sull'università di Vercelli
(_Carta Studii et scolarium commorantium in Studio vercellarum_)
Nell'anno dell'incarnazione del Signore 1228, martedì, quattro del
mese di aprile.
Queste sono le condizioni apposte confermate e promesse
reciprocamente fra il signor Alberto _de Bondonno_ e il signore
Guglielmo _de Ferrari_ ambasciatori e procuratori nominati dal
Comune di Vercelli, dal signor Rinaldo Troti Podestà di Vercelli a
nome dello stesso Comune per stabilire e confermare le infrascritte
condizioni che già risultavano nell'atto stipulato dal Notaro
Pietro _do Englesho_ da una parte; e dall'altra dal signore Adamo
_de Canoco_ Rettore dei Francesi, Inglesi e Normanni, e da Maestro
Rinaldo de Boxevilla e da maestro Enrico de Stancio in nome loro
e in quello dell'università degli scolari e da Maestro Jacopo de
Iporegia che si qualificò _procuratore degli scolari italiani_
e da Guglielmo de Hostalio Vicario del signor Corrado nipote
dell'Arcivescovo altro Procuratore degl'Italiani in nome loro
e dell'università e da Goffredo Rettore dei provinciali, degli
Spagnuoli e dei Catalani, e da Raimondo Guglielmo e Pellegrino
di Marsiglia in nome loro e dell'università degli scolari; cioè
che il Podestà di Vercelli a nome dello stesso Comune, darà agli
scolari e alla loro corporazione (_universitati_) cinquecento[125]
alloggi dei migliori della città e più ancora se saranno necessari
in modo, che il fitto del migliore di tali alloggi non ecceda la
somma di nove o dieci lire di Pavia e la tassazione debba farsi per
tutte le altre case prese a pigione, ad arbitrio di due scolari
e due cittadini, e se nascesse discordia fra loro, si adisca il
Vescovo o altro ecclesiastico del Capitolo di Vercelli a scelta del
Comune o dei Rettori, cominciando a pagarsi il fitto a carnevale.
Se poi si trovassero nello stesso tempo più alloggi adatti agli
scolari, anche se fossero di un solo padrone, e avessero un solo
ingresso, si dovranno considerare per alloggi separati ad arbitrio
dei surricordati. Da questi cinquecento alloggi debbonsi eccettuare
quelli situati nelle strade in cui sogliono dimorare i forestieri
che vengono a Vercelli in occasione delle fiere, o per tutto
l'anno.
Gli alloggi presi a fitto dai professori e dagli scolari saranno
consegnati al Podestà o a chi ne fa le veci, e se per turbolenze
o discordie, o per altre giuste o necessarie cagioni, ne fosse
loro domandata prima la restituzione, dal Podestà o da un suo
rappresentante saranno di tutto indennizzati prima che abbiano
abbandonati gli alloggi. I quali debbano esser lasciati liberi
dopo che ne fu fatta richiesta dagli scolari a loro arbitrio e col
parere del Podestà, e accomodati ad uso di case di studio (_ad opus
studii_) nel termine di otto giorni e se passa questo tempo, gli
scolari possono, se vogliono, fare le spese necessarie per conto
del padrone.
Di più hanno promesso i precitati Procuratori a nome del Comune di
Vercelli che il Comune stesso darà in prestito agli scolari e alla
loro corporazione danaro, fino alla somma di diecimila lire pavesi,
coll'interesse di due danari fino a due anni, e di tre fino a sei
anni, la qual somma a cura del Comune di Vercelli sarà depositata
in quantità sufficiente agli usi degli scolari in luogo adatto e
sicuro[126] come a Venezia, e sarà sborsata ad essi dietro pegno
stipulato con atto pubblico; il qual pegno verrà restituito subito
che gli scolari avranno preso alloggio in Vercelli, obbligandosi
con mallevadoria idonea e col vincolo del giuramento, di restituire
il danaro ricevuto e di non commettere frodi di sorta. Il danaro
restituito sarà versato nell'erario comunale di Vercelli e
conservato per darlo in prestito agli scolari bisognosi cogli
stessi patti e condizioni. Il frutto non verrà computato dal Comune
di Vercelli in capitale, e la restituzione della somma verrà fatta
dagli scolari a rate, cioè per un terzo o per la metà, potendosi
anche rinnovare il prestito e la mallevadoria.
Il Comune di Vercelli non lascierà asportare le vettovaglie
fuori della giurisdizione di Vercelli; ma le farà introdurre
in città senza inganno e due volte per settimana farà fare un
mercato col divieto che le dette vettovaglie siano vendute (_ante
tertiam_) ai rivenditori eccetto per i quadrupedi e per il vino,
e ciò sempre col giuramento e la fede del Podestà di cedere
il mercato a speciali persone, cioè al conte Pietro di Massimo
(_Petro de Maximo_), al conte Ottone di Biandrate (_Comiti Ottoni
de Blandrate_), al conte Gozio di Biandrate (_Comiti Gozio de
Blandrate_) e al conte Guidone di Biandrate (_Comiti Guidoni de
Blandrate_). — Il Comune di Vercelli dovrà porre nei suoi magazzini
cinquecento moggi di frumento e cinquecento moggi di segale
(_sicalis_), secondo la misura di Vercelli, e dargli agli scolari
soltanto, e non ad altri per il prezzo di acquisto, e ciò in tempo
di carestia e dietro richiesta degli stessi scolari.
Inoltre, il Comune di Vercelli stabilirà un salario competente ad
arbitrio di due scolari e di due cittadini; e in caso di discordia,
ad arbitrio del Vescovo. Gli stipendi debbono stabilirsi prima
della festa di tutti i Santi e pagarsi prima della festa di S.
Tommaso apostolo, cioè ad un teologo, a tre professori di legge, a
due decretisti e a due decretalisti, a due medici, a due dialettici
e a due grammatici.
Gli scolari di Vercelli e del distretto non sono obbligati di dare
nessun dono ai maestri (_magistris vel dominis_)[127].
I professori che debbono ricevere il salario dal Comune di
Vercelli saranno eletti da quattro Rettori, cioè: dal Rettore dei
Francesi, dal Rettore degl'Italiani, da quello dei Tedeschi e dei
provinciali i quali con giuramento dovranno obbligarsi di scegliere
i migliori insegnanti tanto della città che di fuori e sostituirne
altri migliori fino al punto che crederanno di poterne tenere a
stipendio. La scelta sarà fatta da tre e in caso di dissenso si
aggiungerà ad essi un lettore provvisorio di teologia, il quale si
obbligherà con giuramento di scegliere in buona fede il migliore di
quelli sui quali è nata controversia fra i Rettori, assistendo alle
elezioni che dovranno farsi nei primi quindici giorni del mese di
aprile successivo.
Colui che sarà Podestà di Vercelli, dovrà spedire nei quindici
giorni dopo avvenute le elezioni degl'insegnanti a spese del
Comune di Vercelli ambasciatori giurati, i quali in buona fede e
ad utilità dello Studio vercellese invitino i professori eletti ad
assumere l'insegnamento.
Il Comune di Vercelli procurerà di conservare la pace nella città
e nel distretto di Vercelli e di ciò prenderà cura il Podestà del
Comune.
Nessuno scolare potrà dare in pegno agli altri scolari se non sarà
stato a ciò obbligato dal Comune.
Se qualche scolare o un suo rappresentante sarà derubato nella
città o nel distretto di Vercelli o in altro distretto, il Comune
farà a suo favore tutto ciò che suol fare a vantaggio dei cittadini
procurando in buona fede per mezzo di lettere o di ambasciatore che
possa venire reintegrato nel suo avere.
Gli scolari o i loro rappresentanti non dovranno ricevere offesa
alcuna nè saranno catturati per occasione di guerre discordie o
turbolenze che potessero avvenire fra il Comune di Vercelli ed
un'altra città o un principe o un castello; nel qual caso il Comune
o licenzierà i detti scolari o li porrà in luogo sicuro.
Gli scolari saranno considerati in città e nel distretto alla pari
dei cittadini. Anche nei pubblici giudizi gli scolari conserveranno
i loro privilegi, eccetto il caso di espressa renunzia, o di
commesso delitto pel quale il Comune di Vercelli si riserba piena
giurisdizione.
Il Comune manterrà all'università degli scolari due bidelli che
godranno dei loro stessi privilegi.
Manterrà pure due copisti (_exemplatores_)[128] i quali penseranno
a provvedere agli scolari i libri (_exemplancia_) di ambedue i rami
del diritto, e delle materie teologiche, ben corretti tanto nel
testo che nei commenti (_correcta tam in textu quam in gloxe_).
Il pagamento di questi libri sarà fatto dagli scolari secondo la
tassazione dei Rettori.
Se nascerà qualche discordia fra gli scolari, il Comune di Vercelli
non favorirà nessuna delle parti; ma procurerà di restituire la
tranquillità e la concordia.
Queste condizioni saranno osservate dal Comune per il termine di
otto anni.
Gli scolari e i loro rappresentanti non pagheranno alcun pedaggio
per venire a Vercelli.
I camarlinghi (_massarios_) del Comune incaricati di somministrare
denaro agli scolari, non potranno eccedere il numero di due nè
dovranno cambiarsi che una volta l'anno.
Il Potestà di Vercelli, e il Comune dovranno spedire a tutte le
città d'Italia ed altrove come ad essi meglio piacerà, e far nota
la fondazione dello Studio invitando gli scolari.
Questi patti saranno inseriti dal Comune, nello Statuto della città
con giuramento preso dal Potestà di conservarli come gli altri
Statuti, facendo giurare anche il suo successore e così di seguito
fino ad otto anni, nel qual termine per nessuna cagione debbono
essere estratti dagli Statuti di Vercelli. Questi patti saranno
registrati in due pubblici atti della stessa forma e tenore.
I predetti Rettori e scolari in nome proprio e degli altri
promisero ai Procuratori del Comune di Vercelli che in buona fede
e senza frode si adopreranno perchè tutti gli scolari vengano a
Vercelli, ed ivi prendano dimora occupando i cinquecento alloggi
sopra ricordati, obbligandosi anche (senza però contrarre in questo
alcuna responsabilità) di fare venire a Vercelli tutta l'intera
scolaresca di Padova.
Gl'insegnanti, secondo i patti come pure gli scolari, non dovranno
piatire (_avocare_) in nessuna causa nella città o nel distretto
se non in favore degli scolari e per fatti ad essi relativi in
presenza di delegati del principe e nel fôro ecclesiastico in
presenza di ecclesiastici.
Gl'insegnanti, gli scolari e i Rettori, non prenderanno parte a
nessuna adunanza o consiglio a danno della città di Vercelli, e se
verranno a conoscenza che taluno o taluni abbiano congiurato contro
l'onore e l'esistenza del Comune di Vercelli, dovranno in buona
fede impedirlo, e fino a che potranno, darne notizia al Potestà.
Del pari si obbligarono di non prendere per nessuna cagione alcuna
parte fra i cittadini di Vercelli o del distretto.
Così pure fu stabilito che ciascun Rettore sia investito di tanta
autorità negli affari riguardanti gli scolari, come gli altri;
nè questa autorità dovrà estendersi anche in caso di aumento
nel numero degli scolari; e ciò venne convenuto in più atti del
medesimo tenore.
Fatto in Padova in casa magistri Razinaldi et Petri de Boxevilla
presentibus Domino Filippo de Carixio Canonico Taurinensi et Bono
Iohanne de Bondonno et Martino Advocato Vercellensi.
Io Bono Giovanni Notaro Vercellese figlio del fu Manfredi
(_Negrix_)[129] fui presente a tutti questi patti che ho registrato
in questo Atto da me per incarico di ambe le parti scritto e fatto
scrivere.
Io Bartolommeo (_de Bazolis_) Notaro Vercellese ho veduto, letto ed
esaminato il precitato documento confrontandolo coll'originale, che
ho riscontrato regolare ed in perfetta forma senza cancellazioni,
raschiature nè soppressione di lettere, nè aggiunte nè diminuzioni
eccetto qualche sillaba o lettera che non cambia il senso, e tale
l'ho confrontato e registrato e sottoscritto per incarico avutone
dal signor Gasparrini Grassi Potestà di Vercelli.
L'importanza di questo documento fortunatamente conservato nella sua
integrità, è tale che basterebbe di per sè solo a fare chiaramente
comprendere il modo di ordinarsi e la forma primordiale della
costituzione delle università italiane.
Dalla Carta Vercellese si rileva specialmente il lato più
caratteristico delle università medioevali e il loro singolare
ordinamento di colonie libere e nomadi che permetteva ad esse di
passare, dietro invito e promessa di più estesi privilegi, da una città
ad un'altra, senza contrarre mai impegni e obblighi che vincolassero la
loro naturale indipendenza.
Le nostre Repubbliche nel fondare uno Studio, oltrechè al vanto di
portar incremento alla scienza e di dare ospitalità ai dotti che
venivano ad insegnarvi, aveano anche in mira di accrescere la loro
prosperità materiale e il numero degli abitanti.
Quando in un Comune era scemata la popolazione o per guerre o per
contagi, si pensava di riparare ai mali sofferti dando vita ad una
università, nella quale per la fama degl'insegnanti e il godimento di
larghe franchigie, venissero ad impararvi gli scolari da molte parti
d'Italia e d'Europa. E infatti se si pensa che la maggior parte di quei
che attendevano agli studii nel medio evo erano accompagnati dalle
loro famiglie, deve conchiudersi che non lieve vantaggio ne dovevano
risentire quelle città che potevano per la celebrità del loro Studio
dar ricetto a molte migliaia di scolari come Bologna, Padova ed altre
ancora.
Racconta il cronista Villani, che per riparare ai danni della mortalità
avvenuta in Firenze nella peste del 1348, la Repubblica pensò di
fondare l'università, della quale esso narra l'origine in questo modo:
«Rallentata la mortalità e assicurati alquanto i cittadini che avevano
a governare il comune di Firenze, volendo attrarre gente alla nostra
città e dilatarla in fama ed onore; e dare materia a' suoi cittadini
scienziati e virtudiosi, con buono consiglio, il comune provvide e mise
in opera che in Firenze fosse generale studio di catuna scienza, e in
legge canonica e civile, e di teologia....[130]»
Altre università ancora vennero fondate col manifesto intendimento di
accrescere il numero degli abitanti come quella di Pavia, e ciò attesta
il cronista Azario[131].
Anche lo studio di Trevigi venne creato per accrescere il benessere
materiale di quella città, e si trova accennata nel Decreto di
fondazione (in augmentu et statu Civitis Travisii et hominum totius
ejusdem districtus)[132].
Il numero degli scolari nel medio evo era proporzionato alla fama delle
università la quale si fondava soprattutto sulla valentia ed il nome
dei dottori che vi insegnavano.
Fra le università italiane quella di Bologna ebbe sempre il maggior
concorso di scolari essendo famosa per lo studio del diritto in tutta
Europa, come Salerno per la medicina. Non possiamo accertare come
positive e fondate le cifre che ne hanno lasciate gli scrittori del
tempo; ne può determinarsi con esattezza dai registri antichi che ci
rimangono, il vero numero degli scolari che frequentavano le università
nel medio evo perchè erano esclusi dal ruolo comune i cittadini. Il
computo che può farsi adunque non è che approssimativo.
Nel secolo XIII, al dire di Odofredo, in Bologna vi furono diecimila
scolari e se dobbiamo prestar fede ad un cronista antico, nel secolo
XIV giunsero fino a tredicimila[133].
Tutte le nazioni d'Europa erano rappresentate in quella celebre
università. Oltre i citramontani che erano gli scolari appartenenti
alle diverse provincie d'Italia, vi erano compresi sotto il nome di
ultramontani: francesi, inglesi, portoghesi, provenzali, spagnuoli,
tedeschi, polacchi, boemi e molti altri che si leggono in nota
nell'ordine col quale sono registrati negli statuti bolognesi (lib. I,
pag. 12 e 13)[134]. Anche fra i dottori ve ne furono molti d'origine
straniera. L'università di Bologna dal secolo XII al XVI, ebbe
professori francesi, tedeschi, aragonesi, belgi, bavaresi, spagnuoli,
inglesi, polacchi, greci, irlandesi, e portoghesi[135].
Quanto al grado e alla dignità di cui erano rivestite le persone
che frequentavano gli studii, deve osservarsi che per la speciale
costituzione delle antiche università e per le condizioni sociali del
tempo, il culto della scienza era tanto diffuso e tenuto in onore il
sapere, che l'insegnamento era considerato come il mezzo più sicuro
per potere salire ai più elevati uffici sì nell'ordine civile, come
nell'ecclesiastico. Dal Ruolo dei dottori dell'università di Bologna,
si può rilevare la qualità e il grado delle persone che vi insegnarono
nei varii secoli. Fra i dottori s'incontrano ricordati di frequente
papi, cardinali, arcivescovi, vescovi, ambasciatori, ministri,
arcidiaconi, avvocati di concistoro, canonici, cavalieri gaudenti,
decani, giudici, podestà, segretari e consiglieri di principi e molti
altri personaggi insigniti di alte dignità.[136]
Fra gli scolari non meno che fra gl'insegnanti, figurava nelle
università del medio evo il fiore della nobiltà di tutta Europa e lo
provano ad evidenza gli statuti e gli storici del tempo.
In Bologna, per un'antica consuetudine fedelmente osservata per molti
secoli e riconosciuta dal Papa, il Rettore godeva del privilegio
durante le sue funzioni di esser considerato superiore anche agli
scolari cardinali: il che dimostra che fra gli scolari di quell'epoca
v'erano persone rivestite di tale dignità.
Lo statuto dell'università di Firenze imponendo agli scolari l'obbligo
di indossare una veste comune, dice che non sono eccettuati da questa
disposizione neppure gli scolari nobili e non fa distinzione alcuna
fra duca, principe, barone, conte o marchese, cardinale o vescovo od
altro dignitario (etiam si esset Dux, Princeps, vel Baro, seu Comes
aut Marchio,.... etiam si esset Cardinalis, vel Episcopus, vel alia
dignitate fulgens[137]).
Mentre il Ficino insegnava in Firenze, scriveva ad alcuni principi
tedeschi parole incoraggianti sul conto dei loro figliuoli che erano
affidati alle sue cure ed erano posti sotto la protezione di Lorenzo il
Magnifico[138].
I nobili godevano nell'università di certe preferenze per cui andavano
distinti dagli altri scolari.
A Bologna chi era nobile aveva diritto di occupare le prime panche
nelle scuole. A questo privilegio però corrispondeva l'obbligo di
pagare ai bidelli due lire per colletta invece di quattro soldi come
gli altri scolari di nascita meno illustre. Anche a Padova i nobili
in compenso di tal distinzione dovevano pagare uno scudo, mentre
tutti gli altri non davano che otto soldi. Al privilegio dei nobili
avevano diritto anche tutti quelli che erano insigniti di dignità
ecclesiastica[139].
Sembra che queste preferenze in omaggio alla nascita e ai titoli di
nobiltà, durassero per diversi secoli perchè troviamo che in Padova
nel 1506 fu ordinato ai bidelli di distribuire le panche nelle
scuole in ordine di merito degli uditori, riserbando cioè le prime
ai principi e agli altri grandi personaggi, le seconde ai consiglieri
dell'università, le rimanenti agli altri scolari ed al pubblico[140].
Nell'originaria costituzione delle università, gli scolari furono
distinti in _nazioni_, ognuna delle quali era chiamata ad eleggere per
turno i Rettori. Fino al secolo XIII le principali università italiane
ebbero quattro Rettori, uno per i cisalpini e tre per i transalpini.
Verso la metà di questo secolo le tre corporazioni dei transalpini
e ultramontani si riunirono, formando una sola università con un
Rettore; e così de' quattro antichi Rettori non ne rimasero che due e
l'università fu divisa in cisalpina e transalpina.
Dell'università cisalpina facevano parte tutti gl'italiani distinti
secondo le diverse provincie alle quali appartenevano; della
transalpina tutti gli stranieri dei paesi d'Europa. Sebbene gli
stranieri dipendessero dall'università transalpina, nondimeno ogni
nazione conservava sempre una certa autonomia nel trattare i proprii
affari ed aveva i suoi speciali rappresentanti che erano i Consiglieri.
La nazionalità degli scolari si desumeva dal luogo della loro nascita.
Gli statuti bolognesi prescrivevano che i Rettori nell'iscrivere uno
scolare nei ruoli di una nazione, tenessero conto soltanto del luogo
di nascita non del domicilio o della patria dei genitori, nè della
volontà quantunque espressa dello scolare di appartenere ad una nazione
diversa[141].
Le università che comprendevano un maggior numero di nazioni erano
quelle di Bologna e di Padova. Bologna aveva trentacinque nazioni fra
l'università cisalpina e transalpina; Padova ventidue.
Però mentre ogni nazione aveva comuni colle altre le consuetudini
scolastiche e gli studii, soleva nella vita privata conservare la
propria indipendenza, la lingua e le tradizioni patrie. Nelle stesse
scuole era divisa una nazione dall'altra e occupava le panche ad
essa destinate. Non possiamo affermare che quest'uso fosse comune
in tutte le università italiane; gli storici e gli statuti ne fanno
menzione[142].
I posti per gli scolari erano destinati dal professore e nessuno senza
il suo permesso poteva occupare il luogo lasciato da un altro[143].
La divisione secondo le nazioni non fu la sola che dovettero subire
nel loro svolgimento le università antiche. Nei primi secoli della
loro formazione tutte le università e principalmente le italiane,
dietro l'esempio di quella di Bologna, ripetevano la loro origine
dai cultori del diritto che erano i più numerosi e i soli che per
l'autentica di Federigo I fossero favoriti di privilegi e investiti
di immunità e franchigie scolastiche. I cultori delle altre scienze
non erano rappresentati che in piccola parte e aveano poca importanza
nell'ordinamento universitario, e tutti i diritti che acquistarono in
progresso di tempo non furono che effetto di spontanee concessioni, e
di facoltà usurpate ai giuristi. Nei quali fu sempre tanto profondo il
sentimento di superiorità, che il giureconsulto Odofredo in un passo
delle sue opere spiega la parola antecessores colla quale solevano
essere designati gli studiosi delle leggi, dicendo che così doveano
chiamarsi perchè precedevano tutti gli altri non solo nella scienza ma
anche nei costumi (_.... quia excedunt alios in scientia et moribus_).
E quando dopo Bologna, cominciarono a fondarsi le altre università
italiane, i dottori bolognesi sostenevano che ad essi soli spettavano
i privilegi concessi dall'imperatore Federigo coll'autentica, di cui
parlammo altrove, e non aveano diritto di parteciparne che i soli
cultori del diritto.
Col crescere della civiltà e col diffondersi del sapere, anche le altre
scienze vennero acquistando nelle università quell'importanza che prima
non aveano, e crebbe il numero dei loro cultori in guisa, che cominciò
a manifestarsi in essi il bisogno di separarsi dai giuristi e creare
leggi adatte all'indole dei propri studii e ordinamenti conformi. Il
sentimento d'indipendenza che spingeva gli artisti (così eran chiamati
i medici, i filosofi, i grammatici e gli studiosi delle scienze affini)
a sottrarsi da quel grado d'inferiorità in cui li aveano posti i
giuristi, cominciò a rivelarsi fino dal secolo XIII nell'università
di Bologna e di Padova, e poi si estese a tutte le altre, e nei secoli
successivi si mutò in aperta ribellione onde fu necessario formare due
università separate con statuti e ordinamenti proprii che si dissero:
_università delle Leggi e università delle Arti_.
Questa trasformazione però non avvenne che dopo lunghi contrasti e
per effetto di parziali concessioni e corsero molti secoli prima che
gli artisti potessero chiamarsi del tutto indipendenti dai cultori del
diritto.
Alcuni cenni raccolti dagli storici serviranno a dimostrare come
lentamente si operasse questo svolgimento, nelle antiche università e
come molto tardi fosse vinto il pregiudizio dalla vantata superiorità
della giurisprudenza sopra le altre scienze.
Un primo tentativo di autonomia gli artisti lo posero in opera in
Bologna nel 1295, chiedendo ai magistrati la facoltà di nominare un
Rettore che non dipendesse dai giuristi. Questa loro dimanda non ebbe
però esito favorevole[144]. Tale diritto di eleggersi un Rettore non fu
riconosciuto agli artisti che nel 1316[145].
In Padova gli artisti potevano nominare il Rettore ma sotto certe
condizioni. Il nuovo Rettore nei tre giorni consecutivi alla sua
elezione, doveva prestar giuramento ai Rettori dei legisti di
fedelmente osservare gli statuti.
Quando mancava il Rettore degli artisti, questi dipendevano da quello
dei giuristi. Gli artisti poi nelle controversie forensi dovevano
ricorrere ai Rettori dei giuristi, seppure non preferissero di
sottoporre le loro ragioni al Vescovo come autorità suprema dello
Studio.
Ognuno che volesse ricevere la laurea nelle arti doveva prestar
giuramento sugli statuti e pagare una tassa all'università dei
giuristi[146].
L'università delle arti di Padova sembra che fosse obbligata per le
consuetudini a pagare anche una pensione annua a quella dei giuristi,
perchè il Colle racconta che un Bartolommeo da Mantova dottore in
quello Studio fu il primo a stipulare la liberazione degli artisti
dal tributo consueto[147]. In Ferrara nel 1507 nell'occasione che si
eleggevano i Rettori di ambedue le università, fu sollevata l'antica
quistione di precedenza fra i Rettori dei giuristi e quelli delle arti.
Accesi gli animi, già mal disposti per vecchi rancori, delle parole
si passò alle armi e tanto s'inasprirono le discordie nell'università
che la città intera fu posta in scompiglio. Alfonso duca di Ferrara
si interpose, e volendo conciliare le parti, sottopose il giudizio ai
riformatori dello Studio di Bologna dove erano meglio conosciute ed
osservate le antiche consuetudini scolastiche. Esso infatti scriveva
ai riformatori perchè lo informassero esattamente dell'uso della loro
università intorno alle quistioni di precedenza fra i giuristi e gli
artisti.
I riformatori risposero così: «Desidera la vostra Excellentissima
Signoria esser certificata de la consuetudine et modo se tiene in
questa Città circa la precedentia de li Rettori Juristi, et Artisti de
questo Studio: Gli respondemo inveterata et antiqua usanza esser sempre
stata et mantenersi infino al presente senza controversia alchuna, che
li Rectori Juristi in tutti li atti pubblici precedano ai Rettori de
li Medici et Artisti et tale è lo ordine et la observantia usitata in
questo Studio nelli tempi passati et presenti[148].»
Ciò dimostra che nel secolo XVI era tuttora in vigore l'antico uso di
far precedere i cultori del diritto a quello di tutte le altre scienze
e accordar loro i primi onori e privilegi.
Nel 1535 nacquero nuove discordie in Ferrara per questa stessa
cagione e il duca Ercole, che allora regnava, volle metter fine alla
controversia, decretando l'assoluto e incontrastabile primato dei
giuristi sugli artisti[149].
Le prime università italiane, nelle quali venne tolta la perenne
occasione di discordie, che era la questione di precedenza fra i
legisti e gli artisti, furono quelle del Piemonte. Salito al trono
Emanuele Filiberto di Savoia, il quale oltre essere grande capitano
era anche savio e prudente legislatore, conobbe quanto grave danno
recassero al buon andamento degli studii e alla dignità della scienza
quelle controversie che mettevano di frequente in scompiglio le
scuole e aveano origine in un riprovevole sentimento di vanità e di
orgoglio. Con un suo editto del 15 giugno del 1575, proclamò adunque
il principio, nuovo affatto negli usi scolastici del medio evo, che la
preferenza fra i dottori si dovesse desumere dall'anzianità del grado
senza far distinzione fra i giuristi e gli artisti.
L'editto dice così:
Emanuele Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoja, Prencipe di
Piemonte etc. A tutti nostri Ministri, Offitiali, Vassalli, Sudditi
et particolarmente alli Governatori di nostre Provincie et Presidj
salute.
Volendo noi evitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori
Legisti ed Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri
governi et mandamenti.
Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il
Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente,
precedendo però l'anteriorità della data delle lettere del
Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di provisioni in fin che
sarà da noi per generale ordinatione provisto, Commettendo alli
sudetti Ministri, Offitiali, et Governatori respettivamente si come
aspetterà, che habbiate di così far esseguire et alli Dottori di
osservare intieramente la presente nostra dichiarazione per quanto
stimano cara la gratia nostra che tale è la mente nostra.
Dat. in Torino alli 15 di Giugno MDLXXV.