La Basilica.
Origine della denominazione di Basilica — Sua destinazione in
Roma — Poeti e cantanti — Distribuzione della giornata — Interno
ed esterno delle Basiliche — Perchè conservatone il nome alle
chiese cristiane — Basiliche principali cristiane — Basilica
di Pompei — Amministrazione della giustizia, procedura civile e
penale — Magistrati speciali per le persone di vil condizione —
Episodio giudiziario di Ovidio — Giurisprudenza criminale — Pene
— Del supplizio della croce — La pena dell’adulterio — Avvocati e
causidici.
Il significato affatto diverso che al tempo nostro si dà alla parola
basilica, che si adopera per indicare le chiese più cospicue del
culto cattolico, reclama che per me qui si fornisca alcun cenno sul
significato e valore che si aveva in antico, e quindi a che servisse
codesta di Pompei, della quale è ora giunto l’argomento.
Come di moltissime istituzioni e cose, e per quelle ragioni che,
trattando della lingua parlata in Pompei e in tanta parte dell’Italia
romana, ho ricordato; così avvenne pure che questa parola di _Basilica_
avessero i Romani a dedurla dal greco nella lingua latina di Βασιλικὴ
farne _basilica_, significando tal voce letteralmente _regia_, cioè
edificio regale. I Romani vi annetterono egual senso, perchè infatti
nel seguente passo di Stazio, invece di _basilica_, si trovò usata
la parola _Regia_, che è per l’appunto l’esatta traduzione del detto
vocabolo greco:
_At laterum passus hinc Julia templa tuentur_,
_Illinc belligeri sublimis regia Pauli_[267].
Siffatta denominazione greca venne attribuita ai luoghi in cui
specialmente rendevasi d’ordinario giustizia, perocchè questa fosse
il precipuo diritto dalla regalità e venisse esercitata in edifizi
dipendenti della reggia. Rimasto quel diritto anche in Roma presso
i capi della republica dapprima, come dopo passò negli imperatori,
nulla di più naturale che la denominazione venisse confermata. È forse
l’egual ragione che fece assegnare anche ne’ tempi moderni, in cui
sempre presso tutte le nazioni vien giudicato in nome del sovrano, il
nome di Corte ai tribunali superiori, come l’Appello e la Cassazione.
D’ordinario nel mezzo di questi antichi edifizj, che si chiamavano
basiliche trovavasi un _fanum_, o delubro, od oratorio come il diremmo
adesso, e venivano consacrati a differenti usi dell’antica vita
esterna, e quindi compendiavano in sè quel che ai dì nostri in Italia
la Sala dei Duecento della Camera elettiva, l’antisala del Senato, la
Borsa, i Tribunali, le sale dei _passi perduti_, i _clubs_, e quegli
altri publici ritrovi, in cui si trattano affari, si conchiudono
contratti e si discutono interessi pur d’ordine publico e politico.
Stando a Publio Vittore, in Roma, allora la prima città e signora del
mondo, si annoveravano fin diciannove basiliche, e Onofrio Panvinio le
fa ascendere a ventuna.
Ciascuna aveva quattro tribunali, e fra questi tribunali il popolo
romano poteva passeggiare riparato dal sole e dalla pioggia.
Sovente nelle Basiliche i filosofi tenevano i loro sapienti
ragionamenti, ed Apulejo nell’Apologia ce lo conferma, dicendo
avervi pronunciato una publica dissertazione al cospetto di numerosa
moltitudine: _ingenti celebritate basilicam (qui locus auditorii erat)
confluentes_.
I poeti vi traevano a leggere i loro versi, e parlando in un seguente
capitolo delle Terme, mostrerò come venissero anche in siffatti
luoghi alla medesima bisogna, non nuova adunque essendo e non de’
nostri giorni soltanto, l’importunità de’ poeti di recitare le loro
composizioni ad ogni occasione, volenti o nolenti gli ascoltatori, onde
a ragione Orazio avesse a satireggiarli:
.... _in medio qui_
_Scripta foro recitent sunt multi, quique lavantes;_
_Suave locus voci resonat conclusus_[268];
e Petronio, nel suo _Satyricon_, ci presentasse Eumolpione fatto segno
alle sassate de’ monelli e della plebe per la sua interminabile smania
di declamare ad ogni tratto de’ versi; a un di presso come de’ cantanti
di tutti i tempi, che, pregati, ricusano cantare, e non pregati vi
cantano al fastidio, alla sazietà, e perciò il medesimo Orazio li
avesse a così riprendere:
_Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos_
_Ut nunquam inducant animum cantare, rogati,_
_Injussi numquam desistant_[269]
Il Venosino accennò la recitazione de’ versi nel foro, perchè la
Basilica era parte del foro; onde nel tutto comprendeva la parte; lo
che avverto sì che non paja men propria l’autorità di lui in questo
lavoro invocata.
La qual ricreazione poetica non avveniva che nelle ore del vespro e
dopo la decima ora, corrispondente alle ore quattro dell’orologio
francese; perocchè saviamente avessero i Romani del tempo della
republica distribuita la loro giornata.
La prima ora del giorno, che era segnata dal levar del sole,
consacravasi da essi a’ doveri di religione, accedendo a’ templi, e
supplicando privatamente i numi, come suppergiù è il costume cristiano
odierno; onde Virgilio nel suo poema, assegnando anche ai tempi
favolosi del suo eroe la medesima consuetudine dell’epoca sua, fa
dal Tebro ammonire Enea d’innalzar di buon mattino le sue preghiere a
Giunone:
_Surge, age, nate Dea, primisque cadentibus astris_
_Junoni fer rite preces_[270],
e Giovenale, sentenziando come un santo padre, ne fornisce la ragione:
_Orandum est ut sit mens sana in corpore sano_[271].
I clienti, gli adulatori e gli eterni postulanti traevano invece
mattinieri alle case de’ patroni, de’ ricchi e de’ magistrati per
augurare loro il buon dì e cominciar la loro corte, e queste pratiche
però appella Plinio il giovane _officia antelucana_.
La terza ora era data dagli uni agli affari nel foro e dagli altri
a’ proprj commerci. La sesta, ch’era il meriggio, imponevasi fine al
lavoro, e così cessava la parte che il giureconsulto Paolo chiamava la
migliore del giorno: _Cujusque diei melior pars est horarum septem,
primarum dies, non supremarum_[272]; non altrimenti che la giudicava
Virgilio:
_Nunc adeo melior quoniam pars acta diei est,_
_Quod superest læti bene gestis corpora rebus_
_Procurate viri_[273].
Ed era l’ora del modico desinare.
Dopo questa, abbandonavansi a’ passatempi, come al giuoco della palla o
del pallone, quando, invece come da Orazio e da Virgilio, non si fosse
preferito di concedersi al sonno, a seconda che il primo ci fa sapere
in questo passo:
_Lusum it Mecœnas, dormitum ego, Virgiliusque,_
_Namque pila lippis inimicum et ludere crudis_[274].
Altri invece andavano al passeggio, _ambulatio_ o _gestatio_, a seconda
fosse a piedi, nella basterna[275] o nella lettiga, ovveramente
nella più elegante carpenta. All’ora ottava d’estate, alla nona
d’inverno, cioè alle tre pomeridiane nostre, traevano alle terme pei
bagni, di che comune e frequentissimo era l’uso, come a suo luogo più
innanzi vedremo, e lo lasciò ricordato nelle sue lettere Plinio il
giovane: _ubi hora balnei nunciata est, est autem hieme nona, æstate
octava_[276].
Poi seguivano alternati gli esercizi ginnastici, il maneggio
dell’armi, l’equitazione; e sulla nona o decima ora imbandivasi la cena
equivalente al nostro pranzo, succeduta da qualche altra passeggiata
o dalla recitazione di poeti delle opere loro nelle basiliche, o dalle
cure domestiche, e così finiva la giornata.
Marziale memora a un di presso allo stesso modo la divisione delle
occupazioni della giornata de’ Romani nel seguente epigramma:
_Prima salutantes atque altera conterit hora._
_Exercet raucos tertia causidicos:_
_In quintam varios extendit Roma labores:_
_Sexta quies lassis, septima finis erat._
_Sufficit in nonam nitidis octava palæstris,_
_Imperat excelsos frangere nona toros._
_Hora libellorum decima est, Eupheme, meorum,_
_Temperat ambrosias cum tua cura dapes[277]._
Era nelle basiliche che solevano trattar all’amichevole tutti i negozi
di interesse generale o particolare prima di portarli alla publica,
clamorosa od officiale discussione nel Foro, come nella _Historia
Fori Romani_ ci fa sapere Francesco Polleto: _Illic enim, et nundinæ
mercium, et proxenetica contractuum, prologi nuptiarum, colloquia
transactionum_[279].
All’infuori delle grandi cause di publico interesse, che si trattavano
e giudicavano nel foro, era nelle basiliche che si rendeva giustizia.
Così l’interno di esse, essendo d’ordinario distinto in tre navate
da due fila di colonne, come pur oggi si può, a cagion d’esempio,
averne la testimonianza nelle rovine della basilica trajana nel foro
di Trajano in Roma, all’estremità di quella di mezzo era riservato
un emiciclo in capo del quale sedeva il giudice, collocandosi gli
assessori su de’ banchi addossati al muro. Era codesto emiciclo che
si chiamava tribunale, d’onde venne il nome di tribuna a quella parte
corrispondente che si riscontra nella assai congenere architettura
delle chiese cristiane, la quale più volgarmente si denomina coro, a
causa dei canti che vi si intuonano; non che il nome odierno consacrato
di tribunali a tutti que’ luoghi in cui si amministra la giustizia.
L’esteriore delle basiliche differenziava nella architettura dai templi
propriamente detti, non avendone tutta la solennità e ricchezza.
Esse per consueto non avevano nè frontone, nè colonne, nè sontuosi
vestiboli; ma presentavano sole e nude muraglie con grandi finestre
nell’alto.
Come ognun vede adunque, convertendosi le basiliche di poi in templi
cristiani, la transizione non fu difficile, leggiero essendone stato
il cambiamento nelle disposizioni architettoniche; come anche oggidì
scorgesi che nella erezione delle chiese se ne segue volontieri il
piano.
Dalla poco dissimile architettura, o fors’anco dall’avere impiegate le
antiche basiliche romane o l’area loro, convertendovi o fabbricandovi
chiese, restò a queste il primitivo nome, e valse esso di poi a
designare i più venerabili ed importanti templi cristiani.
In Roma venne questo nome accordato a cinque grandi templi in memoria
dei cinque patriarchi della chiesa primitiva di Roma, Costantinopoli,
Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, e sono quelle di San Giovanni
Laterano, San Pietro, San Paolo fuor dalle mura, Santa Maria Maggiore e
San Lorenzo pur fuor dalle mura, giusta questo cattivo distico:
_Paulus, Virgo, Petrus, Laurentius atque Johannes_
_Hi patriarchatus nomen in urbe tenent_[280].
Più tardi in Roma e altrove della cristianità venne esteso il nome di
basilica anche ad altre chiese di minor importanza.
Come nel Foro Romano, detto oggi Campo Vaccino, in Roma, sorgevano la
Basilica Giulia e la Basilica Emilia, alla quale hanno tratto i versi
di Stazio superiormente da me riferiti; così anche nel Foro di Pompei
eravi la Basilica, della quale ora favello.
Incominciatosi a sterrare nel 1813 in prossimità del tempio di Venere
da cui non lo separa che una viuzza, davanti ad essa, dai frammenti che
si raccolsero, si conobbe che sorgesse una statua equestre di bronzo
dorato; ma nulla indicò chi potesse essa rappresentare e in onore di
chi eretta. Giova ricordare che pur davanti alla basilica in Ercolano
si rinvennero le statue equestri dei Nonnii, quantunque fossero di
marmo.
L’edificio era isolato da tre lati e la fronte volta ad oriente. Vi si
accedeva per cinque porte, o come con linguaggio d’allora appellavansi,
_cataractæ_, chiuse con saracinesche nel modo stesso delle barriere
esterne, come già notai a suo luogo. Al di fuori di una di queste
_cataractæ_ era scolpita la indicazione dell’edificio nella parola
_Bassilica_ (sic).
Questo doveva essere già stato guasto e deformato dal tremuoto del 63,
perchè trovavansi atterrate colonne e muraglie e sconvolgimenti nel
pavimento. Dovendosi così nel descriverlo ricorrere alle congetture,
Bréton, da valoroso architetto ch’egli è, afferma che la basilica di
Pompei si scosta assai da quella regola che Vitruvio ha tracciato nel
Lib. V. c. I, della opera sua, che più volte ho pur io citata, per le
basiliche ch’ei sopra tutto avrebbe voluto di tre navi, formanti un
parallelogramma rettangolo, terminato da un emiciclo e diviso da due
fila di colonne sormontate da un secondo ordine formante galleria.
La Basilica pompejana invece, secondo la di lui opinione, ha bensì tre
navi, ma quella di mezzo egli reputa essere sempre stata scoperta,
e però non potervisi ravvisare che un’_area_ o un _impluvium_. Di
quest’ultima denominazione di parte d’edificio farò conoscere il valore
nel Capitolo che tratterà delle Case. Altre differenze egli constata;
ma noi che abbiamo altri intendimenti in quest’opera che non sieno più
specialmente gli architettonici, tiriamo innanzi.
Le due navate laterali costituite da portici coperti, ornati di statue
di marmo ed erme in bronzo, con bagni e fontane, hanno due ordini di
colonne l’uno jonico, corintio l’altro, e forma un secondo piano aperto
sulla navata di esso, da dove era dato vedere i magistrati in tutti i
punti della Basilica. Era quivi che si definivano dai giudici cause di
minor rilievo, che gli avvocati tenevano consultazioni, che i giovani
oratori si addestravano a declamare e che da altri si facevano publiche
letture.
Nel fondo, a sette piedi di altezza, era la tribuna ove sedevano i
magistrati o duumviri di giustizia, e davanti ad essa stava sovra ad
alto piedestallo una statua equestre.
Sotto la tribuna, vedesi ancora una cameretta alla quale si discendeva
per due piccole scalette tuttavia sussistenti. Era un momentaneo
carcere, in cui durante il giudizio restava l’accusato in attesa della
sentenza e disposto alle interrogazioni che gli sarebbero state mosse
durante il publico giudizio. Le muraglie vi sono assai grosse, le
finestrelle o spiragli sono munite d’inferriate, e dallo spiraglio
aperto nella vôlta vuolsi che si facesse pervenire al condannato a
morte la sua sentenza. Tutto ciò vi dà ancora una viva stretta al
cuore.
A questo punto non sarà discaro qualche cenno sul modo con cui veniva,
come in Roma, anche in Pompei, amministrata la giustizia.
Il vedere che in Pompei si rendeva giustizia dai duumviri, i quali
erano, come i consoli in Roma, la prima magistratura, ognuno certamente
avrà dedotta la conseguenza legittima che dunque i Romani, come ho
anche superiormente narrato, avessero deferita l’amministrazione di
essa a’ capi della Republica. Nondimeno, siccome i consoli erano anche
i supremi condottieri dello esercito, e i Romani trovavansi quasi
sempre in guerra, onde giuocoforza fosse che i consoli non rimanessero
sempre nella città, nè così potessero incombere a’ giudizj, ne nacque
il bisogno di affidarli ad un apposito magistrato, che fu chiamato
pretore, cioè _qui præiret jure_ (che precedesse pel diritto) e che in
dignità tenesse tosto dietro ai consoli. Tale istituzione rimonta al
389 dalla fondazione di Roma, e Spurio Furio Camillo, figlio del grande
Camillo, ne fu pel primo investito.
Nel 510, crescendo ogni dì il numero de’ forestieri, i pretori furono
due, uno de’ quali detto _prætor urbanus_, che aveva giurisdizione
sui cittadini di Roma; l’altro _prætor peregrinus_ che l’aveva ne’
conflitti fra cittadini e forestieri.
Aumentate le conquiste, si crearono altri quattro propretori, i quali
non solo amministravano la giustizia, ma anche tutti gli altri uffici
esercitavano ch’erano proprii de’ proconsoli.
Nello assumere la carica, il pretore faceva in Campidoglio preghiere e
voti (_vota noncupabat_) e prestava il giuramento d’osservare la legge,
e quindi publicava un bando (_edictum_) in cui stabiliva la procedura
che nella sua amministrazione avrebbe seguito; a meno che non si
fosse riferito ad editti precedenti, ned era da quel punto più lecito
dipartirsi dalle discipline in essi sancite.
La raccolta degli editti dei pretori, costituenti il _jus honorarium_,
detto anche _diritto pretorio_, ed aventi forza di legge, venne,
sotto l’imperatore Adriano, fatta per opera del giureconsulto Salvio
Giuliano, e si denominò _edictum perpetuum_.
Le cause di minor importanza si esaminavano e giudicavano dal pretore
senza formalità e in qualunque luogo: quelle di maggiore si discutevano
avanti il di lui tribunale publicamente, osservandosi tutte le
formalità volute dalla legge.
I processi erano o di ordine privato o di ordine publico: i primi
designavansi colla denominazione di _judicia privata_; i secondi con
quella di _judicia publica_.
Soli trentotto giorni durante l’anno era vietato render giustizia e
però _dies fasti_ erano i giorni in cui la si rendeva, _quod fari
licebat_; _nefasti_ quelli in cui era vietato il renderla, _quod
non licebat fari_; ed _intercisi_ quei giorni, nei quali la mattina,
durante il tempo de’ sagrificj, non si teneva ragione, ma tener la si
poteva nel rimanente della giornata. Ovidio così vi accenna nel suo
libro dei _Fasti_:
_Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur_
_Fastus erit, per quem lege licebit agi._
_Neu toto perstare die sua jura putaris;_
_Qui jam fastus erit, mane nefastus erat._
_Nam simul exta Deo data sunt, licet omnia fari;_
_Verbaque honoratus libera prætor habet_[281].
Ho già detto più sopra che fosse all’ora terza, corrispondente alle
nostre nove antimeridiane, che incominciavano i giudizj. Giovenale
scrisse nella Satira IV di qual modo avessero essi principio:
. . . . . _clamante Liburno,_
_Currite jam sedit_[282],
e con ciò ne fa sapere che _Liburnus_ si chiamasse l’usciere del
tribunale, incaricato di proclamare, come si fa a un di presso anche
oggidì, l’aprimento dell’udienza e come ora si grida: _entra la Corte_,
o _il Tribunale, la udienza è aperta_; il pretore, e più tardi il
principe, siede. Forse _liburni_ detti que’ messi curiali, perchè di
preferenza eletti fra quella gente del litorale superiore adriatico
detto appunto liburnico.
Sedeva il pretore sul tribunale, o posto più elevato detto _suggestum_,
in sedia curule; in sedili più bassi, per ciò chiamati _subsellia_, i
giurati, _assessores_; i testimoni, _testes_; gli avvocati, _advocati_,
e gli scrivani, o cancellieri, o anche notai, _scribæ_, che tenevano
processo verbale degli atti giudiziarj. Orazio aveva acquistato uno di
questi posti di scriba: nella VI del lib. II delle Satire, così se ne
mostra in funzione:
_Ante secundam_
_Roscius orabat sibi adesses ad puteal cras_....
_De re communi scribæ magna atque nova te_
_Orabant hodie meminisses, Quincte, reverti_...
_Imprimat his, cura, Mæcenas signa tabellis_...
_Dixeris, «experiar, si vis, potes» addit et instat_[284].
Se falliva il tentativo dell’amichevole componimento, l’attore,
_actor_, citava con publica intimazione, detta _edictum_, l’avversario,
_reus_, a comparire in giudizio, _in jus vocare_, a che se questi
rifiutava, l’attore volgendosi ad uno degli astanti, interrogava:
_licet antestari?_ se voleva, cioè, valergli di testimonio; al che
assentendo porgevagli a toccare l’estremità dell’orecchio, _auriculam
opponebat_, perchè nell’orecchio si riteneva fosse la sede della
memoria. In questo caso l’attore poteva trascinare a forza il reo
in giudizio, _in jus rapere_, afferrandolo persino per il collo,
_obtorto collo_, come Plauto notò nella scena quinta del terzo atto
del _Pænulus_ e nella sesta del terzo atto della _Rudens_. Tali formule
conservò il poeta e scriba Orazio testuali nella Satira IX del lib. I:
_Fugit improbus, ac me_
_Sub cultro linquit. Casu venit obvius illi_
_Adversarius, et: quo tu turpissime? magna_
_Inclamat voce, et: Licet antestari? Ego vero_
Oppono auriculam. Rapit in jus: _clamor utrinque_[285].
L’attore allora esponeva la petizione di quanto voleva condannato il
reo, ciò che dicevasi _actionem edere_ e poteva essere azione _reale,
actio in rem_, se riguardava un diritto sopra una cosa; _personale,
condictio_, se il suo obbiettivo era una personale prestazione
incumbente all’avversario, come l’adempimento d’un contratto; e
_penale, actio pœnalis_, se avea tratto a querele di furto, rapine,
danni ed offese personali.
Il Pretore, se trovava fondata la domanda sul genere dell’azione,
emetteva la formola della domanda, e l’attore esigeva allora dal
convenuto che questi mallevasse la sua comparsa in giudizio, _vadatus
est reum_, e se tal malleveria non avesse potuto prestare, veniva
tratto in giudiziario arresto ed aveva principio la causa.
Se poi senza legittimi motivi, _sine malo vel causa sontica_, alcuna
parte non fosse comparsa, pronunziavasi, contro di essa, ciò che
oggi direbbesi condannare in contumacia. Comparendo il reo, chiedeva
all’attore: sei tu che mi citasti? _Ubi tu es, qui me vadatus es? Ecce
me tibi sisto_: ecco io ti sto contro. E l’attore rispondeva: son qui,
_Adsum!_ Quindi intentava l’azione. Rispondeva il reo e l’atto suo
dicevasi _exceptio_; l’attore dava la replica, _replicatio_, ed il reo
ancora la duplica, _duplitatio_, denominazioni che nel processo civile
austriaco, non ha guari dalle provincie lombardo-venete smesso, vennero
conservate.
Il Pretore, ultimato ciò, nominava i giurati, _judices dabat_, cui
delegava assumere i testimonj che reputava convenienti, a sè riserbando
sempre la suprema direzione del processo, ciò che fece luogo al
proverbio, tuttavia vivo tra noi: _de minimis non curat prætor_, cioè
delle minime cose non s’occupa il pretore.
I giudici potevano essere o _arbitri_, se pronunciavano secondo
equità, quando la legge non istatuisse chiaramente; _recuperatores_ se
aggiudicar dovevano una proprietà, e _centumviri_ se avevano a decidere
cause di eredità e testamenti; così chiamati perchè rappresentanti
delle tribù, ed erano suddivisi in quattro comitati, _concilia_,
e venivano convenuti da una deputazione di dieci individui, perciò
chiamati _decemviri_.
Ricevuta costoro la formola dell’ufficio loro dal Pretore, le Parti
o i loro procuratori promettevano riconoscere ed eseguire la sentenza
che sarebbe stata resa, ciò che dicevasi _judicatum solvi et rem ratam
haberi_.
Aveva luogo allora l’esposizione del fatto e la deduzione delle prove
reciproche, e ciò finito, il giurato togliendo una pietra in mano così
imprecava: _si sciens fallo, tum me Diespiter, salva urbe, ex bonis
ejiciat, ut ego hunc lapidem_[286], d’onde trasse origine la frase:
_Jovem lapidem jurare_. I giudici sedevano poscia sui subsellii, o
panche inferiori al Pretore, e lasciavasi la parola agli avvocati, che
tenevano quelle arringhe, splendide di eloquenza, di cui ci rimasero
nobilissimi esempj nelle opere di Cicerone. E siccome non fosse
lecito ad essi l’abusare del tempo, questo limitavasi alla durata di
una clessidra, od orologio ad acqua, salvo per altro a chiedere la
rinnovazione della clessidra.
Perorata la causa da ambe le parti, ritraevasi il Pretore co’ giudici
per lo scrutinio e dopo il mezzogiorno, a pluralità di voti, rendevasi
la sentenza; a meno che l’importanza e la difficoltà della causa non
esigessero o un più maturo esame, od una ulteriore discussione. Nel
primo caso chiedevasi dilazione; nel secondo indicavasi una nuova
trattazione, che si diceva _actio secunda_. Ne abbiamo pur l’esempio
nelle Verrine del suddetto Cicerone.
Giudicata la lite, chi perdeva era tenuto ad eseguire il giudicato,
e in difetto, non offrendo un mallevadore, _sponsor_, o _vindex_, il
Pretore consegnavalo schiavo al suo avversario.
Era per altro ammesso appellarsi a giudice superiore; od in caso di
errore, _error_, od inganno, _dolus_, il Pretore cassava la sentenza e
rimetteva le parti in intero: _in integrum restituere_.
Erano deferiti ad uno speciale magistrato i giudizi che avevano
attinenza alla polizia e repressione delle persone di vil condizione,
come gli schiavi, le cortigiane e, non parrà vero, anche i poeti, che
il vecchio Catone, a ragion di disprezzo, chiamava miserabili servitori
dei grandi, _grassatores_. Il campano poeta Cneo Nevio, che si conta
fra’ migliori comici latini dagli storici di quella letteratura, è un
esempio delle ingiurie fatte alle lettere dagli antichi Romani, che
pur osavano appellar barbari gli altri popoli. Imperocchè da questo
magistrato, per accusa di maldicenza contro i maggiorenti della città,
venne messo in ceppi, nè vi potè esser tolto che dai tribuni della
plebe, dopo d’essersi fatto perdonare colla umiliazione di disdirsi
nelle due commedie _Ariolo_ e _Leonte_ da lui scritte in prigione.
Questo magistrato erano i _triumviri capitales_, e li veggiam
menzionati nell’_Asinaria_ di Plauto, appunto nel caso in cui un amante
minaccia di trascinare ai magistrati la cortigiana che ha rotto fede
al chirografo di fedeltà (_syngraphum_), che gli ha rilasciato. Che
fosse codesto chirografo di fedeltà, vedremo, narrando della romana
prostituzione altrove.
_Ibo ego ad tresviros vestraque ibi nomina_
_Faxo erunt_[287].
E poichè m’accade parlare di questo speciale magistrato e degli strani
processi che vi si agitavano innanzi, rallegrerò questi cenni di arida
procedura col racconto d’un aneddoto intervenuto allo stesso Ovidio
e nel quale ei medesimo figura siccome testimonio e siccome attore.
I suoi versi racchiudono inoltre tecniche indicazioni delle forme
processuali quali testè ho riferite; onde sono, in tal riguardo, un
vero documento storico per la forense giurisprudenza.
Si sa ch’egli aveva fatto più d’una volta professione di non redigere
le differenti parti della sua amorosa didattica, che per le donne
escluse dalla società a causa di lor condizione, per quelle cui le
foggie delle vestimenta distinguevano dalle donne, e per fanciulle di
libera condizione, e cui
_Nec vitta pudicos_
_Crines alba tegit, nec stola longa pedes._[288]
Or udiamo lui stesso cantare questo episodio curioso, che del resto
ritrae una delle abitudini romane, infiltratasi nella vita di questi
fieri conquistatori, da che per le guerre d’Africa, di Grecia e d’Asia,
accresciutesi le ricchezze loro, i costumi presero a mutarsi e non in
meglio sicuramente.
_Turpe vir et mulier, juncti modo, protinus hostes._
_Non illas_ lites _Appias ipsa probat._
_Sæpe_ reas faciunt, _et amant; ubi nulla simultas_
_Incidit, admonitu liber aberrat amor._
_Forte_ aderam juveni; _dominam lectica tenebat._
_Horrebant sævis omnia verba minis._
_Jamque_ vadaturus; _lectica prodeat, inquit._
_Prodierat; visa conjuge, mutus erat._
_Et manus, et_ duplices _manibus cecidere_ tabellæ,
_Venit in amplexus, atque: Ita vincis, ait,_
_Tutius est aptumque magis discedere pace_,
_Quam petere a thalamis litigiosa foro_.
Munera quæ dederis _habeat_ sine lite _jubeto_[289]
Questo era il procedimento civile e quello che or direbbesi
correzionale: mi resta ora di trattare sotto l’egual brevità della
giurisdizione criminale, distinta in giudizj publici straordinarj ed in
giudizi publici ordinarj.
Dove taluno si fosse reso colpevole di un delitto contro lo stato,
veniva deferito al Pretore, che istituiva un processo criminale, a
seconda della pena che pel reato fosse comminata; ma se legge positiva
non vi fosse contro un determinato reato, veniva l’accusato rimesso
a’ comizj. I primi erano i surriferiti _judicia publica ordinaria_,
detti anche _quæstiones perpetuæ_, e gli altri _judicia publica
extraordinaria_, o _judicia ad populum_. È ultroneo il dire come i
più importanti fossero quelli ne’ quali discutevasi della vita e della
libertà de’ cittadini.
Al tribunale criminale non potevansi citare d’ordinario che i privati,
la franchigia dell’esenzione da tal pericolo dovendo solo esistere per
coloro che coprissero publiche cariche, i quali unicamente potevano
esser citati quando fossero usciti d’impiego.
L’accusa veniva data da un magistrato dinanzi al popolo, asceso sui
rostri, col dichiarare di volere in determinato giorno promuovere
l’azione criminale contro alcuno pel reato che designava, che però
invitava a comparire. Intanto veniva l’imputato sostenuto in carcere,
fuor del caso avesse egli prestato un mallevadore per sè medesimo.
Non comparendo, condannavasi in contumacia all’esiglio: diversamente,
presentavasi squallidamente vestito. L’accusatore procedeva allora
all’accusa formale, replicata in tre giorni differenti e suffragavala
di prove, testimonj, o documenti, colla proposta della relativa pena
corporale od ammenda.
Compiuta la terza accusa, in tre giorni consecutivi di mercato
publicavasi la _rogatio_ o bando, in cui si esprimeva il delitto e
la pena proposta, e il giudizio comiziale che ne conseguitava veniva
detto _mulctæ pœnæve certatio_. Nel terzo giorno di mercato, previa
una quarta ed ultima ripetizione da parte dell’accusatore dell’atto
di denunzia, l’accusato, o di per sè, o col mezzo di un avvocato
(_patronus_) con una arringa, _oratio judiciaria_, difendevasi,
nulla lasciando d’intentato per eccitare la compassione del popolo e
cattivarsi il favore di lui. Abbiamo già veduto di qual modo adoperasse
Publio Silla, il capo della colonia pompejana, quando venne accusato,
seco avendo condotto perfino il suo tenero figliuolo.
Ai prossimi comizj, il popolo veniva chiamato a votare nel modo che
ho già spiegato nel capitolo precedente, parlando de’ giudizj penali
deferiti ai comizj.
Se per avventura sfavorevoli riuscissero gli auspicj, se taluno fosse
stato incolto da epilessia, la qual però designavasi anche col nome
di _morbus comitialis_, o se fosse stata involata la bandiera dal
Gianicolo, ciò impedendo di mettere a partito l’accusa, questa non
potendo più essere rinnovata, veniva l’accusato dimesso.
Di tali straordinarj giudizi publici, sono esempj ricordati dalla
storia: quello contro M. Orazio sotto i Re, pel commesso sororicidio;
e quelli contro Coriolano, Tito Manlio, Publio e Lucio Scipione,
Tito Annio Milone, Sergio Catilina e M. T. Cicerone per tradimento o
turbazione dello stato, o come dicevasi _perduellione_, ai tempi della
republica.
Ma siffatto modo di procedere ne’ casi criminali non poteva, come
di leggieri ognuno vede, camminare spedito, quando i reati, per
l’aumento della popolazione, vennero proporzionalmente crescendo, e
quindi i giudizj si dovettero deferire a commissarj o inquisitori,
_inquisitores_, che, a seconda del loro numero, si nomarono _duumviri_
o _triumviri_.
In progresso di tempo furono di esclusiva competenza del Pretore i
delitti _de repetundis_, o d’estorsione; _de ambitu_, o broglio, nel
concorso alle supreme cariche; _de majestate_, contro la sicurezza
e dignità dello stato; _de peculatu_, o di malversazione del publico
denaro; _de falso vel crimine falsi_, ossia di falsificazione di monete
e di documenti; _de sicariis et veneficiis_, ovvero di assassinio od
avvelenamento, e finalmente _de parricidiis_, di parricidio.
I relativi giudizj chiamavansi adunque, come notai più sopra, _judicia
publica ordinaria_, o _quæstiones perpetuæ_.
Assisteva il Pretore un collegio di giudici o d’uomini giurati, il
capo de’ quali appellavasi _judex quæstionis_, o _princeps judicum_,
e costituivasi prima di soli senatori, poi anche di cavalieri, scelti
d’anno in anno fra i 30 e i 60 anni, suddivisi in decurie.
Ogni cittadino romano poteva essere accusatore: pare che in Roma
vi fossero anche accusatori publici, come sarebbe in oggi quella
istituzione che è nota sotto il nome di Publico Ministero.
Il restante della processura era suppergiù il medesimo che ho testè
riferito: solo finita l’arringa dell’oratore, che chiudevasi colla
parola _dixi_, ho detto, il banditore annunziava la chiusura del
dibattimento colla parola _dixerunt_. Dopo di che, il Pretore invitava
i giudici a ponderare il tutto: ed essi ritraevansi, discutevan
fra loro e poi davano il loro voto. Dapprima questo espressero con
pietruzze bianche e nere, che deponevano nell’urna, poi colle tre
tavolette distinte colle sigle che ho già rammentate.
Intanto l’accusato prostravasi a’ piè de’ giudici e prostravansi con
lui gli amici, invocandone la misericordia.
Se i voti erano eguali, se ne aggiungeva allora uno, detto _calculus
Minervæ_, ed era in favore dell’accusato, che perciò si dichiarava
assolto. Se i giudici dichiaravan la dubbiezza del giudizio rimettevasi
la decisione ad altro giorno: _causa ampliata erat_.
L’accusato che veniva assolto, ripigliava le sue consuete vestimenta;
ma se veniva condannato, veniva assoggettato alla dovuta pena.
Otto erano le specie di pene, cioè:
1.ª _Mulcta vel damnum_, ammenda pecuniare.
2.ª _Vincula_, carcere con catene, ceppi a’ piedi, _compedibus_, e
manette, _manicis_.
3.ª _Verbera_, battiture con bastoni, _fustibus_; verghe, _virgis_; o
sferze, _flagellis_.
4.ª _Talio_, taglione, per cui infliggevasi al reo il danno ch’egli
aveva ad altri recato.
5.ª _Ignominia vel infamia_, infamazione.
6.ª _Exilium_, bando, che dapprima consisteva nell’interdizione
dall’acqua e dal fuoco, e sotto gli imperatori nella relegazione a
tempo determinato.
7.ª _Servitus_, schiavitù.
8.ª _Mors_, morte che s’infliggeva nei primi tempi coll’appiccare
(_infelici arbori suspendere_); poi colle battiture (_virgis cædere_),
o colla decapitazione (_securi percutere_); colla precipitazione
dalla rupe Tarpeja (_de saxo Tarpejo dejicere_); colla strangolazione
(_laqueo gulam frangere_). — Il parricida veniva chiuso in un otre,
o sacco di cuojo, _culeus_, con un serpe, un cane ed una scimmia e
gittato nel mare. Giovenale accenna alla pena del parricidio in quei
versi della Satira VIII, in cui così bolla a fuoco il matricida Nerone:
_Libera si dentur populo suffragia, quis tam_
_Perditus ut dubitet Senecam præferri Neroni,_
_Cujus supplicio non deberit una parari_
_Simia, nec serpens unus,nec culeus unus_[290].
Gli schiavi poi, colpevoli di delitto, chiudevansi in sotterranei
ergastoli, talvolta marchiavansi con ferri roventi sulla fronte, o si
serbavano incatenati o con legata intorno al collo una specie di forca.
Giusto Lipsio rammenta inoltre un altro supplicio quasi peculiare
ad essi, cioè il crurifragio, o frattura delle gambe. Operavasi
coll’imporre sull’incudine le tibie del paziente, spezzandole poscia
a gagliardi colpi di martello. Nella commedia intitolata _Asinaria_,
Plauto vi allude in quel passo della scena quarta dell’atto secondo:
_Crura, hercle, diffringentur_
_Ni istum impudicum percies_[291].
E qui ancor d’un altro e non men doloroso ed infame supplizio debbo far
cenno; di quello, intendo, della croce.
Convertita essa da tanto tempo in segno di redenzione e di culto,
perchè vi moriva affisso il Cristo, sarà interessante ch’io dica
qualche parola specialmente di questa pena.
Raramente veniva essa applicata a persone che non fossero di vil
condizione; tanto così che Cicerone avesse a costituire a Verre accusa
di gravissimo delitto per avere dannato alla crocifissione un cittadino
romano: _Facinus est vinciri civem romanum, scelus verberari: prope
parricidium necari: quid dicam in crucem tollere?_[292]
Il più spesso era pei crimini di lesa maestà, che si condannavano alla
croce; onde vediamo che Gesù Cristo appunto recasse per titolo della
crocifissione l’iscrizione _Rex Judæorum_, quasi si fosse veramente
costituito re della sua nazione.
Quando trattavasi di dare più lieto e interessante spettacolo al
popolo, sostituivasi allora alla croce l’esposizione nel circo
alle bestie o lo si istoriava rendendolo episodio o parte di azione
pantomimica; ma di ciò più a lungo nel capitolo dell’Anfiteatro.
Il supplizio quindi della crocifissione usavasi più frequente nelle
provincie guerreggiate e conquistate, e accadde anzi spesso che se ne
abusasse anche a punizione de’ nemici.
Già Alessandro Magno ne aveva dato il crudelissimo esempio, quando
presa Tiro, ne faceva crocifiggere duemila; altro Alessandro, nella
Giudea, banchettando in publico colle sue cortigiane, pascendosi ad un
tempo lo sguardo colla crocifissione di ottocento giudei: Quintilio
Varo, della stessa gente per un tumulto ne fe’ sospendere egli pure
duemila. Tito, nell’assedio di Gerusalemme, ne fe’ affiggere più di
cinquecento, e fu detto in quell’occasione che per la quantità dei
crocefissi mancasse la terra alle croci, le croci ai corpi. Augusto,
ultimata la guerra Sicula, mandò alla croce seicento schiavi; Tiberio
condannò al supplizio di essa i Sacerdoti di Iside ed Ida l’ancella di
Paolina, per aver prestato mano all’adulterio di costei nel tempio di
quella Dea.
Si sa inoltre che i tiranni nella persecuzione del nascente
Cristianesimo, ne condannassero i neofiti assai sovente ad essere
crocifissi.
Nerone, per questi infelici, immaginò nuovo genere di tormenti.
Tacito e Seneca fanno menzione dell’orribil supplizio con cui questi
innocui credenti, che si pretendevano essere scelleratissimi nemici
dell’impero, si cercava invano di soffocare e distruggere. Quel crudele
li condannò rivestendoli d’una tunica solforata, ad ardere vivi e
legati a pali, servendo di torcie, di fanali negli orti imperiali; onde
Giovenale con invereconda indifferenza, vi allude in que’ versi:
. . . . . _Tæda lucebis in illa_
_Qua stantes ardent, qui fixo gutture fumant_[293].
Ma non erano questi supplizj dalle leggi portati, sibbene solo dal
capriccio del tiranno introdotti: epperò ritorniamo a dire e chiudere
l’interrotto e non men doloroso tema della crocifissione.
Gli scrittori distinsero la crocifissione per affissione e per
infissione. Esempio della prima è la croce del Redentore, su cui appare
affisso ed inchiodato: della seconda nelle parole di Seneca: _cogita
carcerem et crucem, et adactum per medium hominem, qui per os emergat
stipitem_[294], troviamo gli estremi della impalazione.
Gli uomini, a trovar tormenti pei loro simili, furono sempre
fecondissimi e studiarono di molto nell’immaginar modi di dar morte.
I tempi moderni, che la pretendono a leggiadria, conservarono la
forca e pretesero anzi perfezionarla, inventarono la ghigliottina e la
fucilazione, disputando perfino quale di questi generi di morte recasse
e quale non recasse infamia. Nè la parola santissima di Beccaria, nè
l’esempio d’altre legislazioni, nè il grido della civiltà che protesta
ad ogni condanna di morte, valsero, pur in questi nostri giorni, a
cancellare dal codice di questa nostra Italia la crudelissima pena
e pur di non frodare dello spettacolo della capitale esecuzione le
provincie che ne fruivano prima della costituzione dell’italiano regno,
si derogò allo statuto patrio, chiudendo gli occhi sulla Toscana, che
nel codice Leopoldino aveva abolito la pena di morte, che non la volle
per ogni conto rimessa e cui però non fu estesa.
Ugo Foscolo ebbe a cantare ne’ _Sepolcri_:
. . . che nozze, tribunali ed are
Diero alle umane belve esser pietose
Di sè stesse e d’altrui;
ma di grazia, m’è lecito ora di chiedere, di che mondo intendeva egli
parlare?
Erano dunque le summenzionate pene quelle che si infliggevano dai
Romani: leggendo tuttavia i poeti, vedesi fatta menzione d’una speciale
riserbata a coloro ch’erano colti in adulterio, la quale convien dire
fosse ben di frequente applicata, se di adulterj è fatto cenno ad
ogni tratto ne’ satirici di quel tempo, Orazio, Giovenale e Persio, e
da’ lirici, fra cui primeggiano Ovidio e Catullo, senza tener conto
dell’inverecondo Marziale. Orazio, nella satira seconda del Libro
Primo, parla di castighi dati ad adulteri, abbastanza fieri; d’essere
cioè buttati dall’alto della casa, flagellati, uccisi sul luogo
scompisciati da servi o mutilati: ma le eran codeste private vendette
d’offesi mariti. Giovenale e Catullo ricordano entrambi il castigo
della introduzione nelle viscere dell’adultero sorpreso di rafani e
di mugili, i quali ultimi erano pesciolini voraci e che però dovevano
cagionare al paziente indicibile tormento. Tali pene, vogliono alcuni
commentare fossero dalle leggi comminate.
Udiamo Giovenale:
_Fiet adulter_
_Publicus et pœnas metuet, quascumque mariti_
_Exigero irati; nec erit felicior astro_
_Martis, ut in laqueos numquam incidat Exigit auteum_
_Interdum ille dolor plus, quam lex ulla dolori_
_Concessit. Necat hic ferro, secat ille cruentis_
_Verberibus, quosdam moechos et mugilis intrat_[295].
E Catullo:
_Ah! tum te miserum, malique fati_
_Quem attractis pedibus, patente porta_
_Percurrent raphanique mugilesque_[296].
Io non consento che siffatte rappresaglie venissero da legge alcuna
veramente autorizzate: questo solo mi so che a Roma nei primi
tempi della Repubblica, come Licurgo aveva fato a Sparta non venne
portata legge contro l’adulterio: la donna colpevole era giudicata
arbitrariamente da un tribunale composto del marito e de’ suoi parenti;
la morte poteva essere pronunciata; e forse in tale epoca, ma non a’
tempi di Giovenale, potevasi all’ombra di tal consuetudine applicarsi
l’atroce castigo, quantunque sembri tuttavia che più abitualmente la
pena dell’adulterio fosse il bando. La rilassatezza de’ costumi, verso
la fine della Repubblica, determinò Augusto a far una legge contro
l’adulterio: la legge detta _Julia_, che dava facoltà ad ogni cittadino
di denunciare i colpevoli e pronunziava contr’essi la relegazione.
Se non che converrebbe pensare che più che la nuova legge, stando a
citati poeti, venisse osservata la legge consuetudinaria antica di
un tribunale di famiglia nel cui codice fosse l’orribil pena da essi
menzionata.
E poichè il mio lavoro ha la propria occasione da Pompei, rammenterò
che nella Campania, di cui, come più volte avvertii, Pompei era parte,
quando una femmina veniva sorpresa in adulterio, veniva spogliata
delle vestimenta, poi era condotta nel foro, ed esposta nuda sopra una
pietra, ove per più ore era segno alle ingiurie, alle derisioni, ai
fischi della ciurmaglia; indi ponevasi sopra un asino che si mandava
in giro per la città in mezzo agli schiamazzi. Altro castigo non le
veniva inflitto, ma restava infame, si mostrava a dito, dicendola
Ονοβὰτις (che montò l’asino) e le durava il nomignolo pel rimanente
dell’abbietta e miserabile sua vita[297].
Con sì diversi giudizj civili e penali, con pene così formidabili e,
più che tutto, in mezzo a tanta corruzione di costumi, doveva, penserà
per avventura taluno, essere stata bazza per gli avvocati (_patroni
oratores_), e per i causidici (_pragmatici_). Io chiuderò il presente
capitolo con una parola intorno ad essi.
E questa volta ancora mi è forza, per le informazioni, ricorrere a
Giovenale: coi ritratti forniti da questo poeta si può fare una storia
domestica di Roma, ne’ primi secoli dell’impero. Il suo libro, avverte
giustamente Nisard, è un mirabile complemento di quello di Tacito; è
la cronica privata di un’epoca, della quale Tacito ha scritto la storia
pubblica.
Asconio ci fa sapere che chi difendeva altri in giudizio, o veniva
detto _Patronus_, se era oratore: o _Advocatus_, se suggeriva la
parte del diritto o comodava la sua presenza all’amico; o finalmente
_Cognitor_, se interessavasi alla causa e la difendeva come propria.
Nel senso di _advocatus_ che assiste di sua presenza l’amico trovasi
esempio in Plauto:
_Res magna amici apud forum agitur: ei volo_
_Ire advocatus_[298].
L’avvocato che è alla moda, dice adunque Giovenale, nella Satira
Settima, è assai che ottenga, in prezzo de’ suoi sudori, un rancido
prosciutto, de’ pesci stantii, delle vecchie cipolle o alcune bottiglie
di vino incerconito. Se busca una qualche moneta d’oro, gli bisogna
farne parte a mediatori che glie ne hanno procacciato l’occasione. Ma
il suo collega, il quale è sul candeliere, con minor talento di lui,
tira a sè tutte le cause, ed è pagato di buona moneta. Questo avviene
perchè egli s’è fatto scolpire in bronzo sotto il suo largo vestibolo,
seduto sopra un cavallo di battaglia; perchè il litigante, innanzi
di affidare la sua causa all’avvocato, esamina se gli brilli in dito
un magnifico anello d’oro, se facciasi portare da otto facchini e sia
seguito da una lettiga e preceduto da un corteo di amici vestiti delle
loro toghe.
Non froderò i lettori dell’originale e viva pittura, la quale, se non
interamente, ha tuttavia la sua buona parte d’attualità: in grazia di
che mi si vorrà perdonare la lunghezza della citazione:
_Rumpe miser tensum iecur, ut tibi lasso_
_Figantur virides, scalarum gloria, palmae._
_Quod vocis praetium? siccus pettasunculus et vas_
_Pelamydum, aut veteres; Afrorum epimenia, bulbi,_
_Aut vinum Tiberi devectum, quinque lagenas._
_Si quater egisti, si contingit aureus unus,_
_Inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum._
_Aemilio dabitur, quantum licet, et melius nos_
_Egimus: huius enim stat currus aeneus, alti_
_Quadriiuges in vestibulis, atque ipse feroci_
_Bellatore sedens curvatum hastile minatur_
_Eminus, et statua meditatur proelia lusca._
_Sic Pedo conturbat, Matho deficit: exitus hic est_
_Tongilli, magno cum rhinocerote lavari_
_Qui solet et vexat lutulenta balnea turba,_
_Perque forum iuvenes longo premit assere Medos,_
_Empturus pueros, argentum, murrhina, villas:_
_Spondet enim Tyrio stiataria purpura filo._
_Et tamen est illis hoc utile: purpura vendit_
_Causidicum: vendunt amethystina: convenit illis_
_Et strepitu, et facie maioris vivere census._
_Sed finem impensae non servat prodiga Roma._
_Fidimus eloquio? Ciceroni nemo ducentos_
_Nunc dederit nummos, nisi fulserit annulus ingens._
_Respicit haec primum qui litigat, an tibi servi_
_Octo, decem comites, an post te sella, togati_
_Ante pedes. Ideo conducta Paulus agebat_
_Sardonyche atque ideo pluris quam Cossus agebat,_
_Quam Basilus. Rara in tenui facundia panno._
_Quando licet Basilo flentem producere matrem?_
_Quis bene dicentem Basilum ferat? Accipiat te_
_Gallia, vel potius nutricula causidicorum_
_Africa, si placuit mercedem ponere linguae_
_Declamare doces?_[299]
Ma non tutti gli oratori potevano pretenderla a scienza e dottrina
di giure civile, la quale di causa in causa veniva il più spesso
somministrata da’ causidici. Fra’ Greci, avverte Cicerone, coloro
che tali si chiamavano erano uomini di basso affare, i quali con
picciol salario fornivano agli oratori quelle notizie legali che nelle
cause eran necessarie sapersi; ma ben altrimenti venivano in Roma
considerati, tenendosi occupazione di qualsivoglia più illustre e
grand’uomo.
Dopo infatti aver detto che chiunque presuma aver lode di perfetto
oratore sia necessario ch’egli abbia cognizione intera del civile
diritto, così conchiude: _Senectuti vero celebrandæ et ornandæ quod
honestius potest esse perfugium quam juris interpretatio? Equidem mihi
hoc subsidium jam ab adolescentia comparari non solum ad causarum usam
forensem, sed etiam ad decus atque ornamentum senectutis, ut quam me
vires (quod fere iam tempus adventat) deficere caepissent, isto ab
solitudine domum meam vindicarem_[300].
Causidici, in questo senso, sarebbero tra noi quegli avvocati
consulenti, che piuttosto alle consultazioni od all’istruzione delle
cause attendono, che non alla loro pertrattazione avanti i Tribunali.