CONVENZIONE DELL'ANNO 1228

sull'università di Vercelli

(_Carta Studii et scolarium commorantium in Studio vercellarum_)

Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del

mese di aprile.

Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse

reciprocamente fra il signor Alberto _de Bondonno_ e il signore

Guglielmo _de Ferrari_ ambasciatori e procuratori nominati dal

Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a

nome dello stesso Comune per stabilire e confermare le infrascritte

condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro

Pietro _do Englesho_ da una parte; e dall'altra dal signore Adamo

_de Canoco_ Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro

Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro

e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de

Iporegia che si qualificò _procuratore degli scolari italiani_

e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote

dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro

e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli

Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino

di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè

che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli

scolari e alla loro corporazione (_universitati_) cinquecento[125]

alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari

in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la

somma di nove o dieci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per

tutte le altre case prese a pigione, ad arbitrio di due scolari

e due cittadini, e se nascesse discordia fra loro, si adisca il

Vescovo o altro ecclesiastico del Capitolo di Vercelli a scelta del

Comune o dei Rettori, cominciando a pagarsi il fitto a carnevale.

Se poi si trovassero nello stesso tempo più alloggi adatti agli

scolari, anche se fossero di un solo padrone, e avessero un solo

ingresso, si dovranno considerare per alloggi separati ad arbitrio

dei surricordati. Da questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare

quelli situati nelle strade in cui sogliono dimorare i forestieri

che vengono a Vercelli in occasione delle fiere, o per tutto

l'anno.

Gli alloggi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno

consegnati al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze

o discordie, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse

loro domandata prima la restituzione, dal Podestà o da un suo

rappresentante saranno di tutto indennizzati prima che abbiano

abbandonati gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi

dopo che ne fu fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col

parere del Podestà, e accomodati ad uso di case di studio (_ad opus

studii_) nel termine di otto giorni e se passa questo tempo, gli

scolari possono, se vogliono, fare le spese necessarie per conto

del padrone.

Di più hanno promesso i precitati Procuratori a nome del Comune di

Vercelli che il Comune stesso darà in prestito agli scolari e alla

loro corporazione danaro, fino alla somma di diecimila lire pavesi,

coll'interesse di due danari fino a due anni, e di tre fino a sei

anni, la qual somma a cura del Comune di Vercelli sarà depositata

in quantità sufficiente agli usi degli scolari in luogo adatto e

sicuro[126] come a Venezia, e sarà sborsata ad essi dietro pegno

stipulato con atto pubblico; il qual pegno verrà restituito subito

che gli scolari avranno preso alloggio in Vercelli, obbligandosi

con mallevadoria idonea e col vincolo del giuramento, di restituire

il danaro ricevuto e di non commettere frodi di sorta. Il danaro

restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e

conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli

stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune

di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta

dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi

anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.

Il Comune di Vercelli non lascierà asportare le vettovaglie

fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre

in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un

mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (_ante

tertiam_) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino,

e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere

il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo

(_Petro de Maximo_), al conte Ottone di Biandrate (_Comiti Ottoni

de Blandrate_), al conte Gozio di Biandrate (_Comiti Gozio de

Blandrate_) e al conte Guidone di Biandrate (_Comiti Guidoni de

Blandrate_). — Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini

cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale

(_sicalis_), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari

soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo

di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.

Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad

arbitrio di due scolari e di due cittadini; e in caso di discordia,

ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima

della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S.

Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a

due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici

e a due grammatici.

Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare

nessun dono ai maestri (_magistris vel dominis_)[127].

I professori che debbono ricevere il salario dal Comune di

Vercelli saranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei

Francesi, dal Rettore degl'Italiani, da quello dei Tedeschi e dei

provinciali i quali con giuramento dovranno obbligarsi di scegliere

i migliori insegnanti tanto della città che di fuori e sostituirne

altri migliori fino al punto che crederanno di poterne tenere a

stipendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso si

aggiungerà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale si

obbligherà con giuramento di scegliere in buona fede il migliore di

quelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assistendo alle

elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni del mese di

aprile successivo.

Colui che sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici

giorni dopo avvenute le elezioni degl'insegnanti a spese del

Comune di Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e

ad utilità dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad

assumere l'insegnamento.

Il Comune di Vercelli procurerà di conservare la pace nella città

e nel distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà del

Comune.

Nessuno scolare potrà dare in pegno agli altri scolari se non sarà

stato a ciò obbligato dal Comune.

Se qualche scolare o un suo rappresentante sarà derubato nella

città o nel distretto di Vercelli o in altro distretto, il Comune

farà a suo favore tutto ciò che suol fare a vantaggio dei cittadini

procurando in buona fede per mezzo di lettere o di ambasciatore che

possa venire reintegrato nel suo avere.

Gli scolari o i loro rappresentanti non dovranno ricevere offesa

alcuna nè saranno catturati per occasione di guerre discordie o

turbolenze che potessero avvenire fra il Comune di Vercelli ed

un'altra città o un principe o un castello; nel qual caso il Comune

o licenzierà i detti scolari o li porrà in luogo sicuro.

Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari

dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno

i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di

commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserba piena

giurisdizione.

Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che

godranno dei loro stessi privilegi.

Manterrà pure due copisti (_exemplatores_)[128] i quali penseranno

a provvedere agli scolari i libri (_exemplancia_) di ambedue i rami

del diritto, e delle materie teologiche, ben corretti tanto nel

testo che nei commenti (_correcta tam in textu quam in gloxe_).

Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la

tassazione dei Rettori.

Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli

non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la

tranquillità e la concordia.

Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di

otto anni.

Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio

per venire a Vercelli.

I camarlinghi (_massarios_) del Comune incaricati di somministrare

denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè

dovranno cambiarsi che una volta l'anno.

Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le

città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota

la fondazione dello Studio invitando gli scolari.

Questi patti saranno inseriti dal Comune, nello Statuto della città

con giuramento preso dal Potestà di conservarli come gli altri

Statuti, facendo giurare anche il suo successore e così di seguito

fino ad otto anni, nel qual termine per nessuna cagione debbono

essere estratti dagli Statuti di Vercelli. Questi patti saranno

registrati in due pubblici atti della stessa forma e tenore.

I predetti Rettori e scolari in nome proprio e degli altri

promisero ai Procuratori del Comune di Vercelli che in buona fede

e senza frode si adopreranno perchè tutti gli scolari vengano a

Vercelli, ed ivi prendano dimora occupando i cinquecento alloggi

sopra ricordati, obbligandosi anche (senza però contrarre in questo

alcuna responsabilità) di fare venire a Vercelli tutta l'intera

scolaresca di Padova.

Gl'insegnanti, secondo i patti come pure gli scolari, non dovranno

piatire (_avocare_) in nessuna causa nella città o nel distretto

se non in favore degli scolari e per fatti ad essi relativi in

presenza di delegati del principe e nel fôro ecclesiastico in

presenza di ecclesiastici.

Gl'insegnanti, gli scolari e i Rettori, non prenderanno parte a

nessuna adunanza o consiglio a danno della città di Vercelli, e se

verranno a conoscenza che taluno o taluni abbiano congiurato contro

l'onore e l'esistenza del Comune di Vercelli, dovranno in buona

fede impedirlo, e fino a che potranno, darne notizia al Potestà.

Del pari si obbligarono di non prendere per nessuna cagione alcuna

parte fra i cittadini di Vercelli o del distretto.

Così pure fu stabilito che ciascun Rettore sia investito di tanta

autorità negli affari riguardanti gli scolari, come gli altri;

nè questa autorità dovrà estendersi anche in caso di aumento

nel numero degli scolari; e ciò venne convenuto in più atti del

medesimo tenore.

Fatto in Padova in casa magistri Razinaldi et Petri de Boxevilla

presentibus Domino Filippo de Carixio Canonico Taurinensi et Bono

Iohanne de Bondonno et Martino Advocato Vercellensi.

Io Bono Giovanni Notaro Vercellese figlio del fu Manfredi

(_Negrix_)[129] fui presente a tutti questi patti che ho registrato

in questo Atto da me per incarico di ambe le parti scritto e fatto

scrivere.

Io Bartolommeo (_de Bazolis_) Notaro Vercellese ho veduto, letto ed

esaminato il precitato documento confrontandolo coll'originale, che

ho riscontrato regolare ed in perfetta forma senza cancellazioni,

raschiature nè soppressione di lettere, nè aggiunte nè diminuzioni

eccetto qualche sillaba o lettera che non cambia il senso, e tale

l'ho confrontato e registrato e sottoscritto per incarico avutone

dal signor Gasparrini Grassi Potestà di Vercelli.

L'importanza di questo documento fortunatamente conservato nella sua

integrità, è tale che basterebbe di per sè solo a fare chiaramente

comprendere il modo di ordinarsi e la forma primordiale della

costituzione delle università italiane.

Dalla Carta Vercellese si rileva specialmente il lato più

caratteristico delle università medioevali e il loro singolare

ordinamento di colonie libere e nomadi che permetteva ad esse di

passare, dietro invito e promessa di più estesi privilegi, da una città

ad un'altra, senza contrarre mai impegni e obblighi che vincolassero la

loro naturale indipendenza.

Le nostre Repubbliche nel fondare uno Studio, oltrechè al vanto di

portar incremento alla scienza e di dare ospitalità ai dotti che

venivano ad insegnarvi, aveano anche in mira di accrescere la loro

prosperità materiale e il numero degli abitanti.

Quando in un Comune era scemata la popolazione o per guerre o per

contagi, si pensava di riparare ai mali sofferti dando vita ad una

università, nella quale per la fama degl'insegnanti e il godimento di

larghe franchigie, venissero ad impararvi gli scolari da molte parti

d'Italia e d'Europa. E infatti se si pensa che la maggior parte di quei

che attendevano agli studii nel medio evo erano accompagnati dalle

loro famiglie, deve conchiudersi che non lieve vantaggio ne dovevano

risentire quelle città che potevano per la celebrità del loro Studio

dar ricetto a molte migliaia di scolari come Bologna, Padova ed altre

ancora.

Racconta il cronista Villani, che per riparare ai danni della mortalità

avvenuta in Firenze nella peste del 1348, la Repubblica pensò di

fondare l'università, della quale esso narra l'origine in questo modo:

«Rallentata la mortalità e assicurati alquanto i cittadini che avevano

a governare il comune di Firenze, volendo attrarre gente alla nostra

città e dilatarla in fama ed onore; e dare materia a' suoi cittadini

scienziati e virtudiosi, con buono consiglio, il comune provvide e mise

in opera che in Firenze fosse generale studio di catuna scienza, e in

legge canonica e civile, e di teologia....[130]»

Altre università ancora vennero fondate col manifesto intendimento di

accrescere il numero degli abitanti come quella di Pavia, e ciò attesta

il cronista Azario[131].

Anche lo studio di Trevigi venne creato per accrescere il benessere

materiale di quella città, e si trova accennata nel Decreto di

fondazione (in augmentu et statu Civitis Travisii et hominum totius

ejusdem districtus)[132].

Il numero degli scolari nel medio evo era proporzionato alla fama delle

università la quale si fondava soprattutto sulla valentia ed il nome

dei dottori che vi insegnavano.

Fra le università italiane quella di Bologna ebbe sempre il maggior

concorso di scolari essendo famosa per lo studio del diritto in tutta

Europa, come Salerno per la medicina. Non possiamo accertare come

positive e fondate le cifre che ne hanno lasciate gli scrittori del

tempo; ne può determinarsi con esattezza dai registri antichi che ci

rimangono, il vero numero degli scolari che frequentavano le università

nel medio evo perchè erano esclusi dal ruolo comune i cittadini. Il

computo che può farsi adunque non è che approssimativo.

Nel secolo XIII, al dire di Odofredo, in Bologna vi furono diecimila

scolari e se dobbiamo prestar fede ad un cronista antico, nel secolo

XIV giunsero fino a tredicimila[133].

Tutte le nazioni d'Europa erano rappresentate in quella celebre

università. Oltre i citramontani che erano gli scolari appartenenti

alle diverse provincie d'Italia, vi erano compresi sotto il nome di

ultramontani: francesi, inglesi, portoghesi, provenzali, spagnuoli,

tedeschi, polacchi, boemi e molti altri che si leggono in nota

nell'ordine col quale sono registrati negli statuti bolognesi (lib. I,

pag. 12 e 13)[134]. Anche fra i dottori ve ne furono molti d'origine

straniera. L'università di Bologna dal secolo XII al XVI, ebbe

professori francesi, tedeschi, aragonesi, belgi, bavaresi, spagnuoli,

inglesi, polacchi, greci, irlandesi, e portoghesi[135].

Quanto al grado e alla dignità di cui erano rivestite le persone

che frequentavano gli studii, deve osservarsi che per la speciale

costituzione delle antiche università e per le condizioni sociali del

tempo, il culto della scienza era tanto diffuso e tenuto in onore il

sapere, che l'insegnamento era considerato come il mezzo più sicuro

per potere salire ai più elevati uffici sì nell'ordine civile, come

nell'ecclesiastico. Dal Ruolo dei dottori dell'università di Bologna,

si può rilevare la qualità e il grado delle persone che vi insegnarono

nei varii secoli. Fra i dottori s'incontrano ricordati di frequente

papi, cardinali, arcivescovi, vescovi, ambasciatori, ministri,

arcidiaconi, avvocati di concistoro, canonici, cavalieri gaudenti,

decani, giudici, podestà, segretari e consiglieri di principi e molti

altri personaggi insigniti di alte dignità.[136]

Fra gli scolari non meno che fra gl'insegnanti, figurava nelle

università del medio evo il fiore della nobiltà di tutta Europa e lo

provano ad evidenza gli statuti e gli storici del tempo.

In Bologna, per un'antica consuetudine fedelmente osservata per molti

secoli e riconosciuta dal Papa, il Rettore godeva del privilegio

durante le sue funzioni di esser considerato superiore anche agli

scolari cardinali: il che dimostra che fra gli scolari di quell'epoca

v'erano persone rivestite di tale dignità.

Lo statuto dell'università di Firenze imponendo agli scolari l'obbligo

di indossare una veste comune, dice che non sono eccettuati da questa

disposizione neppure gli scolari nobili e non fa distinzione alcuna

fra duca, principe, barone, conte o marchese, cardinale o vescovo od

altro dignitario (etiam si esset Dux, Princeps, vel Baro, seu Comes

aut Marchio,.... etiam si esset Cardinalis, vel Episcopus, vel alia

dignitate fulgens[137]).

Mentre il Ficino insegnava in Firenze, scriveva ad alcuni principi

tedeschi parole incoraggianti sul conto dei loro figliuoli che erano

affidati alle sue cure ed erano posti sotto la protezione di Lorenzo il

Magnifico[138].

I nobili godevano nell'università di certe preferenze per cui andavano

distinti dagli altri scolari.

A Bologna chi era nobile aveva diritto di occupare le prime panche

nelle scuole. A questo privilegio però corrispondeva l'obbligo di

pagare ai bidelli due lire per colletta invece di quattro soldi come

gli altri scolari di nascita meno illustre. Anche a Padova i nobili

in compenso di tal distinzione dovevano pagare uno scudo, mentre

tutti gli altri non davano che otto soldi. Al privilegio dei nobili

avevano diritto anche tutti quelli che erano insigniti di dignità

ecclesiastica[139].

Sembra che queste preferenze in omaggio alla nascita e ai titoli di

nobiltà, durassero per diversi secoli perchè troviamo che in Padova

nel 1506 fu ordinato ai bidelli di distribuire le panche nelle

scuole in ordine di merito degli uditori, riserbando cioè le prime

ai principi e agli altri grandi personaggi, le seconde ai consiglieri

dell'università, le rimanenti agli altri scolari ed al pubblico[140].

Nell'originaria costituzione delle università, gli scolari furono

distinti in _nazioni_, ognuna delle quali era chiamata ad eleggere per

turno i Rettori. Fino al secolo XIII le principali università italiane

ebbero quattro Rettori, uno per i cisalpini e tre per i transalpini.

Verso la metà di questo secolo le tre corporazioni dei transalpini

e ultramontani si riunirono, formando una sola università con un

Rettore; e così de' quattro antichi Rettori non ne rimasero che due e

l'università fu divisa in cisalpina e transalpina.

Dell'università cisalpina facevano parte tutti gl'italiani distinti

secondo le diverse provincie alle quali appartenevano; della

transalpina tutti gli stranieri dei paesi d'Europa. Sebbene gli

stranieri dipendessero dall'università transalpina, nondimeno ogni

nazione conservava sempre una certa autonomia nel trattare i proprii

affari ed aveva i suoi speciali rappresentanti che erano i Consiglieri.

La nazionalità degli scolari si desumeva dal luogo della loro nascita.

Gli statuti bolognesi prescrivevano che i Rettori nell'iscrivere uno

scolare nei ruoli di una nazione, tenessero conto soltanto del luogo

di nascita non del domicilio o della patria dei genitori, nè della

volontà quantunque espressa dello scolare di appartenere ad una nazione

diversa[141].

Le università che comprendevano un maggior numero di nazioni erano

quelle di Bologna e di Padova. Bologna aveva trentacinque nazioni fra

l'università cisalpina e transalpina; Padova ventidue.

Però mentre ogni nazione aveva comuni colle altre le consuetudini

scolastiche e gli studii, soleva nella vita privata conservare la

propria indipendenza, la lingua e le tradizioni patrie. Nelle stesse

scuole era divisa una nazione dall'altra e occupava le panche ad

essa destinate. Non possiamo affermare che quest'uso fosse comune

in tutte le università italiane; gli storici e gli statuti ne fanno

menzione[142].

I posti per gli scolari erano destinati dal professore e nessuno senza

il suo permesso poteva occupare il luogo lasciato da un altro[143].

La divisione secondo le nazioni non fu la sola che dovettero subire

nel loro svolgimento le università antiche. Nei primi secoli della

loro formazione tutte le università e principalmente le italiane,

dietro l'esempio di quella di Bologna, ripetevano la loro origine

dai cultori del diritto che erano i più numerosi e i soli che per

l'autentica di Federigo I fossero favoriti di privilegi e investiti

di immunità e franchigie scolastiche. I cultori delle altre scienze

non erano rappresentati che in piccola parte e aveano poca importanza

nell'ordinamento universitario, e tutti i diritti che acquistarono in

progresso di tempo non furono che effetto di spontanee concessioni, e

di facoltà usurpate ai giuristi. Nei quali fu sempre tanto profondo il

sentimento di superiorità, che il giureconsulto Odofredo in un passo

delle sue opere spiega la parola antecessores colla quale solevano

essere designati gli studiosi delle leggi, dicendo che così doveano

chiamarsi perchè precedevano tutti gli altri non solo nella scienza ma

anche nei costumi (_.... quia excedunt alios in scientia et moribus_).

E quando dopo Bologna, cominciarono a fondarsi le altre università

italiane, i dottori bolognesi sostenevano che ad essi soli spettavano

i privilegi concessi dall'imperatore Federigo coll'autentica, di cui

parlammo altrove, e non aveano diritto di parteciparne che i soli

cultori del diritto.

Col crescere della civiltà e col diffondersi del sapere, anche le altre

scienze vennero acquistando nelle università quell'importanza che prima

non aveano, e crebbe il numero dei loro cultori in guisa, che cominciò

a manifestarsi in essi il bisogno di separarsi dai giuristi e creare

leggi adatte all'indole dei propri studii e ordinamenti conformi. Il

sentimento d'indipendenza che spingeva gli artisti (così eran chiamati

i medici, i filosofi, i grammatici e gli studiosi delle scienze affini)

a sottrarsi da quel grado d'inferiorità in cui li aveano posti i

giuristi, cominciò a rivelarsi fino dal secolo XIII nell'università

di Bologna e di Padova, e poi si estese a tutte le altre, e nei secoli

successivi si mutò in aperta ribellione onde fu necessario formare due

università separate con statuti e ordinamenti proprii che si dissero:

_università delle Leggi e università delle Arti_.

Questa trasformazione però non avvenne che dopo lunghi contrasti e

per effetto di parziali concessioni e corsero molti secoli prima che

gli artisti potessero chiamarsi del tutto indipendenti dai cultori del

diritto.

Alcuni cenni raccolti dagli storici serviranno a dimostrare come

lentamente si operasse questo svolgimento, nelle antiche università e

come molto tardi fosse vinto il pregiudizio dalla vantata superiorità

della giurisprudenza sopra le altre scienze.

Un primo tentativo di autonomia gli artisti lo posero in opera in

Bologna nel 1295, chiedendo ai magistrati la facoltà di nominare un

Rettore che non dipendesse dai giuristi. Questa loro dimanda non ebbe

però esito favorevole[144]. Tale diritto di eleggersi un Rettore non fu

riconosciuto agli artisti che nel 1316[145].

In Padova gli artisti potevano nominare il Rettore ma sotto certe

condizioni. Il nuovo Rettore nei tre giorni consecutivi alla sua

elezione, doveva prestar giuramento ai Rettori dei legisti di

fedelmente osservare gli statuti.

Quando mancava il Rettore degli artisti, questi dipendevano da quello

dei giuristi. Gli artisti poi nelle controversie forensi dovevano

ricorrere ai Rettori dei giuristi, seppure non preferissero di

sottoporre le loro ragioni al Vescovo come autorità suprema dello

Studio.

Ognuno che volesse ricevere la laurea nelle arti doveva prestar

giuramento sugli statuti e pagare una tassa all'università dei

giuristi[146].

L'università delle arti di Padova sembra che fosse obbligata per le

consuetudini a pagare anche una pensione annua a quella dei giuristi,

perchè il Colle racconta che un Bartolommeo da Mantova dottore in

quello Studio fu il primo a stipulare la liberazione degli artisti

dal tributo consueto[147]. In Ferrara nel 1507 nell'occasione che si

eleggevano i Rettori di ambedue le università, fu sollevata l'antica

quistione di precedenza fra i Rettori dei giuristi e quelli delle arti.

Accesi gli animi, già mal disposti per vecchi rancori, delle parole

si passò alle armi e tanto s'inasprirono le discordie nell'università

che la città intera fu posta in scompiglio. Alfonso duca di Ferrara

si interpose, e volendo conciliare le parti, sottopose il giudizio ai

riformatori dello Studio di Bologna dove erano meglio conosciute ed

osservate le antiche consuetudini scolastiche. Esso infatti scriveva

ai riformatori perchè lo informassero esattamente dell'uso della loro

università intorno alle quistioni di precedenza fra i giuristi e gli

artisti.

I riformatori risposero così: «Desidera la vostra Excellentissima

Signoria esser certificata de la consuetudine et modo se tiene in

questa Città circa la precedentia de li Rettori Juristi, et Artisti de

questo Studio: Gli respondemo inveterata et antiqua usanza esser sempre

stata et mantenersi infino al presente senza controversia alchuna, che

li Rectori Juristi in tutti li atti pubblici precedano ai Rettori de

li Medici et Artisti et tale è lo ordine et la observantia usitata in

questo Studio nelli tempi passati et presenti[148].»

Ciò dimostra che nel secolo XVI era tuttora in vigore l'antico uso di

far precedere i cultori del diritto a quello di tutte le altre scienze

e accordar loro i primi onori e privilegi.

Nel 1535 nacquero nuove discordie in Ferrara per questa stessa

cagione e il duca Ercole, che allora regnava, volle metter fine alla

controversia, decretando l'assoluto e incontrastabile primato dei

giuristi sugli artisti[149].

Le prime università italiane, nelle quali venne tolta la perenne

occasione di discordie, che era la questione di precedenza fra i

legisti e gli artisti, furono quelle del Piemonte. Salito al trono

Emanuele Filiberto di Savoia, il quale oltre essere grande capitano

era anche savio e prudente legislatore, conobbe quanto grave danno

recassero al buon andamento degli studii e alla dignità della scienza

quelle controversie che mettevano di frequente in scompiglio le

scuole e aveano origine in un riprovevole sentimento di vanità e di

orgoglio. Con un suo editto del 15 giugno del 1575, proclamò adunque

il principio, nuovo affatto negli usi scolastici del medio evo, che la

preferenza fra i dottori si dovesse desumere dall'anzianità del grado

senza far distinzione fra i giuristi e gli artisti.

L'editto dice così:

Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoja, Prencipe di

Piemonte etc. A tutti nostri Ministri, Offitiali, Vassalli, Sudditi

et particolarmente alli Governatori di nostre Provincie et Presidj

salute.

Volendo noi evitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori

Legisti ed Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri

governi et mandamenti.

Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il

Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente,

precedendo però l'anteriorità della data delle lettere del

Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di provisioni in fin che

sarà da noi per generale ordinatione provisto, Commettendo alli

sudetti Ministri, Offitiali, et Governatori respettivamente si come

aspetterà, che habbiate di così far esseguire et alli Dottori di

osservare intieramente la presente nostra dichiarazione per quanto

stimano cara la gratia nostra che tale è la mente nostra.

Dat. in Torino alli 15 di Giugno MDLXXV.

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 10 / 38 题