mercanti che aveano la facoltà di prestare, dietro pegno,

agli scolari. Questi prestatori doveano però giurare fedeltà ed

obbedienza ai Rettori come addetti al corpo scolastico. Il pegno più

comune consisteva nei libri, i quali essendo rari e costosi trovavano

facilmente chi ne faceva acquisto.

Per attestato di benevolenza si concedeva agli scolari il riscatto

dei loro pegni purchè prestassero mallevadoria come in Vercelli ed

in Napoli[250] e anche senza garanzia nessuna e per atto di sola

liberalità come promise il Comune di Siena nel 1321 a tutti coloro che

fossero andati ad iscriversi nella sua università, destinando per tale

riscatto la somma di seimila fiorini e promettendo inoltre di supplire

alle spese del viaggio ed al trasporto dei loro bagagli.

Fra i patti che si stipulavano all'epoca della fondazione di una

università fra gli scolari e il Comune, v'era pur quello col quale

si obbligava la città di provvedere agli scolari abitazioni comode

e a buon mercato. Nella Carta Vercellese, i Procuratori del Comune

si obbligarono di destinare ad uso degli scolari cinquecento comode

abitazioni delle migliori della città; la cui pigione era fissata a

diciannove lire di Pavia e doveva stabilirsi di consenso da due scolari

e da due cittadini, e in caso di discordia dal vescovo o suo vicario.

In questi patti conclusi cogli scolari vennero però eccettuate le case

che dovevano servire di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico

mercato.

Quando i dottori o gli scolari volevano licenziare la casa, dovevano

rivolgersi al Podestà.

Così pure in Padova gli alloggi degli scolari erano destinati dal

Comune a prezzo fisso e determinato.

A Napoli il prezzo delle case degli scolari era stabilito da una

Commissione e non poteva superare la moneta di due once d'oro (pro

quarum unciarum auri)[251].

In Bologna venivano ogni anno eletti quattro ufficiali destinati a

fissare il valore delle pigioni, che erano detti _tassatori_ e si

sceglievano due fra i cittadini e due fra gli scolari. I locatori che

dopo stabilito il prezzo con questi tassatori avessero violato i patti,

erano sottoposti ad una ammenda. Lo statuto bolognese accordava pure

agli scolari il diritto di rimanere per tre anni nella medesima casa.

Quei proprietari che si fossero rifiutati di sottoporli alla tassa

convenuta, non potevano più affittare i loro quartieri agli scolari. Il

Notaro dell'università era incaricato di tenere presso di sè per comodo

degli scolari un registro di tutti i quartieri da affittarsi.

Si trova anche stabilito dagli statuti che le case abitate da persone

addette all'università non potessero essere atterrate dal Comune per

tradimento o malefizio, com'era allora in uso, nè invase giammai dagli

esecutori di giustizia per qualunque ragione.

Un altro privilegio concesso agli scolari del medio evo era quello

di portare le armi a difesa della persona; ma a cagione dei gravi

inconvenienti, cui dava luogo questa concessione, subì molte

limitazioni e spesso venne anche per motivi di ordine pubblico,

revocata. Questo privilegio in molti luoghi non si perdeva neppure

coll'acquisto della cittadinanza, per la massima così frequentemente

ammessa a favore degli scolari dagli statuti di quel tempo, che

cioè dovessero in tutto pareggiarsi ai cittadini senza risentirne le

gravezze e gli oneri[252].

Negli statuti dell'università di Torino si trovano accordate agli

scolari e alle altre persone che facevano parte dell'università alcuni

privilegi molto singolari. Tutte le compagnie dei comici e ballerini

che si recavano in quella città, erano obbligati a dare a ciascun

sindaco otto biglietti per l'ingresso al teatro. Tutti i saltimbanchi

e cerretani dovevano dare ad ogni sindaco ed ai bidelli otto vasi dei

loro specifici; tutti i liquoristi un'ampolla di acquavite o una libbra

di confetti; i fondachieri una libbra di confetti e i pasticcieri

focaccia a ciascun sindaco nella vigilia dell'Epifania. Ognuno che

avesse preso in appalto la gabella del tabacco era tenuto a regalarne

un rublo e mezzo a ciascun sindaco, di cui due libbre spettavano al

segretario ed una a ciascuno dei bidelli.

Gli ebrei erano obbligati a pagare per la prima neve venticinque scudi

d'oro, dei quali una parte spendevasi dai legisti per celebrare la

festa di santa Caterina, l'altra dagli artisti per la festa di San

Francesco.

Inoltre i fondachieri della città di Torino dovevano regalare

annualmente agli studenti cinquanta risme di carta ed i librai dodici.

Questa carta si distribuiva fra i sindaci, i consiglieri, gli studenti,

il segretario ed i bidelli[253].

Da tutto quanto abbiamo esposto intorno ai privilegi che gli statuti

concedevano alle persone addette alle università, è rimasto a

sufficienza dimostrato che nel medio evo, vogliasi per spirito di

emulazione o per amore alla scienza, gli studiosi ottennero così estesi

privilegi ed immunità, e furono accolti con tanto favore e rispetto

dovunque si recassero, che formarono un ceto separato ed ebbero perciò

usi e costumi dissimili affatto dalle classi della società di quel

tempo.

Gli statuti che largheggiavano tanto nelle concessioni a favore

specialmente degli scolari, non prevedevano a quali disordini si

andava incontro eccitando con franchigie ed immunità una gioventù

già per indole sua baldanzosa e turbolenta; e infondendo negli animi

la persuasione che bastasse essere iscritto fra gli scolari per

abbandonarsi ad una vita licenziosa e commettere senza timore delle

leggi qualunque sopruso e violenza. Di ciò parleremo più diffusamente

quando entreremo a svolgere l'argomento della vita scolastica nelle

nostre antiche università: ora intanto basti avvertire che insieme

ai molti ed incontrastabili vantaggi della concessione di questi

privilegi, vi erano pure inconvenienti assai gravi che le leggi del

tempo non seppero o non vollero riparare.

Il che si spiega esaminando il carattere della vita pubblica del medio

evo, e le speciali condizioni della scienza. Le università, lo abbiamo

già osservato, erano nella loro originaria costituzione corporazioni

per nulla dissimili tanto nella forma che nelle leggi colle quali si

reggevano, alle molte altre associazioni di cui era composta la società

di quel tempo. Come corporazioni, adunque, non potevano le università

costituirsi se non in forza di privilegi, come le numerose arti cui

era affidato lo sviluppo delle industrie e del commercio. Aggiungasi

inoltre che la gara stimolava tutte le nostre città comprese anche le

più umili ed oscure a fondare uno Studio, e ciò non poteva ottenersi

se non lusingando con promesse di larghe concessioni gli scolari e i

dottori delle altre università.

Così il numero e l'importanza dei privilegi scolastici si venne sempre

accrescendo, e tutti gli statuti si occuparono specialmente di questa

parte della disciplina accademica. Noi abbiamo cercato, come dicemmo in

principio entrando in questo argomento, di dare un concetto abbastanza

esatto della natura di questi privilegi, accennando i più importanti e

quelli specialmente che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte

le università. Di altre minori concessioni accennate dagli statuti e

dagli scrittori, non vogliamo parlare per amore di brevità, sembrandoci

che non sia necessario per avere una giusta cognizione dell'argomento

di perderci in indagini minuziose e non di molto rilievo, alle quali

si può supplire dal lettore, ricorrendo, quando gli piaccia, alle fonti

originali che accennammo nel corso di questo capitolo.

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 16 / 38 题