Questo editto pare che non avesse tanto efficacia da togliere ogni
cagione di contrasto anche nelle stesse università piemontesi, perchè
un secolo dopo che esso venne promulgato, Carlo Emanuele II dovè con un
suo Decreto proclamare nuovamente l'assoluta uguaglianza fra i medici e
i legisti[151].
Soltanto col progresso della civiltà riuscirono tutte le scienze ad
acquistare uguale importanza e dignità nelle scuole e nella coscienza
universale, che per tanti secoli avea preferito i giuristi ai cultori
delle altre dottrine con manifesta ingiustizia e detrimento del sapere.
Ora veniamo a parlare delle _matricole universitarie_.
I soli scolari stranieri erano in forza dell'autentica di Federigo
I iscritti nelle matricole universitarie e godevano insieme
alle loro famiglie dei privilegi scolastici. I cittadini sebbene
frequentassero in comune le scuole e attendessero come i forestieri
agli studii, nondimeno erano esclusi dai registri accademici. Lo scopo
dell'autentica imperiale, era manifestamente quello di favorire gli
stranieri, perchè nel vincolo dell'associazione trovassero difesa
ed appoggio, che pel diritto pubblico allora molto imperfetto, non
avrebbero potuto invocare fuori della loro patria. Ogni scolare
forestiero doveva dunque iscriversi nei ruoli universitarii per godere
dei privilegi accordati dagli studenti e dalle consuetudini.
Lo scolare che voleva esser iscritto, palesava il proprio nome al
Rettore dell'università, il luogo di nascita e la scienza che intendeva
di studiare. Pagava inoltre una tassa che variava secondo l'università,
ed era tenuto annualmente a prestare giuramento di fedeltà e di
obbedienza al Rettore e agli statuti[152].
Ciascuna università fino dall'epoca della sua fondazione compilava le
leggi che la dovevano governare. Il primo monumento di legislazione
scolastica fu l'autentica imperiale già ricordata, la quale pose le
basi di quelle prime associazioni scientifiche che esistevano di fatto,
ma erano quasi ignorate perchè prive di protezione e di personalità
civile.
Dopo questa autentica, fra le fonti della legislazione scolastica
antica, debbonsi annoverare le consuetudini, il diritto comune, i
decreti dei concilii e le bolle papali. L'ingerenza ecclesiastica
specialmente nei primi secoli della formazione delle università
fu molto estesa, come vedremo in seguito, e i pontefici di propria
autorità, nonchè i concilii del secolo undecimo e duodecimo a ciò
convocati, sancirono molte regole di disciplina scolastica.
Gli ordinamenti legislativi delle università del medio evo come tutte
le raccolte di leggi civili e politiche di quell'epoca furono chiamati
col nome generico di statuti (_Statuta_).
Fra tutte le università, quella di Bologna prima d'origine e
d'importanza sulle altre d'Italia, ebbe gli statuti più perfetti e
meglio ordinati; e anche quando sorsero altri centri di studii che la
emularono in potenza e numero di scolari, essa portò sempre il vanto
per le sue leggi e servì di modello a tutte le compilazioni statutarie
del medio evo. Gli storici raccontano a prova della perfezione di
questi statuti, come nel 1554 venissero dal papa, allora signore del
territorio bolognese, estesi a legge generale[153].
I più celebri giureconsulti erano chiamati a compilare statuti
universitari. La tradizione vuole che Bulgaro fosse il primo
compilatore degli statuti dell'università di Bologna. In quei tempi non
essendovi per anco luoghi destinati alle pubbliche lezioni, i dottori
solevano insegnare nelle case, e Bulgaro pare che desse quivi i suoi
responsi e facesse le prime collezioni degli statuti[154].
La nomina delle persone incaricate di prender parte alla compilazione
degli statuti, spettava per un'antico privilegio, agli scolari i quali
erano affatto indipendenti da ogni vigilanza degli altri membri della
università.
I compilatori degli statuti si chiamavano _Statutarii_ e _Statutarium_
il luogo destinato a conservarli.
Tutte le compilazioni di leggi relative alle università del medio
evo, prendevano a fondamento l'autentica di Federigo I e gli statuti
di Bologna, salvo poi ad accrescere le disposizioni e introdurre i
mutamenti reclamati dai tempi e dai luoghi. Gli statuti sogliono essere
divisi in titoli e rubriche e riguardano l'ordinamento dell'università,
l'elezione del Rettore e dei dottori; determinano il numero e la
qualità delle persone che debbono far parte del corpo scolastico; le
norme per conferire le promozioni e i gradi accademici; le immunità
e i privilegi che si concedono agl'insegnanti e le pene minacciate a
quei che avessero cospirato in qualunque maniera a danno dello Studio.
Molti di questi statuti ci rimangono ancora ben conservati, e sono
i più utili documenti da consultare per chi voglia acquistare vaste
cognizioni sull'ordinamento e l'ufficio delle università antiche.
Però le più importanti fra queste università, solevano, secondo i
bisogni e le mutate condizioni dei tempi, modificare sostanzialmente
gli antichi statuti, e farne diverse edizioni, come Bologna, Padova,
Ferrara e diverse altre.
Bologna nel corso del secolo XIII, introdusse importanti innovazioni
nei suoi statuti universitarii. La prima compilazione fu fatta nel 1253
e nel 1289 furono aggiunte nuove modificazioni relative specialmente ai
privilegi da conferirsi agli scolari e ai dottori fra i quali figura
il celebre Taddeo fiorentino che illustrò le scuole mediche di quelle
università[155].
Negli statuti bolognesi si trova stabilita la massima che le riforme
generali da introdursi nelle leggi scolastiche non si potessero
fare prima che fossero trascorsi venti anni dall'epoca della loro
compilazione: le riforme parziali invece avevan luogo ogni cinque[156].
Per le modificazioni da introdursi negli statuti, solevano esser
consultati i più autorevoli giureconsulti e non di rado era richiesta
dalle università anche l'approvazione del Papa. Gli scolari prendevano
parte alla compilazione degli statuti o nominando persone di loro
fiducia o intervenendo essi medesimi in base ad un privilegio che
riconosceva in loro il diritto di partecipare alla formazione delle
leggi e di concorrere all'elezione dei magistrati universitarii[157].
Dopo aver dato un cenno degli statuti e del modo col quale erano
compilati, passiamo a vedere di quali mezzi disponessero i comuni per
fondare e mantenere le università.
Finchè le scuole non furono che libere associazioni di dottori e
scolari non era necessaria altra spesa che quella degli alloggi e dello
stipendio per gl'insegnanti. Ogni dottore teneva scuola in casa propria
o ne prendeva una in affitto, supplendo alla spesa colle oblazioni dei
suoi uditori. Non di rado avveniva che un dottore cedeva ad un altro
la scuola in compenso di una data somma, o trasmetteva la sua clientela
agli eredi per testamento.
In questo primo periodo le scuole erano sparse in diversi luoghi, ed
avevano il carattere di private aggregazioni.
Ma col progredire della scienza, crebbero di numero e d'importanza
anche le scuole, e cominciò a manifestarsi il bisogno di un edifizio
pubblico dove gli scolari potessero in comune ascoltare le lezioni e
riunirsi a trattare gl'interessi dell'università. Le private oblazioni
degli scolari, o collette (collectæ) come chiamavansi, non erano più
sufficienti a mantenere le università e dovettero i comuni intervenire
supplendo alle gravi spese colle annue rendite.
Non è senza interesse il conoscere quali fossero le entrate delle
università, e di quali espedienti si giovassero i comuni per
aumentarle.
L'università di Bologna per qualche secolo potè bastare al proprio
mantenimento colle sole offerte degli scolari e colla tassa che
pagavano all'atto dell'iscrizione, perchè erano allora numerosissimi
gli uditori che frequentavano quello Studio.
Ma sorto lo scisma tra gli imperatori svevi e il papa, al quale Bologna
si tenne fedele, furono richiamati gran parte degli scolari tedeschi e
di partito imperiale, e questa fu una delle cagioni di spopolamento che
subì quell'università. Alla quale emigrazione degli scolari tedeschi
se ne aggiunsero altre quando si fondò l'università di Padova, di
Ferrara, di Pavia; ed una notabilissima dell'anno 1321 in occasione
della condanna a morte di uno scolare catalano che aveva rapito una
fanciulla.
Scemato il numero degli scolari, e scarseggiando il denaro, per
il mantenimento dell'università si dovette supplire con mezzi
straordinarii. I sedici Riformatori dello Studio cominciarono ad
assegnare una parte delle pubbliche entrate per stipendio ai dottori,
e si aumentarono le gravezze e i balzelli destinando anche a benefizio
dell'università l'intero provento della gabella del sale.
L'amministrazione di questi dazii chiamati _gabella grossa_ venne da
Giulio II con sua bolla del 7 gennaio 1509 affidata e sei dottori dei
collegi Canonico, Civile e Medico. A questi da Gregorio III nel 1579 ne
furono aggiunti altri sei e così in tutto dodici da eleggersi quattro
dal collegio Canonico, quattro dal Civile, e quattro dal Medico.
Le entrate ordinarie delle università erano le imposte, e parte
dei dazii, fra i quali ve n'erano alcuni destinati esclusivamente a
benefizio delle scuole. La gabella del sale è quella che più spesso
troviamo ricordata dagli storici. In Padova fino dal 1351 fu destinata
a profitto dello Studio la gabella dei carri (_plaustorum_) e dei bovi
che si diceva (_bovaticum_).
Anche il clero concorse più volte al mantenimento delle università e ne
abbiamo numerosi esempii.
Nel 1488 Alessandro VI con un suo breve, concesse all'università
fiorentina la facoltà d'imporre cinquemila ducati sui beni
ecclesiastici della città e territorio. Cessato questo provento e
rimaste esauste le finanze della Repubblica per le spese di guerra, il
clero generosamente si offrì perchè l'università non ne trovasse grave
detrimento, di continuare spontaneamente a pagare la tassa imposta dal
breve surricordato.
Il cronista Azario racconta che Galeazzo Visconti ricevuto il rescritto
imperiale che accordava il privilegio di Studio generale all'università
di Pavia, impose una taglia al clero di Novara perchè provvedesse i
dottori dei letti e panni loro necessari[158].
I comuni solevano anche destinare a profitto delle università una somma
annua. Per esempio Roma somministrava 14,000 fiorini per lo stipendio
dei dottori[159]; e Firenze 2,500 fiorini d'oro[160]. Anche Ferrara
nel 1473 si assunse con atto solenne l'incarico di provvedere al
mantenimento del proprio Studio[161].
Nel 1494 in Padova essendo scarse le entrate dell'università supplì del
proprio il principe Carrarese[162]. Narra il Facciolati che in quella
stessa città gli scolari per aver da stipendiare un buon dottore di
leggi civili, proposero al Comune d'imporre una tassa sulle meretrici e
la loro domanda venne accolta[163].
Era in uso ancora di chiamare a contribuire alle spese per il
mantenimento delle università le città vicine che partecipavano ai
benefizi dell'istruzione. Nel 1461 le città di Bergamo, Verona e
Trevigi furono obbligate dalla Repubblica Veneta a somministrare una
parte delle spese necessarie per lo Studio di Padova[164].
In più luoghi avremo occasione di far parola dell'influenza
ecclesiastica nelle università medioevali; ma di un tale argomento
tanto importante per conoscere il progressivo sviluppo di queste
grandi associazioni scientifiche non abbiamo finora dato che pochi
cenni. Prima che ci inoltriamo colle nostre ricerche ad esaminare la
costituzione organica delle università, sarà utile fermarci alcun poco
a vedere come l'ingerenza della Chiesa nelle cose scolastiche tanto
estesa nei primi secoli, andasse man mano scemando colla cresciuta
indipendenza delle nostre università, e coll'emancipazione delle menti
dal dominio del clero.
L'influenza della Chiesa nelle discipline scolastiche bisogna
considerarla in due periodi distinti della civiltà. Nel primo
periodo, quando il sapere era esclusivo privilegio dei chierici,
l'ingerenza loro era assoluta perchè la società civile si asteneva di
partecipare ai benefizi della cultura, e le poche scuole che allora
esistevano, erano ecclesiastiche e facevano parte dei monasteri. Fino
al secolo XII, in cui le nascenti università per i privilegi ottenuti
dall'imperatore Federigo I alla Dieta di Roncaglia, affermarono la
propria autonomia, le leggi scolastiche ebbero la loro sanzione dai
papi e furono promulgate nei concilii di cui son rimasti celebri quelli
di Rovan (1074), di Londra (1138) e di Laterano (1179).
Colla progredita diffusione del sapere, nacque nelle università un più
profondo sentimento della propria indipendenza che si venne accrescendo
colle larghe concessioni e coi privilegi concessi ai dottori e agli
scolari. Affrancatesi da qualunque estranea ingerenza, le università
poterono, come libere associazioni aventi personalità giuridica,
impunemente affrontare le ire degli imperatori e gl'interdetti dei papi
senza che la loro esistenza e libertà fosse per nulla compromessa.
Sebbene in questo secondo periodo di loro piena autonomia, le
università per ottenere un legale riconoscimento all'atto della loro
costituzione si rivolgessero al papa o all'imperatore, nondimeno
questo atto esterno di ossequio non menomava la loro indipendenza,
perchè anche avanti di essere investite di questa pubblica sanzione,
esistevano di fatto e godevano di tutte le franchigie e privilegi.
Quando adunque si trova nelle storie fatto parola di bolle papali
che eleggono dottori o conferiscono le insegne dei gradi accademici,
e quando si vede invocato di frequente l'intervento delle autorità
ecclesiastiche per comporre discordie e decidere quistioni nelle
università, non si deve intendere che queste dipendessero dal papa e
che da lui soltanto acquistassero personalità e legale esistenza.
La Chiesa conservò sempre l'alta sorveglianza degli studii finchè il
suo intervento fu ritenuto necessario a conservare l'integrità della
fede e a preservare le scuole dalle perniciose influenze delle dottrine
eretiche. Il papa fu considerato come suprema autorità scolastica e in
tutte le università, il Vescovo come Cancelliere Apostolico ne faceva
le veci, intervenendo nei consigli accademici, conferendo le lauree
è partecipando coi Rettori ed i dottori alla giurisdizione scolastica
così civile come criminale.
La partecipazione della chiesa al governo delle università e il loro
grado di dipendenza dal potere sacerdotale, variava secondo i luoghi e
le diverse costituzioni politiche.
Nell'università di Bologna l'influenza ecclesiastica fu sempre molto
estesa perchè era sotto il dominio del papa.
In Napoli invece, essendo stato fondato lo Studio da Federigo II e
accresciuto dai suoi successori, il clero non vi ebbe mai nessuna
diretta ingerenza, e finchè regnarono gli Svevi non fu riconosciuta
altra autorità scolastica che quella dell'imperatore, il quale
conferiva i gradi, approvava gli ordinamenti e gli statuti, esercitava
la giurisdizione accademica e provvedeva alla nomina dei dottori.
Le rimanenti università italiane risentirono, sebbene in grado diverso,
l'influenza della Chiesa.
Brevi cenni relativi all'università di Bologna saranno sufficienti a
dimostrare entro quali limiti e con quali mezzi la Chiesa esercitasse
nei diversi secoli la sua sorveglianza nelle discipline scolastiche.
Fino dall'epoca della sua fondazione l'università bolognese fu protetta
dal papa.
Onorio III, mentre si dimostrò caldo propugnatore della libertà
d'insegnamento sciogliendo i dottori e gli scolari dal patto che quel
comune avea loro imposto perchè non emigrassero altrove[165], cercò
pur sempre di consolidare l'autorità della Chiesa e la supremazia del
potere sacerdotale sui pubblici studii. E per mantenere una continua
ingerenza sulle scuole, concesse larghi poteri all'arcidiacono. Il
quale soleva essere un prelato, scelto dal papa come suo rappresentante
nella città di Bologna e chiamato Cancellier Maggiore dello Studio,
investito della facoltà di laureare in tutte le scienze; di assolvere
dottori e scolari incorsi nella scomunica per aver percosso i
chierici; di nominare in sua assenza un vicario, e di partecipare ad un
emolumento sulle promozioni.
L'arcidiacono in Bologna, e il vescovo nelle altre università,
partecipavano insieme al Rettore e ai dottori alla giurisdizione civile
e criminale, ed era lasciata libertà alla parte di scegliere fra questi
tre poteri, il proprio giudice.
L'autorità dell'arcidiacono in Bologna fu accresciuta dai papi che
succedettero ad Onorio III, i quali liberarono tal dignitario dai
vincoli delle leggi canoniche e in parte dagli oneri della gerarchia
ecclesiastica[166]. Celestino V concesse all'arcidiacono, perchè la
sua presenza fosse utile all'università, di riscuotere tutti i frutti
delle parrocchie a lui sottoposte senza obbligo di residenza. Lo stesso
privilegio venne dipoi conferito anche da Bonifazio VIII nel 1294 e da
papa Benedetto nel 1341[167].
Un'autorità così estesa come quella dell'arcidiacono era mal
conciliabile colla indipendenza di cui godeva l'università, e perciò
frequenti discordie avvenivano fra il potere ecclesiastico che, in
onta agli statuti e alle consuetudini, vantava diritti di precedenza,
ed i Rettori che rappresentavano legalmente il supremo potere
scolastico[168].
Nell'università di Padova il potere ecclesiastico esercitò la sua
influenza in limiti assai più ristretti, perchè la repubblica di
Venezia, dalla quale dipendeva, non soffriva che altre autorità
s'ingerissero della vigilanza di quello Studio. Sebbene qualche volta
si trovi ricordato fin al secolo XV il vescovo in luogo del Rettore e
incaricato di sostituirlo nel grado scolastico; nel 1426 con lettere
ducali fu tolto questo abuso.
Nel 1437 il Senato decretò ancora che le controversie che nascevano
tra i collegi e che solevansi sottoporre alla decisione del vescovo,
fossero in avvenire portate dinanzi al pretore della città eccetto
quelle relative al collegio dei teologi[169].
Nel secolo successivo la storia di quell'università ci offre esempi
assai più rilevanti di emancipazione dall'autorità ecclesiastica.
Nel 1564 il Rettore dei giuristi a nome dei cisalpini scrisse
all'imperatore Massimiliano perchè inducesse il Senato di Venezia di
mandare agli scolari cisalpini che volevano prendere i gradi scolastici
e la laurea, di non fare professione di fede cattolica come aveva
prescritto il pontefice Pio IV. Di più per favorire gli stranieri
non cattolici, si fondarono nuovi collegi universitarii, che per
contrapporli a quelli già esistenti nei quali aveva influenza il potere
ecclesiastico, furono detti veneti (Collegia Veneta).
Da questi esempi e da molti altri che si potrebbero riferire, desumiamo
che l'ingerenza della Chiesa nelle università non era mai uniforme,
ma variava da una città ad un'altra secondo le diverse costituzioni
politiche. Quando lo Stato cominciò a prender parte diretta
all'ordinamento degli studii e a regolarne l'esercizio con leggi
speciali, l'autorità ecclesiastica nelle scuole andò sempre scemando,
finchè non rimase al clero che una parziale e limitata ingerenza negli
studii di teologia e di diritto canonico.