CAPITOLO VI.

_Degli Ufficj della Corona._

Dapoi che in Francia, nella stirpe di Ugo Ciappetta, restò estinta

quella sublime dignità di Maestro del Palazzo, che come ruinosa a'

Principi stessi, come si vide chiaro nel Regno di Ghilperico, fu

riputato saggio consiglio di que' Re di spegnerla affatto, si videro

da questa suppressione grandemente accresciuti quattro altri Ufficj

di quella Corona, le cui funzioni eransi prima trasfuse in quello

di Maestro del Palazzo, che per la sua grandezza e sublimità avea

assorbiti tutti gli altri. Egli era perciò detto Capo de' Capi di

tutti gli altri Ufficiali: Duca de' Duchi: e non senza ragione era

assomigliato al Prefetto Pretorio sotto gli ultimi Imperadori romani. A

lui non meno si riportavano le cose della guerra, che della giustizia;

sovrastava alle Finanze, ed alla Casa del Re: in breve, era il Superior

generale di tutti gli Ufficiali del Regno senza eccezione.

Dalla suppressione dunque di quest'Ufficio ripigliarono gli altri

Uffizj della Corona la loro antica autorità, non riconoscendo poi altri

per lor Capo e superiore, che il Re istesso; onde perciò i supremi

vennero con titolo di Grandi decorati. Surse il Gran Contestabile,

che ebbe la soprantendenza della guerra, ed il comando degli eserciti

in campagna. Il Gran Ammiraglio capo dell'armate navali, che ebbe

il comando sopra mare in guerra ed in pace. Il Gran Cancelliero per

la soprantendenza della giustizia, capo di tutti gli Ufficiali di

pace, e Magistrato de' Magistrati, dipendendo da lui i Giustizieri, i

Protonotarj, e tutti gli altri minori Cancellieri. Il Gran Tesoriero,

ovvero Gran Camerario, capo della Camera de' Conti, ed Ufficial supremo

delle Finanze; ed il Gran Siniscalco, ovvero Giudice della Casa del Re,

poichè ebbe il governamento della medesima.

Tutti questi Ufficj erano chiamati della Corona, ovvero del Regno,

perchè non riguardano il servigio della persona del Re, ma del Regno:

e Ruggiero stabilito ch'ebbe il suo, ve gl'introdusse insieme con gli

altri Ufficiali minori subordinati a' medesimi. Prima, queste nostre

province non gli conobbero, e le loro funzioni venivano esercitate

sotto altro nome da diversi altri Ufficiali: e se ben sotto i Goti

se ne fosse avuta qualche conoscenza, avendocene Cassiodoro lasciata

qualche notizia, onde è da credersi, che i Franzesi dai Goti gli

apprendessero; nulladimanco essendo stati questi discacciati da'

Greci, ed i Greci da' Longobardi, si vede che nè gli uni, nè gli altri

in tutto il tempo, che dominarono queste Province, l'usarono[580]. I

Greci le governarono per Straticò e Catapani; onde è, che oggi ancora

presso di noi sia rimasto qualche vestigio di questi Ufficiali. In

Salerno ancor si ritiene il nome di Straticò, come in Messina. In

Puglia i Catapani furono assai rinomati; onde è che per questo nome di

Magistrato ritenga oggi il nome di Capitanata una provincia del Regno.

Ebbero ancora i Greci altri Ufficiali, come i Maestri de' Cavalieri,

per li quali lungamente ressero il Ducato di Napoli. Ebbero i Patrizj,

i Protospata, ed altri moltissimi; nè mai usarono i soprannomati.

Solamente è chi dice, che l'Ufficio di Protonotario fosse d'origine

greco, ma di ciò ne parleremo al suo luogo.

I Longobardi certamente non gli conobbero; essi prima divisero

i Governi in Castaldati, a ciascuno preponendo un Castaldo per

reggerlo, al quale s'appartenevan così le cose della guerra, come

della giustizia. Da poi crearono i Conti, che nella loro origine non

erano più che Ufficiali, e non Signori; ciascuno avendo il governo

del Contado a se commesso sin tanto che poi col correre degli anni

cominciassero a mutargli, e da Ufficj, ridurgli in Feudi e Signorie,

come altre volte abbiamo osservato.

Furono adunque i Normanni, e sopra tutti il famoso Ruggiero, che avendo

ridotti i suoi dominj in un ampio e potente Reame, era di dovere che

vi introducesse questi Ufficj, che in altri Regni, e particolarmente

in quello di Francia, erano riputati proprj della Corona regale, e

come tanti lumi, che facessero maggiormente risplendere il suo regal

diadema.

§. I. _Del Gran Contestabile._

Quello che meritamente, e secondo il comun sentimento degli Scrittori

s'innalza sopra tutti gli altri, e tiene il primo luogo, è il Gran

Contestabile. Nella sua origine, appresso i Franzesi era chiamato il

Gran Scudiero del Re, e perciò da Aimone[581] viene appellato _Regalium

Praepositus Equorum_, come parimente l'attesta il suo nome latino Comes

_stabuli_, molto frequente negli antichi libri, di cui Caronda[582]

riferisce molti be' passi, e sostiene Loyseau[583] contro l'opinion

d'alcuni moderni, e spezialmente di Cujacio[584], ch'è di contrario

sentimento.

Ha due grandi prerogative: l'una, egli è custode della spada del

Re, poichè quando vien promosso a sì sublime dignità, il Re gli dà

tutta nuda la sua spada nelle mani, per la quale egli all'incontro

in quell'istante gli dà la fede ed omaggio, come appunto si narra

dell'Imperador Trajano, il quale dando la sua spada nuda a Sura Licinio

Prefetto Pretorio, gli disse queste memorabili parole: _Accipe hunc

ensem, ut si quidem recte Reip. imperavero, pro me, sin autem secus,

in me utaris_. Perciò l'insegna di questa dignità è la spada nuda;

siccome il nostro Torquato seppe ben esprimere nella persona del Gran

Contestabile d'Egitto, collocandolo perciò in quella rassegna alla

destra del Re, appartenendo a lui il primo luogo sopra tutti gli altri

Ufficiali della Corona, e dandogli la spada nuda per sua insegna.

.... _alza il più degno_

_La nuda spada del rigor ministra_.

L'altra prerogativa è, che negli eserciti egli ha il comando sopra

tutte le persone, anche sopra i Principi del sangue: dispone gli

alloggiamenti, istruisce le squadre, distribuisce le sentinelle: sono

a lui subordinati i Marescialli, e tutti gli altri Ufficiali minori:

in breve ha il supremo comando negli eserciti mentre sono in campagna,

onde di quest'altra prerogativa parlando il Tasso cantò:

_Ma Prence degl'eserciti, e con piena_

_Possanza è l'altro ordinator di pena._

Ma tutta questa sua autorità ed alto imperio potea esercitarlo negli

eserciti in campagna, non già nelle Piazze, nè sopra i Governadori

delle province; onde mal fanno coloro, che vogliono far paragone de'

Gran Contestabili co' presenti nostri Vicerè, li quali non solo hanno

il comando degli eserciti in campagna, ma anche in tutte le Piazze,

sopra tutti i Governadori delle province, così in terra, come in mare,

e sopra tutti gli altri Ufficiali della Corona. Egli è però vero che

presso i Vicerè risiedono le prerogative del Gran Contestabile; poichè

le cose di guerra a lui s'appartengono, ed egli dispone gli eserciti in

campagna, a cui ubbidiscono tutti gli altri Generali e Marescialli; ma

quando il Vicerè sia assente dal Regno, nè fosser altri dal Re deputati

a quest'impiego, potrebbe ne' casi repentini e quando la necessità

lo portasse, il Gran Contestabile servirsi della sua giurisdizione, e

riassumere ciò, che prima era della sua incumbenza, come dice Marino

Freccia[585].

Il primo Contestabile, che tra le memorie antiche abbiamo nel Regno di

Ruggiero, fu Roberto di Bassavilla Conte di Conversano[586]. Questi

fu figliuolo di un altro Roberto parimente Conte di Conversano,

e di Giuditta sorella di Ruggiero: fu adoperato da Ruggiero nelle

imprese più ardue, e meritò per la disciplina militare, nella quale

era molto versato, da questo Principe esser innalzato a sì sublime

dignità. Nel Regno di Guglielmo I si rese più rinomato, e da questo

Principe fu investito del Contado di Loritello; ma da poi essendosi

da lui ribellato, gli pose sottosopra il Regno insieme con altri

Baroni, onde Guglielmo toltagli questa dignità, la diede a Simone

Conte di Policastro suo cugino, che fu il secondo Contestabile, di

cui ci sarà data occasione di più lungamente ragionare nel Regno di

Guglielmo; e ne' tempi di Guglielmo II fu Contestabile Roberto Conte di

Caserta[587].

Merita riflessione che questi Contestabili, siccome tutti gli altri

supremi Ufficiali, che prima si dissero Maestri Contestabili, e poi

_Magni_ Contestabili, erano comuni così a queste nostre Province, come

alla Sicilia, insino che questa isola fosse stata dagli Aragonesi tolta

agli Angioini; e se bene solevano a questa dignità innalzare i nostri

Baroni, come quelli che per ampiezza di dominj e Contadi, e per le

parentele che aveano co' Principi stessi, i quali non si sdegnavano

allora imparentarsi con loro, facevano la principal figura sopra tutti

gli altri Baroni di quell'isola; e spesso solevano risedere ne' loro

Stati; nulladimeno avendo i Re normanni fermata la loro sede regia

in Palermo, solevano regolarmente in questa Corte appresso la persona

del Re risiedere, dal quale erano impiegati ne' più rilevanti affari

della Corona. Perciò non bisogna confondergli co' minori Contestabili,

i quali erano mandati ad una particolar provincia, ed a' quali o

era commesso il governo di qualche città, o gli era dato il comando

d'alcuni reggimenti o di fanteria o di cavalleria; poichè se bene

questi erano pure chiamati Contestabili, il loro posto però era molto

diverso, e di gran lunga inferiore a' grandi e primi Contestabili, i

quali perciò erano chiamati Regni Comestabuli. Così nella Cronaca di

Not. Riccardo di S. Germano scritta ne' tempi di Federico II leggiamo,

che Filippo di Citero, _erat Comestabulus Capuae_. E ne' tempi

posteriori si leggono molte carte rapportate dal Tutini[588], nelle

quali la Contestabilia era ristretta al governo d'una città sola, e

ad una particolare incumbenza: così spesso s'incontra nelle scritture

del regio Archivio della Zecca: _Henricus Comestabulus Foggiae_: ed in

alcuni istromenti del medesimo Archivio, pur si legge _Franciscus Garis

Comestabulus vigintiquatuor Balestrarum_; ed altrove: _Franciscus de

Diano Comestabulus Peditum_.

Così ancora venivano chiamati _Comestabuli Regii Hospitii_ i Mastri

di stalla della Casa reale. E parimente li Capitani delle milizie,

ch'erano in ciascheduna Provincia del Regno, che oggi si dicono

Capitani del Battaglione, erano ancora Contestabili nomati. Osserviamo

perciò Pietro della Marra Contestabile di Terra di Lavoro; Guglielmo

Ponciaco Contestabile in Basilicata; Mattia Gesualdo Contestabile

nel Principato, Gualtiedi del Ponte Contestabile in Capitanata,

Adamo Morerio Contestabile in Terra d'Otranto, e Gentile di Sangro

Contestabile nell'Apruzzi.

Nel Regno degli Angioini quest'Ufficio non perdè niente del suo antico

splendore; anzi, come scrisse Marino Freccia, Carlo I d'Angiò soleva

concederlo colle medesime prerogative, ed all'istesso modo del Regno di

Francia, ordinando che in quella guisa appunto dovesse esercitarsi nel

suo Regno di Sicilia. E Carlo II suo successore stabilì molti Capitoli

attenenti a' Gran Contestabili, rapportati dal Tutino, a' quali

sottopose tutti i Marescialli del suo Regno. Ma ora quest'Ufficio,

per le cagioni, che si diranno nel progresso di quest'Istoria, è

a noi rimaso sol a titolo d'onore e senza funzione, essendo la sua

autorità passata in gran parte nella persona del Vicerè; e solo i

Gran Contestabili ritengono la precedenza nel sedere in occasion

di Parlamenti, e nell'altre pubbliche celebrità, con molte altre

preminenze, come il vestirsi di porpora e d'armellini con berrettino;

ed ultimamente ancorchè gli fossero stati lasciati questi onori, se gli

è pure levato il soldo, che prima godevano.

§. II. _Del Grand'Ammiraglio._

Dovrebbe occupar il secondo luogo tra' Ufficj della Corona quello del

Gran Cancelliere, siccome s'usa presso i Franzesi; ovvero quello di

Gran Giustiziero siccome ora si osserva presso di noi; ma due ragioni

mi spingono dopo il Gran Contestabile a favellare del Grand'Ammiraglio:

l'una per la grande uniformità che egli tiene col Gran Contestabile;

poichè avendo ambedue la soprantendenza della guerra, il primo sopra

gli eserciti in campagna, e questo secondo sopra l'armate di mare,

mi muove, innanzi che si faccia passaggio agli Ufficiali di pace ed a

quelli di giustizia, a dover del Grand'Ammiraglio ragionare: l'altra

più potente si è il vedere, che a' tempi di questi Re normanni, ne'

quali siamo, fu la dignità del Grande Ammiraglio riputata assai più

di quella del Gran Cancelliere, e di qualunque altro Ufficiale di

giustizia; perchè essendo questi Re potenti in mare cotanto che per le

loro armate si resero gloriosi e tremendi per tutto Oriente, portando

le loro vittoriose insegne insino alle porte di Costantinopoli, e

nell'Affrica fecero maravigliosi acquisti; il loro imperio sopra il

mare era più ampio e considerabile, che quello di terra; onde avvenne,

che ne' tempi di Ruggiero, e dei due Guglielmi suoi successori, l'esser

Grand'Ammiraglio del Regno di Sicilia, era il più alto grado, nel quale

alcuno potesse mai essere innalzato. In fatti vediamo che il famoso

Majone di Bari, che a' tempi di Ruggiero era Gran Cancelliere, entrato

da poi in somma grazia del Re Guglielmo, fu da costui, per dargli un

saggio della grande stima, che faceva della sua persona, innalzato

ad esser Grand'Ammiraglio; ed Ugone Falcando, narrando lo stato della

Corte nei principj del Regno di Guglielmo II, nel qual tempo reggeva

l'ufficio di Gran Cancelliere l'Eletto di Siracusa, e quello di Gran

Camerario del palazzo Riccardo Mandra, dice che _Matthaeus Notarius cum

sciret Admiratum se non posse fieri, ob multam ejus nominis invidiam,

Cancellariatum totis nisibus appetebat_.

Se riguardiamo l'impiego e le funzioni di questo Ufficio, non è da

porsi in dubbio, che non fosse antichissimo, conosciuto da' Romani,

e più dalle regioni d'Oriente bagnate dal mare; poichè presso Livio

abbiamo i Prefetti delle classi marittime, e nell'antica Gallia presso

Cesare spesso s'incontrano i Prefetti marittimi, fra quali sopra

tutti si distinse Bibulo. Ma il suo nome certamente non lo ritroveremo

presso i Romani; ed io acconsento all'opinione di coloro, che stimano

questa voce essere non già provenzale, come credette l'Alunno[589],

ma saracena; come ben pruovano da molti passi dell'Istoria del

Fazzello[590], Pietro Vincenti[591] ed il Tutini[592]. Ed in vero i

Saraceni furono molto potenti in mare, ond'è che nell'istorie loro

spesso s'incontrano questi nomi d'Ammiragli, poich'ingombrando essi

l'Oriente, e gran parte dell'Occidente, come la Spagna, l'Affrica e la

Sicilia, luoghi nella maggior loro estensione bagnati dal mare, ebbero

perciò molti Generali di mare, da essi Ammiragli chiamati.

Gli conobbero ancora i Greci e gli ultimi Imperadori d'Oriente, i

quali per opporsi agli sforzi dei Saraceni bisognò, che si provedessero

d'armate marittime essi ancora, e non è fuor di ragione il credere che

in queste nostre province gli avessero i Greci prima introdotti, poichè

non essendogli negli ultimi tempi rimaso altro, che molte città nella

riviera del mare, come quelle della Calabria, e parte della Lucania,

Amalfi, Napoli e Gaeta, tutti luoghi marittimi bisognò provedersi

d'armate per conservargli da' Saraceni, i quali siccome avevan loro

tolta la Sicilia, così passavano pericolo quest'altre città ancora di

qua del Faro di correre la stessa fortuna. In fatti osserviamo, che gli

Amalfitani si resero potenti in mare, e nell'arte nautica espertissimi,

tanto che i Greci gli ebbero per valido presidio, ed in essi per

le cose marittime fondavano le maggiori speranze; e come altrove

fu avvertito, s'avanzarono tanto in questo mestiere, che oltre alle

frequenti navigazioni per tutte le parti orientali, furono riputati

arbitri delle controversie marittime; e siccome a' tempi de' Romani,

i Rodiani si lasciarono in dietro tutte le altre Nazioni, tanto che

le leggi Rodie erano la norma di tutti i Popoli dell'Imperio, per le

quali le liti insorte su la nautica venivan decise; così presso di noi,

tutte le liti, e tutte le controversie surte intorno alla navigazione,

si decidevano secondo le leggi, ed instituti degli Amalfitani; e Marino

Freccia[593] attesta, che insino a' suoi tempi questi litigi venivan

terminati secondo le leggi amalfitane. Quindi avvenne, che per essere

gli Amalfitani tutti dediti alla navigazione, ed esperti nella nautica,

riuscì finalmente a Flavio Gisia Amalfitano, ne' tempi di Carlo II

d'Angiò, uomo sagacissimo, di rinvenire la Bussola tanto necessaria per

le navigazioni.

Ma avendo ora i Normanni discacciati dalla Sicilia i Saraceni, e da

questi nostri luoghi i Greci, per potergli difendere dall'invasione

così degli uni, come degli altri, bisognò che parimente si

fortificassero in mare. E quanto in ciò i Normanni s'avanzassero, e

precisamente a tempo del famoso Ruggiero, e de' due Guglielmi, ben

è chiaro dall'istoria de' Regni loro. Per questa ragione l'Ufficio

di Grand'Ammiraglio a questi tempi fu reputato il più rinomato ed

illustre; onde avvenne, ch'essendo il numero delle loro armate ben

grande, e perciò convenendo tener più Ammiragli, il primo, e capo sopra

di tutti, si fosse appellato _Ammiraglio degli Ammiragli_.

Avea egli perciò le più insigni prerogative, che mai possono

immaginarsi intorno all'Imperio del mare: egli comandava sopra mare in

pace ed in guerra: era sua incumbenza la costruzione de' vascelli e

delle navi del Re, reparargli e disporgli per mantener il commercio:

tener li Porti in sicurezza in tutta l'estensione del Reame, e

conservare i lati marittimi sotto l'ubbidienza del Re; ed erano a lui

subordinati tutti gli altri Ammiragli delle province e de' porti, i

Protontini, i Calefati, i Comiti, i Carpentieri, e tutti gli altri

minori Ufficiali marittimi[594].

Presentemente il nostro Grand'Ammiraglio ritiene la giurisdizione così

civile, come criminale sopra tutti gli Ufficiali a lui subordinati, e

sopra tutti coloro, che vivono dell'arte marinaresca[595]: tiene perciò

un particolar Tribunale, ove i Giudici creati dal Grande Ammiraglio

amministrano giustizia a tutti coloro che sono ad essi subordinati, ed

ha leggi particolari stabilite sulla nautica, onde le liti si decidono:

tanto che siccome per li Feudi è surto un nuovo corpo di leggi feudali,

così ancora per la nautica, un nuovo corpo di leggi nautiche abbiamo,

del quale qui a poco farem parola. Ritiene ancora presso di noi per

sua insegna il fanale, siccome anticamente avea il Grande Ammiraglio

di Francia, il quale ora non più il fanale, ma l'Ancora ha per

insegna[596]. Ha purpurea veste, e ne' Parlamenti siede alla parte

destra del Re, dopo, ed al lato del Gran Contestabile.

Il primo, che s'incontra nel Regno di Ruggiero, fu Giorgio antiocheno:

fu costui da Ruggiero per la sua eminente virtù, ed esperienza nelle

cose marittime chiamato fin da Antiochia, e fu da questo Principe

creato Grand'Ammiraglio, del cui consiglio e prudenza valevasi

Ruggiero, così nell'imprese di mare, come di terra[597], avendo avuto

per costume questo glorioso Principe di chiamare a se da diverse

regioni del Mondo uomini esperti, non meno nell'armi, che nelle

lettere. Riportò Ruggiero per quest'invitto Capitano molte vittorie

in Grecia, portando le sue vittoriose insegne insino alla porta di

Costantinopoli. Liberò Lodovico Re di Francia, che mentre ritornava

dalla Palestina fu da' Greci preso per presentarlo all'Imperador di

Costantinopoli, poichè incontrandosi colle navi de' Greci le combattè

e vinse, e liberò tosto il Re franzese, il quale da Ruggiero fu con

molto onor ricevuto in Sicilia, donde poscia in Francia fece ritorno.

Egli fu il primo che nelle scritture pubbliche si sottoscrivesse:

_Georgius Admiratorum Admiratus_, come dalla carta, che porta il

Tutini; perciocchè secondo il numero delle armate, convenendo tener più

Ammiragli in diverse parti del Regno, il primo meritamente s'appellava

Ammiraglio degli Ammiragli.

Il secondo, che abbiamo pure nel Regno di questo Principe, fu l'Eunuco

Filippo, il quale non altrimenti di ciò che Claudiano narra d'Eutropio,

che da Eunuco fu innalzato ad esser Console, così egli da Ruggiero

fu creato Grand'Ammiraglio. Costui, come narra Romualdo Arcivescovo

di Salerno[598], fu dalla sua giovanezza allevato nella casa reale di

Ruggiero; era di costumi non dissimili da quelli d'Eutropio, e covrendo

il vizio sotto il manto di virtù, s'avanzò tanto nella benevolenza del

Re, che fu riputato degno di esser innalzato all'onore di Maestro del

Palazzo reale; da poi il Re dovendo in Turchia far l'impresa di Bonna,

trascelse Filippo al maneggio di quella guerra, e nell'anno 1149 lo

creò Grand'Ammiraglio, il quale postosi alla testa d'una grossa armata

di vascelli prese la città, e carico di molte prede, se ne ritornò

trionfante in Sicilia, ove per lungo tempo fece dimora; ma vedutosi da

poi in tanta grandezza, mal potendo coprire la sua occulta religion

saracinesca, che fin ora avea celata sotto il manto della cristiana,

si scovrì poi, ch'egli odiava in estremo i Cristiani, ed oltremodo

amava gli Ebrei ed i Maomettani, mandando sovente messi e doni in

Lamecca al sepolcro dell'impostore Maometto. Ruggiero avendo scoperte

queste scelleraggini e dubitando, che se con memorando esempio non si

correggesse la malvagità di costui era da temere, che non ripullulasse

la religion saracinesca in quell'isola, dalla quale con tanto studio e

fatiche avea proccurato cacciarne i perfidi Saraceni: fece prender di

lui aspro e severo castigo; poichè fatto subito convocare i Sapienti

e i Baroni del suo Consiglio, fu da costoro condennato alla pena del

fuoco ed avanti il Palazzo regio fu al cospetto di tutti fatto buttare

ad ardere nelle fiamme.

Successe da poi nel Regno di Guglielmo a questa carica di

Grand'Ammiraglio il famoso Maione di Bari, i cui fatti per ciò che

concerne all'istituto di quest'Istoria saranno ben ampio soggetto del

libro seguente. Costui innalzato da Guglielmo a' primi onori del Regno

esercitava il posto di Grand'Ammiraglio con maggior fasto e con una

totale independenza. Ancora egli, per essere eziandio così chiamato dal

Re, si firmava: _Majo Admiratus Admiratorum_; avendo sopra tutti gli

altri Ammiragli del Regno la suprema autorità ed il sovrano comando.

Nel che dovrà avvertirsi, siccome altre volte fu detto, che ne' tempi

de' Normanni e Svevi, insino che questo Regno fu diviso da quello di

Sicilia, quando passò sotto la dominazione degli Aragonesi per quel

famoso vespro Siciliano, uno era il Grand'Ammiraglio, che avea la

soprantendenza sopra tutti gli altri Ammiragli delle province così

dell'uno, come dell'altro Reame; a differenza del Regno di Francia,

nel quale da poi che quella Monarchia ebbe acquistata la Provenza,

fu diviso in quattro: poich'era uno Ammiraglio in Guienna; l'altro

in Brettagna; il terzo in Provenza, il qual sebene non avesse nome

d'Ammiraglio, ma di Generale delle Galere, com'è ora quello di

Napoli, nulladimeno avea l'istessa potenza degli Ammiragli, dimodochè

all'antico Ammiraglio non rimase se non il suo antico lato di Normannia

e Piccardia col titolo d'Ammiraglio di Francia indefinitamente[599].

Non così nel Regno di Sicilia, ove uno era il Grand'Ammiraglio e

teneva sotto di se tutti gli altri Ammiragli, detto perciò _Admiratus

Admiratorum_, poichè nelle altre parti del Regno di qua e di là del

Faro, non solamente le province, ma anche le città aveano i loro

particolari Ammiragli, subordinati tutti al primo e Grande Ammiraglio.

In fatti in queste nostre province erano molti Ammiragli in un tempo

istesso, siccome ce ne accerta la Cronaca Cassinense[600], ove di

alcuni di essi sovente accade farsi memoria; e quasi in tutte le città

marittime vi risiedeva un Ammiraglio per ciascheduna e questi per lo

passato eran creati dal Re, ed aveano cura de' legni e de' vascelli

regi. E ne' tempi posteriori de' Re angioini, venivano chiamati

Protontini, i quali amministravan giustizia a tutti coloro che viveano

dell'arte marinaresca, che risiedevano in quelle città e riviere.

Così il Tutino rapporta molte carte, nelle quali molti vengono nomati

Ammiragli di diverse città di mare, come Landulfo Calenda Ammiraglio

di Salerno, Lisolo Sersale Ammiraglio, ed altri moltissimi. In questa

maniera avendo i nostri Re normanni, non meno per terra, che per mare

proccurato stabilire il loro Imperio, ed avendo perciò istituito vari

Ufficiali, a' quali il governo e la sicurezza del mare, de' porti, del

commercio, delle navigazioni, e de' traffichi era commesso proccurarono

perciò stabilire ancora molte leggi, dalle quali in decorso di tempo,

surse, non altrimenti che si fece de' Feudi, un nuovo corpo di leggi

Nautiche appellate; e che col correr degli anni, siccome abbiam

veduto, dopo il Jus comune feudale, sorgere una nuova ragione feudale

non comune, ma speziale per questo nostro Reame: così ancora per la

nautica, oltre il Jus comune, una nuova ragion particolare per queste

nostre province.

_Delle leggi navali._

Le leggi appartenenti alla Nautica presso i Romani non erano altre,

se non quelle, che da' Rodiani appresero: perciò la legge Rodia fu

cotanto rinomata, e n'andò cotanto chiara e luminosa in tutto quel

vasto Imperio, che gl'Imperadori Tiberio, Adriano, Antonino, Pertinace

e Lucio Settimio Severo stabilirono molte leggi approvandole, e dando

loro forza e vigore per tutto l'Imperio; onde ne surse il _Jus Navale

Rodiano_, tratto dall'undecimo libro de' Digesti[601], il quale dalla

Biblioteca di Francesco Piteo, dove lungo tempo giacque sepolto,

fu finalmente pubblicato al Mondo. Ma da poi avendo gl'Imperadori

d'Oriente, in Costantinopoli, città per tre suoi lati bagnata dal

mare, fermata la loro sede, e le maggiori loro forze collocate nelle

armate navali, attesero molto più per mezzo di queste, che d'eserciti

terrestri a conservare i loro dominj e le ragioni di quel cadente

Imperio, le quali circondate nella maggior loro estensione dal mare,

più dall'armate, che dagli eserciti potevano tenersi in sicurezza;

perciò di questi ultimi Imperadori d'Oriente abbiamo più leggi

attinenti alla nautica ed al commercio del mare, ed alla sicurezza

de' porti, e delle navigazioni, le quali furono raccolte parte da

Leunclavio, e da Pietro Peckio, e parte ultimamente dall'incomparabile

Arnoldo Vinnio, il quale ebbe la cura d'impiegare gli alti suol talenti

anche intorno a queste leggi, e sopra l'opera del Peckio aggiungere le

sue osservazioni.

Ma queste leggi degl'Imperadori d'Oriente patirono in queste nostre

regioni quel medesimo infortunio, che tutte l'altre loro compilazioni.

Presso di noi la Tavola Amalfitana, come dice Marino Freccia[602]

era quella donde s'apprendevano le leggi attinenti alla nautica; nè è

inverisimile, che gli Amalfitani per le spesse navigazioni e continuo

traffico, che aveano cogli Orientali, dalle leggi di quegl'Imperadori,

e più dalla lunga esperienza, e da' pericoli sofferti in mare,

l'apprendessero. E poichè ne' medesimi tempi i Catalani, gli Aragonesi,

i Pisani, i Genovesi ed i Veneziani parimente s'erano renduti

potenti in mare e celebri, non altrimenti che gli Amalfitani, per le

navigazioni nelle parti orientali ed altrove, ne nacque perciò un nuovo

corpo di statuti e costumanze, che ora ristretto in un picciol volume,

va attorno sotto nome di _Consolato del Mare_, donde i Naviganti

prendon la norma per terminare le lor contese, il che producendo

buon effetto ne' sudditi, da ciascun Principe vien approvato; ed

i regolamenti in quello stabiliti, come loro particolari statuti e

costumanze vengono inviolabilmente osservati.

Questi Capitoli, onde si compone il _Consolato del Mare_, furono

approvati da' Romani, da' Pisani, dal Re Luigi di Francia, dal Conte

di Tolosa, e da molti altri Principi e Signori; ed i Re d'Aragona,

ed i Conti di Barzellona ve ne aggiunsero degli altri; ed Arnoldo

Vinnio non s'allontana dall'opinione di coloro, che narrano questa

compilazione essersi fatta a' tempi di S. Lodovico Re di Francia. Fu

data poi alle stampe in Venezia da Giovambatista Pedrezano, il quale

intitolò questa Raccolta: _Il libro del Consolato de' Marinari_, e lo

dedicò a M. Tomaso Zarmora Console allora in Venezia per l'Imperadore

Carlo V; fu da poi nell'anno 1567 ristampato in Venezia stessa, ed è

quello, che ora va attorno per le mani d'ognuno; e che nel Tribunale

del Grand'Ammiraglio del nostro Regno ha tutta l'autorità e 'l vigore.

Ma i nostri Principi di ciò non soddisfatti, vollero per questo Regno

stabilire sopra gli affari marittimi, particolari leggi. L'Imperador

Federico II, oltre di quelle che furono inserite nel Codice[603],

stabilì molti Capitoli attinenti all'Ufficio dell'Ammiraglio, ne' quali

si prescrive al medesimo ciò che deve esser della sua incumbenza,

quello che se gli appartiene, e sin dove s'estende l'autorità sua.

Ne' tempi de' Re angioini furono aggiunti a' medesimi molti altri

Capitoli, per li quali fu in nuovo modo prescritta la sua autorità,

come si osserva in quelli stabiliti da Carlo II d'Angiò a Filippo

Principe d'Acaja e di Taranto, suo figliuolo quartogenito, quando

lo creò Grand'Ammiraglio, che vengon trascritti dal Tutini. Da poi

i Re aragonesi accrebbero molte altre cose a' Capitoli de' loro

predecessori, che dovea osservar l'Ammiraglio, e molti ne aggiunse

Ferdinando I a Roberto S. Severino Conte di Marsico, quando nell'anno

1460 lo creò Ammiraglio, pur rapportati dal Tutino. Ed in tempo degli

Austriaci molte prammatiche si promulgarono attinenti a quest'Ufficio,

delle quali, quando ci tornerà occasione, non si tralascerà farne

memoria.

Tanta e tale era la dignità del Grand'Ammiraglio ne' secoli andati,

e cotanto era grande la sua incumbenza, che per regolarla vi fu uopo

di tanti provvedimenti finchè ne surse una nuova ragione, nautica

appellata. Ma sì sublime Ufficio nel nostro Regno sin da' tempi di

Marino Freccia cominciò a decadere dal suo splendore, e molto più

ne' tempi men a noi lontani, ed oggi appena serba qualche vestigia

della sua grandezza, ritenendo, oltre gli onori e preminenze, un

Tribunale a parte da se dipendente, e la giurisdizione sopra coloro

che vivono dell'arte marinaresca. Le cagioni di tal declinazione ben

s'intenderanno nel corso di questa Istoria, ove si conoscerà, che

sin a tanto, che i nostri Re furono potenti in mare, ed insino che i

Normanni, gli Svevi, e sopra tutti gli Angioni mantennero molte armate

navali, crebbe nel suo maggior splendore; ma da poi diminuite l'armate,

e passato il Regno sotto la dominazione degli Austriaci, essendosi

introdotta nuova forma e nuovo regolamento dipendente da quello di

Spagna, mancò tanta autorità, e passò in parte a' Generali delle galee,

sebbene non coll'istessa potenza e prerogative del Grand'Ammiraglio.

§. III. _Del Gran Cancelliero._

Non dovrà sembrar confuso e perturbato l'ordine che io tengo in

noverando gli Ufficj della Corona, e se, non serbando quello tenuto

dagli altri Scrittori, vengo a parlare, dopo il Grand'Ammiraglio, del

Gran Cancelliero. So che Marino Freccia diede a quest'Ufficio l'ultimo

luogo, se bene non si sappia per qual ragione il facesse, giacch'egli

medesimo ne' Parlamenti, e nell'altre funzioni pubbliche, gli dà il

sesto luogo, e lo fa precedere al Gran Siniscalco, il quale non siede

a lato, ma a' piedi del Re. Altri perciò lo collocano nel sesto luogo

dopo il Gran Protonotario; e così questi, come Freccia, danno il

secondo luogo al Gran Giustiziero dopo il Gran Contestabile.

Li Franzesi però dopo il Gran Contestabile, collocano il Gran

Cancelliero; ed io dico, che gli uni, e gli altri assai bene han fatto

di disporgli con questo ordine. Altro è il Gran Cancelliere di Francia,

altro fu il Gran Cancelliero di Sicilia a' tempi de' Normanni, ed

altro è, e pur troppo diverso il Gran Cancelliero del Regno di Napoli,

precisamente se si riguardano i tempi, ne' quali scrissero il Freccia,

e gli altri Autori, e più se avrem mira a' tempi nostri.

Hanno le dignità secondo il volere de' Principi, le loro declinazioni,

ed i loro innalzamenti: il Principe siccome è l'Oceano di tutte le

dignità, così è anche la lor regola e la lor norma; e siccome ben a

proposito disse Giorgio Codino[604] degli Ufficiali del Palazzo, egli

è lecito a' Principi innovare così le cose, come i nomi a lor modo, ed

innalzare ed abbassare secondo loro aggrada.

Il Cancelliero presso i Franzesi era l'istesso, che il Questore

presso i Romani nella maniera, che Simmaco[605], e Cassiodoro ce lo

descrissero: _Quaestor es, legum conditor, regalis consilii particeps,

justitiae arbiter_. Era per ciò il Capo della giustizia, come il

Contestabile Capo delle armi: Principe di tutti gli Ufficiali di pace;

Magistrato de' Magistrati, e fonte di tutte le dignità.

Perchè fosse chiamato Cancelliero, non è di tutti conforme il

sentimento. Il Vecchio Glossario dice, che fosse così detto, perchè

appartenendo a lui l'esaminare tutti i memoriali, che si danno al

Principe, avea potestà di segnare ciò che pareva a lui, che potesse

aver cammino, e di cancellare le importune dimande, dando di penna su

i memoriali con tirar linee sopra di quelli per lungo, e per traverso

a guisa di cancelli. Ma questa è una molto strana etimologia, che

dovesse prendere il Cancelliere il suo nome più tosto da ciò, ch'egli

disfà, che da quello, che fa. Meglio interpretarono Cassiodoro[606] e

Agatia[607], che lo derivarono a _Cancellis_; poichè dovendo questo

Ufficiale soprantendere alla spedizione di tutti i rescritti del

Principe, sentire tutti coloro, che gli presentavano i memoriali,

acciocchè non fosse premuto dal Popolo, ed all'incontro da tutti fosse

veduto, soleva stare fra Cancelli, siccome si praticava in Roma ed

in Francia; ond'è che Tertulliano soleva dire: _Cancellos non adoro,

subsellia non contundo_.

Tiene egli perciò per sua insegna il suggello del Re, onde appresso i

Franzesi è anche nomato Guardasigillo, poichè per le sue mani passano

tutti i privilegi, e tutte le spedizioni del Re ch'egli suggella;

dando titolo, ovvero lettere di provisione a tutti gli Ufficiali, le

quali può egli rifiutare, o differire come gli piace non suggellandole.

Quindi il nostro Torquato al Gran Cancelliere d'Egitto gli dà per sua

insegna il suggello:

_L'altro ha il sigillo del suo Ufficio in segno._

Gode perciò molte insigni prerogative; ha la presidenza al Consiglio di

Stato negli affari civili del Regno, onde il Tasso soggiunge:

_Custode un de' secreti, al Re ministra_

_Opra civil ne' grandi affar del Regno._

Ha l'espedizion degli editti, e ogni altro comandamento del Re.

Ha la soprantendenza della giustizia, ed egli è il Giudice delle

differenze, che accadono sopra gli Ufficj ed Ufficiali, regolando le

lor precedenze, e distribuendo a ciascun Magistrato ciò ch'è della sua

incumbenza, perchè l'uno non attenti sopra l'altro.

Queste erano le grandi prerogative de' Cancellieri di Francia, donde

l'apprese Ruggiero, e del Regno di Sicilia a tempo de' Normanni.

Dignità pur troppo eminente, e che gareggiava quasi con quella de'

Principi stessi: onde meritamente era a costoro, dopo il Contestabile,

dato il secondo luogo.

Il primo Cancelliere, che s'incontra nel Regno di Ruggiero fu Guarino

Canzolino molto celebre presso Pietro Diacono nella Giunta alla Cronaca

Cassinense[608]: di costui Ruggiero valevasi ne' più gravi affari

della Corona, e gli diede la soprantendenza, ed il supremo comando

di queste nostre province. Narrasi, che Guarino per lo sospetto, che

avea de' Monaci Cassinensi che non s'unissero al partito di Lotario,

erasi finalmente risoluto, fattisi venire da Benevento, dalla Puglia,

dalla Calabria e da Basilicata molti soldati, ed alcune macchine di

guerra, di espugnare Monte Cassino; ma che non guari da poi infermatosi

in Salerno, giunto all'estremo di sua vita, mentr'era per uscirgli

l'anima dal corpo, gli fossero uscite di bocca gridando queste

parole: _Ahi Benedetto e Mauro perchè m'uccidete_? onde narra Pietro

Diacono[609], che nel medesimo tempo Crescenzio Romano Monaco di quel

monastero per non esser riputato meno degli altri, tutto sbigottito

e tremante dicesse a' suoi Monaci, ch'avea avuta visione, nella quale

gli apparve uno spaventevole lago tutto di fuoco, le cui orribili onde

s'innalzavano sino al Cielo; e per esse vedea ravvolgersi l'anima

del Gran Cancelliere: che eragli sembrato parimente di vedere due

Frati alla riva del lago, e dal più vecchio di loro esser dimandato

se sapea chi fosse colui, che vedea così dall'onde travagliato, e

rispondendo egli del no, gli fu dal medesimo manifestato esser l'anima

di Guarino, ch'era condennata a sì fatta pena per aver travagliato i

Monaci di Monte Cassino, il quale richiesto chi egli si fosse, rispose

ch'era Frate Benedetto; ed in questo destossi Crescenzio, e la vision

disparve.

L'altro Cancelliere, che ne' tempi di Ruggiero esercitò quest'Ufficio,

fu Roberto, di legnaggio inglese[610]. Ruggiero, come altre volte

fu notato, nel governo de' suoi Reami si servì sempre di Ministri di

molta dottrina e prudenza, facendogli venire anche da remote parti;

e siccome innalzò ad esser Grand'Ammiraglio Giorgio d'Antiochia, così

anche sin da Inghilterra chiamò questo famoso Roberto, che oltre averlo

impiegato agli affari più rilevanti della sua Corona, e di commettere

a lui la difesa di Salerno, quando da Lotario, dal Principe di Capua

e da' Pisani fu assediata, gli commise ancora il governo della Puglia

e della Calabria; e fu cotanto luminosa la fama della sua saviezza ed

integrità, che Giovanni Saresberiense Vescovo dei Carnuti[611], narra

di lui un avvenimento da non tralasciarsi in quest'Istoria. Governando

questo Gran Cancelliero la Puglia e la Calabria, avvenne che per

morte del suo Prelato vacasse la Chiesa di Avellino. Nell'elezione

del successore, era di mestieri ricercarsi la volontà e l'assenso del

Re, siccome costumavasi in tutte le Chiese cattedrali: Roberto che

in nome del Re dovea darlo, ne fu ricercato istantemente da molti;

infra gli altri ebbe tre forti pretensori, un Abate, un Arcidiacono,

e un secolare della Casa del Re, che teneva un fratello Cherico, i

quali fecero con Roberto grandi impegni, e ciascun di essi gli promise

grossa somma di moneta se avesse fatto crear il Vescovo secondo il

suo intendimento: il Cancelliero volendo schernire la loro malvagità,

pattuì con tutti tre separatamente, dando loro ad intendere, che fatto

avrebbe quello che ciascun d'essi chiedea; ed avuti pegni e sicurtà de'

promessi pagamenti, venne il giorno stabilito alla elezion del Vescovo,

nel qual ragunato il Clero d'Avellino con molti Arcivescovi, Vescovi,

ed altri Prelati e persone di stima, raccontò Roberto la frode, che

coloro commetter voleano; ed avendogli come simoniaci fatti escludere

dalla prelatura per sentenza di tutti coloro che colà erano, e riscosso

in pena del lor fallo il danaro convenuto, si adoperò poscia, che fosse

eletto Vescovo un povero Frate di buona e santa vita, ma che punto a

ciò non badava, a cui diede l'assenso.

Il terzo Gran Cancelliero, che incontriamo nel Regno di Ruggiero si

fu il cotanto rinomato Giorgio Majone. Nacque costui in Bari d'assai

umile condizione, ma dotato dalla natura d'una maravigliosa facondia

ed accortezza, fece tanto, ch'essendo figliuolo d'un povero venditor

d'olio[612], ebbe modo d'esser posto in Corte nella real Cancelleria,

ove dal Re Ruggiero fu prima creato suo Notajo: da poi avendo occupati

altri minori ufficj della Cancelleria, fu fatto Vicecancelliero,

e finalmente innalzato ad esser suo Gran Cancelliero, e fu cotanto

caro a questo Principe, che finchè visse l'adoperò negli affari più

rilevanti del suo Regno; e morto Ruggiero, con raro esempio, per le

sue arti fu così caro a Guglielmo suo figliuolo, che oltre ad averlo

creato Grand'Ammiraglio, pose anche in sua mano tutto il governo del

Regno. Sotto i due Guglielmi tennero quest'Ufficio i primi personaggi

di que' tempi: tennelo l'Eletto di Siracusa, e da poi Stefano di Parzio

Arcivescovo di Palermo.

Cotanta in questi tempi era la grandezza e dignità di questo supremo

Ufficio così in Francia, come in Sicilia appresso i Normanni; nè

minori eran le sue preminenze nelle Corti d'altri Principi. Ma da poi

fu riputato savio consiglio de' Principi di togliergli tante e così

eminenti prerogative, con riunirle ad essi donde procederono; del

che n'abbiamo un ben chiaro ed illustre esempio nel Cancelliere della

Santa Sede di Roma. Ne' tempi antichi ebbe questa Sede un Cancelliere,

l'autorità del quale era sì grande, che gareggiava col Papa istesso:

veniva perciò occupato da' primi personaggi; e da questo posto

regolarmente si faceva passaggio al Ponteficato. Così Papa Gelasio

II porta l'epitafio composto da Pietro Pittaviense, avanti d'essere

Papa, _Archilevita fuit, et Cancellarius Urbis;_ e narrasi ancora, che

Alessandro II quando fu eletto Papa era Cancelliere della Sede Romana.

Ma da poi Bonifacio VIII vedendo l'autorità del Cancelliere in Roma in

tanta grandezza, sì che, come dicono molti Scrittori[613], _quasi de

pari cum Papa certabat_, abolì questo Ufficio di Cancelliere in Roma,

ed attribuendo la Cancelleria a se medesimo, vi stabilì solamente un

Vicecancelliere; onde è che in Roma questo Ufficio di Vicecancelliere

non riconosce altro per suo maggiore nella medesima sfera, poichè

il Cancellierato al Papa è attribuito; ed essendosi perciò prima

quest'Ufficio dato a coloro, che non erano Cardinali, si dissero sempre

Vicecancellieri; ma da poi essendosi tornato a darlo a' Cardinali,

ritenne ancora questo medesimo nome di Vicecancelliere, ancorchè fosse

estinto quello del Cancelliere; non altrimenti che chiamano Prodatario

e Vicedatario quel Cardinale che è Prefetto alla Datarìa del Papa,

quantunque non esercitasse le veci d'altro Ministro a se superiore;

poichè la Cancelleria e Datarìa fu al Papa attribuita.

Per questa medesima ragione solo nel _Sesto Decretale_ si fa

menzione del Vicecancelliere, come notò la Glossa[614], e Gomesio

sopra le regole della Cancelleria; se bene Onofrio Panvinio al libro

de' Pontefici dice, che dal tempo d'Onorio III non vi furono più

Cancellieri in Roma, ma solamente un Vicecancelliere.

Non altrimenti accadde nel nostro reame a questo supremo Ufficio di

Gran Cancelliere; poichè a tempo del Re Cattolico, e dell'Imperador

Carlo V la Cancelleria fu attribuita al Re[615], e fu eretto perciò un

nuovo Tribunale amministrato da' Reggenti detti perciò di Cancelleria,

i quali esercitano tutto ciò, che prima era dell'incumbenza del Gran

Cancelliere, perchè essi sottoscrivono i memoriali, che si danno al

Principe, essi pongono mano ai privilegi, essi hanno l'espedizione

degli editti, e de' comandamenti del Re. Essi sono li Giudici delle

differenze, che accadono tra gli Ufficiali, decidendo le precedenze,

e distribuendo a ciascun Magistrato ciò, ch'è della loro incumbenza;

presso di essi risiede la Cancelleria, e con essa i scrigni, i

registri, e tutto ciò che prima era presso il Gran Cancelliere: hanno

perciò un Secretario, e molti altri Ufficiali minori, che si dicono

perciò di Cancelleria, di che altrove, quando ci toccherà di trattare

di questo Tribunale, ragioneremo.

Quello, che oggi è nella Casa de' Principi d'Avellino, non è che un

Ufficio dipendente da questo, di cui ora trattiamo; poichè le sue

prerogative si ristringono solamente sopra il Collegio de' Dottori,

e le di lui funzioni non altre sono che di promovere al grado del

Dottorato, tener Collegio di Dottori a questo fine per esaminare i

Candidati, approvargli, riprovargli, e far altre cose a ciò attinenti;

poichè presso noi il dare il grado di Dottore non è dell'Università

degli Studj, ma del Principe, il quale ne ha delegata questa

sua potestà al Gran Cancelliere, e suo Collegio. Molti di questi

Cancellieri ebbe la Francia, come il Cancelliere dell'Università

di Parigi, ch'era anticamente un Ufficio di tale importanza, che

Bonifacio VIII per li grandi affari, ch'egli aveva in Francia se

l'appropriò a fin d'avere l'autorità particolare sopra quell'Università

principalmente verso i Teologi, i quali dal Cancelliere hanno i gradi,

la benedizione e commessione di predicare per tutto il Mondo; ma dopo

la morte di Bonifacio, l'Università di Parigi fece tutti gli sforzi per

riaver quest'Ufficio, tanto che da Benedetto XI suo successore le fu

renduto; onde per evitare per l'avvenire simile usurpazione, fu dato ad

una Canonia della Chiesa cattedrale di Parigi[616].

E per questa cagione Marino Freccia trattando di questi Ufficj, avendo

avanti gli occhi solamente ciò che si praticava a' suoi tempi, pose il

Gran Cancelliero nell'ultimo luogo, poichè il Gran Cancelliero d'oggi,

che vien reputato uno de' sette Ufficj del Regno, non è che un rivolo

di quel fonte: non esercita, che una delle molte prerogative, che prima

adornavano quella dignità essendosi oggi quasi ch'estinto, e attribuita

la Cancelleria al Re, che perciò per esercitarla vi eresse un nuovo

Tribunal supremo, detto di Cancelleria, amministrato, come s'è detto,

da' Reggenti.

Non è però da tralasciare, che in tempo dell'Imperadore Federico II

e del Re Carlo d'Angiò, ancorchè quest'Ufficio fosse molto decaduto

dall'antico suo splendore, riteneva però la giurisdizione sopra tutti

i Cherici del palazzo reale, e sopra tutti i Cappellani regj: di

che molto si maravigliava Marino Freccia[617], come un laico sopra

i Cherici potesse stender la sua giurisdizione, quando questi, e per

ragion divina, canonica ed imperiale sono da' laici esenti; onde per

togliere questa, che a lui sembrava stranezza, volle ricercarne le

cagioni. Disse che ciò era, perch'essendo questo Regno del patrimonio

di S. Pietro, bisognava credere, che i Re anche fossero stati investiti

dalla Sede Appostolica di questa prerogativa, e perciò si debbiano

reputare, come Ministri e Delegati della Sede Appostolica. Nè ciò

deve sembrar strano, e' dice, perchè i Re non devono considerarsi come

meri laici, poichè s'ungono, e prima erano anche Sacerdoti. E ciò non

bastandogli soggiunge, che Federico e Carlo ebbero specialmente tal

autorità dalla Sede Appostolica, acciocchè deputassero un Giudice

sopra tutti i Cherici della Casa regale; e che da poi parendo cosa

disdicevole, e non decorosa, che un laico come Delegato della Sede

Appostolica esercitasse giurisdizione sopra i Cherici, da Alfonso

I, si fosse destinato un de' suoi Cappellani per Giudice, il quale

esercitando giurisdizione sopra tutti gli altri Cappellani e Cherici

della cappella del Re, si fosse perciò detto Cappellano maggiore, e ciò

con licenza della Sede Appostolica; onde si fece che non fosse più del

Gran Cancelliere quest'incumbenza, ma del Cappellano maggiore.

Ma non dovea cotanto maravigliarsi Freccia, se a questi tempi il

Cappellan maggiore era subordinato al Gran Cancelliere, ed assistesse

alla sua Cancelleria; poichè in Francia, come rapporta Pietro di

Marca[618], praticavasi lo stesso nella linea de' Re carolingi; nel

qual tempo nel palazzo regale presedevano il Maestro del Palazzo

per le cose dell'Imperio, ed il Cappellano maggiore, detto ancora

Arcicappellano per le cose ecclesiastiche e del Sacerdozio, il quale,

come avverte Inemaro, _Vice Regis in consessu Episcoporum et Procerum

jus dicebat, nisi causae gravitas exigeret Regis praesentiam_. E non

già a tempo d'Alfonso I d'Aragona, ma molto tempo prima si vede essersi

distaccata questa preminenza dall'Ufficio di Gran Cancelliere; e fu

quando, avendo Carlo I d'Angiò collocata la sua Sede regia in Napoli,

fu destinato uno de' suoi Cappellani per Giudice, il quale esercitasse

giurisdizione independentemente dal Gran Cancelliere, sopra tutti gli

altri Cappellani e Cherici della Cappella regia onde prese il nome di

_Protocappellano regio_, ovvero di _Maestro della Cappella regia_,

e finalmente di _Cappellano maggiore_; del cui ufficio, siccome dei

simiglianti introdotti da Carlo I d'Angiò nella sua Casa regale di

Napoli, dovremo nel Regno suo favellare.

Così in decorso di tempo, passate le grandi e molte prerogative di

quest'Ufficiale nella Cancelleria del Re; passata ancora quest'altra

nel Cappellan maggiore con totale independenza; oggi non rimane altro

al Gran Cancelliero, che il conferir i gradi del Dottorato, in legge,

teologia, filosofia e medicina, e la soprantendenza nel Collegio

de' Dottori[619]. Ritiene bensì l'onere della porpora, di sedere

ne' Parlamenti, e nelle altre funzioni pubbliche ove interviene il

Re; ma nel sesto luogo, ed a man sinistra allato del Re dopo il Gran

Protonotario, e tra i sette Ufficiali del Regno vien anche annoverato.

§. IV. _Del Gran Giustiziero._

L'Ufficio del Gran Giustiziero se bene presso i Franzesi fosse

subordinato al Gran Cancelliere, ch'era il Magistrato de' Magistrati

e Capo di tutti gli Ufficiali di giustizia, e sotto il Regno di

Ruggiero la sua autorità non fosse cotanto ampia; nulladimeno avendo

Guglielmo suo successore istituito il Tribunal della Gran Corte, e da

poi Federico II, avendo stabilito per più Costituzioni che il Maestro

Giustiziero, che a quel Tribunale soprastava, fosse il Capo e supremo

sopra tutti gli altri Giustizieri delle province, si fece che questo

Ufficio non solo fosse riputato un de' maggiori e più grandi del Regno,

ma che occupasse il secondo luogo dopo il Gran Contestabile: per questa

cagione egli siede il primo alla sinistra del Re, veste di porpora, ed

ha per sua particolar insegna lo stendardo; di che presso noi è ancor

rimaso vestigio, poichè in congiuntura di doversi eseguire la condanna

di alcuno sentenziato a morte, si caccia questo stendardo fuori di un

balcone, in segno dell'autorità del Gran Giustiziero. E quanto più da

Federico II, fu innalzato il Tribunal della Gran Corte costituendolo

supremo e superiore nel Regno sopra tutti gli altri, ove dovessero

trattarsi non solamente le cause civili e criminali, ma anche le cause

feudali, delle Baronie, de' Contadi, de' Feudi quaternati, e di più

tutte le cause d'appellazioni; ed oltre a ciò non solo volle che si

riportassero per via d'appellazione quelle, che si erano agitate ne'

Tribunali degli altri Giustizieri delle province, ma anche le cause

delegate dal Re; avendo sottoposti alla sua giurisdizione tutti i Duchi

del Regno, i Principi e tutti gli altri Baroni; ed in oltre che potesse

conoscere anche de' delitti di Maestà lesa: tanto il Giustiziero, che

avea la soprantendenza di questo Gran Tribunale, crebbe sopra tutti

gli altri Ufficiali della Corona, e _Gran Giustiziero_ meritamente

appellossi; e Federico in una sua Costituzione[620] lo chiamò perciò

_luminare majus_, per lo splendore del quale si oscurano gli altri

minori, onde è che visitando egli le province, cessano gli altri

Giustizieri.

Nel che dovrà notarsi, che sin da questo tempo de' Re normanni si

cominciò quella divisione delle province, che oggi in gran parte ancor

riteniamo, le quali in questi tempi non aveano nome di province, ma di

Giustizierati preso da' Giustizieri, da' quali venivano governate[621];

non altrimenti che ne' tempi dei Longobardi, si dissero Castaldati da'

Castaldi, che ne aveano il governo. Infatti abbiamo, ne' tempi del

Re Guglielmo II, Tancredi Conte di Lecce Giustiziero della Puglia e

di Terra di Lavoro; il Conte Pietro Celano e Riccardo Fondano, essere

stati Giustizieri delle stesse province[622]. Così sovente ne' tempi

posteriori leggiamo ne' registri rapportati dal Tutino[623], che

mandandosi questi Giustizieri nelle province, si nominavano perciò

non _Magistri_ Giustizieri, o _Magni_ Giustizieri, a differenza del

Giustiziero del Regno, ma di quelle sole province delle quali aveano

avuto il governo. Così Giovanni Scotto si disse Giustiziere d'Apruzzo,

e Guglielmo Sanfelice Giustiziere di Terra di Lavoro, donde le province

presero queste denominazioni, e surse lo _Justiziariato_ di Calabria,

lo _Justiziariato_ di Puglia, di Terra di Lavoro ed altri, che oggi

province si chiamano; anzi in quest'istessi tempi de' Normanni e de'

Svevi ancora, sovente una provincia era governata da due Giustizieri,

siccome nei tempi di Guglielmo II nella provincia di Salerno vi erano

due Giustizieri, Luca Guarna e Filippo da Cammarota. E nell'anno 1197

abbiamo[624], che Roberto di Venosa e Giovanni di Frassineto furono

ambedue Giustizieri della terra di Bari. E nel 1225 Pietro d'Eboli e

Niccolò Cicala furono Giustizieri di Terra di Lavoro[625]. Il che da

poi da Federico II fu in miglior forma mutato e stabilito, che per

ciascuna provincia, fosse uno Giustiziero, il quale dovesse avere un

sol Giudice ed un Notaio d'atti, che oggi diciamo Mastrodatti, siccome

stabilì nella Costituzione _Occupatis_ al libro primo. Ciò che fu da

poi ritenuto dagli Angioini, li quali in ciascuna provincia mandavano

un solo Giustiziero, che oggi da noi Preside s'appella.

Chi fosse stato nel Regno di Ruggiero Maestro Giustiziero, non abbiamo,

che un sol riscontro nell'Archivio della Trinità di Venosa, in un

istromento rapportato dal Tutini, ove si legge che nell'anno 1140 fu

Giustiziero dei Re Errico Ollia. _Ego Henricus Ollia Dei gratia Regalis

Justitiarius_; ma ne' tempi de' due Guglielmi suoi successori, così

presso Romualdo Arcivescovo di Salerno, come nella Cronaca di Notar

Riccardo da S. Germano, se ne incontrano molti; come Roberto Conte di

Caserta, Ruggiero Conte di Andria e Luca Guarna, come diremo ne' Regni

di questi Principi; onde fassi chiaro l'error di coloro, che reputarono

questo Ufficio averlo introdotto nel Regno Federico II. Fu sì bene

da questo Imperadore in più sublimità e in miglior forma stabilito

per mezzo delle sue molte Costituzioni attinenti a quest'Ufficio, non

già che egli fosse stato il primo ad introdurlo, come dalle medesime

sue Costituzioni ciascuno potrà conoscer chiaramente. Altre leggi

furono da poi promulgate a' tempi degli Angioini intorno all'Ufficio

del Gran Giustiziero e molti Capitoli abbiamo sopra ciò di Carlo II,

che trattano della sua giurisdizione ed incumbenza; ma dovendo di

quest'Ufficiale trattare più ampiamente, quando del Tribunale della

Gran Corte della Vicaria farem parola, riserbiam perciò in quel luogo

di discorrere così del suo incremento, come della sua declinazione;

poichè essendosi in decorso di tempo sotto i Principi aragonesi ed

austriaci eretti altri Tribunali, siccome quello della Gran Corte

perdè sua antica autorità e dignità, così ancora il Gran Giustiziero

restò in gran parte spogliato del suo splendore e delle sue preminenze;

tanto che oggi è rimaso solo a titolo d'onore, nè ritiene altro se non

la precedenza sopra gli altri Ufficiali dopo il Gran Contestabile, di

cuoprirsi di porpora nelle funzioni e celebrità pubbliche, e di godere

quelli onori e preminenze che godono gli altri Ufficiali della Corona.

§. V. _Del Gran Camerario._

Ciò che nel Regno di Francia era chiamato il Gran Tesoriero, per la

soprantendenza, che teneva delle Finanze, presso di noi Gran Camerario

appellossi, essendo egli il Capo Ufficiale della Camera de' conti del

Re. Prima la sua incumbenza era di aver custodia della persona del

Re, dentro la sua Camera accomodare il suo letto, aver la cura e il

pensiero di provvedere il Re e i suoi figliuoli di abiti: disponere le

sentinelle per custodia della persona del Re nella sua Camera, ordinare

gli uscieri, distribuire le vesti per la famiglia del Re, e custodire

le gioie ed altri monili preziosi, l'oro, l'argento ed i panni di

lana o di seta. Ma la sua principal incumbenza era di ricevere tutto

il denaro, che si manda alla Camera del Re; soprantendere a tutti

gli altri Tesorieri del Regno, levargli ed in suo luogo sostituire

altri. Era ancora sua incumbenza di aver notizia di tutte le ragioni

appartenenti al regio Fisco, delle rendite, delle gabelle e di tutti

gli Ufficiali. Avea perciò giurisdizione sopra tutti li Tesorieri

e Commessari delle province, sopra tutti gli erari e Percettori

dell'entrate del Regno, e tenea conto del denaro del Re, che a lui

per qualunque cagione era da' Percettori inviato, i quali doveano a

lui render conto di tutte l'esazioni ed entrate. Quindi avvenne, che

siccome in Francia, essendo li Tesorieri dispersi in tutto il Regno, e

la loro carica divisa per le province, fu riputato necessario ergere

un Tribunale supremo e generale delle Finanze, dove si formasse lo

stato intiero di quelle, e se ne facesse il ripartimento a ciascuno

de' Tribunali particolari delle province, e dove finalmente tutto si

riportasse: così presso di noi surse perciò un nuovo Tribunale supremo

e generale delle Finanze, ove tutto si riportasse: Capo del quale

era il Gran Camerario, essendo egli il supremo sopra tutti gli altri

Ufficiali, che sono impiegati intorno alle cose fiscali, a' diritti

ed alle esazioni, rendite e gabelle del Re, come sono i Camerarj delle

province, i Portolani, i Secreti, i Doganieri, gli Erarj ed ogni altro,

da' quali egli riceve i conti; onde perciò fu appellato Capo ufficiale

della Camera de' conti, che ha molta simiglianza al _Comes sacrarum

largitionum_ presso i Romani; e siccome presso coloro più erano gli

_Quaestores pecuniarum_, così ancora presso noi più furono i Tesorieri

minori, i Camerarj, i Portolani, i Secreti, i Doganieri ed altri, de'

quali era incumbenza di raccogliere il denaro del Re. Questo Tribunale

in tempo di Federico II e dei Re della Casa di Angiò si reggeva per li

Maestri Razionali nella Corte della _Regia Zecca_; i quali erano detti

Maestri Razionali, perchè la maggior loro incumbenza era di invigilare,

affinchè i minori Camerarj, Tesorieri, Doganieri ed altri rendessero

ragione della loro amministrazione, e ricevevano perciò da essi i conti

dell'esazioni fatte e del denaro che mandavano alla Camera del Re.

Grandi privilegi e prerogative furono concedute dal Re Lodovico d'Angiò

e da Giovanna I, a questi Maestri Razionali[626], li quali erano anche

chiamati M. Razionali della Gran Corte, ed a' tempi de' Re angioini

da' personaggi, che sostenevano queste cariche, si vede quanto chiara

ed illustre fosse questa dignità; poichè si legge, che il famoso

Andrea d'Isernia, il celebre Niccolò Alunno d'Alife, ed altri insigni

Giureconsulti sotto il Re Carlo II, Roberto ed altri Re suoi successori

furono Maestri Razionali.

A' tempi posteriori degli Aragonesi, il Re Alfonso II, a questo

Tribunale unì l'altro da lui eretto della _Summaria_, il qual si

reggeva per quattro Presidenti legisti e due idioti, dandogli un Capo,

che vi presedesse in luogo del Gran Camerario, onde prese il nome di

suo _Luogotenente_[627]. Si vide per ciò questo Tribunale in maggior

splendore ed autorità; poichè oltre alla cura del patrimonio regale,

gli fu data anche la cognizione delle cause feudali, le quali prima

s'appartenevano alla Gran Corte. Surse quindi il nome della _Camera

Summaria_, e Presidenti della Summaria, prendendo tal denominazione

(senza che ci andiamo lusingando con etimologie più speziose di _summa

rei_, ovvero _rationis_, come vaneggia Luca di Penna[628], seguitato

a torto da Marino Freccia[629], di che a ragione ne fu ripreso dal

Reggente Moles) dalla cognizione sommaria, che doveano prendere sopra

i conti, declaratorie, o significatorie, che da' Maestri Razionali

si spedivano. Onde siccome appresso i Franzesi questo Tribunale si

appella la _Camera de' conti_, ovvero delle Finanze: così presso di

noi per l'istessa cagione fu detta _Camera_ della _Summaria_. Ciò

che maggiormente si conferma da un privilegio dell'istesso Re Alfonso

inserito nelle nostre prammatiche[630], dove il Re chiaramente dice,

essersi questo Tribunale chiamato della Summaria, _quod rationes ipsae

in Camera per Praesidentes, et Rationales ibidem ordinatos SUMMARIE

viderentur_: di che ci tornerà occasione di parlare più ampiamente,

quando dell'istituzione di questo Tribunale della Camera seguita nel

Regno d'Alfonso I, ci toccherà di favellare.

Questo supremo Ufficio di Gran Camerario, siccome è vero ciò che dice

Freccia, che fu da Carlo I d'Angiò ristabilito in miglior forma, a

somiglianza di quello di Francia: non è però che fosse stato Carlo il

primo ad introdurlo, essendo stato conosciuto dai nostri Re normanni e

svevi; e di molti Camerarj fassi nel Regno di questi Principi memoria:

molti se ne leggono nel Regno di Ruggiero istesso, ma i loro nomi

essendo stati a noi involati dall'antichità del tempo, non abbiam

potuto qui registrargli. Ben nei tempi di Guglielmo I suo successore,

infra gli altri, leggiamo Maestro Camerario del palagio reale,

Gaito Joario; dopo la morte del quale fu creato Maestro Camerario

Gaito Pietro Eunuco, ambedue Saraceni[631]. Era presso questi il

nome di _Gaito_, nome di Ufficio, che non voleva denotar altro, che

Capitano[632]. E nel Regno di Guglielmo II, pur leggiamo, che Gaito

Riccardo fu Maestro Camerario del regal palagio[633]; e che Gaito

Martino avea cura della regal Dogana. E sotto il medesimo Re pur

abbiamo menzione de' Camerari di Calabria, che risedevano in Reggio,

fra i quali fu Giovanni Colomeno, di cui ci tornerà occasione di

parlare nel Regno di questo Principe[634]. Così ancora ne' tempi de'

loro successori Svevi, e nelle Costituzioni di Federico[635] si leggono

molte leggi attinenti a quest'Ufficio, così del Maestro Camerario,

come degli altri Camerarj inferiori delle province, Doganieri, Maestri

Secreti ed altri, de' quali il Toppi tessè lungo catalogo.

Carlo d'Angiò lo ridusse in miglior forma a modo del Regno di Francia,

stabilendo un solo Gran Camerario, al quale tutti gli altri Camerarj

delle province ubbidissero, ed a cui tutto si riportasse, costituendolo

Ufficial supremo di tutte le Finanze. E ci diede molte leggi scritte

e stabilimenti intorno alla sua incumbenza, formando un particolar

regolamento di questo Ufficio, nel quale non potè nè meno dimenticarsi

de' vocaboli franzesi; poichè stabilì, che fosse dell'autorità del Gran

Camerario di deputare, sustituire e correggere i _Graffieri_, de' quali

l'incumbenza era scrivere e notare, siccome degli _Antigraffieri_ di

controscrivere e notare, che noi ora nel Regno chiamiamo _Credenzieri_,

affinchè non si commettesse frode nell'esazioni. Stabilì ancora i

Maestri degli _Arresti_, onde è che ancora presso noi fosse rimase

questo vocabolo franzese, e diciamo perciò gli _Arresti_ della

Camera, siccome essi chiamano le determinazioni e sentenze de' loro

Parlamenti[636].

Ne' tempi posteriori, e men a noi lontani, cominciò il Gran Camerario

a perdere queste tante sue prerogative, ma non già il Tribunale della

Camera; perchè reggendosi questo dal suo Luogotenente, co' Presidenti

e Razionali della medesima, come che il crearlo non s'appartiene più

a lui, ancorchè si chiami suo Luogotenente, ma al Re; quindi è nato

che se bene questo Tribunale si fosse innalzato al pari degli altri

Tribunali supremi del Regno il Gran Camerario però è oggi rimaso per

solo titolo di onore, nè più s'impaccia degli affari del medesimo, ne è

della sua incumbenza d'intrigarsi nell'entrate della Camera del Re, ma

tutto si fa dal Luogotenente e suoi Ministri, i quali al Vicerè, che è

in luogo del Principe, son obbligati dar conto della loro incumbenza,

avendo un particolar Tesoriero da chi viene conservato il denaro del

Re. Ritiene però le sue preminenze, così nel sedere alla parte sinistra

del Re dopo il Giustiziero[637], occupando il quarto luogo, come nelle

congiunture solenni di nozze, o altre funzioni pubbliche, di vestirsi

di porpora, e tra i sette Ufficj della Corona è ancora annoverato, ed

insino agli ultimi tempi se gli pagava il soldo.

§. VI. _Del Gran Protonotario._

Pietro Vincenti, che distese un libretto de' Protonotarj del Regno,

piuttosto tessè un catalogo di coloro, che esercitarono questa

carica nel Regno, che ci descrisse il loro Ufficio ed impiego. Il

Protonotario, ovvero Logoteta non vi è dubbio che presso di noi prese

il suo principio da' Greci, siccome denota la voce istessa; ma ciò

non fa che quest'Ufficio non fosse conosciuto da' Romani sotto altro

nome. Nell'Imperio, essendo egli il Capo de' Notai era perciò chiamato

_Primicerius Notariorum_, ed era decorato della dignità Proconsolare,

e dopo due anni d'esercizio diveniva _illustre_. Avea nell'antico

Imperio sotto di se tre sorte o gradi di Notai, che sono apertamente

distinti nel Codice Teodosiano[638]. I primi erano intitolati _Tribuni

Praetoriani, et Notarii_; ed anche, come l'attesta Cassiodoro[639],

erano chiamati _Candidati_; e questi avevano la dignità de' Conti.

I secondi erano semplicemente detti _Tribuni, et Notarii_; e questi

aveano la dignità de' _Vicarii_. Finalmente i terzi erano chiamati

_Notarii familiares_, ovvero _domestici_, li quali avevano l'ordine, o

dignità della _Consularità_.

Ma non bisogna confondere questi Nomi con quelli d'oggi, che i Romani

appellarono _Tabelliones_, i quali come diremo, aveano funzioni

diverse, ed erano Ufficj differentissimi. Siccome non bisogna

confondere l'Ufficio del Gran Protonotario a' tempi de' nostri Re

normanni, svevi, angioini ed aragonesi, con quello del Viceprotonotario

d'oggi, ristretto alla sola creazione de' Notai e Giudici cartularj, ed

alle legittimazioni.

L'Ufficio del Gran Protonotario era ne' tempi di questi Re cotanto

illustre, che in gran parte somigliavasi a quello del Primicerio de'

Notai presso i Romani. Questi, secondo ce lo descrive Cassiodoro[640]

e Giacomo Gottofredo[641], era del Concistoro del Principe, avea il

pensiero e la cura di notare tutti gli atti ed i secreti del Principe,

che si facevano nel suo Concistoro: per lui uscivan fuori i responsi

ed i decreti imperiali, e sovente le orazioni degl'Imperadori fatte al

Senato si recitavano dal Primicerio: in breve egli era il Secretario

fedele del Principe, a cui non vi era secreto o consiglio, che non

si confidasse, e perciò l'obbligo della sua carica lo astringeva

continuamente ad assisterlo, e con indefessa applicazione attendere

alle spedizioni de' suoi imperiali comandamenti. Teneva perciò sotto

di se que' tre gradi di Notaj, che ridotti a forma di Milizie, o di

Collegio, militavano sotto di lui, i quali aveano molta somiglianza

a' Secretarj d'oggi di Stato, o del Gabinetto e della casa del Re, de'

quali favelleremo nel Regno di Carlo II d'Angiò.

Uguale era l'Ufficio e potestà del Gran Protonotario ne' tempi di

questi Re. Il suo principal impiego non era già della creazione de'

Notai e de' Giudici cartularj, ma d'assistere continuamente appresso

la persona del Re, ricevere le preci e i memoriali, che si portavano a

quello, sentire nell'udienze coloro che aveano al Re ricorso, e farne

al medesimo relazione: per le sue mani passavano tutti i diplomi, e

da lui s'istromentavano. Tutte le nuove costituzioni, gli editti e

le prammatiche, che il Re stabiliva, erano dal Protonotario dettate e

firmate. Ciò che il Principe, o nel suo Concistoro, o in ogni altro suo

Consiglio sentenziava o decretava, egli riducevalo in forma di sentenza

o di decreto, ovvero in forma di diploma o privilegio[642], e si vide

nel Regno di Carlo II, d'Angiò in quanta eminenza arrivasse, quando

questo Ufficio era esercitato da Bartolomeo di Capua, per mano del

quale passavano i più gravi e rilevanti affari della Corona.

Ma siccome in decorso di tempo il Tribunale della Gran Corte della

Vicaria abbassò il Gran Giustiziero riducendolo in quello stato, che

oggi si vede, così l'erezione del Consiglio di S. Chiara a' tempi

d'Alfonso I Re d'Aragona fece quasi che sparire il Gran Protonotario;

e quantunque Alfonso concedendo al Presidente di quello ugual potestà,

si dichiarasse ch'egli non intendeva pregiudicare alle preminenze

del Gran Protonotario, tanto che o egli, o il suo Viceprotonotario

era ammesso a presiedere in quel Consiglio, e sovente a commettere le

cause, non altrimenti che faceva il Presidente; nulladimanco a poco a

poco l'Ufficio di Gran Protonotario fu ridotto poi a titolo di onore, e

rimase fuori di quel Consiglio; e s'arrivò a tale, che dovendo il Gran

Protonotario assistere di persona, nè senza nuova permissione del Re

potendo elegger altri per Viceprotonotario, che assistesse in suo nome,

non concedendosi più dal Re tal facoltà, siccome si legge[643] essersi

conceduta da Carlo II a Bartolomeo di Capua: il Viceprotonotario non

più si creava da lui, ma a dirittura dal Re, come si pratica tuttavia.

Per questa cagione fu introdotto, che il Gran Protonotario, quando era

dal Re eletto, pigliava con molta solennità il possesso nel Consiglio

di S. Chiara, con intervenire insieme col Presidente, e tutti gli

altri Consiglieri in tutte le sentenze, che si profferivano quella

giornata; e per questa coerenza s'introdusse ancora, che il Re creava

Viceprotonotario l'istesso Presidente del Consiglio, onde quasi sempre

si videro queste cariche unite in una medesima persona, come più

diffusamente diremo nel Regno d'Alfonso I.

In decorso di tempo essendo innalzati a quest'Ufficio i primi Baroni,

non più Giureconsulti, come ai tempi di Bartolomeo di Capua: i

Gran Protonotarj, come personaggi d'alta gerarchia, quasi sdegnando

d'intervenire di persona nel Consiglio di S. Chiara, i Viceprotonotarj

venivano ad assistervi; ma questi poi non essendo più creati da essi,

ma dal Re, vennero per ciò affatto i Gran Protonotarj ad esserne

esclusi, e di non aver poi parte alcuna in quel Consiglio. Dall'altra

parte i Presidenti del Consiglio, l'autorità de' quali era grandissima,

esclusero poi i Viceprotonotarj dalle commesse delle cause, e da tutte

l'altre preminenze, che rappresentando la persona del Gran Protonotario

prima aveano; onde venne a restringersi la loro autorità alla sola

creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ed alle legittimazioni,

che ora gli rimane.

Ma quantunque l'Ufficio di Viceprotonotario si fosse ristretto a

queste tre sole incumbenze: portando la creazione de' Notari e de'

Giudici, il visitare i loro privilegi e protocolli, grandi emolumenti:

sursero gravi contese fra i Gran Protonotarj, che pretendevano quelli

a loro doversi, ed i Viceprotonotarj, che come destinati dal Re,

tutti ad essi se gli appropriavano: intorno a che Marino Freccia[644]

rapporta una fiera lite, che a' suoi tempi per ciò s'accese fra il

Duca di Castrovillari Gran Protonotario, ed il famoso Cicco Loffredo

Viceprotonotario. Presentemente tutte queste contese son finite,

poichè il Viceprotonotario non riconoscendo da altri, che dal Re quella

carica, se l'appropria solo, ed ora l'Ufficio di Gran Protonotario è

rimaso a sol titolo d'onore, senza soldo e senza emolumenti; ritiene

però gli onori di vestire di porpora, e di sedere ne' Parlamenti nella

parte destra del Re dopo il Grand'Ammiraglio.

Ma egli è ben da avvertire, che i Notari d'oggi, la creazion de' quali

s'appartiene al Viceprotonotario, non hanno conformità alcuna con que'

Notari, delli quali si parla nel Codice Teodosiano, e di cui parla

Cassiodoro, i quali, come si è detto, aveano più somiglianza con gli

Ufficiali della Secretaria, o Cancellaria del Re, li quali hanno il

pensiero degli atti, e delle scritture del Re, che co' Notari presenti,

la cui incumbenza si raggira agl'istromenti, ed atti de' privati,

ancorchè il lor Ufficio pubblico fosse. Hanno costoro più coerenza co'

_Tabellioni_ degli antichi Romani, l'Ufficio de' quali era a questo

somigliantissimo; con una sola differenza, che nella persona dei Notari

d'oggi si vedono uniti insieme l'Ufficio dei _Tabularii_, e quello de'

_Tabellioni_.

Presso i Romani coloro, ch'erano destinati ad aver la custodia de'

pubblici Archivj, ove si conservavano i pubblici istromenti, ed i

monumenti delle cose fatte, si chiamavano _Tabularii_, poichè il luogo,

dove quelli si serbavano, era appellato _Tabularium_; ed i Greci lo

chiamavano _Grammatophylacium_, ovvero _Archium_[645]; e sovente la

cura di questi luoghi era commessa ai servi pubblici, cioè comprati

con pubblico denaro delle città, o delle province; e questi Tabularj,

perchè pubblici, non solo per la Repubblica, ma anche per ciascheduno

privato potevano intervenire e stipulare, acquistare, e in lor nome

prender anche la possessione[646]. L'Imperador Arcadio poi discacciò

dal _Tabulario_ i servi pubblici, e comandò che i Tabularj fossero

uomini liberi[647], i quali come persone pubbliche potessero stipulare

per altri, non altrimenti che il Magistrato[648]. Ma l'Ufficio di

questi Tabularj non era altro, che custodire nell'Archivio i pubblici

istromenti e monumenti delle cose fatte, e come persone pubbliche di

poter intervenire e stipulare per altri.

Li _Tabellioni_ erano quelli, i quali avanti a' Tabularj dettavano e

scrivevano i testamenti, e stendevano i contratti, facendone pubblici

istromenti[649], che si davan poi a conservare a' Tabularj. Questi

Tabellioni erano ancora chiamati _Nomici_ cioè _Juris studiosi_,

perchè in quelli per concepir bene, e dettare gl'istromenti, ovvero

testamenti, vi si ricercava ancora qualche perizia delle leggi[650].

Altri interpretarono la voce _Nomicus_, cioè _Legitimus_, perchè

egli rendeva legittimi tutti gli atti. Che che ne sia, egli è certo,

che i Tabellioni, che oggi noi appelliamo _Notari_, eran tutto altro

da' Tabularj, i quali erano preposti all'Archivio, siccome fra di

loro vengon distinti da Giustiniano nelle sue Novelle[651], e non

bisogna confondergli, come fecero Accursio[652], Goveano[653], e

Forcatolo[654].

Queste due funzioni però s'uniron poi nelle persone de' nostri Notari;

poichè siccome prima i Tabellioni avanti a' Tabularj scrivevano

gl'istromenti, e presso questi nell'Archivio si conservavano: poi

fu introdotto, che gl'istromenti o testamenti avanti a' Tabellioni

si scrivessero, senza più ricorrere a' Tabularj, e ch'essi medesimi

gli conservassero, facendone protocolli, e custodendogli non più

ne' pubblici Archivj, ma nelle proprie case. Quindi nacque, che

confondendosi quest'uffici, fosse il Notaro riputato persona pubblica,

e che siccome i Tabularj potevano stipulare per altri, potessero

anch'essi farlo.

Divenne perciò l'Ufficio de' Notari di maggior fede e confidenza:

ond'è che i Principi nel creargli vi stabilirono certe leggi, e

ricercarono molti requisiti, d'essere incorrotti, e di buona fama,

fedeli ed intelligenti; che sappiano scriver bene, ben intendere le

convenzioni delle parti per poterle poi nettamente ridurle in iscritto:

siano secreti, liberi, cristiani, conoscano i contraenti, e perciò

nazionali de' luoghi, ove desiderano esercitare. Quindi richiedendo

quest'Ufficio una somma fedeltà, si vide ne' tempi antichi esercitarsi

presso di noi da persone nobili; e siccome un tempo non si sdegnavano i

Nobili, particolarmente i Salernitani, esercitar medicina, così ancora

molti Nobili de' nostri Sedili, non si sdegnarono ne' tempi antichi

farsi Notari; e Marino Freccia[655] testifica aver egli veduto molti

istromenti, registri, inventarj, ed altri antichi monumenti scritti per

mano di Notari nobili, le cui famiglie, egli dice, non voler nominare,

per non dar dispiacere a' loro posteri leggendole. Quindi nacque ancora

presso i nostri Autori la massima, che per l'esercizio del Notariato,

non si perdano i privilegi della Nobiltà, e che non debbano i Notari

noverarsi fra gli artegiani[656].

§. VII. _Del Gran Siniscalco._

Siccome presso i Franzesi, dopo la suppressione de' Maestri del

palazzo, quattro Ufficj della Corona furono grandemente accresciuti,

che riguardavano la guerra, la giustizia, le finanze, e la casa del

Re; e per quel che si attiene alla guerra, surse il Gran Contestabile,

per la giustizia il Gran Cancelliere, e per le finanze il Gran

Tesoriero Capo ufficiale della Camera de' conti: così ancora per quel,

che riguarda la casa del Re, innalzossi il Gran Maestro di Francia,

anticamente chiamato Conte del palazzo, cioè Giudice della casa del Re,

ch'ebbe il governamento della medesima.

Non altrimenti nella Corona di Sicilia, oltre gli altri Ufficiali

annoverati, si vide ad esempio di quello di Francia il Gran Maestro

di Sicilia, chiamato con vocabolo ancor franzese Siniscalco, ovvero

Maggiordomo della casa del Re, il quale avea il governamento della

medesima, e la cura ed il pensiero di provedere il regio Ospizio di

ogni sorte di viveri, secondo il bisogno richiedeva: era ancora della

sua incumbenza di provedere delle biade ed altre vittovaglie per li

cavalli della stalla del Re, tener cura delle foreste, e delle caccie

riserbate per divertimento del Re, de' familiari, ed altri servidori

della casa reale, sopra i quali teneva giurisdizione di correggergli,

e castigargli eccetto che sopra i Ciambellani, i quali per essere

intimi servidori e Cubicularj del Re, che pongono il Re in letto, e lo

scalzano, e sono nella Camera secreta del Re, perciò furono esenzionati

dalla giurisdizione del Gran Siniscalco, siccome li Collaterali del Re,

che erano partecipi del consiglio segreto del Re, e riputati come parte

del corpo del Re[657].

Era egli perciò il Giudice della Casa reale, e sotto la cura sua

era tutta la famiglia del palazzo regio, e tutti gli altri Ufficiali

minori della casa del Re, i quali secondo i particolari loro impieghi

assunsero varj nomi; onde sursero molti Ufficj detti non già della

Corona, ma solamente per questo fine, della Casa del Re.

Noi a tempo de' Normanni non abbiamo riscontri di questi minori

Ufficiali, ma sì bene del Gran Siniscalco, che si disse così per esser

il maggiore, e sopra tutti gli altri Siniscalchi minori dell'Ospizio

regio; e se bene a' tempi di Ruggiero non abbiamo fra le reliquie

dell'antichità, chi fosse stato suo Gran Siniscalco; egli è però che

in tempo di Guglielmo I suo successore leggiamo suo Gran Siniscalco

Simone cognato del famoso Majone, di cui abbiamo anche memoria presso

il Pellegrino[658] al quale anche Guglielmo diede il governo della

Puglia[659]; onde non è da dubitare, che quest'Ufficio insieme con gli

altri fosse da' Normanni introdotto fra di noi.

Ma siccome ciò è vero, così anche è certissimo, che in tempo degli

Angioini, e particolarmente di Carlo II ricevè miglior forma, e su 'l

quale furono dati varj provedimenti, e stabilito nuovo modo, e dategli

altre incumbenze, secondo la Tabella stabilita per quest'Ufficio, che

rapporta Freccia; ond'è che in Napoli si videro sorgere quegli altri

Ufficj minori della casa del Re, dipendenti dal Gran Siniscalco: e

la ragione si fu, perch'avendo Carlo I d'Angiò fermata la sua regia

sede in Napoli, il Gran Siniscalco si distinse sopra tutti gli altri

Ufficiali della casa reale, che furono molti: abbiamo perciò nel

Regno di questi Angioini sovente memoria de' Maggiordomi della casa

reale, de' Maestri de' cavalli regi, de' Maestri Panettieri regi,

dei Maestri de' Palafrenieri e della scuderia regia, de' Maestri

dell'Ospizio regio, de' Maestri delle razze regie, de' Maestri Massari,

e de' Siniscalchi dell'Ospizio regio, siccome ne' tempi di Giovanna

I leggiamo: _Phichillus Gaetanus Reginalis hospitii Senescallus_;

e sotto Carlo III si legge: _Nobilis vir Bartholomeus Tomacellus

miles Regii hospitii Senescallus_; e sotto Ladislao si trova Paolino

Scaglione Siniscalco dell'Ospizio di detto Re ed altri rapportati dal

Tutini[660]. Così ancora Ufficiali della casa del Re subordinati al

Gran Siniscalco erano il Preposito della cucina del Re: il Preposito

della buccellaria regia. Il Giudice dell'Ospizio regio. I Ciambellani

Regj. I Valletti della Nappa del Re. I Cacciatori Regj. Il Custode

degli uccelli del Re. I Falconieri del Re, ed altri, de' quali ci

tornerà occasione di favellare nel Regno di questi Principi più

distesamente.

Ma siccome ne' tempi degli Angioini il Siniscalco per li tanti

Ufficiali a se sottoposti fu nel maggiore incremento e sublimità, e

furono le sue prerogative ritenute ancora ne' tempi degli Aragonesi,

per cagione che questi Re mantennero la loro residenza in Napoli così

da poi passando questo Regno sotto la dominazione degli Austriaci,

e perdendo questa città il pregio d'esser sede regia, si scemarono

in gran parte le prerogative del Gran Siniscalco, e mancarono molti

de' soprannomati Ufficiali della Casa del Re, e finalmente per

quest'istessa cagione in progresso di tempo restò presso noi a sol

titolo d'onore, senza funzione e senz'esercizio.

Per questa suppressione s'innalzarono molti di quegli Ufficj dipendenti

da lui, e ad esser riputati (se bene non delli sette della Corona)

almeno de' maggiori del Regno, e ad altri non subordinati, come il

Maestro delle razze regie, che chiamarono il Cavallerizzo del Re. Il

Gran Montiere Maggiore, ovvero il Maestro della caccia del Re, che

sopra i Cacciatori regj, e sopra tutte le foreste del Re e caccie ha

la soprantendenza; ed altri de' quali ci tornerà occasione di parlare

a più opportuno luogo. Nel che non dobbiamo tralasciar d'avvertire,

che siccome di quasi tutti gli Ufficiali sinora annoverati possiamo

far qualche paragone ed aver qualche riscontro tra gli Ufficiali nella

Notizia dell'Imperio: de' Gran Montieri però non bisogna cercarne

de' simiglianti, poichè gl'Imperadori romani non erano inclinati alla

caccia, come furono i nostri Re, che reputando quest'esercizio proprio

della professione delle armi, alle quali erano inclinati, e che sovente

perciò non per ministri, ma per essi guerreggiavano: stimarono per la

caccia così rendersi esperti de' siti e positure de' monti, valli,

poggi, piani, e fiumi, che regolarmente hanno l'istesse positure, e

siti in tutta la terra.

Così oggi presso di noi l'Ufficio del Gran Siniscalco per la lunga

assenza de' nostri Re dal Reame, tenendo altrove collocata la regia

loro sede, è quasi estinto, ed è sol rimaso a titolo d'onore: ritiene

bensì nelle congiunture di qualche Parlamento o pubblica celebrità le

sue prerogative e preminenze: veste di porpora, e siede nell'ultimo

luogo a' piedi del Re, e tra sette Ufficj della Corona è annoverato.

Ecco come Ruggiero stabilisse il suo Regno; ecco quali fossero le

leggi e la politia che v'introdusse, gli Ufficiali per i quali veniva

amministrato, e come dopo tanti travagli lo riducesse in una ben ferma

e tranquilla pace. Ma non contento il magnanimo suo cuore d'avere

stabilita in cotal guisa la Monarchia, fu da poi tutto inteso agli

acquisti di nuovi Reami e province, ancorchè poste nelle parti più

remote e lontane dell'Affrica.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3 · 第 46 / 56 题