Con l’_edictum de professione_, Verre non fece altro che completare

e sviluppare un indirizzo amministrativo, a lui anteriore; dove

prima, forse, era un semplice elenco de’ coltivatori, volle che

s’aggiungesse anche un elenco delle coltivazioni[975]. Le condanne,

in causa della mancata o non sincera denunzia (_professio_), era

poi una conseguenza naturale dell’obbligo imposto di denunziare le

coltivazioni; e, se ne fu fatta cattiva applicazione, il biasimo non si

può, in via assoluta, farlo risalire al decreto, da cui avea origine.

La _professio_, nella formazione del censo, era la cooperazione del

cittadino alla formazione del registro censuale, richiesta per legge

e con minaccia di una pena[976]; e questa di Verre, in Sicilia, si

poteva dire un’applicazione analogica dello stesso principio[977]. Che

poi la misura del pagamento non potesse dipendere semplicemente dalla

_professio_, dalla denunzia dell’agricoltore, s’intende senza molta

difficoltà. L’esazione avea luogo in base al ruolo del tributo, che

costituiva pel debitore il legale ordine di pagamento e lo metteva

in mora[978]; ed il rimedio ad un’esazione esagerata consisteva,

appunto, nella ripetizione di quanto era stato esatto ingiustamente e

nella multa che accompagnava l’arbitraria esazione[979]. Il divieto,

fatto all’agricoltore, di asportare il frumento dall’aia, prima di

essersi accordato col decumano, oltre ad essere un mezzo di assicurare

l’esazione e dare pratica esecuzione alle norme precedenti, trovava la

sua corrispondenza appunto nella _lex Hieronica_, la quale, secondo la

versione stessa di Cicerone, cercava con pene severe di impedire che il

frumento venisse rimosso in frode del decumano[980].

Un altro appiglio a maggiori attacchi, da parte di Cicerone, era

offerto dall’allargamento de’ poteri de’ pubblicani nell’esercitare il

loro diritto di pegno. Ma, anche qui, un più meditato esame della via

seguita da Verre, conduce forse ad un giudizio meno parziale. Che il

diritto di pegno competesse a’ pubblicani, è ammesso anche da Cicerone,

come norma esistente in ogni regione del dominio romano[981]. La colpa

di Verre sarebbe consistita nell’allargare questo diritto di pegno sino

a comprendere, non semplicemente quello che il pubblicano chiedeva e il

coltivatore si rifiutava di dare, bensì perfino, talvolta, tutto quello

che si trovava sull’aia; nell’invertire l’onere della prova, in modo

che non era più il pubblicano a dover dimostrare che gli era dovuto

quanto chiedeva, ma il coltivatore che dovea agire in giudizio contro

di lui; e, finalmente, in tutta la protezione ufficiale accordata

a questo sconfinato arbitrio de’ pubblicani, mercè l’intervento del

magistrato.

Ora, giova osservare che il diritto di pegno, specialmente nelle

sue origini, si presenta come un mezzo indiretto di costrizione

e s’informa, tutto, a questo principio dominante[982]; è un mezzo

di coazione, e, subordinatamente, una pena. L’estensione dunque di

questo diritto, sino a comprendere tutto il ricolto, specialmente

nel caso del _frumentum conceptum celatum_, è una estrinsecazione ed

una conseguenza di quel principio. Per vedere davvero in quanto Verre

modificò, e da che punto di vista, occorrerebbe sapere con precisione

il metodo seguito prima di lui. Ma anche senza poter risalire a questo,

e ritenendo, come una vera innovazione, l’inversione della prova e

le clausole dell’editto, che regolavano la condanna dell’agricoltore

opponente, o del pubblicano concussionario, la modificazione va

considerata in relazione a’ concetti che informavano il diritto

tributario.

Per chi crede che davvero il suolo provinciale, soggetto a tributo,

non fosse posseduto che a titolo di _precarium_[983]; od anche che il

_precarium_, senza costituire il cosciente ed originario fondamento

di quello stato di cose, ne fosse, specialmente verso la fine della

repubblica, divenuta l’espressione giuridica; per chi si mette

da questo punto di vista, la confisca del prodotto e l’inversione

della prova divengono soltanto la logica conseguenza di un principio

giuridico ammesso. Il pagamento del tributo era la condizione per

mantenersi nel possesso del fondo, e l’inadempimento, se poteva portare

la devoluzione del fondo stesso, a maggior ragione poteva produrre

il pignoramento di tutti i frutti; e dovea esso, l’agricoltore, agire

in giudizio contro il pubblicano, che come rappresentante de’ diritti

dello Stato vi compariva come _possessor_. Ma, anche chi non muove da

questo punto di partenza, non esita a riconoscere che il pubblicano

ed i poteri, che ad esso venivano concessi, non possono prendere

norma, nè trovare la loro spiegazione semplicemente ne’ rapporti di

diritto privato; ed è invece al carattere pubblico, ad essi attribuito,

che bisogna domandare una spiegazione conveniente. Lo Stato, nella

sua amministrazione ed in tutti i suoi rapporti finanziarî, non si

lasciava circoscrivere dalle norme di diritto privato, e seguiva le sue

speciali norme che son quelle del diritto pubblico[984]. L’interesse

de’ pubblicani era intimamente connesso con quello dell’annona,

dell’approvvigionamento di Roma, del retto funzionamento di tutti

que’ servizi pubblici che il pagamento de’ tributi rendeva possibile.

Rendere dunque l’esazione de’ tributi pronta e spedita, togliendo

gl’inceppi che potevano venire da preventive contese, significava,

non solo, e forse non tanto, favorire il ceto de’ pubblicani, quanto

favorire lo Stato, che nulla avrebbe percepito, quando alla loro volta

gli altri non avessero esatto. Di qui quei diritti di pignorare, di

perquisire, che si vedono concessi a’ pubblicani[985]. La nuova regola,

tanto censurata da Cicerone, per cui l’agricoltore era costretto a

seguire la competenza del fòro scelto dal pubblicano, piuttosto che del

suo, corrispondeva probabilmente all’ordine invertito delle parti; ed,

avendo il pubblicano la veste di convenuto, l’agricoltore, divenuto

attore, dovea andargli ad intentare nel luogo di sua residenza la

causa. Tutto ciò a prescindere da ogni facoltà del governatore nello

stabilire la sede del giudizio, facoltà di cui anche Cicerone in

Cilicia fece grande uso. Alcune delle disposizioni a ciò relative,

contenute nell’editto di Verre, rispondono, successivamente, ad

un’evoluzione della legislazione tributaria, che, anche da noi, si

fonda sul principio eccezionale del _solve et repete_; adottato

talvolta anche in rapporti d’ordine privato, ma sempre in vista

di motivi d’interesse pubblico. Le vessazioni e gli arbitrî, che

facilmente si possono accompagnare ad una siffatta estensione

di poteri, che, anzi, molte volte sono inevitabili, possono solo

limitarsi, adottando rigorose disposizioni contro gli abusi commessi;

ed è per questa via che si metteva la legislazione, specialmente

sotto l’impero[986]. Verre minacciando di condannare i pubblicani a

pagare otto volte quello che avessero indebitamente esatto, obbediva

precisamente — a considerare almeno la disposizione in astratto — a

questo criterio.

La disposizione corrispondente, che comminava il pagamento del

quadruplo all’agricoltore soccombente, poteva, certamente, essere un

tranello; ma era pure un rimedio necessario contro la moltiplicazione

di giudizî temerarî, ed una cosa affatto rispondente all’indole ed al

carattere del giudizio romano.

Secondo Cicerone, queste nuove disposizioni, già per sè stesse

dannose agl’interessi degli agricoltori, sarebbero state rese anche

più esiziali dalla irregolare costituzione de’ tribunali, formati con

criterî diversi da quelli voluti dalla _lex Hieronica_; giacchè, in

luogo di esser tratti dal _conventus_ e da’ _negotiatores_, i giudici

erano presi dalla coorte stessa del pretore. L’accusa non è nuova; e

Cicerone, prima di trattare dell’amministrazione frumentaria, l’avea

già fatta a Verre, trattando, in generale, dell’amministrazione

giudiziaria. Se non che, lo stesso Cicerone ci dà modo di temperare

l’accusa e di mostrarla almeno nella sua generalità esagerata. A breve

distanza del luogo, ove, in forma assoluta, avea negato ogni scelta

di giudici da’ _negotiatores_ e dal _conventus_, dice che non avea

tenuto conto della _lex Rupilia_, che _quando non v’andava di mezzo

il suo interesse_[987]. Più appresso, sempre lo stesso Cicerone parla

di M. Petilio, cavaliere romano, ch’era nel _consilium_ di Verre,

e che da lui, in occasione della causa di Sopatro, fu allontanato,

perchè adempisse la sua funzione di _iudex rei privatae_; e con M.

Petilio erano anche molti altri, che solevano prender parte a’ giudizi

e che aveano esercitato tale compito anche sotto il predecessore di

Verre[988]. A’ membri della coorte poi Cicerone nega la loro qualità

di cittadini romani[989]; ma il loro nome di Cornelii, e il vederli

intorno a Verre, ci fa agevolmente pensare che essi doveano appartenere

a que’ diecimila, o più, che Silla introdusse nella cittadinanza

romana[990]; e solo la viziosa origine e la foga dell’accusa hanno

indotto Cicerone a dire il contrario. Se erano cittadini romani, come

tali appartenevano al _conventus_, e, formalmente almeno, Verre non

avrebbe punto violata la legge scegliendoli a giudici; per quanto

noi non siamo bene informati del modo preciso, onde concorrevano a

formare il corpo giudicante il conventus e i negotiatores. In ogni

modo, nella formazione del tribunale, il pretore avea il diritto di

scelta, e le parti quello della ricusazione[991]; sicchè, anche sotto

questo rapporto, l’operato di Verre sfugge sempre più all’accusa di

illegalità. È opportuno anche rammentare come, in genere, il consiglio

adoperato dal magistrato avea una funzione, più che altro consultiva,

e nel costituirlo e nel seguirlo, in genere, era lasciata molta

latitudine al magistrato[992]. E questo stesso suo carattere, messo

insieme alla maggiore agevolezza di trarre i giudici dal seguito del

governatore, composto di persone meno distratte da altre faccende e

sempre presenti, portò poi a costituire stabilmente, de’ membri della

coorte, i tribunali provinciali. Sotto questo aspetto, infatti, i

tribunali ci si presentano nel periodo imperiale; ma la consuetudine,

verosimilmente, era più antica, e si trattava di tutta una evoluzione,

per cui un semplice stato di fatto, con la costante ripetizione, si

mutava in una norma fissa[993].

[Gli elementi di fatto dell’accusa.]

Scendendo da questa censura di norme generali a’ casi concreti,

riesce più difficile sottoporre ad esame le accuse di Cicerone; ma,

pur non potendo discutere fatti, che sfuggono ad ogni controllo, sia

per il loro riferimento a qualche fatto d’ordine generale, sia per il

carattere comune che hanno, porgono anch’essi agio talvolta a togliere

opinione di esattezza alle parole di Cicerone e a giudicare, con

qualche criterio diverso dal suo, alcuni de’ fatti di Verre.

È stato già osservato[994], per esempio, come poco giustificabile sia

il giudizio portato da Cicerone nel caso di Xenone Meneno, sia che si

consideri il diritto di accertare la vera estensione delle colture,

sia che si consideri la legale rappresentanza che il marito avea della

moglie. L’intromissione di Verre nel riscatto, che facevano le città

delle decime dalle mani de’ pubblicani, può aver dato, ed avrà dato

luogo ad abusi: non c’è a dubitarne; ma, considerata in principio,

corrispondeva ad un compito, che il governatore non reputava estraneo

alle sue funzioni, tanto dal punto di vista dell’interesse de’

pubblicani, che de’ provinciali; e lo stesso Cicerone, in Cilicia, si

adoperò a menare a termine queste composizioni.

Gl’ingenti guadagni che i pubblicani, secondo lui, avrebbero

realizzato, non hanno bisogno, per essere spiegati, assolutamente,

di queste pressioni di Verre. Gli appalti, assunti in base alle

colture, ch’erano state denunziate, spesso, in proporzione inferiore

alla realtà; le leggi rigorose, che aveano armato i pubblicani di

tanti poteri nelle riscossioni; bastano già, per sè soli, a spiegare

queste transazioni, fatte a condizioni così favorevoli e con sì lauti

guadagni. Anche Cicerone è costretto a riconoscere indirettamente il

secondo di questi argomenti[995].

[Le decime di Leontini.]

Ma dove Cicerone più mostra la parzialità dell’accusa, è proprio in

quel punto, in cui crede di portare a Verre un colpo irreparabile:

alludo all’appalto delle decime dell’agro leontino. Cicerone

rimproverava, infatti, a Verre di avere appaltato ad Apronio, per

trentaseimila medimni, la riscossione delle decime dell’agro leontino,

che nella migliore ipotesi non potevano ascendere a più di trentamila

medimni; giacchè trentamila jugeri erano stati messi a coltura, ed

il prodotto, solo nella migliore delle ipotesi, era il decuplo della

semente. Intanto, data questa condizione di cose, non si riesce a

spiegare come Cicerone là stesso e poco appresso possa affermare[996],

che le decime in altri tempi, sotto C. Norbano, cioè nell’87 a. C.[997]

si vendettero ad ugual prezzo, e che, in quell’anno stesso, Q. Minucio,

uomo de’ più onesti (_in primis honestum_), e che perciò dovea contare

solo su’ mezzi leciti, volea prendere l’appalto ad una ragione assai

più alta di quella offerta da Apronio. La spiegazione si trova soltanto

col dissipare la confusione che Cicerone vuol portare sull’argomento.

I _Campi leontini_, che, per la loro feracità, avean persino fama di

essere stati i primi a portare il frumento[998]; anche oggi, quando la

miglior parte di essi è stata sottratta alla coltura de’ cereali, per

essere adibita ad una cultura più intensiva, esausti pur come possono

essere, dopo tanti anni, e senza un vero miglioramento di metodi di

cultura; sono pur capaci di rendere dodici volte la semente[999], due

volte più di quello che Cicerone diceva. Quando Plinio ne scriveva, da

naturalista, e senza i preconcetti che Cicerone vi portava, ne faceva

ascendere la fecondità a tal punto, che la sua espressione, poichè

parla del cento per uno, dev’essere ritenuta iperbolica. In ogni modo

Plinio fa que’ campi fecondi come quelli dell’Egitto[1000]. Cicerone

dunque cominciava dall’abbassare la produttività di quelle terre,

e non si fermava qui. La produttività non si proporzionava all’area

coltivata, bensì alla semente piantata. Ora, nell’iugero di terra,

specialmente quando il terreno era assai fecondo, poteva seminarsi

anche più di un medimno di frumento. La diversa proporzione della

semente era cosa ben nota agli scrittori antichi di agricoltura[1001];

un d’essi, parlando della seminagione dell’orzo, consiglia di metterne

otto modii in ogni iugero di terreno[1002]. Se si tien calcolo di tutto

questo, si può anche venire alla conclusione che Apronio prelevò tre

medimni per ogni iugero di terreno, senza prendere in realtà più di una

decima parte del prodotto.

[Il _frumentum imperatum_ e l’_aestimatum_.]

Non degno di maggior fede, forse, è Cicerone, dove, censurando le

percezioni arbitrariamente fatte, nell’esigere il _frumentum imperatum_

e specialmente il _collybus_, l’aggio sul cambio delle monete, dice che

questo non potea trovar luogo, perchè in Sicilia non avea corso che una

sola specie di moneta. Eppure, se v’era paese, che per la commistione

de’ popoli, per la posizione, per il commercio, dovea avere, come avea,

un corso di monete vario, quello era la Sicilia.

Equivoco del pari e capzioso è il ragionamento, col quale Cicerone

vuole provare la colpevolezza di Verre nell’esigere il _frumentum

aestimatum_. Come è noto, il pretore avea facoltà di esigere il

frumento occorrente agli usi personali suoi e dei suoi dipendenti,

e Verre l’avrebbe dovuto pagare, per quel che Cicerone ci dice, a

quattro sesterzî il modio. Se non che, una consuetudine sorta prima

a vantaggio, e poi convertita a danno de’ provinciali, ammetteva

che il governatore esigesse danaro invece di frumento; e, giacchè il

governatore avea diritto di esigere il frumento dove più gli piacesse,

il prezzo da esigere si valutava prendendo come misura, il prezzo che

il frumento avea nella città della provincia, in cui era più caro.

Verre avea, in base a questa consuetudine, esatto in Sicilia, a titolo

di _frumentum aestimatum_, nientemeno che tre danari a modio, cioè

dodici sesterzî. Cicerone, pur cedendo alla consuetudine e non volendo

attaccare Verre almeno da questo aspetto, sostiene che Verre ne abusò;

giacchè in Sicilia il costo del frumento era uniforme, se non di due

sesterzî a modio, come pur Verre avea scritto, tutt’al più di due

sesterzî e mezzo. Verre quindi, anche a questo titolo, avea violata la

legge, espilando danaro.

Ora, che al tempo di Verre il frumento avesse, per tutta la provincia,

un prezzo uniforme e costante, recherà molta meraviglia; quando

un’occhiata a recenti statistiche mostra come, anche a’ tempi

nostri, pur con ogni facilità di approvigionamento, con i mezzi di

comunicazione incomparabilmente più agevoli, si è ben lungi, nella

stessa Sicilia, dall’ottenere questo prezzo uniforme[1003]; ed allora

la Sicilia si distingueva sopra tutto per lo scarsissimo sviluppo di

viabilità[1004]. Che, dunque, il prezzo del frumento fosse eguale in

ogni punto della Sicilia, noi non lo crederemo, se anche ce lo dice

Cicerone. Ma un equivoco anche maggiore è quello che vuole indurre

Cicerone, quando, parlando del frumento venduto, a detta di Verre, a

due sesterzî il modio, e di quello da Verre stesso fatto pagare a tre

danari, non fa distinzione di tempo. Percorrendo i dati, comunque non

molto abbondanti, che abbiamo sul prezzo de’ cereali nell’antichità,

da nulla forse siamo tanto colpiti, come dalle variazioni affatto

repentine, a cui andava soggetto; in modo che a distanza di pochi mesi

è possibile veder salire il prezzo di un medimno da 4 d. 3 ob. a 7 o

10 d.[1005], ed, a più breve distanza ancora, il prezzo di un’artaba

da 250 dr. a 320, 368, 384 dr.[1006]. Pure, ciò non può destarci

meraviglia, se consideriamo tutti i vincoli imposti al commercio de’

cereali, i sistemi proibitivi, i monopolî, i privilegî. Gli effetti

di una tale condizione di cose, sopra tutto per quanto riguarda

l’artificiale rialzo del prezzo, sono stati studiati, nella stessa

Italia, molte volte e da tempo[1007], e non accade di tornarvi sopra.

Bastava un’incetta fatta su larga scala per far salire il prezzo sino a

16 dramme il medimno[1008]; ma, anche indipendentemente da questi casi

speciali, avveniva facilmente che il grano, svilito di prezzo subito

dopo il ricolto, salisse ad un prezzo assai alto in altra stagione

dell’anno. In Sicilia, donde, a sola nostra notizia, senza tener conto

del _frumentum aestimatum_ e de’ guadagni de’ pubblicani, tra prima e

seconda decima e _frumentum emptum_, venivano prelevati, per conto di

Roma, circa un milionecentotrentamila e più medimni, non era difficile

che ciò avvenisse. Lo stesso Cicerone ammette senza contrasto, che

appena sotto il predecessore di Verre, il prezzo del frumento era

salito a cinque danari il modio[1009].

Considerando dunque l’indeterminatezza della notizia di Cicerone,

basterà supporre che i due prezzi diversi de’ cereali si riferiscano

a due periodi diversi e che Verre, non avendo limite di tempo fissato

alla sua richiesta, l’abbia fatta in un momento dì rincaro; ed anche

quest’accusa di Cicerone, sempre dal punto di vista legale, da cui egli

amava mettersi, avrà perduto ogni fondamento.

[La ruina dell’agricoltura siciliana.]

Quanto ne avea l’altra accusa che Cicerone facea a Verre, di aver egli

solo rovinata l’agricoltura siciliana?

Veramente, se le cifre corrispondono al vero, fa senso il vedere,

in soli tre anni, ridotti i coloni di Leontini da 84 a 32, quelli di

Mutyce da 187 ad 86, quelli di Herbita da 252 a 130, quelli di Agyrium,

finalmente, da 250 ad 80[1010].

Ma, era proprio tutta colpa di Verre?

Non sarò io a negare i tristissimi effetti di un sistema d’imposizione,

male ordinato e peggio applicato; pure è giusto rilevare che, nè questo

metteva capo a Verre soltanto, nè un fatto di tanto rilievo avea la

sua origine soltanto nel sistema tributario e nelle vessazioni di un

governatore. Molteplici e maggiori ne erano le cause.

Se le guerre servili, due volte divampate con uno scoppio più violento,

due volte erano state represse, non n’erano perciò state tolte le

cause. Sotto l’azione di tutte queste cause, che la concorrenza

sempre progrediente dell’Africa e dell’Egitto, rendeva ognora più

disastrose, la Sicilia s’impoveriva e si spopolava. Era una crisi,

incomparabilmente più duratura e più esiziale di quella che avea potuto

portare alcuni secoli innanzi la coltura dell’olivo e della vite,

introdotta nell’Africa[1011]. Se è vero, come Cicerone vuole, che a C.

Norbano, soltanto quattordici anni prima di Verre, era riuscito agevole

esigere, senza durezza e senza soverchio aggravio, quello che Verre

potè esigere a costo di tanti sforzi; bisogna pure da questo dedurre

che, anche in un tal numero d’anni non grande, una sensibile decadenza

avea avuto luogo nell’agricoltura. Quell’incremento del lavoro

servile, doppiamente insidioso alla piccola proprietà ed al benessere

generale, per la concorrenza sempre più implacabile e per lo stato

permanentemente malsicuro in cui teneva l’isola, conduceva ad una forma

di produzione agricola, sempre più sfruttatrice e meno rimunerativa. I

vincoli imposti alla libera espansione degli elementi locali, l’avida

e prepotente speculazione di tutto il ceto commerciante romano, che,

direttamente o indirettamente, si volgeva alla Sicilia, il prelevamento

delle decime, aveano un’azione incalcolabile su tutta l’economia

siciliana. La _lex Cassia Terentia_, introdotta appunto al principio

dell’amministrazione di Verre, avea dovuto essere un altro colpo.

Benchè Cicerone tenga a dire il contrario, è poco probabile che il

Senato nello stabilire i prezzi tenesse più conto dell’interesse de’

Siciliani che di quello dell’erario; e, in ogni modo, quest’altro

prelevamento forzato non era fatto per mettere meglio in grado gli

agricoltori di tentare la libera speculazione e di profittare della

varia vicenda de’ prezzi. Se a tutto ciò si aggiunge il brigantaggio

e specialmente la pirateria, fatta sempre più audace e molesta, si

avrà ragione di sospettare che non era in tutto veritiero, nè in tutto

giusto Cicerone, nell’imporre quest’altro carico, tutto, sul capo di

Verre.

È strano come Cicerone, che avea tanto abbondato in altri punti,

qui, volendo dimostrare la diminuzione degli agricoltori, si limiti

a parlare di quattro soltanto tra le sessantotto città di Sicilia.

E come mai la diminuzione sarebbe stata maggiore in questi punti,

che erano pure i più fecondi? La notizia di Cicerone inoltre è

monca, giacchè di due dati, che il catasto di Verre abbracciava, il

numero degli agricoltori e l’estensione delle culture, ci dà notizia

solo di quelli e non di questa. Nella campagna di Agrigentum, ebbe

l’impressione di una grande desolazione; eppure egli non se ne può

servire per dimostrare che gli agricoltori scemavano proprio sotto

Verre[1012]. Occorre notare, come dallo stesso Cicerone sappiamo, che

doveano esservi stati degli anni di cattivo raccolto sotto Verre e

che, anzi, per superstizione, i Siciliani ne attribuivano la cagione

al trafugamento della statua di Cerere[1013]. È notevole pure che

i territorî di quelle quattro città, tutti della Sicilia orientale,

doveano essere più facilmente preda de’ pirati, omai prepotenti, che

facevano sbarchi sulle coste e si inoltravano anche talvolta nel paese

per saccheggiare e incendiare le mèssi[1014]. Appiano[1015] attribuisce

alla pirateria, divenuta tanto potente da interrompere ogni commercio,

anche questo abbandono de’ campi. Tutto ciò ci dice già qualche cosa;

ma un’altra spiegazione l’abbiamo ancora, se ci facciamo a considerare

che que’ territori si trovavano precisamente in quella parte della

Sicilia, ch’è anche oggi quella ove più domina il latifondo[1016]. Che

anche allora la grande coltura tendesse sempre più ad ampliarsi, sia

sotto forma di allargamento della proprietà, l’_ingens cupido agros

continuandi_, rilevata poi da Livio[1017], che di locazione in grande,

e che si riuscisse a meraviglia a sopprimere piccoli proprietarî, o

piccoli affittaiuoli; ce lo dimostra il caso de’ Leontini, quale ce

lo dà lo stesso Cicerone[1018]. A Leontini appunto, l’unico e grande

possessore fondiario era Mnasistrato, odiato perciò stesso da’ suoi

concittadini, come può essere un latifondista siciliano del giorno, che

vive del tributo, della fame e della miseria de’ suoi conterranei. Chi

sa dunque quanta parte, in questo stremarsi degli agricoltori, l’aveano

la mala annata, i pirati e gli emuli di quello stesso Mnasistrato, che

Cicerone chiama con intenzione _homo honestissimus_ e _vir optimus_.

Il processo di Verre · 第 17 / 21 段