CAPITOLO X.

La Basilica.

Origine della denominazione di Basilica — Sua destinazione in

Roma — Poeti e cantanti — Distribuzione della giornata — Interno

ed esterno delle Basiliche — Perchè conservatone il nome alle

chiese cristiane — Basiliche principali cristiane — Basilica

di Pompei — Amministrazione della giustizia, procedura civile e

penale — Magistrati speciali per le persone di vil condizione —

Episodio giudiziario di Ovidio — Giurisprudenza criminale — Pene

— Del supplizio della croce — La pena dell’adulterio — Avvocati e

causidici.

Il significato affatto diverso che al tempo nostro si dà alla parola

basilica, che si adopera per indicare le chiese più cospicue del

culto cattolico, reclama che per me qui si fornisca alcun cenno sul

significato e valore che si aveva in antico, e quindi a che servisse

codesta di Pompei, della quale è ora giunto l’argomento.

Come di moltissime istituzioni e cose, e per quelle ragioni che,

trattando della lingua parlata in Pompei e in tanta parte dell’Italia

romana, ho ricordato; così avvenne pure che questa parola di _Basilica_

avessero i Romani a dedurla dal greco nella lingua latina di Βασιλικὴ

farne _basilica_, significando tal voce letteralmente _regia_, cioè

edificio regale. I Romani vi annetterono egual senso, perchè infatti

nel seguente passo di Stazio, invece di _basilica_, si trovò usata

la parola _Regia_, che è per l’appunto l’esatta traduzione del detto

vocabolo greco:

_At laterum passus hinc Julia templa tuentur_,

_Illinc belligeri sublimis regia Pauli_[267].

Siffatta denominazione greca venne attribuita ai luoghi in cui

specialmente rendevasi d’ordinario giustizia, perocchè questa fosse

il precipuo diritto dalla regalità e venisse esercitata in edifizi

dipendenti della reggia. Rimasto quel diritto anche in Roma presso

i capi della republica dapprima, come dopo passò negli imperatori,

nulla di più naturale che la denominazione venisse confermata. È forse

l’egual ragione che fece assegnare anche ne’ tempi moderni, in cui

sempre presso tutte le nazioni vien giudicato in nome del sovrano, il

nome di Corte ai tribunali superiori, come l’Appello e la Cassazione.

D’ordinario nel mezzo di questi antichi edifizj, che si chiamavano

basiliche trovavasi un _fanum_, o delubro, od oratorio come il diremmo

adesso, e venivano consacrati a differenti usi dell’antica vita

esterna, e quindi compendiavano in sè quel che ai dì nostri in Italia

la Sala dei Duecento della Camera elettiva, l’antisala del Senato, la

Borsa, i Tribunali, le sale dei _passi perduti_, i _clubs_, e quegli

altri publici ritrovi, in cui si trattano affari, si conchiudono

contratti e si discutono interessi pur d’ordine publico e politico.

Stando a Publio Vittore, in Roma, allora la prima città e signora del

mondo, si annoveravano fin diciannove basiliche, e Onofrio Panvinio le

fa ascendere a ventuna.

Ciascuna aveva quattro tribunali, e fra questi tribunali il popolo

romano poteva passeggiare riparato dal sole e dalla pioggia.

Sovente nelle Basiliche i filosofi tenevano i loro sapienti

ragionamenti, ed Apulejo nell’Apologia ce lo conferma, dicendo

avervi pronunciato una publica dissertazione al cospetto di numerosa

moltitudine: _ingenti celebritate basilicam (qui locus auditorii erat)

confluentes_.

I poeti vi traevano a leggere i loro versi, e parlando in un seguente

capitolo delle Terme, mostrerò come venissero anche in siffatti

luoghi alla medesima bisogna, non nuova adunque essendo e non de’

nostri giorni soltanto, l’importunità de’ poeti di recitare le loro

composizioni ad ogni occasione, volenti o nolenti gli ascoltatori, onde

a ragione Orazio avesse a satireggiarli:

.... _in medio qui_

_Scripta foro recitent sunt multi, quique lavantes;_

_Suave locus voci resonat conclusus_[268];

e Petronio, nel suo _Satyricon_, ci presentasse Eumolpione fatto segno

alle sassate de’ monelli e della plebe per la sua interminabile smania

di declamare ad ogni tratto de’ versi; a un di presso come de’ cantanti

di tutti i tempi, che, pregati, ricusano cantare, e non pregati vi

cantano al fastidio, alla sazietà, e perciò il medesimo Orazio li

avesse a così riprendere:

_Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos_

_Ut nunquam inducant animum cantare, rogati,_

_Injussi numquam desistant_[269]

Il Venosino accennò la recitazione de’ versi nel foro, perchè la

Basilica era parte del foro; onde nel tutto comprendeva la parte; lo

che avverto sì che non paja men propria l’autorità di lui in questo

lavoro invocata.

La qual ricreazione poetica non avveniva che nelle ore del vespro e

dopo la decima ora, corrispondente alle ore quattro dell’orologio

francese; perocchè saviamente avessero i Romani del tempo della

republica distribuita la loro giornata.

La prima ora del giorno, che era segnata dal levar del sole,

consacravasi da essi a’ doveri di religione, accedendo a’ templi, e

supplicando privatamente i numi, come suppergiù è il costume cristiano

odierno; onde Virgilio nel suo poema, assegnando anche ai tempi

favolosi del suo eroe la medesima consuetudine dell’epoca sua, fa

dal Tebro ammonire Enea d’innalzar di buon mattino le sue preghiere a

Giunone:

_Surge, age, nate Dea, primisque cadentibus astris_

_Junoni fer rite preces_[270],

e Giovenale, sentenziando come un santo padre, ne fornisce la ragione:

_Orandum est ut sit mens sana in corpore sano_[271].

I clienti, gli adulatori e gli eterni postulanti traevano invece

mattinieri alle case de’ patroni, de’ ricchi e de’ magistrati per

augurare loro il buon dì e cominciar la loro corte, e queste pratiche

però appella Plinio il giovane _officia antelucana_.

La terza ora era data dagli uni agli affari nel foro e dagli altri

a’ proprj commerci. La sesta, ch’era il meriggio, imponevasi fine al

lavoro, e così cessava la parte che il giureconsulto Paolo chiamava la

migliore del giorno: _Cujusque diei melior pars est horarum septem,

primarum dies, non supremarum_[272]; non altrimenti che la giudicava

Virgilio:

_Nunc adeo melior quoniam pars acta diei est,_

_Quod superest læti bene gestis corpora rebus_

_Procurate viri_[273].

Ed era l’ora del modico desinare.

Dopo questa, abbandonavansi a’ passatempi, come al giuoco della palla o

del pallone, quando, invece come da Orazio e da Virgilio, non si fosse

preferito di concedersi al sonno, a seconda che il primo ci fa sapere

in questo passo:

_Lusum it Mecœnas, dormitum ego, Virgiliusque,_

_Namque pila lippis inimicum et ludere crudis_[274].

Altri invece andavano al passeggio, _ambulatio_ o _gestatio_, a seconda

fosse a piedi, nella basterna[275] o nella lettiga, ovveramente

nella più elegante carpenta. All’ora ottava d’estate, alla nona

d’inverno, cioè alle tre pomeridiane nostre, traevano alle terme pei

bagni, di che comune e frequentissimo era l’uso, come a suo luogo più

innanzi vedremo, e lo lasciò ricordato nelle sue lettere Plinio il

giovane: _ubi hora balnei nunciata est, est autem hieme nona, æstate

octava_[276].

Poi seguivano alternati gli esercizi ginnastici, il maneggio

dell’armi, l’equitazione; e sulla nona o decima ora imbandivasi la cena

equivalente al nostro pranzo, succeduta da qualche altra passeggiata

o dalla recitazione di poeti delle opere loro nelle basiliche, o dalle

cure domestiche, e così finiva la giornata.

Marziale memora a un di presso allo stesso modo la divisione delle

occupazioni della giornata de’ Romani nel seguente epigramma:

_Prima salutantes atque altera conterit hora._

_Exercet raucos tertia causidicos:_

_In quintam varios extendit Roma labores:_

_Sexta quies lassis, septima finis erat._

_Sufficit in nonam nitidis octava palæstris,_

_Imperat excelsos frangere nona toros._

_Hora libellorum decima est, Eupheme, meorum,_

_Temperat ambrosias cum tua cura dapes[277]._

Era nelle basiliche che solevano trattar all’amichevole tutti i negozi

di interesse generale o particolare prima di portarli alla publica,

clamorosa od officiale discussione nel Foro, come nella _Historia

Fori Romani_ ci fa sapere Francesco Polleto: _Illic enim, et nundinæ

mercium, et proxenetica contractuum, prologi nuptiarum, colloquia

transactionum_[279].

All’infuori delle grandi cause di publico interesse, che si trattavano

e giudicavano nel foro, era nelle basiliche che si rendeva giustizia.

Così l’interno di esse, essendo d’ordinario distinto in tre navate

da due fila di colonne, come pur oggi si può, a cagion d’esempio,

averne la testimonianza nelle rovine della basilica trajana nel foro

di Trajano in Roma, all’estremità di quella di mezzo era riservato

un emiciclo in capo del quale sedeva il giudice, collocandosi gli

assessori su de’ banchi addossati al muro. Era codesto emiciclo che

si chiamava tribunale, d’onde venne il nome di tribuna a quella parte

corrispondente che si riscontra nella assai congenere architettura

delle chiese cristiane, la quale più volgarmente si denomina coro, a

causa dei canti che vi si intuonano; non che il nome odierno consacrato

di tribunali a tutti que’ luoghi in cui si amministra la giustizia.

L’esteriore delle basiliche differenziava nella architettura dai templi

propriamente detti, non avendone tutta la solennità e ricchezza.

Esse per consueto non avevano nè frontone, nè colonne, nè sontuosi

vestiboli; ma presentavano sole e nude muraglie con grandi finestre

nell’alto.

Come ognun vede adunque, convertendosi le basiliche di poi in templi

cristiani, la transizione non fu difficile, leggiero essendone stato

il cambiamento nelle disposizioni architettoniche; come anche oggidì

scorgesi che nella erezione delle chiese se ne segue volontieri il

piano.

Dalla poco dissimile architettura, o fors’anco dall’avere impiegate le

antiche basiliche romane o l’area loro, convertendovi o fabbricandovi

chiese, restò a queste il primitivo nome, e valse esso di poi a

designare i più venerabili ed importanti templi cristiani.

In Roma venne questo nome accordato a cinque grandi templi in memoria

dei cinque patriarchi della chiesa primitiva di Roma, Costantinopoli,

Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, e sono quelle di San Giovanni

Laterano, San Pietro, San Paolo fuor dalle mura, Santa Maria Maggiore e

San Lorenzo pur fuor dalle mura, giusta questo cattivo distico:

_Paulus, Virgo, Petrus, Laurentius atque Johannes_

_Hi patriarchatus nomen in urbe tenent_[280].

Più tardi in Roma e altrove della cristianità venne esteso il nome di

basilica anche ad altre chiese di minor importanza.

Come nel Foro Romano, detto oggi Campo Vaccino, in Roma, sorgevano la

Basilica Giulia e la Basilica Emilia, alla quale hanno tratto i versi

di Stazio superiormente da me riferiti; così anche nel Foro di Pompei

eravi la Basilica, della quale ora favello.

Incominciatosi a sterrare nel 1813 in prossimità del tempio di Venere

da cui non lo separa che una viuzza, davanti ad essa, dai frammenti che

si raccolsero, si conobbe che sorgesse una statua equestre di bronzo

dorato; ma nulla indicò chi potesse essa rappresentare e in onore di

chi eretta. Giova ricordare che pur davanti alla basilica in Ercolano

si rinvennero le statue equestri dei Nonnii, quantunque fossero di

marmo.

L’edificio era isolato da tre lati e la fronte volta ad oriente. Vi si

accedeva per cinque porte, o come con linguaggio d’allora appellavansi,

_cataractæ_, chiuse con saracinesche nel modo stesso delle barriere

esterne, come già notai a suo luogo. Al di fuori di una di queste

_cataractæ_ era scolpita la indicazione dell’edificio nella parola

_Bassilica_ (sic).

Questo doveva essere già stato guasto e deformato dal tremuoto del 63,

perchè trovavansi atterrate colonne e muraglie e sconvolgimenti nel

pavimento. Dovendosi così nel descriverlo ricorrere alle congetture,

Bréton, da valoroso architetto ch’egli è, afferma che la basilica di

Pompei si scosta assai da quella regola che Vitruvio ha tracciato nel

Lib. V. c. I, della opera sua, che più volte ho pur io citata, per le

basiliche ch’ei sopra tutto avrebbe voluto di tre navi, formanti un

parallelogramma rettangolo, terminato da un emiciclo e diviso da due

fila di colonne sormontate da un secondo ordine formante galleria.

La Basilica pompejana invece, secondo la di lui opinione, ha bensì tre

navi, ma quella di mezzo egli reputa essere sempre stata scoperta,

e però non potervisi ravvisare che un’_area_ o un _impluvium_. Di

quest’ultima denominazione di parte d’edificio farò conoscere il valore

nel Capitolo che tratterà delle Case. Altre differenze egli constata;

ma noi che abbiamo altri intendimenti in quest’opera che non sieno più

specialmente gli architettonici, tiriamo innanzi.

Le due navate laterali costituite da portici coperti, ornati di statue

di marmo ed erme in bronzo, con bagni e fontane, hanno due ordini di

colonne l’uno jonico, corintio l’altro, e forma un secondo piano aperto

sulla navata di esso, da dove era dato vedere i magistrati in tutti i

punti della Basilica. Era quivi che si definivano dai giudici cause di

minor rilievo, che gli avvocati tenevano consultazioni, che i giovani

oratori si addestravano a declamare e che da altri si facevano publiche

letture.

Nel fondo, a sette piedi di altezza, era la tribuna ove sedevano i

magistrati o duumviri di giustizia, e davanti ad essa stava sovra ad

alto piedestallo una statua equestre.

Sotto la tribuna, vedesi ancora una cameretta alla quale si discendeva

per due piccole scalette tuttavia sussistenti. Era un momentaneo

carcere, in cui durante il giudizio restava l’accusato in attesa della

sentenza e disposto alle interrogazioni che gli sarebbero state mosse

durante il publico giudizio. Le muraglie vi sono assai grosse, le

finestrelle o spiragli sono munite d’inferriate, e dallo spiraglio

aperto nella vôlta vuolsi che si facesse pervenire al condannato a

morte la sua sentenza. Tutto ciò vi dà ancora una viva stretta al

cuore.

A questo punto non sarà discaro qualche cenno sul modo con cui veniva,

come in Roma, anche in Pompei, amministrata la giustizia.

Il vedere che in Pompei si rendeva giustizia dai duumviri, i quali

erano, come i consoli in Roma, la prima magistratura, ognuno certamente

avrà dedotta la conseguenza legittima che dunque i Romani, come ho

anche superiormente narrato, avessero deferita l’amministrazione di

essa a’ capi della Republica. Nondimeno, siccome i consoli erano anche

i supremi condottieri dello esercito, e i Romani trovavansi quasi

sempre in guerra, onde giuocoforza fosse che i consoli non rimanessero

sempre nella città, nè così potessero incombere a’ giudizj, ne nacque

il bisogno di affidarli ad un apposito magistrato, che fu chiamato

pretore, cioè _qui præiret jure_ (che precedesse pel diritto) e che in

dignità tenesse tosto dietro ai consoli. Tale istituzione rimonta al

389 dalla fondazione di Roma, e Spurio Furio Camillo, figlio del grande

Camillo, ne fu pel primo investito.

Nel 510, crescendo ogni dì il numero de’ forestieri, i pretori furono

due, uno de’ quali detto _prætor urbanus_, che aveva giurisdizione

sui cittadini di Roma; l’altro _prætor peregrinus_ che l’aveva ne’

conflitti fra cittadini e forestieri.

Aumentate le conquiste, si crearono altri quattro propretori, i quali

non solo amministravano la giustizia, ma anche tutti gli altri uffici

esercitavano ch’erano proprii de’ proconsoli.

Nello assumere la carica, il pretore faceva in Campidoglio preghiere e

voti (_vota noncupabat_) e prestava il giuramento d’osservare la legge,

e quindi publicava un bando (_edictum_) in cui stabiliva la procedura

che nella sua amministrazione avrebbe seguito; a meno che non si

fosse riferito ad editti precedenti, ned era da quel punto più lecito

dipartirsi dalle discipline in essi sancite.

La raccolta degli editti dei pretori, costituenti il _jus honorarium_,

detto anche _diritto pretorio_, ed aventi forza di legge, venne,

sotto l’imperatore Adriano, fatta per opera del giureconsulto Salvio

Giuliano, e si denominò _edictum perpetuum_.

Le cause di minor importanza si esaminavano e giudicavano dal pretore

senza formalità e in qualunque luogo: quelle di maggiore si discutevano

avanti il di lui tribunale publicamente, osservandosi tutte le

formalità volute dalla legge.

I processi erano o di ordine privato o di ordine publico: i primi

designavansi colla denominazione di _judicia privata_; i secondi con

quella di _judicia publica_.

Soli trentotto giorni durante l’anno era vietato render giustizia e

però _dies fasti_ erano i giorni in cui la si rendeva, _quod fari

licebat_; _nefasti_ quelli in cui era vietato il renderla, _quod

non licebat fari_; ed _intercisi_ quei giorni, nei quali la mattina,

durante il tempo de’ sagrificj, non si teneva ragione, ma tener la si

poteva nel rimanente della giornata. Ovidio così vi accenna nel suo

libro dei _Fasti_:

_Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur_

_Fastus erit, per quem lege licebit agi._

_Neu toto perstare die sua jura putaris;_

_Qui jam fastus erit, mane nefastus erat._

_Nam simul exta Deo data sunt, licet omnia fari;_

_Verbaque honoratus libera prætor habet_[281].

Ho già detto più sopra che fosse all’ora terza, corrispondente alle

nostre nove antimeridiane, che incominciavano i giudizj. Giovenale

scrisse nella Satira IV di qual modo avessero essi principio:

. . . . . _clamante Liburno,_

_Currite jam sedit_[282],

e con ciò ne fa sapere che _Liburnus_ si chiamasse l’usciere del

tribunale, incaricato di proclamare, come si fa a un di presso anche

oggidì, l’aprimento dell’udienza e come ora si grida: _entra la Corte_,

o _il Tribunale, la udienza è aperta_; il pretore, e più tardi il

principe, siede. Forse _liburni_ detti que’ messi curiali, perchè di

preferenza eletti fra quella gente del litorale superiore adriatico

detto appunto liburnico.

Sedeva il pretore sul tribunale, o posto più elevato detto _suggestum_,

in sedia curule; in sedili più bassi, per ciò chiamati _subsellia_, i

giurati, _assessores_; i testimoni, _testes_; gli avvocati, _advocati_,

e gli scrivani, o cancellieri, o anche notai, _scribæ_, che tenevano

processo verbale degli atti giudiziarj. Orazio aveva acquistato uno di

questi posti di scriba: nella VI del lib. II delle Satire, così se ne

mostra in funzione:

_Ante secundam_

_Roscius orabat sibi adesses ad puteal cras_....

_De re communi scribæ magna atque nova te_

_Orabant hodie meminisses, Quincte, reverti_...

_Imprimat his, cura, Mæcenas signa tabellis_...

_Dixeris, «experiar, si vis, potes» addit et instat_[284].

Se falliva il tentativo dell’amichevole componimento, l’attore,

_actor_, citava con publica intimazione, detta _edictum_, l’avversario,

_reus_, a comparire in giudizio, _in jus vocare_, a che se questi

rifiutava, l’attore volgendosi ad uno degli astanti, interrogava:

_licet antestari?_ se voleva, cioè, valergli di testimonio; al che

assentendo porgevagli a toccare l’estremità dell’orecchio, _auriculam

opponebat_, perchè nell’orecchio si riteneva fosse la sede della

memoria. In questo caso l’attore poteva trascinare a forza il reo

in giudizio, _in jus rapere_, afferrandolo persino per il collo,

_obtorto collo_, come Plauto notò nella scena quinta del terzo atto

del _Pænulus_ e nella sesta del terzo atto della _Rudens_. Tali formule

conservò il poeta e scriba Orazio testuali nella Satira IX del lib. I:

_Fugit improbus, ac me_

_Sub cultro linquit. Casu venit obvius illi_

_Adversarius, et: quo tu turpissime? magna_

_Inclamat voce, et: Licet antestari? Ego vero_

Oppono auriculam. Rapit in jus: _clamor utrinque_[285].

L’attore allora esponeva la petizione di quanto voleva condannato il

reo, ciò che dicevasi _actionem edere_ e poteva essere azione _reale,

actio in rem_, se riguardava un diritto sopra una cosa; _personale,

condictio_, se il suo obbiettivo era una personale prestazione

incumbente all’avversario, come l’adempimento d’un contratto; e

_penale, actio pœnalis_, se avea tratto a querele di furto, rapine,

danni ed offese personali.

Il Pretore, se trovava fondata la domanda sul genere dell’azione,

emetteva la formola della domanda, e l’attore esigeva allora dal

convenuto che questi mallevasse la sua comparsa in giudizio, _vadatus

est reum_, e se tal malleveria non avesse potuto prestare, veniva

tratto in giudiziario arresto ed aveva principio la causa.

Se poi senza legittimi motivi, _sine malo vel causa sontica_, alcuna

parte non fosse comparsa, pronunziavasi, contro di essa, ciò che

oggi direbbesi condannare in contumacia. Comparendo il reo, chiedeva

all’attore: sei tu che mi citasti? _Ubi tu es, qui me vadatus es? Ecce

me tibi sisto_: ecco io ti sto contro. E l’attore rispondeva: son qui,

_Adsum!_ Quindi intentava l’azione. Rispondeva il reo e l’atto suo

dicevasi _exceptio_; l’attore dava la replica, _replicatio_, ed il reo

ancora la duplica, _duplitatio_, denominazioni che nel processo civile

austriaco, non ha guari dalle provincie lombardo-venete smesso, vennero

conservate.

Il Pretore, ultimato ciò, nominava i giurati, _judices dabat_, cui

delegava assumere i testimonj che reputava convenienti, a sè riserbando

sempre la suprema direzione del processo, ciò che fece luogo al

proverbio, tuttavia vivo tra noi: _de minimis non curat prætor_, cioè

delle minime cose non s’occupa il pretore.

I giudici potevano essere o _arbitri_, se pronunciavano secondo

equità, quando la legge non istatuisse chiaramente; _recuperatores_ se

aggiudicar dovevano una proprietà, e _centumviri_ se avevano a decidere

cause di eredità e testamenti; così chiamati perchè rappresentanti

delle tribù, ed erano suddivisi in quattro comitati, _concilia_,

e venivano convenuti da una deputazione di dieci individui, perciò

chiamati _decemviri_.

Ricevuta costoro la formola dell’ufficio loro dal Pretore, le Parti

o i loro procuratori promettevano riconoscere ed eseguire la sentenza

che sarebbe stata resa, ciò che dicevasi _judicatum solvi et rem ratam

haberi_.

Aveva luogo allora l’esposizione del fatto e la deduzione delle prove

reciproche, e ciò finito, il giurato togliendo una pietra in mano così

imprecava: _si sciens fallo, tum me Diespiter, salva urbe, ex bonis

ejiciat, ut ego hunc lapidem_[286], d’onde trasse origine la frase:

_Jovem lapidem jurare_. I giudici sedevano poscia sui subsellii, o

panche inferiori al Pretore, e lasciavasi la parola agli avvocati, che

tenevano quelle arringhe, splendide di eloquenza, di cui ci rimasero

nobilissimi esempj nelle opere di Cicerone. E siccome non fosse

lecito ad essi l’abusare del tempo, questo limitavasi alla durata di

una clessidra, od orologio ad acqua, salvo per altro a chiedere la

rinnovazione della clessidra.

Perorata la causa da ambe le parti, ritraevasi il Pretore co’ giudici

per lo scrutinio e dopo il mezzogiorno, a pluralità di voti, rendevasi

la sentenza; a meno che l’importanza e la difficoltà della causa non

esigessero o un più maturo esame, od una ulteriore discussione. Nel

primo caso chiedevasi dilazione; nel secondo indicavasi una nuova

trattazione, che si diceva _actio secunda_. Ne abbiamo pur l’esempio

nelle Verrine del suddetto Cicerone.

Giudicata la lite, chi perdeva era tenuto ad eseguire il giudicato,

e in difetto, non offrendo un mallevadore, _sponsor_, o _vindex_, il

Pretore consegnavalo schiavo al suo avversario.

Era per altro ammesso appellarsi a giudice superiore; od in caso di

errore, _error_, od inganno, _dolus_, il Pretore cassava la sentenza e

rimetteva le parti in intero: _in integrum restituere_.

Erano deferiti ad uno speciale magistrato i giudizi che avevano

attinenza alla polizia e repressione delle persone di vil condizione,

come gli schiavi, le cortigiane e, non parrà vero, anche i poeti, che

il vecchio Catone, a ragion di disprezzo, chiamava miserabili servitori

dei grandi, _grassatores_. Il campano poeta Cneo Nevio, che si conta

fra’ migliori comici latini dagli storici di quella letteratura, è un

esempio delle ingiurie fatte alle lettere dagli antichi Romani, che

pur osavano appellar barbari gli altri popoli. Imperocchè da questo

magistrato, per accusa di maldicenza contro i maggiorenti della città,

venne messo in ceppi, nè vi potè esser tolto che dai tribuni della

plebe, dopo d’essersi fatto perdonare colla umiliazione di disdirsi

nelle due commedie _Ariolo_ e _Leonte_ da lui scritte in prigione.

Questo magistrato erano i _triumviri capitales_, e li veggiam

menzionati nell’_Asinaria_ di Plauto, appunto nel caso in cui un amante

minaccia di trascinare ai magistrati la cortigiana che ha rotto fede

al chirografo di fedeltà (_syngraphum_), che gli ha rilasciato. Che

fosse codesto chirografo di fedeltà, vedremo, narrando della romana

prostituzione altrove.

_Ibo ego ad tresviros vestraque ibi nomina_

_Faxo erunt_[287].

E poichè m’accade parlare di questo speciale magistrato e degli strani

processi che vi si agitavano innanzi, rallegrerò questi cenni di arida

procedura col racconto d’un aneddoto intervenuto allo stesso Ovidio

e nel quale ei medesimo figura siccome testimonio e siccome attore.

I suoi versi racchiudono inoltre tecniche indicazioni delle forme

processuali quali testè ho riferite; onde sono, in tal riguardo, un

vero documento storico per la forense giurisprudenza.

Si sa ch’egli aveva fatto più d’una volta professione di non redigere

le differenti parti della sua amorosa didattica, che per le donne

escluse dalla società a causa di lor condizione, per quelle cui le

foggie delle vestimenta distinguevano dalle donne, e per fanciulle di

libera condizione, e cui

_Nec vitta pudicos_

_Crines alba tegit, nec stola longa pedes._[288]

Or udiamo lui stesso cantare questo episodio curioso, che del resto

ritrae una delle abitudini romane, infiltratasi nella vita di questi

fieri conquistatori, da che per le guerre d’Africa, di Grecia e d’Asia,

accresciutesi le ricchezze loro, i costumi presero a mutarsi e non in

meglio sicuramente.

_Turpe vir et mulier, juncti modo, protinus hostes._

_Non illas_ lites _Appias ipsa probat._

_Sæpe_ reas faciunt, _et amant; ubi nulla simultas_

_Incidit, admonitu liber aberrat amor._

_Forte_ aderam juveni; _dominam lectica tenebat._

_Horrebant sævis omnia verba minis._

_Jamque_ vadaturus; _lectica prodeat, inquit._

_Prodierat; visa conjuge, mutus erat._

_Et manus, et_ duplices _manibus cecidere_ tabellæ,

_Venit in amplexus, atque: Ita vincis, ait,_

_Tutius est aptumque magis discedere pace_,

_Quam petere a thalamis litigiosa foro_.

Munera quæ dederis _habeat_ sine lite _jubeto_[289]

Questo era il procedimento civile e quello che or direbbesi

correzionale: mi resta ora di trattare sotto l’egual brevità della

giurisdizione criminale, distinta in giudizj publici straordinarj ed in

giudizi publici ordinarj.

Dove taluno si fosse reso colpevole di un delitto contro lo stato,

veniva deferito al Pretore, che istituiva un processo criminale, a

seconda della pena che pel reato fosse comminata; ma se legge positiva

non vi fosse contro un determinato reato, veniva l’accusato rimesso

a’ comizj. I primi erano i surriferiti _judicia publica ordinaria_,

detti anche _quæstiones perpetuæ_, e gli altri _judicia publica

extraordinaria_, o _judicia ad populum_. È ultroneo il dire come i

più importanti fossero quelli ne’ quali discutevasi della vita e della

libertà de’ cittadini.

Al tribunale criminale non potevansi citare d’ordinario che i privati,

la franchigia dell’esenzione da tal pericolo dovendo solo esistere per

coloro che coprissero publiche cariche, i quali unicamente potevano

esser citati quando fossero usciti d’impiego.

L’accusa veniva data da un magistrato dinanzi al popolo, asceso sui

rostri, col dichiarare di volere in determinato giorno promuovere

l’azione criminale contro alcuno pel reato che designava, che però

invitava a comparire. Intanto veniva l’imputato sostenuto in carcere,

fuor del caso avesse egli prestato un mallevadore per sè medesimo.

Non comparendo, condannavasi in contumacia all’esiglio: diversamente,

presentavasi squallidamente vestito. L’accusatore procedeva allora

all’accusa formale, replicata in tre giorni differenti e suffragavala

di prove, testimonj, o documenti, colla proposta della relativa pena

corporale od ammenda.

Compiuta la terza accusa, in tre giorni consecutivi di mercato

publicavasi la _rogatio_ o bando, in cui si esprimeva il delitto e

la pena proposta, e il giudizio comiziale che ne conseguitava veniva

detto _mulctæ pœnæve certatio_. Nel terzo giorno di mercato, previa

una quarta ed ultima ripetizione da parte dell’accusatore dell’atto

di denunzia, l’accusato, o di per sè, o col mezzo di un avvocato

(_patronus_) con una arringa, _oratio judiciaria_, difendevasi,

nulla lasciando d’intentato per eccitare la compassione del popolo e

cattivarsi il favore di lui. Abbiamo già veduto di qual modo adoperasse

Publio Silla, il capo della colonia pompejana, quando venne accusato,

seco avendo condotto perfino il suo tenero figliuolo.

Ai prossimi comizj, il popolo veniva chiamato a votare nel modo che

ho già spiegato nel capitolo precedente, parlando de’ giudizj penali

deferiti ai comizj.

Se per avventura sfavorevoli riuscissero gli auspicj, se taluno fosse

stato incolto da epilessia, la qual però designavasi anche col nome

di _morbus comitialis_, o se fosse stata involata la bandiera dal

Gianicolo, ciò impedendo di mettere a partito l’accusa, questa non

potendo più essere rinnovata, veniva l’accusato dimesso.

Di tali straordinarj giudizi publici, sono esempj ricordati dalla

storia: quello contro M. Orazio sotto i Re, pel commesso sororicidio;

e quelli contro Coriolano, Tito Manlio, Publio e Lucio Scipione,

Tito Annio Milone, Sergio Catilina e M. T. Cicerone per tradimento o

turbazione dello stato, o come dicevasi _perduellione_, ai tempi della

republica.

Ma siffatto modo di procedere ne’ casi criminali non poteva, come

di leggieri ognuno vede, camminare spedito, quando i reati, per

l’aumento della popolazione, vennero proporzionalmente crescendo, e

quindi i giudizj si dovettero deferire a commissarj o inquisitori,

_inquisitores_, che, a seconda del loro numero, si nomarono _duumviri_

o _triumviri_.

In progresso di tempo furono di esclusiva competenza del Pretore i

delitti _de repetundis_, o d’estorsione; _de ambitu_, o broglio, nel

concorso alle supreme cariche; _de majestate_, contro la sicurezza

e dignità dello stato; _de peculatu_, o di malversazione del publico

denaro; _de falso vel crimine falsi_, ossia di falsificazione di monete

e di documenti; _de sicariis et veneficiis_, ovvero di assassinio od

avvelenamento, e finalmente _de parricidiis_, di parricidio.

I relativi giudizj chiamavansi adunque, come notai più sopra, _judicia

publica ordinaria_, o _quæstiones perpetuæ_.

Assisteva il Pretore un collegio di giudici o d’uomini giurati, il

capo de’ quali appellavasi _judex quæstionis_, o _princeps judicum_,

e costituivasi prima di soli senatori, poi anche di cavalieri, scelti

d’anno in anno fra i 30 e i 60 anni, suddivisi in decurie.

Ogni cittadino romano poteva essere accusatore: pare che in Roma

vi fossero anche accusatori publici, come sarebbe in oggi quella

istituzione che è nota sotto il nome di Publico Ministero.

Il restante della processura era suppergiù il medesimo che ho testè

riferito: solo finita l’arringa dell’oratore, che chiudevasi colla

parola _dixi_, ho detto, il banditore annunziava la chiusura del

dibattimento colla parola _dixerunt_. Dopo di che, il Pretore invitava

i giudici a ponderare il tutto: ed essi ritraevansi, discutevan

fra loro e poi davano il loro voto. Dapprima questo espressero con

pietruzze bianche e nere, che deponevano nell’urna, poi colle tre

tavolette distinte colle sigle che ho già rammentate.

Intanto l’accusato prostravasi a’ piè de’ giudici e prostravansi con

lui gli amici, invocandone la misericordia.

Se i voti erano eguali, se ne aggiungeva allora uno, detto _calculus

Minervæ_, ed era in favore dell’accusato, che perciò si dichiarava

assolto. Se i giudici dichiaravan la dubbiezza del giudizio rimettevasi

la decisione ad altro giorno: _causa ampliata erat_.

L’accusato che veniva assolto, ripigliava le sue consuete vestimenta;

ma se veniva condannato, veniva assoggettato alla dovuta pena.

Otto erano le specie di pene, cioè:

1.ª _Mulcta vel damnum_, ammenda pecuniare.

2.ª _Vincula_, carcere con catene, ceppi a’ piedi, _compedibus_, e

manette, _manicis_.

3.ª _Verbera_, battiture con bastoni, _fustibus_; verghe, _virgis_; o

sferze, _flagellis_.

4.ª _Talio_, taglione, per cui infliggevasi al reo il danno ch’egli

aveva ad altri recato.

5.ª _Ignominia vel infamia_, infamazione.

6.ª _Exilium_, bando, che dapprima consisteva nell’interdizione

dall’acqua e dal fuoco, e sotto gli imperatori nella relegazione a

tempo determinato.

7.ª _Servitus_, schiavitù.

8.ª _Mors_, morte che s’infliggeva nei primi tempi coll’appiccare

(_infelici arbori suspendere_); poi colle battiture (_virgis cædere_),

o colla decapitazione (_securi percutere_); colla precipitazione

dalla rupe Tarpeja (_de saxo Tarpejo dejicere_); colla strangolazione

(_laqueo gulam frangere_). — Il parricida veniva chiuso in un otre,

o sacco di cuojo, _culeus_, con un serpe, un cane ed una scimmia e

gittato nel mare. Giovenale accenna alla pena del parricidio in quei

versi della Satira VIII, in cui così bolla a fuoco il matricida Nerone:

_Libera si dentur populo suffragia, quis tam_

_Perditus ut dubitet Senecam præferri Neroni,_

_Cujus supplicio non deberit una parari_

_Simia, nec serpens unus,nec culeus unus_[290].

Gli schiavi poi, colpevoli di delitto, chiudevansi in sotterranei

ergastoli, talvolta marchiavansi con ferri roventi sulla fronte, o si

serbavano incatenati o con legata intorno al collo una specie di forca.

Giusto Lipsio rammenta inoltre un altro supplicio quasi peculiare

ad essi, cioè il crurifragio, o frattura delle gambe. Operavasi

coll’imporre sull’incudine le tibie del paziente, spezzandole poscia

a gagliardi colpi di martello. Nella commedia intitolata _Asinaria_,

Plauto vi allude in quel passo della scena quarta dell’atto secondo:

_Crura, hercle, diffringentur_

_Ni istum impudicum percies_[291].

E qui ancor d’un altro e non men doloroso ed infame supplizio debbo far

cenno; di quello, intendo, della croce.

Convertita essa da tanto tempo in segno di redenzione e di culto,

perchè vi moriva affisso il Cristo, sarà interessante ch’io dica

qualche parola specialmente di questa pena.

Raramente veniva essa applicata a persone che non fossero di vil

condizione; tanto così che Cicerone avesse a costituire a Verre accusa

di gravissimo delitto per avere dannato alla crocifissione un cittadino

romano: _Facinus est vinciri civem romanum, scelus verberari: prope

parricidium necari: quid dicam in crucem tollere?_[292]

Il più spesso era pei crimini di lesa maestà, che si condannavano alla

croce; onde vediamo che Gesù Cristo appunto recasse per titolo della

crocifissione l’iscrizione _Rex Judæorum_, quasi si fosse veramente

costituito re della sua nazione.

Quando trattavasi di dare più lieto e interessante spettacolo al

popolo, sostituivasi allora alla croce l’esposizione nel circo

alle bestie o lo si istoriava rendendolo episodio o parte di azione

pantomimica; ma di ciò più a lungo nel capitolo dell’Anfiteatro.

Il supplizio quindi della crocifissione usavasi più frequente nelle

provincie guerreggiate e conquistate, e accadde anzi spesso che se ne

abusasse anche a punizione de’ nemici.

Già Alessandro Magno ne aveva dato il crudelissimo esempio, quando

presa Tiro, ne faceva crocifiggere duemila; altro Alessandro, nella

Giudea, banchettando in publico colle sue cortigiane, pascendosi ad un

tempo lo sguardo colla crocifissione di ottocento giudei: Quintilio

Varo, della stessa gente per un tumulto ne fe’ sospendere egli pure

duemila. Tito, nell’assedio di Gerusalemme, ne fe’ affiggere più di

cinquecento, e fu detto in quell’occasione che per la quantità dei

crocefissi mancasse la terra alle croci, le croci ai corpi. Augusto,

ultimata la guerra Sicula, mandò alla croce seicento schiavi; Tiberio

condannò al supplizio di essa i Sacerdoti di Iside ed Ida l’ancella di

Paolina, per aver prestato mano all’adulterio di costei nel tempio di

quella Dea.

Si sa inoltre che i tiranni nella persecuzione del nascente

Cristianesimo, ne condannassero i neofiti assai sovente ad essere

crocifissi.

Nerone, per questi infelici, immaginò nuovo genere di tormenti.

Tacito e Seneca fanno menzione dell’orribil supplizio con cui questi

innocui credenti, che si pretendevano essere scelleratissimi nemici

dell’impero, si cercava invano di soffocare e distruggere. Quel crudele

li condannò rivestendoli d’una tunica solforata, ad ardere vivi e

legati a pali, servendo di torcie, di fanali negli orti imperiali; onde

Giovenale con invereconda indifferenza, vi allude in que’ versi:

. . . . . _Tæda lucebis in illa_

_Qua stantes ardent, qui fixo gutture fumant_[293].

Ma non erano questi supplizj dalle leggi portati, sibbene solo dal

capriccio del tiranno introdotti: epperò ritorniamo a dire e chiudere

l’interrotto e non men doloroso tema della crocifissione.

Gli scrittori distinsero la crocifissione per affissione e per

infissione. Esempio della prima è la croce del Redentore, su cui appare

affisso ed inchiodato: della seconda nelle parole di Seneca: _cogita

carcerem et crucem, et adactum per medium hominem, qui per os emergat

stipitem_[294], troviamo gli estremi della impalazione.

Gli uomini, a trovar tormenti pei loro simili, furono sempre

fecondissimi e studiarono di molto nell’immaginar modi di dar morte.

I tempi moderni, che la pretendono a leggiadria, conservarono la

forca e pretesero anzi perfezionarla, inventarono la ghigliottina e la

fucilazione, disputando perfino quale di questi generi di morte recasse

e quale non recasse infamia. Nè la parola santissima di Beccaria, nè

l’esempio d’altre legislazioni, nè il grido della civiltà che protesta

ad ogni condanna di morte, valsero, pur in questi nostri giorni, a

cancellare dal codice di questa nostra Italia la crudelissima pena

e pur di non frodare dello spettacolo della capitale esecuzione le

provincie che ne fruivano prima della costituzione dell’italiano regno,

si derogò allo statuto patrio, chiudendo gli occhi sulla Toscana, che

nel codice Leopoldino aveva abolito la pena di morte, che non la volle

per ogni conto rimessa e cui però non fu estesa.

Ugo Foscolo ebbe a cantare ne’ _Sepolcri_:

. . . che nozze, tribunali ed are

Diero alle umane belve esser pietose

Di sè stesse e d’altrui;

ma di grazia, m’è lecito ora di chiedere, di che mondo intendeva egli

parlare?

Erano dunque le summenzionate pene quelle che si infliggevano dai

Romani: leggendo tuttavia i poeti, vedesi fatta menzione d’una speciale

riserbata a coloro ch’erano colti in adulterio, la quale convien dire

fosse ben di frequente applicata, se di adulterj è fatto cenno ad

ogni tratto ne’ satirici di quel tempo, Orazio, Giovenale e Persio, e

da’ lirici, fra cui primeggiano Ovidio e Catullo, senza tener conto

dell’inverecondo Marziale. Orazio, nella satira seconda del Libro

Primo, parla di castighi dati ad adulteri, abbastanza fieri; d’essere

cioè buttati dall’alto della casa, flagellati, uccisi sul luogo

scompisciati da servi o mutilati: ma le eran codeste private vendette

d’offesi mariti. Giovenale e Catullo ricordano entrambi il castigo

della introduzione nelle viscere dell’adultero sorpreso di rafani e

di mugili, i quali ultimi erano pesciolini voraci e che però dovevano

cagionare al paziente indicibile tormento. Tali pene, vogliono alcuni

commentare fossero dalle leggi comminate.

Udiamo Giovenale:

_Fiet adulter_

_Publicus et pœnas metuet, quascumque mariti_

_Exigero irati; nec erit felicior astro_

_Martis, ut in laqueos numquam incidat Exigit auteum_

_Interdum ille dolor plus, quam lex ulla dolori_

_Concessit. Necat hic ferro, secat ille cruentis_

_Verberibus, quosdam moechos et mugilis intrat_[295].

E Catullo:

_Ah! tum te miserum, malique fati_

_Quem attractis pedibus, patente porta_

_Percurrent raphanique mugilesque_[296].

Io non consento che siffatte rappresaglie venissero da legge alcuna

veramente autorizzate: questo solo mi so che a Roma nei primi

tempi della Repubblica, come Licurgo aveva fato a Sparta non venne

portata legge contro l’adulterio: la donna colpevole era giudicata

arbitrariamente da un tribunale composto del marito e de’ suoi parenti;

la morte poteva essere pronunciata; e forse in tale epoca, ma non a’

tempi di Giovenale, potevasi all’ombra di tal consuetudine applicarsi

l’atroce castigo, quantunque sembri tuttavia che più abitualmente la

pena dell’adulterio fosse il bando. La rilassatezza de’ costumi, verso

la fine della Repubblica, determinò Augusto a far una legge contro

l’adulterio: la legge detta _Julia_, che dava facoltà ad ogni cittadino

di denunciare i colpevoli e pronunziava contr’essi la relegazione.

Se non che converrebbe pensare che più che la nuova legge, stando a

citati poeti, venisse osservata la legge consuetudinaria antica di

un tribunale di famiglia nel cui codice fosse l’orribil pena da essi

menzionata.

E poichè il mio lavoro ha la propria occasione da Pompei, rammenterò

che nella Campania, di cui, come più volte avvertii, Pompei era parte,

quando una femmina veniva sorpresa in adulterio, veniva spogliata

delle vestimenta, poi era condotta nel foro, ed esposta nuda sopra una

pietra, ove per più ore era segno alle ingiurie, alle derisioni, ai

fischi della ciurmaglia; indi ponevasi sopra un asino che si mandava

in giro per la città in mezzo agli schiamazzi. Altro castigo non le

veniva inflitto, ma restava infame, si mostrava a dito, dicendola

Ονοβὰτις (che montò l’asino) e le durava il nomignolo pel rimanente

dell’abbietta e miserabile sua vita[297].

Con sì diversi giudizj civili e penali, con pene così formidabili e,

più che tutto, in mezzo a tanta corruzione di costumi, doveva, penserà

per avventura taluno, essere stata bazza per gli avvocati (_patroni

oratores_), e per i causidici (_pragmatici_). Io chiuderò il presente

capitolo con una parola intorno ad essi.

E questa volta ancora mi è forza, per le informazioni, ricorrere a

Giovenale: coi ritratti forniti da questo poeta si può fare una storia

domestica di Roma, ne’ primi secoli dell’impero. Il suo libro, avverte

giustamente Nisard, è un mirabile complemento di quello di Tacito; è

la cronica privata di un’epoca, della quale Tacito ha scritto la storia

pubblica.

Asconio ci fa sapere che chi difendeva altri in giudizio, o veniva

detto _Patronus_, se era oratore: o _Advocatus_, se suggeriva la

parte del diritto o comodava la sua presenza all’amico; o finalmente

_Cognitor_, se interessavasi alla causa e la difendeva come propria.

Nel senso di _advocatus_ che assiste di sua presenza l’amico trovasi

esempio in Plauto:

_Res magna amici apud forum agitur: ei volo_

_Ire advocatus_[298].

L’avvocato che è alla moda, dice adunque Giovenale, nella Satira

Settima, è assai che ottenga, in prezzo de’ suoi sudori, un rancido

prosciutto, de’ pesci stantii, delle vecchie cipolle o alcune bottiglie

di vino incerconito. Se busca una qualche moneta d’oro, gli bisogna

farne parte a mediatori che glie ne hanno procacciato l’occasione. Ma

il suo collega, il quale è sul candeliere, con minor talento di lui,

tira a sè tutte le cause, ed è pagato di buona moneta. Questo avviene

perchè egli s’è fatto scolpire in bronzo sotto il suo largo vestibolo,

seduto sopra un cavallo di battaglia; perchè il litigante, innanzi

di affidare la sua causa all’avvocato, esamina se gli brilli in dito

un magnifico anello d’oro, se facciasi portare da otto facchini e sia

seguito da una lettiga e preceduto da un corteo di amici vestiti delle

loro toghe.

Non froderò i lettori dell’originale e viva pittura, la quale, se non

interamente, ha tuttavia la sua buona parte d’attualità: in grazia di

che mi si vorrà perdonare la lunghezza della citazione:

_Rumpe miser tensum iecur, ut tibi lasso_

_Figantur virides, scalarum gloria, palmae._

_Quod vocis praetium? siccus pettasunculus et vas_

_Pelamydum, aut veteres; Afrorum epimenia, bulbi,_

_Aut vinum Tiberi devectum, quinque lagenas._

_Si quater egisti, si contingit aureus unus,_

_Inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum._

_Aemilio dabitur, quantum licet, et melius nos_

_Egimus: huius enim stat currus aeneus, alti_

_Quadriiuges in vestibulis, atque ipse feroci_

_Bellatore sedens curvatum hastile minatur_

_Eminus, et statua meditatur proelia lusca._

_Sic Pedo conturbat, Matho deficit: exitus hic est_

_Tongilli, magno cum rhinocerote lavari_

_Qui solet et vexat lutulenta balnea turba,_

_Perque forum iuvenes longo premit assere Medos,_

_Empturus pueros, argentum, murrhina, villas:_

_Spondet enim Tyrio stiataria purpura filo._

_Et tamen est illis hoc utile: purpura vendit_

_Causidicum: vendunt amethystina: convenit illis_

_Et strepitu, et facie maioris vivere census._

_Sed finem impensae non servat prodiga Roma._

_Fidimus eloquio? Ciceroni nemo ducentos_

_Nunc dederit nummos, nisi fulserit annulus ingens._

_Respicit haec primum qui litigat, an tibi servi_

_Octo, decem comites, an post te sella, togati_

_Ante pedes. Ideo conducta Paulus agebat_

_Sardonyche atque ideo pluris quam Cossus agebat,_

_Quam Basilus. Rara in tenui facundia panno._

_Quando licet Basilo flentem producere matrem?_

_Quis bene dicentem Basilum ferat? Accipiat te_

_Gallia, vel potius nutricula causidicorum_

_Africa, si placuit mercedem ponere linguae_

_Declamare doces?_[299]

Ma non tutti gli oratori potevano pretenderla a scienza e dottrina

di giure civile, la quale di causa in causa veniva il più spesso

somministrata da’ causidici. Fra’ Greci, avverte Cicerone, coloro

che tali si chiamavano erano uomini di basso affare, i quali con

picciol salario fornivano agli oratori quelle notizie legali che nelle

cause eran necessarie sapersi; ma ben altrimenti venivano in Roma

considerati, tenendosi occupazione di qualsivoglia più illustre e

grand’uomo.

Dopo infatti aver detto che chiunque presuma aver lode di perfetto

oratore sia necessario ch’egli abbia cognizione intera del civile

diritto, così conchiude: _Senectuti vero celebrandæ et ornandæ quod

honestius potest esse perfugium quam juris interpretatio? Equidem mihi

hoc subsidium jam ab adolescentia comparari non solum ad causarum usam

forensem, sed etiam ad decus atque ornamentum senectutis, ut quam me

vires (quod fere iam tempus adventat) deficere caepissent, isto ab

solitudine domum meam vindicarem_[300].

Causidici, in questo senso, sarebbero tra noi quegli avvocati

consulenti, che piuttosto alle consultazioni od all’istruzione delle

cause attendono, che non alla loro pertrattazione avanti i Tribunali.

Pompei e le sue rovine, Vol. 1 (of 3) · 第 49 / 56 题