CAPITOLO V.

_Delle leggi di RUGGIERO I, Re di Sicilia._

Ruggiero adunque essendo in cotal guisa con presta e maravigliosa

fortuna divenuto tanto e sì potente Re, avendo debellati i suoi nemici,

e ridotte sotto la sua ubbidienza le province ribellanti, pensò per via

di molte utili e provvide leggi ridurle in quiete, dalla quale per le

tante e continue guerre erano state assai tempo lontane.

Si governavano queste province, come tante volte si è detto, colle

antiche leggi romane già quasi spente, e ritenute per tradizione più

tosto, e come antiche usanze, che per leggi scritte. Le dominanti erano

le leggi longobarde, le quali appresso i Normanni restarono intatte,

e con molta religione osservate: e con tutto che si fossero in Amalfi

ritrovate le Pandette, ed in alcune Accademie d'Italia, e precisamente

in Bologna, si cominciassero per opra d'Irnerio a leggersi, ed il

Codice colle Novelle di Giustiniano non fossero cotanto ignote;

nulladimanco Ruggiero non permise, che ne' suoi dominj questi libri

avessero autorità alcuna, ma alle leggi longobarde era dato tutto il

vigore, e quelle solo s'allegavano nel Foro, e per esse si decidevano

le controversie: di che n'abbiamo un illustre monumento, che mette in

chiaro questa verità, perch'essendo insorta in quest'istessi tempi di

Ruggiero nell'anno 1140 lite tra il monastero di S. Michele Arcangelo

_ad Formam_ presso Capua, e Pietro Girardi di Madaloni, pretendendo

i Monaci di quel monastero aversi il suddetto Pietro occupato un

territorio ne' lor confini, che dicevano appartenersi al monastero, fu

prima la causa conosciuta da Riccardo, e da Leone Giudici di Madaloni,

e da poi fu decisa in Capua, da essi e da' Giudici capuani, secondo

ciò che Ebolo regio Camerario di Capua avea ordinato; e la sentenza

fu profferita a favor del monastero dopo essersi fatto l'accesso sul

luogo controvertito, dopo prodotti gli istromenti, e dopo esaminati

alcuni testimonj; e fu trattata secondo ciò che le leggi longobarde

stabilivano, e decisa a tenor delle medesime leggi, come può osservarsi

dall'istromento della sentenza, che a futura memoria de' posteri,

com'era allora il costume, si fece stipulare, il quale vien rapportato

per intero da Camillo Pellegrino nella sua Istoria de' Principi

longobardi[553].

Ma vedendo ora questo savio Principe, che il suo Regno per le tante

turbulenze e mutazioni accadute, avea bisogno di nuove leggi per

riparar i molti disordini che vi aveano lasciati le tante e continue

guerre, si diede il pensiero di stabilirle; e se ben prima di lui

Roberto Guiscardo, ed il Conte Ruggiero suo avo v'avessero introdotte

alcune lodevoli Consuetudini, delle quali non è a noi rimasa altra

memoria, se non quella che leggiamo presso Ugone Falcando[554];

nulladimanco egli fu il primo, che imitando Rotari Re de' Longobardi

molte ne stabilì, le quali per mezzo d'uno suo editto promulgò nel

Regno di Sicilia e di Puglia, volendo che quelle leggi s'osservassero

in tutti due questi Reami, e fossero comuni ad ambedue. Queste sono

le prime leggi del Regno, che volgarmente chiamiamo _Costituzioni_,

le quali da Federico II Imperadore nipote di Ruggiero, insieme con le

sue, e degli altri Re suoi predecessori furono da Pietro delle Vigne

unite in un volume, come più partitamente diremo quando di questa

compilazione dovremo ragionare. Tenne Ruggiero nello stabilirle il

medesimo modo, che tennero i Re longobardi; cioè di stabilirle nelle

pubbliche Assemblee convocate a questo fine degli Ordini de' Baroni

ed Ufficiali, de' Vescovi e d'altri Prelati. Agostino Inveges[555]

porta opinione, che Ruggiero, quando nell'anno 1140 prima di passar

la seconda volta in Napoli, fermato in Ariano, tenne ivi la primiera

Assemblea di Baroni e Vescovi, ed altri Prelati ecclesiastici, avesse

decretate quelle Costituzioni, che abbiamo tra quelle di Federico II,

le quali furono comuni per tutti i suoi Stati, contro l'opinione di

Ramondetta[556], il quale con manifesto errore credette, che quelle

non fossero statuite per l'isola di Sicilia. E narra Falcone[557]

beneventano, che in quest'Assemblea promulgasse anco un editto, col

quale fu proibito di potersi più spendere certa moneta romana, chiamata

_Romasina_; facendo coniare in suo luogo altre nuove monete, ad una

delle quali, come si disse, diede nome di Ducato di valore d'otto

Romasine, la quale avea più mistura di rame che d'argento; siccome fece

coniare i _Follari_; onde non pure i Tarini di Amalfi, ma queste nuove

monete ebbero corso nel Regno.

Delle leggi di questo Principe noi solamente 39 ne abbiamo, sparse

da Pietro delle Vigne nel volume delle Costituzioni, che compilò per

comandamento di Federico II, e la prima è quella, che s'incontra nel

libro primo sotto il titolo quarto _de Sacrilegio Regnum_. Fu per

la medesima riputato come delitto di sacrilegio il porre in disputa

i fatti, i consigli e le deliberazioni del Re; la quale Ruggiero,

ritenendo quasi le medesime parole, tolse dalla legge del Codice sotto

il titolo _de Crimine Sacrilegii_, ove gl'Imperadori Graziano, Valente

e Teodosio stabilirono il medesimo: nè Ruggiero fece altro che di mutar

il nome d'Imperadore, e porvi quello di Re. Ove è degno da notarsi,

che le leggi del Codice di Giustiniano a tempo di Ruggiero non aveano

vigore o autorità alcuna ne' suoi dominj; ma egli le leggi, che prese

da quel volume, volle che s'osservassero come leggi proprie, e non di

Principe straniero; non altrimenti che i Goti Re di Spagna, ancorchè

dal Codice di Giustiniano avessero preso molte leggi, vollero che il

loro Codice, non quello, avesse autorità ne' loro Stati.

Abbiamo l'altra di questo Principe sotto il titolo che siegue _de

arbitrio Regis_, ove si comanda doversi dall'arbitrio del Giudice

temperare quelle leggi, che cotanto severamente punivano i sacrileghi,

purchè non si tratti di manifesta destruzion di tempj, o violenta

frattura d'essi, ovvero di furti di notte tempo praticati di vasi sacri

ed altri doni fatti alle Chiese: nei quali casi vuol che si pratichi la

pena capitale.

Il Summonte vuole che la terza legge di Ruggiero sia l'altra,

che siegue sotto il titolo de _Usurariis_, e così anche fa il suo

traduttore Giannettasio, ma con manifesto errore; poichè quella non è

di Ruggiero, ma di Guglielmo II suo nipote, attesochè stabilendosi in

essa, che le quistioni degli usurarj riportate alla sua Curia, debbano

terminarsi conforme al decreto del Papa ultimamente nella romana Curia

promulgato, non si può intendere se non del decreto fatto da Papa

Alessandro III nel Concilio di Laterano, che fu a tempo di Guglielmo

II non di Ruggiero, come più diffusamente diremo parlando delle leggi

di quel Principe; ond'è che nelle edizioni più corrette porti in fronte

questa Costituzione Gulielmus, e non _Rogerius_.

La terza è quella, che si legge sotto il titolo _de Raptu_, _et

Violentia monialibus illata_, per la quale viene imposta pena capitale

a' rattori delle vergini a Dio sacrate, ancorchè non ancora velate, o

anche se per motivo di matrimonio l'avessero rapite: fu ancor questa

presa dal Codice di Giustiniano[558] ove quell'Imperadore stabilì il

medesimo.

Se ne leggono due altre sotto il titolo de _Officialibus Reip._ Per

la prima si stabilisce, che gli Ufficiali, che in tempo della lor

amministrazione avranno sottratto il pubblico denaro, siano puniti di

pena capitale. Per la seconda vien ordinato che gli Ufficiali che per

lor negligenza faranno perdere o diminuire le pubbliche facoltà, siano

astretti nella persona e nei beni a resarcire il danno, rimettendo loro

per la sua pietà regia altre pene, che meriterebbero.

La sesta l'abbiamo sotto il titolo _de Officio Magistrorum

Camerariorum, et Bajulorum_, ove s'ordina _a' Giustizieri, Camerari,

Castellani e Baglivi_ d'esser solleciti a somministrar a' Secreti

della Dogana, ed a' _Maestri Questori_ ovvero loro Ufficiali ogni lor

consiglio ed aiuto sempre che ne saranno richiesti: la quale fu colle

medesime parole rinovata da Guglielmo sotto il titolo _de Officio

Secreti_.

La settima è collocata sotto il titolo _de restitutione mulierum_ nel

libro secondo; poichè quella che si legge nel libro primo sotto il

titolo _de Advocatis ordinandis_ se bene in alcune edizioni portasse

in fronte il nome di Ruggiero, ella però è di Federico II come si

vede chiaro dallo stile, e dalle cose che tratta; onde è che in altre

edizioni più corrette, non si legge: _Rex Rogerius_, ma _Idem_,

denotando Federico autor della legge precedente. In questa legge

ordina Ruggiero a' suoi Ufficiali, che debbano, quando il bisogno

lo richiede e sia conveniente, sovvenire alle donne non leggiermente

gravate: la quale essendo molto generale ed oscura; Federico II volle

dichiarar i casi, ne' quali alle donne debba darsi aiuto, onde questo

Imperadore promulgò un'altra Costituzione, che si legge sotto il titolo

_de in integrum restitutione mulierum_ al libro secondo; ove dice:

_Obscuritatem legis Divi Regis Rogerii avi nostri de restituendis

mulieribus editam declarantes, etc._

L'ottava e la nona sono poste sotto il titolo _de Poena Judiciis, qui

male judicavit_. Nella prima si condannano i Giudici a nota d'infamia,

e pubblicazione de' loro beni, ed alla perdita dell'ufficio, se con

frode e con inganno avranno giudicato contro le leggi; e se per

ignoranza, la pena si rimette all'arbitrio del Re. Nella seconda

s'impone pena capitale, se per denaro avran condennato alcuno a morte.

La decima, che abbiamo sotto il titolo primo _de Juribus rerum

regalium_ del libro terzo, merita maggior riflessione di tutte

l'altre; poichè è la prima legge feudale, che abbiano i nostri Principi

normanni stabilita nel Regno. Chi prima su i Feudi avesse promulgata

legge scritta, fu, come si è detto, l'Imperador Corrado il Salico,

che riguarda la lor successione: l'Imperador Lotario alcune altre ne

promulgò, ed una fra l'altre molto conforme a questa di Ruggiero _de

Feudo non alienando_; ma siccome le leggi degli Imperadori d'Occidente

insino a Lotario, come tutte le altre leggi longobarde comprese in quel

volume non isdegnò Ruggiero che s'osservassero nel suo Regno, anche

da poi che fu sottratto, e restò independente dall'Imperio, così non

volle mai soffrire, che le leggi di Lotario suo inimico avessero alcuna

autorità nei suoi dominj; perciò se bene Lotario presso Roncaglia

nell'anno 1136 avesse promulgata legge, per la quale veniva proibito

a' Feudatari alienare i Feudi, non avendo quella autorità alcuna nel

Regno di Sicilia e di Puglia, bisognò che questo Principe, provvedendo

alle sue Regalie, ne stabilisse una particolare, ch'è questa, per

la quale strettamente si proibisce non solo a tutti i Conti, Baroni,

Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri qualsivoglia che tenessero Feudi

o Regalie grandi o piccole che si fossero, di potergli in alcun modo

alienare, donare, vendere in tutto o in parte, o in qualunque maniera

diminuire; ma anche lo proibisce a' suoi Principi stessi, che erano

allora i suoi propri figliuoli, cioè Ruggiero Duca di Puglia, Anfuso

Principe di Capua, e Tancredi Principe di Taranto, non potendo in

questi tempi, come rapporta Ugone Falcando[559] niuno aspirare a questi

titoli di Principe o di Duca, salvo che i figliuoli del Re; e quindi

è che Ruggiero in questa Costituzione gli chiama _Principes nostros_.

E questa è quella Costituzione cotanto da Federico commendata, e che

poi gli piacque ampliare in tutti gli altri contratti, alienazioni,

transazioni, arbitramenti e permutazioni, dando potestà a coloro che

senza il suo consenso e licenza alienassero di poter _jure proprio_

rivocargli, siccome oggi giorno tuttavia si pratica, e va per la bocca

de' nostri Forensi, appo i quali è molto celebre questa Costituzione

di Federico[560], che comincia: _Constitutionem divae memoriae Regis

Rogerii avi nostri super prohibita diminutione Feudorum, et rerum

Feudalium ampliantes, etc._

Non merita minor riflessione la undecima, che si legge sotto il titolo

terzo dell'istesso libro terzo; poichè si vede per quella essere stato

sempre lecito ai Principi di por freno a' loro sudditi, ed impedirgli,

sempre che si recasse danno alla Repubblica, ed alle loro Regalie, di

ascendere al Chericato. Così abbiam veduto, che Costantino M. proibì a'

benestanti di farlo; e l'Imperador Maurizio vietò a' soldati di farsi

Monaci, di che tanto Gregorio M. si doleva, non perchè riputasse di non

esser in potestà degl'Imperadori di poterlo comandare, o che la legge

fosse ingiusta, come egli stesso con ingenuità confessa, ma per esser

di pernizioso esempio chiudere in tal maniera la via dello spirito

per mondani rispetti. Ruggiero in questa sua legge temperando un'altra

sua Costituzione, per la quale si proibiva affatto a' villani, senza

licenza di lor padroni, di poter assumere l'Ordine chericale, stabilì:

che solamente que' villani non potessero ascendere al Chericato, i

quali per rispetto della lor persona fossero obbligati servire, come

sono gli ascrittizi, i servi addetti alla gleba, ed altri consimili;

ma que' che sono obbligati servire per riguardo del tenimento, ovvero

beneficio del quale furono investiti, non gl'impedisce che anche senza

licenza de' lor padroni possano farlo ma in tal caso devono rassegnar

prima il beneficio nelle mani de' loro padroni, e poi farsi Cherici.

La duodecima legge di Ruggiero, che è sotto il titolo _de dotario

costituendo_, riguarda ancora i Feudi, ed è la seconda, che questo

Principe promulgò sopra di essi. In questa si permette a' Baroni, ed

agli altri Feudatari, non ostante la proibizion di alienare, di poter

sopra i Feudi costituire alle loro mogli il dotario, a proporzion de'

Feudi, che posseggono, e secondo il lor numero e qualità. A' Conti

e Baroni, che tengono più castelli si permette ancora di poterne

uno assignare alle lor mogli per dotario, purchè però non sia quel

castello, donde la Baronia, ovvero il Contado prenda il nome. Così a'

Conti di Caserta non sarà lecito dar Caserta per dotario, ma bensì un

altro castello del suo Contado; donde i nostri Autori[561] appresero,

che l'assenso semplicemente conceduto, non s'estende mai al Capo della

Baronia, o del Contado.

La decimaterza, che abbiamo sotto il titolo _de matrimoniis

contrahendis_[562] merita ancora riflessione. Si vede chiaro per la

medesima, che a' tempi di Ruggiero non fu reputata cosa impropria de'

Principi, stabilire leggi intorno a' matrimoni; nè Giovanni Launojo

la trascurò nel suo trattato: _Regia in matrimonium potestas_[563];

siccome non si dimenticò dell'altra di Federico II che incomincia:

_Honorem nostri diademati_s, a questa conforme. Non ancora i Pontefici

romani s'avean appropriata questa autorità, la quale da poi da

Innocenzio III[564] e più dagli altri suoi successori fu reputata

lor propria, e tolta a' Principi secolari. Sono pieni i Codici di

Teodosio e di Giustiniano di queste leggi, ed insino a' tempi di

Teodorico Re d'Italia e di Luitprando leggiamo, che essi non solo

ci diedero le leggi intorno al modo e forma di contraergli, ma di

vantaggio ci stabilirono i gradi ne' quali eran vietati, ed al Principe

s'apparteneva di dispensargli; e Cassiodoro ne' suol libri ci lasciò

le formole di tali dispense. Ruggiero in questa legge comandò, che i

matrimoni dopo gli sponsali, e la benedizion sacerdotale, si dovessero

celebrar solennemente e palesemente, proibendo affatto i matrimoni

clandestini, in maniera che i figliuoli nati da tali matrimoni non si

debbano reputare legittimi, nè succedere perciò a' loro padri, nè per

testamento nè ab intestato: lo donne che perdano le loro doti, quasi

che nè date, nè matrimonio possa considerarsi in questi contratti,

contra la sua legge celebrati. Vuole però che a questo rigore non

soggiacciano le vedove; nè abbia luogo ne' matrimoni contratti prima

del tempo della promulgazion di questa sua legge. Federico II aggiunse

da poi a' Conti, Baroni, ed a tutti gli altri Feudatari un altro

legame, che non potessero prender moglie senza sua permissione; ed

essendosi ammesse alla succession feudale le femmine, vietò a Baroni

sotto pena della perdita de' loro Feudi, di casare le figliuole

o nipoti, ovvero sorelle senza sua licenza, affinchè i Feudi non

passassero a famiglie incognite, della cui fedeltà il Principe era

dovere, che ne fosse informato, come lo stabilì nella Costituzione

_Honorem nostri diadematis_, sotto il titolo, _de uxore non ducenda

sine permissione Regis_.

Andrea d'Isernia, che fu Guelfo e perciò perpetuo detrattore delle

gesta di Federico, scrivendo sotto i Re angioini in un secolo dove

correvan altre massime, biasimando Federico, alle costui parole

_Honorem nostri diadematis_, aggiunge: _imo destructionem animae

istius Federici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia

instituta a Deo in Paradiso_. Come se all'economia del Principe non

s'appartenesse far leggi sopra i matrimoni, e molto più in quelli de'

suoi Baroni[565], ed impedirgli sovente, se si conoscessero perniziosi

allo Stato, ovvero cagione di discordie interne tra famiglie nobili,

e di numerose fazioni; di che i nostri Autori, e Francesco Ramos[566]

fra gli altri, hanno trattato ben a lungo. E pur è vero, che non fu

Federico il primo, che stabilì questa legge, egli la trovò nel suo

Regno, ed il suo primo autore fu Guglielmo detto il Malo. I Baroni

non si dolevano della legge, ma dell'abuso, che ne faceva Guglielmo,

poichè questo Principe, perchè i Feudi ricadessero al suo Fisco, non

mai concedeva la licenza di poter casare le loro figliuole, ovvero

la differiva tanto, finchè fatte già vecchie, divenivano sterili,

siccome presso Ugon Falcando[567] se ne lagnavano i Grandi del Regno

di Sicilia, tumultuando perciò contro Guglielmo. Questa legge fu

osservata in Sicilia insino al Regno del Re Giacomo, avendola questo

Principe, in un Parlamento ivi tenuto, fatta abolire[568]. E presso di

noi durò insino al Regno di Carlo II d'Angiò, il quale in un de' suoi

Capitoli[569], stabiliti nel piano di S. Martino, la venne a riformare.

Non meno considerabile è la legge quattordici di Ruggiero, posta sotto

il titolo _de Administrationibus rerum Ecclesiasticarum post mortem

Praelatorum_; poichè in lei più cose considerabili si incontrano.

Primieramente merita riflessione ciocchè dice Ruggiero, essere tutte

le Chiese del suo Regno, e particolarmente quelle, che sono prive del

lor Pastore, sotto la sua potestà e protezione. Secondo, che perciò

erasi introdotto costume non mai interrotto, o impugnato che morto

il Prelato, i Baglivi del Re prendessero la cura ed amministrazione

dell'entrate delle medesime, insino che le Chiese fossero proviste;

e per terzo non adempiendo i Baglivi la loro incumbenza, secondo

le relazioni, che ne avea avute, avea stimato stabilir legge, colla

quale comandava, che dopo la morte dei Prelati, non più a' Baglivi

si commettesse l'amministrazione e custodia delle Chiese, ma a tre

de' migliori, più fedeli e sapienti della Chiesa, i quali debbano

invigilare, e custodirle insino che saranno quelle proviste; con

distribuire intanto delle rendite una porzione a coloro che servono

alle medesime dimorando in esse, e l'altra per le fabbriche, o

altro bisogno della Chiesa; ed eletto il Pastore, restituire il

rimanente a lui, ovvero dargli conto dell'amministrazione passata.

Gli spogli, che si videro da poi introdotti dalla Corte romana per

tirar ivi ogni denaro, erano inauditi, e sarebbero stati reputati

come destruttori non meno della disciplina ecclesiastica, che del

buon governo del Regno: tutto era della Chiesa, e si spendeva per

quella, e quel che sopravvanzava, era riserbato al successore. Non vi

eran Nunzi o Collettori o Commessari, che appena spirato il Prelato

dessero il sacco alla di lui casa, con prevenirlo sovente prima

che quegli spirasse[570]. Quindi i nostri Re non meno che quelli di

Francia vantavano la _Regalia_, come infra gli altri la pretese il

Re Corrado[571]; e quindi deriva che abbiano sempre presa la cura,

ed invigilato che l'entrate delle Chiese non capitino male, e sovente

avessero ordinato, che delle medesime si riparassero le fabbriche, si

sequestrassero a questo fine, e diedero perciò molti utili e salutari

provedimenti, siccome ne' tempi men a noi lontani fecero Ferdinando

I d'Aragona, il Re Federico, il Gran Capitano, il Duca d'Alcalà,

ed altri che possono vedersi ne' volumi giurisdizionali presso

Chioccarello[572].

Nè deve tralasciarsi quel che Andrea d'Isernia[573] notò sopra questa

Costituzione di Ruggiero, la qual egli con manifesto errore crede,

che fosse di Guglielmo, dicendo che quando ella fu stabilita parve

giusta e regolare, perchè allora non era ancor compilato il volume

de' decretali; e che sebbene Ruggiero con tanta utilità diede questa

providenza, però da poi i Canonisti non hanno voluto ricever queste

leggi de' Principi secolari, _etiam si pro eis condantur, quia nolunt

ut ponant falcem in messem alienam_. Ma prima, che uscisse il volume

de' decretali, non era stimata cosa impropria de' Principi di stabilir

tali leggi, e particolarmente de' nostri Principi, li quali avendo essi

fondate quasi tutte le Chiese del Regno di loro patrimonio, era giusto

che fossero nella loro potestà e protezione.

La decimaquinta Costituzione di Ruggiero l'abbiamo nel libro

terzo sotto il titolo _de prohibita in terra demanii constructione

Castrorum_. Proibisce ne' luoghi demaniali del Re, che niuno possa

sotto colore di miglior difesa erger torri, o Rocche; dovendo

bastargli per lor sicurezza quelle del Re, o la sua regal protezione.

La decimasesta è sotto il titolo _de injuriis Curialibus personis

irrogatis_; per la quale viene a' Giudici imposto, che nel punir

l'ingiurie notino diligentemente la qualità delle persone, alle quali

si fanno, da chi, in qual luogo ed in che tempo; e se saranno offesi

i suoi Ufficiali, si dichiara essersi fatta ingiuria non solamente a

costoro, ma anche la dignità sua regale rimanerne offesa.

La legge 17 che è sotto il titolo _de probabili experientia Medicorum_

è la prima, che presso di noi fosse stabilita, intorno ad evitar

quanto fosse possibile, que' mali, che l'imperizia de' Medici poteva

cagionare. Prima i prudentissimi Romani reputarono, che l'elezione

ed approvazione de' Medici, non a' Presidi delle province, ma agli

Ordini o Decurioni della città s'appartenesse per quella ragione, che

Ulpiano[574] espresse con queste elegantissime parole: _Ut certi de

probitate morum, et peritia artis, eligant ipsi, quibus se, liberosque

suos in aegritudine corporum committant_. Ruggiero in questa sua legge

ordinò, che niuno potesse medicare, se prima non si presenterà avanti

i suoi Ufficiali e Giudici per essere esaminati, e dichiarati abili

a quell'esercizio, imponendo pena di carcere e confiscazion de' loro

beni, se per se soli senza questo esame temerariamente presumeranno di

medicare. Federico II da poi dichiarando più ampiamente questa legge

del suo avo, molte altre leggi stabilì intorno a' Medici, per le quali

la Scuola di Salerno fu eretta in Accademia, siccome altresì quella di

Napoli, ove piacque a questo Principe fondarne un'altra più famosa ed

illustre, come diremo quando de' fatti di questo glorioso Augusto ci

tornerà occasion di ragionare.

Leggesi ancora sotto il titolo _de nova militia_ un'altra Costituzione

di Ruggiero, che è la 18 per la quale vien proibito, che niuno possa

esser ascritto alla milizia, se non deriverà da militare schiatta;

e parimente che niuno possa esser Giudice o Notajo se i padri loro

non siano stati di simile professione. Questa legge da Federico nella

Costituzione seguente vien confermata, ed aggiunto ancora, che niuno di

vil condizione possa esser ascritto a questi Ufficj, nè possa militare

se non fia per lato paterno discendente da soldato. Egli è però vero,

che Bartolomeo di Capua ci attesta, che queste Costituzioni a' suoi

tempi non erano in osservanza nel Regno di Sicilia, avea però inteso,

che così si praticava nel Regno di Francia, donde Ruggiero, per emular

gl'istituti di quel Regno, l'apprese. E molto a proposito notò il

Summonte, questa seconda Costituzione esser di Federico, non già di

Ruggiero, come porta l'iscrizione nella vulgata edizione, vedendosi

chiaramente, che per questa vien confermata quella di Ruggiero dal

suo nipote Federico: poichè si fa menzione della precedente con quelle

parole, _contra prohibitionem divae memoriae avi nostri_. Oltre a ciò,

si conferma da quel, che rapporta Riccardo da S. Germano nella sua

Cronaca, ove dice, che Federico nel Parlamento che tenne a S. Germano

nel mese di febbrajo dell'anno 1232 tra l'altre sue Costituzioni che

fece, vi fu anche quella _de militibus_; come osservò anche Tutini[575]

dell'origine de' Seggi.

La 19 è quella che abbiamo sotto il titolo _de Falsariis_, per la

quale si punisce con pena capitale colui che falsificasse o mutasse

le lettere del Re, o il suo suggello. La ventesima è sotto il titolo

seguente _de cudentibus monetam adulterinam_, ove con pena di morte e

di confiscazione, si puniscono non solamente coloro, i quali coniassero

moneta falsa, ma anche quelli che scientemente la ricevono, o in alcun

modo consentono a tanto delitto. La ventesimaprima è sotto il titolo,

che siegue _de rasione monetae_, per la quale vengon a morte parimente

dannati, e confiscati i beni di coloro, che ardiranno di tosare, o in

qualunque modo diminuire le monete d'oro o d'argento.

Se ne leggono da poi sette altre sotto sette diversi titoli disposte,

per le quali varie pene s'impongono a' falsari. La prima scusa coloro,

che ignorantemente si saranno serviti d'istromenti falsi. La seconda

punisce con pena di falso, chi si vale di testimoni falsi. La terza

colla medesima pena condanna quelli che nascondono, tolgono, radono o

cancellano i pubblici testamenti. La quarta priva dell'eredità paterna

colui che cancella, o nasconde il testamento del padre per succedergli

ab intestato. La quinta dichiara che la qualità della persona aggrava e

minuisce la pena del falso. La sesta punisce di pena capitale coloro,

che avranno, o venderanno veleni, o medicamenti nocivi per alienar

gli animi; e per la settima si dispone, che non sarà in tutto fuor di

pena colui, che porgerà altrui poculi amatorj, o cibi nocivi, ancorchè

per quelli non siasi recato alcun danno: le quali Costituzioni furono

da poi da Federico approvate, e più ampiamente distese ne' titoli

seguenti.

Nelle leggi, che sieguono di questo Principe, si vede chiaro quanto fra

l'altre virtù sue ebbe cura dell'onestà ed onor delle donne. Nella 29

che abbiamo sotto il titolo _de poena adulterii_, si toglie a' mariti

di poter in giudicio accusare d'adulterio le loro mogli, se in lor

presenza permetteranno a quelle di trastullarsi co' loro drudi con atti

lascivi e disonesti; e nella trentesima, che siegue sotto il titolo

_de prohibita quaestione foeminae_, oltre dell'infamia, minaccia pena

grave, e degna de' suoi tempi a que' mariti, che permetteranno alle

mogli commettere adulterj.

Non meno piene d'onestà sono l'altre sei, che sieguono; proibisce

per la prima alle donne oneste la conversazione colle prostitute,

alle quali però vieta, che si possa usar violenza. Per la seconda,

_de repudiis concedendis_, si permette al marito di poter dimandar

il libello del repudio alla moglie, mentre che giustamente l'accusa

d'adulterio. Per la terza _de lenis_; si puniscono colle pene istesse

dell'adultere quelle, che useranno ruffianesmi per corrompere la

castità delle donne. La quarta, confermata da poi da Federico, è

terribile contro le madri, che prostituiscono le loro figliuole

vergini; oltre della pena de' ruffiani, vuol che lor si tronchi

il naso, soggiungendo queste gravi parole: _Castitatem enim suorum

viscerum vendere, inhumanum, et crudele_; ma se mai per se stessa

alcuna si sarà prostituita, e la madre avrà solamente dato il suo

consenso, si lascia all'arbitrio del Giudice di punirla. Per la quinta

sotto il titolo de _poena uxoris in adulterio deprehensae_, si permette

al marito, che possa uccidere la moglie, e l'adultero ritrovandogli sul

fatto, senza però interporre intervallo alcuno di tempo alla vendetta;

e nella sesta sotto il titolo _de poena mariti ubi adulter aufugit_,

si stabilisce, che se il marito lascerà fuggire l'adultero, e ritenerà

la moglie, debba esser punito come ruffiano, purchè senza sua colpa

l'adultero scappasse.

Così Ruggiero avendo per queste leggi proveduto all'onestà delle donne,

con non minor saviezza provede alla sicurtà degli uomini; si leggono

perciò tre altre sue leggi, che sono l'ultime, che abbiamo di questo

Principe; e che compiscono il numero di trentanove. Per la prima

sotto il titolo _de venditione liberi hominis_; si riduce in servitù

colui, il quale scientemente venderà un uom libero. Per la seconda

sotto il titolo _de incendiariis_, si impone pena capitale contro

coloro, i quali fraudolentemente porranno fuoco nelle case altrui. E

nell'ultima, s'impone la medesima pena a chi si sarà precipitato da

alto, averà menato un sasso, o un ramo senza gridare, o avvisare, onde

avesse ammazzato alcun uomo: il rigore della quale fu poi da Federico

temperato nella Costituzione seguente.

Ecco come Ruggiero, dopo avere stabilito il suo Regno, lo riordinò

con sì provvide ed utili leggi. Ancorchè per alcune di esse si dasse

providenza su i matrimonj, su l'amministrazione delle Chiese, sopra i

repudj e sopra i Cherici, non perciò erano riputate improprie, a questi

tempi, de' Principi secolari. Non ancora s'erano intese quelle querele,

che nacquero da poi de' Pontefici romani d'essersi offesa la loro

immunità, e che fosse questo un metter la falce nella messe altrui.

Cominciarono essi poco da poi pian piano a pretenderlo, e vi diedero

l'ultima mano quando Gregorio IX ridotti in un Corpo tutti i rescritti,

che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso comune quello,

che per un luogo particolare, e forse in quel solo caso speziale era

statuito, ed aboliti tutti gli altri, cavò fuori il decretale, che

principiò a fondare e stabilire la Monarchia romana. Ecco parimente,

come in questo nostro Reame, alle leggi antiche romane ritenute più per

costume, che per leggi scritte, ed alle leggi longobarde, si fossero

aggiunte da Ruggiero queste sue Costituzioni, le quali a riguardo delle

romane e longobarde erano riputate leggi particolari, siccome quelle

comuni ed universali.

§. I. _Delle leggi feudali particolari del Regno._

Ma essendosi come altre volte abbiam notato, multiplicate in queste

province le Baronie ed i Feudi, siccome in tutta Italia, surse ancora

una nuova legge, feudale appellata. Questa nella sua origine fu

introdotta per le costumanze de' Longobardi nelle città d'Italia, le

quali furono varie e diverse, secondo varie eran le usanze di ciascuna

città; tanto che la ragion feudale, prima non poteva chiamarsi, se non

che legge non scritta de' Longobardi, onde è, che alcuni saviamente

la dissero figlia del tempo, e da' Longobardi introdotta in Italia,

non per iscritto, ma per costume; crebbe in cotal guisa da poi,

insino che Corrado il Salico, che fu il primo, non pensasse colle

leggi scritte ad accrescerla; siccome al di lui esempio fecero da poi

gli altri Imperadori suoi successori; onde tutto ciò, che da queste

Consuetudini feudali introdotte da' Longobardi, e dalle leggi scritte

degli Imperadori surse, fu riputato la ragion comune dei Feudi; poichè

in tutta Italia, e da poi in tutta Europa, adattandosi a lei l'altre

province, furono quelle Consuetudini e leggi ricevute ed abbracciate.

E per questa ragione a riguardo de' Feudi, non vi era differenza

alcuna tra quelli, che viveano colle leggi longobarde, e quelli che si

governavano colle leggi romane; poichè i Romani non conobbero Feudi, e

se alcun Romano era investito di qualche Feudo, era tenuto osservare la

legge longobarda, che de' Feudi disponeva, già che dalle romane niente

potea ritrarsi.

Questa ragion comune feudale, prima di Ruggiero siccome era egualmente

osservata in tutta Italia, così ancora ebbe forza ed autorità in

queste nostre Province. Ma ridotte ora da Ruggiero in forma di Regno, e

sottratte dall'Imperio, siccome alle leggi comuni romane e longobarde,

aggiunse questo savio Principe le proprie, stabilite particolarmente

per li suoi dominj, così ancora alla legge comune feudale, volle

aggiungervi altre sue leggi feudali particolari, che dovessero

osservarsi nel suo Regno, siccome tra le sue Costituzioni che sono a

noi rimase, due ne abbiamo osservato attenenti a' Feudi. Seguitando

le costui pedate aggiunsero da poi i due Guglielmi suoi successori

altre leggi feudali; e finalmente Federico II moltissime altre ne

stabilì, che si leggono nel volume delle Costituzioni; onde si fece,

che nel nostro Regno altro fosse il _Jus comune_ feudale, che è quello

compreso ne' libri feudali, ed altro quello particolare per queste sole

nostre province, che incominciandosi da Ruggiero, s'accrebbe da poi da

Guglielmo, e più da Federico, e che col correr degli anni da tutti gli

altri Re, che ressero questo Regno, fu in quella forma, che oggi si

vede ampliato per tante Costituzioni, Capitoli, Grazie e Prammatiche,

come diremo a più opportuno luogo. Nel che dovrà avvertirsi; che

risedendo nella persona di Federico II la dignità imperiale e regale di

Re di Sicilia, quelle sue Costituzioni, che si veggono ne' libri de'

Feudi, sono quelle appartenenti al Jus comune de' Feudi; quelle, che

sono nel volume delle nostre Costituzioni, appartengono al Jus feudale

particolare del Regno di Sicilia.

Ruggiero adunque, siccome fu il primo, che alle romane e longobarde

aggiungesse nuove leggi, così ancora fu il primo, che alla ragion

comune feudale aggiungesse nel suo Regno nuove leggi feudali

particolari, per le quali fu introdotto nuovo costume di succedere

a quelli contro le longobarde; e fu perciò, che introdusse il nuovo

_Jus Francorum_, onde da poi presso di noi si rese celebre quella

distinzione dei Feudi _de Jure Longobardorum et Francorum_.

Fra gli altri pregi di questo Principe, è lodato cotanto dagli

Scrittori quel suo costume di voler essere informato delle leggi

e costumi delle altre Nazioni, e ciò che reputava commendabile,

introdurlo nel Regno suo; ma di niuna altra Nazione era egli più

amante, quanto della franzese, donde egli traea origine; perciò fu

più inchinato d'introdurre nel suo novello Regno tutte quelle usanze,

e tutti quegl'istituti, che osservava in quel floridissimo Reame; per

questa istessa cagione, come osserveremo quindi a poco, v'introdusse

egli i sette Ufficj della Corona, che ivi erano; ed amante pur troppo

de' Franzesi, diede gelosia e cruccio a' Siciliani e a' Pugliesi, che

si vedevan perciò posposti negli onori a' forestieri[576].

Quindi, come si è detto, trassero l'origine nel nostro Regno i Feudi

_Juris Francorum_, poichè Ruggiero facendo venir spesso dalla Francia

Capitani ed altri soldati franzesi, si serviva di loro in tutte le sue

ardue imprese, essendo stata sempre questa gente per valor militare

riputata sopra tutte le altre; onde Ugone Falcando dice, che perciò

soleva Ruggiero fargli venire: _Transalpinos maxime, cum ab Normannis

originem duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria caeteris

anteferri, plurimum diligendos elegerat, et propemodum honorandos._

E questo costume fu ritenuto anche da poi da' due Guglielmi suoi

successori, anzi ne' principj del Regno di Guglielmo II fu cotanto

nella sua Corte il favore de' Franzesi, che non si ritenne di crear

suo Gran Cancelliero un Franzese, onde si rese numerosa la sua Corte di

questa gente con indignazione grandissima de' Nazionali[577].

Per questo avvenne, che militando valorosamente questi Capitani sotto

l'insegne di Ruggiero, e de' due Guglielmi, furono da essi investiti

di molti Feudi, onde abbandonando la Francia, fermarono in queste

province le loro famiglie, non lasciando intanto di vivere secondo

i proprj loro costumi, che da Francia portarono; ed insino a' tempi

di Federico II lor si permise, che dovessero così ne' giudicj, come

in altre occorrenze, esser giudicati secondo i loro patrj istituti e

costumi, fra' quali il più considerabile era, che ne' Feudi dovesse

succedere il primogenito, esclusi tutti gli altri fratelli minori, non

già, come con molta imprudenza si praticava da' Longobardi, secondo

i quali venivan tutti ammessi alla successione, dividendo con tanto

discapito dello splendore delle loro famiglie i Feudi; una delle

principali ragioni, che fu della rovina de' medesimi in queste nostre

province, come altrove fu da noi osservato. In tutta la Francia, come

ne rendono a noi testimonianza Ottone Frisingense e Cujacio[578], con

provido consiglio fu istituito, che i soli primogeniti succedessero ne'

Feudi, reputando così potersi conservare lo splendor delle famiglie.

Così tutti que' Capitani e soldati franzesi, che furono investiti di

Feudi in queste nostre province, ritennero questo costume; e Ruggiero,

ed i due Guglielmi, non solamente loro il permisero, ma anche che

ritenessero tutti lor altri istituti, tanto che Federico II per toglier

le confusioni, che si cagionavano perciò in questo Reame per queste

leggi infra di lor difformi, ebbe bisogno di stabilire una Costituzione

speziale, che è quella che si legge sotto il titolo _de Jure Franc.

in judic. subl._ per la quale tolse, che ne' giudicj potessero più

servirsi di que' loro particolari istituti; e tolse ancora quell'altro

lor barbaro costume del duello, per quella sua celebre Costituzione

_Monomachiam_.

Non però tolse, anzi approvò il lor costume, come molto commendabile,

che ne' Feudi succedesse il primogenito; quindi avvenne che presso di

noi tutti i Feudatarj si distinguessero in Franchi e Longobardi: per

Franchi intendendo coloro che viveano intorno alle successioni de'

Feudi _Jure Francorum_, e per Longobardi, quelli che viveano secondo

la lor antica usanza, d'ammetter tutti i figliuoli alla successione

de' loro Feudi. Era però il _Jus Francorum_ reputato come speziale a

riguardo del _Jus Longobardorum_, ch'era il comune, tanto che scrisse

Andrea d'Isernia[579], colui che dice esser Franco, e perciò non dover

dividere co' fratelli, allegando una ragione speziale, suo dee esser il

peso di provarlo, già che comunemente tutti si presumono vivere secondo

il _Jus comune_ de' Longobardi, che stabilisce i Feudi doversi tra

fratelli dividere.

Fu adunque in tempo di Ruggiero, che s'introdusse nel Regno questa

ragion speziale di succedere ne' Feudi all'uso de' Franzesi, il quale

non soddisfatto d'aver con sì provide leggi stabilito il suo novello

Reame, e dalla Francia introdottovi nuovi costumi ed istituti per

dargli forma più nobile, volle ancora illustrarlo, e renderlo più

maestoso con introdurvi nuove dignità e più illustri, che prima non

ebbe, onde ad emulazione di quello di Francia, l'adornò de' Principali

Ufficj della Corona, che in quel Regno da molto tempo erano stati

introdotti.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3 · 第 45 / 56 题