Ma le franchigie comunitative picciol frutto recherebbero, qualora non
fosse al cittadino guarentita pienamente e durevolmente la libertà e
sicurezza delle azioni private. A voi dunque apparterrà, o signore,
ajutare il principe nella difficile revisione dei codici, senza la
quale verrebbero quasi meno tutti gli altri miglioramenti e progressi.
Ne' paesi dove à potuto aver luogo il libero svolgimento della
ragion pratica del diritto, e in Francia singolarmente, sempre, nelle
relazioni personali e nell'uso e trasmissione delle proprietà, si è
veduto crescere e dilatare quello spirito di equità e di uguaglianza e
quelle massime di gius naturale, che fin dal tempo dei Cesari penetrava
e animava tutte le parti della legislazione romana, e che piegò il
fiero diritto Quiritario alle esigenze ineluttabili della giustizia e
ai principj assoluti del vero e del bene. In tal materia, pertanto,
men paurosa ai Governi, la saggezza vostra si eserciterà innanzi
tratto nello scegliere ciò che di più equo e insieme di più luminoso e
semplice è stato deposto nei codici meditati dalla sapienza moderna.
Quei filosofi i quali pensano che la legislazione giuridica delle
nazioni sia l'opera e il frutto lentissimo dei secoli e delle
consuetudini, e vogliono però che a quell'opera ed a quel frutto
s'abbia una riverenza e un rispetto molto prossimo al culto e
all'adorazione, non troverebbero modo alcuno di applicare le lor
dottrine all'Italia, dove le guerre, le invasioni e le rivolture ànno
interrotto e disfatto più d'una volta il tacito lavoro del tempo e
delle costumanze, e ànno quindi spogliata la legge del carattere sacro
e solenne che suole imprimerle l'antichità, e pel quale serbasi ella
più che mai veneranda e inviolabile. Noi, dunque, cadremmo in troppo
grave e sciocco abbaglio, se a fine di mantenere o di ristaurare pochi
avanzi sconnessi ed informi delle antiche legislazioni, rischiassimo
di smarrire i veri e sostanziali vantaggi che mena seco la facoltà
preziosa in che siamo di poter costruire con disegno nuovo, razionale
e abilmente coordinato, la legislazione nostra universale e giuridica.
Noi vi animiamo quindi a imitare anche in ciò la magnanimità del
principe, il quale si fa, dove occorre, non pure riformatore, ma
creatore. Oltrechè, la tradizione più antica e comune di tutti i popoli
italici, quella è del diritto romano, e antica è l'arte appo noi di
commentarlo e correggerlo secondo l'ordine di ragione. Così il nuovo
per noi sarà forse antichissimo, se non nella lettera, nello spirito
certamente.
Ma gli svolgimenti, le correzioni e le applicazioni del diritto sono
infinite, e non vuolsi credere che la scienza moderna le abbia presso
di qualunque culta nazione esaurite. Gran materia da meditare vedrete
raccolta sotto due rubriche quasi nuove ed importantissime, e sono il
diritto amministrativo e il diritto economico. Noi vi raccomandiamo in
risguardo del primo, di ben discoprire e determinare tutte le relazioni
che il legano con la patria legislazione, e con gli ordini nostri
sociali e politici. Distinguendo ciò accuratamente, e cogliendo la
ragione intrinseca di tutte le pratiche, l'amministrazione cesserà di
comparire arbitraria, incoerente e volubile, e accosterassi viemeglio
ai principj dell'equità, e all'esatto e continuo criterio del comune
interesse.
A rispetto poi di quello che noi domandiamo diritto economico, a
voi fa d'uopo indagare con diligenza e con perspicacia la varietà
e implicazione tragrande recata in tutti i negozj privati e publici
dallo incremento straordinario che in quest'ultimo mezzo secolo ànno
acquistato le ricchezze, le industrie e i commerci delle nazioni:
certo è che in verun paese, eziandio de' più dotti e operosi, sonosi
ancora definite a dovere le attinenze nuove, i raddrizzamenti e le
ampliazioni che lo stato presente economico vien recando di giorno in
giorno alle prescrizioni dei codici e a tutta insieme la legislazione
civile. Il codice commerciale avrà molta parte de' vostri pensieri; e
come quello ch'è più popolare degli altri, procaccerete che vada lodato
singolarmente di brevità, di semplicità e di chiarezza.
Il codice penale è fra gl'istituti umani il più necessario, perchè
ripara ai difetti e alla insufficienza così delle leggi e degli
ordini educativi, come di qualunque altra virtù governante e provida
che impedir vuole il delitto, piuttostochè rintracciarlo e punirlo.
In tal subbietto vi è noto, o signore, che a noi Italiani non fa
bisogno uscire di nostra patria, affine di rinvenire gli esempj e i
documenti migliori. A confessione dei dotti d'Europa, il codice penale
napolitano, considerato nel suo beninsieme e nella ragion generale,
risponde meno imperfettamente di tutti gli altri all'idea filosofica
del diritto punitivo. Se non che, le prigioni e le discipline nuove
penitenziali che or si vanno statuendo, e il concetto nobilissimo e
santo, professato ognor più dai legislatori moderni, d'imprimere in
ogni forma di pena il carattere espiatorio insieme e rigeneratore,
ricerca di necessità, che sì cotesto carattere e sì quegli ordini nuovi
penitenziali vengano intimamente legati e proporzionati al sistema
intero del diritto punitivo; il che in niun paese ancora d'Europa s'è
proposto ed effettuato secondo che i savj desiderano.
Ma lasciando ciò stare, noi reputiamo che a voi sia manifesto per sè
medesimo, che vive nel nostro animo la speranza fermissima di ottenere
dalla magnanimità del principe tutte quelle discipline e quegl'istituti
giuridici, intorno al pregio e dalla proficuità de' quali più non
si muove dubbio dagli statisti di vaglia; come, per via d'esempio,
l'aprire un tribunale di ultimo appello, o, come il domandano, _di
cassazione_; introdurre nei giudicj di reità i pubblici dibattimenti;
abolire i tribunali speciali sotto qualunque nome e colore; stringere
la competenza delle corti marziali alla sola milizia, e in materia sola
di militare disciplina.
Quanto poi al condurre i giudizj coll'intervento dei giurati, come
che noi vi riconosciamo una delle migliori e quotidiane malleverie
dell'umana giustizia e della libertà individuale e politica, ciò
nondimeno sentiamo che à luogo per esso più specialmente la legge della
opportunità; e l'ordine de' giurati non dice bene veramente se non
laddove ogni funzione della vita sociale e politica è partecipata dal
popolo, e ogni cosa s'adempie sotto il magistero della libertà e della
pubblicità.
Ma poco o nessun valore avrebbero i codici, poco o nessuno tutte le
leggi difenditrici della libertà personale e d'ogni uso legittimo del
proprio avere, quando non si volessero tramutare e rifare affatto gli
ordinamenti di polizia, il cui nome suona ormai così malgradito e così
pauroso, che si penerà molto a ritornarlo in pregio e osservanza. E
ciò verrà conseguito con questi principali spedienti: che, cioè, la
polizia cessi da quindi innanzi di farsi istrumento violentissimo e
odioso della ragion di Stato; ch'ella venga unicamente in soccorso de'
magistrati per vie legali e palesi; scelga mezzi concordi al tutto con
la moralità e dignità umana, ed usili in modo strettamente subordinato
ai ministeri che serve ed ajuta; non abbia tribunali proprj, non
officio e giurisdizione per sè e da sè, e le venga determinato dai
codici la specie e la guisa d'ogni portamento e d'ogni atto. Bello e
vivo esempio di tutto ciò porge l'Inghilterra, e da lei in tale materia
piglieremo utilissimi ammaestramenti.