_Degli Ufficj della Corona._
Dapoi che in Francia, nella stirpe di Ugo Ciappetta, restò estinta
quella sublime dignità di Maestro del Palazzo, che come ruinosa a'
Principi stessi, come si vide chiaro nel Regno di Ghilperico, fu
riputato saggio consiglio di que' Re di spegnerla affatto, si videro
da questa suppressione grandemente accresciuti quattro altri Ufficj
di quella Corona, le cui funzioni eransi prima trasfuse in quello
di Maestro del Palazzo, che per la sua grandezza e sublimità avea
assorbiti tutti gli altri. Egli era perciò detto Capo de' Capi di
tutti gli altri Ufficiali: Duca de' Duchi: e non senza ragione era
assomigliato al Prefetto Pretorio sotto gli ultimi Imperadori romani. A
lui non meno si riportavano le cose della guerra, che della giustizia;
sovrastava alle Finanze, ed alla Casa del Re: in breve, era il Superior
generale di tutti gli Ufficiali del Regno senza eccezione.
Dalla suppressione dunque di quest'Ufficio ripigliarono gli altri
Uffizj della Corona la loro antica autorità, non riconoscendo poi altri
per lor Capo e superiore, che il Re istesso; onde perciò i supremi
vennero con titolo di Grandi decorati. Surse il Gran Contestabile,
che ebbe la soprantendenza della guerra, ed il comando degli eserciti
in campagna. Il Gran Ammiraglio capo dell'armate navali, che ebbe
il comando sopra mare in guerra ed in pace. Il Gran Cancelliero per
la soprantendenza della giustizia, capo di tutti gli Ufficiali di
pace, e Magistrato de' Magistrati, dipendendo da lui i Giustizieri, i
Protonotarj, e tutti gli altri minori Cancellieri. Il Gran Tesoriero,
ovvero Gran Camerario, capo della Camera de' Conti, ed Ufficial supremo
delle Finanze; ed il Gran Siniscalco, ovvero Giudice della Casa del Re,
poichè ebbe il governamento della medesima.
Tutti questi Ufficj erano chiamati della Corona, ovvero del Regno,
perchè non riguardano il servigio della persona del Re, ma del Regno:
e Ruggiero stabilito ch'ebbe il suo, ve gl'introdusse insieme con gli
altri Ufficiali minori subordinati a' medesimi. Prima, queste nostre
province non gli conobbero, e le loro funzioni venivano esercitate
sotto altro nome da diversi altri Ufficiali: e se ben sotto i Goti
se ne fosse avuta qualche conoscenza, avendocene Cassiodoro lasciata
qualche notizia, onde è da credersi, che i Franzesi dai Goti gli
apprendessero; nulladimanco essendo stati questi discacciati da'
Greci, ed i Greci da' Longobardi, si vede che nè gli uni, nè gli altri
in tutto il tempo, che dominarono queste Province, l'usarono[580]. I
Greci le governarono per Straticò e Catapani; onde è, che oggi ancora
presso di noi sia rimasto qualche vestigio di questi Ufficiali. In
Salerno ancor si ritiene il nome di Straticò, come in Messina. In
Puglia i Catapani furono assai rinomati; onde è che per questo nome di
Magistrato ritenga oggi il nome di Capitanata una provincia del Regno.
Ebbero ancora i Greci altri Ufficiali, come i Maestri de' Cavalieri,
per li quali lungamente ressero il Ducato di Napoli. Ebbero i Patrizj,
i Protospata, ed altri moltissimi; nè mai usarono i soprannomati.
Solamente è chi dice, che l'Ufficio di Protonotario fosse d'origine
greco, ma di ciò ne parleremo al suo luogo.
I Longobardi certamente non gli conobbero; essi prima divisero
i Governi in Castaldati, a ciascuno preponendo un Castaldo per
reggerlo, al quale s'appartenevan così le cose della guerra, come
della giustizia. Da poi crearono i Conti, che nella loro origine non
erano più che Ufficiali, e non Signori; ciascuno avendo il governo
del Contado a se commesso sin tanto che poi col correre degli anni
cominciassero a mutargli, e da Ufficj, ridurgli in Feudi e Signorie,
come altre volte abbiamo osservato.
Furono adunque i Normanni, e sopra tutti il famoso Ruggiero, che avendo
ridotti i suoi dominj in un ampio e potente Reame, era di dovere che
vi introducesse questi Ufficj, che in altri Regni, e particolarmente
in quello di Francia, erano riputati proprj della Corona regale, e
come tanti lumi, che facessero maggiormente risplendere il suo regal
diadema.
§. I. _Del Gran Contestabile._
Quello che meritamente, e secondo il comun sentimento degli Scrittori
s'innalza sopra tutti gli altri, e tiene il primo luogo, è il Gran
Contestabile. Nella sua origine, appresso i Franzesi era chiamato il
Gran Scudiero del Re, e perciò da Aimone[581] viene appellato _Regalium
Praepositus Equorum_, come parimente l'attesta il suo nome latino Comes
_stabuli_, molto frequente negli antichi libri, di cui Caronda[582]
riferisce molti be' passi, e sostiene Loyseau[583] contro l'opinion
d'alcuni moderni, e spezialmente di Cujacio[584], ch'è di contrario
sentimento.
Ha due grandi prerogative: l'una, egli è custode della spada del
Re, poichè quando vien promosso a sì sublime dignità, il Re gli dà
tutta nuda la sua spada nelle mani, per la quale egli all'incontro
in quell'istante gli dà la fede ed omaggio, come appunto si narra
dell'Imperador Trajano, il quale dando la sua spada nuda a Sura Licinio
Prefetto Pretorio, gli disse queste memorabili parole: _Accipe hunc
ensem, ut si quidem recte Reip. imperavero, pro me, sin autem secus,
in me utaris_. Perciò l'insegna di questa dignità è la spada nuda;
siccome il nostro Torquato seppe ben esprimere nella persona del Gran
Contestabile d'Egitto, collocandolo perciò in quella rassegna alla
destra del Re, appartenendo a lui il primo luogo sopra tutti gli altri
Ufficiali della Corona, e dandogli la spada nuda per sua insegna.
.... _alza il più degno_
_La nuda spada del rigor ministra_.
L'altra prerogativa è, che negli eserciti egli ha il comando sopra
tutte le persone, anche sopra i Principi del sangue: dispone gli
alloggiamenti, istruisce le squadre, distribuisce le sentinelle: sono
a lui subordinati i Marescialli, e tutti gli altri Ufficiali minori:
in breve ha il supremo comando negli eserciti mentre sono in campagna,
onde di quest'altra prerogativa parlando il Tasso cantò:
_Ma Prence degl'eserciti, e con piena_
_Possanza è l'altro ordinator di pena._
Ma tutta questa sua autorità ed alto imperio potea esercitarlo negli
eserciti in campagna, non già nelle Piazze, nè sopra i Governadori
delle province; onde mal fanno coloro, che vogliono far paragone de'
Gran Contestabili co' presenti nostri Vicerè, li quali non solo hanno
il comando degli eserciti in campagna, ma anche in tutte le Piazze,
sopra tutti i Governadori delle province, così in terra, come in mare,
e sopra tutti gli altri Ufficiali della Corona. Egli è però vero che
presso i Vicerè risiedono le prerogative del Gran Contestabile; poichè
le cose di guerra a lui s'appartengono, ed egli dispone gli eserciti in
campagna, a cui ubbidiscono tutti gli altri Generali e Marescialli; ma
quando il Vicerè sia assente dal Regno, nè fosser altri dal Re deputati
a quest'impiego, potrebbe ne' casi repentini e quando la necessità
lo portasse, il Gran Contestabile servirsi della sua giurisdizione, e
riassumere ciò, che prima era della sua incumbenza, come dice Marino
Freccia[585].
Il primo Contestabile, che tra le memorie antiche abbiamo nel Regno di
Ruggiero, fu Roberto di Bassavilla Conte di Conversano[586]. Questi
fu figliuolo di un altro Roberto parimente Conte di Conversano,
e di Giuditta sorella di Ruggiero: fu adoperato da Ruggiero nelle
imprese più ardue, e meritò per la disciplina militare, nella quale
era molto versato, da questo Principe esser innalzato a sì sublime
dignità. Nel Regno di Guglielmo I si rese più rinomato, e da questo
Principe fu investito del Contado di Loritello; ma da poi essendosi
da lui ribellato, gli pose sottosopra il Regno insieme con altri
Baroni, onde Guglielmo toltagli questa dignità, la diede a Simone
Conte di Policastro suo cugino, che fu il secondo Contestabile, di
cui ci sarà data occasione di più lungamente ragionare nel Regno di
Guglielmo; e ne' tempi di Guglielmo II fu Contestabile Roberto Conte di
Caserta[587].
Merita riflessione che questi Contestabili, siccome tutti gli altri
supremi Ufficiali, che prima si dissero Maestri Contestabili, e poi
_Magni_ Contestabili, erano comuni così a queste nostre Province, come
alla Sicilia, insino che questa isola fosse stata dagli Aragonesi tolta
agli Angioini; e se bene solevano a questa dignità innalzare i nostri
Baroni, come quelli che per ampiezza di dominj e Contadi, e per le
parentele che aveano co' Principi stessi, i quali non si sdegnavano
allora imparentarsi con loro, facevano la principal figura sopra tutti
gli altri Baroni di quell'isola; e spesso solevano risedere ne' loro
Stati; nulladimeno avendo i Re normanni fermata la loro sede regia
in Palermo, solevano regolarmente in questa Corte appresso la persona
del Re risiedere, dal quale erano impiegati ne' più rilevanti affari
della Corona. Perciò non bisogna confondergli co' minori Contestabili,
i quali erano mandati ad una particolar provincia, ed a' quali o
era commesso il governo di qualche città, o gli era dato il comando
d'alcuni reggimenti o di fanteria o di cavalleria; poichè se bene
questi erano pure chiamati Contestabili, il loro posto però era molto
diverso, e di gran lunga inferiore a' grandi e primi Contestabili, i
quali perciò erano chiamati Regni Comestabuli. Così nella Cronaca di
Not. Riccardo di S. Germano scritta ne' tempi di Federico II leggiamo,
che Filippo di Citero, _erat Comestabulus Capuae_. E ne' tempi
posteriori si leggono molte carte rapportate dal Tutini[588], nelle
quali la Contestabilia era ristretta al governo d'una città sola, e
ad una particolare incumbenza: così spesso s'incontra nelle scritture
del regio Archivio della Zecca: _Henricus Comestabulus Foggiae_: ed in
alcuni istromenti del medesimo Archivio, pur si legge _Franciscus Garis
Comestabulus vigintiquatuor Balestrarum_; ed altrove: _Franciscus de
Diano Comestabulus Peditum_.
Così ancora venivano chiamati _Comestabuli Regii Hospitii_ i Mastri
di stalla della Casa reale. E parimente li Capitani delle milizie,
ch'erano in ciascheduna Provincia del Regno, che oggi si dicono
Capitani del Battaglione, erano ancora Contestabili nomati. Osserviamo
perciò Pietro della Marra Contestabile di Terra di Lavoro; Guglielmo
Ponciaco Contestabile in Basilicata; Mattia Gesualdo Contestabile
nel Principato, Gualtiedi del Ponte Contestabile in Capitanata,
Adamo Morerio Contestabile in Terra d'Otranto, e Gentile di Sangro
Contestabile nell'Apruzzi.
Nel Regno degli Angioini quest'Ufficio non perdè niente del suo antico
splendore; anzi, come scrisse Marino Freccia, Carlo I d'Angiò soleva
concederlo colle medesime prerogative, ed all'istesso modo del Regno di
Francia, ordinando che in quella guisa appunto dovesse esercitarsi nel
suo Regno di Sicilia. E Carlo II suo successore stabilì molti Capitoli
attenenti a' Gran Contestabili, rapportati dal Tutino, a' quali
sottopose tutti i Marescialli del suo Regno. Ma ora quest'Ufficio,
per le cagioni, che si diranno nel progresso di quest'Istoria, è
a noi rimaso sol a titolo d'onore e senza funzione, essendo la sua
autorità passata in gran parte nella persona del Vicerè; e solo i
Gran Contestabili ritengono la precedenza nel sedere in occasion
di Parlamenti, e nell'altre pubbliche celebrità, con molte altre
preminenze, come il vestirsi di porpora e d'armellini con berrettino;
ed ultimamente ancorchè gli fossero stati lasciati questi onori, se gli
è pure levato il soldo, che prima godevano.
§. II. _Del Grand'Ammiraglio._
Dovrebbe occupar il secondo luogo tra' Ufficj della Corona quello del
Gran Cancelliere, siccome s'usa presso i Franzesi; ovvero quello di
Gran Giustiziero siccome ora si osserva presso di noi; ma due ragioni
mi spingono dopo il Gran Contestabile a favellare del Grand'Ammiraglio:
l'una per la grande uniformità che egli tiene col Gran Contestabile;
poichè avendo ambedue la soprantendenza della guerra, il primo sopra
gli eserciti in campagna, e questo secondo sopra l'armate di mare,
mi muove, innanzi che si faccia passaggio agli Ufficiali di pace ed a
quelli di giustizia, a dover del Grand'Ammiraglio ragionare: l'altra
più potente si è il vedere, che a' tempi di questi Re normanni, ne'
quali siamo, fu la dignità del Grande Ammiraglio riputata assai più
di quella del Gran Cancelliere, e di qualunque altro Ufficiale di
giustizia; perchè essendo questi Re potenti in mare cotanto che per le
loro armate si resero gloriosi e tremendi per tutto Oriente, portando
le loro vittoriose insegne insino alle porte di Costantinopoli, e
nell'Affrica fecero maravigliosi acquisti; il loro imperio sopra il
mare era più ampio e considerabile, che quello di terra; onde avvenne,
che ne' tempi di Ruggiero, e dei due Guglielmi suoi successori, l'esser
Grand'Ammiraglio del Regno di Sicilia, era il più alto grado, nel quale
alcuno potesse mai essere innalzato. In fatti vediamo che il famoso
Majone di Bari, che a' tempi di Ruggiero era Gran Cancelliere, entrato
da poi in somma grazia del Re Guglielmo, fu da costui, per dargli un
saggio della grande stima, che faceva della sua persona, innalzato
ad esser Grand'Ammiraglio; ed Ugone Falcando, narrando lo stato della
Corte nei principj del Regno di Guglielmo II, nel qual tempo reggeva
l'ufficio di Gran Cancelliere l'Eletto di Siracusa, e quello di Gran
Camerario del palazzo Riccardo Mandra, dice che _Matthaeus Notarius cum
sciret Admiratum se non posse fieri, ob multam ejus nominis invidiam,
Cancellariatum totis nisibus appetebat_.
Se riguardiamo l'impiego e le funzioni di questo Ufficio, non è da
porsi in dubbio, che non fosse antichissimo, conosciuto da' Romani,
e più dalle regioni d'Oriente bagnate dal mare; poichè presso Livio
abbiamo i Prefetti delle classi marittime, e nell'antica Gallia presso
Cesare spesso s'incontrano i Prefetti marittimi, fra quali sopra
tutti si distinse Bibulo. Ma il suo nome certamente non lo ritroveremo
presso i Romani; ed io acconsento all'opinione di coloro, che stimano
questa voce essere non già provenzale, come credette l'Alunno[589],
ma saracena; come ben pruovano da molti passi dell'Istoria del
Fazzello[590], Pietro Vincenti[591] ed il Tutini[592]. Ed in vero i
Saraceni furono molto potenti in mare, ond'è che nell'istorie loro
spesso s'incontrano questi nomi d'Ammiragli, poich'ingombrando essi
l'Oriente, e gran parte dell'Occidente, come la Spagna, l'Affrica e la
Sicilia, luoghi nella maggior loro estensione bagnati dal mare, ebbero
perciò molti Generali di mare, da essi Ammiragli chiamati.
Gli conobbero ancora i Greci e gli ultimi Imperadori d'Oriente, i
quali per opporsi agli sforzi dei Saraceni bisognò, che si provedessero
d'armate marittime essi ancora, e non è fuor di ragione il credere che
in queste nostre province gli avessero i Greci prima introdotti, poichè
non essendogli negli ultimi tempi rimaso altro, che molte città nella
riviera del mare, come quelle della Calabria, e parte della Lucania,
Amalfi, Napoli e Gaeta, tutti luoghi marittimi bisognò provedersi
d'armate per conservargli da' Saraceni, i quali siccome avevan loro
tolta la Sicilia, così passavano pericolo quest'altre città ancora di
qua del Faro di correre la stessa fortuna. In fatti osserviamo, che gli
Amalfitani si resero potenti in mare, e nell'arte nautica espertissimi,
tanto che i Greci gli ebbero per valido presidio, ed in essi per
le cose marittime fondavano le maggiori speranze; e come altrove
fu avvertito, s'avanzarono tanto in questo mestiere, che oltre alle
frequenti navigazioni per tutte le parti orientali, furono riputati
arbitri delle controversie marittime; e siccome a' tempi de' Romani,
i Rodiani si lasciarono in dietro tutte le altre Nazioni, tanto che
le leggi Rodie erano la norma di tutti i Popoli dell'Imperio, per le
quali le liti insorte su la nautica venivan decise; così presso di noi,
tutte le liti, e tutte le controversie surte intorno alla navigazione,
si decidevano secondo le leggi, ed instituti degli Amalfitani; e Marino
Freccia[593] attesta, che insino a' suoi tempi questi litigi venivan
terminati secondo le leggi amalfitane. Quindi avvenne, che per essere
gli Amalfitani tutti dediti alla navigazione, ed esperti nella nautica,
riuscì finalmente a Flavio Gisia Amalfitano, ne' tempi di Carlo II
d'Angiò, uomo sagacissimo, di rinvenire la Bussola tanto necessaria per
le navigazioni.
Ma avendo ora i Normanni discacciati dalla Sicilia i Saraceni, e da
questi nostri luoghi i Greci, per potergli difendere dall'invasione
così degli uni, come degli altri, bisognò che parimente si
fortificassero in mare. E quanto in ciò i Normanni s'avanzassero, e
precisamente a tempo del famoso Ruggiero, e de' due Guglielmi, ben
è chiaro dall'istoria de' Regni loro. Per questa ragione l'Ufficio
di Grand'Ammiraglio a questi tempi fu reputato il più rinomato ed
illustre; onde avvenne, ch'essendo il numero delle loro armate ben
grande, e perciò convenendo tener più Ammiragli, il primo, e capo sopra
di tutti, si fosse appellato _Ammiraglio degli Ammiragli_.
Avea egli perciò le più insigni prerogative, che mai possono
immaginarsi intorno all'Imperio del mare: egli comandava sopra mare in
pace ed in guerra: era sua incumbenza la costruzione de' vascelli e
delle navi del Re, reparargli e disporgli per mantener il commercio:
tener li Porti in sicurezza in tutta l'estensione del Reame, e
conservare i lati marittimi sotto l'ubbidienza del Re; ed erano a lui
subordinati tutti gli altri Ammiragli delle province e de' porti, i
Protontini, i Calefati, i Comiti, i Carpentieri, e tutti gli altri
minori Ufficiali marittimi[594].
Presentemente il nostro Grand'Ammiraglio ritiene la giurisdizione così
civile, come criminale sopra tutti gli Ufficiali a lui subordinati, e
sopra tutti coloro, che vivono dell'arte marinaresca[595]: tiene perciò
un particolar Tribunale, ove i Giudici creati dal Grande Ammiraglio
amministrano giustizia a tutti coloro che sono ad essi subordinati, ed
ha leggi particolari stabilite sulla nautica, onde le liti si decidono:
tanto che siccome per li Feudi è surto un nuovo corpo di leggi feudali,
così ancora per la nautica, un nuovo corpo di leggi nautiche abbiamo,
del quale qui a poco farem parola. Ritiene ancora presso di noi per
sua insegna il fanale, siccome anticamente avea il Grande Ammiraglio
di Francia, il quale ora non più il fanale, ma l'Ancora ha per
insegna[596]. Ha purpurea veste, e ne' Parlamenti siede alla parte
destra del Re, dopo, ed al lato del Gran Contestabile.
Il primo, che s'incontra nel Regno di Ruggiero, fu Giorgio antiocheno:
fu costui da Ruggiero per la sua eminente virtù, ed esperienza nelle
cose marittime chiamato fin da Antiochia, e fu da questo Principe
creato Grand'Ammiraglio, del cui consiglio e prudenza valevasi
Ruggiero, così nell'imprese di mare, come di terra[597], avendo avuto
per costume questo glorioso Principe di chiamare a se da diverse
regioni del Mondo uomini esperti, non meno nell'armi, che nelle
lettere. Riportò Ruggiero per quest'invitto Capitano molte vittorie
in Grecia, portando le sue vittoriose insegne insino alla porta di
Costantinopoli. Liberò Lodovico Re di Francia, che mentre ritornava
dalla Palestina fu da' Greci preso per presentarlo all'Imperador di
Costantinopoli, poichè incontrandosi colle navi de' Greci le combattè
e vinse, e liberò tosto il Re franzese, il quale da Ruggiero fu con
molto onor ricevuto in Sicilia, donde poscia in Francia fece ritorno.
Egli fu il primo che nelle scritture pubbliche si sottoscrivesse:
_Georgius Admiratorum Admiratus_, come dalla carta, che porta il
Tutini; perciocchè secondo il numero delle armate, convenendo tener più
Ammiragli in diverse parti del Regno, il primo meritamente s'appellava
Ammiraglio degli Ammiragli.
Il secondo, che abbiamo pure nel Regno di questo Principe, fu l'Eunuco
Filippo, il quale non altrimenti di ciò che Claudiano narra d'Eutropio,
che da Eunuco fu innalzato ad esser Console, così egli da Ruggiero
fu creato Grand'Ammiraglio. Costui, come narra Romualdo Arcivescovo
di Salerno[598], fu dalla sua giovanezza allevato nella casa reale di
Ruggiero; era di costumi non dissimili da quelli d'Eutropio, e covrendo
il vizio sotto il manto di virtù, s'avanzò tanto nella benevolenza del
Re, che fu riputato degno di esser innalzato all'onore di Maestro del
Palazzo reale; da poi il Re dovendo in Turchia far l'impresa di Bonna,
trascelse Filippo al maneggio di quella guerra, e nell'anno 1149 lo
creò Grand'Ammiraglio, il quale postosi alla testa d'una grossa armata
di vascelli prese la città, e carico di molte prede, se ne ritornò
trionfante in Sicilia, ove per lungo tempo fece dimora; ma vedutosi da
poi in tanta grandezza, mal potendo coprire la sua occulta religion
saracinesca, che fin ora avea celata sotto il manto della cristiana,
si scovrì poi, ch'egli odiava in estremo i Cristiani, ed oltremodo
amava gli Ebrei ed i Maomettani, mandando sovente messi e doni in
Lamecca al sepolcro dell'impostore Maometto. Ruggiero avendo scoperte
queste scelleraggini e dubitando, che se con memorando esempio non si
correggesse la malvagità di costui era da temere, che non ripullulasse
la religion saracinesca in quell'isola, dalla quale con tanto studio e
fatiche avea proccurato cacciarne i perfidi Saraceni: fece prender di
lui aspro e severo castigo; poichè fatto subito convocare i Sapienti
e i Baroni del suo Consiglio, fu da costoro condennato alla pena del
fuoco ed avanti il Palazzo regio fu al cospetto di tutti fatto buttare
ad ardere nelle fiamme.
Successe da poi nel Regno di Guglielmo a questa carica di
Grand'Ammiraglio il famoso Maione di Bari, i cui fatti per ciò che
concerne all'istituto di quest'Istoria saranno ben ampio soggetto del
libro seguente. Costui innalzato da Guglielmo a' primi onori del Regno
esercitava il posto di Grand'Ammiraglio con maggior fasto e con una
totale independenza. Ancora egli, per essere eziandio così chiamato dal
Re, si firmava: _Majo Admiratus Admiratorum_; avendo sopra tutti gli
altri Ammiragli del Regno la suprema autorità ed il sovrano comando.
Nel che dovrà avvertirsi, siccome altre volte fu detto, che ne' tempi
de' Normanni e Svevi, insino che questo Regno fu diviso da quello di
Sicilia, quando passò sotto la dominazione degli Aragonesi per quel
famoso vespro Siciliano, uno era il Grand'Ammiraglio, che avea la
soprantendenza sopra tutti gli altri Ammiragli delle province così
dell'uno, come dell'altro Reame; a differenza del Regno di Francia,
nel quale da poi che quella Monarchia ebbe acquistata la Provenza,
fu diviso in quattro: poich'era uno Ammiraglio in Guienna; l'altro
in Brettagna; il terzo in Provenza, il qual sebene non avesse nome
d'Ammiraglio, ma di Generale delle Galere, com'è ora quello di
Napoli, nulladimeno avea l'istessa potenza degli Ammiragli, dimodochè
all'antico Ammiraglio non rimase se non il suo antico lato di Normannia
e Piccardia col titolo d'Ammiraglio di Francia indefinitamente[599].
Non così nel Regno di Sicilia, ove uno era il Grand'Ammiraglio e
teneva sotto di se tutti gli altri Ammiragli, detto perciò _Admiratus
Admiratorum_, poichè nelle altre parti del Regno di qua e di là del
Faro, non solamente le province, ma anche le città aveano i loro
particolari Ammiragli, subordinati tutti al primo e Grande Ammiraglio.
In fatti in queste nostre province erano molti Ammiragli in un tempo
istesso, siccome ce ne accerta la Cronaca Cassinense[600], ove di
alcuni di essi sovente accade farsi memoria; e quasi in tutte le città
marittime vi risiedeva un Ammiraglio per ciascheduna e questi per lo
passato eran creati dal Re, ed aveano cura de' legni e de' vascelli
regi. E ne' tempi posteriori de' Re angioini, venivano chiamati
Protontini, i quali amministravan giustizia a tutti coloro che viveano
dell'arte marinaresca, che risiedevano in quelle città e riviere.
Così il Tutino rapporta molte carte, nelle quali molti vengono nomati
Ammiragli di diverse città di mare, come Landulfo Calenda Ammiraglio
di Salerno, Lisolo Sersale Ammiraglio, ed altri moltissimi. In questa
maniera avendo i nostri Re normanni, non meno per terra, che per mare
proccurato stabilire il loro Imperio, ed avendo perciò istituito vari
Ufficiali, a' quali il governo e la sicurezza del mare, de' porti, del
commercio, delle navigazioni, e de' traffichi era commesso proccurarono
perciò stabilire ancora molte leggi, dalle quali in decorso di tempo,
surse, non altrimenti che si fece de' Feudi, un nuovo corpo di leggi
Nautiche appellate; e che col correr degli anni, siccome abbiam
veduto, dopo il Jus comune feudale, sorgere una nuova ragione feudale
non comune, ma speziale per questo nostro Reame: così ancora per la
nautica, oltre il Jus comune, una nuova ragion particolare per queste
nostre province.
_Delle leggi navali._
Le leggi appartenenti alla Nautica presso i Romani non erano altre,
se non quelle, che da' Rodiani appresero: perciò la legge Rodia fu
cotanto rinomata, e n'andò cotanto chiara e luminosa in tutto quel
vasto Imperio, che gl'Imperadori Tiberio, Adriano, Antonino, Pertinace
e Lucio Settimio Severo stabilirono molte leggi approvandole, e dando
loro forza e vigore per tutto l'Imperio; onde ne surse il _Jus Navale
Rodiano_, tratto dall'undecimo libro de' Digesti[601], il quale dalla
Biblioteca di Francesco Piteo, dove lungo tempo giacque sepolto,
fu finalmente pubblicato al Mondo. Ma da poi avendo gl'Imperadori
d'Oriente, in Costantinopoli, città per tre suoi lati bagnata dal
mare, fermata la loro sede, e le maggiori loro forze collocate nelle
armate navali, attesero molto più per mezzo di queste, che d'eserciti
terrestri a conservare i loro dominj e le ragioni di quel cadente
Imperio, le quali circondate nella maggior loro estensione dal mare,
più dall'armate, che dagli eserciti potevano tenersi in sicurezza;
perciò di questi ultimi Imperadori d'Oriente abbiamo più leggi
attinenti alla nautica ed al commercio del mare, ed alla sicurezza
de' porti, e delle navigazioni, le quali furono raccolte parte da
Leunclavio, e da Pietro Peckio, e parte ultimamente dall'incomparabile
Arnoldo Vinnio, il quale ebbe la cura d'impiegare gli alti suol talenti
anche intorno a queste leggi, e sopra l'opera del Peckio aggiungere le
sue osservazioni.
Ma queste leggi degl'Imperadori d'Oriente patirono in queste nostre
regioni quel medesimo infortunio, che tutte l'altre loro compilazioni.
Presso di noi la Tavola Amalfitana, come dice Marino Freccia[602]
era quella donde s'apprendevano le leggi attinenti alla nautica; nè è
inverisimile, che gli Amalfitani per le spesse navigazioni e continuo
traffico, che aveano cogli Orientali, dalle leggi di quegl'Imperadori,
e più dalla lunga esperienza, e da' pericoli sofferti in mare,
l'apprendessero. E poichè ne' medesimi tempi i Catalani, gli Aragonesi,
i Pisani, i Genovesi ed i Veneziani parimente s'erano renduti
potenti in mare e celebri, non altrimenti che gli Amalfitani, per le
navigazioni nelle parti orientali ed altrove, ne nacque perciò un nuovo
corpo di statuti e costumanze, che ora ristretto in un picciol volume,
va attorno sotto nome di _Consolato del Mare_, donde i Naviganti
prendon la norma per terminare le lor contese, il che producendo
buon effetto ne' sudditi, da ciascun Principe vien approvato; ed
i regolamenti in quello stabiliti, come loro particolari statuti e
costumanze vengono inviolabilmente osservati.
Questi Capitoli, onde si compone il _Consolato del Mare_, furono
approvati da' Romani, da' Pisani, dal Re Luigi di Francia, dal Conte
di Tolosa, e da molti altri Principi e Signori; ed i Re d'Aragona,
ed i Conti di Barzellona ve ne aggiunsero degli altri; ed Arnoldo
Vinnio non s'allontana dall'opinione di coloro, che narrano questa
compilazione essersi fatta a' tempi di S. Lodovico Re di Francia. Fu
data poi alle stampe in Venezia da Giovambatista Pedrezano, il quale
intitolò questa Raccolta: _Il libro del Consolato de' Marinari_, e lo
dedicò a M. Tomaso Zarmora Console allora in Venezia per l'Imperadore
Carlo V; fu da poi nell'anno 1567 ristampato in Venezia stessa, ed è
quello, che ora va attorno per le mani d'ognuno; e che nel Tribunale
del Grand'Ammiraglio del nostro Regno ha tutta l'autorità e 'l vigore.
Ma i nostri Principi di ciò non soddisfatti, vollero per questo Regno
stabilire sopra gli affari marittimi, particolari leggi. L'Imperador
Federico II, oltre di quelle che furono inserite nel Codice[603],
stabilì molti Capitoli attinenti all'Ufficio dell'Ammiraglio, ne' quali
si prescrive al medesimo ciò che deve esser della sua incumbenza,
quello che se gli appartiene, e sin dove s'estende l'autorità sua.
Ne' tempi de' Re angioini furono aggiunti a' medesimi molti altri
Capitoli, per li quali fu in nuovo modo prescritta la sua autorità,
come si osserva in quelli stabiliti da Carlo II d'Angiò a Filippo
Principe d'Acaja e di Taranto, suo figliuolo quartogenito, quando
lo creò Grand'Ammiraglio, che vengon trascritti dal Tutini. Da poi
i Re aragonesi accrebbero molte altre cose a' Capitoli de' loro
predecessori, che dovea osservar l'Ammiraglio, e molti ne aggiunse
Ferdinando I a Roberto S. Severino Conte di Marsico, quando nell'anno
1460 lo creò Ammiraglio, pur rapportati dal Tutino. Ed in tempo degli
Austriaci molte prammatiche si promulgarono attinenti a quest'Ufficio,
delle quali, quando ci tornerà occasione, non si tralascerà farne
memoria.
Tanta e tale era la dignità del Grand'Ammiraglio ne' secoli andati,
e cotanto era grande la sua incumbenza, che per regolarla vi fu uopo
di tanti provvedimenti finchè ne surse una nuova ragione, nautica
appellata. Ma sì sublime Ufficio nel nostro Regno sin da' tempi di
Marino Freccia cominciò a decadere dal suo splendore, e molto più
ne' tempi men a noi lontani, ed oggi appena serba qualche vestigia
della sua grandezza, ritenendo, oltre gli onori e preminenze, un
Tribunale a parte da se dipendente, e la giurisdizione sopra coloro
che vivono dell'arte marinaresca. Le cagioni di tal declinazione ben
s'intenderanno nel corso di questa Istoria, ove si conoscerà, che
sin a tanto, che i nostri Re furono potenti in mare, ed insino che i
Normanni, gli Svevi, e sopra tutti gli Angioni mantennero molte armate
navali, crebbe nel suo maggior splendore; ma da poi diminuite l'armate,
e passato il Regno sotto la dominazione degli Austriaci, essendosi
introdotta nuova forma e nuovo regolamento dipendente da quello di
Spagna, mancò tanta autorità, e passò in parte a' Generali delle galee,
sebbene non coll'istessa potenza e prerogative del Grand'Ammiraglio.
§. III. _Del Gran Cancelliero._
Non dovrà sembrar confuso e perturbato l'ordine che io tengo in
noverando gli Ufficj della Corona, e se, non serbando quello tenuto
dagli altri Scrittori, vengo a parlare, dopo il Grand'Ammiraglio, del
Gran Cancelliero. So che Marino Freccia diede a quest'Ufficio l'ultimo
luogo, se bene non si sappia per qual ragione il facesse, giacch'egli
medesimo ne' Parlamenti, e nell'altre funzioni pubbliche, gli dà il
sesto luogo, e lo fa precedere al Gran Siniscalco, il quale non siede
a lato, ma a' piedi del Re. Altri perciò lo collocano nel sesto luogo
dopo il Gran Protonotario; e così questi, come Freccia, danno il
secondo luogo al Gran Giustiziero dopo il Gran Contestabile.
Li Franzesi però dopo il Gran Contestabile, collocano il Gran
Cancelliero; ed io dico, che gli uni, e gli altri assai bene han fatto
di disporgli con questo ordine. Altro è il Gran Cancelliere di Francia,
altro fu il Gran Cancelliero di Sicilia a' tempi de' Normanni, ed
altro è, e pur troppo diverso il Gran Cancelliero del Regno di Napoli,
precisamente se si riguardano i tempi, ne' quali scrissero il Freccia,
e gli altri Autori, e più se avrem mira a' tempi nostri.
Hanno le dignità secondo il volere de' Principi, le loro declinazioni,
ed i loro innalzamenti: il Principe siccome è l'Oceano di tutte le
dignità, così è anche la lor regola e la lor norma; e siccome ben a
proposito disse Giorgio Codino[604] degli Ufficiali del Palazzo, egli
è lecito a' Principi innovare così le cose, come i nomi a lor modo, ed
innalzare ed abbassare secondo loro aggrada.
Il Cancelliero presso i Franzesi era l'istesso, che il Questore
presso i Romani nella maniera, che Simmaco[605], e Cassiodoro ce lo
descrissero: _Quaestor es, legum conditor, regalis consilii particeps,
justitiae arbiter_. Era per ciò il Capo della giustizia, come il
Contestabile Capo delle armi: Principe di tutti gli Ufficiali di pace;
Magistrato de' Magistrati, e fonte di tutte le dignità.
Perchè fosse chiamato Cancelliero, non è di tutti conforme il
sentimento. Il Vecchio Glossario dice, che fosse così detto, perchè
appartenendo a lui l'esaminare tutti i memoriali, che si danno al
Principe, avea potestà di segnare ciò che pareva a lui, che potesse
aver cammino, e di cancellare le importune dimande, dando di penna su
i memoriali con tirar linee sopra di quelli per lungo, e per traverso
a guisa di cancelli. Ma questa è una molto strana etimologia, che
dovesse prendere il Cancelliere il suo nome più tosto da ciò, ch'egli
disfà, che da quello, che fa. Meglio interpretarono Cassiodoro[606] e
Agatia[607], che lo derivarono a _Cancellis_; poichè dovendo questo
Ufficiale soprantendere alla spedizione di tutti i rescritti del
Principe, sentire tutti coloro, che gli presentavano i memoriali,
acciocchè non fosse premuto dal Popolo, ed all'incontro da tutti fosse
veduto, soleva stare fra Cancelli, siccome si praticava in Roma ed
in Francia; ond'è che Tertulliano soleva dire: _Cancellos non adoro,
subsellia non contundo_.
Tiene egli perciò per sua insegna il suggello del Re, onde appresso i
Franzesi è anche nomato Guardasigillo, poichè per le sue mani passano
tutti i privilegi, e tutte le spedizioni del Re ch'egli suggella;
dando titolo, ovvero lettere di provisione a tutti gli Ufficiali, le
quali può egli rifiutare, o differire come gli piace non suggellandole.
Quindi il nostro Torquato al Gran Cancelliere d'Egitto gli dà per sua
insegna il suggello:
_L'altro ha il sigillo del suo Ufficio in segno._
Gode perciò molte insigni prerogative; ha la presidenza al Consiglio di
Stato negli affari civili del Regno, onde il Tasso soggiunge:
_Custode un de' secreti, al Re ministra_
_Opra civil ne' grandi affar del Regno._
Ha l'espedizion degli editti, e ogni altro comandamento del Re.
Ha la soprantendenza della giustizia, ed egli è il Giudice delle
differenze, che accadono sopra gli Ufficj ed Ufficiali, regolando le
lor precedenze, e distribuendo a ciascun Magistrato ciò ch'è della sua
incumbenza, perchè l'uno non attenti sopra l'altro.
Queste erano le grandi prerogative de' Cancellieri di Francia, donde
l'apprese Ruggiero, e del Regno di Sicilia a tempo de' Normanni.
Dignità pur troppo eminente, e che gareggiava quasi con quella de'
Principi stessi: onde meritamente era a costoro, dopo il Contestabile,
dato il secondo luogo.
Il primo Cancelliere, che s'incontra nel Regno di Ruggiero fu Guarino
Canzolino molto celebre presso Pietro Diacono nella Giunta alla Cronaca
Cassinense[608]: di costui Ruggiero valevasi ne' più gravi affari
della Corona, e gli diede la soprantendenza, ed il supremo comando
di queste nostre province. Narrasi, che Guarino per lo sospetto, che
avea de' Monaci Cassinensi che non s'unissero al partito di Lotario,
erasi finalmente risoluto, fattisi venire da Benevento, dalla Puglia,
dalla Calabria e da Basilicata molti soldati, ed alcune macchine di
guerra, di espugnare Monte Cassino; ma che non guari da poi infermatosi
in Salerno, giunto all'estremo di sua vita, mentr'era per uscirgli
l'anima dal corpo, gli fossero uscite di bocca gridando queste
parole: _Ahi Benedetto e Mauro perchè m'uccidete_? onde narra Pietro
Diacono[609], che nel medesimo tempo Crescenzio Romano Monaco di quel
monastero per non esser riputato meno degli altri, tutto sbigottito
e tremante dicesse a' suoi Monaci, ch'avea avuta visione, nella quale
gli apparve uno spaventevole lago tutto di fuoco, le cui orribili onde
s'innalzavano sino al Cielo; e per esse vedea ravvolgersi l'anima
del Gran Cancelliere: che eragli sembrato parimente di vedere due
Frati alla riva del lago, e dal più vecchio di loro esser dimandato
se sapea chi fosse colui, che vedea così dall'onde travagliato, e
rispondendo egli del no, gli fu dal medesimo manifestato esser l'anima
di Guarino, ch'era condennata a sì fatta pena per aver travagliato i
Monaci di Monte Cassino, il quale richiesto chi egli si fosse, rispose
ch'era Frate Benedetto; ed in questo destossi Crescenzio, e la vision
disparve.
L'altro Cancelliere, che ne' tempi di Ruggiero esercitò quest'Ufficio,
fu Roberto, di legnaggio inglese[610]. Ruggiero, come altre volte
fu notato, nel governo de' suoi Reami si servì sempre di Ministri di
molta dottrina e prudenza, facendogli venire anche da remote parti;
e siccome innalzò ad esser Grand'Ammiraglio Giorgio d'Antiochia, così
anche sin da Inghilterra chiamò questo famoso Roberto, che oltre averlo
impiegato agli affari più rilevanti della sua Corona, e di commettere
a lui la difesa di Salerno, quando da Lotario, dal Principe di Capua
e da' Pisani fu assediata, gli commise ancora il governo della Puglia
e della Calabria; e fu cotanto luminosa la fama della sua saviezza ed
integrità, che Giovanni Saresberiense Vescovo dei Carnuti[611], narra
di lui un avvenimento da non tralasciarsi in quest'Istoria. Governando
questo Gran Cancelliero la Puglia e la Calabria, avvenne che per
morte del suo Prelato vacasse la Chiesa di Avellino. Nell'elezione
del successore, era di mestieri ricercarsi la volontà e l'assenso del
Re, siccome costumavasi in tutte le Chiese cattedrali: Roberto che
in nome del Re dovea darlo, ne fu ricercato istantemente da molti;
infra gli altri ebbe tre forti pretensori, un Abate, un Arcidiacono,
e un secolare della Casa del Re, che teneva un fratello Cherico, i
quali fecero con Roberto grandi impegni, e ciascun di essi gli promise
grossa somma di moneta se avesse fatto crear il Vescovo secondo il
suo intendimento: il Cancelliero volendo schernire la loro malvagità,
pattuì con tutti tre separatamente, dando loro ad intendere, che fatto
avrebbe quello che ciascun d'essi chiedea; ed avuti pegni e sicurtà de'
promessi pagamenti, venne il giorno stabilito alla elezion del Vescovo,
nel qual ragunato il Clero d'Avellino con molti Arcivescovi, Vescovi,
ed altri Prelati e persone di stima, raccontò Roberto la frode, che
coloro commetter voleano; ed avendogli come simoniaci fatti escludere
dalla prelatura per sentenza di tutti coloro che colà erano, e riscosso
in pena del lor fallo il danaro convenuto, si adoperò poscia, che fosse
eletto Vescovo un povero Frate di buona e santa vita, ma che punto a
ciò non badava, a cui diede l'assenso.
Il terzo Gran Cancelliero, che incontriamo nel Regno di Ruggiero si
fu il cotanto rinomato Giorgio Majone. Nacque costui in Bari d'assai
umile condizione, ma dotato dalla natura d'una maravigliosa facondia
ed accortezza, fece tanto, ch'essendo figliuolo d'un povero venditor
d'olio[612], ebbe modo d'esser posto in Corte nella real Cancelleria,
ove dal Re Ruggiero fu prima creato suo Notajo: da poi avendo occupati
altri minori ufficj della Cancelleria, fu fatto Vicecancelliero,
e finalmente innalzato ad esser suo Gran Cancelliero, e fu cotanto
caro a questo Principe, che finchè visse l'adoperò negli affari più
rilevanti del suo Regno; e morto Ruggiero, con raro esempio, per le
sue arti fu così caro a Guglielmo suo figliuolo, che oltre ad averlo
creato Grand'Ammiraglio, pose anche in sua mano tutto il governo del
Regno. Sotto i due Guglielmi tennero quest'Ufficio i primi personaggi
di que' tempi: tennelo l'Eletto di Siracusa, e da poi Stefano di Parzio
Arcivescovo di Palermo.
Cotanta in questi tempi era la grandezza e dignità di questo supremo
Ufficio così in Francia, come in Sicilia appresso i Normanni; nè
minori eran le sue preminenze nelle Corti d'altri Principi. Ma da poi
fu riputato savio consiglio de' Principi di togliergli tante e così
eminenti prerogative, con riunirle ad essi donde procederono; del
che n'abbiamo un ben chiaro ed illustre esempio nel Cancelliere della
Santa Sede di Roma. Ne' tempi antichi ebbe questa Sede un Cancelliere,
l'autorità del quale era sì grande, che gareggiava col Papa istesso:
veniva perciò occupato da' primi personaggi; e da questo posto
regolarmente si faceva passaggio al Ponteficato. Così Papa Gelasio
II porta l'epitafio composto da Pietro Pittaviense, avanti d'essere
Papa, _Archilevita fuit, et Cancellarius Urbis;_ e narrasi ancora, che
Alessandro II quando fu eletto Papa era Cancelliere della Sede Romana.
Ma da poi Bonifacio VIII vedendo l'autorità del Cancelliere in Roma in
tanta grandezza, sì che, come dicono molti Scrittori[613], _quasi de
pari cum Papa certabat_, abolì questo Ufficio di Cancelliere in Roma,
ed attribuendo la Cancelleria a se medesimo, vi stabilì solamente un
Vicecancelliere; onde è che in Roma questo Ufficio di Vicecancelliere
non riconosce altro per suo maggiore nella medesima sfera, poichè
il Cancellierato al Papa è attribuito; ed essendosi perciò prima
quest'Ufficio dato a coloro, che non erano Cardinali, si dissero sempre
Vicecancellieri; ma da poi essendosi tornato a darlo a' Cardinali,
ritenne ancora questo medesimo nome di Vicecancelliere, ancorchè fosse
estinto quello del Cancelliere; non altrimenti che chiamano Prodatario
e Vicedatario quel Cardinale che è Prefetto alla Datarìa del Papa,
quantunque non esercitasse le veci d'altro Ministro a se superiore;
poichè la Cancelleria e Datarìa fu al Papa attribuita.
Per questa medesima ragione solo nel _Sesto Decretale_ si fa
menzione del Vicecancelliere, come notò la Glossa[614], e Gomesio
sopra le regole della Cancelleria; se bene Onofrio Panvinio al libro
de' Pontefici dice, che dal tempo d'Onorio III non vi furono più
Cancellieri in Roma, ma solamente un Vicecancelliere.
Non altrimenti accadde nel nostro reame a questo supremo Ufficio di
Gran Cancelliere; poichè a tempo del Re Cattolico, e dell'Imperador
Carlo V la Cancelleria fu attribuita al Re[615], e fu eretto perciò un
nuovo Tribunale amministrato da' Reggenti detti perciò di Cancelleria,
i quali esercitano tutto ciò, che prima era dell'incumbenza del Gran
Cancelliere, perchè essi sottoscrivono i memoriali, che si danno al
Principe, essi pongono mano ai privilegi, essi hanno l'espedizione
degli editti, e de' comandamenti del Re. Essi sono li Giudici delle
differenze, che accadono tra gli Ufficiali, decidendo le precedenze,
e distribuendo a ciascun Magistrato ciò, ch'è della loro incumbenza;
presso di essi risiede la Cancelleria, e con essa i scrigni, i
registri, e tutto ciò che prima era presso il Gran Cancelliere: hanno
perciò un Secretario, e molti altri Ufficiali minori, che si dicono
perciò di Cancelleria, di che altrove, quando ci toccherà di trattare
di questo Tribunale, ragioneremo.
Quello, che oggi è nella Casa de' Principi d'Avellino, non è che un
Ufficio dipendente da questo, di cui ora trattiamo; poichè le sue
prerogative si ristringono solamente sopra il Collegio de' Dottori,
e le di lui funzioni non altre sono che di promovere al grado del
Dottorato, tener Collegio di Dottori a questo fine per esaminare i
Candidati, approvargli, riprovargli, e far altre cose a ciò attinenti;
poichè presso noi il dare il grado di Dottore non è dell'Università
degli Studj, ma del Principe, il quale ne ha delegata questa
sua potestà al Gran Cancelliere, e suo Collegio. Molti di questi
Cancellieri ebbe la Francia, come il Cancelliere dell'Università
di Parigi, ch'era anticamente un Ufficio di tale importanza, che
Bonifacio VIII per li grandi affari, ch'egli aveva in Francia se
l'appropriò a fin d'avere l'autorità particolare sopra quell'Università
principalmente verso i Teologi, i quali dal Cancelliere hanno i gradi,
la benedizione e commessione di predicare per tutto il Mondo; ma dopo
la morte di Bonifacio, l'Università di Parigi fece tutti gli sforzi per
riaver quest'Ufficio, tanto che da Benedetto XI suo successore le fu
renduto; onde per evitare per l'avvenire simile usurpazione, fu dato ad
una Canonia della Chiesa cattedrale di Parigi[616].
E per questa cagione Marino Freccia trattando di questi Ufficj, avendo
avanti gli occhi solamente ciò che si praticava a' suoi tempi, pose il
Gran Cancelliero nell'ultimo luogo, poichè il Gran Cancelliero d'oggi,
che vien reputato uno de' sette Ufficj del Regno, non è che un rivolo
di quel fonte: non esercita, che una delle molte prerogative, che prima
adornavano quella dignità essendosi oggi quasi ch'estinto, e attribuita
la Cancelleria al Re, che perciò per esercitarla vi eresse un nuovo
Tribunal supremo, detto di Cancelleria, amministrato, come s'è detto,
da' Reggenti.
Non è però da tralasciare, che in tempo dell'Imperadore Federico II
e del Re Carlo d'Angiò, ancorchè quest'Ufficio fosse molto decaduto
dall'antico suo splendore, riteneva però la giurisdizione sopra tutti
i Cherici del palazzo reale, e sopra tutti i Cappellani regj: di
che molto si maravigliava Marino Freccia[617], come un laico sopra
i Cherici potesse stender la sua giurisdizione, quando questi, e per
ragion divina, canonica ed imperiale sono da' laici esenti; onde per
togliere questa, che a lui sembrava stranezza, volle ricercarne le
cagioni. Disse che ciò era, perch'essendo questo Regno del patrimonio
di S. Pietro, bisognava credere, che i Re anche fossero stati investiti
dalla Sede Appostolica di questa prerogativa, e perciò si debbiano
reputare, come Ministri e Delegati della Sede Appostolica. Nè ciò
deve sembrar strano, e' dice, perchè i Re non devono considerarsi come
meri laici, poichè s'ungono, e prima erano anche Sacerdoti. E ciò non
bastandogli soggiunge, che Federico e Carlo ebbero specialmente tal
autorità dalla Sede Appostolica, acciocchè deputassero un Giudice
sopra tutti i Cherici della Casa regale; e che da poi parendo cosa
disdicevole, e non decorosa, che un laico come Delegato della Sede
Appostolica esercitasse giurisdizione sopra i Cherici, da Alfonso
I, si fosse destinato un de' suoi Cappellani per Giudice, il quale
esercitando giurisdizione sopra tutti gli altri Cappellani e Cherici
della cappella del Re, si fosse perciò detto Cappellano maggiore, e ciò
con licenza della Sede Appostolica; onde si fece che non fosse più del
Gran Cancelliere quest'incumbenza, ma del Cappellano maggiore.
Ma non dovea cotanto maravigliarsi Freccia, se a questi tempi il
Cappellan maggiore era subordinato al Gran Cancelliere, ed assistesse
alla sua Cancelleria; poichè in Francia, come rapporta Pietro di
Marca[618], praticavasi lo stesso nella linea de' Re carolingi; nel
qual tempo nel palazzo regale presedevano il Maestro del Palazzo
per le cose dell'Imperio, ed il Cappellano maggiore, detto ancora
Arcicappellano per le cose ecclesiastiche e del Sacerdozio, il quale,
come avverte Inemaro, _Vice Regis in consessu Episcoporum et Procerum
jus dicebat, nisi causae gravitas exigeret Regis praesentiam_. E non
già a tempo d'Alfonso I d'Aragona, ma molto tempo prima si vede essersi
distaccata questa preminenza dall'Ufficio di Gran Cancelliere; e fu
quando, avendo Carlo I d'Angiò collocata la sua Sede regia in Napoli,
fu destinato uno de' suoi Cappellani per Giudice, il quale esercitasse
giurisdizione independentemente dal Gran Cancelliere, sopra tutti gli
altri Cappellani e Cherici della Cappella regia onde prese il nome di
_Protocappellano regio_, ovvero di _Maestro della Cappella regia_,
e finalmente di _Cappellano maggiore_; del cui ufficio, siccome dei
simiglianti introdotti da Carlo I d'Angiò nella sua Casa regale di
Napoli, dovremo nel Regno suo favellare.
Così in decorso di tempo, passate le grandi e molte prerogative di
quest'Ufficiale nella Cancelleria del Re; passata ancora quest'altra
nel Cappellan maggiore con totale independenza; oggi non rimane altro
al Gran Cancelliero, che il conferir i gradi del Dottorato, in legge,
teologia, filosofia e medicina, e la soprantendenza nel Collegio
de' Dottori[619]. Ritiene bensì l'onere della porpora, di sedere
ne' Parlamenti, e nelle altre funzioni pubbliche ove interviene il
Re; ma nel sesto luogo, ed a man sinistra allato del Re dopo il Gran
Protonotario, e tra i sette Ufficiali del Regno vien anche annoverato.
§. IV. _Del Gran Giustiziero._
L'Ufficio del Gran Giustiziero se bene presso i Franzesi fosse
subordinato al Gran Cancelliere, ch'era il Magistrato de' Magistrati
e Capo di tutti gli Ufficiali di giustizia, e sotto il Regno di
Ruggiero la sua autorità non fosse cotanto ampia; nulladimeno avendo
Guglielmo suo successore istituito il Tribunal della Gran Corte, e da
poi Federico II, avendo stabilito per più Costituzioni che il Maestro
Giustiziero, che a quel Tribunale soprastava, fosse il Capo e supremo
sopra tutti gli altri Giustizieri delle province, si fece che questo
Ufficio non solo fosse riputato un de' maggiori e più grandi del Regno,
ma che occupasse il secondo luogo dopo il Gran Contestabile: per questa
cagione egli siede il primo alla sinistra del Re, veste di porpora, ed
ha per sua particolar insegna lo stendardo; di che presso noi è ancor
rimaso vestigio, poichè in congiuntura di doversi eseguire la condanna
di alcuno sentenziato a morte, si caccia questo stendardo fuori di un
balcone, in segno dell'autorità del Gran Giustiziero. E quanto più da
Federico II, fu innalzato il Tribunal della Gran Corte costituendolo
supremo e superiore nel Regno sopra tutti gli altri, ove dovessero
trattarsi non solamente le cause civili e criminali, ma anche le cause
feudali, delle Baronie, de' Contadi, de' Feudi quaternati, e di più
tutte le cause d'appellazioni; ed oltre a ciò non solo volle che si
riportassero per via d'appellazione quelle, che si erano agitate ne'
Tribunali degli altri Giustizieri delle province, ma anche le cause
delegate dal Re; avendo sottoposti alla sua giurisdizione tutti i Duchi
del Regno, i Principi e tutti gli altri Baroni; ed in oltre che potesse
conoscere anche de' delitti di Maestà lesa: tanto il Giustiziero, che
avea la soprantendenza di questo Gran Tribunale, crebbe sopra tutti
gli altri Ufficiali della Corona, e _Gran Giustiziero_ meritamente
appellossi; e Federico in una sua Costituzione[620] lo chiamò perciò
_luminare majus_, per lo splendore del quale si oscurano gli altri
minori, onde è che visitando egli le province, cessano gli altri
Giustizieri.
Nel che dovrà notarsi, che sin da questo tempo de' Re normanni si
cominciò quella divisione delle province, che oggi in gran parte ancor
riteniamo, le quali in questi tempi non aveano nome di province, ma di
Giustizierati preso da' Giustizieri, da' quali venivano governate[621];
non altrimenti che ne' tempi dei Longobardi, si dissero Castaldati da'
Castaldi, che ne aveano il governo. Infatti abbiamo, ne' tempi del
Re Guglielmo II, Tancredi Conte di Lecce Giustiziero della Puglia e
di Terra di Lavoro; il Conte Pietro Celano e Riccardo Fondano, essere
stati Giustizieri delle stesse province[622]. Così sovente ne' tempi
posteriori leggiamo ne' registri rapportati dal Tutino[623], che
mandandosi questi Giustizieri nelle province, si nominavano perciò
non _Magistri_ Giustizieri, o _Magni_ Giustizieri, a differenza del
Giustiziero del Regno, ma di quelle sole province delle quali aveano
avuto il governo. Così Giovanni Scotto si disse Giustiziere d'Apruzzo,
e Guglielmo Sanfelice Giustiziere di Terra di Lavoro, donde le province
presero queste denominazioni, e surse lo _Justiziariato_ di Calabria,
lo _Justiziariato_ di Puglia, di Terra di Lavoro ed altri, che oggi
province si chiamano; anzi in quest'istessi tempi de' Normanni e de'
Svevi ancora, sovente una provincia era governata da due Giustizieri,
siccome nei tempi di Guglielmo II nella provincia di Salerno vi erano
due Giustizieri, Luca Guarna e Filippo da Cammarota. E nell'anno 1197
abbiamo[624], che Roberto di Venosa e Giovanni di Frassineto furono
ambedue Giustizieri della terra di Bari. E nel 1225 Pietro d'Eboli e
Niccolò Cicala furono Giustizieri di Terra di Lavoro[625]. Il che da
poi da Federico II fu in miglior forma mutato e stabilito, che per
ciascuna provincia, fosse uno Giustiziero, il quale dovesse avere un
sol Giudice ed un Notaio d'atti, che oggi diciamo Mastrodatti, siccome
stabilì nella Costituzione _Occupatis_ al libro primo. Ciò che fu da
poi ritenuto dagli Angioini, li quali in ciascuna provincia mandavano
un solo Giustiziero, che oggi da noi Preside s'appella.
Chi fosse stato nel Regno di Ruggiero Maestro Giustiziero, non abbiamo,
che un sol riscontro nell'Archivio della Trinità di Venosa, in un
istromento rapportato dal Tutini, ove si legge che nell'anno 1140 fu
Giustiziero dei Re Errico Ollia. _Ego Henricus Ollia Dei gratia Regalis
Justitiarius_; ma ne' tempi de' due Guglielmi suoi successori, così
presso Romualdo Arcivescovo di Salerno, come nella Cronaca di Notar
Riccardo da S. Germano, se ne incontrano molti; come Roberto Conte di
Caserta, Ruggiero Conte di Andria e Luca Guarna, come diremo ne' Regni
di questi Principi; onde fassi chiaro l'error di coloro, che reputarono
questo Ufficio averlo introdotto nel Regno Federico II. Fu sì bene
da questo Imperadore in più sublimità e in miglior forma stabilito
per mezzo delle sue molte Costituzioni attinenti a quest'Ufficio, non
già che egli fosse stato il primo ad introdurlo, come dalle medesime
sue Costituzioni ciascuno potrà conoscer chiaramente. Altre leggi
furono da poi promulgate a' tempi degli Angioini intorno all'Ufficio
del Gran Giustiziero e molti Capitoli abbiamo sopra ciò di Carlo II,
che trattano della sua giurisdizione ed incumbenza; ma dovendo di
quest'Ufficiale trattare più ampiamente, quando del Tribunale della
Gran Corte della Vicaria farem parola, riserbiam perciò in quel luogo
di discorrere così del suo incremento, come della sua declinazione;
poichè essendosi in decorso di tempo sotto i Principi aragonesi ed
austriaci eretti altri Tribunali, siccome quello della Gran Corte
perdè sua antica autorità e dignità, così ancora il Gran Giustiziero
restò in gran parte spogliato del suo splendore e delle sue preminenze;
tanto che oggi è rimaso solo a titolo d'onore, nè ritiene altro se non
la precedenza sopra gli altri Ufficiali dopo il Gran Contestabile, di
cuoprirsi di porpora nelle funzioni e celebrità pubbliche, e di godere
quelli onori e preminenze che godono gli altri Ufficiali della Corona.
§. V. _Del Gran Camerario._
Ciò che nel Regno di Francia era chiamato il Gran Tesoriero, per la
soprantendenza, che teneva delle Finanze, presso di noi Gran Camerario
appellossi, essendo egli il Capo Ufficiale della Camera de' conti del
Re. Prima la sua incumbenza era di aver custodia della persona del
Re, dentro la sua Camera accomodare il suo letto, aver la cura e il
pensiero di provvedere il Re e i suoi figliuoli di abiti: disponere le
sentinelle per custodia della persona del Re nella sua Camera, ordinare
gli uscieri, distribuire le vesti per la famiglia del Re, e custodire
le gioie ed altri monili preziosi, l'oro, l'argento ed i panni di
lana o di seta. Ma la sua principal incumbenza era di ricevere tutto
il denaro, che si manda alla Camera del Re; soprantendere a tutti
gli altri Tesorieri del Regno, levargli ed in suo luogo sostituire
altri. Era ancora sua incumbenza di aver notizia di tutte le ragioni
appartenenti al regio Fisco, delle rendite, delle gabelle e di tutti
gli Ufficiali. Avea perciò giurisdizione sopra tutti li Tesorieri
e Commessari delle province, sopra tutti gli erari e Percettori
dell'entrate del Regno, e tenea conto del denaro del Re, che a lui
per qualunque cagione era da' Percettori inviato, i quali doveano a
lui render conto di tutte l'esazioni ed entrate. Quindi avvenne, che
siccome in Francia, essendo li Tesorieri dispersi in tutto il Regno, e
la loro carica divisa per le province, fu riputato necessario ergere
un Tribunale supremo e generale delle Finanze, dove si formasse lo
stato intiero di quelle, e se ne facesse il ripartimento a ciascuno
de' Tribunali particolari delle province, e dove finalmente tutto si
riportasse: così presso di noi surse perciò un nuovo Tribunale supremo
e generale delle Finanze, ove tutto si riportasse: Capo del quale
era il Gran Camerario, essendo egli il supremo sopra tutti gli altri
Ufficiali, che sono impiegati intorno alle cose fiscali, a' diritti
ed alle esazioni, rendite e gabelle del Re, come sono i Camerarj delle
province, i Portolani, i Secreti, i Doganieri, gli Erarj ed ogni altro,
da' quali egli riceve i conti; onde perciò fu appellato Capo ufficiale
della Camera de' conti, che ha molta simiglianza al _Comes sacrarum
largitionum_ presso i Romani; e siccome presso coloro più erano gli
_Quaestores pecuniarum_, così ancora presso noi più furono i Tesorieri
minori, i Camerarj, i Portolani, i Secreti, i Doganieri ed altri, de'
quali era incumbenza di raccogliere il denaro del Re. Questo Tribunale
in tempo di Federico II e dei Re della Casa di Angiò si reggeva per li
Maestri Razionali nella Corte della _Regia Zecca_; i quali erano detti
Maestri Razionali, perchè la maggior loro incumbenza era di invigilare,
affinchè i minori Camerarj, Tesorieri, Doganieri ed altri rendessero
ragione della loro amministrazione, e ricevevano perciò da essi i conti
dell'esazioni fatte e del denaro che mandavano alla Camera del Re.
Grandi privilegi e prerogative furono concedute dal Re Lodovico d'Angiò
e da Giovanna I, a questi Maestri Razionali[626], li quali erano anche
chiamati M. Razionali della Gran Corte, ed a' tempi de' Re angioini
da' personaggi, che sostenevano queste cariche, si vede quanto chiara
ed illustre fosse questa dignità; poichè si legge, che il famoso
Andrea d'Isernia, il celebre Niccolò Alunno d'Alife, ed altri insigni
Giureconsulti sotto il Re Carlo II, Roberto ed altri Re suoi successori
furono Maestri Razionali.
A' tempi posteriori degli Aragonesi, il Re Alfonso II, a questo
Tribunale unì l'altro da lui eretto della _Summaria_, il qual si
reggeva per quattro Presidenti legisti e due idioti, dandogli un Capo,
che vi presedesse in luogo del Gran Camerario, onde prese il nome di
suo _Luogotenente_[627]. Si vide per ciò questo Tribunale in maggior
splendore ed autorità; poichè oltre alla cura del patrimonio regale,
gli fu data anche la cognizione delle cause feudali, le quali prima
s'appartenevano alla Gran Corte. Surse quindi il nome della _Camera
Summaria_, e Presidenti della Summaria, prendendo tal denominazione
(senza che ci andiamo lusingando con etimologie più speziose di _summa
rei_, ovvero _rationis_, come vaneggia Luca di Penna[628], seguitato
a torto da Marino Freccia[629], di che a ragione ne fu ripreso dal
Reggente Moles) dalla cognizione sommaria, che doveano prendere sopra
i conti, declaratorie, o significatorie, che da' Maestri Razionali
si spedivano. Onde siccome appresso i Franzesi questo Tribunale si
appella la _Camera de' conti_, ovvero delle Finanze: così presso di
noi per l'istessa cagione fu detta _Camera_ della _Summaria_. Ciò
che maggiormente si conferma da un privilegio dell'istesso Re Alfonso
inserito nelle nostre prammatiche[630], dove il Re chiaramente dice,
essersi questo Tribunale chiamato della Summaria, _quod rationes ipsae
in Camera per Praesidentes, et Rationales ibidem ordinatos SUMMARIE
viderentur_: di che ci tornerà occasione di parlare più ampiamente,
quando dell'istituzione di questo Tribunale della Camera seguita nel
Regno d'Alfonso I, ci toccherà di favellare.
Questo supremo Ufficio di Gran Camerario, siccome è vero ciò che dice
Freccia, che fu da Carlo I d'Angiò ristabilito in miglior forma, a
somiglianza di quello di Francia: non è però che fosse stato Carlo il
primo ad introdurlo, essendo stato conosciuto dai nostri Re normanni e
svevi; e di molti Camerarj fassi nel Regno di questi Principi memoria:
molti se ne leggono nel Regno di Ruggiero istesso, ma i loro nomi
essendo stati a noi involati dall'antichità del tempo, non abbiam
potuto qui registrargli. Ben nei tempi di Guglielmo I suo successore,
infra gli altri, leggiamo Maestro Camerario del palagio reale,
Gaito Joario; dopo la morte del quale fu creato Maestro Camerario
Gaito Pietro Eunuco, ambedue Saraceni[631]. Era presso questi il
nome di _Gaito_, nome di Ufficio, che non voleva denotar altro, che
Capitano[632]. E nel Regno di Guglielmo II, pur leggiamo, che Gaito
Riccardo fu Maestro Camerario del regal palagio[633]; e che Gaito
Martino avea cura della regal Dogana. E sotto il medesimo Re pur
abbiamo menzione de' Camerari di Calabria, che risedevano in Reggio,
fra i quali fu Giovanni Colomeno, di cui ci tornerà occasione di
parlare nel Regno di questo Principe[634]. Così ancora ne' tempi de'
loro successori Svevi, e nelle Costituzioni di Federico[635] si leggono
molte leggi attinenti a quest'Ufficio, così del Maestro Camerario,
come degli altri Camerarj inferiori delle province, Doganieri, Maestri
Secreti ed altri, de' quali il Toppi tessè lungo catalogo.
Carlo d'Angiò lo ridusse in miglior forma a modo del Regno di Francia,
stabilendo un solo Gran Camerario, al quale tutti gli altri Camerarj
delle province ubbidissero, ed a cui tutto si riportasse, costituendolo
Ufficial supremo di tutte le Finanze. E ci diede molte leggi scritte
e stabilimenti intorno alla sua incumbenza, formando un particolar
regolamento di questo Ufficio, nel quale non potè nè meno dimenticarsi
de' vocaboli franzesi; poichè stabilì, che fosse dell'autorità del Gran
Camerario di deputare, sustituire e correggere i _Graffieri_, de' quali
l'incumbenza era scrivere e notare, siccome degli _Antigraffieri_ di
controscrivere e notare, che noi ora nel Regno chiamiamo _Credenzieri_,
affinchè non si commettesse frode nell'esazioni. Stabilì ancora i
Maestri degli _Arresti_, onde è che ancora presso noi fosse rimase
questo vocabolo franzese, e diciamo perciò gli _Arresti_ della
Camera, siccome essi chiamano le determinazioni e sentenze de' loro
Parlamenti[636].
Ne' tempi posteriori, e men a noi lontani, cominciò il Gran Camerario
a perdere queste tante sue prerogative, ma non già il Tribunale della
Camera; perchè reggendosi questo dal suo Luogotenente, co' Presidenti
e Razionali della medesima, come che il crearlo non s'appartiene più
a lui, ancorchè si chiami suo Luogotenente, ma al Re; quindi è nato
che se bene questo Tribunale si fosse innalzato al pari degli altri
Tribunali supremi del Regno il Gran Camerario però è oggi rimaso per
solo titolo di onore, nè più s'impaccia degli affari del medesimo, ne è
della sua incumbenza d'intrigarsi nell'entrate della Camera del Re, ma
tutto si fa dal Luogotenente e suoi Ministri, i quali al Vicerè, che è
in luogo del Principe, son obbligati dar conto della loro incumbenza,
avendo un particolar Tesoriero da chi viene conservato il denaro del
Re. Ritiene però le sue preminenze, così nel sedere alla parte sinistra
del Re dopo il Giustiziero[637], occupando il quarto luogo, come nelle
congiunture solenni di nozze, o altre funzioni pubbliche, di vestirsi
di porpora, e tra i sette Ufficj della Corona è ancora annoverato, ed
insino agli ultimi tempi se gli pagava il soldo.
§. VI. _Del Gran Protonotario._
Pietro Vincenti, che distese un libretto de' Protonotarj del Regno,
piuttosto tessè un catalogo di coloro, che esercitarono questa
carica nel Regno, che ci descrisse il loro Ufficio ed impiego. Il
Protonotario, ovvero Logoteta non vi è dubbio che presso di noi prese
il suo principio da' Greci, siccome denota la voce istessa; ma ciò
non fa che quest'Ufficio non fosse conosciuto da' Romani sotto altro
nome. Nell'Imperio, essendo egli il Capo de' Notai era perciò chiamato
_Primicerius Notariorum_, ed era decorato della dignità Proconsolare,
e dopo due anni d'esercizio diveniva _illustre_. Avea nell'antico
Imperio sotto di se tre sorte o gradi di Notai, che sono apertamente
distinti nel Codice Teodosiano[638]. I primi erano intitolati _Tribuni
Praetoriani, et Notarii_; ed anche, come l'attesta Cassiodoro[639],
erano chiamati _Candidati_; e questi avevano la dignità de' Conti.
I secondi erano semplicemente detti _Tribuni, et Notarii_; e questi
aveano la dignità de' _Vicarii_. Finalmente i terzi erano chiamati
_Notarii familiares_, ovvero _domestici_, li quali avevano l'ordine, o
dignità della _Consularità_.
Ma non bisogna confondere questi Nomi con quelli d'oggi, che i Romani
appellarono _Tabelliones_, i quali come diremo, aveano funzioni
diverse, ed erano Ufficj differentissimi. Siccome non bisogna
confondere l'Ufficio del Gran Protonotario a' tempi de' nostri Re
normanni, svevi, angioini ed aragonesi, con quello del Viceprotonotario
d'oggi, ristretto alla sola creazione de' Notai e Giudici cartularj, ed
alle legittimazioni.
L'Ufficio del Gran Protonotario era ne' tempi di questi Re cotanto
illustre, che in gran parte somigliavasi a quello del Primicerio de'
Notai presso i Romani. Questi, secondo ce lo descrive Cassiodoro[640]
e Giacomo Gottofredo[641], era del Concistoro del Principe, avea il
pensiero e la cura di notare tutti gli atti ed i secreti del Principe,
che si facevano nel suo Concistoro: per lui uscivan fuori i responsi
ed i decreti imperiali, e sovente le orazioni degl'Imperadori fatte al
Senato si recitavano dal Primicerio: in breve egli era il Secretario
fedele del Principe, a cui non vi era secreto o consiglio, che non
si confidasse, e perciò l'obbligo della sua carica lo astringeva
continuamente ad assisterlo, e con indefessa applicazione attendere
alle spedizioni de' suoi imperiali comandamenti. Teneva perciò sotto
di se que' tre gradi di Notaj, che ridotti a forma di Milizie, o di
Collegio, militavano sotto di lui, i quali aveano molta somiglianza
a' Secretarj d'oggi di Stato, o del Gabinetto e della casa del Re, de'
quali favelleremo nel Regno di Carlo II d'Angiò.
Uguale era l'Ufficio e potestà del Gran Protonotario ne' tempi di
questi Re. Il suo principal impiego non era già della creazione de'
Notai e de' Giudici cartularj, ma d'assistere continuamente appresso
la persona del Re, ricevere le preci e i memoriali, che si portavano a
quello, sentire nell'udienze coloro che aveano al Re ricorso, e farne
al medesimo relazione: per le sue mani passavano tutti i diplomi, e
da lui s'istromentavano. Tutte le nuove costituzioni, gli editti e
le prammatiche, che il Re stabiliva, erano dal Protonotario dettate e
firmate. Ciò che il Principe, o nel suo Concistoro, o in ogni altro suo
Consiglio sentenziava o decretava, egli riducevalo in forma di sentenza
o di decreto, ovvero in forma di diploma o privilegio[642], e si vide
nel Regno di Carlo II, d'Angiò in quanta eminenza arrivasse, quando
questo Ufficio era esercitato da Bartolomeo di Capua, per mano del
quale passavano i più gravi e rilevanti affari della Corona.
Ma siccome in decorso di tempo il Tribunale della Gran Corte della
Vicaria abbassò il Gran Giustiziero riducendolo in quello stato, che
oggi si vede, così l'erezione del Consiglio di S. Chiara a' tempi
d'Alfonso I Re d'Aragona fece quasi che sparire il Gran Protonotario;
e quantunque Alfonso concedendo al Presidente di quello ugual potestà,
si dichiarasse ch'egli non intendeva pregiudicare alle preminenze
del Gran Protonotario, tanto che o egli, o il suo Viceprotonotario
era ammesso a presiedere in quel Consiglio, e sovente a commettere le
cause, non altrimenti che faceva il Presidente; nulladimanco a poco a
poco l'Ufficio di Gran Protonotario fu ridotto poi a titolo di onore, e
rimase fuori di quel Consiglio; e s'arrivò a tale, che dovendo il Gran
Protonotario assistere di persona, nè senza nuova permissione del Re
potendo elegger altri per Viceprotonotario, che assistesse in suo nome,
non concedendosi più dal Re tal facoltà, siccome si legge[643] essersi
conceduta da Carlo II a Bartolomeo di Capua: il Viceprotonotario non
più si creava da lui, ma a dirittura dal Re, come si pratica tuttavia.
Per questa cagione fu introdotto, che il Gran Protonotario, quando era
dal Re eletto, pigliava con molta solennità il possesso nel Consiglio
di S. Chiara, con intervenire insieme col Presidente, e tutti gli
altri Consiglieri in tutte le sentenze, che si profferivano quella
giornata; e per questa coerenza s'introdusse ancora, che il Re creava
Viceprotonotario l'istesso Presidente del Consiglio, onde quasi sempre
si videro queste cariche unite in una medesima persona, come più
diffusamente diremo nel Regno d'Alfonso I.
In decorso di tempo essendo innalzati a quest'Ufficio i primi Baroni,
non più Giureconsulti, come ai tempi di Bartolomeo di Capua: i
Gran Protonotarj, come personaggi d'alta gerarchia, quasi sdegnando
d'intervenire di persona nel Consiglio di S. Chiara, i Viceprotonotarj
venivano ad assistervi; ma questi poi non essendo più creati da essi,
ma dal Re, vennero per ciò affatto i Gran Protonotarj ad esserne
esclusi, e di non aver poi parte alcuna in quel Consiglio. Dall'altra
parte i Presidenti del Consiglio, l'autorità de' quali era grandissima,
esclusero poi i Viceprotonotarj dalle commesse delle cause, e da tutte
l'altre preminenze, che rappresentando la persona del Gran Protonotario
prima aveano; onde venne a restringersi la loro autorità alla sola
creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ed alle legittimazioni,
che ora gli rimane.
Ma quantunque l'Ufficio di Viceprotonotario si fosse ristretto a
queste tre sole incumbenze: portando la creazione de' Notari e de'
Giudici, il visitare i loro privilegi e protocolli, grandi emolumenti:
sursero gravi contese fra i Gran Protonotarj, che pretendevano quelli
a loro doversi, ed i Viceprotonotarj, che come destinati dal Re,
tutti ad essi se gli appropriavano: intorno a che Marino Freccia[644]
rapporta una fiera lite, che a' suoi tempi per ciò s'accese fra il
Duca di Castrovillari Gran Protonotario, ed il famoso Cicco Loffredo
Viceprotonotario. Presentemente tutte queste contese son finite,
poichè il Viceprotonotario non riconoscendo da altri, che dal Re quella
carica, se l'appropria solo, ed ora l'Ufficio di Gran Protonotario è
rimaso a sol titolo d'onore, senza soldo e senza emolumenti; ritiene
però gli onori di vestire di porpora, e di sedere ne' Parlamenti nella
parte destra del Re dopo il Grand'Ammiraglio.
Ma egli è ben da avvertire, che i Notari d'oggi, la creazion de' quali
s'appartiene al Viceprotonotario, non hanno conformità alcuna con que'
Notari, delli quali si parla nel Codice Teodosiano, e di cui parla
Cassiodoro, i quali, come si è detto, aveano più somiglianza con gli
Ufficiali della Secretaria, o Cancellaria del Re, li quali hanno il
pensiero degli atti, e delle scritture del Re, che co' Notari presenti,
la cui incumbenza si raggira agl'istromenti, ed atti de' privati,
ancorchè il lor Ufficio pubblico fosse. Hanno costoro più coerenza co'
_Tabellioni_ degli antichi Romani, l'Ufficio de' quali era a questo
somigliantissimo; con una sola differenza, che nella persona dei Notari
d'oggi si vedono uniti insieme l'Ufficio dei _Tabularii_, e quello de'
_Tabellioni_.
Presso i Romani coloro, ch'erano destinati ad aver la custodia de'
pubblici Archivj, ove si conservavano i pubblici istromenti, ed i
monumenti delle cose fatte, si chiamavano _Tabularii_, poichè il luogo,
dove quelli si serbavano, era appellato _Tabularium_; ed i Greci lo
chiamavano _Grammatophylacium_, ovvero _Archium_[645]; e sovente la
cura di questi luoghi era commessa ai servi pubblici, cioè comprati
con pubblico denaro delle città, o delle province; e questi Tabularj,
perchè pubblici, non solo per la Repubblica, ma anche per ciascheduno
privato potevano intervenire e stipulare, acquistare, e in lor nome
prender anche la possessione[646]. L'Imperador Arcadio poi discacciò
dal _Tabulario_ i servi pubblici, e comandò che i Tabularj fossero
uomini liberi[647], i quali come persone pubbliche potessero stipulare
per altri, non altrimenti che il Magistrato[648]. Ma l'Ufficio di
questi Tabularj non era altro, che custodire nell'Archivio i pubblici
istromenti e monumenti delle cose fatte, e come persone pubbliche di
poter intervenire e stipulare per altri.
Li _Tabellioni_ erano quelli, i quali avanti a' Tabularj dettavano e
scrivevano i testamenti, e stendevano i contratti, facendone pubblici
istromenti[649], che si davan poi a conservare a' Tabularj. Questi
Tabellioni erano ancora chiamati _Nomici_ cioè _Juris studiosi_,
perchè in quelli per concepir bene, e dettare gl'istromenti, ovvero
testamenti, vi si ricercava ancora qualche perizia delle leggi[650].
Altri interpretarono la voce _Nomicus_, cioè _Legitimus_, perchè
egli rendeva legittimi tutti gli atti. Che che ne sia, egli è certo,
che i Tabellioni, che oggi noi appelliamo _Notari_, eran tutto altro
da' Tabularj, i quali erano preposti all'Archivio, siccome fra di
loro vengon distinti da Giustiniano nelle sue Novelle[651], e non
bisogna confondergli, come fecero Accursio[652], Goveano[653], e
Forcatolo[654].
Queste due funzioni però s'uniron poi nelle persone de' nostri Notari;
poichè siccome prima i Tabellioni avanti a' Tabularj scrivevano
gl'istromenti, e presso questi nell'Archivio si conservavano: poi
fu introdotto, che gl'istromenti o testamenti avanti a' Tabellioni
si scrivessero, senza più ricorrere a' Tabularj, e ch'essi medesimi
gli conservassero, facendone protocolli, e custodendogli non più
ne' pubblici Archivj, ma nelle proprie case. Quindi nacque, che
confondendosi quest'uffici, fosse il Notaro riputato persona pubblica,
e che siccome i Tabularj potevano stipulare per altri, potessero
anch'essi farlo.
Divenne perciò l'Ufficio de' Notari di maggior fede e confidenza:
ond'è che i Principi nel creargli vi stabilirono certe leggi, e
ricercarono molti requisiti, d'essere incorrotti, e di buona fama,
fedeli ed intelligenti; che sappiano scriver bene, ben intendere le
convenzioni delle parti per poterle poi nettamente ridurle in iscritto:
siano secreti, liberi, cristiani, conoscano i contraenti, e perciò
nazionali de' luoghi, ove desiderano esercitare. Quindi richiedendo
quest'Ufficio una somma fedeltà, si vide ne' tempi antichi esercitarsi
presso di noi da persone nobili; e siccome un tempo non si sdegnavano i
Nobili, particolarmente i Salernitani, esercitar medicina, così ancora
molti Nobili de' nostri Sedili, non si sdegnarono ne' tempi antichi
farsi Notari; e Marino Freccia[655] testifica aver egli veduto molti
istromenti, registri, inventarj, ed altri antichi monumenti scritti per
mano di Notari nobili, le cui famiglie, egli dice, non voler nominare,
per non dar dispiacere a' loro posteri leggendole. Quindi nacque ancora
presso i nostri Autori la massima, che per l'esercizio del Notariato,
non si perdano i privilegi della Nobiltà, e che non debbano i Notari
noverarsi fra gli artegiani[656].
§. VII. _Del Gran Siniscalco._
Siccome presso i Franzesi, dopo la suppressione de' Maestri del
palazzo, quattro Ufficj della Corona furono grandemente accresciuti,
che riguardavano la guerra, la giustizia, le finanze, e la casa del
Re; e per quel che si attiene alla guerra, surse il Gran Contestabile,
per la giustizia il Gran Cancelliere, e per le finanze il Gran
Tesoriero Capo ufficiale della Camera de' conti: così ancora per quel,
che riguarda la casa del Re, innalzossi il Gran Maestro di Francia,
anticamente chiamato Conte del palazzo, cioè Giudice della casa del Re,
ch'ebbe il governamento della medesima.
Non altrimenti nella Corona di Sicilia, oltre gli altri Ufficiali
annoverati, si vide ad esempio di quello di Francia il Gran Maestro
di Sicilia, chiamato con vocabolo ancor franzese Siniscalco, ovvero
Maggiordomo della casa del Re, il quale avea il governamento della
medesima, e la cura ed il pensiero di provedere il regio Ospizio di
ogni sorte di viveri, secondo il bisogno richiedeva: era ancora della
sua incumbenza di provedere delle biade ed altre vittovaglie per li
cavalli della stalla del Re, tener cura delle foreste, e delle caccie
riserbate per divertimento del Re, de' familiari, ed altri servidori
della casa reale, sopra i quali teneva giurisdizione di correggergli,
e castigargli eccetto che sopra i Ciambellani, i quali per essere
intimi servidori e Cubicularj del Re, che pongono il Re in letto, e lo
scalzano, e sono nella Camera secreta del Re, perciò furono esenzionati
dalla giurisdizione del Gran Siniscalco, siccome li Collaterali del Re,
che erano partecipi del consiglio segreto del Re, e riputati come parte
del corpo del Re[657].
Era egli perciò il Giudice della Casa reale, e sotto la cura sua
era tutta la famiglia del palazzo regio, e tutti gli altri Ufficiali
minori della casa del Re, i quali secondo i particolari loro impieghi
assunsero varj nomi; onde sursero molti Ufficj detti non già della
Corona, ma solamente per questo fine, della Casa del Re.
Noi a tempo de' Normanni non abbiamo riscontri di questi minori
Ufficiali, ma sì bene del Gran Siniscalco, che si disse così per esser
il maggiore, e sopra tutti gli altri Siniscalchi minori dell'Ospizio
regio; e se bene a' tempi di Ruggiero non abbiamo fra le reliquie
dell'antichità, chi fosse stato suo Gran Siniscalco; egli è però che
in tempo di Guglielmo I suo successore leggiamo suo Gran Siniscalco
Simone cognato del famoso Majone, di cui abbiamo anche memoria presso
il Pellegrino[658] al quale anche Guglielmo diede il governo della
Puglia[659]; onde non è da dubitare, che quest'Ufficio insieme con gli
altri fosse da' Normanni introdotto fra di noi.
Ma siccome ciò è vero, così anche è certissimo, che in tempo degli
Angioini, e particolarmente di Carlo II ricevè miglior forma, e su 'l
quale furono dati varj provedimenti, e stabilito nuovo modo, e dategli
altre incumbenze, secondo la Tabella stabilita per quest'Ufficio, che
rapporta Freccia; ond'è che in Napoli si videro sorgere quegli altri
Ufficj minori della casa del Re, dipendenti dal Gran Siniscalco: e
la ragione si fu, perch'avendo Carlo I d'Angiò fermata la sua regia
sede in Napoli, il Gran Siniscalco si distinse sopra tutti gli altri
Ufficiali della casa reale, che furono molti: abbiamo perciò nel
Regno di questi Angioini sovente memoria de' Maggiordomi della casa
reale, de' Maestri de' cavalli regi, de' Maestri Panettieri regi,
dei Maestri de' Palafrenieri e della scuderia regia, de' Maestri
dell'Ospizio regio, de' Maestri delle razze regie, de' Maestri Massari,
e de' Siniscalchi dell'Ospizio regio, siccome ne' tempi di Giovanna
I leggiamo: _Phichillus Gaetanus Reginalis hospitii Senescallus_;
e sotto Carlo III si legge: _Nobilis vir Bartholomeus Tomacellus
miles Regii hospitii Senescallus_; e sotto Ladislao si trova Paolino
Scaglione Siniscalco dell'Ospizio di detto Re ed altri rapportati dal
Tutini[660]. Così ancora Ufficiali della casa del Re subordinati al
Gran Siniscalco erano il Preposito della cucina del Re: il Preposito
della buccellaria regia. Il Giudice dell'Ospizio regio. I Ciambellani
Regj. I Valletti della Nappa del Re. I Cacciatori Regj. Il Custode
degli uccelli del Re. I Falconieri del Re, ed altri, de' quali ci
tornerà occasione di favellare nel Regno di questi Principi più
distesamente.
Ma siccome ne' tempi degli Angioini il Siniscalco per li tanti
Ufficiali a se sottoposti fu nel maggiore incremento e sublimità, e
furono le sue prerogative ritenute ancora ne' tempi degli Aragonesi,
per cagione che questi Re mantennero la loro residenza in Napoli così
da poi passando questo Regno sotto la dominazione degli Austriaci,
e perdendo questa città il pregio d'esser sede regia, si scemarono
in gran parte le prerogative del Gran Siniscalco, e mancarono molti
de' soprannomati Ufficiali della Casa del Re, e finalmente per
quest'istessa cagione in progresso di tempo restò presso noi a sol
titolo d'onore, senza funzione e senz'esercizio.
Per questa suppressione s'innalzarono molti di quegli Ufficj dipendenti
da lui, e ad esser riputati (se bene non delli sette della Corona)
almeno de' maggiori del Regno, e ad altri non subordinati, come il
Maestro delle razze regie, che chiamarono il Cavallerizzo del Re. Il
Gran Montiere Maggiore, ovvero il Maestro della caccia del Re, che
sopra i Cacciatori regj, e sopra tutte le foreste del Re e caccie ha
la soprantendenza; ed altri de' quali ci tornerà occasione di parlare
a più opportuno luogo. Nel che non dobbiamo tralasciar d'avvertire,
che siccome di quasi tutti gli Ufficiali sinora annoverati possiamo
far qualche paragone ed aver qualche riscontro tra gli Ufficiali nella
Notizia dell'Imperio: de' Gran Montieri però non bisogna cercarne
de' simiglianti, poichè gl'Imperadori romani non erano inclinati alla
caccia, come furono i nostri Re, che reputando quest'esercizio proprio
della professione delle armi, alle quali erano inclinati, e che sovente
perciò non per ministri, ma per essi guerreggiavano: stimarono per la
caccia così rendersi esperti de' siti e positure de' monti, valli,
poggi, piani, e fiumi, che regolarmente hanno l'istesse positure, e
siti in tutta la terra.
Così oggi presso di noi l'Ufficio del Gran Siniscalco per la lunga
assenza de' nostri Re dal Reame, tenendo altrove collocata la regia
loro sede, è quasi estinto, ed è sol rimaso a titolo d'onore: ritiene
bensì nelle congiunture di qualche Parlamento o pubblica celebrità le
sue prerogative e preminenze: veste di porpora, e siede nell'ultimo
luogo a' piedi del Re, e tra sette Ufficj della Corona è annoverato.
Ecco come Ruggiero stabilisse il suo Regno; ecco quali fossero le
leggi e la politia che v'introdusse, gli Ufficiali per i quali veniva
amministrato, e come dopo tanti travagli lo riducesse in una ben ferma
e tranquilla pace. Ma non contento il magnanimo suo cuore d'avere
stabilita in cotal guisa la Monarchia, fu da poi tutto inteso agli
acquisti di nuovi Reami e province, ancorchè poste nelle parti più
remote e lontane dell'Affrica.