III. Che debba prestar il giuramento di fedeltà e di ligio omaggio alla
Chiesa romana.
IV. Atterriti i romani Pontefici di ciò che aveano passato co' Svevi,
che furono insieme Imperadori e Re di Sicilia, in più capitoli volle
convenir Clemente, che Carlo non aspirasse affatto, o proccurasse
farsi eleggere o ungere in Re ed Imperador romano, ovvero Re de'
Teutonici, o pure Signore di Lombardia, o di Toscana, o della maggior
parte di quelle Province, e se vi fosse eletto, e fra quattro mesi non
rinunziasse, s'intenda decaduto dal Regno.
V. Che non aspiri ad occupar l'Imperio romano, il Regno de' Teutonici,
ovvero la Toscana e la Lombardia.
VI. Che se accaderà, stante le contese ch'allora ardevano per
l'elezione dell'Imperadore d'Occidente, che fosse eletto Carlo, debba
alle mani del romano Pontefice emancipar il suo figliuolo, che dovrebbe
succedergli, ed al medesimo rinunciar il Regno, niente presso di se
ritenendosene.
VII. Che il Re maggiore d'anni 18 possa per se amministrare il Regno,
ma essendo minore di quest'età, non possa amministrarlo; ma debbasi
porre sotto la custodia e Baliato della romana Chiesa, insino che il Re
sarà fatto maggiore.
VIII. Che se accadesse una sua figliuola femmina casarsi
coll'Imperadore, vivente il padre, e quegli defunto, rimanesse ella
erede, non possa succedere al Regno; e se deferita a lei la successione
del Regno, si casasse coll'Imperadore, cada dalle ragioni di succedere.