_Delle leggi di RUGGIERO I, Re di Sicilia._
Ruggiero adunque essendo in cotal guisa con presta e maravigliosa
fortuna divenuto tanto e sì potente Re, avendo debellati i suoi nemici,
e ridotte sotto la sua ubbidienza le province ribellanti, pensò per via
di molte utili e provvide leggi ridurle in quiete, dalla quale per le
tante e continue guerre erano state assai tempo lontane.
Si governavano queste province, come tante volte si è detto, colle
antiche leggi romane già quasi spente, e ritenute per tradizione più
tosto, e come antiche usanze, che per leggi scritte. Le dominanti erano
le leggi longobarde, le quali appresso i Normanni restarono intatte,
e con molta religione osservate: e con tutto che si fossero in Amalfi
ritrovate le Pandette, ed in alcune Accademie d'Italia, e precisamente
in Bologna, si cominciassero per opra d'Irnerio a leggersi, ed il
Codice colle Novelle di Giustiniano non fossero cotanto ignote;
nulladimanco Ruggiero non permise, che ne' suoi dominj questi libri
avessero autorità alcuna, ma alle leggi longobarde era dato tutto il
vigore, e quelle solo s'allegavano nel Foro, e per esse si decidevano
le controversie: di che n'abbiamo un illustre monumento, che mette in
chiaro questa verità, perch'essendo insorta in quest'istessi tempi di
Ruggiero nell'anno 1140 lite tra il monastero di S. Michele Arcangelo
_ad Formam_ presso Capua, e Pietro Girardi di Madaloni, pretendendo
i Monaci di quel monastero aversi il suddetto Pietro occupato un
territorio ne' lor confini, che dicevano appartenersi al monastero, fu
prima la causa conosciuta da Riccardo, e da Leone Giudici di Madaloni,
e da poi fu decisa in Capua, da essi e da' Giudici capuani, secondo
ciò che Ebolo regio Camerario di Capua avea ordinato; e la sentenza
fu profferita a favor del monastero dopo essersi fatto l'accesso sul
luogo controvertito, dopo prodotti gli istromenti, e dopo esaminati
alcuni testimonj; e fu trattata secondo ciò che le leggi longobarde
stabilivano, e decisa a tenor delle medesime leggi, come può osservarsi
dall'istromento della sentenza, che a futura memoria de' posteri,
com'era allora il costume, si fece stipulare, il quale vien rapportato
per intero da Camillo Pellegrino nella sua Istoria de' Principi
longobardi[553].
Ma vedendo ora questo savio Principe, che il suo Regno per le tante
turbulenze e mutazioni accadute, avea bisogno di nuove leggi per
riparar i molti disordini che vi aveano lasciati le tante e continue
guerre, si diede il pensiero di stabilirle; e se ben prima di lui
Roberto Guiscardo, ed il Conte Ruggiero suo avo v'avessero introdotte
alcune lodevoli Consuetudini, delle quali non è a noi rimasa altra
memoria, se non quella che leggiamo presso Ugone Falcando[554];
nulladimanco egli fu il primo, che imitando Rotari Re de' Longobardi
molte ne stabilì, le quali per mezzo d'uno suo editto promulgò nel
Regno di Sicilia e di Puglia, volendo che quelle leggi s'osservassero
in tutti due questi Reami, e fossero comuni ad ambedue. Queste sono
le prime leggi del Regno, che volgarmente chiamiamo _Costituzioni_,
le quali da Federico II Imperadore nipote di Ruggiero, insieme con le
sue, e degli altri Re suoi predecessori furono da Pietro delle Vigne
unite in un volume, come più partitamente diremo quando di questa
compilazione dovremo ragionare. Tenne Ruggiero nello stabilirle il
medesimo modo, che tennero i Re longobardi; cioè di stabilirle nelle
pubbliche Assemblee convocate a questo fine degli Ordini de' Baroni
ed Ufficiali, de' Vescovi e d'altri Prelati. Agostino Inveges[555]
porta opinione, che Ruggiero, quando nell'anno 1140 prima di passar
la seconda volta in Napoli, fermato in Ariano, tenne ivi la primiera
Assemblea di Baroni e Vescovi, ed altri Prelati ecclesiastici, avesse
decretate quelle Costituzioni, che abbiamo tra quelle di Federico II,
le quali furono comuni per tutti i suoi Stati, contro l'opinione di
Ramondetta[556], il quale con manifesto errore credette, che quelle
non fossero statuite per l'isola di Sicilia. E narra Falcone[557]
beneventano, che in quest'Assemblea promulgasse anco un editto, col
quale fu proibito di potersi più spendere certa moneta romana, chiamata
_Romasina_; facendo coniare in suo luogo altre nuove monete, ad una
delle quali, come si disse, diede nome di Ducato di valore d'otto
Romasine, la quale avea più mistura di rame che d'argento; siccome fece
coniare i _Follari_; onde non pure i Tarini di Amalfi, ma queste nuove
monete ebbero corso nel Regno.
Delle leggi di questo Principe noi solamente 39 ne abbiamo, sparse
da Pietro delle Vigne nel volume delle Costituzioni, che compilò per
comandamento di Federico II, e la prima è quella, che s'incontra nel
libro primo sotto il titolo quarto _de Sacrilegio Regnum_. Fu per
la medesima riputato come delitto di sacrilegio il porre in disputa
i fatti, i consigli e le deliberazioni del Re; la quale Ruggiero,
ritenendo quasi le medesime parole, tolse dalla legge del Codice sotto
il titolo _de Crimine Sacrilegii_, ove gl'Imperadori Graziano, Valente
e Teodosio stabilirono il medesimo: nè Ruggiero fece altro che di mutar
il nome d'Imperadore, e porvi quello di Re. Ove è degno da notarsi,
che le leggi del Codice di Giustiniano a tempo di Ruggiero non aveano
vigore o autorità alcuna ne' suoi dominj; ma egli le leggi, che prese
da quel volume, volle che s'osservassero come leggi proprie, e non di
Principe straniero; non altrimenti che i Goti Re di Spagna, ancorchè
dal Codice di Giustiniano avessero preso molte leggi, vollero che il
loro Codice, non quello, avesse autorità ne' loro Stati.
Abbiamo l'altra di questo Principe sotto il titolo che siegue _de
arbitrio Regis_, ove si comanda doversi dall'arbitrio del Giudice
temperare quelle leggi, che cotanto severamente punivano i sacrileghi,
purchè non si tratti di manifesta destruzion di tempj, o violenta
frattura d'essi, ovvero di furti di notte tempo praticati di vasi sacri
ed altri doni fatti alle Chiese: nei quali casi vuol che si pratichi la
pena capitale.
Il Summonte vuole che la terza legge di Ruggiero sia l'altra,
che siegue sotto il titolo de _Usurariis_, e così anche fa il suo
traduttore Giannettasio, ma con manifesto errore; poichè quella non è
di Ruggiero, ma di Guglielmo II suo nipote, attesochè stabilendosi in
essa, che le quistioni degli usurarj riportate alla sua Curia, debbano
terminarsi conforme al decreto del Papa ultimamente nella romana Curia
promulgato, non si può intendere se non del decreto fatto da Papa
Alessandro III nel Concilio di Laterano, che fu a tempo di Guglielmo
II non di Ruggiero, come più diffusamente diremo parlando delle leggi
di quel Principe; ond'è che nelle edizioni più corrette porti in fronte
questa Costituzione Gulielmus, e non _Rogerius_.
La terza è quella, che si legge sotto il titolo _de Raptu_, _et
Violentia monialibus illata_, per la quale viene imposta pena capitale
a' rattori delle vergini a Dio sacrate, ancorchè non ancora velate, o
anche se per motivo di matrimonio l'avessero rapite: fu ancor questa
presa dal Codice di Giustiniano[558] ove quell'Imperadore stabilì il
medesimo.
Se ne leggono due altre sotto il titolo de _Officialibus Reip._ Per
la prima si stabilisce, che gli Ufficiali, che in tempo della lor
amministrazione avranno sottratto il pubblico denaro, siano puniti di
pena capitale. Per la seconda vien ordinato che gli Ufficiali che per
lor negligenza faranno perdere o diminuire le pubbliche facoltà, siano
astretti nella persona e nei beni a resarcire il danno, rimettendo loro
per la sua pietà regia altre pene, che meriterebbero.
La sesta l'abbiamo sotto il titolo _de Officio Magistrorum
Camerariorum, et Bajulorum_, ove s'ordina _a' Giustizieri, Camerari,
Castellani e Baglivi_ d'esser solleciti a somministrar a' Secreti
della Dogana, ed a' _Maestri Questori_ ovvero loro Ufficiali ogni lor
consiglio ed aiuto sempre che ne saranno richiesti: la quale fu colle
medesime parole rinovata da Guglielmo sotto il titolo _de Officio
Secreti_.
La settima è collocata sotto il titolo _de restitutione mulierum_ nel
libro secondo; poichè quella che si legge nel libro primo sotto il
titolo _de Advocatis ordinandis_ se bene in alcune edizioni portasse
in fronte il nome di Ruggiero, ella però è di Federico II come si
vede chiaro dallo stile, e dalle cose che tratta; onde è che in altre
edizioni più corrette, non si legge: _Rex Rogerius_, ma _Idem_,
denotando Federico autor della legge precedente. In questa legge
ordina Ruggiero a' suoi Ufficiali, che debbano, quando il bisogno
lo richiede e sia conveniente, sovvenire alle donne non leggiermente
gravate: la quale essendo molto generale ed oscura; Federico II volle
dichiarar i casi, ne' quali alle donne debba darsi aiuto, onde questo
Imperadore promulgò un'altra Costituzione, che si legge sotto il titolo
_de in integrum restitutione mulierum_ al libro secondo; ove dice:
_Obscuritatem legis Divi Regis Rogerii avi nostri de restituendis
mulieribus editam declarantes, etc._
L'ottava e la nona sono poste sotto il titolo _de Poena Judiciis, qui
male judicavit_. Nella prima si condannano i Giudici a nota d'infamia,
e pubblicazione de' loro beni, ed alla perdita dell'ufficio, se con
frode e con inganno avranno giudicato contro le leggi; e se per
ignoranza, la pena si rimette all'arbitrio del Re. Nella seconda
s'impone pena capitale, se per denaro avran condennato alcuno a morte.
La decima, che abbiamo sotto il titolo primo _de Juribus rerum
regalium_ del libro terzo, merita maggior riflessione di tutte
l'altre; poichè è la prima legge feudale, che abbiano i nostri Principi
normanni stabilita nel Regno. Chi prima su i Feudi avesse promulgata
legge scritta, fu, come si è detto, l'Imperador Corrado il Salico,
che riguarda la lor successione: l'Imperador Lotario alcune altre ne
promulgò, ed una fra l'altre molto conforme a questa di Ruggiero _de
Feudo non alienando_; ma siccome le leggi degli Imperadori d'Occidente
insino a Lotario, come tutte le altre leggi longobarde comprese in quel
volume non isdegnò Ruggiero che s'osservassero nel suo Regno, anche
da poi che fu sottratto, e restò independente dall'Imperio, così non
volle mai soffrire, che le leggi di Lotario suo inimico avessero alcuna
autorità nei suoi dominj; perciò se bene Lotario presso Roncaglia
nell'anno 1136 avesse promulgata legge, per la quale veniva proibito
a' Feudatari alienare i Feudi, non avendo quella autorità alcuna nel
Regno di Sicilia e di Puglia, bisognò che questo Principe, provvedendo
alle sue Regalie, ne stabilisse una particolare, ch'è questa, per
la quale strettamente si proibisce non solo a tutti i Conti, Baroni,
Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri qualsivoglia che tenessero Feudi
o Regalie grandi o piccole che si fossero, di potergli in alcun modo
alienare, donare, vendere in tutto o in parte, o in qualunque maniera
diminuire; ma anche lo proibisce a' suoi Principi stessi, che erano
allora i suoi propri figliuoli, cioè Ruggiero Duca di Puglia, Anfuso
Principe di Capua, e Tancredi Principe di Taranto, non potendo in
questi tempi, come rapporta Ugone Falcando[559] niuno aspirare a questi
titoli di Principe o di Duca, salvo che i figliuoli del Re; e quindi
è che Ruggiero in questa Costituzione gli chiama _Principes nostros_.
E questa è quella Costituzione cotanto da Federico commendata, e che
poi gli piacque ampliare in tutti gli altri contratti, alienazioni,
transazioni, arbitramenti e permutazioni, dando potestà a coloro che
senza il suo consenso e licenza alienassero di poter _jure proprio_
rivocargli, siccome oggi giorno tuttavia si pratica, e va per la bocca
de' nostri Forensi, appo i quali è molto celebre questa Costituzione
di Federico[560], che comincia: _Constitutionem divae memoriae Regis
Rogerii avi nostri super prohibita diminutione Feudorum, et rerum
Feudalium ampliantes, etc._
Non merita minor riflessione la undecima, che si legge sotto il titolo
terzo dell'istesso libro terzo; poichè si vede per quella essere stato
sempre lecito ai Principi di por freno a' loro sudditi, ed impedirgli,
sempre che si recasse danno alla Repubblica, ed alle loro Regalie, di
ascendere al Chericato. Così abbiam veduto, che Costantino M. proibì a'
benestanti di farlo; e l'Imperador Maurizio vietò a' soldati di farsi
Monaci, di che tanto Gregorio M. si doleva, non perchè riputasse di non
esser in potestà degl'Imperadori di poterlo comandare, o che la legge
fosse ingiusta, come egli stesso con ingenuità confessa, ma per esser
di pernizioso esempio chiudere in tal maniera la via dello spirito
per mondani rispetti. Ruggiero in questa sua legge temperando un'altra
sua Costituzione, per la quale si proibiva affatto a' villani, senza
licenza di lor padroni, di poter assumere l'Ordine chericale, stabilì:
che solamente que' villani non potessero ascendere al Chericato, i
quali per rispetto della lor persona fossero obbligati servire, come
sono gli ascrittizi, i servi addetti alla gleba, ed altri consimili;
ma que' che sono obbligati servire per riguardo del tenimento, ovvero
beneficio del quale furono investiti, non gl'impedisce che anche senza
licenza de' lor padroni possano farlo ma in tal caso devono rassegnar
prima il beneficio nelle mani de' loro padroni, e poi farsi Cherici.
La duodecima legge di Ruggiero, che è sotto il titolo _de dotario
costituendo_, riguarda ancora i Feudi, ed è la seconda, che questo
Principe promulgò sopra di essi. In questa si permette a' Baroni, ed
agli altri Feudatari, non ostante la proibizion di alienare, di poter
sopra i Feudi costituire alle loro mogli il dotario, a proporzion de'
Feudi, che posseggono, e secondo il lor numero e qualità. A' Conti
e Baroni, che tengono più castelli si permette ancora di poterne
uno assignare alle lor mogli per dotario, purchè però non sia quel
castello, donde la Baronia, ovvero il Contado prenda il nome. Così a'
Conti di Caserta non sarà lecito dar Caserta per dotario, ma bensì un
altro castello del suo Contado; donde i nostri Autori[561] appresero,
che l'assenso semplicemente conceduto, non s'estende mai al Capo della
Baronia, o del Contado.
La decimaterza, che abbiamo sotto il titolo _de matrimoniis
contrahendis_[562] merita ancora riflessione. Si vede chiaro per la
medesima, che a' tempi di Ruggiero non fu reputata cosa impropria de'
Principi, stabilire leggi intorno a' matrimoni; nè Giovanni Launojo
la trascurò nel suo trattato: _Regia in matrimonium potestas_[563];
siccome non si dimenticò dell'altra di Federico II che incomincia:
_Honorem nostri diademati_s, a questa conforme. Non ancora i Pontefici
romani s'avean appropriata questa autorità, la quale da poi da
Innocenzio III[564] e più dagli altri suoi successori fu reputata
lor propria, e tolta a' Principi secolari. Sono pieni i Codici di
Teodosio e di Giustiniano di queste leggi, ed insino a' tempi di
Teodorico Re d'Italia e di Luitprando leggiamo, che essi non solo
ci diedero le leggi intorno al modo e forma di contraergli, ma di
vantaggio ci stabilirono i gradi ne' quali eran vietati, ed al Principe
s'apparteneva di dispensargli; e Cassiodoro ne' suol libri ci lasciò
le formole di tali dispense. Ruggiero in questa legge comandò, che i
matrimoni dopo gli sponsali, e la benedizion sacerdotale, si dovessero
celebrar solennemente e palesemente, proibendo affatto i matrimoni
clandestini, in maniera che i figliuoli nati da tali matrimoni non si
debbano reputare legittimi, nè succedere perciò a' loro padri, nè per
testamento nè ab intestato: lo donne che perdano le loro doti, quasi
che nè date, nè matrimonio possa considerarsi in questi contratti,
contra la sua legge celebrati. Vuole però che a questo rigore non
soggiacciano le vedove; nè abbia luogo ne' matrimoni contratti prima
del tempo della promulgazion di questa sua legge. Federico II aggiunse
da poi a' Conti, Baroni, ed a tutti gli altri Feudatari un altro
legame, che non potessero prender moglie senza sua permissione; ed
essendosi ammesse alla succession feudale le femmine, vietò a Baroni
sotto pena della perdita de' loro Feudi, di casare le figliuole
o nipoti, ovvero sorelle senza sua licenza, affinchè i Feudi non
passassero a famiglie incognite, della cui fedeltà il Principe era
dovere, che ne fosse informato, come lo stabilì nella Costituzione
_Honorem nostri diadematis_, sotto il titolo, _de uxore non ducenda
sine permissione Regis_.
Andrea d'Isernia, che fu Guelfo e perciò perpetuo detrattore delle
gesta di Federico, scrivendo sotto i Re angioini in un secolo dove
correvan altre massime, biasimando Federico, alle costui parole
_Honorem nostri diadematis_, aggiunge: _imo destructionem animae
istius Federici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia
instituta a Deo in Paradiso_. Come se all'economia del Principe non
s'appartenesse far leggi sopra i matrimoni, e molto più in quelli de'
suoi Baroni[565], ed impedirgli sovente, se si conoscessero perniziosi
allo Stato, ovvero cagione di discordie interne tra famiglie nobili,
e di numerose fazioni; di che i nostri Autori, e Francesco Ramos[566]
fra gli altri, hanno trattato ben a lungo. E pur è vero, che non fu
Federico il primo, che stabilì questa legge, egli la trovò nel suo
Regno, ed il suo primo autore fu Guglielmo detto il Malo. I Baroni
non si dolevano della legge, ma dell'abuso, che ne faceva Guglielmo,
poichè questo Principe, perchè i Feudi ricadessero al suo Fisco, non
mai concedeva la licenza di poter casare le loro figliuole, ovvero
la differiva tanto, finchè fatte già vecchie, divenivano sterili,
siccome presso Ugon Falcando[567] se ne lagnavano i Grandi del Regno
di Sicilia, tumultuando perciò contro Guglielmo. Questa legge fu
osservata in Sicilia insino al Regno del Re Giacomo, avendola questo
Principe, in un Parlamento ivi tenuto, fatta abolire[568]. E presso di
noi durò insino al Regno di Carlo II d'Angiò, il quale in un de' suoi
Capitoli[569], stabiliti nel piano di S. Martino, la venne a riformare.
Non meno considerabile è la legge quattordici di Ruggiero, posta sotto
il titolo _de Administrationibus rerum Ecclesiasticarum post mortem
Praelatorum_; poichè in lei più cose considerabili si incontrano.
Primieramente merita riflessione ciocchè dice Ruggiero, essere tutte
le Chiese del suo Regno, e particolarmente quelle, che sono prive del
lor Pastore, sotto la sua potestà e protezione. Secondo, che perciò
erasi introdotto costume non mai interrotto, o impugnato che morto
il Prelato, i Baglivi del Re prendessero la cura ed amministrazione
dell'entrate delle medesime, insino che le Chiese fossero proviste;
e per terzo non adempiendo i Baglivi la loro incumbenza, secondo
le relazioni, che ne avea avute, avea stimato stabilir legge, colla
quale comandava, che dopo la morte dei Prelati, non più a' Baglivi
si commettesse l'amministrazione e custodia delle Chiese, ma a tre
de' migliori, più fedeli e sapienti della Chiesa, i quali debbano
invigilare, e custodirle insino che saranno quelle proviste; con
distribuire intanto delle rendite una porzione a coloro che servono
alle medesime dimorando in esse, e l'altra per le fabbriche, o
altro bisogno della Chiesa; ed eletto il Pastore, restituire il
rimanente a lui, ovvero dargli conto dell'amministrazione passata.
Gli spogli, che si videro da poi introdotti dalla Corte romana per
tirar ivi ogni denaro, erano inauditi, e sarebbero stati reputati
come destruttori non meno della disciplina ecclesiastica, che del
buon governo del Regno: tutto era della Chiesa, e si spendeva per
quella, e quel che sopravvanzava, era riserbato al successore. Non vi
eran Nunzi o Collettori o Commessari, che appena spirato il Prelato
dessero il sacco alla di lui casa, con prevenirlo sovente prima
che quegli spirasse[570]. Quindi i nostri Re non meno che quelli di
Francia vantavano la _Regalia_, come infra gli altri la pretese il
Re Corrado[571]; e quindi deriva che abbiano sempre presa la cura,
ed invigilato che l'entrate delle Chiese non capitino male, e sovente
avessero ordinato, che delle medesime si riparassero le fabbriche, si
sequestrassero a questo fine, e diedero perciò molti utili e salutari
provedimenti, siccome ne' tempi men a noi lontani fecero Ferdinando
I d'Aragona, il Re Federico, il Gran Capitano, il Duca d'Alcalà,
ed altri che possono vedersi ne' volumi giurisdizionali presso
Chioccarello[572].
Nè deve tralasciarsi quel che Andrea d'Isernia[573] notò sopra questa
Costituzione di Ruggiero, la qual egli con manifesto errore crede,
che fosse di Guglielmo, dicendo che quando ella fu stabilita parve
giusta e regolare, perchè allora non era ancor compilato il volume
de' decretali; e che sebbene Ruggiero con tanta utilità diede questa
providenza, però da poi i Canonisti non hanno voluto ricever queste
leggi de' Principi secolari, _etiam si pro eis condantur, quia nolunt
ut ponant falcem in messem alienam_. Ma prima, che uscisse il volume
de' decretali, non era stimata cosa impropria de' Principi di stabilir
tali leggi, e particolarmente de' nostri Principi, li quali avendo essi
fondate quasi tutte le Chiese del Regno di loro patrimonio, era giusto
che fossero nella loro potestà e protezione.
La decimaquinta Costituzione di Ruggiero l'abbiamo nel libro
terzo sotto il titolo _de prohibita in terra demanii constructione
Castrorum_. Proibisce ne' luoghi demaniali del Re, che niuno possa
sotto colore di miglior difesa erger torri, o Rocche; dovendo
bastargli per lor sicurezza quelle del Re, o la sua regal protezione.
La decimasesta è sotto il titolo _de injuriis Curialibus personis
irrogatis_; per la quale viene a' Giudici imposto, che nel punir
l'ingiurie notino diligentemente la qualità delle persone, alle quali
si fanno, da chi, in qual luogo ed in che tempo; e se saranno offesi
i suoi Ufficiali, si dichiara essersi fatta ingiuria non solamente a
costoro, ma anche la dignità sua regale rimanerne offesa.
La legge 17 che è sotto il titolo _de probabili experientia Medicorum_
è la prima, che presso di noi fosse stabilita, intorno ad evitar
quanto fosse possibile, que' mali, che l'imperizia de' Medici poteva
cagionare. Prima i prudentissimi Romani reputarono, che l'elezione
ed approvazione de' Medici, non a' Presidi delle province, ma agli
Ordini o Decurioni della città s'appartenesse per quella ragione, che
Ulpiano[574] espresse con queste elegantissime parole: _Ut certi de
probitate morum, et peritia artis, eligant ipsi, quibus se, liberosque
suos in aegritudine corporum committant_. Ruggiero in questa sua legge
ordinò, che niuno potesse medicare, se prima non si presenterà avanti
i suoi Ufficiali e Giudici per essere esaminati, e dichiarati abili
a quell'esercizio, imponendo pena di carcere e confiscazion de' loro
beni, se per se soli senza questo esame temerariamente presumeranno di
medicare. Federico II da poi dichiarando più ampiamente questa legge
del suo avo, molte altre leggi stabilì intorno a' Medici, per le quali
la Scuola di Salerno fu eretta in Accademia, siccome altresì quella di
Napoli, ove piacque a questo Principe fondarne un'altra più famosa ed
illustre, come diremo quando de' fatti di questo glorioso Augusto ci
tornerà occasion di ragionare.
Leggesi ancora sotto il titolo _de nova militia_ un'altra Costituzione
di Ruggiero, che è la 18 per la quale vien proibito, che niuno possa
esser ascritto alla milizia, se non deriverà da militare schiatta;
e parimente che niuno possa esser Giudice o Notajo se i padri loro
non siano stati di simile professione. Questa legge da Federico nella
Costituzione seguente vien confermata, ed aggiunto ancora, che niuno di
vil condizione possa esser ascritto a questi Ufficj, nè possa militare
se non fia per lato paterno discendente da soldato. Egli è però vero,
che Bartolomeo di Capua ci attesta, che queste Costituzioni a' suoi
tempi non erano in osservanza nel Regno di Sicilia, avea però inteso,
che così si praticava nel Regno di Francia, donde Ruggiero, per emular
gl'istituti di quel Regno, l'apprese. E molto a proposito notò il
Summonte, questa seconda Costituzione esser di Federico, non già di
Ruggiero, come porta l'iscrizione nella vulgata edizione, vedendosi
chiaramente, che per questa vien confermata quella di Ruggiero dal
suo nipote Federico: poichè si fa menzione della precedente con quelle
parole, _contra prohibitionem divae memoriae avi nostri_. Oltre a ciò,
si conferma da quel, che rapporta Riccardo da S. Germano nella sua
Cronaca, ove dice, che Federico nel Parlamento che tenne a S. Germano
nel mese di febbrajo dell'anno 1232 tra l'altre sue Costituzioni che
fece, vi fu anche quella _de militibus_; come osservò anche Tutini[575]
dell'origine de' Seggi.
La 19 è quella che abbiamo sotto il titolo _de Falsariis_, per la
quale si punisce con pena capitale colui che falsificasse o mutasse
le lettere del Re, o il suo suggello. La ventesima è sotto il titolo
seguente _de cudentibus monetam adulterinam_, ove con pena di morte e
di confiscazione, si puniscono non solamente coloro, i quali coniassero
moneta falsa, ma anche quelli che scientemente la ricevono, o in alcun
modo consentono a tanto delitto. La ventesimaprima è sotto il titolo,
che siegue _de rasione monetae_, per la quale vengon a morte parimente
dannati, e confiscati i beni di coloro, che ardiranno di tosare, o in
qualunque modo diminuire le monete d'oro o d'argento.
Se ne leggono da poi sette altre sotto sette diversi titoli disposte,
per le quali varie pene s'impongono a' falsari. La prima scusa coloro,
che ignorantemente si saranno serviti d'istromenti falsi. La seconda
punisce con pena di falso, chi si vale di testimoni falsi. La terza
colla medesima pena condanna quelli che nascondono, tolgono, radono o
cancellano i pubblici testamenti. La quarta priva dell'eredità paterna
colui che cancella, o nasconde il testamento del padre per succedergli
ab intestato. La quinta dichiara che la qualità della persona aggrava e
minuisce la pena del falso. La sesta punisce di pena capitale coloro,
che avranno, o venderanno veleni, o medicamenti nocivi per alienar
gli animi; e per la settima si dispone, che non sarà in tutto fuor di
pena colui, che porgerà altrui poculi amatorj, o cibi nocivi, ancorchè
per quelli non siasi recato alcun danno: le quali Costituzioni furono
da poi da Federico approvate, e più ampiamente distese ne' titoli
seguenti.
Nelle leggi, che sieguono di questo Principe, si vede chiaro quanto fra
l'altre virtù sue ebbe cura dell'onestà ed onor delle donne. Nella 29
che abbiamo sotto il titolo _de poena adulterii_, si toglie a' mariti
di poter in giudicio accusare d'adulterio le loro mogli, se in lor
presenza permetteranno a quelle di trastullarsi co' loro drudi con atti
lascivi e disonesti; e nella trentesima, che siegue sotto il titolo
_de prohibita quaestione foeminae_, oltre dell'infamia, minaccia pena
grave, e degna de' suoi tempi a que' mariti, che permetteranno alle
mogli commettere adulterj.
Non meno piene d'onestà sono l'altre sei, che sieguono; proibisce
per la prima alle donne oneste la conversazione colle prostitute,
alle quali però vieta, che si possa usar violenza. Per la seconda,
_de repudiis concedendis_, si permette al marito di poter dimandar
il libello del repudio alla moglie, mentre che giustamente l'accusa
d'adulterio. Per la terza _de lenis_; si puniscono colle pene istesse
dell'adultere quelle, che useranno ruffianesmi per corrompere la
castità delle donne. La quarta, confermata da poi da Federico, è
terribile contro le madri, che prostituiscono le loro figliuole
vergini; oltre della pena de' ruffiani, vuol che lor si tronchi
il naso, soggiungendo queste gravi parole: _Castitatem enim suorum
viscerum vendere, inhumanum, et crudele_; ma se mai per se stessa
alcuna si sarà prostituita, e la madre avrà solamente dato il suo
consenso, si lascia all'arbitrio del Giudice di punirla. Per la quinta
sotto il titolo de _poena uxoris in adulterio deprehensae_, si permette
al marito, che possa uccidere la moglie, e l'adultero ritrovandogli sul
fatto, senza però interporre intervallo alcuno di tempo alla vendetta;
e nella sesta sotto il titolo _de poena mariti ubi adulter aufugit_,
si stabilisce, che se il marito lascerà fuggire l'adultero, e ritenerà
la moglie, debba esser punito come ruffiano, purchè senza sua colpa
l'adultero scappasse.
Così Ruggiero avendo per queste leggi proveduto all'onestà delle donne,
con non minor saviezza provede alla sicurtà degli uomini; si leggono
perciò tre altre sue leggi, che sono l'ultime, che abbiamo di questo
Principe; e che compiscono il numero di trentanove. Per la prima
sotto il titolo _de venditione liberi hominis_; si riduce in servitù
colui, il quale scientemente venderà un uom libero. Per la seconda
sotto il titolo _de incendiariis_, si impone pena capitale contro
coloro, i quali fraudolentemente porranno fuoco nelle case altrui. E
nell'ultima, s'impone la medesima pena a chi si sarà precipitato da
alto, averà menato un sasso, o un ramo senza gridare, o avvisare, onde
avesse ammazzato alcun uomo: il rigore della quale fu poi da Federico
temperato nella Costituzione seguente.
Ecco come Ruggiero, dopo avere stabilito il suo Regno, lo riordinò
con sì provvide ed utili leggi. Ancorchè per alcune di esse si dasse
providenza su i matrimonj, su l'amministrazione delle Chiese, sopra i
repudj e sopra i Cherici, non perciò erano riputate improprie, a questi
tempi, de' Principi secolari. Non ancora s'erano intese quelle querele,
che nacquero da poi de' Pontefici romani d'essersi offesa la loro
immunità, e che fosse questo un metter la falce nella messe altrui.
Cominciarono essi poco da poi pian piano a pretenderlo, e vi diedero
l'ultima mano quando Gregorio IX ridotti in un Corpo tutti i rescritti,
che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso comune quello,
che per un luogo particolare, e forse in quel solo caso speziale era
statuito, ed aboliti tutti gli altri, cavò fuori il decretale, che
principiò a fondare e stabilire la Monarchia romana. Ecco parimente,
come in questo nostro Reame, alle leggi antiche romane ritenute più per
costume, che per leggi scritte, ed alle leggi longobarde, si fossero
aggiunte da Ruggiero queste sue Costituzioni, le quali a riguardo delle
romane e longobarde erano riputate leggi particolari, siccome quelle
comuni ed universali.
§. I. _Delle leggi feudali particolari del Regno._
Ma essendosi come altre volte abbiam notato, multiplicate in queste
province le Baronie ed i Feudi, siccome in tutta Italia, surse ancora
una nuova legge, feudale appellata. Questa nella sua origine fu
introdotta per le costumanze de' Longobardi nelle città d'Italia, le
quali furono varie e diverse, secondo varie eran le usanze di ciascuna
città; tanto che la ragion feudale, prima non poteva chiamarsi, se non
che legge non scritta de' Longobardi, onde è, che alcuni saviamente
la dissero figlia del tempo, e da' Longobardi introdotta in Italia,
non per iscritto, ma per costume; crebbe in cotal guisa da poi,
insino che Corrado il Salico, che fu il primo, non pensasse colle
leggi scritte ad accrescerla; siccome al di lui esempio fecero da poi
gli altri Imperadori suoi successori; onde tutto ciò, che da queste
Consuetudini feudali introdotte da' Longobardi, e dalle leggi scritte
degli Imperadori surse, fu riputato la ragion comune dei Feudi; poichè
in tutta Italia, e da poi in tutta Europa, adattandosi a lei l'altre
province, furono quelle Consuetudini e leggi ricevute ed abbracciate.
E per questa ragione a riguardo de' Feudi, non vi era differenza
alcuna tra quelli, che viveano colle leggi longobarde, e quelli che si
governavano colle leggi romane; poichè i Romani non conobbero Feudi, e
se alcun Romano era investito di qualche Feudo, era tenuto osservare la
legge longobarda, che de' Feudi disponeva, già che dalle romane niente
potea ritrarsi.
Questa ragion comune feudale, prima di Ruggiero siccome era egualmente
osservata in tutta Italia, così ancora ebbe forza ed autorità in
queste nostre Province. Ma ridotte ora da Ruggiero in forma di Regno, e
sottratte dall'Imperio, siccome alle leggi comuni romane e longobarde,
aggiunse questo savio Principe le proprie, stabilite particolarmente
per li suoi dominj, così ancora alla legge comune feudale, volle
aggiungervi altre sue leggi feudali particolari, che dovessero
osservarsi nel suo Regno, siccome tra le sue Costituzioni che sono a
noi rimase, due ne abbiamo osservato attenenti a' Feudi. Seguitando
le costui pedate aggiunsero da poi i due Guglielmi suoi successori
altre leggi feudali; e finalmente Federico II moltissime altre ne
stabilì, che si leggono nel volume delle Costituzioni; onde si fece,
che nel nostro Regno altro fosse il _Jus comune_ feudale, che è quello
compreso ne' libri feudali, ed altro quello particolare per queste sole
nostre province, che incominciandosi da Ruggiero, s'accrebbe da poi da
Guglielmo, e più da Federico, e che col correr degli anni da tutti gli
altri Re, che ressero questo Regno, fu in quella forma, che oggi si
vede ampliato per tante Costituzioni, Capitoli, Grazie e Prammatiche,
come diremo a più opportuno luogo. Nel che dovrà avvertirsi; che
risedendo nella persona di Federico II la dignità imperiale e regale di
Re di Sicilia, quelle sue Costituzioni, che si veggono ne' libri de'
Feudi, sono quelle appartenenti al Jus comune de' Feudi; quelle, che
sono nel volume delle nostre Costituzioni, appartengono al Jus feudale
particolare del Regno di Sicilia.
Ruggiero adunque, siccome fu il primo, che alle romane e longobarde
aggiungesse nuove leggi, così ancora fu il primo, che alla ragion
comune feudale aggiungesse nel suo Regno nuove leggi feudali
particolari, per le quali fu introdotto nuovo costume di succedere
a quelli contro le longobarde; e fu perciò, che introdusse il nuovo
_Jus Francorum_, onde da poi presso di noi si rese celebre quella
distinzione dei Feudi _de Jure Longobardorum et Francorum_.
Fra gli altri pregi di questo Principe, è lodato cotanto dagli
Scrittori quel suo costume di voler essere informato delle leggi
e costumi delle altre Nazioni, e ciò che reputava commendabile,
introdurlo nel Regno suo; ma di niuna altra Nazione era egli più
amante, quanto della franzese, donde egli traea origine; perciò fu
più inchinato d'introdurre nel suo novello Regno tutte quelle usanze,
e tutti quegl'istituti, che osservava in quel floridissimo Reame; per
questa istessa cagione, come osserveremo quindi a poco, v'introdusse
egli i sette Ufficj della Corona, che ivi erano; ed amante pur troppo
de' Franzesi, diede gelosia e cruccio a' Siciliani e a' Pugliesi, che
si vedevan perciò posposti negli onori a' forestieri[576].
Quindi, come si è detto, trassero l'origine nel nostro Regno i Feudi
_Juris Francorum_, poichè Ruggiero facendo venir spesso dalla Francia
Capitani ed altri soldati franzesi, si serviva di loro in tutte le sue
ardue imprese, essendo stata sempre questa gente per valor militare
riputata sopra tutte le altre; onde Ugone Falcando dice, che perciò
soleva Ruggiero fargli venire: _Transalpinos maxime, cum ab Normannis
originem duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria caeteris
anteferri, plurimum diligendos elegerat, et propemodum honorandos._
E questo costume fu ritenuto anche da poi da' due Guglielmi suoi
successori, anzi ne' principj del Regno di Guglielmo II fu cotanto
nella sua Corte il favore de' Franzesi, che non si ritenne di crear
suo Gran Cancelliero un Franzese, onde si rese numerosa la sua Corte di
questa gente con indignazione grandissima de' Nazionali[577].
Per questo avvenne, che militando valorosamente questi Capitani sotto
l'insegne di Ruggiero, e de' due Guglielmi, furono da essi investiti
di molti Feudi, onde abbandonando la Francia, fermarono in queste
province le loro famiglie, non lasciando intanto di vivere secondo
i proprj loro costumi, che da Francia portarono; ed insino a' tempi
di Federico II lor si permise, che dovessero così ne' giudicj, come
in altre occorrenze, esser giudicati secondo i loro patrj istituti e
costumi, fra' quali il più considerabile era, che ne' Feudi dovesse
succedere il primogenito, esclusi tutti gli altri fratelli minori, non
già, come con molta imprudenza si praticava da' Longobardi, secondo
i quali venivan tutti ammessi alla successione, dividendo con tanto
discapito dello splendore delle loro famiglie i Feudi; una delle
principali ragioni, che fu della rovina de' medesimi in queste nostre
province, come altrove fu da noi osservato. In tutta la Francia, come
ne rendono a noi testimonianza Ottone Frisingense e Cujacio[578], con
provido consiglio fu istituito, che i soli primogeniti succedessero ne'
Feudi, reputando così potersi conservare lo splendor delle famiglie.
Così tutti que' Capitani e soldati franzesi, che furono investiti di
Feudi in queste nostre province, ritennero questo costume; e Ruggiero,
ed i due Guglielmi, non solamente loro il permisero, ma anche che
ritenessero tutti lor altri istituti, tanto che Federico II per toglier
le confusioni, che si cagionavano perciò in questo Reame per queste
leggi infra di lor difformi, ebbe bisogno di stabilire una Costituzione
speziale, che è quella che si legge sotto il titolo _de Jure Franc.
in judic. subl._ per la quale tolse, che ne' giudicj potessero più
servirsi di que' loro particolari istituti; e tolse ancora quell'altro
lor barbaro costume del duello, per quella sua celebre Costituzione
_Monomachiam_.
Non però tolse, anzi approvò il lor costume, come molto commendabile,
che ne' Feudi succedesse il primogenito; quindi avvenne che presso di
noi tutti i Feudatarj si distinguessero in Franchi e Longobardi: per
Franchi intendendo coloro che viveano intorno alle successioni de'
Feudi _Jure Francorum_, e per Longobardi, quelli che viveano secondo
la lor antica usanza, d'ammetter tutti i figliuoli alla successione
de' loro Feudi. Era però il _Jus Francorum_ reputato come speziale a
riguardo del _Jus Longobardorum_, ch'era il comune, tanto che scrisse
Andrea d'Isernia[579], colui che dice esser Franco, e perciò non dover
dividere co' fratelli, allegando una ragione speziale, suo dee esser il
peso di provarlo, già che comunemente tutti si presumono vivere secondo
il _Jus comune_ de' Longobardi, che stabilisce i Feudi doversi tra
fratelli dividere.
Fu adunque in tempo di Ruggiero, che s'introdusse nel Regno questa
ragion speziale di succedere ne' Feudi all'uso de' Franzesi, il quale
non soddisfatto d'aver con sì provide leggi stabilito il suo novello
Reame, e dalla Francia introdottovi nuovi costumi ed istituti per
dargli forma più nobile, volle ancora illustrarlo, e renderlo più
maestoso con introdurvi nuove dignità e più illustri, che prima non
ebbe, onde ad emulazione di quello di Francia, l'adornò de' Principali
Ufficj della Corona, che in quel Regno da molto tempo erano stati
introdotti.