Persone che formavano l'università — Il Rettore — Origine di questo
ufficio e sua importanza — Elezione del Rettore — Il Sindaco
— Natura di questo ufficio e privilegi che vi erano annessi —
I Consiglieri rappresentanti delle nazioni degli scolari — Il
Notaro — Gli Attuari o Archivisti — Il Massaro o tesoriere — I
Peziarii — Gli Stazionari — I Bidelli — I copisti e miniatori di
libri.
Dopo aver parlato dell'origine e della costituzione delle università
italiane del medio evo, è utile studiare quale fosse il numero e il
grado delle persone di cui esse erano composte.
L'università poteva esser considerata sotto due aspetti: o come
aggregato di individui che componevano la corporazione, o come istituto
di pubblico insegnamento e centro di attività scientifica. Sotto il
primo aspetto le università antiche rivestite di riconoscimento legale,
godevano di piena ed assoluta indipendenza e di personalità giuridica.
Il carattere della corporazione (_universitas_) predomina nel medio evo
ed è la forma peculiare che assunsero questi grandi corpi scolastici
nel loro nascere.
Considerate come istituti di scienza, le università del medio evo
erano le sedi esclusive del sapere e dell'operosità intellettuale di
quel tempo. Bisogna distinguere adunque due classi di persone: quelle
destinate a sorvegliare e dirigere gli interessi del corpo accademico,
ad esercitare la giurisdizione scolastica e ad attendere al pubblico
servizio; e quelle cui era affidato l'insegnamento e il progresso
scientifico.
Considerati rapporto al loro grado e alla varietà delle loro funzioni,
i membri delle università antiche possono distinguersi così:
1º Il Rettore;
2º Il Sindaco;
3º I Consiglieri;
4º Il Notaro;
5º Gli Attuari o Archivisti;
6º Il Massaro o Tesoriere;
7º I Peziarii;
8º Gli Stazionari;
9º I Bidelli;
10º I copisti, i miniatori, i rilegatori di libri, ecc.
L'istituto scientifico era composto dei professori (_doctores
legentes_) e degli scolari: ai quali si univano anche gli scolari
insegnanti, i baccellieri, i licenziati, i ripetitori come vedremo a
suo luogo.
Ora intanto comincieremo a parlare delle persone che formavano il corpo
scolastico, e prima delle altre, del Rettore che era il supremo grado
dell'università. L'origine dei Rettori può dirsi contemporanea a quella
della università. A questo primo grado accademico fu data sempre grande
importanza e si curò in ogni tempo di conservarne il prestigio perchè
in esso si concentrava la potenza e il decoro di tutte l'università.
I Rettori, benchè trovassero nemici che tentarono talvolta di abolirne
l'ufficio o menomarne la dignità, furono sempre conservati e restituiti
nel loro grado.
La necessità del Rettore fu sempre riconosciuta. Richiesti i dottori,
dice il Middendorpio[170], se possa esservi università senza Rettori,
risposero che no, perchè il Rettore è capo dell'università, e se
vien tolto, essa diviene acefala e deforme. E infatti tanta era la
necessità di quello ufficio, che anche quando mancava il Rettore in
una università erano chiamati a farne le veci o il sindaco o taluno dei
consiglieri, o il preside dei collegi e talvolta anche il vescovo[171].
I dottori generalmente favorirono tale istituzione sebbene alcuni di
loro, tra i quali Azone e Accursio, negassero agli scolari il diritto
di eleggere a questa carica. Odofredo invece, e con lui molti altri,
riconoscono legittima l'elezione dei Rettori fatta dagli scolari[172].
Il Rettore nel disimpegno delle sue funzioni, e quando era rivestito
delle insegne del suo grado, si stimava superiore a qualunque altra
dignità sia civile sia ecclesiastica; come pure agli scolari cardinali:
privilegio che gli fu concesso da una bolla papale[173].
In antico l'ufficio di Rettore sembra che fosse occupato da un
ecclesiastico. Il Savigny parlando dell'origine di questo grado,
esclude affatto che per gli statuti bolognesi e di altre università
ancora, fosse ritenuta necessaria la qualità di chierico (_clericus_)
nel Rettore, e vuol dimostrare che tal voce avea in quel tempo e nel
linguaggio scolastico, un significato uguale a quello di scolare. Ma
non si può, a parer mio, conciliare questa versione in modo alcuno
colle stesse parole degli statuti che adoperano sempre il nome di
scolare (_scholaris_) nel suo vero e genuino significato. Esaminando
poi il disposto di certi statuti oltre quello di Bologna, si rileva
con tutta evidenza che nelle consuetudini accademiche era ritenuta
necessaria la qualità di ecclesiastico secolare nella persona che
doveva essere eletta al grado di Rettore in una università[174].
Una differenza sostanziale, relativamente all'ufficio e al modo
d'elezione dei Rettori, si manifesta tra le antiche università italiane
e le francesi. In Francia il Rettore era eletto dai dottori i quali
gli conferivano la giurisdizione civile e penale da esercitarsi sugli
scolari e le altre persone che facevano parte della corporazione.
In Italia invece il Rettore veniva nominato col libero suffragio dei
soli scolari, nei quali risiedeva la facoltà d'investirlo del suo grado
e di conferirgli l'esercizio dei supremi poteri.
Nella formazione delle prime università pare indubitato che si
eleggessero più Rettori divisi per nazioni. In Bologna, Padova,
Vercelli si trovano ricordati quattro diversi Rettori; uno per i
citramontani e gli altri tre per gli oltramontani. Verso la metà del
secolo XII il numero dei Rettori venne limitato: e ne fu eletto uno per
ciascuna delle due università.
Sembra che la prima fra le nostre università che ebbe quattro Rettori
fosse Bologna come la più antica e frequentata. Dietro il suo esempio
si ordinarono ancho le altre. Nell'università di Vicenza i quattro
Rettori nel secolo decimoterzo erano: un inglese, un provenzale, un
tedesco, e un cremonese.
In Vercelli ne troviamo uno per i francesi, uno per gli italiani, uno
per i tedeschi, e un altro per i provenzali[175].
Nell'elezione del Rettore, come in qualunque altro atto dell'interna
amministrazione delle antiche università, erano esclusi i cittadini;
sia perchè ogni estranea ingerenza era contraria all'indole della
primitiva loro costituzione; sia perchè ammettendo anche i cittadini
a partecipare a queste elezioni, essi avrebbero potuto influire
col numero sull'esito della nomina, e dar cagione a discordie e
turbolenze[176].
In qualche università l'elezione del Rettore era divisa fra i
professori e gli scolari come in quella di Roma. In Napoli fino al
1610, in cui furono promulgati nuovi statuti, il Rettore veniva scelto
dal sovrano e dipendeva dal primo Cappellano del re che era incaricato
di esercitare in suo nome l'alta sorveglianza sopra lo Studio. In
seguito anche l'università di Napoli si uniformò alle altre, lasciando
l'elezione del Rettore agli scolari.
Per procedere alla nomina del Rettore si teneva conto dell'età, del
grado di nobiltà e della fama della persona sulla quale doveva cadere
la scelta. Gli statuti e le consuetudini scolastiche imponevano ancora
di osservare che il Rettore fosse ben provveduto di patrimonio, perchè
non avvenisse che esercitando il suo magistero dovesse cercarvi,
anzichè una cagione di gloria, un lucro indecoroso.
Quando fu divisa l'università dei giuristi da quella delle arti,
ognuna di esse ebbe il suo Rettore che prendeva nome da quella cui
apparteneva. Per molto tempo però il Rettore delle arti fu considerato
molto inferiore all'altro dei legisti, e da questo doveva essere
sanzionata la sua elezione.
Ai Rettori come privilegio era concessa la facoltà d'insegnare, e in
molte università si destinava loro una cattedra nominale, alla quale
era assegnato anche un certo stipendio che serviva a compensare in
parte le spese che occorrevano per mantenere il decoro del grado.
A Padova lo stipendio del Rettore era di 50 ducati e poi fu esteso a
100. Nell'università di Pisa fu pure assegnato nel 1473 uno stipendio
di 40 fiorini che poi fu portato a 60 e in ultimo a 100[177]. Il nome
del Rettore che godeva di questo privilegio, era iscritto in segno di
onore nel Ruolo dei professori, e in primo luogo.
La funzione colla quale si eleggeva il Rettore era una delle più grandi
ed imponenti solennità scolastiche del medio evo. Alcuni giorni innanzi
la cerimonia, venivano invitati con gran pompa tutti i professori,
il vescovo, il preside e tutti gli altri magistrati c dignitari
della città. Il luogo destinato alla funzione era ordinariamente
la cattedrale. All'ora fissata si muoveva il corteggio. Precedevano
quattro trombettieri e altrettanti tamburi: poi venivano i donzelli
e dodici scolari che portavano i fasci dorati che erano un segno di
dignità che ricordava i fasci di verghe dei magistrati romani. Venivano
poi quelli che custodivano il sigillo e gli statuti dell'università
portando il cappuccio del Rettore, e dietro un bidello collo scettro
d'argento.
In mezzo al corteggio procedeva il nuovo Rettore vestito di una toga
rossa con ornamenti d'oro e in sua compagnia stavano il sindaco, i
consiglieri e gli altri ufficiali addetti all'università, vestiti essi
pure colla toga e con tutti i distintivi del loro grado. In ultimo
tutti gli scolari chiudevano il corteggio.
In chiesa si trovava il vescovo con tutti i magistrati municipali.
Scambiatisi i saluti d'uso, ognuno si poneva al luogo che gli era stato
destinato. Veniva allora letta da uno dei dottori una orazione in lode
dell'università, dei magistrati e del nuovo Rettore. Finita l'orazione,
un professore a ciò eletto, poneva il cappuccio al Rettore e gli
consegnava il sigillo e gli statuti dell'università. Allora il Rettore
rispondeva acconcie parole ringraziando dell'onore statogli conferito
e promettendo di esercitare il suo magistero con prudenza e giustizia.
Così aveva termine la cerimonia nella cattedrale.
Uscito il corteggio dalla chiesa, si dirigeva collo stesso ordine
alla casa del Rettore passando per le vie principali della città tutte
addobbate ed ornate in segno di festa. Poi si imbandivano le mense alle
quali venivano invitati i primi dignitari così dell'ordine scolastico
come del municipale[178].
Il rimanente del giorno era impiegato in giuochi e sollazzi pubblici
con giostre, corse, tornei, ai quali prendeva parte l'intera città, e
ai vincitori venivano distribuiti i premii dalle mani del Rettore.
Tanto le spese dei banchetti quanto quelle delle pubbliche feste erano
tutte a carico del nuovo eletto.
Le onoranze fatte al Rettore non si limitavano soltanto all'occasione
di questa solennità della sua nomina ed investitura. Anche durante
l'esercizio del suo magistero, godeva di grandi privilegi come supremo
rappresentante e capo dell'università.
In pubblico andava sempre accompagnato, e nelle solennità occupava il
primo luogo fra tutte le altre autorità sì civili come ecclesiastiche.
Quando dovea uscire poi dalla città per rappresentare lo Studio in
qualche fausta occasione, andava vestito di tutte le insegne del grado
e accompagnato dai dottori, dagli scolari e preceduto dai bidelli o
_nuncii_ con ricchi abiti.
Nell'università il potere del Rettore corrispondeva all'altezza del
grado e alla nobiltà del suo ufficio. Egli era arbitro supremo in
tutte le cause, avea piena e libera giurisdizione tanto civile quanto
criminale sopra tutti i membri del corpo scolastico e presiedeva i
pubblici esperimenti e le prove solenni nelle quali si conferivano i
gradi e le promozioni accademiche. Inoltre aveva diritto di essere il
primo a rivolgere le domande e formulare i quesiti nelle pubbliche
dispute non solo agli scolari, ma anco ai professori. Esaminati i
meriti degli insegnanti, spettava al Rettore di formare annualmente il
ruolo o Rotolo. E questo potere era così illimitato, che anche quando
lo Stato avocò a sè il diritto di nominare i professori, i Rettori
tentarono di escludere le persone proposte per surrogarvene altre di
loro scelta.
Avendo il Rettore la giurisdizione disciplinare sopra tutte le persone
che facevan parte dell'università, poteva ammonire, imporre multe ed
anche espellere dai collegi e dalle scuole; come vedremo parlando dei
privilegi.
Il Rettore godeva anche di molti vantaggi pecuniarii sugli emolumenti
dei collegi, e per l'assistenza alla promozione aveva diritto ad una
doppia parte di ciò che percepivano i dottori.
Sebbene circondato di tanti onori e rivestito di grande autorità,
l'ufficio di Rettore veniva spesse volte fuggito, non trovandosi
persone sempre disposte ad accettarne gli obblighi e la grave
responsabilità. Fu d'uopo quindi alle università aumentarne i privilegi
e le concessioni oltre a quelle di cui abbiamo già fatto parola.
Verso la fine del secolo XV cominciò il Rettore a prendere il titolo di
Magnifico (Rector Magnificus).
Molte università concessero ai loro Rettori di prendere la laurea
senza spesa; privilegio che si estendeva anche ai loro successori. In
Padova nel 1544, insieme alla laurea il Rettore veniva insignito del
titolo di cavaliere, e l'università provvedeva del proprio a tutte le
spese dell'investitura. Fu accordato anche a qualche Rettore dei più
benemeriti di poter proporre una persona di sua scelta (socium) per
ottenere la laurea senza spesa. Questo privilegio che aveva il suo
fondamento sopra antiche concessioni, fu ristabilito nell'università di
Padova con un decreto del Senato veneziano del 1568.
La morte del Rettore era cagione di pubblico lutto, e prendevano parte
ai funerali tutti i magistrati della città, la curia, i collegi, gli
ufficiali dell'università e gli scolari vestiti di nero.
Dopo il Rettore veniva per ordine di grado il Sindaco (Syndacus) che
era incaricato di rappresentare in giudizio l'università e far le
veci del Rettore vacante. Perciò era chiamato anche _Prorector_ o
_Vicerector_ e se ne trovano frequenti esempi nell'università di Padova
e di Pisa.
Il Sindaco era eletto ogni anno dagli scolari ed era sottoposto alla
giurisdizione comune. Questo grado è assai antico d'origine. In Bologna
se ne trova fatta menzione fino dall'anno 1295[179].
Il Sindaco godeva di alcuni privilegi inerenti al suo ufficio.
Aveva in certe università il doppio voto nelle assemblee; e presiedeva
nelle funzioni pubbliche i Decurioni della città[180].
In Padova gli fu concesso, oltre questi privilegi, quello di prendere
la laurea «more nobilium» cioè senza esame nè spese[181]. Sino a tempi
assai recenti il Sindaco di quell'università godeva di molti beneficii.
Nel 1723 gli fu accordata facoltà di scegliere uno scolare (socium)
da laurearsi senza indugio, e gratuitamente. Il Sindaco che prendeva
la laurea, godeva una preferenza sugli altri promossi a questo grado,
cioè di essere ammesso a pieni voti (ut nemine dissentiente) anche se
avesse meritato di essere approvato soltanto a pluralità (pro majori
parte)[182].
Mancando il Sindaco, erano eletti fra i membri dell'università,
alcuni sostituti incaricati di rappresentarlo detti «Prosyndici,» ai
quali pure, mentre occupavano questo grado, si concedevano diversi
privilegi[183].
Ciascuna nazione che faceva parte dell'università, veniva rappresentata
dai suoi consiglieri, i quali formavano insieme al Rettore il consiglio
accademico. I consiglieri (Consiliarii) prendevano parte al governo
dell'università tutelando il decoro e gli interessi della nazione che
li aveva eletti.
I consiglieri dei tedeschi godevano di qualche maggiore privilegio
sugli altri. La nazione tedesca in Padova era la più favorita, e quei
che vi appartenevano erano ammessi a prendere l'iscrizione come scolari
presso i loro consiglieri[184]. Non è certo se nelle altre università
godessero di ugual preferenza.
In mancanza del Sindaco era chiamato a surrogarlo un Consigliere
tedesco.
Generalmente i Consiglieri della nazione tedesca erano rivestiti di una
speciale giurisdizione sui loro connazionali, la quale escludeva anche
quella del Rettore e dei magistrati ordinarii.
Quando il Consigliere dei tedeschi faceva le veci del Sindaco
nell'università, godeva il privilegio di ottenere la laurea senza esame
e senza spese cioè «more nobilium[185].» Oltre a questo gli fu concesso
ancora di percepire durante l'assenza del Sindaco tutti gli emolumenti
e diritti inerenti a quel grado[186].
I Consiglieri erano eletti dagli scolari della propria nazione. In
Ferrara con un decreto del 1651 fu ordinato che per essere eletti a
tale ufficio i candidati dovessero mostrare le loro matricole, e gli
attestati di aver frequentato assiduamente le scuole[187].
Il Notaro era l'ufficiale rivestito di fede pubblica, incaricato di
redigere e compilare tutti gli atti relativi all'università e ai membri
che ne facevano parte.
V'era un solo Notaro, comune all'università dei giuristi e degli
artisti. Quest'ufficiale era retribuito per ogni atto che redigeva, e
godeva di più di un piccolo emolumento annuo.
In certe università gli erano affidate anche altre speciali
attribuzioni. Così in Bologna era incaricato di tenere un registro di
tutte le case da affittare nella città per comodo degli scolari[188].
Vi erano inoltre alcuni ufficiali incaricati di conservare tutti
gli atti concernenti l'università e che potevano avere interesse per
la sua storia. Questi Attuarii, o, come oggi direbbesi, Archivisti,
conservavano nel tabulario (tabularium) i documenti universitarii per
ordine di tempo e d'importanza. Ciascuna delle due università aveva il
suo Attuario.
A questi ufficiali era affidato anche il sigillo dello Studio.
La nomina ad un tal grado era personale. Si trova soltanto un esempio
in Padova di Attuario che prese per aiuto un suo nipote a patto che
mentre viveva gli dovesse prestare l'opera gratuita; e dopo la sua
morte avesse diritto di succedergli[189].
Gli Attuarii erano stipendiati dall'università alla quale prestavano il
loro ufficio.
Il Massarius o tesoriere era un altro grado onorifico concesso
in alcune università agli scolari, in altre ai dottori. Così per
gli statuti del collegio di medicina dell'università di Torino,
questo ufficiale doveva essere scelto fra i dottori più giovani del
collegio[190].
In Ferrara, invece, tal grado era riserbato a quelli scolari
che avessero dato prove di maggiore assiduità e diligenza nello
studio[191].
In Bologna il Massarius era scelto ogni anno dai negozianti della
città[192].
Gli statuti dell'università di Bologna fanno parola di certi ufficiali
detti Peziarii dalla voce _Petia_ che significava una forma comune dei
manoscritti adoprati nelle scuole.
I Peziarii erano incaricati di esercitare una rigorosa sorveglianza
sul commercio librario di quel tempo. Erano eletti ogni anno insieme
ai Sindaci dai Rettori e Consiglieri dello Studio. I Peziarii
debbono essere, dice lo statuto bolognese, «sex boni viri de gremio
nostrae universitatis providi et discreti qui sint clericali ordine
insigniti[193].» Avanti di entrare in ufficio erano sottoposti al
giuramento e distribuiti in parti uguali fra gli oltramontani e i
citramontani.
Le condizioni per essere investiti di questo grado, erano le seguenti:
_a_) Appartenere all'università;
_b_) Essere insigniti d'ordine ecclesiastico;
_c_) Giurare di prestare fedelmente i proprii servigi all'università.
I Peziarii aveano l'obbligo di provvedere ai manoscritti errati; di
sottoporre i copisti e gli Stazionari al giuramento; di denunziare al
Rettore tutti i manoscritti scorretti.
Dovevano inoltre registrare in un pubblico catalogo le opere che
credevano più utili ad essere studiate, e le meglio corrette.
Tutte le altre non comprese in questa nota, non potevano servire di
testo per l'insegnamento pubblico.
Nei tempi di vacanza erano incaricati di esaminare minutamente tutti i
manoscritti posseduti dagli Stazionari e riferirne al Rettore, che una
volta al mese doveva sorvegliare la loro condotta.
Nelle altre università non si trovano ricordati i Peziarii, nè
risulta chiaramente dagli statuti nè dalle memorie che ci rimangono,
se vi fossero nemmeno altri ufficiali di diverso nome incaricati di
esercitare analoghe attribuzioni. Forse in Bologna, dove gli scolari
erano in maggior numero, fu necessario creare un tale ufficio di
speciale sorveglianza sugli Stazionari e copisti, perchè i manoscritti
che circolavano fra gli studiosi fossero ben corretti e non servissero
a propagare errori nelle scuole.
Nelle università meno frequentate invece, essendo assai più limitato
il numero dei manoscritti, e quindi più facile al Rettore di esaminarli
senza l'aiuto di altre persone a ciò specialmente incaricate, l'ufficio
dei Peziarii si sarebbe reso inutile.
Abbiamo ricordati testè gli Stazionari, senza dichiarare qual fosse
il significato di un tal nome nel linguaggio delle antiche nostre
università. Vediamo brevemente l'indole di quest'ufficio che avanti
l'invenzione della stampa formava il centro di tutto il commercio
librario nelle scuole medioevali.
Gli Stazionari (Stationari) erano incaricati dagli statuti
universitarii di tenere presso di sè tutti i codici e i manoscritti
che dovevano servire di testo per l'insegnamento, e darli in prestito,
con un correspettivo fisso, ai dottori e agli scolari che ne facevano
domanda[194].
Era imposto agli Stazionari di possedere manoscritti bene ordinati e
corretti; di non venderli a nessuna scuola straniera nè eccedere il
prezzo stabilito dagli statuti. Dovevano anche prestar giuramento, e
dare cauzione che garantisse l'università dell'esatta osservanza dei
doveri della loro professione. Gli statuti prescrivevano anche il
numero delle opere che doveano tenere presso di sè gli Stazionari.
Il catalogo che rimane ancora dell'università di Bologna, contiene
centodiciassette di queste opere, ad ognuna delle quali viene assegnato
un prezzo in proporzione della importanza e della diffusione che
avevano nelle scuole. In generale il prezzo ascendeva a quattro denari
per quaderno, o _pecia_[195].
Il privilegio di dare libri in prestito non era soltanto degli
Stazionari.
Talvolta facevano loro concorrenza in questa industria anche i bidelli,
come pure i professori, sebbene più raramente[196].
Il commercio dei libri era ristretto fra i soli membri dell'università.
Nessuno poteva comprare libri fuorchè per uso proprio, o per dargli in
prestito.
Anche agli scolari era rigorosamente vietato di trasportare i
manoscritti fuori dell'università nella quale studiavano[197].
Gli statuti di Bologna vietavano agli Stazionari di domandare per i
manoscritti che imprestavano un prezzo maggiore di quello stabilito nel
catalogo, e di acquistare libri all'insaputa del proprietario[198].
Gli Stazionari godevano come tutti gli altri membri delle università i
privilegi scolastici, fra cui l'esenzione dal servizio militare, e in
qualche Studio anche di un piccolo assegno[199].
Le raccolte dei libri degli Stazionari erano riserbate al solo uso
dei dottori e degli scolari e non potevano avervi accesso libero
altro che i copisti incaricati di prendere gli esemplari. Lo statuto
di Bologna dice che a nessun privato debbano esser dati in prestito
i manoscritti, nè aiuto, nè consiglio o favore alcuno; nè possano i
copisti o gli Stazionari tener discorso di ciò sotto pena di essere
espulsi dall'università. Il ruolo degli espulsi era tenuto dal Notaro
ed esposto pubblicamente.
In Bologna gli Stazionari erano obbligati a dare cento lire di cauzione.
Era loro imposto di tenere un registro esatto di tutti i pegni che
ricevevano per imprestito di libri. In caso che lo scolare, cui era
stato prestato il manoscritto, lo avesse perduto, dovea pagare dieci
soldi bolognesi. Se lo scolare però asseriva di averlo restituito, si
dovea stare al suo giuramento; se poi era stato consegnato ad altri,
era chiamato a provvedervi il Rettore. Quando il manoscritto smarrito
di cui lo scolare aveva pagato l'ammenda, fosse stato trovato, gli
doveva essere restituita la somma sborsata, detratto però quel tanto
che aveva speso del suo lo Stazionario per recuperarlo[200].
Tutti quelli che conservavano i manoscritti dei copisti o degli
Stazionari espulsi, erano sottoposti all'ammenda, ed in caso di
recidiva essi pure soggiacevano alla espulsione dall'università. Ogni
Stazionario doveva tenere perciò nella sua bottega un registro di tutti
i copisti, correttori e legatori di libri che erano incorsi in quella
pena[201].
Talvolta gli Stazionari prendevano un diverso nome. Così nella
Carta dello Studio di Vercelli del 1228 gli ufficiali incaricati di
conservare gli esemplari dei testi e di fornirgli ai copisti, sono
chiamati (forse con frase più propria), _exemplatores_[202].
Al servizio interno delle università erano addetti i bidelli (Bidelli)
che aveano l'incarico di assistere i professori durante le lezioni, e
di vigilare al buon ordine nelle scuole. I bidelli non aveano stipendio
fisso; ma erano mantenuti colle collette degli scolari. Ogni università
aveva un bidello generale (_Bidellus generalis_) che era superiore agli
altri e dirigeva il servizio.
L'uso introdotto di pagare i bidelli con volontarie oblazioni è
spiegata dal Facciolati in questa maniera. In antico i soli dottori
ordinarii erano remunerati con pubblico stipendio. Tutti gli altri
venivano pagati dagli scolari, e si erano assunti i bidelli l'incarico
di riscuotere le loro offerte. Quando in seguito anche i professori
straordinari furono ammessi alla partecipazione degli emolumenti
concessi dal pubblico erario, i bidelli conservarono l'antica
consuetudine e seguitarono a riscuotere per sè quel che prima andava a
vantaggio dei professori[203].