IX. Che il Regno di Sicilia non si possa mai unire all'Imperio.

X. Che sia tenuto pagare per lo censo ottomila once d'oro l'anno nella

festa de' SS. Pietro e Paolo in tre termini, e mancando decada dal

Regno; e di più un palafreno bianco, bello, e buono; e più, secondo

un istromento che si legge nel regale Archivio[91], che fecero li

Tesorieri del Re Carlo I nell'anno 1274 con alcuni Mercatanti di

pagare alla Sede Appostolica ottomila once d'oro per questo censo, si

vede, che seimila si pagavano per lo Regno di Puglia, e duemila per

l'isola di Sicilia. Del che furono i Pontefici sì rigidi esattori, che

nell'anno 1276 strinsero in maniera il Re Carlo, che trovandosi in Roma

e senza danari, fu forzato scrivere in Napoli ai suoi Tesorieri, che

impegnassero a' Mercatanti la sua Corona grande d'oro, e tante delle

sue gioje ed oro, che abbiano in presto ottomila once d'oro, e che

gliele mandino subito in Roma per doverle pagare alla Sede Appostolica

per lo censo di quell'anno[92].

XI. Che debba pagare alla Chiesa romana 5000 marche sterline ogni sei

mesi.

XII. Che in sussidio delle terre della Chiesa, a richiesta del

Pontefice, sia tenuto mandare 300 Cavalieri ben armati; in guisa che

ciascuno abbia da mantenere a sue spese almeno tre cavalli per tre mesi

in ciaschedun anno; ovvero si possano commutare in soccorso di Navi.

XIII. Che debba stare a quello diffinirà il Pontefice sopra la

determinazione de' confini da farsi di Benevento.

XIV. Che dia sicurtà a' Beneventani per tutto il Regno; ed osservi i

loro privilegi; e che permetta di poter disponere liberamente de' loro

proprj beni.

XV. Che non possa nelle terre della Chiesa romana acquistar cos'alcuna

per qualunque titolo, nè ottenere in quelle Rettorìa o altra

Podestarìa.

XVI. Che s'abbiano a restituire alle Chiese del Regno tutti i beni, che

alle medesime furono tolti.

XVII. Che tutte le Chiese e' loro Prelati e Rettori godano della

libertà ecclesiastica, e particolarmente nelle elezioni, ristabilendo

Clemente ciocchè Alessandro IV avea aggiunto nell'investitura data

ad Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra; cioè che il Re e suoi

successori non s'intromettano nelle elezioni, postulazioni e provisioni

de' Prelati, in guisa che, _nec ante electionem, sive in electione,

vel post Regius assensus, vel consilium aliquatenus requiratur_[93];

soggiungendosi però che ciò non abbia a pregiudicare al Re e suoi

eredi, in quanto s'appartiene _in jure patronatus, si quod Reges

Siciliae, seu ejusdem Regni, et Terrae Domini, hactenus in aliqua, vel

aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere: in tantum tamen,

in quantum Ecclesiarum patronis canonica instituta concedunt_; siccome

perciò non furono esclusi i Re, sempre che la persona eletta fosse loro

sospetta d'infedeltà, d'impedire il possesso e concedere il _placito

Regio_ alle Bolle di provisione, come altrove diremo.

XVIII. Che le cause ecclesiastiche saranno trattate innanzi agli

Ordinarj; e per appellazione alla Sede Appostolica.

XIX. Che abbia a rivocare tutti gli Statuti emanati contra la libertà

ecclesiastica.

XX. Che i Cherici nè per le cause civili nè per le criminali si possano

convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di

cause attinenti a' Feudi.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5 · 第 14 / 49 题