Il carattere predominante dell’economia più antica, come si è più volte
accennato, consiste nella produzione fatta nella casa e in vista del
consumo diretto. La schiavitù avea contribuito non solo a mantenere,
ma anche a sviluppare questa produzione casalinga, sia prendendo il
posto degli elementi familiari meno numerosi pel disgregarsi successivo
de’ gruppi più complessi di parenti, sia come mezzo, nelle case più
ricche, ad estendere l’attività della casa a un campo più esteso e più
multiforme.
Intanto, col complicarsi de’ rapporti sociali e con l’avvento di uno
stadio di economia più progredito ed elevato, la funzione degli schiavi
sorpassava il ristretto ambito della cerchia domestica e si convertiva
in qualche cosa di diverso e anche di opposto alla pura cooperazione
della vita economica familiare.
Già la nuova fase dell’economia agricola, che al campo alimentatore
della famiglia avea surrogato il latifondo con tutte le sue varie forme
di produzione, variava, insieme alla primitiva posizione dello schiavo,
il suo uso e il suo concetto più antico.
Ma ancora, con ciò, non è turbato quel carattere dell’economia antica
che raccoglie nella stessa mano, come mezzi di produzione della
medesima categoria il capitale e la mano d’opera. “Il lavoro sta così
allo stesso grado della rendita fondiaria e lo schiavo al grado della
terra, in modo che il lavoro come forza creatrice non ha rilievo in
contrapposizione alla terra con cui esso crea. Quindi non si trova
nell’economia romana la distinzione di capitale e lavoro, ma solo
quella di sorta principale e frutto„[720].
Gli schiavi divenivano materia di speculazione. Erano comperati per
dirozzarli, istruirli e poi rivenderli, come si faceva in casa di
Catone il vecchio[721], e, appresso, date certe condizioni, se ne
procurava la moltiplicazione e l’allevamento con l’esclusivo e precipuo
scopo della vendita.
Si locavano, funzionando come una vera e propria forza di lavoro
separata e indipendente dal capitale in cui il loro lavoro veniva
incorporato, costituendo così una vera forma di salariato con tutti
i suoi rapporti. Questo impiego degli schiavi, che s’incontra poi
nel Digesto come un fatto ordinario, appare già, sia sotto forma
di commodato che di locazione di opera, in giureconsulti della
repubblica[722]. Crasso nelle speculazioni edilizie, a cui attendeva
con ardore e con pari fortuna, forniva insieme, nella ricostruzione
delle case incendiate, le aree comprate al ribasso e l’opera de’ suoi
molti schiavi costruttori[723].
Si venivano così creando, anche nel seno della schiavitù e col suo
mezzo, quella separazione e quell’antitesi del capitale e del lavoro,
che dovevano costituire il carattere peculiare della nuova economia
in contrapposizione dell’antica. La nuova fase dell’economia, con
la divisione progrediente del lavoro, con i maggiori progressi
tecnici, col bisogno di una educazione tecnica professionale rompeva
l’insufficiente e chiusa cerchia della produzione casalinga e trovava
nel salariato una forma più conveniente e più consentanea alla sua
indole. Ma, per quella continuità che v’è tra il vecchio e il nuovo,
per quella pressione lenta e assidua che infonde nelle vecchie
instituzioni uno spirito nuovo e le adopera per nuovi bisogni, sformava
il tipo genuino della schiavitù antica e le faceva assumere una forma
ibrida, dandole l’impronta del salariato.
La schiavitù si sformava e si trasformava da tutti i lati.
Il _peculium_, sviluppandosi ed esercitando una funzione sempre più
importante, non solo creava una nuova condizione morale allo schiavo,
ma ne modificava radicalmente la posizione e la funzione economica e
concorreva anch’esso a mutare il carattere dell’antica economia.
L’origine del _peculium_ era veramente antica, tanto che si cerca
trovarne la traccia nelle XII tavole; ma quello stato di cose più
antico lascia indurre che si trattasse di cosa nè straordinariamente
diffusa, nè che raggiungeva una rilevante entità. Appresso, con
l’ampliarsi delle aziende agricole, col crescere dell’opulenza e delle
liberalità, questo gruzzolo, consistente in danaro ed in ogni altra
specie di valore, sia come frutto di risparmi che come premio e come
partecipazione tollerata all’industria e all’azienda del padrone,
doveva crescere di proporzioni e divenire più diffuso. Il peculio poi
si raccomandava come una maniera di eccitare nello schiavo uno degli
stimoli dell’operosità non facile a trovarsi in esso, l’interesse, ed
avvezzarlo a quelle abitudini di economia e di solerzia, che avrebbero
poi potuto riflettersi ne’ suoi rapporti verso il padrone; tanto che
il possesso di un peculio era come una commendatizia e un indizio di
lodevole operosità in uno schiavo. Rispetto al padrone, quantunque si
dicesse che il peculio non dovea servire ad alimentare lo schiavo,
quest’opinione doveva andar soggetta a molte riserve, specialmente
ne’ casi di carestia e in quelli, in cui, come ci vien riferito
degli schiavi siciliani, si trascurava il mantenimento de’ servi,
abbandonandoli quasi a sè stessi per quanto concerneva il procacciarsi
i mezzi di esistenza. Poteva in ogni modo il peculio valere come una
riserva pel padrone, sia come un eventuale prezzo di riscatto, sia
(giacchè il diritto di proprietà rimaneva sempre presso il padrone)
come un premio quasi di assicurazione pel caso di morte del servo o di
fuga, già resa più difficile da un interesse che lo teneva legato alla
casa del padrone.
L’estendersi poi degl’interessi e dell’attività della classe padronale
a paesi lontani e a’ più disparati campi d’azione allentava o rompeva
quel rapporto continuo e contiguo tra padroni e servi e faceva sì che
costoro, pur essendo le braccia allungate del padrone, avessero bisogno
di una maggiore libertà di movimento e quasi di una certa autonomia.
La condizione, il sostrato e l’effetto, tutt’insieme, di questa nuova
condizione di cose era appunto lo sviluppo del peculio, sia nel senso
dell’estensione come in quello della sua importanza: ed è questa
l’evoluzione del peculio, di cui la giurisprudenza attesta e riflette
il punto di arrivo anche più che non il divenire, e che perciò viene
a vicenda affermata e negata per determinati periodi, tanto accentuata
n’è la linea generale e tanto impercettibili, nella loro continuità, ne
sono i momenti[724].
Nel sesto secolo di Roma il peculio de’ servi ricorre, non solo
nella giurisprudenza dell’epoca, ma nella commedia plautina, con tale
frequenza che si può concepire quale importanza dovesse avere nella
vita degli schiavi e nell’economia romana in generale[725].
Ora questo nucleo di ricchezza, virtualmente e legalmente di proprietà
del padrone e realmente oggetto e base di una economia separata del
servo, era appunto il germe sempre più fecondato di un nuovo rapporto
tra schiavo e padrone, che poteva e doveva convertire la dipendenza
personale assoluta in un rapporto prevalentemente economico.
Il crescente movimento commerciale cercava di rendere mobile ed attiva
la ricchezza, e di questa tendenza sentiva naturalmente gli effetti
il peculio, che tanto più poteva essere fonte di profitti, quanto
più gli riesciva di guadagnare di libertà e di autonomia, riflettute
l’una e l’altra sullo schiavo, che del peculio era come l’appendice,
ma che, attraverso il peculio, riusciva ad avere moralmente, se non
giuridicamente, una personalità che gli mancava.
“Se il peculio non era di regola la base economica dell’esistenza
autonoma della persona soggetta a potestà, c’è tuttavia sempre
da pensare che nel caso della sua evoluzione avesse sempre più,
gradualmente, assunto il carattere di un fondo adibito in un’azienda
autonoma. Non vi è neppure da dubitare che il numero de’ peculii
investiti in questa maniera e adoperati a questo scopo crescesse
straordinariamente nel periodo in questione„[726].
Così tra la fine della Repubblica e il principio dell’Impero qualche
giurecunsulto ci parla di servi ch’erano nel fondo come coloni[727] e
di servi a cui il padrone loca il fondo e dà i bovi[728]. Come si vede,
il servo cessa di essere uno strumento materiale nelle mani del padrone
per assumere verso di lui, malgrado la deficiente sua personalità,
l’aspetto almeno di un contraente. L’uno e l’altro accenno, in ogni
modo, alludono chiaramente a un’economia non solo separata ma, si
può dire, contrapposta a quella del padrone, la cui funzione veniva
praticamente a concretarsi non più nell’impiego diretto dello schiavo,
ma in un benefizio indiretto ottenuto con la costituzione di un
improprio contratto di locazione.
“Tanto per questi coloni, come per gli schiavi adoprati sempre più
come artigiani col principio dell’Impero, noi possiamo intendere così
la loro condizione: che i coloni come affittaiuoli di appezzamenti
pagavano un tributo annuo; gli operai di città erano provveduti di
un’officina o dovevano pagare al padrone una tangente (_Tantième_) del
loro guadagno[729]. Così si creava tutto un complesso di esistenze,
che il padrone non deve più sorvegliare e a cui non deve più
provvedere„[730].
Dalla schiavitù stessa, così, per un’intima trasformazione sorgeva, in
forma ibrida ma corrispondente a un’epoca di transizione, una categoria
di artigiani e di salariati, che tenevano dell’antico e del nuovo,
del lavoro libero e del lavoro servile, del primo de’ quali — staccati
omai dalla stretta dipendenza personale — adempivano la funzione e del
secondo risentivano l’origine e la condizione giuridica.
Era una trasformazione che esercitava la sua azione non solo sulla
condizione de’ servi, ma anche sull’economia generale del tempo di cui
era un portato e su cui reagiva.
“Nell’economia a schiavi — è stato osservato in uno studio su’ concetti
economici fondamentali del _Corpus iuris civilis_[731] — nell’economia
a schiavi scompare il concetto di capitale come quantità di ricchezza
fecondata dal lavoro in opposizione al lavoro stesso, e l’economia ha
a fare con aggregati di ricchezza, che non impropriamente sono stati
designati col nome di sostanza domestica (_Oikenvermögen_). Ma, in
realtà, naturalmente doveva accadere che da queste grandi masse se ne
staccassero altre minori e dall’ambito dell’economia privata entrassero
in quello dell’economia sociale; queste masse minori consistono in cose
e costituiscono un _peculium_, ovvero sono rappresentate da danaro e
costituiscono una _sors_.
“La prima esce dalla sostanza domestica solo esteriormente come
patrimonio dello schiavo, non di fatto: l’altra assume una funzione
autonoma come capitale mobile circolante.
“Il _peculium_ era importante, politicamente come un passaggio dalla
schiavitù al servaggio, economicamente come un mezzo di rendere
produttivo e mobile il patrimonio domestico, scientificamente in quanto
con esso poteva realizzarsi una figura di capitale che si accosta molto
al moderno.
Materia del _peculium_ può essere tutto ciò che può formare parte
del patrimonio domestico; esso sorge dall’accumulo di prodotti ed è
destinato ad una ulteriore produzione.
“Lo scindersi di peculî dal patrimonio domestico e la loro produttività
rendeva, in linea di fatto, l’immagine dell’economia romana simile
alla moderna. L’industria domestica divenne una industria con capitali
mobili; il lavoro divenne mobile e riuscì ad avere azione sulla
formazione del capitale: il danaro divenne sempre più la base della
circolazione e degli scambi compiuti prima direttamente per mezzo degli
stessi prodotti[732].
“Così, mentre il peculio si atteggiava nella sua forma esteriore
a capitale produttivo, eppure tornava sempre e ancora alla massa
improduttiva del patrimonio domestico, spunta come autonomo il capitale
mobile in forma di prestito (_sors_)„.
Un altro modo, per cui si facevano strada e si realizzavano la
tendenza e il bisogno di sostituire l’impiego diretto degli schiavi con
l’utilità indiretta, che si poteva trarre mediante una partecipazione
a’ frutti della loro attività indipendente, erano le manumissioni rese
sempre più frequenti e che hanno stretta relazione col peculio, sia in
quanto questo si convertiva assai spesso in un prezzo di riscatto[733],
sia in quanto, lasciato al liberto, seguitava ad esercitare assai
meglio e più efficacemente la sua funzione economica, e metteva il
liberto in grado di poter meglio esercitare il suo commercio, la sua
industria e il suo mestiere con un capitale atto ad essere messo in
circolazione od a fornire l’impianto.
Le manumissioni, che già dal 397 357 al 545 209, in soli
centoquarantotto anni, erano state tanto numerose, come lascia supporre
l’ingente somma ricavata dalla tassa su’ manomessi, erano venute
così crescendo, specialmente negli ultimi tempi della Repubblica,
che n’erano divenuti insieme uno de’ caratteri salienti ed una
preoccupazione.
I motivi di queste numerose manumissioni, più volte accennati, si
possono ritrovare nel desiderio di crearsi delle clientele da far
valere ne’ comizi e nelle varie vicende della vita politica, nella
vanità che godeva della fama stessa delle manumissioni e de’ loro
effetti, nel desiderio di sottrarre a’ creditori una parte del
patrimonio così notevole ma così facile a distrarsi, e finalmente
anche nella crescente abitudine delle liberalità e, qualche volta, in
un senso di filantropia, che, anch’esso, dovea crescere col progredire
della civiltà e con l’allargarsi de’ più angusti orizzonti romani.
Ma, sotto a questi motivi di carattere più immediato e più
appariscenti, operava, più dissimulata o meno consapevole, ma
più persistente ed efficace, la pressione continua delle nuove
condizioni di vita, che, facendo sentire l’insufficienza de’ vecchi
rapporti economici e rendendo più elastici, col senso di scontento
che suscitavano, le vecchie e rigide forme e i rudimentali modi di
produzione, scalzavano l’istituto della schiavitù innovandone la
vecchia forma e trasformandola in ibride forme di soggezione e di
salariato.
II cinico consiglio del vecchio Catone di disfarsi dello schiavo
vecchio e malato[734], che tanto doveva spiacere alcuni secoli dopo a
Plutarco[735], non sempre poteva risolversi nella vendita desiderata
e andava a finire talvolta in un abbandono, come ce lo provano le
disposizioni proibitive dell’imperatore Claudio[736], e, in ultima
analisi, in una manumissione.
Ma, indipendentemente da questo caso, la manumissione si raccomandava
spesso per molti rispetti, sì da costituire un’utilità comune del
padrone e dello schiavo.
Ben di frequente l’emancipazioni non erano gratuite[737], e quindi
il padrone cominciava dall’esigere una somma, che gli permetteva,
volendo, di rinnovare la sua servitù, sostituendo al servo più
invecchiato e stanco uno nuovo. In ogni caso, fosse remunerativa oppur
no la manumissione, nell’atto che si compiva non si poteva mai dire
veramente gratuita, perchè non interrompeva i rapporti e il legame
tra manomittente e manomesso, ed era concessa, tanto più quando era
in apparenza gratuita, con l’obbligo di prestare tutta una serie di
servigi e di lavori, che contrattualmente si potevano estendere anche
a favore di altri che non fosse il patrono e si risolvevano in una vera
partecipazione a’ proventi professionali e a’ lucri del liberto[738].
Già per sè stessa la condizione di manomesso includeva tutta una serie
di doveri morali che importavano rispetto, devozione, aderenza al
patrono, e si estendeva sino all’obbligo giuridicamente riconosciuto di
fornire, in caso di bisogno, gli alimenti al patrono.
Includeva pure atti di liberalità, anche a ricorrenze fisse, durante
la vita del liberto e un diritto più o meno limitato, secondo
i casi ed i tempi, alla sua eredità[739]. Ma a questi doveri ed
obblighi inerenti alla qualità di liberto, e però implicitamente od
esplicitamente preveduti dalla legge, se ne potevano aggiungere e
se ne aggiungevano contrattualmente tanti altri, che, costituendo
la condizione della manumissione, avevano tutta l’elasticità di una
privata convenzione[740]. In questa categoria rientravano l’obbligo
di educare i figli del patrono, di pagare, a tempo determinato, delle
somme e altre stipulazioni dello stesso genere. Il più comune e il
più importante di questi obblighi consisteva nell’impegno assunto
d’impiegare il proprio lavoro, in termini definiti, a favore del
patrono, di prestare a pro’ suo le operae, che si dividevano in
_officiales_ — se dirette a soddisfare bisogni e commodità personali
del patrono e della sua famiglia senza scopo di speculazione[741] —
e _fabriles_, se suscettibili d’essere impiegati dal patrono a favor
proprio o di altri, anche e massimamente a scopo di speculazione[742].
L’obbligo di prestare queste opere veniva costituito con una apposita
stipulazione giurata dallo schiavo prima della manumissione, e, poichè
lo schiavo non aveva personalità giuridica per obbligarsi rimpetto al
padrone, la manumissione aveva efficacia a condizione che il liberto
assumesse, sotto giuramento, quell’obbligazione.
La condizione impari del padrone e del servo, il desiderio in
costui naturale di recuperare la libertà dovevano dare spesso alla
convenzione un’indole leonina, e la manumissione rappresentava quindi
pel padrone quello che si direbbe un ottimo affare. Il servo non gli
costava più nulla e gli forniva un guadagno. D’altra parte lo stesso
liberto, sorretto e aiutato dalla distribuzione pubblica a cui poteva
come cittadino aver parte, agevolato da un capitale di scorta anche
talvolta, rotto al lavoro ed edotto pure, in parecchi casi, di uno
speciale mestiere, aveva un campo aperto alla sua attività in quella
società, dove tanti elementi, per pregiudizi di classe e altri motivi,
erano inoperosi.
Le norme di questi rapporti tra patroni e liberti, nella forma in cui
noi le conosciamo, si vennero sviluppando e coordinando sotto l’Impero;
ma, da quelle che è lecito riportare più sicuramente a tempi anteriori
e dalla stessa disposizione con cui ripetutamente cercavano rimediare
a deplorati inconvenienti, si scorge come i patroni cercassero di
ritrarre tutto l’utile da questa condizione fatta a’ loro liberti.
Da un lato si cercò di assicurare il diritto de’ patroni all’eredità
del liberto, eliminando, almeno per le eredità più considerevoli,
la possibilità di eluderlo mediante testamento[743]; dall’altro
s’inclinava a estendere la prestazione delle operae, allargando il
concetto e il modo di prestazione e d’impiego delle stesse _operae
officiales_[744].
Il riflesso di questa tendenza de’ patroni a estendere i loro diritti,
lo troviamo in parte nelle testimonianze appartenenti ad epoca
posteriore, ma che ci mostrano come il loro scopo fu raggiunto, in
parte, in disposizioni mitigatrici e limitatrici de’ loro diritti,
magari di epoca tarda, ma che sono l’effetto di una reazione naturale
contro l’esorbitanza de’ patroni.
Così le opere del liberto non si limitavano semplicemente al mestiere
o al genere di lavoro da lui esercitato durante la schiavitù, ma anche
a quello che apprendesse di poi[745]. Così ogni miglioramento e ogni
vantaggio del liberto tornava anche a profitto del patrono. E, per
converso, se anche egli smetteva di esercitare il suo mestiere, doveva
nondimeno prestare sempre, quando occorrevano al patrono, altri uffici
corrispondenti, in compenso[746].
Limite e misura alla prestazione delle opere a favore del patrono erano
il pericolo della vita e la turpitudine delle opere richieste[747]; ma
questa stessa restrizione ci mostra che i patroni dovettero anche oltre
quel termine spingere le loro pretese, se l’equità del giureconsulto
dovette intervenire a contenerle.
Il giureconsulto Javoleno voleva, in linea generale, che il patrono
alimentasse il liberto, mentre l’impiegava a vantaggio proprio[748];
ma il giureconsulto Sabino faceva di quest’obbligo del patrono una mera
eccezione pel caso che il liberto non avesse di che alimentarsi; e del
resto, in ogni altro caso, anche durante la prestazione delle opere
dovute, doveva nutrirsi e vestirsi a sue spese[749].
Questa tendenza, di cui la legislazione e la giurisprudenza imperiale
ci danno come una proiezione, ci è anche più direttamente attestata
da quel che ci rimane della giureprudenza del periodo repubblicano più
tardo.
Erano frequenti le liti, le controversie e le occasioni a trattare
di questioni riflettenti schiavi e liberti, e questi formavano la
clientela preferita di qualche giureconsulto[750]. Di P. Rutilio Rufo,
giureconsulto e console nel 649/105, è ricordato espressamente che
contenne e moderò le soverchierie di patroni verso i liberti[751].
È facile allora scorgere quale impulso, indipendentemente dalle più
prossime occasioni di ordine politico e personale, dovesse venire alle
manumissioni da questa condizione di cose, che, sotto un certo aspetto,
sembrava conservare gli eventuali vantaggi della schiavitù eliminandone
i molti inconvenienti, scaricando il padrone del peso di alimentare
il servo meno che, tutt’al più, nelle giornate di lavoro utile,
cointeressando l’antico servo all’utilità del padrone e suscitando in
esso quel pungolo del bisogno e dell’interesse, che ne doveva duplicare
e fecondare l’attività.
Quindi — quanto più il lavoro servile si rivelava meno produttivo, il
lavoro salariato più conveniente ed accessibile, la circolazione e la
vicenda delle fortune più rapide — le manumissioni crebbero in maniera
così straordinaria che lo Stato dovette emettere provvedimenti, intesi
tuttavia, per chi ben guardi, più a regolarle che non realmente a
limitarle.
Quello che preoccupava i poteri pubblici, tanto più quando si furono
accentrati in una persona, non era già il fatto delle semplici
manumissioni e del diverso rapporto economico che si costituiva tra
l’antico schiavo e l’antico padrone. Le manumissioni erano oggetto
di preoccupazione e di misure restrittive, in quanto, come atti
inconsiderati ed ispirati a sentimento di vanità de’ minori e de’
testatori, contribuivano a quelle abitudini di dissipazione ed a quei
crolli di fortune, contro cui reagiva la nuova politica imperiale,
interessata a mantenere, come e fin dove fosse possibile, il dominio
in uno stato di assetto, senza elementi dissestati e necessariamente
irrequieti. Più ancora si era preoccupati di allontanare e limitare
le conseguenze delle manumissioni sulla vita pubblica; si trattava
d’impedire che tanti schiavi manomessi, divenendo cittadini di pieno
diritto, concorressero a ricostituire o a rendere più salde e più
potenti nella vita politica le clientele e le consorterie, che, in
mano della nobiltà e della classe ricca non ancora purgate o disilluse
delle loro ambizioni oligarchiche, dovevano presentare come una
minaccia e una insidia al potere imperiale; si trattava d’impedire che
concorressero ad accrescere le schiere degli aspiranti o de’ fruenti
delle distribuzioni pubbliche, divenute sempre più un così grave carico
dello Stato; si trattava insomma, per quell’antico travestimento
dell’interesse ch’era l’orgoglio romano e per gli stessi interessi
pratici in cui tornava a risolversi l’orgoglio, d’impedire che fosse
troppo inquinata da questi nuovi elementi la cittadinanza romana.
A queste ragioni erano inspirate e a questo scopo erano rivolte la
legge _Fufia Caninia_, l’_Aelia Sentia_, la _Junia Norbana_, tutte
venute in un giro relativamente breve di tempo. La prima si proponeva
in via più immediata di moderare la smania di manomettere in chi,
con un atto di ultima volontà, si spogliava di cose che non era più
chiamato a godere[752]; l’altra sottoponeva al previo parere di un
consiglio composto di dieci cavalieri e dieci senatori le manumissioni
degli schiavi d’età inferiore a’ trent’anni e quelle volute per
giusta causa da un minore di venti anni, e fatte con il rito della
_vindicta_[753]; l’ultima, la _Junia Norbana_, dava a’ manomessi
soltanto la latinità e non già il diritto di città[754].
Tutte e tre non costituivano un vero impedimento alle manumissioni.
Se le manumissioni fatte dal minore di venti anni erano nulle e
inefficaci a dare la libertà, non pare sicuro che fosse altrettanto
dell’affrancamento degli schiavi inferiori a’ trent’anni fatto da
persone capaci senza l’intervento del Consiglio[755].
Questa procedura irregolare e incompleta avrebbe avuto, secondo
qualche interprete, semplicemente l’effetto di non fare del liberto
un cittadino romano, ma di lasciarlo nella classe meno favorita de’
Latini[756]. La legge _Junia Norbana_ poi, apprendendosi come a un
mezzo termine, nell’atto stesso che precludeva agli schiavi la via
dell’acquisto de’ diritti di cittadinanza piena ed intera, apriva
l’adito a un maggior numero di manomissioni, elevando a stato di
diritto la manomissione compiuta senza forme solenni _inter amicos_, la
quale prima costituiva soltanto uno stato di fatto[757].
Quest’ultima legge quindi, lungi dal costituire un impedimento
all’allentarsi e allo sciogliersi del vero rapporto servile, ne
agevolava la trasformazione, al punto da essere considerata da qualcuno
come il punto, da cui prende le mosse, la tendenza legislativa a
favorire le manumissioni sempre più marcata sotto l’Impero.
D’altra parte la legge _Fufia Caninia_, limitata a’ soli atti di ultima
volontà, dava luogo, come è noto, a tutta una serie di espedienti e
di astuzie[758], che, se talvolta riescivano a eluderla, mostravano
sempre come forte fosse l’impulso a liberare gli schiavi e come i
freni fossero poco efficaci anche in un genere di manumissioni, come
quelle testamentarie, a cui dava la spinta la vanità anche più che non
l’interesse.
Le restrizioni della legge _Aelia Sentia_ finalmente, che alla loro
volta, all’occorrenza, cedevano il campo alle preoccupazioni di fare
argine al decrescere della popolazione, se anche talvolta inceppavano
il raggiungimento della libertà come condizione legale, non impedivano,
nè potevano impedire — ciò che a noi più importa, dal nostro punto di
vista — il raggiungimento di uno stato di fatto corrispondente a una
condizione di libertà e sopratutto di attività autonoma.
Così da ogni parte l’artigianato e il salariato, compatibilmente alla
condizione de’ luoghi e de’ tempi, ricevevano incremento; e, mentre
la concentrazione della ricchezza, di cui la schiavitù era stata
strumento, e l’impoverimento delle masse apparecchiavano nel numeroso
proletariato il campo, dove la nuova forma di produzione doveva
reclutare le sue forze di lavoro; la stessa schiavitù, trasformandosi
e disfacendosi, faceva spesso de’ servi e massimamente de’ liberti
altrettanti artigiani e salariati. È una trasformazione, la quale,
nel periodo più antico, anche quando non trova sempre prove dirette,
è accreditata da fatti concomitanti; e, a misura che si procede nel
tempo e si rendono più frequenti i documenti epigrafici, l’esercizio
delle arti, de’ mestieri, del piccolo commercio, proseguito in maniera
sempre più prevalente da liberti e dalla loro discendenza, si riflette
sul tempo anteriore, e vi fa scorgere la naturale anticipazione e il
precedente necessario di quello stato di cose.