Un’altra traccia indiretta ma eloquente di questa funzione più
complessa e insieme più indipendente dalla schiavitù appare anche
nello sviluppo che la giurisprudenza dà a istituti nuovi o appena
accennati, che acquistano rilievo e forma sempre più organica, non
già, come s’intende agevolmente, per un’elaborazione meramente teorica
e per un processo deduttivo svolto da alcuni principi giuridici, ma
per la necessità di corrispondere a un complesso di nuovi rapporti
economici. Erano questi che si venivano sostituendo agli antichi e
provocavano norme giuridiche ordinatrici, ottenute, per quel felice
e pratico senso di orientamento ch’è proprio della giurisprudenza
romana, con l’adattare, mediante uno sforzo di elasticità, il vecchio
diritto alle nuove condizioni, che lo penetrano del loro spirito e lo
rinnovano, lasciandolo in apparenza immutato e riuscendo in tal modo a
contemperare e fondere la tradizione e il progresso.
Così nella giurisprudenza stessa del più avanzato periodo della
Repubblica, il _peculio_, il lievito e l’indice della nuova azione
della schiavitù, dà luogo a una larga ed importante elaborazione
giuridica, che mira a disciplinarne la disponibilità per parte dello
schiavo, la sua posizione rispetto al padrone e gli obblighi e i
diritti che ne possono derivare a questo rispetto agli estranei, con
cui lo schiavo entra in rapporti d’affari[759].
Divenivano sempre più complessa l’indole e sempre maggiori le
proporzioni degl’investimenti, degli affari, degli scambi e,
necessariamente, per l’impossibilità di una gestione sempre diretta e
immediata, erano chiamati ad avervi una maggiore funzione gli schiavi,
i liberti, gli uomini di fiducia del padrone e dello speculatore, le
sue braccia allungate. Di ciò si scorge il riflesso nelle norme sempre
più sviluppate sulla responsabilità de’ padroni per gli atti di varia
natura de’ loro servi e de’ loro preposti; lo si scorge nella forma
sempre più dottrinale, coerente ed organica che vengono prendendo
le regole disciplinatrici de’ rapporti creati dall’attività, di chi
gerisce sotto varia forma e in diversa maniera gl’interessi altrui
(_actio institoria, exercitoria, gestio negotiorum_).
Sopratutto poi l’impronta di lavoro salariato, che veniva assumendo
per necessità di cose il lavoro libero e spesso anche il servile, si
riflette nell’apparire che fanno gli istituti giuridici della _locatio
operarum_ e della _locatio operis_, più sviluppati e più trattati,
quanto più il salariato si diffonde e diventa un elemento integrante
della nuova economia.
È nel sesto secolo che troviamo formati e sviluppati i due
istituti giuridici[760]. Ce ne forniscono numerosi esempi le
commedie di Plauto[761]; ce ne fornisce il trattato di Catone
sull’agricoltura[762].
La _locatio operarum_, che importa la prestazione della propria
attività a vantaggio di altra persona ed a tempo, rappresenta la
forma più antica e più rudimentale; ma, a misura che la società romana
progredisce e i suoi rapporti diventano più complessi, fa sempre più
luogo a una forma più sviluppata di locazione, alla _locatio conductio
operis_.
“Che la _locatio conductio operis_ sia più recente della _locatio
conductio operarum_ possiamo dedurlo — si è osservato[763] —
specialmente da argomenti intrinseci. Tanto l’economia privata che
la pubblica eccedono l’impiego di singole _operae_. Come il privato
cercava e raggiungeva un risultato economico da ottenersi mediante
il lavoro con l’opera de’ suoi figliuoli, schiavi, clienti, liberti e
salariati, combinata e diretta da lui o da un suo rappresentante, così
anche il re che, per esempio, rappresentava lo Stato, il funzionario
che ne teneva il luogo e così via doveano compiere delle costruzioni
mediante i _munera_ imposti a’ cittadini e l’opera di operai forestieri
presi a mercede. Intanto, così per lo Stato come per i privati più
ricchi, si rendono necessarie intraprese, a compiere le quali debbono
essere messe in movimento tante e così varie _operae_ e così speciali
attitudini tecniche ed artistiche che diviene difficile o impossibile
per il privato e il funzionario di combinare e dirigere da solo e
senza intermediarî, in numero sufficiente, tutte queste forze di
lavoro dotate di tali attitudini e di guidare la loro combinata e
predisposta cooperazione al raggiungimento del fine predisposto.
Da prima era lo Stato, a cui toccava di compiere opere delle più
grandi proporzioni da eseguirsi mediante lavori della più varia
natura e che, al tempo stesso, aveva a sua disposizione un insieme
di funzionarî assai scarso e non tecnicamente istruito per tradurre
in atto e dirigere le sue intraprese. Per esso, con la fondazione
della Repubblica, sopravvenne anche un’altra ragione di abbandonare il
sistema d’impiego di singoli lavoratori. I _munera_ fin qui imposti a’
plebei per il compimento delle grandi opere intraprese da’ Tarquinii
erano stati una delle principali ragioni di malcontento verso il potere
monarchico specialmente dell’ultimo re. Sembra che già negl’inizi
della Repubblica si cominciasse a decampare da questa normale
imposizione di _operae_. Si formò il sistema degli _ultrotributa_; lo
Stato si disimpegnava dalla diretta assunzione di costruzioni e di
altre intraprese economiche, lasciandone l’esecuzione per una somma
complessiva a privati od a società di privati. Non già la _locatio
conductio rerum_ e nemmeno quella _operarum_, bensì quella _operis_
sembra essersi introdotta ne’ rapporti privati modellandosi sul sistema
adottato dallo Stato ne’ suoi rapporti patrimoniali. Anche nella vita
privata, poichè erano scomparsi i sistemi semplici e patriarcali,
molte necessità d’ordine economico non potevano più essere soddisfatte
in maniera immediata dal padre di famiglia, da’ suoi familiari e da’
lavoratori avventizi presi a mercede; anche qui si cercò di raggiungere
questi risultamenti affidandone l’incarico a un imprenditore
e corrisponendogli una somma determinata. Mentre ne’ rapporti
patrimoniali dello Stato la _locatio conductio operis_ ha quasi del
tutto eliminata l’esecuzione diretta de’ singoli lavori, ne’ rapporti
privati prende il suo posto accanto alla _locatio conductio operarum_,
ma tuttavia in modo da farla passare in secondo ordine. Secondo Catone,
nell’azienda agricola troviamo adottata dagli stessi proprietarî la
_locatio conductio operis_ per i maggiori lavori agrari; così per le
costruzioni, per l’_oleam facere et legere_, ecc. Il padrone poteva in
tal modo, normalmente, raggiungere meglio e a condizioni migliori il
suo scopo che non quando cercava di arrivarvi con l’immediato e diretto
impiego de’ singoli lavoratori. In ogni caso poi il _conductor operis_
per eseguire i lavori necessarî ricorre dal suo canto alla _locatio
conductio operarum_, come dev’essere accaduto anche de’ _redemptores_
delle _opera publica_, quantunque anche quest’imprenditori, come si
vedrà, davano pure in subappalto l’esecuzione dell’opera assunta.
Così la _locatio conductio operarum_ passa, per quanto ancora duri, in
seconda linea„.
È interessante poi vedere, come, attraverso le varie forme del suo
impiego, il lavoro acquista una funzione prima più notevole, poi
anche più distinta, poi anche preponderante, che mal si accorda con la
schiavitù e specialmente con la sua più antica e rudimentale funzione
domestica; e, per l’azione e reazione de’ fenomeni sociali, mentre ciò
è indizio della decadenza del lavoro servile, ne diventa causa, alla
sua volta, ne’ successivi momenti.
Si comincia da forme ibride, quali i diversi contratti secondo cui al
lavoratore è assegnata un’aliquota, maggiore o minore, del prodotto
del fondo[764]; una specie di contratto che sta come di mezzo tra la
_locatio rerum_ e la _locatio operis_, e tiene dell’una e dell’altra.
Un altro termine di passaggio e un tratto d’unione tra queste forme
d’impiego di lavoro e il lavoro più propriamente salariato, lo
costituisce il compenso del lavoro in natura, di cui sono resto,
insieme, e documento le _accessiones_, conservate ancora col prevalere
della retribuzione in moneta. Ma col diffondersi e prevalere delle
forme più progredite d’impiego di lavoro subentra regolarmente il
salario in moneta e la _locatio operis_ sotto la veste del cottimo e
dell’appalto[765].
Gli effetti che questa forma d’impiego ha nel rendere il lavoro
più compiuto e più spedito e, al tempo stesso, nel determinare tra
i lavoratori una concorrenza che, elevando il salario di qualcuno,
ne abbassa il livello generale, sono stati già notati a proposito
della funzione del cottimo nell’economia ateniese[766], e qui gioverà
soltanto richiamare l’attenzione sulla ricorrenza di fenomeni e di
effetti analoghi nell’economia romana. Il rinvilìo della mano d’opera,
che ne conseguiva, determinava, non solo una convenienza sempre
maggiore di sostituire al lavoro servile il lavoro salariato, ma dava
la spinta anche a un differenziarsi continuo del lavoro, contribuendo
così a creare una classe più larga di artigiani. La _locatio operis_
poi che, nella sua forma più semplice e rudimentale, si limitava a
stabilire un prezzo unitario del lavoro incorporato nella materia
fornita dal committente[767], doveva spianare la via a un’altra
forma più importante e doveva trasformarsi ancora in una maniera di
produzione più progredita, in cui il _conductor operis_ metteva di
suo il materiale da lavorare, e quella _merces_, che prima indicava la
retribuzione del lavoro e doveva poi dare origine al nome della materia
stessa trasformata dal lavoro[768].
Non si può dire, è vero, che la _locatio conductio operis_ si
risolvesse sempre ed assolutamente in una _locatio operarum_ e tanto
meno che portasse sempre ed assolutamente all’impiego di lavoratori
liberi.
In più casi erano adoperati a questo scopo anche schiavi; ma ne’
lavori minori l’opera poteva essere esaurita da un lavoratore libero
col concorso anche di suoi familiari, chiamati tradizionalmente
ad esercitare lo stesso mestiere; in altri casi si è pensato[769]
ad associazioni di lavoratori liberi, la cui esistenza o la cui
possibilità, almeno, non può essere esclusa in forma assoluta, se
anche il tratto che s’invoca a dimostrarne l’esistenza è tutt’altro
che chiaro ed esplicito[770]. In ogni caso, poi, la proporzione sempre
variabile delle forze di lavoro richieste in questi cottimi e appalti
importava che, pur ricorrendosi al lavoro servile, si faceva uso assai
spesso di schiavi locati, e si aveva quindi sempre, come nel caso di
Crasso, un lavoro salariato, i cui soggetti variavano ma la cui natura
era identica.
È notevole pure il vedere come si cercasse di rimediare agli
inconvenienti, che questi sistemi, per quanto più progrediti, non
potevano fare a meno di presentare.
Il vantaggio che il lavoro servile aveva sul lavoro mercenario
consisteva sopratutto nella sua continuità, nella sua illimitata
disponibilità, nella disciplina a cui lo si poteva assoggettare, nel
fatto che il servo, essendo incapace di avere un diritto di proprietà,
il padrone poteva meglio essere garantito verso di lui dal pericolo e
dalle conseguenze di eventuali sottrazioni.
Ora si cercava di trasportare nell’impiego de’ mercenari questi stessi
vantaggi, cercando così di conciliare il lato favorevole del lavoro
servile con quello del lavoro mercenario.
Si cercava quindi di afforzare il rapporto di dipendenza del lavoratore
mercenario con la coabitazione e con la concessione di un potere
disciplinare[771].
Si cercava di difendersi e premunirsi contro l’eventuali sottrazioni,
obbligando gli operai a giurare di non aver nulla sottratto dal fondo,
ove erano andati a prestare l’opera loro e pattuendo che nulla sarebbe
dovuto a chi si rifiutava di prestare tale giuramento[772].
Ad ottenere il concorso de’ lavoratori in luoghi malsani si elevava la
retribuzione[773].
Gl’istrumenti e gli utensili forniti dal padrone erano garentiti
contro i possibili danni mediante un diritto da parte del _locator_
di ritenere, deducendolo dal prezzo della locazione, l’equivalente del
danno[774].
Era oggetto di molta cura e preoccupazione il premunirsi contro
la temuta incertezza di avere a tempo e nella necessaria quantità
il numero di lavoranti, incertezza che costituiva uno degli
inconvenienti del lavoro salariato; e ciò formava oggetto di speciale
convenzione[775]. A questo stesso scopo, ad assicurare cioè con
opportune guarentigie il regolare concorso della mano d’opera, dovevano
mirare le clausole, che cercavano di salvaguardare ed assicurare il
regolare pagamento de’ lavoratori, dando all’uopo al padrone il diritto
di ritenere, a favor loro, quanto ad essi fosse dovuto dal _redemptor_
e dal compratore, e garantendolo alla sua volta contro quest’ultimo
con un diritto di pegno su quanto si trovasse per l’esecuzione del suo
contratto di avere introdotto nel fondo[776].
L’attitudine e l’abilità degli operai, cosa che costituiva, per
la facoltà di elezione, uno de’ vantaggi del lavoro salariato, era
guarentita col diritto riservato al padrone del fondo e all’acquirente
de’ frutti di accettare o respingere i lavoranti adoperati dal
_redemptor_ de’ lavori del ricolto[777].
La _locatio operis_, intanto, insieme a tutti i suoi vantaggi,
presentava pure l’inconveniente delle coalizioni. Più persone che
volevano assumere un’opera o un’intrapresa qualunque di lavori,
piuttosto che farsi una reciproca concorrenza, la quale si risolveva
in una diminuzione del prezzo di appalto e quindi in un vantaggio del
locatore, si accordavano e, mediante reciproci accordi, fondendosi in
una sola società, finivano per dettare la legge al locatore, elevando
artificialmente il prezzo dell’appalto. Ora anche contro questo
inconveniente si provvedeva, se a ciò, come sembra, si riferisce un
passo, del resto controverso[778], con l’imposizione di un giuramento,
che tendeva a escludere l’esistenza di ogni precedente maliziosa intesa
tra i soci[779].
In tal modo il lavoro mercenario, per opera di liberi e di schiavi, si
faceva strada, sviluppandosi e diffondendosi, invadendo il campo chiuso
delle più antiche forme di lavoro servile, cercando il riconoscimento
in nuovi istituti giuridici o in vecchi istituti nuovamente atteggiati,
evitando o eliminando gli ostacoli opposti alla sua funzione, trovando
uno stimolo nelle nuove condizioni di vita, di cui alla sua volta
diveniva un lievito, e progredendo sino al punto di subordinare a sè
la materia della sua applicazione e farne un’appendice, come prima
esso stesso vi era stato subordinato e n’era sembrato una semplice
appendice.
Questo momento dell’evoluzione del lavoro mostra la sua azione e trova
la sua espressione nella nota controversia intorno alla specificatio,
cioè nella disputa se l’incorporazione del proprio lavoro nella
materia di proprietà altrui lasciasse la proprietà dell’oggetto così
trasformato al proprietario della materia adoperata, o la trasferisse
chi l’aveva trasformata col suo lavoro.
Questa controversia, sorta, non come una mera disquisizione teorica,
ma come il riflesso di un’antitesi di rapporti economici sempre
crescente, prova praticamente il progresso della nuova fase economica,
in cui materia e lavoro non si trovavano più sempre e necessariamente
riuniti in una mano, ma tendevano a dissociarsi e si dissociavano per
combinarsi di nuovo sotto altra forma. La controversia quindi mette
di contro, sotto la veste di due diversi indirizzi giuridici, due
contrari indirizzi economici, come espressione e riflesso di due epoche
diverse, di due diversi sistemi di vita e di produzione: da un lato i
Sabiniani, dall’altro i Proculeiani[780]; ma dietro Sabino è l’economia
del passato e l’antica funzione del lavoro; innanzi a’ Proculeiani
la nuova economia e l’avvenire del lavoro; e tutta la controversia è
un’espressione di quel termine di passaggio, di quella forma intermedia
di produzione, in cui il lavoro, distinto dall’oggetto in cui era
immedesimato, era locato al cliente solito a fornire egli la materia
necessaria su cui il lavoro dovea essere esercitato[781].
Con quel senso pratico, che la distingue, e quell’eccletismo, che n’era
in certo modo la conseguenza, la giureprudenza romana prese spesso una
via di mezzo[782], risolvendo la questione a favore del proprietario
della materia o di chi l’aveva trasformata, secondo criterî intuitivi
di equità, che alla loro volta si risolvevano in un apprezzamento
del valore della materia adoperata e del lavoro impiegato. Ma il
fatto stesso che, se per poco il lavoro era di qualche entità[783],
la questione era risoluta a favore del lavoro, è un indice della
importanza e del valore che questo aveva acquistato e veniva sempre più
acquistando.
In realtà il valore del lavoro, la sua equivalenza e la sua
riducibilità in quella che nell’antichità era non solo la misura ma la
forma per eccellenza del valore, nella moneta, trovava sempre più il
suo legale riconoscimento[784], sino al punto che, sotto l’Impero, nel
caso di menomata integrità corporale dell’uomo libero, di contro alla
massima, che il corpo dell’uomo libero non è soggetto a valutazione, si
faceva strada un modo di vedere più concreto, che liquidava in contanti
la inabilità temporanea o permanente in cui l’offeso era stato messo e
le conseguenze del danno prodotto a lui ed alla sua famiglia[785] col
metterlo nell’impossibilità d’impiegare, utilmente e con la prospettiva
di una mercede, l’opera sua.