Per Charidemo di Chio l’accusare Verre era stato ed era il precipuo

mezzo di scolparsi[936]. E che valore giuridico potevano avere le

deposizioni della madre e dell’ava di Malleolo[937]? L. Ligure, che

avea una gran parte nella causa e veniva a deporre due volte, su due

distinti capi di accusa, era fratello di quel M. Ottavio, riuscito

soccombente e, pare, non a torto, in una causa giudicata da Verre[938].

Sulla gestione de’ _sarta tecta_ deponevano il pupillo Junio, M. Junio,

suo zio e tutore; P. Tettio tutore anch’esso, di una famiglia plebea e

in cui Cicerone aveva aderenti; L. Domizio, il cui fratello era morto

combattendo contro la parte Sillana (Plut. _Pomp._ 12; Oros V, 21, 13);

C. Fannio, cavaliere, ed appartenente ad una famiglia oppugnatrice de’

nobili; Q. Tadio, che, appunto perchè affine di Verre e già devoto a

suo padre, non poteva ora indursi a deporre contro di lui, se non per

ragioni di inimicizia personale[939]. L. Minucio, cavaliere, e vinto

da Apronio nella gara di appalto delle decime di Leontini, veniva

a deporre su di una causa, in cui egli era stato difensore[940]; e

difensore del pari nella causa, su cui deponeva, era stato Sesto Pompeo

Cloro[941]. Q. Vario era, anch’esso, un danneggiato[942]. Quel Sopatro,

poi, condannato da Verre, per quanto Cicerone lo chiami _locuples_,

_honestus_, _innocentissimus_, era sempre una persona, che avea potuta

essere tratta in giudizio per delitto capitale[943].

Non si vuol già dire che tutti proprio i testimoni, addotti contro

Verre, fossero strettamente interessati, consapevolmente falsi: ciò

potrebbe essere esagerato, e non potrebbe in ogni modo provarsi, per

una certa parte di casi. Semplicemente, quello che sappiamo d’alcuni,

può rendere diffidenti verso di altri; e questi plebei, maltrattati da

Verre nella pretura, questi cavalieri, questi aderenti di Cicerone e di

Pompeo, chiamati a raccolta dalla Sicilia, danno ansa ad accogliere con

qualche circospezione i fatti narrati. È probabile che un’analisi molto

minuta ed accurata de’ rapporti personali di questi testimoni, quale

avrebbe potuto fare, se vi fosse stata, l’orazione di Ortensio; avrebbe

compiuto, nel campo dell’accusa, un lavoro di eliminazione, non meno

ampio e non meno severo di quello che si studiò di fare, da difensore,

Cicerone, nelle sue orazioni a pro di Fonteio e di Flacco; ed avrebbe,

anche in questo processo come in quelli, scorto tutto il lavorio di Cn.

Pompeo[944] e di altri avversarî di Verre.

Che se uno sguardo generale, anche superficiale, all’indole delle

prove ci fa vedere come esagerasse Cicerone nel ritenere impossibile la

difesa di Verre, alla stessa conseguenza ci mena un esame più speciale

di varie delle accuse.

[L’ordinamento della Sicilia e il _jus edicendi_.]

L’accusa fatta a Verre in linea preliminare, e che è come la base e

la condizione di molte altre, l’accusa di aver commesso un eccesso di

potere modificando le norme, che regolavano l’amministrazione e la vita

giudiziaria in Sicilia, dal punto di vista costituzionale, anche più

che discutibile, può dirsi, a dirittura, priva di fondamento.

Le _leges Rupiliae_, la _lex Hieronica_, gli statuti delle singole

città non emanavano direttamente dal popolo, potere sovrano, ma da

magistrati, che esercitavano una funzione delegata, e, benchè chiamate

_leges_, erano _leges datae_ e non _rogatae_. Ora, il diritto di

emettere e di applicare disposizioni legislative (_ius edicendi_),

ch’era una conseguenza del potere delegato dal popolo al magistrato,

e che trovava solo il suo limite nel carattere temporaneo delle sue

disposizioni e, dove ciò era possibile, nella intercessione di altri

magistrati; se non incontrava un impedimento assoluto nelle vere leggi,

quando, interpretandole od allargandole, le modificava; tanto meno

poteva trovare un intoppo in queste altre norme, che, in fondo, non

erano se non editti anch’essi. Verre perciò, nell’introdurvi qualche

innovazione, era, _formalmente_, nel suo diritto[945], e la censura

poteva colpirlo piuttosto da un punto di vista morale, in quanto, ciò

facendo, si allontanava dalla consuetudinaria e comune osservanza di

que’ precetti. Lo stesso Cicerone[946] osservava che le leggi date

da quelli, cui il popolo romano avea conferito l’_imperium_, doveano

tenersi per leggi del popolo romano; ed, anche senza l’_auctoritas_ del

senato, di cui egli parla ivi stesso, quegli effetti dell’_imperium_

doveano rimanere, quali egli li scorgeva. Anzi, la consuetudine del

senato di girare al magistrato, fornito d’_imperium_, la commissione

avuta di dar leggi ad un comune, può valere come una conferma di quel

principio[947].

[Il controllo de’ giudizî.]

Che uso fece Verre di questa sua facoltà, riguardo alla _lex

Hieronica_, si vedrà appresso. Di disposizioni, che avessero azione

sulla giurisdizione in generale, Cicerone veramente si limita a citare

quest’una: che se qualcuno avesse male giudicato, egli avrebbe preso

in esame la cosa, e, dopo ciò, avrebbe spiegato la sua azione[948].

È una disposizione alquanto vaga, la quale, assai più che ad un

diritto d’appello, mirava forse a tener ben definite le competenze

giurisdizionali ed a reprimere gli abusi de’ giudicanti. Certamente

questa sua vaghezza conteneva, in germe, la facoltà di commettere

molti abusi; ma, per l’indole sua stessa di norma diretta a stabilire

un controllo superiore, mal si prestava ad una forma più determinata

e quasi casuistica. Da questa norma generale scendendo poi a’ varî

giudicati, che Cicerone gli appone, si vede che, quali che si fossero i

motivi e il valore morale delle sue sentenze, sotto l’aspetto giuridico

almeno, Verre non era ridotto a quella impossibilità di difesa, che

Cicerone gli rinfacciava.

[La giurisdizione.]

È difficile pronunciarsi sul modo come Verre poneva la questione,

la tesi della causa. Probabilmente non sarebbe del tutto arbitrario

supporre che l’esemplificazione data da Cicerone, rispondeva alla

tendenza di caricare le tinte ed accentuare le contraddizioni[949], per

presentare così, nella forma più assurda, un sistema forse non troppo

logico e leale nello stabilire le basi della contesa giudiziaria.

Quanto alle cause ereditarie, intentate contro il figliuolo di Dione,

contro Sosyppo e Philocrate di Agyrium, che fossero intentate in un

tempo più o meno lontano dall’apertura e dalla devoluzione della

successione, non deve rendere corrivi a supposizioni precipitate;

specialmente quando si consideri che si trattava di lasciti sottoposti

a condizione. In ogni modo, nell’uno e nell’altro caso, gli eredi

convenuti in giudizio, ne uscirono vittoriosi. È vero che, secondo

Cicerone, la vittoria costò cara; ma, che il denaro fosse stato proprio

estorto da Verre, che fosse proprio arrivato a lui, che non, piuttosto,

fosse stato abilmente carpito, magari con danno dell’uno e degli altri,

da que’ cani che ronzavano intorno a Verre e che doveano essere de’

grandi venditori di fumo; tutto questo non era strettamente provato;

e Cicerone, si noti bene, arrivava a quella conclusione per una via

meramente congetturale[950].

Al giudizio, che Cicerone porta sulla causa tra Eraclio di Syracusae

e i palestriti della sua città, sono stati già altra volta mossi

alcuni appunti[951]; e non si è trascurato di osservare come Cicerone,

volontariamente od involontariamente, ingeneri una confusione, quando

de’ palestriti e del popolo di Syracusae vuol fare una sola e medesima

cosa. Ritenendo anche, in ogni modo, questa identità d’interesse e di

figura giuridica, a giudizio del Zumpt, dovea chiamarsi a giudicare

il Senato di una terza città, secondo la stessa legge Rupilia citata

da Cicerone[952], e non i tre giudici, che Eraclio sembrava invocare.

Prendendo le mosse appunto da questa legge Rupilia, quale Cicerone

la dà, e non identificando i palestriti col popolo siracusano, può

ritenersi che la causa ricadesse nel novero di quelle, che non

potevano assegnarsi precisamente ad una delle categorie in essa

definite, e il cui collegio giudicante era costituito secondo l’ultima

sua norma. In tal caso, la richiesta degli avversarî di Eraclio

era, forse, più conforme alla legge, che non fosse la sua. Che poi

duecentocinquantamila sesterzî fossero stati prelevati a beneficio di

Verre sulla eredità rivendicata dai palestriti, Cicerone lo afferma;

ma è pur vero che Verre, sin da che il fatto avvenne, ne dette colpa

al genero, e ne seguì un dissidio domestico. Cicerone fa fare al genero

di Verre la parte del martire, ma nessuno è in grado di sapere da qual

parte fosse la verità.

Veramente, quando si tratta di esaminare la fisonomia vera de’

fatti e notare soltanto le inverosimiglianze e le reticenze del

racconto ciceroniano, si è, per necessità, su di un terreno lubrico e

malagevole, e si rischia facilmente di perdersi nel vago, od arrivare

a sottigliezze che possono sembrare sofismi. Ma l’indole unilaterale e

l’inesattezza delle Verrine appare meglio, quando l’accusa fa allusione

a qualche norma giuridica meno ignorata, od è in più aperto contrasto

con fatti ed opinioni, messi innanzi ivi ed altrove dallo stesso

Cicerone.

Il racconto del caso intervenuto a Sopatro di Halycia è tanto vago

che non lascia proprio vedere, se si potesse davvero invocare la cosa

giudicata, per la perfetta identità dell’accusa, e se l’assoluzione

precedente fosse definitiva, o fosse soltanto dipesa da una

insufficiente prova dell’accusa.

Inoltre il ricorrere, che nella _lex Acilia_ fa la disposizione

speciale[953], tendente ad allontanare la possibilità di una

ripetizione del giudizio chiuso da una sentenza, sia di assoluzione che

di condanna; se dimostra il progresso che faceva l’idea di assicurare

il rispetto della cosa giudicata, può anche lasciar sospettare che

non era divenuta ancora una norma così generale, da dispensare di

farne menzione in una legge speciale. Per quanto questo concetto si

affermasse nell’antichità, non si ometteva, anche per l’indole molte

volte politica de’ processi, di lasciare una qualche via aperta alla

rescissione[954]; e lo stesso Metello, succeduto a Verre, sia pure

sotto la forma elastica e poco urtante della _restitutio in integrum_,

non faceva, nel primo mese del suo governo, che demolire le sentenze di

Verre, le quali pure erano, omai, divenute _cosa giudicata_; e Cicerone

non aveva per un tale suo contegno che lodi e compiacimento[955].

Il concetto poi che Cicerone mostra di avere dell’assenza, nel caso

di Epicrate di Bidis ed in quello di Stenio, non è quale può emanare

dalle leggi e dalle consuetudini del tempo. Già, alcuni anni dopo, lo

stesso Cicerone si sentiva in obbligo di far distinzione tra colui

ch’era davvero assente (_absentem_) e l’altro, invece, che, sapendo

dell’accusa e potendo comparire, non voleva (_latentem reum_)[956]; e

il caso di Epicrate e di Stenio si accostava assai più a questo, che a

non quello. L’assente, contro il quale non si poteva agire in giudizio,

era quello, la cui lontananza dipendeva dalla necessità di attendere al

disimpegno di un incarico pubblico; ma ad esso non poteva agguagliarsi,

in una medesima condizione di favore, chi si era allontanato per

isfuggire alla pena e per rendere, se mai, anche impossibile il

giudizio.

Anche per la persona, la cui assenza non fosse stata volontaria e

dolosa, dovea bastare l’assegnazione di un termine conveniente[957].

Inoltre restava a vedere, se, ed in quanto, anche la condizione di

favore fatta in Roma all’accusato, assente per ragione giustificata,

potesse avere la sua applicazione in provincia.

Nella seduta del Senato, in cui fu portata la questione di Stenio,

in ogni modo, la discussione fu vivissima, e non mancarono quelli,

che sostennero la legalità della condotta di Verre; nè, quali che ne

fossero le ragioni, il Senato venne ad alcuna risoluzione. La cosa

rimase insoluta[958]. Lo stesso provvedimento di tolleranza, adottato

da’ tribuni verso di Stenio, tendeva ad eliminare solo alcuni degli

effetti della condanna di Verre e il divieto di rimanere in Roma, non

la stessa condanna[959].

L’avocazione, poi, fatta da Verre a sè della causa di Stenio, è cosa

pienamente rispondente ad una consuetudine, sempre più prevalente, de’

governatori di provincia[960], giustificata dal loro _imperium_, dalla

posizione speciale, che essi aveano nella provincia e dal progrediente

accentramento, imposto spesso dall’interesse stesso del dominio romano.

La costituzione del consiglio, nella causa di Sopatro, in parte,

dipendeva da una ragione a lui estranea, dal ritirarsi di M. Petilio

e degli altri; e del resto, non è dimostrato che il consiglio dovesse

essere lo stesso di quello che avea giudicato l’altra volta, e che

il governatore, scegliendo gli uni piuttosto che gli altri, avesse

veramente violata la legge.

Ugualmente, se si ammettesse, come qualcuno vuole[961], che, nel

procedimento _in iure_, la presenza dell’accusatore non era così

impreteribile, come in quello _in iudicio_, e che, non essendo

presente, nè contraddicendo Stenio, la causa si arrestava a quel

primo stadio; anche l’assenza dell’accusatore Pacilio non importerebbe

quella grave violazione, che Cicerone voleva trovare. Nè, in ogni modo,

l’assenza di Pacilio era quella vera desistenza, che valeva di rinunzia

all’accusa e l’annullava[962].

Finalmente la missio _in bona_, ordinata a danno di Epicrate, e così

censurata da Cicerone, trova la sua completa giustificazione in una

massima del diritto pretorio, accolta nell’editto perpetuo: «_Qui

fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu non defenditur,

eius bona possideri vendique iubebo_[963]». Infatti, Epicrate s’era

volontariamente allontanato dalla Sicilia, e i suoi amici finirono col

desistere dal difenderlo[964].

[La creazione de’ magistrati locali.]

Passando dall’ordine de’ giudizî a quello amministrativo, la creazione

di magistrati in generale e de’ censori in ispecie, sottratta al

voto de’ concittadini e fatta, direttamente o indirettamente, dal

governatore, potea trovare la sua giustificazione, innanzi tutto,

nel potere stesso del governatore, che gli permetteva di derogare a

quelle norme costituzionali date, in fondo, da altri governatori, e,

poi, dalla consuetudine, crescente ne’ governatori, di immischiarsi

sempre più, forse anche talvolta a fin di bene, nelle faccende delle

amministrazioni locali[965]. Potè anche Verre esservi tratto da ragioni

di utilità sua privata, come vuole Cicerone; ma il caso non era nuovo,

nè censurabile in sè stesso. È proprio Cicerone che più tardi dalla

Cilicia scriveva che i provinciali non aveano, molte volte, nemici

peggiori di questi loro magistrati, che li derubavano e li mandavano

in rovina[966]. Un’intrusione del supremo magistrato della provincia,

del governatore, poteva molte volte essere feconda di bene, e provvido,

qualche volta, anche il sottrarre la scelta de’ magistrati alle gare

delle fazioni locali. Si aggiunga, quanto a’ censori, che se il censo

era fatto per servire più immediatamente agli scopi de’ comuni, avea

poi innegabili relazioni con tutti gli interessi dell’amministrazione

romana nella provincia, ed il governatore non poteva affatto

disinteressarsene[967].

[Le statue.]

Similmente come elemento d’accusa, dal punto di vista giuridico almeno,

poco valore potea avere l’addebito che Cicerone faceva a Verre di

avere obbligato i Siciliani ad erogare tanto denaro per elevargli delle

statue, e di averlo talvolta esatto, senza poi spenderlo secondo l’uso,

a cui era destinato. Che Verre obbligasse i Siciliani a contribuire ad

erigere statue, e che lo facesse per vanità insieme e per interesse,

può ben darsi; non costa proprio fatica l’ammetterlo; ma gli argomenti,

che Cicerone adopera per provare il suo assunto, sono troppo sottili,

e il dilemma lascia una facile via di uscita. Quel generale concorso a’

suoi onori e quell’universale rivolta, quelle petizioni che invocavano

restrizioni di ordine pubblico a tali elargizioni, potrebbero deporre

anche di un radicato spirito di adulazione e di una reazione, facile

a conciliare con la stessa abitudine di adulare. Ma che che sia della

cosa, moralmente, dal punto di vista giuridico, Cicerone stesso

ammetteva[968] che, legalmente, si era obbligati ad attendere il

decorrimento di un quinquennio per vedere se impiegava il danaro. È pur

vero, come Cicerone osservava, che, se a Verre accadeva di sfuggire ad

un processo grave come questo, un processo intentato per il semplice

denaro, estorto, col pretesto delle statue o per le statue, non potea

davvero dar materia a serio pensiero. Ma ciò non poteva, in nessuna

maniera, aver l’effetto di toglierli il beneficio del termine e farlo

condannare contro l’espresso dettato della legge.

[Il conferimento de’ sacerdozî.]

Il metodo seguito nel dare il sacerdozio di Giove a Theomnasto,

se è comico nella forma, non è che un modo di far sentire, anche

più fortemente, quell’_imperium_, in virtù del quale egli poteva

modificare, così in principio, come in pratica, le capacità ed

i sistemi di elezione. Ma l’elezione di Cephaloedium, che le fa

riscontro, lascia scorgere, senza troppa difficoltà, l’esagerazione

di Cicerone. È strano come Cicerone, mentre attribuisce a Verre il

potere di costringere gli altri a giudicare, a votare, a condursi in

ogni modo a suo talento, gli fa violare regole giurisdizionali, norme

costituzionali; ciò che non ha senso, perchè Verre avrebbe potuto,

per altra via più semplice, con la sua autorità su i giudici e con

l’esercizio diretto del suo potere, giungere allo stesso scopo. Riesce

quindi difficile l’intendere, come, per far giungere Artemone Climachia

al supremo sacerdozio, invece di seguire una via franca e spedita,

avesse bisogno di mettere a soqquadro il calendario di quella città. È

evidente che, in tal modo, invece di violare le sole norme stabilite

pel conferimento del sommo sacerdozio, turbava anche il calendario

locale, lasciando una traccia più sicura e più durevole del fatto suo.

Veramente, il far servire l’intercalazione a scopi politici e personali

di un partito, di una fazione, di una famiglia, era in Roma una cosa

tutt’altro che nuova[969]. Cicerone stesso, dalla Cilicia[970], tra

il serio ed il faceto, scrivendo, più volte raccomandava di trascurare

l’intercalazione di quell’anno per abbreviare la lontananza da Roma, a

lui tanto incresciosa. Se, dunque, Verre avesse fatto a Cephaloedium

proprio quello che Cicerone gli attribuisce, veramente non avrebbe

fatto che usare in provincia una abitudine, già invecchiata a Roma. Ma,

considerando l’indole de’ fatti e la notevole verosimiglianza delle

cose, è possibile che Cicerone abbia qui messo in relazione due cose

tra loro indipendenti; anche perchè ciò gli consentiva, nel pubblicare

queste sue orazioni, di arricchirle di uno di quegli incidenti

umoristici, a cui egli teneva tanto.

Come è noto, al tempo di Verre, il calendario, anche a Roma, non avea

acquistata quella regolarità che Cesare cercò dargli, benchè non vi

riuscisse in maniera definitiva; e questa periodica sistemazione

del calendario era, là ed altrove, come si è detto, causa di

preoccupazioni insieme e di abusi. Fuori di Roma, in molti posti, il

computo dell’anno, non che essere adagiato su di una base definitiva

e regolare, era fatto ancora sul corso della luna[971]. Per sapere,

davvero, quale fu l’indole della intercalazione di Verre, occorrerebbe

sapere le particolarità del calendario di Cephaloedium in quell’anno.

In ogni modo, se ciò non ci è dato, siamo in grado di vedere che

Cicerone diceva cosa inesatta, dando a’ calendari greci e siciliani

una conformità, che non avevano, e gabellando per uso universale

l’aggiunzione o la sottrazione di uno o due giorni al mese; mentre,

in alcuni casi, l’aggiunta di due giorni sarebbe stata soverchia,

e, in altri casi, s’intercalava, o si sopprimeva, tutta una serie di

giorni[972].

[Le esportazioni.]

Il calcolo delle esportazioni di Verre, che Cicerone poi faceva,

in base a quelle avvenute dal porto di Syracusae, era probabilmente

arbitrario, od, almeno, esclusivamente congetturale. Dimorando Verre

in Syracusae, era di là che le esportazioni di solito avean luogo;

e, che in ogni porto di Sicilia Verre facesse un diuturno carico di

merci, era cosa che Cicerone poteva più facilmente fingere che provare.

Il rimprovero, da Cicerone fatto a Verre, di non aver pagato il dazio

sulle sue esportazioni e le corrispondenti lamentele di pubblicani, di

cui poi si tentò disperdere la traccia, difficilmente ponno accordarsi

con le esplicite norme, che volevano soggetto a dazio soltanto ciò

che era esportato per ragione di commercio, non ciò che era esportato

per uso privato[973]. E Verre, non foss’altro che per l’ordine a

cui apparteneva, non si poteva intendere che esportasse a scopo di

commercio.

[Verre e la _lex Hieronica_.]

Ma, anche là, dove Cicerone si studiava più di colpir Verre,

nell’amministrazione del tributo pagato dalla Sicilia, non mancavano

in più parti elementi di giustificazione e di difesa. Cicerone

accusava Verre, a tal proposito, di avere arbitrariamente innovata,

e in parte abrogata la _lex Hieronica_, specialmente per quella

parte, che riguardava la costituzione del tribunale giudicante

sulle controversie ad essa relative, e di averne poi, nella pratica

applicazione, tratta tanta materia di abusi, da rovinare a dirittura

l’agricoltura siciliana ed esaurire la prosperità della Sicilia. Ora, a

bene intendere, per quanto le varie notizie permettono, la natura vera

della _lex Hieronica_ e la sua funzione nella amministrazione siciliana

e l’estensione de’ poteri del pretore, si scorge già l’esagerazione

dell’accusa di Cicerone, anche per la prima delle accuse. La _lex

Hieronica_ era la norma direttiva per l’esazione del tributo. Il

pretore non ripeteva anno per anno tutte le sue clausole, ma rinviava

alla _lex Hieronica_. Così l’editto provinciale riassumeva in sè,

come _lex redemptionis_, questa norma regolatrice del tributo; e non

è inverosimile che essa costituisse la parte più antica e migliore

dell’editto provinciale, che diveniva _translaticium_. A questo tronco

si vennero naturalmente innestando le inerenti norme procedurali,

e l’editto divenne un codice di tutto il procedimento giudiziario,

riguardante l’esazione delle decime. Ma, secondo il comune modo di

vedere, questa procedura non riposava tanto sull’editto, quanto sulla

_lex frumentaria_, sulla _lex Hieronica_. Eran fusi e conservati

l’antica consueta imposta, il modo di esazione, il sistema di regole

amministrative, con cui si tendeva ad assicurare, insieme, chi pagava e

chi esigeva il tributo[974]. Se è così, formalmente almeno, Verre non

commetteva un eccesso di potere, sviluppando anche più che innovando,

le norme fondamentali di quel regime tributario, e l’editto suo,

messo in relazione co’ concetti, a cui, secondo lo stesso Cicerone

s’inspirava la _lex Hieronica_, non appare così discordante da essi,

come voleva l’accusa.

Il processo di Verre · 第 16 / 21 段