CAPITOLO SECONDO

Persone che formavano l'università — Il Rettore — Origine di questo

ufficio e sua importanza — Elezione del Rettore — Il Sindaco

— Natura di questo ufficio e privilegi che vi erano annessi —

I Consiglieri rappresentanti delle nazioni degli scolari — Il

Notaro — Gli Attuari o Archivisti — Il Massaro o tesoriere — I

Peziarii — Gli Stazionari — I Bidelli — I copisti e miniatori di

libri.

Dopo aver parlato dell'origine e della costituzione delle università

italiane del medio evo, è utile studiare quale fosse il numero e il

grado delle persone di cui esse erano composte.

L'università poteva esser considerata sotto due aspetti: o come

aggregato di individui che componevano la corporazione, o come istituto

di pubblico insegnamento e centro di attività scientifica. Sotto il

primo aspetto le università antiche rivestite di riconoscimento legale,

godevano di piena ed assoluta indipendenza e di personalità giuridica.

Il carattere della corporazione (_universitas_) predomina nel medio evo

ed è la forma peculiare che assunsero questi grandi corpi scolastici

nel loro nascere.

Considerate come istituti di scienza, le università del medio evo

erano le sedi esclusive del sapere e dell'operosità intellettuale di

quel tempo. Bisogna distinguere adunque due classi di persone: quelle

destinate a sorvegliare e dirigere gli interessi del corpo accademico,

ad esercitare la giurisdizione scolastica e ad attendere al pubblico

servizio; e quelle cui era affidato l'insegnamento e il progresso

scientifico.

Considerati rapporto al loro grado e alla varietà delle loro funzioni,

i membri delle università antiche possono distinguersi così:

1º Il Rettore;

2º Il Sindaco;

3º I Consiglieri;

4º Il Notaro;

5º Gli Attuari o Archivisti;

6º Il Massaro o Tesoriere;

7º I Peziarii;

8º Gli Stazionari;

9º I Bidelli;

10º I copisti, i miniatori, i rilegatori di libri, ecc.

L'istituto scientifico era composto dei professori (_doctores

legentes_) e degli scolari: ai quali si univano anche gli scolari

insegnanti, i baccellieri, i licenziati, i ripetitori come vedremo a

suo luogo.

Ora intanto comincieremo a parlare delle persone che formavano il corpo

scolastico, e prima delle altre, del Rettore che era il supremo grado

dell'università. L'origine dei Rettori può dirsi contemporanea a quella

della università. A questo primo grado accademico fu data sempre grande

importanza e si curò in ogni tempo di conservarne il prestigio perchè

in esso si concentrava la potenza e il decoro di tutte l'università.

I Rettori, benchè trovassero nemici che tentarono talvolta di abolirne

l'ufficio o menomarne la dignità, furono sempre conservati e restituiti

nel loro grado.

La necessità del Rettore fu sempre riconosciuta. Richiesti i dottori,

dice il Middendorpio[170], se possa esservi università senza Rettori,

risposero che no, perchè il Rettore è capo dell'università, e se

vien tolto, essa diviene acefala e deforme. E infatti tanta era la

necessità di quello ufficio, che anche quando mancava il Rettore in

una università erano chiamati a farne le veci o il sindaco o taluno dei

consiglieri, o il preside dei collegi e talvolta anche il vescovo[171].

I dottori generalmente favorirono tale istituzione sebbene alcuni di

loro, tra i quali Azone e Accursio, negassero agli scolari il diritto

di eleggere a questa carica. Odofredo invece, e con lui molti altri,

riconoscono legittima l'elezione dei Rettori fatta dagli scolari[172].

Il Rettore nel disimpegno delle sue funzioni, e quando era rivestito

delle insegne del suo grado, si stimava superiore a qualunque altra

dignità sia civile sia ecclesiastica; come pure agli scolari cardinali:

privilegio che gli fu concesso da una bolla papale[173].

In antico l'ufficio di Rettore sembra che fosse occupato da un

ecclesiastico. Il Savigny parlando dell'origine di questo grado,

esclude affatto che per gli statuti bolognesi e di altre università

ancora, fosse ritenuta necessaria la qualità di chierico (_clericus_)

nel Rettore, e vuol dimostrare che tal voce avea in quel tempo e nel

linguaggio scolastico, un significato uguale a quello di scolare. Ma

non si può, a parer mio, conciliare questa versione in modo alcuno

colle stesse parole degli statuti che adoperano sempre il nome di

scolare (_scholaris_) nel suo vero e genuino significato. Esaminando

poi il disposto di certi statuti oltre quello di Bologna, si rileva

con tutta evidenza che nelle consuetudini accademiche era ritenuta

necessaria la qualità di ecclesiastico secolare nella persona che

doveva essere eletta al grado di Rettore in una università[174].

Una differenza sostanziale, relativamente all'ufficio e al modo

d'elezione dei Rettori, si manifesta tra le antiche università italiane

e le francesi. In Francia il Rettore era eletto dai dottori i quali

gli conferivano la giurisdizione civile e penale da esercitarsi sugli

scolari e le altre persone che facevano parte della corporazione.

In Italia invece il Rettore veniva nominato col libero suffragio dei

soli scolari, nei quali risiedeva la facoltà d'investirlo del suo grado

e di conferirgli l'esercizio dei supremi poteri.

Nella formazione delle prime università pare indubitato che si

eleggessero più Rettori divisi per nazioni. In Bologna, Padova,

Vercelli si trovano ricordati quattro diversi Rettori; uno per i

citramontani e gli altri tre per gli oltramontani. Verso la metà del

secolo XII il numero dei Rettori venne limitato: e ne fu eletto uno per

ciascuna delle due università.

Sembra che la prima fra le nostre università che ebbe quattro Rettori

fosse Bologna come la più antica e frequentata. Dietro il suo esempio

si ordinarono ancho le altre. Nell'università di Vicenza i quattro

Rettori nel secolo decimoterzo erano: un inglese, un provenzale, un

tedesco, e un cremonese.

In Vercelli ne troviamo uno per i francesi, uno per gli italiani, uno

per i tedeschi, e un altro per i provenzali[175].

Nell'elezione del Rettore, come in qualunque altro atto dell'interna

amministrazione delle antiche università, erano esclusi i cittadini;

sia perchè ogni estranea ingerenza era contraria all'indole della

primitiva loro costituzione; sia perchè ammettendo anche i cittadini

a partecipare a queste elezioni, essi avrebbero potuto influire

col numero sull'esito della nomina, e dar cagione a discordie e

turbolenze[176].

In qualche università l'elezione del Rettore era divisa fra i

professori e gli scolari come in quella di Roma. In Napoli fino al

1610, in cui furono promulgati nuovi statuti, il Rettore veniva scelto

dal sovrano e dipendeva dal primo Cappellano del re che era incaricato

di esercitare in suo nome l'alta sorveglianza sopra lo Studio. In

seguito anche l'università di Napoli si uniformò alle altre, lasciando

l'elezione del Rettore agli scolari.

Per procedere alla nomina del Rettore si teneva conto dell'età, del

grado di nobiltà e della fama della persona sulla quale doveva cadere

la scelta. Gli statuti e le consuetudini scolastiche imponevano ancora

di osservare che il Rettore fosse ben provveduto di patrimonio, perchè

non avvenisse che esercitando il suo magistero dovesse cercarvi,

anzichè una cagione di gloria, un lucro indecoroso.

Quando fu divisa l'università dei giuristi da quella delle arti,

ognuna di esse ebbe il suo Rettore che prendeva nome da quella cui

apparteneva. Per molto tempo però il Rettore delle arti fu considerato

molto inferiore all'altro dei legisti, e da questo doveva essere

sanzionata la sua elezione.

Ai Rettori come privilegio era concessa la facoltà d'insegnare, e in

molte università si destinava loro una cattedra nominale, alla quale

era assegnato anche un certo stipendio che serviva a compensare in

parte le spese che occorrevano per mantenere il decoro del grado.

A Padova lo stipendio del Rettore era di 50 ducati e poi fu esteso a

100. Nell'università di Pisa fu pure assegnato nel 1473 uno stipendio

di 40 fiorini che poi fu portato a 60 e in ultimo a 100[177]. Il nome

del Rettore che godeva di questo privilegio, era iscritto in segno di

onore nel Ruolo dei professori, e in primo luogo.

La funzione colla quale si eleggeva il Rettore era una delle più grandi

ed imponenti solennità scolastiche del medio evo. Alcuni giorni innanzi

la cerimonia, venivano invitati con gran pompa tutti i professori,

il vescovo, il preside e tutti gli altri magistrati c dignitari

della città. Il luogo destinato alla funzione era ordinariamente

la cattedrale. All'ora fissata si muoveva il corteggio. Precedevano

quattro trombettieri e altrettanti tamburi: poi venivano i donzelli

e dodici scolari che portavano i fasci dorati che erano un segno di

dignità che ricordava i fasci di verghe dei magistrati romani. Venivano

poi quelli che custodivano il sigillo e gli statuti dell'università

portando il cappuccio del Rettore, e dietro un bidello collo scettro

d'argento.

In mezzo al corteggio procedeva il nuovo Rettore vestito di una toga

rossa con ornamenti d'oro e in sua compagnia stavano il sindaco, i

consiglieri e gli altri ufficiali addetti all'università, vestiti essi

pure colla toga e con tutti i distintivi del loro grado. In ultimo

tutti gli scolari chiudevano il corteggio.

In chiesa si trovava il vescovo con tutti i magistrati municipali.

Scambiatisi i saluti d'uso, ognuno si poneva al luogo che gli era stato

destinato. Veniva allora letta da uno dei dottori una orazione in lode

dell'università, dei magistrati e del nuovo Rettore. Finita l'orazione,

un professore a ciò eletto, poneva il cappuccio al Rettore e gli

consegnava il sigillo e gli statuti dell'università. Allora il Rettore

rispondeva acconcie parole ringraziando dell'onore statogli conferito

e promettendo di esercitare il suo magistero con prudenza e giustizia.

Così aveva termine la cerimonia nella cattedrale.

Uscito il corteggio dalla chiesa, si dirigeva collo stesso ordine

alla casa del Rettore passando per le vie principali della città tutte

addobbate ed ornate in segno di festa. Poi si imbandivano le mense alle

quali venivano invitati i primi dignitari così dell'ordine scolastico

come del municipale[178].

Il rimanente del giorno era impiegato in giuochi e sollazzi pubblici

con giostre, corse, tornei, ai quali prendeva parte l'intera città, e

ai vincitori venivano distribuiti i premii dalle mani del Rettore.

Tanto le spese dei banchetti quanto quelle delle pubbliche feste erano

tutte a carico del nuovo eletto.

Le onoranze fatte al Rettore non si limitavano soltanto all'occasione

di questa solennità della sua nomina ed investitura. Anche durante

l'esercizio del suo magistero, godeva di grandi privilegi come supremo

rappresentante e capo dell'università.

In pubblico andava sempre accompagnato, e nelle solennità occupava il

primo luogo fra tutte le altre autorità sì civili come ecclesiastiche.

Quando dovea uscire poi dalla città per rappresentare lo Studio in

qualche fausta occasione, andava vestito di tutte le insegne del grado

e accompagnato dai dottori, dagli scolari e preceduto dai bidelli o

_nuncii_ con ricchi abiti.

Nell'università il potere del Rettore corrispondeva all'altezza del

grado e alla nobiltà del suo ufficio. Egli era arbitro supremo in

tutte le cause, avea piena e libera giurisdizione tanto civile quanto

criminale sopra tutti i membri del corpo scolastico e presiedeva i

pubblici esperimenti e le prove solenni nelle quali si conferivano i

gradi e le promozioni accademiche. Inoltre aveva diritto di essere il

primo a rivolgere le domande e formulare i quesiti nelle pubbliche

dispute non solo agli scolari, ma anco ai professori. Esaminati i

meriti degli insegnanti, spettava al Rettore di formare annualmente il

ruolo o Rotolo. E questo potere era così illimitato, che anche quando

lo Stato avocò a sè il diritto di nominare i professori, i Rettori

tentarono di escludere le persone proposte per surrogarvene altre di

loro scelta.

Avendo il Rettore la giurisdizione disciplinare sopra tutte le persone

che facevan parte dell'università, poteva ammonire, imporre multe ed

anche espellere dai collegi e dalle scuole; come vedremo parlando dei

privilegi.

Il Rettore godeva anche di molti vantaggi pecuniarii sugli emolumenti

dei collegi, e per l'assistenza alla promozione aveva diritto ad una

doppia parte di ciò che percepivano i dottori.

Sebbene circondato di tanti onori e rivestito di grande autorità,

l'ufficio di Rettore veniva spesse volte fuggito, non trovandosi

persone sempre disposte ad accettarne gli obblighi e la grave

responsabilità. Fu d'uopo quindi alle università aumentarne i privilegi

e le concessioni oltre a quelle di cui abbiamo già fatto parola.

Verso la fine del secolo XV cominciò il Rettore a prendere il titolo di

Magnifico (Rector Magnificus).

Molte università concessero ai loro Rettori di prendere la laurea

senza spesa; privilegio che si estendeva anche ai loro successori. In

Padova nel 1544, insieme alla laurea il Rettore veniva insignito del

titolo di cavaliere, e l'università provvedeva del proprio a tutte le

spese dell'investitura. Fu accordato anche a qualche Rettore dei più

benemeriti di poter proporre una persona di sua scelta (socium) per

ottenere la laurea senza spesa. Questo privilegio che aveva il suo

fondamento sopra antiche concessioni, fu ristabilito nell'università di

Padova con un decreto del Senato veneziano del 1568.

La morte del Rettore era cagione di pubblico lutto, e prendevano parte

ai funerali tutti i magistrati della città, la curia, i collegi, gli

ufficiali dell'università e gli scolari vestiti di nero.

Dopo il Rettore veniva per ordine di grado il Sindaco (Syndacus) che

era incaricato di rappresentare in giudizio l'università e far le

veci del Rettore vacante. Perciò era chiamato anche _Prorector_ o

_Vicerector_ e se ne trovano frequenti esempi nell'università di Padova

e di Pisa.

Il Sindaco era eletto ogni anno dagli scolari ed era sottoposto alla

giurisdizione comune. Questo grado è assai antico d'origine. In Bologna

se ne trova fatta menzione fino dall'anno 1295[179].

Il Sindaco godeva di alcuni privilegi inerenti al suo ufficio.

Aveva in certe università il doppio voto nelle assemblee; e presiedeva

nelle funzioni pubbliche i Decurioni della città[180].

In Padova gli fu concesso, oltre questi privilegi, quello di prendere

la laurea «more nobilium» cioè senza esame nè spese[181]. Sino a tempi

assai recenti il Sindaco di quell'università godeva di molti beneficii.

Nel 1723 gli fu accordata facoltà di scegliere uno scolare (socium)

da laurearsi senza indugio, e gratuitamente. Il Sindaco che prendeva

la laurea, godeva una preferenza sugli altri promossi a questo grado,

cioè di essere ammesso a pieni voti (ut nemine dissentiente) anche se

avesse meritato di essere approvato soltanto a pluralità (pro majori

parte)[182].

Mancando il Sindaco, erano eletti fra i membri dell'università,

alcuni sostituti incaricati di rappresentarlo detti «Prosyndici,» ai

quali pure, mentre occupavano questo grado, si concedevano diversi

privilegi[183].

Ciascuna nazione che faceva parte dell'università, veniva rappresentata

dai suoi consiglieri, i quali formavano insieme al Rettore il consiglio

accademico. I consiglieri (Consiliarii) prendevano parte al governo

dell'università tutelando il decoro e gli interessi della nazione che

li aveva eletti.

I consiglieri dei tedeschi godevano di qualche maggiore privilegio

sugli altri. La nazione tedesca in Padova era la più favorita, e quei

che vi appartenevano erano ammessi a prendere l'iscrizione come scolari

presso i loro consiglieri[184]. Non è certo se nelle altre università

godessero di ugual preferenza.

In mancanza del Sindaco era chiamato a surrogarlo un Consigliere

tedesco.

Generalmente i Consiglieri della nazione tedesca erano rivestiti di una

speciale giurisdizione sui loro connazionali, la quale escludeva anche

quella del Rettore e dei magistrati ordinarii.

Quando il Consigliere dei tedeschi faceva le veci del Sindaco

nell'università, godeva il privilegio di ottenere la laurea senza esame

e senza spese cioè «more nobilium[185].» Oltre a questo gli fu concesso

ancora di percepire durante l'assenza del Sindaco tutti gli emolumenti

e diritti inerenti a quel grado[186].

I Consiglieri erano eletti dagli scolari della propria nazione. In

Ferrara con un decreto del 1651 fu ordinato che per essere eletti a

tale ufficio i candidati dovessero mostrare le loro matricole, e gli

attestati di aver frequentato assiduamente le scuole[187].

Il Notaro era l'ufficiale rivestito di fede pubblica, incaricato di

redigere e compilare tutti gli atti relativi all'università e ai membri

che ne facevano parte.

V'era un solo Notaro, comune all'università dei giuristi e degli

artisti. Quest'ufficiale era retribuito per ogni atto che redigeva, e

godeva di più di un piccolo emolumento annuo.

In certe università gli erano affidate anche altre speciali

attribuzioni. Così in Bologna era incaricato di tenere un registro di

tutte le case da affittare nella città per comodo degli scolari[188].

Vi erano inoltre alcuni ufficiali incaricati di conservare tutti

gli atti concernenti l'università e che potevano avere interesse per

la sua storia. Questi Attuarii, o, come oggi direbbesi, Archivisti,

conservavano nel tabulario (tabularium) i documenti universitarii per

ordine di tempo e d'importanza. Ciascuna delle due università aveva il

suo Attuario.

A questi ufficiali era affidato anche il sigillo dello Studio.

La nomina ad un tal grado era personale. Si trova soltanto un esempio

in Padova di Attuario che prese per aiuto un suo nipote a patto che

mentre viveva gli dovesse prestare l'opera gratuita; e dopo la sua

morte avesse diritto di succedergli[189].

Gli Attuarii erano stipendiati dall'università alla quale prestavano il

loro ufficio.

Il Massarius o tesoriere era un altro grado onorifico concesso

in alcune università agli scolari, in altre ai dottori. Così per

gli statuti del collegio di medicina dell'università di Torino,

questo ufficiale doveva essere scelto fra i dottori più giovani del

collegio[190].

In Ferrara, invece, tal grado era riserbato a quelli scolari

che avessero dato prove di maggiore assiduità e diligenza nello

studio[191].

In Bologna il Massarius era scelto ogni anno dai negozianti della

città[192].

Gli statuti dell'università di Bologna fanno parola di certi ufficiali

detti Peziarii dalla voce _Petia_ che significava una forma comune dei

manoscritti adoprati nelle scuole.

I Peziarii erano incaricati di esercitare una rigorosa sorveglianza

sul commercio librario di quel tempo. Erano eletti ogni anno insieme

ai Sindaci dai Rettori e Consiglieri dello Studio. I Peziarii

debbono essere, dice lo statuto bolognese, «sex boni viri de gremio

nostrae universitatis providi et discreti qui sint clericali ordine

insigniti[193].» Avanti di entrare in ufficio erano sottoposti al

giuramento e distribuiti in parti uguali fra gli oltramontani e i

citramontani.

Le condizioni per essere investiti di questo grado, erano le seguenti:

_a_) Appartenere all'università;

_b_) Essere insigniti d'ordine ecclesiastico;

_c_) Giurare di prestare fedelmente i proprii servigi all'università.

I Peziarii aveano l'obbligo di provvedere ai manoscritti errati; di

sottoporre i copisti e gli Stazionari al giuramento; di denunziare al

Rettore tutti i manoscritti scorretti.

Dovevano inoltre registrare in un pubblico catalogo le opere che

credevano più utili ad essere studiate, e le meglio corrette.

Tutte le altre non comprese in questa nota, non potevano servire di

testo per l'insegnamento pubblico.

Nei tempi di vacanza erano incaricati di esaminare minutamente tutti i

manoscritti posseduti dagli Stazionari e riferirne al Rettore, che una

volta al mese doveva sorvegliare la loro condotta.

Nelle altre università non si trovano ricordati i Peziarii, nè

risulta chiaramente dagli statuti nè dalle memorie che ci rimangono,

se vi fossero nemmeno altri ufficiali di diverso nome incaricati di

esercitare analoghe attribuzioni. Forse in Bologna, dove gli scolari

erano in maggior numero, fu necessario creare un tale ufficio di

speciale sorveglianza sugli Stazionari e copisti, perchè i manoscritti

che circolavano fra gli studiosi fossero ben corretti e non servissero

a propagare errori nelle scuole.

Nelle università meno frequentate invece, essendo assai più limitato

il numero dei manoscritti, e quindi più facile al Rettore di esaminarli

senza l'aiuto di altre persone a ciò specialmente incaricate, l'ufficio

dei Peziarii si sarebbe reso inutile.

Abbiamo ricordati testè gli Stazionari, senza dichiarare qual fosse

il significato di un tal nome nel linguaggio delle antiche nostre

università. Vediamo brevemente l'indole di quest'ufficio che avanti

l'invenzione della stampa formava il centro di tutto il commercio

librario nelle scuole medioevali.

Gli Stazionari (Stationari) erano incaricati dagli statuti

universitarii di tenere presso di sè tutti i codici e i manoscritti

che dovevano servire di testo per l'insegnamento, e darli in prestito,

con un correspettivo fisso, ai dottori e agli scolari che ne facevano

domanda[194].

Era imposto agli Stazionari di possedere manoscritti bene ordinati e

corretti; di non venderli a nessuna scuola straniera nè eccedere il

prezzo stabilito dagli statuti. Dovevano anche prestar giuramento, e

dare cauzione che garantisse l'università dell'esatta osservanza dei

doveri della loro professione. Gli statuti prescrivevano anche il

numero delle opere che doveano tenere presso di sè gli Stazionari.

Il catalogo che rimane ancora dell'università di Bologna, contiene

centodiciassette di queste opere, ad ognuna delle quali viene assegnato

un prezzo in proporzione della importanza e della diffusione che

avevano nelle scuole. In generale il prezzo ascendeva a quattro denari

per quaderno, o _pecia_[195].

Il privilegio di dare libri in prestito non era soltanto degli

Stazionari.

Talvolta facevano loro concorrenza in questa industria anche i bidelli,

come pure i professori, sebbene più raramente[196].

Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.

Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in

prestito.

Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i

manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano[197].

Gli statuti di Bologna vietavano agli Stazionari di domandare per i

manoscritti che imprestavano un prezzo maggiore di quello stabilito nel

catalogo, e di acquistare libri all'insaputa del proprietario[198].

Gli Stazionari godevano come tutti gli altri membri delle università i

privilegi scolastici, fra cui l'esenzione dal servizio militare, e in

qualche Studio anche di un piccolo assegno[199].

Le raccolte dei libri degli Stazionari erano riserbate al solo uso

dei dottori e degli scolari e non potevano avervi accesso libero

altro che i copisti incaricati di prendere gli esemplari. Lo statuto

di Bologna dice che a nessun privato debbano esser dati in prestito

i manoscritti, nè aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè possano i

copisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto pena di essere

espulsi dall'università. Il ruolo degli espulsi era tenuto dal Notaro

ed esposto pubblicamente.

In Bologna gli Stazionari erano obbligati a dare cento lire di cauzione.

Era loro imposto di tenere un registro esatto di tutti i pegni che

ricevevano per imprestito di libri. In caso che lo scolare, cui era

stato prestato il manoscritto, lo avesse perduto, dovea pagare dieci

soldi bolognesi. Se lo scolare però asseriva di averlo restituito, si

dovea stare al suo giuramento; se poi era stato consegnato ad altri,

era chiamato a provvedervi il Rettore. Quando il manoscritto smarrito

di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli

doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto

che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo[200].

Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli

Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di

recidiva essi pure soggiacevano alla espulsione dall'università. Ogni

Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti

i copisti, correttori e legatori di libri che erano incorsi in quella

pena[201].

Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella

Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di

conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono

chiamati (forse con frase più propria), _exemplatores_[202].

Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli)

che aveano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e

di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non aveano stipendio

fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università

aveva un bidello generale (_Bidellus generalis_) che era superiore agli

altri e dirigeva il servizio.

L'uso introdotto di pagare i bidelli con volontarie oblazioni è

spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori

ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri

venivano pagati dagli scolari, e si erano assunti i bidelli l'incarico

di riscuotere le loro offerte. Quando in seguito anche i professori

straordinari furono ammessi alla partecipazione degli emolumenti

concessi dal pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica

consuetudine e seguitarono a riscuotere per sè quel che prima andava a

vantaggio dei professori[203].

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 12 / 38 题