X.

Un’altra traccia indiretta ma eloquente di questa funzione più

complessa e insieme più indipendente dalla schiavitù appare anche

nello sviluppo che la giurisprudenza dà a istituti nuovi o appena

accennati, che acquistano rilievo e forma sempre più organica, non

già, come s’intende agevolmente, per un’elaborazione meramente teorica

e per un processo deduttivo svolto da alcuni principi giuridici, ma

per la necessità di corrispondere a un complesso di nuovi rapporti

economici. Erano questi che si venivano sostituendo agli antichi e

provocavano norme giuridiche ordinatrici, ottenute, per quel felice

e pratico senso di orientamento ch’è proprio della giurisprudenza

romana, con l’adattare, mediante uno sforzo di elasticità, il vecchio

diritto alle nuove condizioni, che lo penetrano del loro spirito e lo

rinnovano, lasciandolo in apparenza immutato e riuscendo in tal modo a

contemperare e fondere la tradizione e il progresso.

Così nella giurisprudenza stessa del più avanzato periodo della

Repubblica, il _peculio_, il lievito e l’indice della nuova azione

della schiavitù, dà luogo a una larga ed importante elaborazione

giuridica, che mira a disciplinarne la disponibilità per parte dello

schiavo, la sua posizione rispetto al padrone e gli obblighi e i

diritti che ne possono derivare a questo rispetto agli estranei, con

cui lo schiavo entra in rapporti d’affari[759].

Divenivano sempre più complessa l’indole e sempre maggiori le

proporzioni degl’investimenti, degli affari, degli scambi e,

necessariamente, per l’impossibilità di una gestione sempre diretta e

immediata, erano chiamati ad avervi una maggiore funzione gli schiavi,

i liberti, gli uomini di fiducia del padrone e dello speculatore, le

sue braccia allungate. Di ciò si scorge il riflesso nelle norme sempre

più sviluppate sulla responsabilità de’ padroni per gli atti di varia

natura de’ loro servi e de’ loro preposti; lo si scorge nella forma

sempre più dottrinale, coerente ed organica che vengono prendendo

le regole disciplinatrici de’ rapporti creati dall’attività, di chi

gerisce sotto varia forma e in diversa maniera gl’interessi altrui

(_actio institoria, exercitoria, gestio negotiorum_).

Sopratutto poi l’impronta di lavoro salariato, che veniva assumendo

per necessità di cose il lavoro libero e spesso anche il servile, si

riflette nell’apparire che fanno gli istituti giuridici della _locatio

operarum_ e della _locatio operis_, più sviluppati e più trattati,

quanto più il salariato si diffonde e diventa un elemento integrante

della nuova economia.

È nel sesto secolo che troviamo formati e sviluppati i due

istituti giuridici[760]. Ce ne forniscono numerosi esempi le

commedie di Plauto[761]; ce ne fornisce il trattato di Catone

sull’agricoltura[762].

La _locatio operarum_, che importa la prestazione della propria

attività a vantaggio di altra persona ed a tempo, rappresenta la

forma più antica e più rudimentale; ma, a misura che la società romana

progredisce e i suoi rapporti diventano più complessi, fa sempre più

luogo a una forma più sviluppata di locazione, alla _locatio conductio

operis_.

“Che la _locatio conductio operis_ sia più recente della _locatio

conductio operarum_ possiamo dedurlo — si è osservato[763] —

specialmente da argomenti intrinseci. Tanto l’economia privata che

la pubblica eccedono l’impiego di singole _operae_. Come il privato

cercava e raggiungeva un risultato economico da ottenersi mediante

il lavoro con l’opera de’ suoi figliuoli, schiavi, clienti, liberti e

salariati, combinata e diretta da lui o da un suo rappresentante, così

anche il re che, per esempio, rappresentava lo Stato, il funzionario

che ne teneva il luogo e così via doveano compiere delle costruzioni

mediante i _munera_ imposti a’ cittadini e l’opera di operai forestieri

presi a mercede. Intanto, così per lo Stato come per i privati più

ricchi, si rendono necessarie intraprese, a compiere le quali debbono

essere messe in movimento tante e così varie _operae_ e così speciali

attitudini tecniche ed artistiche che diviene difficile o impossibile

per il privato e il funzionario di combinare e dirigere da solo e

senza intermediarî, in numero sufficiente, tutte queste forze di

lavoro dotate di tali attitudini e di guidare la loro combinata e

predisposta cooperazione al raggiungimento del fine predisposto.

Da prima era lo Stato, a cui toccava di compiere opere delle più

grandi proporzioni da eseguirsi mediante lavori della più varia

natura e che, al tempo stesso, aveva a sua disposizione un insieme

di funzionarî assai scarso e non tecnicamente istruito per tradurre

in atto e dirigere le sue intraprese. Per esso, con la fondazione

della Repubblica, sopravvenne anche un’altra ragione di abbandonare il

sistema d’impiego di singoli lavoratori. I _munera_ fin qui imposti a’

plebei per il compimento delle grandi opere intraprese da’ Tarquinii

erano stati una delle principali ragioni di malcontento verso il potere

monarchico specialmente dell’ultimo re. Sembra che già negl’inizi

della Repubblica si cominciasse a decampare da questa normale

imposizione di _operae_. Si formò il sistema degli _ultrotributa_; lo

Stato si disimpegnava dalla diretta assunzione di costruzioni e di

altre intraprese economiche, lasciandone l’esecuzione per una somma

complessiva a privati od a società di privati. Non già la _locatio

conductio rerum_ e nemmeno quella _operarum_, bensì quella _operis_

sembra essersi introdotta ne’ rapporti privati modellandosi sul sistema

adottato dallo Stato ne’ suoi rapporti patrimoniali. Anche nella vita

privata, poichè erano scomparsi i sistemi semplici e patriarcali,

molte necessità d’ordine economico non potevano più essere soddisfatte

in maniera immediata dal padre di famiglia, da’ suoi familiari e da’

lavoratori avventizi presi a mercede; anche qui si cercò di raggiungere

questi risultamenti affidandone l’incarico a un imprenditore

e corrisponendogli una somma determinata. Mentre ne’ rapporti

patrimoniali dello Stato la _locatio conductio operis_ ha quasi del

tutto eliminata l’esecuzione diretta de’ singoli lavori, ne’ rapporti

privati prende il suo posto accanto alla _locatio conductio operarum_,

ma tuttavia in modo da farla passare in secondo ordine. Secondo Catone,

nell’azienda agricola troviamo adottata dagli stessi proprietarî la

_locatio conductio operis_ per i maggiori lavori agrari; così per le

costruzioni, per l’_oleam facere et legere_, ecc. Il padrone poteva in

tal modo, normalmente, raggiungere meglio e a condizioni migliori il

suo scopo che non quando cercava di arrivarvi con l’immediato e diretto

impiego de’ singoli lavoratori. In ogni caso poi il _conductor operis_

per eseguire i lavori necessarî ricorre dal suo canto alla _locatio

conductio operarum_, come dev’essere accaduto anche de’ _redemptores_

delle _opera publica_, quantunque anche quest’imprenditori, come si

vedrà, davano pure in subappalto l’esecuzione dell’opera assunta.

Così la _locatio conductio operarum_ passa, per quanto ancora duri, in

seconda linea„.

È interessante poi vedere, come, attraverso le varie forme del suo

impiego, il lavoro acquista una funzione prima più notevole, poi

anche più distinta, poi anche preponderante, che mal si accorda con la

schiavitù e specialmente con la sua più antica e rudimentale funzione

domestica; e, per l’azione e reazione de’ fenomeni sociali, mentre ciò

è indizio della decadenza del lavoro servile, ne diventa causa, alla

sua volta, ne’ successivi momenti.

Si comincia da forme ibride, quali i diversi contratti secondo cui al

lavoratore è assegnata un’aliquota, maggiore o minore, del prodotto

del fondo[764]; una specie di contratto che sta come di mezzo tra la

_locatio rerum_ e la _locatio operis_, e tiene dell’una e dell’altra.

Un altro termine di passaggio e un tratto d’unione tra queste forme

d’impiego di lavoro e il lavoro più propriamente salariato, lo

costituisce il compenso del lavoro in natura, di cui sono resto,

insieme, e documento le _accessiones_, conservate ancora col prevalere

della retribuzione in moneta. Ma col diffondersi e prevalere delle

forme più progredite d’impiego di lavoro subentra regolarmente il

salario in moneta e la _locatio operis_ sotto la veste del cottimo e

dell’appalto[765].

Gli effetti che questa forma d’impiego ha nel rendere il lavoro

più compiuto e più spedito e, al tempo stesso, nel determinare tra

i lavoratori una concorrenza che, elevando il salario di qualcuno,

ne abbassa il livello generale, sono stati già notati a proposito

della funzione del cottimo nell’economia ateniese[766], e qui gioverà

soltanto richiamare l’attenzione sulla ricorrenza di fenomeni e di

effetti analoghi nell’economia romana. Il rinvilìo della mano d’opera,

che ne conseguiva, determinava, non solo una convenienza sempre

maggiore di sostituire al lavoro servile il lavoro salariato, ma dava

la spinta anche a un differenziarsi continuo del lavoro, contribuendo

così a creare una classe più larga di artigiani. La _locatio operis_

poi che, nella sua forma più semplice e rudimentale, si limitava a

stabilire un prezzo unitario del lavoro incorporato nella materia

fornita dal committente[767], doveva spianare la via a un’altra

forma più importante e doveva trasformarsi ancora in una maniera di

produzione più progredita, in cui il _conductor operis_ metteva di

suo il materiale da lavorare, e quella _merces_, che prima indicava la

retribuzione del lavoro e doveva poi dare origine al nome della materia

stessa trasformata dal lavoro[768].

Non si può dire, è vero, che la _locatio conductio operis_ si

risolvesse sempre ed assolutamente in una _locatio operarum_ e tanto

meno che portasse sempre ed assolutamente all’impiego di lavoratori

liberi.

In più casi erano adoperati a questo scopo anche schiavi; ma ne’

lavori minori l’opera poteva essere esaurita da un lavoratore libero

col concorso anche di suoi familiari, chiamati tradizionalmente

ad esercitare lo stesso mestiere; in altri casi si è pensato[769]

ad associazioni di lavoratori liberi, la cui esistenza o la cui

possibilità, almeno, non può essere esclusa in forma assoluta, se

anche il tratto che s’invoca a dimostrarne l’esistenza è tutt’altro

che chiaro ed esplicito[770]. In ogni caso, poi, la proporzione sempre

variabile delle forze di lavoro richieste in questi cottimi e appalti

importava che, pur ricorrendosi al lavoro servile, si faceva uso assai

spesso di schiavi locati, e si aveva quindi sempre, come nel caso di

Crasso, un lavoro salariato, i cui soggetti variavano ma la cui natura

era identica.

È notevole pure il vedere come si cercasse di rimediare agli

inconvenienti, che questi sistemi, per quanto più progrediti, non

potevano fare a meno di presentare.

Il vantaggio che il lavoro servile aveva sul lavoro mercenario

consisteva sopratutto nella sua continuità, nella sua illimitata

disponibilità, nella disciplina a cui lo si poteva assoggettare, nel

fatto che il servo, essendo incapace di avere un diritto di proprietà,

il padrone poteva meglio essere garantito verso di lui dal pericolo e

dalle conseguenze di eventuali sottrazioni.

Ora si cercava di trasportare nell’impiego de’ mercenari questi stessi

vantaggi, cercando così di conciliare il lato favorevole del lavoro

servile con quello del lavoro mercenario.

Si cercava quindi di afforzare il rapporto di dipendenza del lavoratore

mercenario con la coabitazione e con la concessione di un potere

disciplinare[771].

Si cercava di difendersi e premunirsi contro l’eventuali sottrazioni,

obbligando gli operai a giurare di non aver nulla sottratto dal fondo,

ove erano andati a prestare l’opera loro e pattuendo che nulla sarebbe

dovuto a chi si rifiutava di prestare tale giuramento[772].

Ad ottenere il concorso de’ lavoratori in luoghi malsani si elevava la

retribuzione[773].

Gl’istrumenti e gli utensili forniti dal padrone erano garentiti

contro i possibili danni mediante un diritto da parte del _locator_

di ritenere, deducendolo dal prezzo della locazione, l’equivalente del

danno[774].

Era oggetto di molta cura e preoccupazione il premunirsi contro

la temuta incertezza di avere a tempo e nella necessaria quantità

il numero di lavoranti, incertezza che costituiva uno degli

inconvenienti del lavoro salariato; e ciò formava oggetto di speciale

convenzione[775]. A questo stesso scopo, ad assicurare cioè con

opportune guarentigie il regolare concorso della mano d’opera, dovevano

mirare le clausole, che cercavano di salvaguardare ed assicurare il

regolare pagamento de’ lavoratori, dando all’uopo al padrone il diritto

di ritenere, a favor loro, quanto ad essi fosse dovuto dal _redemptor_

e dal compratore, e garantendolo alla sua volta contro quest’ultimo

con un diritto di pegno su quanto si trovasse per l’esecuzione del suo

contratto di avere introdotto nel fondo[776].

L’attitudine e l’abilità degli operai, cosa che costituiva, per

la facoltà di elezione, uno de’ vantaggi del lavoro salariato, era

guarentita col diritto riservato al padrone del fondo e all’acquirente

de’ frutti di accettare o respingere i lavoranti adoperati dal

_redemptor_ de’ lavori del ricolto[777].

La _locatio operis_, intanto, insieme a tutti i suoi vantaggi,

presentava pure l’inconveniente delle coalizioni. Più persone che

volevano assumere un’opera o un’intrapresa qualunque di lavori,

piuttosto che farsi una reciproca concorrenza, la quale si risolveva

in una diminuzione del prezzo di appalto e quindi in un vantaggio del

locatore, si accordavano e, mediante reciproci accordi, fondendosi in

una sola società, finivano per dettare la legge al locatore, elevando

artificialmente il prezzo dell’appalto. Ora anche contro questo

inconveniente si provvedeva, se a ciò, come sembra, si riferisce un

passo, del resto controverso[778], con l’imposizione di un giuramento,

che tendeva a escludere l’esistenza di ogni precedente maliziosa intesa

tra i soci[779].

In tal modo il lavoro mercenario, per opera di liberi e di schiavi, si

faceva strada, sviluppandosi e diffondendosi, invadendo il campo chiuso

delle più antiche forme di lavoro servile, cercando il riconoscimento

in nuovi istituti giuridici o in vecchi istituti nuovamente atteggiati,

evitando o eliminando gli ostacoli opposti alla sua funzione, trovando

uno stimolo nelle nuove condizioni di vita, di cui alla sua volta

diveniva un lievito, e progredendo sino al punto di subordinare a sè

la materia della sua applicazione e farne un’appendice, come prima

esso stesso vi era stato subordinato e n’era sembrato una semplice

appendice.

Questo momento dell’evoluzione del lavoro mostra la sua azione e trova

la sua espressione nella nota controversia intorno alla specificatio,

cioè nella disputa se l’incorporazione del proprio lavoro nella

materia di proprietà altrui lasciasse la proprietà dell’oggetto così

trasformato al proprietario della materia adoperata, o la trasferisse

chi l’aveva trasformata col suo lavoro.

Questa controversia, sorta, non come una mera disquisizione teorica,

ma come il riflesso di un’antitesi di rapporti economici sempre

crescente, prova praticamente il progresso della nuova fase economica,

in cui materia e lavoro non si trovavano più sempre e necessariamente

riuniti in una mano, ma tendevano a dissociarsi e si dissociavano per

combinarsi di nuovo sotto altra forma. La controversia quindi mette

di contro, sotto la veste di due diversi indirizzi giuridici, due

contrari indirizzi economici, come espressione e riflesso di due epoche

diverse, di due diversi sistemi di vita e di produzione: da un lato i

Sabiniani, dall’altro i Proculeiani[780]; ma dietro Sabino è l’economia

del passato e l’antica funzione del lavoro; innanzi a’ Proculeiani

la nuova economia e l’avvenire del lavoro; e tutta la controversia è

un’espressione di quel termine di passaggio, di quella forma intermedia

di produzione, in cui il lavoro, distinto dall’oggetto in cui era

immedesimato, era locato al cliente solito a fornire egli la materia

necessaria su cui il lavoro dovea essere esercitato[781].

Con quel senso pratico, che la distingue, e quell’eccletismo, che n’era

in certo modo la conseguenza, la giureprudenza romana prese spesso una

via di mezzo[782], risolvendo la questione a favore del proprietario

della materia o di chi l’aveva trasformata, secondo criterî intuitivi

di equità, che alla loro volta si risolvevano in un apprezzamento

del valore della materia adoperata e del lavoro impiegato. Ma il

fatto stesso che, se per poco il lavoro era di qualche entità[783],

la questione era risoluta a favore del lavoro, è un indice della

importanza e del valore che questo aveva acquistato e veniva sempre più

acquistando.

In realtà il valore del lavoro, la sua equivalenza e la sua

riducibilità in quella che nell’antichità era non solo la misura ma la

forma per eccellenza del valore, nella moneta, trovava sempre più il

suo legale riconoscimento[784], sino al punto che, sotto l’Impero, nel

caso di menomata integrità corporale dell’uomo libero, di contro alla

massima, che il corpo dell’uomo libero non è soggetto a valutazione, si

faceva strada un modo di vedere più concreto, che liquidava in contanti

la inabilità temporanea o permanente in cui l’offeso era stato messo e

le conseguenze del danno prodotto a lui ed alla sua famiglia[785] col

metterlo nell’impossibilità d’impiegare, utilmente e con la prospettiva

di una mercede, l’opera sua.

Il tramonto della schiavitù nel mondo antico · 第 62 / 73 题