e sviluppare un indirizzo amministrativo, a lui anteriore; dove
prima, forse, era un semplice elenco de’ coltivatori, volle che
s’aggiungesse anche un elenco delle coltivazioni[975]. Le condanne,
in causa della mancata o non sincera denunzia (_professio_), era
poi una conseguenza naturale dell’obbligo imposto di denunziare le
coltivazioni; e, se ne fu fatta cattiva applicazione, il biasimo non si
può, in via assoluta, farlo risalire al decreto, da cui avea origine.
La _professio_, nella formazione del censo, era la cooperazione del
cittadino alla formazione del registro censuale, richiesta per legge
e con minaccia di una pena[976]; e questa di Verre, in Sicilia, si
poteva dire un’applicazione analogica dello stesso principio[977]. Che
poi la misura del pagamento non potesse dipendere semplicemente dalla
_professio_, dalla denunzia dell’agricoltore, s’intende senza molta
difficoltà. L’esazione avea luogo in base al ruolo del tributo, che
costituiva pel debitore il legale ordine di pagamento e lo metteva
in mora[978]; ed il rimedio ad un’esazione esagerata consisteva,
appunto, nella ripetizione di quanto era stato esatto ingiustamente e
nella multa che accompagnava l’arbitraria esazione[979]. Il divieto,
fatto all’agricoltore, di asportare il frumento dall’aia, prima di
essersi accordato col decumano, oltre ad essere un mezzo di assicurare
l’esazione e dare pratica esecuzione alle norme precedenti, trovava la
sua corrispondenza appunto nella _lex Hieronica_, la quale, secondo la
versione stessa di Cicerone, cercava con pene severe di impedire che il
frumento venisse rimosso in frode del decumano[980].
Un altro appiglio a maggiori attacchi, da parte di Cicerone, era
offerto dall’allargamento de’ poteri de’ pubblicani nell’esercitare il
loro diritto di pegno. Ma, anche qui, un più meditato esame della via
seguita da Verre, conduce forse ad un giudizio meno parziale. Che il
diritto di pegno competesse a’ pubblicani, è ammesso anche da Cicerone,
come norma esistente in ogni regione del dominio romano[981]. La colpa
di Verre sarebbe consistita nell’allargare questo diritto di pegno sino
a comprendere, non semplicemente quello che il pubblicano chiedeva e il
coltivatore si rifiutava di dare, bensì perfino, talvolta, tutto quello
che si trovava sull’aia; nell’invertire l’onere della prova, in modo
che non era più il pubblicano a dover dimostrare che gli era dovuto
quanto chiedeva, ma il coltivatore che dovea agire in giudizio contro
di lui; e, finalmente, in tutta la protezione ufficiale accordata
a questo sconfinato arbitrio de’ pubblicani, mercè l’intervento del
magistrato.
Ora, giova osservare che il diritto di pegno, specialmente nelle
sue origini, si presenta come un mezzo indiretto di costrizione
e s’informa, tutto, a questo principio dominante[982]; è un mezzo
di coazione, e, subordinatamente, una pena. L’estensione dunque di
questo diritto, sino a comprendere tutto il ricolto, specialmente
nel caso del _frumentum conceptum celatum_, è una estrinsecazione ed
una conseguenza di quel principio. Per vedere davvero in quanto Verre
modificò, e da che punto di vista, occorrerebbe sapere con precisione
il metodo seguito prima di lui. Ma anche senza poter risalire a questo,
e ritenendo, come una vera innovazione, l’inversione della prova e
le clausole dell’editto, che regolavano la condanna dell’agricoltore
opponente, o del pubblicano concussionario, la modificazione va
considerata in relazione a’ concetti che informavano il diritto
tributario.
Per chi crede che davvero il suolo provinciale, soggetto a tributo,
non fosse posseduto che a titolo di _precarium_[983]; od anche che il
_precarium_, senza costituire il cosciente ed originario fondamento
di quello stato di cose, ne fosse, specialmente verso la fine della
repubblica, divenuta l’espressione giuridica; per chi si mette
da questo punto di vista, la confisca del prodotto e l’inversione
della prova divengono soltanto la logica conseguenza di un principio
giuridico ammesso. Il pagamento del tributo era la condizione per
mantenersi nel possesso del fondo, e l’inadempimento, se poteva portare
la devoluzione del fondo stesso, a maggior ragione poteva produrre
il pignoramento di tutti i frutti; e dovea esso, l’agricoltore, agire
in giudizio contro il pubblicano, che come rappresentante de’ diritti
dello Stato vi compariva come _possessor_. Ma, anche chi non muove da
questo punto di partenza, non esita a riconoscere che il pubblicano
ed i poteri, che ad esso venivano concessi, non possono prendere
norma, nè trovare la loro spiegazione semplicemente ne’ rapporti di
diritto privato; ed è invece al carattere pubblico, ad essi attribuito,
che bisogna domandare una spiegazione conveniente. Lo Stato, nella
sua amministrazione ed in tutti i suoi rapporti finanziarî, non si
lasciava circoscrivere dalle norme di diritto privato, e seguiva le sue
speciali norme che son quelle del diritto pubblico[984]. L’interesse
de’ pubblicani era intimamente connesso con quello dell’annona,
dell’approvvigionamento di Roma, del retto funzionamento di tutti
que’ servizi pubblici che il pagamento de’ tributi rendeva possibile.
Rendere dunque l’esazione de’ tributi pronta e spedita, togliendo
gl’inceppi che potevano venire da preventive contese, significava,
non solo, e forse non tanto, favorire il ceto de’ pubblicani, quanto
favorire lo Stato, che nulla avrebbe percepito, quando alla loro volta
gli altri non avessero esatto. Di qui quei diritti di pignorare, di
perquisire, che si vedono concessi a’ pubblicani[985]. La nuova regola,
tanto censurata da Cicerone, per cui l’agricoltore era costretto a
seguire la competenza del fòro scelto dal pubblicano, piuttosto che del
suo, corrispondeva probabilmente all’ordine invertito delle parti; ed,
avendo il pubblicano la veste di convenuto, l’agricoltore, divenuto
attore, dovea andargli ad intentare nel luogo di sua residenza la
causa. Tutto ciò a prescindere da ogni facoltà del governatore nello
stabilire la sede del giudizio, facoltà di cui anche Cicerone in
Cilicia fece grande uso. Alcune delle disposizioni a ciò relative,
contenute nell’editto di Verre, rispondono, successivamente, ad
un’evoluzione della legislazione tributaria, che, anche da noi, si
fonda sul principio eccezionale del _solve et repete_; adottato
talvolta anche in rapporti d’ordine privato, ma sempre in vista
di motivi d’interesse pubblico. Le vessazioni e gli arbitrî, che
facilmente si possono accompagnare ad una siffatta estensione
di poteri, che, anzi, molte volte sono inevitabili, possono solo
limitarsi, adottando rigorose disposizioni contro gli abusi commessi;
ed è per questa via che si metteva la legislazione, specialmente
sotto l’impero[986]. Verre minacciando di condannare i pubblicani a
pagare otto volte quello che avessero indebitamente esatto, obbediva
precisamente — a considerare almeno la disposizione in astratto — a
questo criterio.
La disposizione corrispondente, che comminava il pagamento del
quadruplo all’agricoltore soccombente, poteva, certamente, essere un
tranello; ma era pure un rimedio necessario contro la moltiplicazione
di giudizî temerarî, ed una cosa affatto rispondente all’indole ed al
carattere del giudizio romano.
Secondo Cicerone, queste nuove disposizioni, già per sè stesse
dannose agl’interessi degli agricoltori, sarebbero state rese anche
più esiziali dalla irregolare costituzione de’ tribunali, formati con
criterî diversi da quelli voluti dalla _lex Hieronica_; giacchè, in
luogo di esser tratti dal _conventus_ e da’ _negotiatores_, i giudici
erano presi dalla coorte stessa del pretore. L’accusa non è nuova; e
Cicerone, prima di trattare dell’amministrazione frumentaria, l’avea
già fatta a Verre, trattando, in generale, dell’amministrazione
giudiziaria. Se non che, lo stesso Cicerone ci dà modo di temperare
l’accusa e di mostrarla almeno nella sua generalità esagerata. A breve
distanza del luogo, ove, in forma assoluta, avea negato ogni scelta
di giudici da’ _negotiatores_ e dal _conventus_, dice che non avea
tenuto conto della _lex Rupilia_, che _quando non v’andava di mezzo
il suo interesse_[987]. Più appresso, sempre lo stesso Cicerone parla
di M. Petilio, cavaliere romano, ch’era nel _consilium_ di Verre,
e che da lui, in occasione della causa di Sopatro, fu allontanato,
perchè adempisse la sua funzione di _iudex rei privatae_; e con M.
Petilio erano anche molti altri, che solevano prender parte a’ giudizi
e che aveano esercitato tale compito anche sotto il predecessore di
Verre[988]. A’ membri della coorte poi Cicerone nega la loro qualità
di cittadini romani[989]; ma il loro nome di Cornelii, e il vederli
intorno a Verre, ci fa agevolmente pensare che essi doveano appartenere
a que’ diecimila, o più, che Silla introdusse nella cittadinanza
romana[990]; e solo la viziosa origine e la foga dell’accusa hanno
indotto Cicerone a dire il contrario. Se erano cittadini romani, come
tali appartenevano al _conventus_, e, formalmente almeno, Verre non
avrebbe punto violata la legge scegliendoli a giudici; per quanto
noi non siamo bene informati del modo preciso, onde concorrevano a
formare il corpo giudicante il conventus e i negotiatores. In ogni
modo, nella formazione del tribunale, il pretore avea il diritto di
scelta, e le parti quello della ricusazione[991]; sicchè, anche sotto
questo rapporto, l’operato di Verre sfugge sempre più all’accusa di
illegalità. È opportuno anche rammentare come, in genere, il consiglio
adoperato dal magistrato avea una funzione, più che altro consultiva,
e nel costituirlo e nel seguirlo, in genere, era lasciata molta
latitudine al magistrato[992]. E questo stesso suo carattere, messo
insieme alla maggiore agevolezza di trarre i giudici dal seguito del
governatore, composto di persone meno distratte da altre faccende e
sempre presenti, portò poi a costituire stabilmente, de’ membri della
coorte, i tribunali provinciali. Sotto questo aspetto, infatti, i
tribunali ci si presentano nel periodo imperiale; ma la consuetudine,
verosimilmente, era più antica, e si trattava di tutta una evoluzione,
per cui un semplice stato di fatto, con la costante ripetizione, si
mutava in una norma fissa[993].
[Gli elementi di fatto dell’accusa.]
Scendendo da questa censura di norme generali a’ casi concreti,
riesce più difficile sottoporre ad esame le accuse di Cicerone; ma,
pur non potendo discutere fatti, che sfuggono ad ogni controllo, sia
per il loro riferimento a qualche fatto d’ordine generale, sia per il
carattere comune che hanno, porgono anch’essi agio talvolta a togliere
opinione di esattezza alle parole di Cicerone e a giudicare, con
qualche criterio diverso dal suo, alcuni de’ fatti di Verre.
È stato già osservato[994], per esempio, come poco giustificabile sia
il giudizio portato da Cicerone nel caso di Xenone Meneno, sia che si
consideri il diritto di accertare la vera estensione delle colture,
sia che si consideri la legale rappresentanza che il marito avea della
moglie. L’intromissione di Verre nel riscatto, che facevano le città
delle decime dalle mani de’ pubblicani, può aver dato, ed avrà dato
luogo ad abusi: non c’è a dubitarne; ma, considerata in principio,
corrispondeva ad un compito, che il governatore non reputava estraneo
alle sue funzioni, tanto dal punto di vista dell’interesse de’
pubblicani, che de’ provinciali; e lo stesso Cicerone, in Cilicia, si
adoperò a menare a termine queste composizioni.
Gl’ingenti guadagni che i pubblicani, secondo lui, avrebbero
realizzato, non hanno bisogno, per essere spiegati, assolutamente,
di queste pressioni di Verre. Gli appalti, assunti in base alle
colture, ch’erano state denunziate, spesso, in proporzione inferiore
alla realtà; le leggi rigorose, che aveano armato i pubblicani di
tanti poteri nelle riscossioni; bastano già, per sè soli, a spiegare
queste transazioni, fatte a condizioni così favorevoli e con sì lauti
guadagni. Anche Cicerone è costretto a riconoscere indirettamente il
secondo di questi argomenti[995].
[Le decime di Leontini.]
Ma dove Cicerone più mostra la parzialità dell’accusa, è proprio in
quel punto, in cui crede di portare a Verre un colpo irreparabile:
alludo all’appalto delle decime dell’agro leontino. Cicerone
rimproverava, infatti, a Verre di avere appaltato ad Apronio, per
trentaseimila medimni, la riscossione delle decime dell’agro leontino,
che nella migliore ipotesi non potevano ascendere a più di trentamila
medimni; giacchè trentamila jugeri erano stati messi a coltura, ed
il prodotto, solo nella migliore delle ipotesi, era il decuplo della
semente. Intanto, data questa condizione di cose, non si riesce a
spiegare come Cicerone là stesso e poco appresso possa affermare[996],
che le decime in altri tempi, sotto C. Norbano, cioè nell’87 a. C.[997]
si vendettero ad ugual prezzo, e che, in quell’anno stesso, Q. Minucio,
uomo de’ più onesti (_in primis honestum_), e che perciò dovea contare
solo su’ mezzi leciti, volea prendere l’appalto ad una ragione assai
più alta di quella offerta da Apronio. La spiegazione si trova soltanto
col dissipare la confusione che Cicerone vuol portare sull’argomento.
I _Campi leontini_, che, per la loro feracità, avean persino fama di
essere stati i primi a portare il frumento[998]; anche oggi, quando la
miglior parte di essi è stata sottratta alla coltura de’ cereali, per
essere adibita ad una cultura più intensiva, esausti pur come possono
essere, dopo tanti anni, e senza un vero miglioramento di metodi di
cultura; sono pur capaci di rendere dodici volte la semente[999], due
volte più di quello che Cicerone diceva. Quando Plinio ne scriveva, da
naturalista, e senza i preconcetti che Cicerone vi portava, ne faceva
ascendere la fecondità a tal punto, che la sua espressione, poichè
parla del cento per uno, dev’essere ritenuta iperbolica. In ogni modo
Plinio fa que’ campi fecondi come quelli dell’Egitto[1000]. Cicerone
dunque cominciava dall’abbassare la produttività di quelle terre,
e non si fermava qui. La produttività non si proporzionava all’area
coltivata, bensì alla semente piantata. Ora, nell’iugero di terra,
specialmente quando il terreno era assai fecondo, poteva seminarsi
anche più di un medimno di frumento. La diversa proporzione della
semente era cosa ben nota agli scrittori antichi di agricoltura[1001];
un d’essi, parlando della seminagione dell’orzo, consiglia di metterne
otto modii in ogni iugero di terreno[1002]. Se si tien calcolo di tutto
questo, si può anche venire alla conclusione che Apronio prelevò tre
medimni per ogni iugero di terreno, senza prendere in realtà più di una
decima parte del prodotto.
[Il _frumentum imperatum_ e l’_aestimatum_.]
Non degno di maggior fede, forse, è Cicerone, dove, censurando le
percezioni arbitrariamente fatte, nell’esigere il _frumentum imperatum_
e specialmente il _collybus_, l’aggio sul cambio delle monete, dice che
questo non potea trovar luogo, perchè in Sicilia non avea corso che una
sola specie di moneta. Eppure, se v’era paese, che per la commistione
de’ popoli, per la posizione, per il commercio, dovea avere, come avea,
un corso di monete vario, quello era la Sicilia.
Equivoco del pari e capzioso è il ragionamento, col quale Cicerone
vuole provare la colpevolezza di Verre nell’esigere il _frumentum
aestimatum_. Come è noto, il pretore avea facoltà di esigere il
frumento occorrente agli usi personali suoi e dei suoi dipendenti,
e Verre l’avrebbe dovuto pagare, per quel che Cicerone ci dice, a
quattro sesterzî il modio. Se non che, una consuetudine sorta prima
a vantaggio, e poi convertita a danno de’ provinciali, ammetteva
che il governatore esigesse danaro invece di frumento; e, giacchè il
governatore avea diritto di esigere il frumento dove più gli piacesse,
il prezzo da esigere si valutava prendendo come misura, il prezzo che
il frumento avea nella città della provincia, in cui era più caro.
Verre avea, in base a questa consuetudine, esatto in Sicilia, a titolo
di _frumentum aestimatum_, nientemeno che tre danari a modio, cioè
dodici sesterzî. Cicerone, pur cedendo alla consuetudine e non volendo
attaccare Verre almeno da questo aspetto, sostiene che Verre ne abusò;
giacchè in Sicilia il costo del frumento era uniforme, se non di due
sesterzî a modio, come pur Verre avea scritto, tutt’al più di due
sesterzî e mezzo. Verre quindi, anche a questo titolo, avea violata la
legge, espilando danaro.
Ora, che al tempo di Verre il frumento avesse, per tutta la provincia,
un prezzo uniforme e costante, recherà molta meraviglia; quando
un’occhiata a recenti statistiche mostra come, anche a’ tempi
nostri, pur con ogni facilità di approvigionamento, con i mezzi di
comunicazione incomparabilmente più agevoli, si è ben lungi, nella
stessa Sicilia, dall’ottenere questo prezzo uniforme[1003]; ed allora
la Sicilia si distingueva sopra tutto per lo scarsissimo sviluppo di
viabilità[1004]. Che, dunque, il prezzo del frumento fosse eguale in
ogni punto della Sicilia, noi non lo crederemo, se anche ce lo dice
Cicerone. Ma un equivoco anche maggiore è quello che vuole indurre
Cicerone, quando, parlando del frumento venduto, a detta di Verre, a
due sesterzî il modio, e di quello da Verre stesso fatto pagare a tre
danari, non fa distinzione di tempo. Percorrendo i dati, comunque non
molto abbondanti, che abbiamo sul prezzo de’ cereali nell’antichità,
da nulla forse siamo tanto colpiti, come dalle variazioni affatto
repentine, a cui andava soggetto; in modo che a distanza di pochi mesi
è possibile veder salire il prezzo di un medimno da 4 d. 3 ob. a 7 o
10 d.[1005], ed, a più breve distanza ancora, il prezzo di un’artaba
da 250 dr. a 320, 368, 384 dr.[1006]. Pure, ciò non può destarci
meraviglia, se consideriamo tutti i vincoli imposti al commercio de’
cereali, i sistemi proibitivi, i monopolî, i privilegî. Gli effetti
di una tale condizione di cose, sopra tutto per quanto riguarda
l’artificiale rialzo del prezzo, sono stati studiati, nella stessa
Italia, molte volte e da tempo[1007], e non accade di tornarvi sopra.
Bastava un’incetta fatta su larga scala per far salire il prezzo sino a
16 dramme il medimno[1008]; ma, anche indipendentemente da questi casi
speciali, avveniva facilmente che il grano, svilito di prezzo subito
dopo il ricolto, salisse ad un prezzo assai alto in altra stagione
dell’anno. In Sicilia, donde, a sola nostra notizia, senza tener conto
del _frumentum aestimatum_ e de’ guadagni de’ pubblicani, tra prima e
seconda decima e _frumentum emptum_, venivano prelevati, per conto di
Roma, circa un milionecentotrentamila e più medimni, non era difficile
che ciò avvenisse. Lo stesso Cicerone ammette senza contrasto, che
appena sotto il predecessore di Verre, il prezzo del frumento era
salito a cinque danari il modio[1009].
Considerando dunque l’indeterminatezza della notizia di Cicerone,
basterà supporre che i due prezzi diversi de’ cereali si riferiscano
a due periodi diversi e che Verre, non avendo limite di tempo fissato
alla sua richiesta, l’abbia fatta in un momento dì rincaro; ed anche
quest’accusa di Cicerone, sempre dal punto di vista legale, da cui egli
amava mettersi, avrà perduto ogni fondamento.
[La ruina dell’agricoltura siciliana.]
Quanto ne avea l’altra accusa che Cicerone facea a Verre, di aver egli
solo rovinata l’agricoltura siciliana?
Veramente, se le cifre corrispondono al vero, fa senso il vedere,
in soli tre anni, ridotti i coloni di Leontini da 84 a 32, quelli di
Mutyce da 187 ad 86, quelli di Herbita da 252 a 130, quelli di Agyrium,
finalmente, da 250 ad 80[1010].
Ma, era proprio tutta colpa di Verre?
Non sarò io a negare i tristissimi effetti di un sistema d’imposizione,
male ordinato e peggio applicato; pure è giusto rilevare che, nè questo
metteva capo a Verre soltanto, nè un fatto di tanto rilievo avea la
sua origine soltanto nel sistema tributario e nelle vessazioni di un
governatore. Molteplici e maggiori ne erano le cause.
Se le guerre servili, due volte divampate con uno scoppio più violento,
due volte erano state represse, non n’erano perciò state tolte le
cause. Sotto l’azione di tutte queste cause, che la concorrenza
sempre progrediente dell’Africa e dell’Egitto, rendeva ognora più
disastrose, la Sicilia s’impoveriva e si spopolava. Era una crisi,
incomparabilmente più duratura e più esiziale di quella che avea potuto
portare alcuni secoli innanzi la coltura dell’olivo e della vite,
introdotta nell’Africa[1011]. Se è vero, come Cicerone vuole, che a C.
Norbano, soltanto quattordici anni prima di Verre, era riuscito agevole
esigere, senza durezza e senza soverchio aggravio, quello che Verre
potè esigere a costo di tanti sforzi; bisogna pure da questo dedurre
che, anche in un tal numero d’anni non grande, una sensibile decadenza
avea avuto luogo nell’agricoltura. Quell’incremento del lavoro
servile, doppiamente insidioso alla piccola proprietà ed al benessere
generale, per la concorrenza sempre più implacabile e per lo stato
permanentemente malsicuro in cui teneva l’isola, conduceva ad una forma
di produzione agricola, sempre più sfruttatrice e meno rimunerativa. I
vincoli imposti alla libera espansione degli elementi locali, l’avida
e prepotente speculazione di tutto il ceto commerciante romano, che,
direttamente o indirettamente, si volgeva alla Sicilia, il prelevamento
delle decime, aveano un’azione incalcolabile su tutta l’economia
siciliana. La _lex Cassia Terentia_, introdotta appunto al principio
dell’amministrazione di Verre, avea dovuto essere un altro colpo.
Benchè Cicerone tenga a dire il contrario, è poco probabile che il
Senato nello stabilire i prezzi tenesse più conto dell’interesse de’
Siciliani che di quello dell’erario; e, in ogni modo, quest’altro
prelevamento forzato non era fatto per mettere meglio in grado gli
agricoltori di tentare la libera speculazione e di profittare della
varia vicenda de’ prezzi. Se a tutto ciò si aggiunge il brigantaggio
e specialmente la pirateria, fatta sempre più audace e molesta, si
avrà ragione di sospettare che non era in tutto veritiero, nè in tutto
giusto Cicerone, nell’imporre quest’altro carico, tutto, sul capo di
Verre.
È strano come Cicerone, che avea tanto abbondato in altri punti,
qui, volendo dimostrare la diminuzione degli agricoltori, si limiti
a parlare di quattro soltanto tra le sessantotto città di Sicilia.
E come mai la diminuzione sarebbe stata maggiore in questi punti,
che erano pure i più fecondi? La notizia di Cicerone inoltre è
monca, giacchè di due dati, che il catasto di Verre abbracciava, il
numero degli agricoltori e l’estensione delle culture, ci dà notizia
solo di quelli e non di questa. Nella campagna di Agrigentum, ebbe
l’impressione di una grande desolazione; eppure egli non se ne può
servire per dimostrare che gli agricoltori scemavano proprio sotto
Verre[1012]. Occorre notare, come dallo stesso Cicerone sappiamo, che
doveano esservi stati degli anni di cattivo raccolto sotto Verre e
che, anzi, per superstizione, i Siciliani ne attribuivano la cagione
al trafugamento della statua di Cerere[1013]. È notevole pure che
i territorî di quelle quattro città, tutti della Sicilia orientale,
doveano essere più facilmente preda de’ pirati, omai prepotenti, che
facevano sbarchi sulle coste e si inoltravano anche talvolta nel paese
per saccheggiare e incendiare le mèssi[1014]. Appiano[1015] attribuisce
alla pirateria, divenuta tanto potente da interrompere ogni commercio,
anche questo abbandono de’ campi. Tutto ciò ci dice già qualche cosa;
ma un’altra spiegazione l’abbiamo ancora, se ci facciamo a considerare
che que’ territori si trovavano precisamente in quella parte della
Sicilia, ch’è anche oggi quella ove più domina il latifondo[1016]. Che
anche allora la grande coltura tendesse sempre più ad ampliarsi, sia
sotto forma di allargamento della proprietà, l’_ingens cupido agros
continuandi_, rilevata poi da Livio[1017], che di locazione in grande,
e che si riuscisse a meraviglia a sopprimere piccoli proprietarî, o
piccoli affittaiuoli; ce lo dimostra il caso de’ Leontini, quale ce
lo dà lo stesso Cicerone[1018]. A Leontini appunto, l’unico e grande
possessore fondiario era Mnasistrato, odiato perciò stesso da’ suoi
concittadini, come può essere un latifondista siciliano del giorno, che
vive del tributo, della fame e della miseria de’ suoi conterranei. Chi
sa dunque quanta parte, in questo stremarsi degli agricoltori, l’aveano
la mala annata, i pirati e gli emuli di quello stesso Mnasistrato, che
Cicerone chiama con intenzione _homo honestissimus_ e _vir optimus_.