mezzo di scolparsi[936]. E che valore giuridico potevano avere le
deposizioni della madre e dell’ava di Malleolo[937]? L. Ligure, che
avea una gran parte nella causa e veniva a deporre due volte, su due
distinti capi di accusa, era fratello di quel M. Ottavio, riuscito
soccombente e, pare, non a torto, in una causa giudicata da Verre[938].
Sulla gestione de’ _sarta tecta_ deponevano il pupillo Junio, M. Junio,
suo zio e tutore; P. Tettio tutore anch’esso, di una famiglia plebea e
in cui Cicerone aveva aderenti; L. Domizio, il cui fratello era morto
combattendo contro la parte Sillana (Plut. _Pomp._ 12; Oros V, 21, 13);
C. Fannio, cavaliere, ed appartenente ad una famiglia oppugnatrice de’
nobili; Q. Tadio, che, appunto perchè affine di Verre e già devoto a
suo padre, non poteva ora indursi a deporre contro di lui, se non per
ragioni di inimicizia personale[939]. L. Minucio, cavaliere, e vinto
da Apronio nella gara di appalto delle decime di Leontini, veniva
a deporre su di una causa, in cui egli era stato difensore[940]; e
difensore del pari nella causa, su cui deponeva, era stato Sesto Pompeo
Cloro[941]. Q. Vario era, anch’esso, un danneggiato[942]. Quel Sopatro,
poi, condannato da Verre, per quanto Cicerone lo chiami _locuples_,
_honestus_, _innocentissimus_, era sempre una persona, che avea potuta
essere tratta in giudizio per delitto capitale[943].
Non si vuol già dire che tutti proprio i testimoni, addotti contro
Verre, fossero strettamente interessati, consapevolmente falsi: ciò
potrebbe essere esagerato, e non potrebbe in ogni modo provarsi, per
una certa parte di casi. Semplicemente, quello che sappiamo d’alcuni,
può rendere diffidenti verso di altri; e questi plebei, maltrattati da
Verre nella pretura, questi cavalieri, questi aderenti di Cicerone e di
Pompeo, chiamati a raccolta dalla Sicilia, danno ansa ad accogliere con
qualche circospezione i fatti narrati. È probabile che un’analisi molto
minuta ed accurata de’ rapporti personali di questi testimoni, quale
avrebbe potuto fare, se vi fosse stata, l’orazione di Ortensio; avrebbe
compiuto, nel campo dell’accusa, un lavoro di eliminazione, non meno
ampio e non meno severo di quello che si studiò di fare, da difensore,
Cicerone, nelle sue orazioni a pro di Fonteio e di Flacco; ed avrebbe,
anche in questo processo come in quelli, scorto tutto il lavorio di Cn.
Pompeo[944] e di altri avversarî di Verre.
Che se uno sguardo generale, anche superficiale, all’indole delle
prove ci fa vedere come esagerasse Cicerone nel ritenere impossibile la
difesa di Verre, alla stessa conseguenza ci mena un esame più speciale
di varie delle accuse.
[L’ordinamento della Sicilia e il _jus edicendi_.]
L’accusa fatta a Verre in linea preliminare, e che è come la base e
la condizione di molte altre, l’accusa di aver commesso un eccesso di
potere modificando le norme, che regolavano l’amministrazione e la vita
giudiziaria in Sicilia, dal punto di vista costituzionale, anche più
che discutibile, può dirsi, a dirittura, priva di fondamento.
Le _leges Rupiliae_, la _lex Hieronica_, gli statuti delle singole
città non emanavano direttamente dal popolo, potere sovrano, ma da
magistrati, che esercitavano una funzione delegata, e, benchè chiamate
_leges_, erano _leges datae_ e non _rogatae_. Ora, il diritto di
emettere e di applicare disposizioni legislative (_ius edicendi_),
ch’era una conseguenza del potere delegato dal popolo al magistrato,
e che trovava solo il suo limite nel carattere temporaneo delle sue
disposizioni e, dove ciò era possibile, nella intercessione di altri
magistrati; se non incontrava un impedimento assoluto nelle vere leggi,
quando, interpretandole od allargandole, le modificava; tanto meno
poteva trovare un intoppo in queste altre norme, che, in fondo, non
erano se non editti anch’essi. Verre perciò, nell’introdurvi qualche
innovazione, era, _formalmente_, nel suo diritto[945], e la censura
poteva colpirlo piuttosto da un punto di vista morale, in quanto, ciò
facendo, si allontanava dalla consuetudinaria e comune osservanza di
que’ precetti. Lo stesso Cicerone[946] osservava che le leggi date
da quelli, cui il popolo romano avea conferito l’_imperium_, doveano
tenersi per leggi del popolo romano; ed, anche senza l’_auctoritas_ del
senato, di cui egli parla ivi stesso, quegli effetti dell’_imperium_
doveano rimanere, quali egli li scorgeva. Anzi, la consuetudine del
senato di girare al magistrato, fornito d’_imperium_, la commissione
avuta di dar leggi ad un comune, può valere come una conferma di quel
principio[947].
[Il controllo de’ giudizî.]
Che uso fece Verre di questa sua facoltà, riguardo alla _lex
Hieronica_, si vedrà appresso. Di disposizioni, che avessero azione
sulla giurisdizione in generale, Cicerone veramente si limita a citare
quest’una: che se qualcuno avesse male giudicato, egli avrebbe preso
in esame la cosa, e, dopo ciò, avrebbe spiegato la sua azione[948].
È una disposizione alquanto vaga, la quale, assai più che ad un
diritto d’appello, mirava forse a tener ben definite le competenze
giurisdizionali ed a reprimere gli abusi de’ giudicanti. Certamente
questa sua vaghezza conteneva, in germe, la facoltà di commettere
molti abusi; ma, per l’indole sua stessa di norma diretta a stabilire
un controllo superiore, mal si prestava ad una forma più determinata
e quasi casuistica. Da questa norma generale scendendo poi a’ varî
giudicati, che Cicerone gli appone, si vede che, quali che si fossero i
motivi e il valore morale delle sue sentenze, sotto l’aspetto giuridico
almeno, Verre non era ridotto a quella impossibilità di difesa, che
Cicerone gli rinfacciava.
[La giurisdizione.]
È difficile pronunciarsi sul modo come Verre poneva la questione,
la tesi della causa. Probabilmente non sarebbe del tutto arbitrario
supporre che l’esemplificazione data da Cicerone, rispondeva alla
tendenza di caricare le tinte ed accentuare le contraddizioni[949], per
presentare così, nella forma più assurda, un sistema forse non troppo
logico e leale nello stabilire le basi della contesa giudiziaria.
Quanto alle cause ereditarie, intentate contro il figliuolo di Dione,
contro Sosyppo e Philocrate di Agyrium, che fossero intentate in un
tempo più o meno lontano dall’apertura e dalla devoluzione della
successione, non deve rendere corrivi a supposizioni precipitate;
specialmente quando si consideri che si trattava di lasciti sottoposti
a condizione. In ogni modo, nell’uno e nell’altro caso, gli eredi
convenuti in giudizio, ne uscirono vittoriosi. È vero che, secondo
Cicerone, la vittoria costò cara; ma, che il denaro fosse stato proprio
estorto da Verre, che fosse proprio arrivato a lui, che non, piuttosto,
fosse stato abilmente carpito, magari con danno dell’uno e degli altri,
da que’ cani che ronzavano intorno a Verre e che doveano essere de’
grandi venditori di fumo; tutto questo non era strettamente provato;
e Cicerone, si noti bene, arrivava a quella conclusione per una via
meramente congetturale[950].
Al giudizio, che Cicerone porta sulla causa tra Eraclio di Syracusae
e i palestriti della sua città, sono stati già altra volta mossi
alcuni appunti[951]; e non si è trascurato di osservare come Cicerone,
volontariamente od involontariamente, ingeneri una confusione, quando
de’ palestriti e del popolo di Syracusae vuol fare una sola e medesima
cosa. Ritenendo anche, in ogni modo, questa identità d’interesse e di
figura giuridica, a giudizio del Zumpt, dovea chiamarsi a giudicare
il Senato di una terza città, secondo la stessa legge Rupilia citata
da Cicerone[952], e non i tre giudici, che Eraclio sembrava invocare.
Prendendo le mosse appunto da questa legge Rupilia, quale Cicerone
la dà, e non identificando i palestriti col popolo siracusano, può
ritenersi che la causa ricadesse nel novero di quelle, che non
potevano assegnarsi precisamente ad una delle categorie in essa
definite, e il cui collegio giudicante era costituito secondo l’ultima
sua norma. In tal caso, la richiesta degli avversarî di Eraclio
era, forse, più conforme alla legge, che non fosse la sua. Che poi
duecentocinquantamila sesterzî fossero stati prelevati a beneficio di
Verre sulla eredità rivendicata dai palestriti, Cicerone lo afferma;
ma è pur vero che Verre, sin da che il fatto avvenne, ne dette colpa
al genero, e ne seguì un dissidio domestico. Cicerone fa fare al genero
di Verre la parte del martire, ma nessuno è in grado di sapere da qual
parte fosse la verità.
Veramente, quando si tratta di esaminare la fisonomia vera de’
fatti e notare soltanto le inverosimiglianze e le reticenze del
racconto ciceroniano, si è, per necessità, su di un terreno lubrico e
malagevole, e si rischia facilmente di perdersi nel vago, od arrivare
a sottigliezze che possono sembrare sofismi. Ma l’indole unilaterale e
l’inesattezza delle Verrine appare meglio, quando l’accusa fa allusione
a qualche norma giuridica meno ignorata, od è in più aperto contrasto
con fatti ed opinioni, messi innanzi ivi ed altrove dallo stesso
Cicerone.
Il racconto del caso intervenuto a Sopatro di Halycia è tanto vago
che non lascia proprio vedere, se si potesse davvero invocare la cosa
giudicata, per la perfetta identità dell’accusa, e se l’assoluzione
precedente fosse definitiva, o fosse soltanto dipesa da una
insufficiente prova dell’accusa.
Inoltre il ricorrere, che nella _lex Acilia_ fa la disposizione
speciale[953], tendente ad allontanare la possibilità di una
ripetizione del giudizio chiuso da una sentenza, sia di assoluzione che
di condanna; se dimostra il progresso che faceva l’idea di assicurare
il rispetto della cosa giudicata, può anche lasciar sospettare che
non era divenuta ancora una norma così generale, da dispensare di
farne menzione in una legge speciale. Per quanto questo concetto si
affermasse nell’antichità, non si ometteva, anche per l’indole molte
volte politica de’ processi, di lasciare una qualche via aperta alla
rescissione[954]; e lo stesso Metello, succeduto a Verre, sia pure
sotto la forma elastica e poco urtante della _restitutio in integrum_,
non faceva, nel primo mese del suo governo, che demolire le sentenze di
Verre, le quali pure erano, omai, divenute _cosa giudicata_; e Cicerone
non aveva per un tale suo contegno che lodi e compiacimento[955].
Il concetto poi che Cicerone mostra di avere dell’assenza, nel caso
di Epicrate di Bidis ed in quello di Stenio, non è quale può emanare
dalle leggi e dalle consuetudini del tempo. Già, alcuni anni dopo, lo
stesso Cicerone si sentiva in obbligo di far distinzione tra colui
ch’era davvero assente (_absentem_) e l’altro, invece, che, sapendo
dell’accusa e potendo comparire, non voleva (_latentem reum_)[956]; e
il caso di Epicrate e di Stenio si accostava assai più a questo, che a
non quello. L’assente, contro il quale non si poteva agire in giudizio,
era quello, la cui lontananza dipendeva dalla necessità di attendere al
disimpegno di un incarico pubblico; ma ad esso non poteva agguagliarsi,
in una medesima condizione di favore, chi si era allontanato per
isfuggire alla pena e per rendere, se mai, anche impossibile il
giudizio.
Anche per la persona, la cui assenza non fosse stata volontaria e
dolosa, dovea bastare l’assegnazione di un termine conveniente[957].
Inoltre restava a vedere, se, ed in quanto, anche la condizione di
favore fatta in Roma all’accusato, assente per ragione giustificata,
potesse avere la sua applicazione in provincia.
Nella seduta del Senato, in cui fu portata la questione di Stenio,
in ogni modo, la discussione fu vivissima, e non mancarono quelli,
che sostennero la legalità della condotta di Verre; nè, quali che ne
fossero le ragioni, il Senato venne ad alcuna risoluzione. La cosa
rimase insoluta[958]. Lo stesso provvedimento di tolleranza, adottato
da’ tribuni verso di Stenio, tendeva ad eliminare solo alcuni degli
effetti della condanna di Verre e il divieto di rimanere in Roma, non
la stessa condanna[959].
L’avocazione, poi, fatta da Verre a sè della causa di Stenio, è cosa
pienamente rispondente ad una consuetudine, sempre più prevalente, de’
governatori di provincia[960], giustificata dal loro _imperium_, dalla
posizione speciale, che essi aveano nella provincia e dal progrediente
accentramento, imposto spesso dall’interesse stesso del dominio romano.
La costituzione del consiglio, nella causa di Sopatro, in parte,
dipendeva da una ragione a lui estranea, dal ritirarsi di M. Petilio
e degli altri; e del resto, non è dimostrato che il consiglio dovesse
essere lo stesso di quello che avea giudicato l’altra volta, e che
il governatore, scegliendo gli uni piuttosto che gli altri, avesse
veramente violata la legge.
Ugualmente, se si ammettesse, come qualcuno vuole[961], che, nel
procedimento _in iure_, la presenza dell’accusatore non era così
impreteribile, come in quello _in iudicio_, e che, non essendo
presente, nè contraddicendo Stenio, la causa si arrestava a quel
primo stadio; anche l’assenza dell’accusatore Pacilio non importerebbe
quella grave violazione, che Cicerone voleva trovare. Nè, in ogni modo,
l’assenza di Pacilio era quella vera desistenza, che valeva di rinunzia
all’accusa e l’annullava[962].
Finalmente la missio _in bona_, ordinata a danno di Epicrate, e così
censurata da Cicerone, trova la sua completa giustificazione in una
massima del diritto pretorio, accolta nell’editto perpetuo: «_Qui
fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu non defenditur,
eius bona possideri vendique iubebo_[963]». Infatti, Epicrate s’era
volontariamente allontanato dalla Sicilia, e i suoi amici finirono col
desistere dal difenderlo[964].
[La creazione de’ magistrati locali.]
Passando dall’ordine de’ giudizî a quello amministrativo, la creazione
di magistrati in generale e de’ censori in ispecie, sottratta al
voto de’ concittadini e fatta, direttamente o indirettamente, dal
governatore, potea trovare la sua giustificazione, innanzi tutto,
nel potere stesso del governatore, che gli permetteva di derogare a
quelle norme costituzionali date, in fondo, da altri governatori, e,
poi, dalla consuetudine, crescente ne’ governatori, di immischiarsi
sempre più, forse anche talvolta a fin di bene, nelle faccende delle
amministrazioni locali[965]. Potè anche Verre esservi tratto da ragioni
di utilità sua privata, come vuole Cicerone; ma il caso non era nuovo,
nè censurabile in sè stesso. È proprio Cicerone che più tardi dalla
Cilicia scriveva che i provinciali non aveano, molte volte, nemici
peggiori di questi loro magistrati, che li derubavano e li mandavano
in rovina[966]. Un’intrusione del supremo magistrato della provincia,
del governatore, poteva molte volte essere feconda di bene, e provvido,
qualche volta, anche il sottrarre la scelta de’ magistrati alle gare
delle fazioni locali. Si aggiunga, quanto a’ censori, che se il censo
era fatto per servire più immediatamente agli scopi de’ comuni, avea
poi innegabili relazioni con tutti gli interessi dell’amministrazione
romana nella provincia, ed il governatore non poteva affatto
disinteressarsene[967].
[Le statue.]
Similmente come elemento d’accusa, dal punto di vista giuridico almeno,
poco valore potea avere l’addebito che Cicerone faceva a Verre di
avere obbligato i Siciliani ad erogare tanto denaro per elevargli delle
statue, e di averlo talvolta esatto, senza poi spenderlo secondo l’uso,
a cui era destinato. Che Verre obbligasse i Siciliani a contribuire ad
erigere statue, e che lo facesse per vanità insieme e per interesse,
può ben darsi; non costa proprio fatica l’ammetterlo; ma gli argomenti,
che Cicerone adopera per provare il suo assunto, sono troppo sottili,
e il dilemma lascia una facile via di uscita. Quel generale concorso a’
suoi onori e quell’universale rivolta, quelle petizioni che invocavano
restrizioni di ordine pubblico a tali elargizioni, potrebbero deporre
anche di un radicato spirito di adulazione e di una reazione, facile
a conciliare con la stessa abitudine di adulare. Ma che che sia della
cosa, moralmente, dal punto di vista giuridico, Cicerone stesso
ammetteva[968] che, legalmente, si era obbligati ad attendere il
decorrimento di un quinquennio per vedere se impiegava il danaro. È pur
vero, come Cicerone osservava, che, se a Verre accadeva di sfuggire ad
un processo grave come questo, un processo intentato per il semplice
denaro, estorto, col pretesto delle statue o per le statue, non potea
davvero dar materia a serio pensiero. Ma ciò non poteva, in nessuna
maniera, aver l’effetto di toglierli il beneficio del termine e farlo
condannare contro l’espresso dettato della legge.
[Il conferimento de’ sacerdozî.]
Il metodo seguito nel dare il sacerdozio di Giove a Theomnasto,
se è comico nella forma, non è che un modo di far sentire, anche
più fortemente, quell’_imperium_, in virtù del quale egli poteva
modificare, così in principio, come in pratica, le capacità ed
i sistemi di elezione. Ma l’elezione di Cephaloedium, che le fa
riscontro, lascia scorgere, senza troppa difficoltà, l’esagerazione
di Cicerone. È strano come Cicerone, mentre attribuisce a Verre il
potere di costringere gli altri a giudicare, a votare, a condursi in
ogni modo a suo talento, gli fa violare regole giurisdizionali, norme
costituzionali; ciò che non ha senso, perchè Verre avrebbe potuto,
per altra via più semplice, con la sua autorità su i giudici e con
l’esercizio diretto del suo potere, giungere allo stesso scopo. Riesce
quindi difficile l’intendere, come, per far giungere Artemone Climachia
al supremo sacerdozio, invece di seguire una via franca e spedita,
avesse bisogno di mettere a soqquadro il calendario di quella città. È
evidente che, in tal modo, invece di violare le sole norme stabilite
pel conferimento del sommo sacerdozio, turbava anche il calendario
locale, lasciando una traccia più sicura e più durevole del fatto suo.
Veramente, il far servire l’intercalazione a scopi politici e personali
di un partito, di una fazione, di una famiglia, era in Roma una cosa
tutt’altro che nuova[969]. Cicerone stesso, dalla Cilicia[970], tra
il serio ed il faceto, scrivendo, più volte raccomandava di trascurare
l’intercalazione di quell’anno per abbreviare la lontananza da Roma, a
lui tanto incresciosa. Se, dunque, Verre avesse fatto a Cephaloedium
proprio quello che Cicerone gli attribuisce, veramente non avrebbe
fatto che usare in provincia una abitudine, già invecchiata a Roma. Ma,
considerando l’indole de’ fatti e la notevole verosimiglianza delle
cose, è possibile che Cicerone abbia qui messo in relazione due cose
tra loro indipendenti; anche perchè ciò gli consentiva, nel pubblicare
queste sue orazioni, di arricchirle di uno di quegli incidenti
umoristici, a cui egli teneva tanto.
Come è noto, al tempo di Verre, il calendario, anche a Roma, non avea
acquistata quella regolarità che Cesare cercò dargli, benchè non vi
riuscisse in maniera definitiva; e questa periodica sistemazione
del calendario era, là ed altrove, come si è detto, causa di
preoccupazioni insieme e di abusi. Fuori di Roma, in molti posti, il
computo dell’anno, non che essere adagiato su di una base definitiva
e regolare, era fatto ancora sul corso della luna[971]. Per sapere,
davvero, quale fu l’indole della intercalazione di Verre, occorrerebbe
sapere le particolarità del calendario di Cephaloedium in quell’anno.
In ogni modo, se ciò non ci è dato, siamo in grado di vedere che
Cicerone diceva cosa inesatta, dando a’ calendari greci e siciliani
una conformità, che non avevano, e gabellando per uso universale
l’aggiunzione o la sottrazione di uno o due giorni al mese; mentre,
in alcuni casi, l’aggiunta di due giorni sarebbe stata soverchia,
e, in altri casi, s’intercalava, o si sopprimeva, tutta una serie di
giorni[972].
[Le esportazioni.]
Il calcolo delle esportazioni di Verre, che Cicerone poi faceva,
in base a quelle avvenute dal porto di Syracusae, era probabilmente
arbitrario, od, almeno, esclusivamente congetturale. Dimorando Verre
in Syracusae, era di là che le esportazioni di solito avean luogo;
e, che in ogni porto di Sicilia Verre facesse un diuturno carico di
merci, era cosa che Cicerone poteva più facilmente fingere che provare.
Il rimprovero, da Cicerone fatto a Verre, di non aver pagato il dazio
sulle sue esportazioni e le corrispondenti lamentele di pubblicani, di
cui poi si tentò disperdere la traccia, difficilmente ponno accordarsi
con le esplicite norme, che volevano soggetto a dazio soltanto ciò
che era esportato per ragione di commercio, non ciò che era esportato
per uso privato[973]. E Verre, non foss’altro che per l’ordine a
cui apparteneva, non si poteva intendere che esportasse a scopo di
commercio.
[Verre e la _lex Hieronica_.]
Ma, anche là, dove Cicerone si studiava più di colpir Verre,
nell’amministrazione del tributo pagato dalla Sicilia, non mancavano
in più parti elementi di giustificazione e di difesa. Cicerone
accusava Verre, a tal proposito, di avere arbitrariamente innovata,
e in parte abrogata la _lex Hieronica_, specialmente per quella
parte, che riguardava la costituzione del tribunale giudicante
sulle controversie ad essa relative, e di averne poi, nella pratica
applicazione, tratta tanta materia di abusi, da rovinare a dirittura
l’agricoltura siciliana ed esaurire la prosperità della Sicilia. Ora, a
bene intendere, per quanto le varie notizie permettono, la natura vera
della _lex Hieronica_ e la sua funzione nella amministrazione siciliana
e l’estensione de’ poteri del pretore, si scorge già l’esagerazione
dell’accusa di Cicerone, anche per la prima delle accuse. La _lex
Hieronica_ era la norma direttiva per l’esazione del tributo. Il
pretore non ripeteva anno per anno tutte le sue clausole, ma rinviava
alla _lex Hieronica_. Così l’editto provinciale riassumeva in sè,
come _lex redemptionis_, questa norma regolatrice del tributo; e non
è inverosimile che essa costituisse la parte più antica e migliore
dell’editto provinciale, che diveniva _translaticium_. A questo tronco
si vennero naturalmente innestando le inerenti norme procedurali,
e l’editto divenne un codice di tutto il procedimento giudiziario,
riguardante l’esazione delle decime. Ma, secondo il comune modo di
vedere, questa procedura non riposava tanto sull’editto, quanto sulla
_lex frumentaria_, sulla _lex Hieronica_. Eran fusi e conservati
l’antica consueta imposta, il modo di esazione, il sistema di regole
amministrative, con cui si tendeva ad assicurare, insieme, chi pagava e
chi esigeva il tributo[974]. Se è così, formalmente almeno, Verre non
commetteva un eccesso di potere, sviluppando anche più che innovando,
le norme fondamentali di quel regime tributario, e l’editto suo,
messo in relazione co’ concetti, a cui, secondo lo stesso Cicerone
s’inspirava la _lex Hieronica_, non appare così discordante da essi,
come voleva l’accusa.