X. Che sia tenuto pagare per lo censo ottomila once d'oro l'anno nella
festa de' SS. Pietro e Paolo in tre termini, e mancando decada dal
Regno; e di più un palafreno bianco, bello, e buono; e più, secondo
un istromento che si legge nel regale Archivio[91], che fecero li
Tesorieri del Re Carlo I nell'anno 1274 con alcuni Mercatanti di
pagare alla Sede Appostolica ottomila once d'oro per questo censo, si
vede, che seimila si pagavano per lo Regno di Puglia, e duemila per
l'isola di Sicilia. Del che furono i Pontefici sì rigidi esattori, che
nell'anno 1276 strinsero in maniera il Re Carlo, che trovandosi in Roma
e senza danari, fu forzato scrivere in Napoli ai suoi Tesorieri, che
impegnassero a' Mercatanti la sua Corona grande d'oro, e tante delle
sue gioje ed oro, che abbiano in presto ottomila once d'oro, e che
gliele mandino subito in Roma per doverle pagare alla Sede Appostolica
per lo censo di quell'anno[92].
XI. Che debba pagare alla Chiesa romana 5000 marche sterline ogni sei
mesi.
XII. Che in sussidio delle terre della Chiesa, a richiesta del
Pontefice, sia tenuto mandare 300 Cavalieri ben armati; in guisa che
ciascuno abbia da mantenere a sue spese almeno tre cavalli per tre mesi
in ciaschedun anno; ovvero si possano commutare in soccorso di Navi.
XIII. Che debba stare a quello diffinirà il Pontefice sopra la
determinazione de' confini da farsi di Benevento.
XIV. Che dia sicurtà a' Beneventani per tutto il Regno; ed osservi i
loro privilegi; e che permetta di poter disponere liberamente de' loro
proprj beni.
XV. Che non possa nelle terre della Chiesa romana acquistar cos'alcuna
per qualunque titolo, nè ottenere in quelle Rettorìa o altra
Podestarìa.
XVI. Che s'abbiano a restituire alle Chiese del Regno tutti i beni, che
alle medesime furono tolti.
XVII. Che tutte le Chiese e' loro Prelati e Rettori godano della
libertà ecclesiastica, e particolarmente nelle elezioni, ristabilendo
Clemente ciocchè Alessandro IV avea aggiunto nell'investitura data
ad Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra; cioè che il Re e suoi
successori non s'intromettano nelle elezioni, postulazioni e provisioni
de' Prelati, in guisa che, _nec ante electionem, sive in electione,
vel post Regius assensus, vel consilium aliquatenus requiratur_[93];
soggiungendosi però che ciò non abbia a pregiudicare al Re e suoi
eredi, in quanto s'appartiene _in jure patronatus, si quod Reges
Siciliae, seu ejusdem Regni, et Terrae Domini, hactenus in aliqua, vel
aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere: in tantum tamen,
in quantum Ecclesiarum patronis canonica instituta concedunt_; siccome
perciò non furono esclusi i Re, sempre che la persona eletta fosse loro
sospetta d'infedeltà, d'impedire il possesso e concedere il _placito
Regio_ alle Bolle di provisione, come altrove diremo.
XVIII. Che le cause ecclesiastiche saranno trattate innanzi agli
Ordinarj; e per appellazione alla Sede Appostolica.
XIX. Che abbia a rivocare tutti gli Statuti emanati contra la libertà
ecclesiastica.
XX. Che i Cherici nè per le cause civili nè per le criminali si possano
convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di
cause attinenti a' Feudi.