Privilegi universitarii — L'Autentica di Federigo I fondamento dei
privilegi scolastici — Immunità concesse alla nazione tedesca
— Giurisdizione civile e criminale concessa ai dottori sugli
scolari — Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio
militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità
personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari —
Abitazioni riserbate agli scolari — Altri privilegi secondarii.
Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I nella Dieta di Roncaglia
nell'anno 1158, ebbero origine i privilegi scolastici delle persone che
facevano parte delle università.
Prima di questa concessione imperiale le università non erano
legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.
La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica
e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le
fondamentali disposizioni.
Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione,
intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei
giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue
ambiziose aspirazioni di dominio universale.
I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle
franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che
cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel
secolo XII fu sollevata la questione dai giureconsulti di Bologna in
occasione che Pillio loro compagno, ad onta del giuramento prestato si
recò ad insegnare nello Studio di Modena. Di questa divergenza si trova
fatta menzione nei Commentari di Odofredo, il quale parlando di quelli
che secondo l'autentica doveano essere esclusi dall'uffizio di tutori,
apertamente dichiara che a parer suo non vi dovessero esser compresi
altro che i professori bolognesi[215]. Il libero esercizio di questi
privilegi passò in seguito anche agli artisti i quali emancipatisi
dalla dipendenza dell'università delle leggi, poterono compilare i
propri statuti e creare magistrati di loro scelta.
Il godimento di questi privilegi non era però comune a tutte le
persone che facevano parte dell'università: ve ne erano alcune che a
rigore dell'autentica imperiale, testè ricordata, non erano ammessi a
risentirne ugualmente i vantaggi. I forestieri (advenae forenses)[216]
erano soltanto i privilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo essi
abitare in una città, che non era la loro patria, per tutto il tempo
necessario a compire gli studii, sarebbero stati esposti alle ingiurie
e alle vendette dei cittadini se una legge speciale non li avesse
protetti.
Lo statuto dell'università di Bologna specifica quali erano le persone
ammesse al godimento dei privilegi universitarii secondo l'ordine del
loro grado, cioè:
I matricolati — così chiamavansi tutti coloro che erano iscritti nella
matricola universitaria.