II. Che non possa in conto alcuno dividere il Regno.

III. Che debba prestar il giuramento di fedeltà e di ligio omaggio alla

Chiesa romana.

IV. Atterriti i romani Pontefici di ciò che aveano passato co' Svevi,

che furono insieme Imperadori e Re di Sicilia, in più capitoli volle

convenir Clemente, che Carlo non aspirasse affatto, o proccurasse

farsi eleggere o ungere in Re ed Imperador romano, ovvero Re de'

Teutonici, o pure Signore di Lombardia, o di Toscana, o della maggior

parte di quelle Province, e se vi fosse eletto, e fra quattro mesi non

rinunziasse, s'intenda decaduto dal Regno.

V. Che non aspiri ad occupar l'Imperio romano, il Regno de' Teutonici,

ovvero la Toscana e la Lombardia.

VI. Che se accaderà, stante le contese ch'allora ardevano per

l'elezione dell'Imperadore d'Occidente, che fosse eletto Carlo, debba

alle mani del romano Pontefice emancipar il suo figliuolo, che dovrebbe

succedergli, ed al medesimo rinunciar il Regno, niente presso di se

ritenendosene.

VII. Che il Re maggiore d'anni 18 possa per se amministrare il Regno,

ma essendo minore di quest'età, non possa amministrarlo; ma debbasi

porre sotto la custodia e Baliato della romana Chiesa, insino che il Re

sarà fatto maggiore.

VIII. Che se accadesse una sua figliuola femmina casarsi

coll'Imperadore, vivente il padre, e quegli defunto, rimanesse ella

erede, non possa succedere al Regno; e se deferita a lei la successione

del Regno, si casasse coll'Imperadore, cada dalle ragioni di succedere.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5 · 第 13 / 49 题