IX.

Il carattere predominante dell’economia più antica, come si è più volte

accennato, consiste nella produzione fatta nella casa e in vista del

consumo diretto. La schiavitù avea contribuito non solo a mantenere,

ma anche a sviluppare questa produzione casalinga, sia prendendo il

posto degli elementi familiari meno numerosi pel disgregarsi successivo

de’ gruppi più complessi di parenti, sia come mezzo, nelle case più

ricche, ad estendere l’attività della casa a un campo più esteso e più

multiforme.

Intanto, col complicarsi de’ rapporti sociali e con l’avvento di uno

stadio di economia più progredito ed elevato, la funzione degli schiavi

sorpassava il ristretto ambito della cerchia domestica e si convertiva

in qualche cosa di diverso e anche di opposto alla pura cooperazione

della vita economica familiare.

Già la nuova fase dell’economia agricola, che al campo alimentatore

della famiglia avea surrogato il latifondo con tutte le sue varie forme

di produzione, variava, insieme alla primitiva posizione dello schiavo,

il suo uso e il suo concetto più antico.

Ma ancora, con ciò, non è turbato quel carattere dell’economia antica

che raccoglie nella stessa mano, come mezzi di produzione della

medesima categoria il capitale e la mano d’opera. “Il lavoro sta così

allo stesso grado della rendita fondiaria e lo schiavo al grado della

terra, in modo che il lavoro come forza creatrice non ha rilievo in

contrapposizione alla terra con cui esso crea. Quindi non si trova

nell’economia romana la distinzione di capitale e lavoro, ma solo

quella di sorta principale e frutto„[720].

Gli schiavi divenivano materia di speculazione. Erano comperati per

dirozzarli, istruirli e poi rivenderli, come si faceva in casa di

Catone il vecchio[721], e, appresso, date certe condizioni, se ne

procurava la moltiplicazione e l’allevamento con l’esclusivo e precipuo

scopo della vendita.

Si locavano, funzionando come una vera e propria forza di lavoro

separata e indipendente dal capitale in cui il loro lavoro veniva

incorporato, costituendo così una vera forma di salariato con tutti

i suoi rapporti. Questo impiego degli schiavi, che s’incontra poi

nel Digesto come un fatto ordinario, appare già, sia sotto forma

di commodato che di locazione di opera, in giureconsulti della

repubblica[722]. Crasso nelle speculazioni edilizie, a cui attendeva

con ardore e con pari fortuna, forniva insieme, nella ricostruzione

delle case incendiate, le aree comprate al ribasso e l’opera de’ suoi

molti schiavi costruttori[723].

Si venivano così creando, anche nel seno della schiavitù e col suo

mezzo, quella separazione e quell’antitesi del capitale e del lavoro,

che dovevano costituire il carattere peculiare della nuova economia

in contrapposizione dell’antica. La nuova fase dell’economia, con

la divisione progrediente del lavoro, con i maggiori progressi

tecnici, col bisogno di una educazione tecnica professionale rompeva

l’insufficiente e chiusa cerchia della produzione casalinga e trovava

nel salariato una forma più conveniente e più consentanea alla sua

indole. Ma, per quella continuità che v’è tra il vecchio e il nuovo,

per quella pressione lenta e assidua che infonde nelle vecchie

instituzioni uno spirito nuovo e le adopera per nuovi bisogni, sformava

il tipo genuino della schiavitù antica e le faceva assumere una forma

ibrida, dandole l’impronta del salariato.

La schiavitù si sformava e si trasformava da tutti i lati.

Il _peculium_, sviluppandosi ed esercitando una funzione sempre più

importante, non solo creava una nuova condizione morale allo schiavo,

ma ne modificava radicalmente la posizione e la funzione economica e

concorreva anch’esso a mutare il carattere dell’antica economia.

L’origine del _peculium_ era veramente antica, tanto che si cerca

trovarne la traccia nelle XII tavole; ma quello stato di cose più

antico lascia indurre che si trattasse di cosa nè straordinariamente

diffusa, nè che raggiungeva una rilevante entità. Appresso, con

l’ampliarsi delle aziende agricole, col crescere dell’opulenza e delle

liberalità, questo gruzzolo, consistente in danaro ed in ogni altra

specie di valore, sia come frutto di risparmi che come premio e come

partecipazione tollerata all’industria e all’azienda del padrone,

doveva crescere di proporzioni e divenire più diffuso. Il peculio poi

si raccomandava come una maniera di eccitare nello schiavo uno degli

stimoli dell’operosità non facile a trovarsi in esso, l’interesse, ed

avvezzarlo a quelle abitudini di economia e di solerzia, che avrebbero

poi potuto riflettersi ne’ suoi rapporti verso il padrone; tanto che

il possesso di un peculio era come una commendatizia e un indizio di

lodevole operosità in uno schiavo. Rispetto al padrone, quantunque si

dicesse che il peculio non dovea servire ad alimentare lo schiavo,

quest’opinione doveva andar soggetta a molte riserve, specialmente

ne’ casi di carestia e in quelli, in cui, come ci vien riferito

degli schiavi siciliani, si trascurava il mantenimento de’ servi,

abbandonandoli quasi a sè stessi per quanto concerneva il procacciarsi

i mezzi di esistenza. Poteva in ogni modo il peculio valere come una

riserva pel padrone, sia come un eventuale prezzo di riscatto, sia

(giacchè il diritto di proprietà rimaneva sempre presso il padrone)

come un premio quasi di assicurazione pel caso di morte del servo o di

fuga, già resa più difficile da un interesse che lo teneva legato alla

casa del padrone.

L’estendersi poi degl’interessi e dell’attività della classe padronale

a paesi lontani e a’ più disparati campi d’azione allentava o rompeva

quel rapporto continuo e contiguo tra padroni e servi e faceva sì che

costoro, pur essendo le braccia allungate del padrone, avessero bisogno

di una maggiore libertà di movimento e quasi di una certa autonomia.

La condizione, il sostrato e l’effetto, tutt’insieme, di questa nuova

condizione di cose era appunto lo sviluppo del peculio, sia nel senso

dell’estensione come in quello della sua importanza: ed è questa

l’evoluzione del peculio, di cui la giurisprudenza attesta e riflette

il punto di arrivo anche più che non il divenire, e che perciò viene

a vicenda affermata e negata per determinati periodi, tanto accentuata

n’è la linea generale e tanto impercettibili, nella loro continuità, ne

sono i momenti[724].

Nel sesto secolo di Roma il peculio de’ servi ricorre, non solo

nella giurisprudenza dell’epoca, ma nella commedia plautina, con tale

frequenza che si può concepire quale importanza dovesse avere nella

vita degli schiavi e nell’economia romana in generale[725].

Ora questo nucleo di ricchezza, virtualmente e legalmente di proprietà

del padrone e realmente oggetto e base di una economia separata del

servo, era appunto il germe sempre più fecondato di un nuovo rapporto

tra schiavo e padrone, che poteva e doveva convertire la dipendenza

personale assoluta in un rapporto prevalentemente economico.

Il crescente movimento commerciale cercava di rendere mobile ed attiva

la ricchezza, e di questa tendenza sentiva naturalmente gli effetti

il peculio, che tanto più poteva essere fonte di profitti, quanto

più gli riesciva di guadagnare di libertà e di autonomia, riflettute

l’una e l’altra sullo schiavo, che del peculio era come l’appendice,

ma che, attraverso il peculio, riusciva ad avere moralmente, se non

giuridicamente, una personalità che gli mancava.

“Se il peculio non era di regola la base economica dell’esistenza

autonoma della persona soggetta a potestà, c’è tuttavia sempre

da pensare che nel caso della sua evoluzione avesse sempre più,

gradualmente, assunto il carattere di un fondo adibito in un’azienda

autonoma. Non vi è neppure da dubitare che il numero de’ peculii

investiti in questa maniera e adoperati a questo scopo crescesse

straordinariamente nel periodo in questione„[726].

Così tra la fine della Repubblica e il principio dell’Impero qualche

giurecunsulto ci parla di servi ch’erano nel fondo come coloni[727] e

di servi a cui il padrone loca il fondo e dà i bovi[728]. Come si vede,

il servo cessa di essere uno strumento materiale nelle mani del padrone

per assumere verso di lui, malgrado la deficiente sua personalità,

l’aspetto almeno di un contraente. L’uno e l’altro accenno, in ogni

modo, alludono chiaramente a un’economia non solo separata ma, si

può dire, contrapposta a quella del padrone, la cui funzione veniva

praticamente a concretarsi non più nell’impiego diretto dello schiavo,

ma in un benefizio indiretto ottenuto con la costituzione di un

improprio contratto di locazione.

“Tanto per questi coloni, come per gli schiavi adoprati sempre più

come artigiani col principio dell’Impero, noi possiamo intendere così

la loro condizione: che i coloni come affittaiuoli di appezzamenti

pagavano un tributo annuo; gli operai di città erano provveduti di

un’officina o dovevano pagare al padrone una tangente (_Tantième_) del

loro guadagno[729]. Così si creava tutto un complesso di esistenze,

che il padrone non deve più sorvegliare e a cui non deve più

provvedere„[730].

Dalla schiavitù stessa, così, per un’intima trasformazione sorgeva, in

forma ibrida ma corrispondente a un’epoca di transizione, una categoria

di artigiani e di salariati, che tenevano dell’antico e del nuovo,

del lavoro libero e del lavoro servile, del primo de’ quali — staccati

omai dalla stretta dipendenza personale — adempivano la funzione e del

secondo risentivano l’origine e la condizione giuridica.

Era una trasformazione che esercitava la sua azione non solo sulla

condizione de’ servi, ma anche sull’economia generale del tempo di cui

era un portato e su cui reagiva.

“Nell’economia a schiavi — è stato osservato in uno studio su’ concetti

economici fondamentali del _Corpus iuris civilis_[731] — nell’economia

a schiavi scompare il concetto di capitale come quantità di ricchezza

fecondata dal lavoro in opposizione al lavoro stesso, e l’economia ha

a fare con aggregati di ricchezza, che non impropriamente sono stati

designati col nome di sostanza domestica (_Oikenvermögen_). Ma, in

realtà, naturalmente doveva accadere che da queste grandi masse se ne

staccassero altre minori e dall’ambito dell’economia privata entrassero

in quello dell’economia sociale; queste masse minori consistono in cose

e costituiscono un _peculium_, ovvero sono rappresentate da danaro e

costituiscono una _sors_.

“La prima esce dalla sostanza domestica solo esteriormente come

patrimonio dello schiavo, non di fatto: l’altra assume una funzione

autonoma come capitale mobile circolante.

“Il _peculium_ era importante, politicamente come un passaggio dalla

schiavitù al servaggio, economicamente come un mezzo di rendere

produttivo e mobile il patrimonio domestico, scientificamente in quanto

con esso poteva realizzarsi una figura di capitale che si accosta molto

al moderno.

Materia del _peculium_ può essere tutto ciò che può formare parte

del patrimonio domestico; esso sorge dall’accumulo di prodotti ed è

destinato ad una ulteriore produzione.

“Lo scindersi di peculî dal patrimonio domestico e la loro produttività

rendeva, in linea di fatto, l’immagine dell’economia romana simile

alla moderna. L’industria domestica divenne una industria con capitali

mobili; il lavoro divenne mobile e riuscì ad avere azione sulla

formazione del capitale: il danaro divenne sempre più la base della

circolazione e degli scambi compiuti prima direttamente per mezzo degli

stessi prodotti[732].

“Così, mentre il peculio si atteggiava nella sua forma esteriore

a capitale produttivo, eppure tornava sempre e ancora alla massa

improduttiva del patrimonio domestico, spunta come autonomo il capitale

mobile in forma di prestito (_sors_)„.

Un altro modo, per cui si facevano strada e si realizzavano la

tendenza e il bisogno di sostituire l’impiego diretto degli schiavi con

l’utilità indiretta, che si poteva trarre mediante una partecipazione

a’ frutti della loro attività indipendente, erano le manumissioni rese

sempre più frequenti e che hanno stretta relazione col peculio, sia in

quanto questo si convertiva assai spesso in un prezzo di riscatto[733],

sia in quanto, lasciato al liberto, seguitava ad esercitare assai

meglio e più efficacemente la sua funzione economica, e metteva il

liberto in grado di poter meglio esercitare il suo commercio, la sua

industria e il suo mestiere con un capitale atto ad essere messo in

circolazione od a fornire l’impianto.

Le manumissioni, che già dal 397 357 al 545 209, in soli

centoquarantotto anni, erano state tanto numerose, come lascia supporre

l’ingente somma ricavata dalla tassa su’ manomessi, erano venute

così crescendo, specialmente negli ultimi tempi della Repubblica,

che n’erano divenuti insieme uno de’ caratteri salienti ed una

preoccupazione.

I motivi di queste numerose manumissioni, più volte accennati, si

possono ritrovare nel desiderio di crearsi delle clientele da far

valere ne’ comizi e nelle varie vicende della vita politica, nella

vanità che godeva della fama stessa delle manumissioni e de’ loro

effetti, nel desiderio di sottrarre a’ creditori una parte del

patrimonio così notevole ma così facile a distrarsi, e finalmente

anche nella crescente abitudine delle liberalità e, qualche volta, in

un senso di filantropia, che, anch’esso, dovea crescere col progredire

della civiltà e con l’allargarsi de’ più angusti orizzonti romani.

Ma, sotto a questi motivi di carattere più immediato e più

appariscenti, operava, più dissimulata o meno consapevole, ma

più persistente ed efficace, la pressione continua delle nuove

condizioni di vita, che, facendo sentire l’insufficienza de’ vecchi

rapporti economici e rendendo più elastici, col senso di scontento

che suscitavano, le vecchie e rigide forme e i rudimentali modi di

produzione, scalzavano l’istituto della schiavitù innovandone la

vecchia forma e trasformandola in ibride forme di soggezione e di

salariato.

II cinico consiglio del vecchio Catone di disfarsi dello schiavo

vecchio e malato[734], che tanto doveva spiacere alcuni secoli dopo a

Plutarco[735], non sempre poteva risolversi nella vendita desiderata

e andava a finire talvolta in un abbandono, come ce lo provano le

disposizioni proibitive dell’imperatore Claudio[736], e, in ultima

analisi, in una manumissione.

Ma, indipendentemente da questo caso, la manumissione si raccomandava

spesso per molti rispetti, sì da costituire un’utilità comune del

padrone e dello schiavo.

Ben di frequente l’emancipazioni non erano gratuite[737], e quindi

il padrone cominciava dall’esigere una somma, che gli permetteva,

volendo, di rinnovare la sua servitù, sostituendo al servo più

invecchiato e stanco uno nuovo. In ogni caso, fosse remunerativa oppur

no la manumissione, nell’atto che si compiva non si poteva mai dire

veramente gratuita, perchè non interrompeva i rapporti e il legame

tra manomittente e manomesso, ed era concessa, tanto più quando era

in apparenza gratuita, con l’obbligo di prestare tutta una serie di

servigi e di lavori, che contrattualmente si potevano estendere anche

a favore di altri che non fosse il patrono e si risolvevano in una vera

partecipazione a’ proventi professionali e a’ lucri del liberto[738].

Già per sè stessa la condizione di manomesso includeva tutta una serie

di doveri morali che importavano rispetto, devozione, aderenza al

patrono, e si estendeva sino all’obbligo giuridicamente riconosciuto di

fornire, in caso di bisogno, gli alimenti al patrono.

Includeva pure atti di liberalità, anche a ricorrenze fisse, durante

la vita del liberto e un diritto più o meno limitato, secondo

i casi ed i tempi, alla sua eredità[739]. Ma a questi doveri ed

obblighi inerenti alla qualità di liberto, e però implicitamente od

esplicitamente preveduti dalla legge, se ne potevano aggiungere e

se ne aggiungevano contrattualmente tanti altri, che, costituendo

la condizione della manumissione, avevano tutta l’elasticità di una

privata convenzione[740]. In questa categoria rientravano l’obbligo

di educare i figli del patrono, di pagare, a tempo determinato, delle

somme e altre stipulazioni dello stesso genere. Il più comune e il

più importante di questi obblighi consisteva nell’impegno assunto

d’impiegare il proprio lavoro, in termini definiti, a favore del

patrono, di prestare a pro’ suo le operae, che si dividevano in

_officiales_ — se dirette a soddisfare bisogni e commodità personali

del patrono e della sua famiglia senza scopo di speculazione[741] —

e _fabriles_, se suscettibili d’essere impiegati dal patrono a favor

proprio o di altri, anche e massimamente a scopo di speculazione[742].

L’obbligo di prestare queste opere veniva costituito con una apposita

stipulazione giurata dallo schiavo prima della manumissione, e, poichè

lo schiavo non aveva personalità giuridica per obbligarsi rimpetto al

padrone, la manumissione aveva efficacia a condizione che il liberto

assumesse, sotto giuramento, quell’obbligazione.

La condizione impari del padrone e del servo, il desiderio in

costui naturale di recuperare la libertà dovevano dare spesso alla

convenzione un’indole leonina, e la manumissione rappresentava quindi

pel padrone quello che si direbbe un ottimo affare. Il servo non gli

costava più nulla e gli forniva un guadagno. D’altra parte lo stesso

liberto, sorretto e aiutato dalla distribuzione pubblica a cui poteva

come cittadino aver parte, agevolato da un capitale di scorta anche

talvolta, rotto al lavoro ed edotto pure, in parecchi casi, di uno

speciale mestiere, aveva un campo aperto alla sua attività in quella

società, dove tanti elementi, per pregiudizi di classe e altri motivi,

erano inoperosi.

Le norme di questi rapporti tra patroni e liberti, nella forma in cui

noi le conosciamo, si vennero sviluppando e coordinando sotto l’Impero;

ma, da quelle che è lecito riportare più sicuramente a tempi anteriori

e dalla stessa disposizione con cui ripetutamente cercavano rimediare

a deplorati inconvenienti, si scorge come i patroni cercassero di

ritrarre tutto l’utile da questa condizione fatta a’ loro liberti.

Da un lato si cercò di assicurare il diritto de’ patroni all’eredità

del liberto, eliminando, almeno per le eredità più considerevoli,

la possibilità di eluderlo mediante testamento[743]; dall’altro

s’inclinava a estendere la prestazione delle operae, allargando il

concetto e il modo di prestazione e d’impiego delle stesse _operae

officiales_[744].

Il riflesso di questa tendenza de’ patroni a estendere i loro diritti,

lo troviamo in parte nelle testimonianze appartenenti ad epoca

posteriore, ma che ci mostrano come il loro scopo fu raggiunto, in

parte, in disposizioni mitigatrici e limitatrici de’ loro diritti,

magari di epoca tarda, ma che sono l’effetto di una reazione naturale

contro l’esorbitanza de’ patroni.

Così le opere del liberto non si limitavano semplicemente al mestiere

o al genere di lavoro da lui esercitato durante la schiavitù, ma anche

a quello che apprendesse di poi[745]. Così ogni miglioramento e ogni

vantaggio del liberto tornava anche a profitto del patrono. E, per

converso, se anche egli smetteva di esercitare il suo mestiere, doveva

nondimeno prestare sempre, quando occorrevano al patrono, altri uffici

corrispondenti, in compenso[746].

Limite e misura alla prestazione delle opere a favore del patrono erano

il pericolo della vita e la turpitudine delle opere richieste[747]; ma

questa stessa restrizione ci mostra che i patroni dovettero anche oltre

quel termine spingere le loro pretese, se l’equità del giureconsulto

dovette intervenire a contenerle.

Il giureconsulto Javoleno voleva, in linea generale, che il patrono

alimentasse il liberto, mentre l’impiegava a vantaggio proprio[748];

ma il giureconsulto Sabino faceva di quest’obbligo del patrono una mera

eccezione pel caso che il liberto non avesse di che alimentarsi; e del

resto, in ogni altro caso, anche durante la prestazione delle opere

dovute, doveva nutrirsi e vestirsi a sue spese[749].

Questa tendenza, di cui la legislazione e la giurisprudenza imperiale

ci danno come una proiezione, ci è anche più direttamente attestata

da quel che ci rimane della giureprudenza del periodo repubblicano più

tardo.

Erano frequenti le liti, le controversie e le occasioni a trattare

di questioni riflettenti schiavi e liberti, e questi formavano la

clientela preferita di qualche giureconsulto[750]. Di P. Rutilio Rufo,

giureconsulto e console nel 649/105, è ricordato espressamente che

contenne e moderò le soverchierie di patroni verso i liberti[751].

È facile allora scorgere quale impulso, indipendentemente dalle più

prossime occasioni di ordine politico e personale, dovesse venire alle

manumissioni da questa condizione di cose, che, sotto un certo aspetto,

sembrava conservare gli eventuali vantaggi della schiavitù eliminandone

i molti inconvenienti, scaricando il padrone del peso di alimentare

il servo meno che, tutt’al più, nelle giornate di lavoro utile,

cointeressando l’antico servo all’utilità del padrone e suscitando in

esso quel pungolo del bisogno e dell’interesse, che ne doveva duplicare

e fecondare l’attività.

Quindi — quanto più il lavoro servile si rivelava meno produttivo, il

lavoro salariato più conveniente ed accessibile, la circolazione e la

vicenda delle fortune più rapide — le manumissioni crebbero in maniera

così straordinaria che lo Stato dovette emettere provvedimenti, intesi

tuttavia, per chi ben guardi, più a regolarle che non realmente a

limitarle.

Quello che preoccupava i poteri pubblici, tanto più quando si furono

accentrati in una persona, non era già il fatto delle semplici

manumissioni e del diverso rapporto economico che si costituiva tra

l’antico schiavo e l’antico padrone. Le manumissioni erano oggetto

di preoccupazione e di misure restrittive, in quanto, come atti

inconsiderati ed ispirati a sentimento di vanità de’ minori e de’

testatori, contribuivano a quelle abitudini di dissipazione ed a quei

crolli di fortune, contro cui reagiva la nuova politica imperiale,

interessata a mantenere, come e fin dove fosse possibile, il dominio

in uno stato di assetto, senza elementi dissestati e necessariamente

irrequieti. Più ancora si era preoccupati di allontanare e limitare

le conseguenze delle manumissioni sulla vita pubblica; si trattava

d’impedire che tanti schiavi manomessi, divenendo cittadini di pieno

diritto, concorressero a ricostituire o a rendere più salde e più

potenti nella vita politica le clientele e le consorterie, che, in

mano della nobiltà e della classe ricca non ancora purgate o disilluse

delle loro ambizioni oligarchiche, dovevano presentare come una

minaccia e una insidia al potere imperiale; si trattava d’impedire che

concorressero ad accrescere le schiere degli aspiranti o de’ fruenti

delle distribuzioni pubbliche, divenute sempre più un così grave carico

dello Stato; si trattava insomma, per quell’antico travestimento

dell’interesse ch’era l’orgoglio romano e per gli stessi interessi

pratici in cui tornava a risolversi l’orgoglio, d’impedire che fosse

troppo inquinata da questi nuovi elementi la cittadinanza romana.

A queste ragioni erano inspirate e a questo scopo erano rivolte la

legge _Fufia Caninia_, l’_Aelia Sentia_, la _Junia Norbana_, tutte

venute in un giro relativamente breve di tempo. La prima si proponeva

in via più immediata di moderare la smania di manomettere in chi,

con un atto di ultima volontà, si spogliava di cose che non era più

chiamato a godere[752]; l’altra sottoponeva al previo parere di un

consiglio composto di dieci cavalieri e dieci senatori le manumissioni

degli schiavi d’età inferiore a’ trent’anni e quelle volute per

giusta causa da un minore di venti anni, e fatte con il rito della

_vindicta_[753]; l’ultima, la _Junia Norbana_, dava a’ manomessi

soltanto la latinità e non già il diritto di città[754].

Tutte e tre non costituivano un vero impedimento alle manumissioni.

Se le manumissioni fatte dal minore di venti anni erano nulle e

inefficaci a dare la libertà, non pare sicuro che fosse altrettanto

dell’affrancamento degli schiavi inferiori a’ trent’anni fatto da

persone capaci senza l’intervento del Consiglio[755].

Questa procedura irregolare e incompleta avrebbe avuto, secondo

qualche interprete, semplicemente l’effetto di non fare del liberto

un cittadino romano, ma di lasciarlo nella classe meno favorita de’

Latini[756]. La legge _Junia Norbana_ poi, apprendendosi come a un

mezzo termine, nell’atto stesso che precludeva agli schiavi la via

dell’acquisto de’ diritti di cittadinanza piena ed intera, apriva

l’adito a un maggior numero di manomissioni, elevando a stato di

diritto la manomissione compiuta senza forme solenni _inter amicos_, la

quale prima costituiva soltanto uno stato di fatto[757].

Quest’ultima legge quindi, lungi dal costituire un impedimento

all’allentarsi e allo sciogliersi del vero rapporto servile, ne

agevolava la trasformazione, al punto da essere considerata da qualcuno

come il punto, da cui prende le mosse, la tendenza legislativa a

favorire le manumissioni sempre più marcata sotto l’Impero.

D’altra parte la legge _Fufia Caninia_, limitata a’ soli atti di ultima

volontà, dava luogo, come è noto, a tutta una serie di espedienti e

di astuzie[758], che, se talvolta riescivano a eluderla, mostravano

sempre come forte fosse l’impulso a liberare gli schiavi e come i

freni fossero poco efficaci anche in un genere di manumissioni, come

quelle testamentarie, a cui dava la spinta la vanità anche più che non

l’interesse.

Le restrizioni della legge _Aelia Sentia_ finalmente, che alla loro

volta, all’occorrenza, cedevano il campo alle preoccupazioni di fare

argine al decrescere della popolazione, se anche talvolta inceppavano

il raggiungimento della libertà come condizione legale, non impedivano,

nè potevano impedire — ciò che a noi più importa, dal nostro punto di

vista — il raggiungimento di uno stato di fatto corrispondente a una

condizione di libertà e sopratutto di attività autonoma.

Così da ogni parte l’artigianato e il salariato, compatibilmente alla

condizione de’ luoghi e de’ tempi, ricevevano incremento; e, mentre

la concentrazione della ricchezza, di cui la schiavitù era stata

strumento, e l’impoverimento delle masse apparecchiavano nel numeroso

proletariato il campo, dove la nuova forma di produzione doveva

reclutare le sue forze di lavoro; la stessa schiavitù, trasformandosi

e disfacendosi, faceva spesso de’ servi e massimamente de’ liberti

altrettanti artigiani e salariati. È una trasformazione, la quale,

nel periodo più antico, anche quando non trova sempre prove dirette,

è accreditata da fatti concomitanti; e, a misura che si procede nel

tempo e si rendono più frequenti i documenti epigrafici, l’esercizio

delle arti, de’ mestieri, del piccolo commercio, proseguito in maniera

sempre più prevalente da liberti e dalla loro discendenza, si riflette

sul tempo anteriore, e vi fa scorgere la naturale anticipazione e il

precedente necessario di quello stato di cose.

Il tramonto della schiavitù nel mondo antico · 第 61 / 73 题