EMMANUEL FILIBERT[150].

Questo editto pare che non avesse tanto efficacia da togliere ogni

cagione di contrasto anche nelle stesse università piemontesi, perchè

un secolo dopo che esso venne promulgato, Carlo Emanuele II dovè con un

suo Decreto proclamare nuovamente l'assoluta uguaglianza fra i medici e

i legisti[151].

Soltanto col progresso della civiltà riuscirono tutte le scienze ad

acquistare uguale importanza e dignità nelle scuole e nella coscienza

universale, che per tanti secoli avea preferito i giuristi ai cultori

delle altre dottrine con manifesta ingiustizia e detrimento del sapere.

Ora veniamo a parlare delle _matricole universitarie_.

I soli scolari stranieri erano in forza dell'autentica di Federigo

I iscritti nelle matricole universitarie e godevano insieme

alle loro famiglie dei privilegi scolastici. I cittadini sebbene

frequentassero in comune le scuole e attendessero come i forestieri

agli studii, nondimeno erano esclusi dai registri accademici. Lo scopo

dell'autentica imperiale, era manifestamente quello di favorire gli

stranieri, perchè nel vincolo dell'associazione trovassero difesa

ed appoggio, che pel diritto pubblico allora molto imperfetto, non

avrebbero potuto invocare fuori della loro patria. Ogni scolare

forestiero doveva dunque iscriversi nei ruoli universitarii per godere

dei privilegi accordati dagli studenti e dalle consuetudini.

Lo scolare che voleva esser iscritto, palesava il proprio nome al

Rettore dell'università, il luogo di nascita e la scienza che intendeva

di studiare. Pagava inoltre una tassa che variava secondo l'università,

ed era tenuto annualmente a prestare giuramento di fedeltà e di

obbedienza al Rettore e agli statuti[152].

Ciascuna università fino dall'epoca della sua fondazione compilava le

leggi che la dovevano governare. Il primo monumento di legislazione

scolastica fu l'autentica imperiale già ricordata, la quale pose le

basi di quelle prime associazioni scientifiche che esistevano di fatto,

ma erano quasi ignorate perchè prive di protezione e di personalità

civile.

Dopo questa autentica, fra le fonti della legislazione scolastica

antica, debbonsi annoverare le consuetudini, il diritto comune, i

decreti dei concilii e le bolle papali. L'ingerenza ecclesiastica

specialmente nei primi secoli della formazione delle università

fu molto estesa, come vedremo in seguito, e i pontefici di propria

autorità, nonchè i concilii del secolo undecimo e duodecimo a ciò

convocati, sancirono molte regole di disciplina scolastica.

Gli ordinamenti legislativi delle università del medio evo come tutte

le raccolte di leggi civili e politiche di quell'epoca furono chiamati

col nome generico di statuti (_Statuta_).

Fra tutte le università, quella di Bologna prima d'origine e

d'importanza sulle altre d'Italia, ebbe gli statuti più perfetti e

meglio ordinati; e anche quando sorsero altri centri di studii che la

emularono in potenza e numero di scolari, essa portò sempre il vanto

per le sue leggi e servì di modello a tutte le compilazioni statutarie

del medio evo. Gli storici raccontano a prova della perfezione di

questi statuti, come nel 1554 venissero dal papa, allora signore del

territorio bolognese, estesi a legge generale[153].

I più celebri giureconsulti erano chiamati a compilare statuti

universitari. La tradizione vuole che Bulgaro fosse il primo

compilatore degli statuti dell'università di Bologna. In quei tempi non

essendovi per anco luoghi destinati alle pubbliche lezioni, i dottori

solevano insegnare nelle case, e Bulgaro pare che desse quivi i suoi

responsi e facesse le prime collezioni degli statuti[154].

La nomina delle persone incaricate di prender parte alla compilazione

degli statuti, spettava per un'antico privilegio, agli scolari i quali

erano affatto indipendenti da ogni vigilanza degli altri membri della

università.

I compilatori degli statuti si chiamavano _Statutarii_ e _Statutarium_

il luogo destinato a conservarli.

Tutte le compilazioni di leggi relative alle università del medio

evo, prendevano a fondamento l'autentica di Federigo I e gli statuti

di Bologna, salvo poi ad accrescere le disposizioni e introdurre i

mutamenti reclamati dai tempi e dai luoghi. Gli statuti sogliono essere

divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'università,

l'elezione del Rettore e dei dottori; determinano il numero e la

qualità delle persone che debbono far parte del corpo scolastico; le

norme per conferire le promozioni e i gradi accademici; le immunità

e i privilegi che si concedono agl'insegnanti e le pene minacciate a

quei che avessero cospirato in qualunque maniera a danno dello Studio.

Molti di questi statuti ci rimangono ancora ben conservati, e sono

i più utili documenti da consultare per chi voglia acquistare vaste

cognizioni sull'ordinamento e l'ufficio delle università antiche.

Però le più importanti fra queste università, solevano, secondo i

bisogni e le mutate condizioni dei tempi, modificare sostanzialmente

gli antichi statuti, e farne diverse edizioni, come Bologna, Padova,

Ferrara e diverse altre.

Bologna nel corso del secolo XIII, introdusse importanti innovazioni

nei suoi statuti universitarii. La prima compilazione fu fatta nel 1253

e nel 1289 furono aggiunte nuove modificazioni relative specialmente ai

privilegi da conferirsi agli scolari e ai dottori fra i quali figura

il celebre Taddeo fiorentino che illustrò le scuole mediche di quelle

università[155].

Negli statuti bolognesi si trova stabilita la massima che le riforme

generali da introdursi nelle leggi scolastiche non si potessero

fare prima che fossero trascorsi venti anni dall'epoca della loro

compilazione: le riforme parziali invece avevan luogo ogni cinque[156].

Per le modificazioni da introdursi negli statuti, solevano esser

consultati i più autorevoli giureconsulti e non di rado era richiesta

dalle università anche l'approvazione del Papa. Gli scolari prendevano

parte alla compilazione degli statuti o nominando persone di loro

fiducia o intervenendo essi medesimi in base ad un privilegio che

riconosceva in loro il diritto di partecipare alla formazione delle

leggi e di concorrere all'elezione dei magistrati universitarii[157].

Dopo aver dato un cenno degli statuti e del modo col quale erano

compilati, passiamo a vedere di quali mezzi disponessero i comuni per

fondare e mantenere le università.

Finchè le scuole non furono che libere associazioni di dottori e

scolari non era necessaria altra spesa che quella degli alloggi e dello

stipendio per gl'insegnanti. Ogni dottore teneva scuola in casa propria

o ne prendeva una in affitto, supplendo alla spesa colle oblazioni dei

suoi uditori. Non di rado avveniva che un dottore cedeva ad un altro

la scuola in compenso di una data somma, o trasmetteva la sua clientela

agli eredi per testamento.

In questo primo periodo le scuole erano sparse in diversi luoghi, ed

avevano il carattere di private aggregazioni.

Ma col progredire della scienza, crebbero di numero e d'importanza

anche le scuole, e cominciò a manifestarsi il bisogno di un edifizio

pubblico dove gli scolari potessero in comune ascoltare le lezioni e

riunirsi a trattare gl'interessi dell'università. Le private oblazioni

degli scolari, o collette (collectæ) come chiamavansi, non erano più

sufficienti a mantenere le università e dovettero i comuni intervenire

supplendo alle gravi spese colle annue rendite.

Non è senza interesse il conoscere quali fossero le entrate delle

università, e di quali espedienti si giovassero i comuni per

aumentarle.

L'università di Bologna per qualche secolo potè bastare al proprio

mantenimento colle sole offerte degli scolari e colla tassa che

pagavano all'atto dell'iscrizione, perchè erano allora numerosissimi

gli uditori che frequentavano quello Studio.

Ma sorto lo scisma tra gli imperatori svevi e il papa, al quale Bologna

si tenne fedele, furono richiamati gran parte degli scolari tedeschi e

di partito imperiale, e questa fu una delle cagioni di spopolamento che

subì quell'università. Alla quale emigrazione degli scolari tedeschi

se ne aggiunsero altre quando si fondò l'università di Padova, di

Ferrara, di Pavia; ed una notabilissima dell'anno 1321 in occasione

della condanna a morte di uno scolare catalano che aveva rapito una

fanciulla.

Scemato il numero degli scolari, e scarseggiando il denaro, per

il mantenimento dell'università si dovette supplire con mezzi

straordinarii. I sedici Riformatori dello Studio cominciarono ad

assegnare una parte delle pubbliche entrate per stipendio ai dottori,

e si aumentarono le gravezze e i balzelli destinando anche a benefizio

dell'università l'intero provento della gabella del sale.

L'amministrazione di questi dazii chiamati _gabella grossa_ venne da

Giulio II con sua bolla del 7 gennaio 1509 affidata e sei dottori dei

collegi Canonico, Civile e Medico. A questi da Gregorio III nel 1579 ne

furono aggiunti altri sei e così in tutto dodici da eleggersi quattro

dal collegio Canonico, quattro dal Civile, e quattro dal Medico.

Le entrate ordinarie delle università erano le imposte, e parte

dei dazii, fra i quali ve n'erano alcuni destinati esclusivamente a

benefizio delle scuole. La gabella del sale è quella che più spesso

troviamo ricordata dagli storici. In Padova fino dal 1351 fu destinata

a profitto dello Studio la gabella dei carri (_plaustorum_) e dei bovi

che si diceva (_bovaticum_).

Anche il clero concorse più volte al mantenimento delle università e ne

abbiamo numerosi esempii.

Nel 1488 Alessandro VI con un suo breve, concesse all'università

fiorentina la facoltà d'imporre cinquemila ducati sui beni

ecclesiastici della città e territorio. Cessato questo provento e

rimaste esauste le finanze della Repubblica per le spese di guerra, il

clero generosamente si offrì perchè l'università non ne trovasse grave

detrimento, di continuare spontaneamente a pagare la tassa imposta dal

breve surricordato.

Il cronista Azario racconta che Galeazzo Visconti ricevuto il rescritto

imperiale che accordava il privilegio di Studio generale all'università

di Pavia, impose una taglia al clero di Novara perchè provvedesse i

dottori dei letti e panni loro necessari[158].

I comuni solevano anche destinare a profitto delle università una somma

annua. Per esempio Roma somministrava 14,000 fiorini per lo stipendio

dei dottori[159]; e Firenze 2,500 fiorini d'oro[160]. Anche Ferrara

nel 1473 si assunse con atto solenne l'incarico di provvedere al

mantenimento del proprio Studio[161].

Nel 1494 in Padova essendo scarse le entrate dell'università supplì del

proprio il principe Carrarese[162]. Narra il Facciolati che in quella

stessa città gli scolari per aver da stipendiare un buon dottore di

leggi civili, proposero al Comune d'imporre una tassa sulle meretrici e

la loro domanda venne accolta[163].

Era in uso ancora di chiamare a contribuire alle spese per il

mantenimento delle università le città vicine che partecipavano ai

benefizi dell'istruzione. Nel 1461 le città di Bergamo, Verona e

Trevigi furono obbligate dalla Repubblica Veneta a somministrare una

parte delle spese necessarie per lo Studio di Padova[164].

In più luoghi avremo occasione di far parola dell'influenza

ecclesiastica nelle università medioevali; ma di un tale argomento

tanto importante per conoscere il progressivo sviluppo di queste

grandi associazioni scientifiche non abbiamo finora dato che pochi

cenni. Prima che ci inoltriamo colle nostre ricerche ad esaminare la

costituzione organica delle università, sarà utile fermarci alcun poco

a vedere come l'ingerenza della Chiesa nelle cose scolastiche tanto

estesa nei primi secoli, andasse man mano scemando colla cresciuta

indipendenza delle nostre università, e coll'emancipazione delle menti

dal dominio del clero.

L'influenza della Chiesa nelle discipline scolastiche bisogna

considerarla in due periodi distinti della civiltà. Nel primo

periodo, quando il sapere era esclusivo privilegio dei chierici,

l'ingerenza loro era assoluta perchè la società civile si asteneva di

partecipare ai benefizi della cultura, e le poche scuole che allora

esistevano, erano ecclesiastiche e facevano parte dei monasteri. Fino

al secolo XII, in cui le nascenti università per i privilegi ottenuti

dall'imperatore Federigo I alla Dieta di Roncaglia, affermarono la

propria autonomia, le leggi scolastiche ebbero la loro sanzione dai

papi e furono promulgate nei concilii di cui son rimasti celebri quelli

di Rovan (1074), di Londra (1138) e di Laterano (1179).

Colla progredita diffusione del sapere, nacque nelle università un più

profondo sentimento della propria indipendenza che si venne accrescendo

colle larghe concessioni e coi privilegi concessi ai dottori e agli

scolari. Affrancatesi da qualunque estranea ingerenza, le università

poterono, come libere associazioni aventi personalità giuridica,

impunemente affrontare le ire degli imperatori e gl'interdetti dei papi

senza che la loro esistenza e libertà fosse per nulla compromessa.

Sebbene in questo secondo periodo di loro piena autonomia, le

università per ottenere un legale riconoscimento all'atto della loro

costituzione si rivolgessero al papa o all'imperatore, nondimeno

questo atto esterno di ossequio non menomava la loro indipendenza,

perchè anche avanti di essere investite di questa pubblica sanzione,

esistevano di fatto e godevano di tutte le franchigie e privilegi.

Quando adunque si trova nelle storie fatto parola di bolle papali

che eleggono dottori o conferiscono le insegne dei gradi accademici,

e quando si vede invocato di frequente l'intervento delle autorità

ecclesiastiche per comporre discordie e decidere quistioni nelle

università, non si deve intendere che queste dipendessero dal papa e

che da lui soltanto acquistassero personalità e legale esistenza.

La Chiesa conservò sempre l'alta sorveglianza degli studii finchè il

suo intervento fu ritenuto necessario a conservare l'integrità della

fede e a preservare le scuole dalle perniciose influenze delle dottrine

eretiche. Il papa fu considerato come suprema autorità scolastica e in

tutte le università, il Vescovo come Cancelliere Apostolico ne faceva

le veci, intervenendo nei consigli accademici, conferendo le lauree

è partecipando coi Rettori ed i dottori alla giurisdizione scolastica

così civile come criminale.

La partecipazione della chiesa al governo delle università e il loro

grado di dipendenza dal potere sacerdotale, variava secondo i luoghi e

le diverse costituzioni politiche.

Nell'università di Bologna l'influenza ecclesiastica fu sempre molto

estesa perchè era sotto il dominio del papa.

In Napoli invece, essendo stato fondato lo Studio da Federigo II e

accresciuto dai suoi successori, il clero non vi ebbe mai nessuna

diretta ingerenza, e finchè regnarono gli Svevi non fu riconosciuta

altra autorità scolastica che quella dell'imperatore, il quale

conferiva i gradi, approvava gli ordinamenti e gli statuti, esercitava

la giurisdizione accademica e provvedeva alla nomina dei dottori.

Le rimanenti università italiane risentirono, sebbene in grado diverso,

l'influenza della Chiesa.

Brevi cenni relativi all'università di Bologna saranno sufficienti a

dimostrare entro quali limiti e con quali mezzi la Chiesa esercitasse

nei diversi secoli la sua sorveglianza nelle discipline scolastiche.

Fino dall'epoca della sua fondazione l'università bolognese fu protetta

dal papa.

Onorio III, mentre si dimostrò caldo propugnatore della libertà

d'insegnamento sciogliendo i dottori e gli scolari dal patto che quel

comune avea loro imposto perchè non emigrassero altrove[165], cercò

pur sempre di consolidare l'autorità della Chiesa e la supremazia del

potere sacerdotale sui pubblici studii. E per mantenere una continua

ingerenza sulle scuole, concesse larghi poteri all'arcidiacono. Il

quale soleva essere un prelato, scelto dal papa come suo rappresentante

nella città di Bologna e chiamato Cancellier Maggiore dello Studio,

investito della facoltà di laureare in tutte le scienze; di assolvere

dottori e scolari incorsi nella scomunica per aver percosso i

chierici; di nominare in sua assenza un vicario, e di partecipare ad un

emolumento sulle promozioni.

L'arcidiacono in Bologna, e il vescovo nelle altre università,

partecipavano insieme al Rettore e ai dottori alla giurisdizione civile

e criminale, ed era lasciata libertà alla parte di scegliere fra questi

tre poteri, il proprio giudice.

L'autorità dell'arcidiacono in Bologna fu accresciuta dai papi che

succedettero ad Onorio III, i quali liberarono tal dignitario dai

vincoli delle leggi canoniche e in parte dagli oneri della gerarchia

ecclesiastica[166]. Celestino V concesse all'arcidiacono, perchè la

sua presenza fosse utile all'università, di riscuotere tutti i frutti

delle parrocchie a lui sottoposte senza obbligo di residenza. Lo stesso

privilegio venne dipoi conferito anche da Bonifazio VIII nel 1294 e da

papa Benedetto nel 1341[167].

Un'autorità così estesa come quella dell'arcidiacono era mal

conciliabile colla indipendenza di cui godeva l'università, e perciò

frequenti discordie avvenivano fra il potere ecclesiastico che, in

onta agli statuti e alle consuetudini, vantava diritti di precedenza,

ed i Rettori che rappresentavano legalmente il supremo potere

scolastico[168].

Nell'università di Padova il potere ecclesiastico esercitò la sua

influenza in limiti assai più ristretti, perchè la repubblica di

Venezia, dalla quale dipendeva, non soffriva che altre autorità

s'ingerissero della vigilanza di quello Studio. Sebbene qualche volta

si trovi ricordato fin al secolo XV il vescovo in luogo del Rettore e

incaricato di sostituirlo nel grado scolastico; nel 1426 con lettere

ducali fu tolto questo abuso.

Nel 1437 il Senato decretò ancora che le controversie che nascevano

tra i collegi e che solevansi sottoporre alla decisione del vescovo,

fossero in avvenire portate dinanzi al pretore della città eccetto

quelle relative al collegio dei teologi[169].

Nel secolo successivo la storia di quell'università ci offre esempi

assai più rilevanti di emancipazione dall'autorità ecclesiastica.

Nel 1564 il Rettore dei giuristi a nome dei cisalpini scrisse

all'imperatore Massimiliano perchè inducesse il Senato di Venezia di

mandare agli scolari cisalpini che volevano prendere i gradi scolastici

e la laurea, di non fare professione di fede cattolica come aveva

prescritto il pontefice Pio IV. Di più per favorire gli stranieri

non cattolici, si fondarono nuovi collegi universitarii, che per

contrapporli a quelli già esistenti nei quali aveva influenza il potere

ecclesiastico, furono detti veneti (Collegia Veneta).

Da questi esempi e da molti altri che si potrebbero riferire, desumiamo

che l'ingerenza della Chiesa nelle università non era mai uniforme,

ma variava da una città ad un'altra secondo le diverse costituzioni

politiche. Quando lo Stato cominciò a prender parte diretta

all'ordinamento degli studii e a regolarne l'esercizio con leggi

speciali, l'autorità ecclesiastica nelle scuole andò sempre scemando,

finchè non rimase al clero che una parziale e limitata ingerenza negli

studii di teologia e di diritto canonico.

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 11 / 38 题