CAPITOLO TERZO

Privilegi universitarii — L'Autentica di Federigo I fondamento dei

privilegi scolastici — Immunità concesse alla nazione tedesca

— Giurisdizione civile e criminale concessa ai dottori sugli

scolari — Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio

militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità

personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari —

Abitazioni riserbate agli scolari — Altri privilegi secondarii.

Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I nella Dieta di Roncaglia

nell'anno 1158, ebbero origine i privilegi scolastici delle persone che

facevano parte delle università.

Prima di questa concessione imperiale le università non erano

legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.

La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica

e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le

fondamentali disposizioni.

Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione,

intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei

giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue

ambiziose aspirazioni di dominio universale.

I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle

franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che

cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel

secolo XII fu sollevata la questione dai giureconsulti di Bologna in

occasione che Pillio loro compagno, ad onta del giuramento prestato si

recò ad insegnare nello Studio di Modena. Di questa divergenza si trova

fatta menzione nei Commentari di Odofredo, il quale parlando di quelli

che secondo l'autentica doveano essere esclusi dall'uffizio di tutori,

apertamente dichiara che a parer suo non vi dovessero esser compresi

altro che i professori bolognesi[215]. Il libero esercizio di questi

privilegi passò in seguito anche agli artisti i quali emancipatisi

dalla dipendenza dell'università delle leggi, poterono compilare i

propri statuti e creare magistrati di loro scelta.

Il godimento di questi privilegi non era però comune a tutte le

persone che facevano parte dell'università: ve ne erano alcune che a

rigore dell'autentica imperiale, testè ricordata, non erano ammessi a

risentirne ugualmente i vantaggi. I forestieri (advenae forenses)[216]

erano soltanto i privilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo essi

abitare in una città, che non era la loro patria, per tutto il tempo

necessario a compire gli studii, sarebbero stati esposti alle ingiurie

e alle vendette dei cittadini se una legge speciale non li avesse

protetti.

Lo statuto dell'università di Bologna specifica quali erano le persone

ammesse al godimento dei privilegi universitarii secondo l'ordine del

loro grado, cioè:

I matricolati — così chiamavansi tutti coloro che erano iscritti nella

matricola universitaria.

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 15 / 38 题