III.

Ma le franchigie comunitative picciol frutto recherebbero, qualora non

fosse al cittadino guarentita pienamente e durevolmente la libertà e

sicurezza delle azioni private. A voi dunque apparterrà, o signore,

ajutare il principe nella difficile revisione dei codici, senza la

quale verrebbero quasi meno tutti gli altri miglioramenti e progressi.

Ne' paesi dove à potuto aver luogo il libero svolgimento della

ragion pratica del diritto, e in Francia singolarmente, sempre, nelle

relazioni personali e nell'uso e trasmissione delle proprietà, si è

veduto crescere e dilatare quello spirito di equità e di uguaglianza e

quelle massime di gius naturale, che fin dal tempo dei Cesari penetrava

e animava tutte le parti della legislazione romana, e che piegò il

fiero diritto Quiritario alle esigenze ineluttabili della giustizia e

ai principj assoluti del vero e del bene. In tal materia, pertanto,

men paurosa ai Governi, la saggezza vostra si eserciterà innanzi

tratto nello scegliere ciò che di più equo e insieme di più luminoso e

semplice è stato deposto nei codici meditati dalla sapienza moderna.

Quei filosofi i quali pensano che la legislazione giuridica delle

nazioni sia l'opera e il frutto lentissimo dei secoli e delle

consuetudini, e vogliono però che a quell'opera ed a quel frutto

s'abbia una riverenza e un rispetto molto prossimo al culto e

all'adorazione, non troverebbero modo alcuno di applicare le lor

dottrine all'Italia, dove le guerre, le invasioni e le rivolture ànno

interrotto e disfatto più d'una volta il tacito lavoro del tempo e

delle costumanze, e ànno quindi spogliata la legge del carattere sacro

e solenne che suole imprimerle l'antichità, e pel quale serbasi ella

più che mai veneranda e inviolabile. Noi, dunque, cadremmo in troppo

grave e sciocco abbaglio, se a fine di mantenere o di ristaurare pochi

avanzi sconnessi ed informi delle antiche legislazioni, rischiassimo

di smarrire i veri e sostanziali vantaggi che mena seco la facoltà

preziosa in che siamo di poter costruire con disegno nuovo, razionale

e abilmente coordinato, la legislazione nostra universale e giuridica.

Noi vi animiamo quindi a imitare anche in ciò la magnanimità del

principe, il quale si fa, dove occorre, non pure riformatore, ma

creatore. Oltrechè, la tradizione più antica e comune di tutti i popoli

italici, quella è del diritto romano, e antica è l'arte appo noi di

commentarlo e correggerlo secondo l'ordine di ragione. Così il nuovo

per noi sarà forse antichissimo, se non nella lettera, nello spirito

certamente.

Ma gli svolgimenti, le correzioni e le applicazioni del diritto sono

infinite, e non vuolsi credere che la scienza moderna le abbia presso

di qualunque culta nazione esaurite. Gran materia da meditare vedrete

raccolta sotto due rubriche quasi nuove ed importantissime, e sono il

diritto amministrativo e il diritto economico. Noi vi raccomandiamo in

risguardo del primo, di ben discoprire e determinare tutte le relazioni

che il legano con la patria legislazione, e con gli ordini nostri

sociali e politici. Distinguendo ciò accuratamente, e cogliendo la

ragione intrinseca di tutte le pratiche, l'amministrazione cesserà di

comparire arbitraria, incoerente e volubile, e accosterassi viemeglio

ai principj dell'equità, e all'esatto e continuo criterio del comune

interesse.

A rispetto poi di quello che noi domandiamo diritto economico, a

voi fa d'uopo indagare con diligenza e con perspicacia la varietà

e implicazione tragrande recata in tutti i negozj privati e publici

dallo incremento straordinario che in quest'ultimo mezzo secolo ànno

acquistato le ricchezze, le industrie e i commerci delle nazioni:

certo è che in verun paese, eziandio de' più dotti e operosi, sonosi

ancora definite a dovere le attinenze nuove, i raddrizzamenti e le

ampliazioni che lo stato presente economico vien recando di giorno in

giorno alle prescrizioni dei codici e a tutta insieme la legislazione

civile. Il codice commerciale avrà molta parte de' vostri pensieri; e

come quello ch'è più popolare degli altri, procaccerete che vada lodato

singolarmente di brevità, di semplicità e di chiarezza.

Il codice penale è fra gl'istituti umani il più necessario, perchè

ripara ai difetti e alla insufficienza così delle leggi e degli

ordini educativi, come di qualunque altra virtù governante e provida

che impedir vuole il delitto, piuttostochè rintracciarlo e punirlo.

In tal subbietto vi è noto, o signore, che a noi Italiani non fa

bisogno uscire di nostra patria, affine di rinvenire gli esempj e i

documenti migliori. A confessione dei dotti d'Europa, il codice penale

napolitano, considerato nel suo beninsieme e nella ragion generale,

risponde meno imperfettamente di tutti gli altri all'idea filosofica

del diritto punitivo. Se non che, le prigioni e le discipline nuove

penitenziali che or si vanno statuendo, e il concetto nobilissimo e

santo, professato ognor più dai legislatori moderni, d'imprimere in

ogni forma di pena il carattere espiatorio insieme e rigeneratore,

ricerca di necessità, che sì cotesto carattere e sì quegli ordini nuovi

penitenziali vengano intimamente legati e proporzionati al sistema

intero del diritto punitivo; il che in niun paese ancora d'Europa s'è

proposto ed effettuato secondo che i savj desiderano.

Ma lasciando ciò stare, noi reputiamo che a voi sia manifesto per sè

medesimo, che vive nel nostro animo la speranza fermissima di ottenere

dalla magnanimità del principe tutte quelle discipline e quegl'istituti

giuridici, intorno al pregio e dalla proficuità de' quali più non

si muove dubbio dagli statisti di vaglia; come, per via d'esempio,

l'aprire un tribunale di ultimo appello, o, come il domandano, _di

cassazione_; introdurre nei giudicj di reità i pubblici dibattimenti;

abolire i tribunali speciali sotto qualunque nome e colore; stringere

la competenza delle corti marziali alla sola milizia, e in materia sola

di militare disciplina.

Quanto poi al condurre i giudizj coll'intervento dei giurati, come

che noi vi riconosciamo una delle migliori e quotidiane malleverie

dell'umana giustizia e della libertà individuale e politica, ciò

nondimeno sentiamo che à luogo per esso più specialmente la legge della

opportunità; e l'ordine de' giurati non dice bene veramente se non

laddove ogni funzione della vita sociale e politica è partecipata dal

popolo, e ogni cosa s'adempie sotto il magistero della libertà e della

pubblicità.

Ma poco o nessun valore avrebbero i codici, poco o nessuno tutte le

leggi difenditrici della libertà personale e d'ogni uso legittimo del

proprio avere, quando non si volessero tramutare e rifare affatto gli

ordinamenti di polizia, il cui nome suona ormai così malgradito e così

pauroso, che si penerà molto a ritornarlo in pregio e osservanza. E

ciò verrà conseguito con questi principali spedienti: che, cioè, la

polizia cessi da quindi innanzi di farsi istrumento violentissimo e

odioso della ragion di Stato; ch'ella venga unicamente in soccorso de'

magistrati per vie legali e palesi; scelga mezzi concordi al tutto con

la moralità e dignità umana, ed usili in modo strettamente subordinato

ai ministeri che serve ed ajuta; non abbia tribunali proprj, non

officio e giurisdizione per sè e da sè, e le venga determinato dai

codici la specie e la guisa d'ogni portamento e d'ogni atto. Bello e

vivo esempio di tutto ciò porge l'Inghilterra, e da lei in tale materia

piglieremo utilissimi ammaestramenti.

Scritti politici · 第 64 / 310 题