XIII.

Il vasto dominio romano, quale si era venuto costituendo negli ultimi

secoli della repubblica e che si veniva rendendo sempre più stabile ed

ordinato con l’Impero, diveniva come il crogiuolo, in cui andavano a

fondersi, fin dov’era possibile, gl’interessi, i costumi, le credenze,

gl’istituti de’ suoi varî elementi.

L’immenso e meraviglioso sviluppo della rete stradale formava come

il sostrato e la condizione materiale di un più agevole e più rapido

sistema di scambi, e la pace, assicurata almeno nell’interno del

dominio, era come l’auspicio e il lievito di quel lento ma continuo

lavoro di fusione.

Eliminati, almeno nella forma rude ed immediata della guerra, i

conflitti tra città e città, tra regione e regione, tra popolo e

popolo, gli angoli si smussavano, le differenze si attenuavano, e tutte

le energie, nella loro forma sia materiale che morale, convergevano a

Roma, il centro omai del mondo incivilito, la città universale, donde

ribattezzate, rese più organiche e dotate di maggiore forza d’impulso,

trasformate in pensiero civile, in mezzo d’espressione universale, in

opere d’arte, in leggi, si diffondevano pel mondo per mezzo de’ suoi

coloni e de’ suoi mercanti, de’ suoi eserciti e degli agenti della sua

amministrazione, della sua lingua e de’ suoi ordinamenti.

Era tutto un enorme movimento centripeto e centrifugo, una diastole e

sistole enorme, mercè cui quel dominio si sforzava di diventare qualche

cosa di coerente e di organico e trovava in Roma, cuore e cervello, la

rivelazione di una vita, ch’essa alimentava del suo sangue e ch’era

la sua, e che ogni parte, per intuito, sentiva come tale, pur non

riescendo sempre a scorgere il mistero di quella concrescenza e di

quella comunione spirituale.

Nell’ambito del dominio universale si veniva producendo come

conseguenza necessaria, per una ragione naturale di equilibrio, una

coscienza universale. L’incremento quantitativo dell’aggregato portava,

come suole accadere, per una inevitabile reazione delle parti, ad

una trasformazione qualitativa. Il particolarismo dell’antica vita

romana si tendeva e si allargava sino a sfasciarsi e a scoppiare nel

suo sforzo di abbracciare un campo tanto più ampio e di contenere lo

spirito nuovo.

Di qui il germogliare di una nuova vita morale, che cercava la sua

espressione e la sua leva in concezioni sistematiche come lo stoicismo,

in correnti religiose come il Cristianesimo.

E questo processo che come coscienza morale rimaneva spesso vago ed

oscillante, si manifestava, in maniera più concreta, come coscienza

giuridica, esercitando una continua pressione sulle istituzioni e sulle

norme legali, obbligandole a trasformarsi per obbedire a un impulso

unico che si manifestava in doppio aspetto: come riflesso de’ rapporti

reali nella coscienza e quindi quale bisogno morale, da una parte;

d’altra parte come bisogno obbiettivo di assicurare la coesistenza

d’interessi e rapporti sempre più complessi, impedendone il conflitto e

agevolandone l’esplicamento e la reciproca azione.

Il diritto, che nelle manifestazioni sociali corrisponde a quello ch’è

la vita nelle manifestazioni del mondo organico, è la _proporzione_

che rende possibile la coesistenza de’ vari elementi, e muta quindi

col mutare di tutti gli elementi dell’aggregato sociale, col loro vario

aggrupparsi, col mutare di tutto ciò che ne modifica l’azione.

Il _ius gentium_ era il risultato necessario di un inevitabile processo

d’induzione, che, nello sforzo di trovare una norma e un terreno comune

ad uomini de’ più diversi paesi e delle più varie abitudini, attraverso

gli elementi più accidentali e mutevoli cercava e trovava il fondo

comune e più stabile.

Il _ius naturale_ era il portato di un processo d’induzione anche

più spinto, che, generalizzando ancora le norme del _ius gentium_ ed

elevandole a legge necessaria ed assoluta, cercava di determinare le

condizioni della convivenza umana nella forma ultima e più semplice,

indipendentemente dalle forme speciali, che assumevano presso questo

o quel popolo, e quindi ne fissava le norme come inerenti alla natura

umana.

L’_equità_, che da prima, come un senso instintivo, come un bisogno

di equilibrio, aveva cercato di adattare le antiche, rigide, anguste

norme, sorte per bisogni limitati, a rapporti emergenti da bisogni

più vasti e più complessi, si faceva sempre più cosciente; e, mentre

aveva la sua elaborazione teorica fuori del campo legislativo

e giurisdizionale, in questo stesso campo, non di rado anche

deduttivamente, svolgeva sino alle ultime conseguenze compatibili

alcuni principi indotti, più o meno direttamente, dalla moltiplicata

esperienza, adattando alle nuove esigenze, senza brusca rottura della

tradizione, istituzioni del vecchio diritto civile e spiegando la sua

azione anche in un ambito finora non tocco da questo[826].

L’Impero, che costituiva il periodo e l’ambiente di più progressivo

e più notevole sviluppo di questa nuova coscienza giuridica e morale

maturata ne’ tempi che prepararono l’Impero, aveva anche nella sua

organizzazione lo strumento adatto per rendere più efficiente e

tradurre in pratica quella metamorfosi morale.

Che la funzione legislativa de’ comizi cessasse più o meno

rapidamente[827] col sorgere e l’affermarsi dell’Impero, resta pur

sempre che il potere e la funzione legislativa si veniva sempre più

concentrando nell’Imperatore, di cui, in maniera diretta o indiretta,

la legislazione, la giurisprudenza, tutto infine il diritto positivo

apparivano come un’emanazione sola sotto forma molteplice[828].

La nuova coscienza giuridica e morale, ch’era in continua formazione,

sia sotto forma di pressione dell’opinione pubblica, sia sotto forma di

opportunità politica e di esigenza del momento, riesciva, specie per

quanto riguardava la classe servile, a trovare il suo interprete e il

mezzo di tradursi in atto assai meglio in un potere unico come quello

imperiale che non in un’aristocrazia governante o in una cittadinanza

dominante, di numero relativamente ristretto rispetto a tutta la

popolazione dell’Impero, di numero relativamente troppo largo per

cedere alla suggestione di un momento o riconoscere e soddisfare un

elevato bisogno morale estraneo e forse alieno, in apparenza almeno,

alla cerchia de’ propri immediati interessi.

Anche se si tien conto della procedura esteriore e della tecnica della

funzione legislativa, era tanto più lungo e difficile condurre in porto

una legge destinata ad attraversare, come nel periodo repubblicano, le

discussioni e le tempeste de’ comizi, che non un provvedimento adottato

dal senato sopra iniziativa dell’Imperatore, o preso direttamente dallo

stesso Imperatore sotto tutte le forme, che poteva assumere in lui il

potere di dar leggi, col _ius edicendi_ e tutti gli altri poteri ed

attribuzioni, che, anche sotto la parvenza più modesta di provvedimenti

particolari, permettevano al sovrano di dare un determinato indirizzo

ed una speciale espressione ad alcuni istituti.

La continuità e la stabilità poi assicurata all’editto pretorio,

senza che venisse meno la facoltà di supplirlo e completarlo,

avevano data forma sistematica ed organica a questo strumento vivo ed

attivo dell’equità, permettendogli di meglio spingere i suoi criteri

informatori sino a certe conseguenze e di colmare certe lacune.

In tal modo la nuova coscienza del fondamento, non naturale, ma

politico della schiavitù, dopo aver trovato il suo riconoscimento

negli scrittori[829], lo trovava nella stessa giurisprudenza, nella

maniera più esplicita[830]. E l’espressione di questa nuova coscienza,

nello stesso campo giuridico, si rivelava, oltre che con affermazioni

generiche, con particolari provvedimenti, che avevano preceduto od

accompagnavano quegli aforismi rivelatori delle nuove vedute.

La nuova forma di stato più vasta e più organica, succeduta a

quella forma repubblicana che aveva conservato, per quanto svisato e

trasformato, l’aspetto originario di aggregato di gruppi gentilizi; il

nuovo potere politico, avocando a sè le varie funzioni di carattere

pubblico, doveva realizzare sempre più il carattere e l’interesse

prevalentemente pubblico del diritto di punire, scalzando gli

ultimi resti di quella giurisdizione famigliare, che aveva ancora

incondizionata applicazione verso lo schiavo.

Quindi, per un complesso di ragioni di morale progredita e di

opportunità politica, quell’uccisione volontaria dello schiavo, che

altra volta aveva potuto essere un diritto appena colpito da sanzione

morale o censoria, diveniva ora, già da’ primordi dell’Impero, un

delitto agguagliato all’uccisione del libero[831]. E il divieto di

uccidere si estendeva poi al divieto di maltrattare il servo.

Il potere pubblico, cessando di ritenersi estraneo a’ rapporti tra

servo e padrone, affermava la sua ingerenza, proteggendo il servo

contro il padrone che l’affamava, o incrudeliva contro di lui, o lo

impiegava in cose che ne mettevano in pericolo la vita o ne abbassavano

la condizione morale[832]. In un caso di eccessivi maltrattamenti

Adriano aveva condannato al bando una donna[833], e Antonino Pio,

riconoscendo quasi un diritto d’asilo per gli schiavi presso le statue

dell’Imperatore, introduceva il rimedio di obbligare alla vendita

dello schiavo il padrone crudele[834]. Già, poi, dal 61 d. G. C. una

_lex Petronia_, inaugurando una tradizione proseguita da successivi

senatoconsulti, disponeva che lo schiavo non potesse essere addetto

alla lotta con le fiere nel Circo se non per gravi mancamenti e per

pronunziato di giudici[835]. L’evirazione dello schiavo, volente

o nolente — già vietata da Domiziano, se il divieto di costui si

estendeva a’ servi — veniva di nuovo proibita da Adriano[836], la

cui legislazione protettrice degli schiavi[837] costituisce come il

riepilogo de’ miglioramenti introdotti da’ suoi predecessori e il punto

di partenza di altri notevoli progressi.

Così le schiave vennero difese contro il padrone che le prostituiva

contro loro volontà[838].

La tortura, adoperata per raccogliere le deposizioni testimoniali

de’ servi, venne limitata a’ casi che, secondo i criterî del tempo,

parevano quasi indispensabili[839].

Il senso d’umanità, che progrediva in quel fondersi delle varie civiltà

e pareva evocato talvolta, per reazione, dagli stessi atti di crudeltà

di alcuni, si faceva strada nelle stesse voci ch’erano come l’ultima

espressione del declinante mondo antico, in leggi che si compiacevano

a riconoscere nello schiavo tutto quanto egli poteva avere d’umano e

valesse ad elevarlo agli occhi di sè stesso e d’altrui.

Plutarco, l’apologèta della virtù eroica antica e del mondo pagano,

inculcava il migliore trattamento degli schiavi; e il progresso

compiuto entro i secoli nella maniera di considerare e trattare lo

schiavo appare tutto nella censura che Plutarco, senza tener conto

de’ tempi diversi, fa de’ criterî manifestati da Catone il maggiore a

questo riguardo[840].

Il sepolcro, in cui riposavano le ossa travagliate dello schiavo, era

sacro come quello del libero[841].

Veniva riconosciuto nello schiavo il diritto di amare, di avere una

famiglia. Assai prima che venisse espressamente vietato di separare

gli schiavi congiunti per sangue, forse già sotto Marco Aurelio,

talvolta, _pietatis intuitu_, talvolta per un concorso di sentimenti

umani ed utilitarî, la sottigliezza degl’interpreti nobilmente si

adoperava ad impedire che una famiglia di schiavi venisse avulsa e

sparpagliata[842]. Quei rapporti sessuali de’ servi, che, più o meno

permessi, non avevano superato il grado di una pura manifestazione

fisiologica, di un accoppiamento animale, ora, magari per un movente

utilitario sperduto ed elevato in un sentimento morale, divenivano

un rapporto di famiglia. La definizione di _coniuge_, affacciata

prima forse timidamente su qualche pietra sepolcrale, si ripeteva

poi, diveniva più insistente e frequente, quasi un nome d’uso

legittimo[843].

Il testamento, questa manifestazione che, dal punto di vista

economico e giuridico, accentua così vivamente la persona e l’azione

dell’individuo nell’incipiente economia capitalistica, cominciava ad

entrare nelle consuetudini de’ _servi publici_, l’aristocrazia servile,

e indi, eccezionalmente e con restrizioni, s’intende, si allargava

anche, in alcuni casi, a’ servi privati[844].

E come lo svilimento del prezzo degli schiavi e il loro grande

numero ne aveva determinato un trattamento peggiore, così il graduale

esaurirsi delle fonti della schiavitù e l’aumento, relativo almeno, del

valore degli schiavi faceva sì che fossero meglio trattati[845].

Sopra tutto poi la legislazione imperiale s’inspirava sempre

più a quello che con espressione caratteristica si diceva _favor

libertatis_[846]. Erano tante disposizioni intese ad agevolare la

manumissione, sia facendo in modo che potessero accumulare il prezzo di

riscatto ed usarlo a proprio vantaggio senza vederselo tolto e volto ad

altro scopo[847], sia che si trattasse di assicurare alle disposizioni

testamentarie concernenti manumissioni la loro esecuzione contro il

malvolere e le astuzie degl’interessati ad eluderle e di dare a tali

disposizioni un’interpretazione favorevole alla manumissione, anche ne’

casi di dubbio e di oscurità[848]. Prevaleva la massima che “quante

volte era dubbia l’interpretazione favorevole allo stato di libertà,

doveva rispondersi in senso favorevole alla libertà„[849].

La legislazione e la giurisprudenza del periodo imperiale anche

meno recente abbondano di tanti di questi casi giuridici, in cui,

di deduzione in deduzione, si giunge, animati da questo spirito, a

decidere per la libertà de’ manomessi.

Ne’ vari casi, in cui, come nelle istituzioni fidecommissarie o

nelle vendite con patto di manumissione, l’esecuzione di questa era

affidata ad un terzo, la legislazione e la giurisprudenza assicuravano

agl’interessati i mezzi per tradurre in realtà la disposizione

testamentaria o contrattuale, e giungevano perfino a dar facoltà ad un

terzo estraneo di ottenerne legalmente l’esecuzione[850].

In altri casi la libertà, ottenuta anche in base ad un falso supposto,

era irretrattabile e dava luogo soltanto a un debito civile equivalente

al presunto valore dello schiavo[851]; mentre, d’altra parte, la

libertà non si perdeva per prescrizione[852].

La libertà era pure promessa come compenso a benemerenze degli

schiavi[853]. Si dava per rendere possibile la devoluzione di

un’eredità, in mancanza di chi volesse adirla[854]. Altre volte era

come la sanzione di norme dirette a guarentire la condizione e il buon

trattamento degli schiavi.

Così, sin dal tempo di Claudio, l’abbandono dello schiavo infermo

faceva luogo, di diritto, alla sua liberazione, anche quando

guarisse[855]. La schiava arbitrariamente prostituita diveniva

anch’essa libera[856].

Ora tutto questo complesso di disposizioni e di criterî

d’interpretazione, che si riassumono nel _favor libertatis_, rivela

per se stesso, senz’altro, l’esistenza nella società imperiale di

condizioni, che rendevano necessarie od opportune le manumissioni e

creavano e favorivano lo svolgimento di un indirizzo morale, che come

pensiero teorico e come norma legislativa ne realizzava l’aspirazione

e ne moltiplicava l’azione. Senza tali condizioni di fatto favorevoli

alle manumissioni questo indirizzo non sarebbe sorto o si sarebbe vista

preclusa la strada.

E, invero, le norme restrittive delle manumissioni avevano avuto

qualche volta l’intento di tutelare l’interesse de’ creditori e di

frenare la prodigalità inconsiderata di testatori noncuranti di ciò che

eventualmente lasciavano dietro di sè; ma, sopratutto, avevano avuto

uno scopo politico. La ragione politica, intanto, era stata soddisfatta

con leggi ed istituzioni, che toglievano a’ manomessi una diretta e

incondizionata partecipazione alla vita pubblica; e il consolidarsi

del potere imperiale e il decadere delle istituzioni repubblicane,

che importavano il governo diretto del popolo, eliminavano quelle

preoccupazioni, le quali rendevano sospette e malviste, da un punto

di vista politico, le troppo numerose manumissioni. Restavano invece

le ragioni d’ordine economico, d’opportunità pratica, che favorivano

le affrancazioni, e queste, ogni giorno più, in maniera più intensa,

esercitavano la loro azione, fomentando con il sentimento della loro

necessità e con l’abitudine stessa della loro frequenza i concetti

morali e le norme giuridiche, che n’erano il riflesso teorico, la

giustificazione e il mezzo d’azione più diffuso e più intenso.

Perciò quest’indirizzo si manifesta ben presto, nello stesso periodo

più antico dell’Impero, ed è continuo e persistente.

Culmina, si può dire, con Adriano e i suoi più prossimi successori,

sotto cui l’Impero meglio si consolida e assume la sua impronta

universale; e tutte le cause e le forze, che durante due secoli

circa avevano lentamente e occultamente operato, divengono più

efficienti ed aperte in un’èra di sicurezza e di pace. Al tempo stesso

l’indirizzo è omogeneo e continuo; e, per quanto la forma personale

del potere imperiale desse un peso e un’azione non trascurabili

all’impulso individuale del sovrano, persiste e si spiega con

tutti quasi gl’imperatori, buoni e cattivi, determinato com’è non

da motivi accidentali, non da cagioni di carattere esteriore, non

da correnti religiose non ancora capaci di esercitare una efficace

pressione specialmente su’ poteri pubblici, ma da cause intime, da un

processo intimo di fatti che si estrinsecano in idee, e d’idee, che,

successivamente, come risultanti di tante forze disperse, con raccolta

energia, si concretano in una consapevole azione sociale.

Il tramonto della schiavitù nel mondo antico · 第 65 / 73 题