I notari, i bidelli generali e speciali, i famigli dei dottori
giurati e degli scolari, i miniatori, i copisti, i legatori di libri,
i venditori di carta e in generale tutti coloro addetti al servizio
dell'università e delle persone che ne facevano parte. Oltre ai già
citati, godevano di tutti i privilegi gli scolari poveri che vivevano a
spese altrui, e i ripetitori.
Ecco la rubrica dello Statuto bolognese:
_Qui gaudere debeant privilegio
universitatis nostrae_
(Lib. III, pag. 64).
Statuimus q. privilegiis nostrae universitatis gaudeant seu gaudere
debeant matriculati, matriculatos autem inteligi volumus illos qui
in matricula fuerint descripti secundum formam traditam in titulo
de massariis. Item doctores duntaxat qui iuraverit Rectoribus
secundum formam statutorum loquentium de juramento doctorum nec non
notar, et bidelli generales ac etiam speciales et famuli scolarium
et doctorum iuratorum. § Item miniatores, scriptores, ligatores
librorum cartularii et omnes illi qui deputati fuerint quoquomodo
ad servitia universitatis et singulorum de universitate. § Quod
intelligimus si corporale subierint sacramentum secundum formam
nostrorum praesentium statutorum.
§ Volumus etiam omnes scolares viventes sumptibus alienis in
studio bononiensi ut sunt socii doctorum bonon. et scolarium bonon.
repetitores et similes, gaudere debere omnibus privilegiis nostrae
universitatis.
. . . . . . .
Per godere dei privilegi universitarii era necessario essere scolari,
cioè iscritti regolarmente nelle matricole, e pagare una tassa annua
prestando giuramento di obbedienza al Rettore ed agli statuti. Gli
scolari del luogo dove risiedeva l'università non erano compresi nei
registri perchè i diritti della cittadinanza accademica erano riserbati
esclusivamente agli stranieri come testè abbiamo detto.
È assai malagevole perciò il desumere dai documenti, dal tempo e
dagli scrittori, la cifra esatta degli scolari che frequentavano le
università italiane nei tempi di mezzo.
Fra le nazioni comprese nelle università, era sopra di tutte
privilegiata quella degli scolari tedeschi e ciò forse in omaggio
all'autorità imperiale.
A differenza degli altri studenti, i tedeschi potevano prestare
giuramento ai loro Procuratori e non al Rettore come prescrivevano gli
statuti.
In Bologna la nazione tedesca aveva la facoltà esclusiva di eleggere il
Rettore degli oltramontani.
In Padova dove i tedeschi erano in maggior numero, i privilegi erano
anche più estesi. Gli scolari di quella nazione potevano iscriversi
presso i loro consiglieri, ed uno di questi era chiamato a sostituire
il sindaco dell'università quando era vacante quell'ufficio. Inoltre
questi consiglieri disponevano di voto doppio nelle assemblee[217].
Nel 1609 nella stessa università i consiglieri tedeschi ottennero il
privilegio di allontanarsi senza andar soggetti alla multa come quelli
delle altre nazioni.
Allo scopo di proteggere gli scolari tedeschi, nel 1633 furono nominati
due protettori, i quali, sebbene nati nella città, furono nondimeno
investiti di tutti i privilegi come fossero stati stranieri[218].
Il numero esatto dei privilegi concessi ai membri che facevano parte
delle università nel medio evo non può essere con certezza determinato.
In quei tempi di viva emulazione, tutte le città d'Italia allora
costituite a repubblica, gareggiavano fra loro per fondare le
università le quali non solo davano incremento alla scienza, ma
accrescevano ancora la prosperità materiale e la diffusione della
ricchezza pubblica.
Il sorgere di una università portava seco molte sorgenti di entrata
e quanto più numerosi erano gli accorrenti, tanto maggiori erano
i vantaggi e più lauti i guadagni. Tutte le città nei Decreti di
fondazione dei loro Studi dichiaravano di conferire i privilegi e le
immunità, nelle quali largheggiavano sempre per attirare a sè una gran
moltitudine di dottori e di scolari.
Troppo lungo sarebbe lo andare enumerando tutti i singoli privilegi
e le speciali franchigie che ognuna delle nostre antiche università
nell'atto della sua costituzione e in seguito ancora, andava concedendo
a favore di quelli che vi accorrevano per ragione di studio.
Chi volesse maggiori particolari, e più diffuse notizie su questo
argomento, può rivolgersi ai numerosi storici e cronisti che ne fanno
parola; da cui noi ci siamo dati cura di riassumere i principali
privilegi; e quelli sopratutto che abbiamo riscontrato essere stati
comuni a tutte le università, e per antica consuetudine riconosciuti e
sanzionati in tutti i loro statuti.
Il privilegio che può dirsi fondamentale nella costituzione organica
delle università, e dal quale dipendeva in gran parte la loro
autonomia, era la speciale giurisdizione affidata per l'autentica
imperiale ai magistrati del corpo scolastico. Con questa concessione
si riconosceva nella legale rappresentanza accademica del Rettore e
dei professori la facoltà illimitata di poter decidere tanto nelle
controversie civili, come giudicare nei delitti che per avventura
fossero stati commessi dai membri che facevano parte dell'università,
sì nel recinto delle scuole, come pure al di fuori.
La giurisdizione civile si mantenne per lungo tempo inalterata e non
incontrò ostacoli nel suo esercizio: non così la criminale.
Verso la fine del secolo XII si trova ricordato nelle storie che
essendosi abbandonati gli scolari ad atti di violenza, i professori che
erano stati fino a quel tempo i loro giudici ordinari, si dichiararono
incapaci di frenarne gli abusi, e abbandonarono l'esercizio del
magistero penale. Nella metà del secolo decimoterzo i dottori ripresero
l'uso della giurisdizione criminale; ma la loro autorità in questa
materia non fu giammai pienamente riconosciuta; nè essi medesimi, a
quel che sembra, si curavano di farla rispettare.
La ragione di questa ripugnanza ad esercitare l'ufficio di giudice
criminale non è difficile a rintracciarsi. Dovendo i professori
esercitare presso i loro scolari un prestigio e un'autorità tutta
morale, non potevano senza offesa al loro decoro assumere un potere che
se non è sostenuto dalla forza, difficilmente si rispetta. Inoltre,
essendo essi legati per vincoli di affetto agli scolari, facilmente
dovevano essere inclinati nell'atto di giudicare più alla pietà che al
giusto rigore, e ciò a grave danno della loro autorità e dell'efficacia
della pena.
Il giureconsulto Odofredo, in un passo dei suoi Commenti al Digesto fa
intravedere quali scarsi frutti recasse l'esercizio della giurisdizione
criminale ai suoi tempi, ripristinato nell'università di Bologna e
affidato ai professori[219].
Nelle storie si riscontrano esempi frequenti di inobbedienza ai
professori; e più spesso ancora atti di spontanea rinunzia di questi
a favore di magistrati ordinari della propria giurisdizione, e ciò
specialmente nei delitti di maggiore gravità commessi dagli scolari.
Così avvenne in Bologna nel 1321 quando fu condannato uno scolaro
catalano per aver rapito una fanciulla[220].
Nei casi più lievi non poteva il colpevole esser sottratto alla sua
naturale giurisdizione e si concedeva ai pubblici ufficiali d'ingerirsi
soltanto dei delitti di competenza del fôro scolastico, quando fosse
decorso un termine stabilito dagli statuti. In Padova, per esempio,
era disposto per legge fino dal 1262, che nelle risse avvenute fra
scolari, il Podestà non avesse facoltà d'ingerirsene, se non nel caso
che passati due giorni, non fossero state composte dal Rettore o dai
dottori[221].
La giurisdizione scolastica dai professori passò in seguito al solo
Rettore, al quale, come capo supremo dell'università, fu conferita
l'autorità di giudicare. Questa giurisdizione della quale venne
rivestito il Rettore, si estendeva sopra tutte le persone che formavano
parte della corporazione, eccetto che sugli scolari tedeschi, che
quasi universalmente godevano del privilegio di essere giudicati dai
consiglieri della loro nazione.
I conflitti fra la giurisdizione scolastica e quella dei magistrati
ordinari del luogo dove risiedeva l'università, erano assai frequenti.
In Bologna, racconta il Ghirardacci, che il papa provvide ai contrasti
che nascevano fra il comune e l'università nell'applicazione degli
statuti, elevando quelli universitari a legge comune[222].
Anche i Rettori nell'esercizio della giurisdizione criminale
incontrarono gravi ostacoli. Finchè eran chiamati a giudicare dei
delitti minori e conseguentemente ad applicare pene miti, la loro
autorità non si trovava compromessa; ma quando dovevano esporsi a
pronunziare gravi pene contro persone addette all'università, non
potevano giudicare colla stessa imparzialità dei magistrati ordinarii,
ai quali lasciarono infine, come già nei secoli precedenti aveano fatto
i dottori, l'esercizio dell'alta giurisdizione criminale.
Le pene ordinariamente applicate dai Rettore erano: l'ammenda e
l'espulsione dall'università detta _privatio_. L'ammenda era in denaro
e variava secondo la gravità del fallo commesso.
L'espulsione o _privatio_ toglieva al condannato tutti i privilegi di
cui era stato investito come membro del corpo universitario, nonchè
la facoltà di frequentare le scuole, d'insegnare e di ottenere gradi
accademici. Se l'espulso era un ufficiale inferiore dello Studio, come
un prestatore di libri o un copista, nessuno poteva più contrattare con
lui sotto minaccia d'incorrere nella stessa pena.
Il modo con cui veniva esercitata la giurisdizione scolastica, variava
a seconda delle università. Accenneremo le principali differenze.
In Bologna, nel secolo XIV, troviamo un tribunale misto di autorità
scolastiche e cittadine per risolvere le controversie che si agitavano
fra un membro dell'università e un estraneo. Quando però la questione
verteva fra persone addette al corpo scolastico, doveva esser giudicata
e risoluta dal solo Rettore[223].
La giurisdizione criminale del Rettore anche nell'università di Padova
era limitata ai casi più lievi; come alla violazione degli statuti
e dei regolamenti, e ai casi d'ingiurie fra gli scolari. Le pene
minacciate in Bologna erano l'ammenda e l'espulsione dall'università.
I delitti rientravano nella giurisdizione dei magistrati municipali.
I tedeschi soltanto godevano del privilegio di essere giudicati
dai loro consiglieri anche quando il loro avversario era straniero
all'università. Il Rettore degli artisti pare, per il disposto degli
statuti, che avesse giurisdizione più estesa di quello dei giuristi,
eccetto che sui delitti che erano seguiti da morte o da lesione grave.
Il Savigny però è di opinione che questa disposizione sia errata[224].
Quanto alla giurisdizione civile il Rettore poteva giudicare in cause
vertenti fra i membri dell'università. Gli scolari nati nella città
erano sottoposti ai loro magistrati ordinari. Poteva però il Rettore
esercitare la sua giurisdizione quando una delle parti fosse stata
straniera.
L'appello era subordinato al merito della causa. Per gli affari
eccedenti un ducato, era permessa l'istanza della parte soccombente ai
consiglieri dell'università. In seguito, quando il valore della causa
avesse ecceduto le dieci lire, fu ammesso anche l'appello al podestà.
Nelle altre università la giurisdizione scolastica era più o meno
estesa.
A Vercelli il Rettore esercitava soltanto la giurisdizione civile: la
criminale era riservata totalmente ai magistrati della città[225].
A Roma gli scolari stranieri potevano scegliere per loro giudice o i
professori o il cardinal vicario o il Rettore dell'università[226].
A Napoli era distinta la giurisdizione criminale dalla civile. La
prima era riserbata soltanto ad un magistrato nominato dal re detto
Giustiziere (Justitiarius). Le cause civili erano sottoposte invece
o al giustiziere, o al professore, o all'arcivescovo a scelta delle
parti[227].
Nell'università di Torino la giurisdizione criminale era esercitata dai
magistrati municipali; ma i Rettori solevano prender parte al giudizio.
Tolte adunque differenze poco sostanziali e attinenti più che alla
natura del privilegio, al modo col quale veniva esercitato nelle varie
università, possiamo concludere che la giurisdizione privilegiata
delle corporazioni scolastiche nel medio evo fu sempre riconosciuta e
rispettata. E anche quando i principi ebbero quasi esclusiva ingerenza
e assoluto dominio nelle funzioni scolastiche, vollero che i membri
delle università avessero per loro natural giudice il Rettore, al quale
doveano esser deferite tutte le cause ad essi relative[228].
Un altro privilegio non meno esteso, era quello della cittadinanza che
si conferiva alle persone che facevan parte dell'università, e sopra
tutto ai dottori e agli scolari. Questa concessione ammetteva i membri
della corporazione scolastica al godimento e alla partecipazione di
tutti i diritti propri dei cittadini, escludendoli dagli oneri. In
tutti gli statuti delle università s'incontra una rubrica speciale
nella quale si fa parola di questo privilegio e delle condizioni alle
quali n'era subordinato l'esercizio.
A Bologna gli scolari eran chiamati _figli del popolo_ e posti sotto la
comune protezione[229].
Il privilegio generalmente era limitato al tempo pel quale i dottori o
gli scolari dimoravano nella città per ragione di studio.
Oltre le persone, erano favorite dal privilegio anche le cose e
gli averi degli scolari che si ritenevano come appartenenti alla
città[230].
Per essere ammessi alla cittadinanza in Bologna era necessario
aver frequentate le università per il corso di dieci anni[231]. Nel
1386 essendo rimaste quasi deserte le scuole, il comune bolognese
per attirarvi concorrenti promise di estendere il privilegio della
cittadinanza a tutti i discendenti dei professori[232].
Fra le immunità solite a concedersi ai dottori e agli scolari si trova
ricordata anche l'esenzione dal servizio militare.
Questo privilegio risale a tempi remoti. Nel 1264 già si trova negli
statuti dell'università di Ferrara la rubrica: «De his qui non tenentur
ire in exercitum» la quale dichiara esclusi dal servizio militare tutti
i dottori di giurisprudenza di medicina e di arti[233].
Nel 1297 veniva in Bologna riconosciuto un tale privilegio non solo
ai dottori ordinari legisti ma anche agli straordinari, come pure ai
medici i quali anche recandosi alla guerra, erano tenuti soltanto a
portare seco gli strumenti propri della loro professione[234].
Per agevolare il concorso degli studiosi nelle università era concessa
anche l'esenzione dalle imposte e gabelle.
Tutti gli statuti riconoscono questo privilegio e lo sanzionano in
apposita rubrica[235]. Per facilitare il trasporto dei loro averi si
permetteva agli scolari e alle altre persone ammesse al godimento delle
franchigie e immunità, d'introdurre in città senza molestia alcuna di
dazi nè di altre gravezze pubbliche, libri, masserizie, vesti od altro,
tanto per uso proprio come delle loro famiglie[236].
In Padova si trova esteso questo privilegio anche ai generi alimentari
(1474).
Nel secolo successivo (1551) fu accordata anche l'esenzione del vino:
il quale avvenimento, narrano gli storici, fu celebrato dagli scolari
con magnifiche feste in onore di Bacco[237].
Ma provvedendosi, come avverte il Facciolati, i dottori e gli scolari
dei generi di prima necessità dai negozianti di Padova, siffatto
privilegio riusciva illusorio; talchè ne furono fatte molte rimostranze
al Comune. Il quale pensò allora di accordare alle persone che facevano
parte dell'università la facoltà di alienare il diritto o per danaro, o
di cederlo in cambio di prodotti alimentarii.[238].
Il privilegio d'esenzione dai pubblici dazi talvolta, in omaggio
alla memoria di qualche insigne dottore, fu esteso anche ai suoi
discendenti. Così avvenne nel 1322 in Bologna che, secondo l'Alidosi,
in memoria di Accursio e figliuoli dottori famosissimi, concesse alla
detta famiglia ogni esenzione dalle gabelle[239].
Anche nei tempi di carestia si aveva uno speciale riguardo alle persone
che dimoravano nella città per ragione di studio e alle loro famiglie,
e il Comune non di rado si obbligava di fornire i generi alimentari
agli scolari e ai dottori pel prezzo stesso di acquisto.
Le persone che facevano parte delle università erano considerate per
diritto comune inviolabili insieme colle loro famiglie ed averi, ed
avevano diritto di chiedere pronta riparazione ai magistrati per ogni
offesa che avessero ricevuto, come pure di domandare l'ammenda del
danno sofferto. Questo privilegio di inviolabilità si trova sanzionato
in gran parte degli statuti universitarii; ed era favorevolmente
accolto anche dall'opinione pubblica. Già vedemmo come in Bologna
gli scolari fossero chiamati _figli del popolo_; il che dimostra
quanto essi godessero la simpatia e l'affetto della cittadinanza. E
nella dotta Bologna nel secolo decimoterzo, secondo quel che narra
lo storico Ghirardacci, fu fatta una legge a favore degli scolari
la quale disponeva: «che nessuno havesse ardire di chiamare infame
colui, che desse opera alle leggi Civili od altra scienza, insegnando
altrui o imparando: sotto pena di esilio da non rimettersi se non ad
arbitrio dell'infamato, et vollero che questa legge havesse forza in
perpetuo[240].»
Carcerati una volta certi scolari per tumulti commessi, furono poi
liberati senza alcuna pena volendo il Consiglio compiacere alle istanze
dello Studio «da che si vede (dice il Ghirardacci già ricordato) quanto
era stimato lo Studio e quale riverenza e amore altri portavano a
scholari.»
Negli statuti di Bologna del 1289 si trovano alcune rubriche nelle
quali si proclama la immunità degli scolari e si accorda loro la
più estesa protezione. In questi statuti si provvede specialmente
agli scolari che aveano patito un furto: si aggravano le pene agli
offensori delle persone addette all'università, e si promettono premii
a quelli che facciano scoprire i feritori degli scolari[241]. Quando
gli stranieri residenti in Bologna per ragione di studio fossero stati
derubati o fatti segno a violenza per parte di qualche cittadino che
non avesse potuto indennizzarli del danno sofferto, il Comune offriva
di propria l'ammenda dovuta[242].
Anche la Repubblica fiorentina concedeva questa ammenda agli scolari
che fossero stati danneggiati nell'avere o nella persona da qualche
cittadino incapace di soddisfarli[243].
Ogni offesa recata a qualche persona appartenente all'università, era
tenuta come uno sfregio fatto alla dignità del corpo, ed era incaricato
il Rettore e gli altri magistrati di dimandarne pronta riparazione.
Nel 1580 essendo stati feriti in Padova alcuni scolari, l'università
decretò che, tutti i consiglieri rappresentanti le diverse nazioni
insieme al Rettore, si recassero dal prefetto della città, e tutti
gli scolari dovessero chieder giustizia al Senato di Venezia da cui
dipendeva lo Studio, per il patito insulto[244]. Altri esempi di questa
natura si potrebbero citare a prova del sentimento di solidarietà che
animava le persone che appartenevano alla corporazione scolastica.
Perfino per i debiti che contraevano gli scolari, si aveva speciale
riguardo alla loro condizione; e in molte università fra i patti
favorevoli che si proponevano a quelli che si fossero iscritti nelle
matricole, v'era pur quello di accordare loro protezione ed appoggio
contro le ricerche dei creditori. Negli statuti di Padova si trova
introdotta a quest'uopo una forma singolare di prescrizione per la
quale scorsi otto giorni dalle pubbliche grida ogni scolare non poteva
esser più molestato per debiti, nè perseguitato giudicialmente dai
creditori. Simile protezione fu accordata anche in Ferrara nel 1504
dal duca Ercole agli scolari di quella università. L'editto così
dispone: «Da hora inanzi se intenda avere pieno, libero, et sicuro
salvaconducto, che per niuno debito non possa essere per alcun modo
gravato nè molestato in lo avere o in persona, ma possa ciascuno, che
venisse al prefato studio in dicta Città di Ferrara, per studiare in
alcuna facultade, stare et inhabitare in la dicta Città de Ferrara
e per tutto el Territorio de lo Stato nostro, et de quella partirse,
cum tutte sue robbe, libri, panni, et beni liberamente senza alcuno
impedimento reale o personale[245].»
Un altro benefizio concesso esclusivamente ai dottori e agli
scolari dagli statuti, e che può dirsi compreso nel privilegio
dell'inviolabilità personale, di cui abbiamo fin'ora parlato, è quello
che riguarda l'esenzione dal diritto di rappresaglia; forma di vendetta
indiretta molto comune nei costumi del medio evo. Per riparare l'onta
di una offesa ricevuta, s'invocava questo barbaro diritto sacrificando
in luogo del vero offensore un innocente qualsiasi purchè a lui
appartenesse per vincoli di parentela o di affetto. La rappresaglia
non era soltanto esercitata nei rapporti fra privato e privato per
sfogare vendette e rancori personali, ma era accolta ancora nel diritto
pubblico del tempo come un mezzo legittimo di guerreggiare[246].
È perciò che l'autentica di Federigo I considerato a quali pericoli
sarebbero andati esposti gli scolari se non fossero stati protetti
da una legge speciale, e posti in condizione privilegiata, stabilì
che tutti quelli che per ragione di studio si recavano in paese
straniero, non potessero essere perseguitati; prescrizione che fu
dovunque osservata, e consacrata nelle consuetudini e tradizioni
scolastiche[247].
Un uso comune nei luoghi dove risiedevano le università, era quello dei
prestiti fatti agli scolari i quali trovavano il modo di provvedersi
con un pegno e col benefizio di un tenue frutto, del danaro di
cui avevano bisogno. In alcune città si trovano stabilite vere
banche di prestiti a cura del Comune, e sotto l'osservanza di leggi
speciali.[248]
Nella celebre Carta di Vercelli, il Comune si obbligò a dare in
prestito agli scolari diecimila lire di Pavia per due anni col frutto
di due danari per lira, e per i sei anni seguenti col censo di tre
danari per lira. Questa somma dovea trasportarsi in qualche luogo
sicuro come a Venezia, e con essa somministrare il bisognevole agli
scolari ricevendo in cambio e in garanzia del prestito, i pegni. Per
maggiore liberalità il Comune vercellese si obbligava ancora, quando
gli scolari avessero mantenuto la promessa di venire a frequentare
il suo Studio e avessero preso stanza nelle abitazioni ad essi
destinate, di restituire i pegni, salvo che gli scolari offrissero
una mallevadoria, o per giuramento promettessero di non abbandonare
la città senza restituire il danaro. In Padova si era fondato pure
un banco pubblico di prestiti con pegno, col frutto di sei danari per
lira. La stima del pegno si faceva di arbitrio, di uno scolare e di un
cittadino, il primo eletto dai Rettori, l'altro dal Podestà.
Era un'abitudine molto comune anche fra i professori di dare in
prestito agli scolari con usura, e molti, come vedremo a suo luogo,
somministravano danari per vincolare i debitori a frequentare le loro
lezioni. I papi censuravano severamente questi illeciti guadagni e non
assolvevano i dottori macchiati di questa colpa, se non a patto che
restituissero il mal tolto o lo erogassero in opere di pietà[249].
In certe università, sull'esempio di Bologna, venivano scelti ogni
anno alcuni mercanti che aveano la facoltà di prestare, dietro pegno,
agli scolari. Questi prestatori doveano però giurare fedeltà ed
obbedienza ai Rettori come addetti al corpo scolastico. Il pegno più
comune consisteva nei libri, i quali essendo rari e costosi trovavano
facilmente chi ne faceva acquisto.
Per attestato di benevolenza si concedeva agli scolari il riscatto
dei loro pegni purchè prestassero mallevadoria come in Vercelli ed
in Napoli[250] e anche senza garanzia nessuna e per atto di sola
liberalità come promise il Comune di Siena nel 1321 a tutti coloro che
fossero andati ad iscriversi nella sua università, destinando per tale
riscatto la somma di seimila fiorini e promettendo inoltre di supplire
alle spese del viaggio ed al trasporto dei loro bagagli.
Fra i patti che si stipulavano all'epoca della fondazione di una
università fra gli scolari e il Comune, v'era pur quello col quale
si obbligava la città di provvedere agli scolari abitazioni comode
e a buon mercato. Nella Carta Vercellese, i Procuratori del Comune
si obbligarono di destinare ad uso degli scolari cinquecento comode
abitazioni delle migliori della città; la cui pigione era fissata a
diciannove lire di Pavia e doveva stabilirsi di consenso da due scolari
e da due cittadini, e in caso di discordia dal vescovo o suo vicario.
In questi patti conclusi cogli scolari vennero però eccettuate le case
che dovevano servire di abitazione ai forestieri in tempo di pubblico
mercato.
Quando i dottori o gli scolari volevano licenziare la casa, dovevano
rivolgersi al Podestà.
Così pure in Padova gli alloggi degli scolari erano destinati dal
Comune a prezzo fisso e determinato.
A Napoli il prezzo delle case degli scolari era stabilito da una
Commissione e non poteva superare la moneta di due once d'oro (pro
quarum unciarum auri)[251].
In Bologna venivano ogni anno eletti quattro ufficiali destinati a
fissare il valore delle pigioni, che erano detti _tassatori_ e si
sceglievano due fra i cittadini e due fra gli scolari. I locatori che
dopo stabilito il prezzo con questi tassatori avessero violato i patti,
erano sottoposti ad una ammenda. Lo statuto bolognese accordava pure
agli scolari il diritto di rimanere per tre anni nella medesima casa.
Quei proprietari che si fossero rifiutati di sottoporli alla tassa
convenuta, non potevano più affittare i loro quartieri agli scolari. Il
Notaro dell'università era incaricato di tenere presso di sè per comodo
degli scolari un registro di tutti i quartieri da affittarsi.
Si trova anche stabilito dagli statuti che le case abitate da persone
addette all'università non potessero essere atterrate dal Comune per
tradimento o malefizio, com'era allora in uso, nè invase giammai dagli
esecutori di giustizia per qualunque ragione.
Un altro privilegio concesso agli scolari del medio evo era quello
di portare le armi a difesa della persona; ma a cagione dei gravi
inconvenienti, cui dava luogo questa concessione, subì molte
limitazioni e spesso venne anche per motivi di ordine pubblico,
revocata. Questo privilegio in molti luoghi non si perdeva neppure
coll'acquisto della cittadinanza, per la massima così frequentemente
ammessa a favore degli scolari dagli statuti di quel tempo, che
cioè dovessero in tutto pareggiarsi ai cittadini senza risentirne le
gravezze e gli oneri[252].
Negli statuti dell'università di Torino si trovano accordate agli
scolari e alle altre persone che facevano parte dell'università alcuni
privilegi molto singolari. Tutte le compagnie dei comici e ballerini
che si recavano in quella città, erano obbligati a dare a ciascun
sindaco otto biglietti per l'ingresso al teatro. Tutti i saltimbanchi
e cerretani dovevano dare ad ogni sindaco ed ai bidelli otto vasi dei
loro specifici; tutti i liquoristi un'ampolla di acquavite o una libbra
di confetti; i fondachieri una libbra di confetti e i pasticcieri
focaccia a ciascun sindaco nella vigilia dell'Epifania. Ognuno che
avesse preso in appalto la gabella del tabacco era tenuto a regalarne
un rublo e mezzo a ciascun sindaco, di cui due libbre spettavano al
segretario ed una a ciascuno dei bidelli.
Gli ebrei erano obbligati a pagare per la prima neve venticinque scudi
d'oro, dei quali una parte spendevasi dai legisti per celebrare la
festa di santa Caterina, l'altra dagli artisti per la festa di San
Francesco.
Inoltre i fondachieri della città di Torino dovevano regalare
annualmente agli studenti cinquanta risme di carta ed i librai dodici.
Questa carta si distribuiva fra i sindaci, i consiglieri, gli studenti,
il segretario ed i bidelli[253].
Da tutto quanto abbiamo esposto intorno ai privilegi che gli statuti
concedevano alle persone addette alle università, è rimasto a
sufficienza dimostrato che nel medio evo, vogliasi per spirito di
emulazione o per amore alla scienza, gli studiosi ottennero così estesi
privilegi ed immunità, e furono accolti con tanto favore e rispetto
dovunque si recassero, che formarono un ceto separato ed ebbero perciò
usi e costumi dissimili affatto dalle classi della società di quel
tempo.
Gli statuti che largheggiavano tanto nelle concessioni a favore
specialmente degli scolari, non prevedevano a quali disordini si
andava incontro eccitando con franchigie ed immunità una gioventù
già per indole sua baldanzosa e turbolenta; e infondendo negli animi
la persuasione che bastasse essere iscritto fra gli scolari per
abbandonarsi ad una vita licenziosa e commettere senza timore delle
leggi qualunque sopruso e violenza. Di ciò parleremo più diffusamente
quando entreremo a svolgere l'argomento della vita scolastica nelle
nostre antiche università: ora intanto basti avvertire che insieme
ai molti ed incontrastabili vantaggi della concessione di questi
privilegi, vi erano pure inconvenienti assai gravi che le leggi del
tempo non seppero o non vollero riparare.
Il che si spiega esaminando il carattere della vita pubblica del medio
evo, e le speciali condizioni della scienza. Le università, lo abbiamo
già osservato, erano nella loro originaria costituzione corporazioni
per nulla dissimili tanto nella forma che nelle leggi colle quali si
reggevano, alle molte altre associazioni di cui era composta la società
di quel tempo. Come corporazioni, adunque, non potevano le università
costituirsi se non in forza di privilegi, come le numerose arti cui
era affidato lo sviluppo delle industrie e del commercio. Aggiungasi
inoltre che la gara stimolava tutte le nostre città comprese anche le
più umili ed oscure a fondare uno Studio, e ciò non poteva ottenersi
se non lusingando con promesse di larghe concessioni gli scolari e i
dottori delle altre università.
Così il numero e l'importanza dei privilegi scolastici si venne sempre
accrescendo, e tutti gli statuti si occuparono specialmente di questa
parte della disciplina accademica. Noi abbiamo cercato, come dicemmo in
principio entrando in questo argomento, di dare un concetto abbastanza
esatto della natura di questi privilegi, accennando i più importanti e
quelli specialmente che abbiamo riscontrato essere stati comuni a tutte
le università. Di altre minori concessioni accennate dagli statuti e
dagli scrittori, non vogliamo parlare per amore di brevità, sembrandoci
che non sia necessario per avere una giusta cognizione dell'argomento
di perderci in indagini minuziose e non di molto rilievo, alle quali
si può supplire dal lettore, ricorrendo, quando gli piaccia, alle fonti
originali che accennammo nel corso di questo capitolo.