alla sola Halicya, non rifletteva tutto il territorio, ma il territorio
coltivato da cittadini de’ comuni immuni; sicchè gl’_incolae_ pagavano
il tributo, se coltivavano parte di quel suolo (AS. III, 40, 91). Ciò
spiega e dimostra alla sua volta la natura d’imposta insieme personale
e fondiaria della decima in Sicilia (Voigt, op. cit. II, p. 403, n.
475).
A queste, come alle città alleate, era stato imposto, dal 73 a.
G. C. con la _lex Cassia Terentia_, come obbligo straordinario, la
provvisione del frumento commesso da Roma e pagato ad un prezzo dallo
stesso committente fissato a tre sesterzî il modio per la seconda
decima che davano le città decumane, ed a tre sesterzî e mezzo per
l’altro che veniva indistintamente prelevato da tutte le città[223].
[Città decumane.]
Dalle trentaquattro città decumane il Governo di Roma prelevava la
_decima_ di tutti i prodotti agricoli, frumento, vino ecc., e da
questo sistema d’imposta veniva ad esse la definizione del loro stato
legale. Il suolo, o meglio il possesso di esso[224] era stato loro
lasciato, o reso, come si amò meglio dire in seguito, riassumendo
nell’elaborazione di un concetto giuridico riflesso questo stato di
cose[225]; e il tributo imposto era come il segno dell’alto dominio di
Roma e ne alimentava l’erario. Queste decime, non esatte direttamente
dallo Stato, venivano locate a’ pubblicani, od anche alle città che
avevano parimenti facoltà di concorrere. Tutto il frumento così esatto
o comprato poteva ammontare per la prima decima a tre milioni di modii,
ad altrettanto per la seconda e per l’_imperatum_ ad ottocentomila
modî; in tutto 6,800,000.
[Città censorie.]
Restava il reddito delle città censorie. Quanto alle città censorie
il loro suolo era più propriamente comparabile all’_ager vectigalis_.
Di questo suolo delle città censorie dice Cicerone[226] che, essendo
divenuto suolo pubblico del popolo romano, fu nondimeno loro restituito
(_illis est redditus_), e soggiunge: questo territorio suole esser
locato da’ censori. E ad evitare ogni contraddizione tra l’una e
l’altra cosa, occorre bene ammettere che la locazione avesse per
oggetto il tributo (_vectigal_) imposto a’ detentori di campi, non già
i campi stessi[227]. Il tributo del suolo censorio si locava a Roma,
mentre quello decumano si locava presso i questori di Lilybaeum e di
Syracusae; ma sarebbe un errore volere limitare a questo la differenza
reale delle due categorie.
L’attribuzione a due diverse competenze indicava meglio la distinzione
di suolo semplicemente provinciale e suolo più propriamente e
direttamente pubblico; ma la distinzione maggiore doveva consistere
nell’entità del tributo che, mentre per l’agro decumano era
proporzionale e limitato ad un decimo del prodotto secondo la
_lex Hieronica_, per l’agro censorio invece era qualche cosa di
determinato[228], senza che noi siamo in grado di dire a quanto
ammontasse.
La differente sede e la diversa competenza della locazione delle
_decumae_ e del tributo dell’agro censorio, non fu talvolta con
rigidità osservata. Infatti non essendovi stati censori dal 673 al 683
di Roma, la locazione venne fatta da’ consoli e nel 679 il Senato[229]
permise a’ consoli di locare anche le decime de’ vini, olii e de’
cereali di minore importanza, che regolarmente avrebbero dovuto essere
locate da’ questori in Sicilia. Che poi, durante l’amministrazione
di Verre in Sicilia (681-3), a’ questori di Sicilia ricadesse anche
la locazione dell’agro censorio, è un errore in cui, mi pare, il
Voigt[230] sia caduto, considerando come censorio il territorio di
Leontini, ch’era invece decumano[231].
[Altri tributi.]
Si ha inoltre notizia da Cicerone[232] di un tributo, che sarebbe stato
pagato da tutti i Siciliani, in proporzione dell’avere, a norma de’
censi fatti da due censori nominati per ogni città. Ma la menzione di
questo tributo, dato in maniera indiretta, trattando della creazione
dei censori, è la più incompleta ed oscura. Che fosse un tributo
dovuto all’erario romano, sembra da escludere, tenuto anche conto che
delle accuse fatte a Verre e che riguardano ogni lato del suo governo,
alcuna non ve n’è che abbia relazione a questo. Ed inoltre il fatto
che l’elezione di questi censori era lasciata alle città (Cic. in
Verr. AS III, 53, 131), l’osservazione che il censo fatto da questi
censori creati da Verre fu tale che la cosa pubblica di nessuna città
poteva amministrarsi con esso (Cic. l. c. 55, 138), e la considerazione
che due censori per città, nel numero di centotrenta, importano
l’inclusione delle _civitates liberae et immunes_; tutto induce a
ritenere che questo tributo avesse effetto ed impiego tutto locale.
Infatti, un’amministrazione comunale ivi sussistente, servizî pubblici,
polizia, non possono intendersi senza una finanza comunale.
I redditi de’ pascoli, se questi rientravano nel suolo censorio,
si ottenevano per mezzo di pubblicani[233]; se erano compresi nel
territorio decumano, ignoriamo qual sistema si tenesse. Oltre a questi
tributi diretti, vi era il tributo indiretto, che gravava in genere
su tutto quanto fosse esportato dalla Sicilia, senza distinzione della
persona cui appartenesse, e consisteva nella _vicesima_, il cinque per
cento del valore della merce, che sotto nome di _portorio_ si esigeva
come dazio di esportazione[234].
Altri redditi dovevano pure venire da altri cespiti ed imposte
indirette, in tutto sei[235], secondo una lettura del testo di
Cicerone, ed in cui erano forse compresi diritti sulla pesca, sul sale
e l’estrazione de’ metalli[236].
[Ordinamento locale.]
Ma, mentre da una ad un’altra di queste città v’erano così notevoli
differenze nella posizione verso Roma e nella misura de’ tributi; tutte
in genere avevano una loro organizzazione comunale, con magistrati,
senati, censori, funzionarî locali.
Si ha menzione del _senatus_ non solo di comunità privilegiate e
conosciute come _foederatae_, _liberae immunes_, quali Messana,
Segesta, Halaesa, Centoripae, Panhormus[237], ma anche di
_decumanae_[238] e perfino di _censoriae_[239], e di _oppida miserrima
et desertissima_[240], con regolari manifestazioni sotto forma di
_legationes_, _mandata_, _postulata_, _litterae_, _testimonia_[241]. E
col senato naturalmente vi erano del pari magistrati di ordine vario,
cui erano affidate le attribuzioni esecutive.
Si hanno così i _proagori_[242], i censori[243], di cui abbiamo
fatto cenno, nominati due per città, _edili e questori_[244], e poi
molteplici altri funzionarî di vario ordine e di varie attribuzioni
come τριακάδαρχοι, σιτοφύλαχοι[245] ginnasiarchi[246] oltre ad altri
uffici subordinati, come quelli di ὐπογραφεῖς, ὑπηρέτας, κάρυξ[247].
Accanto a questi uffizî civili vi erano poi i sacerdozî[248], i
quali alcune volte, come a Gela, ad Agrigentum, a Melitta, a Segesta
(ἱεράπολος o ἱέροθύτης)[249] compariscono come eponimi, ed a Syracusae
(άμφίπολος Διὸς Ὀλυμπίου)[250] veniva adoperato il nome del sommo
sacerdote a controsegnare gli atti pubblici e gli anni.
Ricorre anche la menzione de’ _decemprimi_[251] _quinqueprimi_[252],
che, indicati così distintamente e forse in contrapposizione a’
magistrati, denotano probabilmente, più che altro, un grado di
anzianità e di maggiore importanza di alcuni senatori.
[Sistemi d’elezione.]
La nomina a questi diversi uffici aveva luogo in modo diverso.
La loro creazione era regolata da norme spesso diverse da una ad
un’altra città, norme spesso date da magistrati romani, anche per
facoltà avuta dal senato; come quelle date da C. Claudio Pulcro e
da C. Marcello (95 a. C.) ad Halaesa, che spontaneamente ne faceva
richiesta[253], da Scipione (207 av. C.) e da P. Rupilio (132 a. C.)
nel dedurre coloni ed Agrigentum ed Heraclea[254].
Per tali regolamenti ad Halaesa era stabilita a trenta anni l’età
per entrare in Senato ed erano dati altri provvedimenti circa la
capacità, il censo ed altre cose[255]: ad Agrigentum e ad Heraclea era
provveduto a che vecchi cittadini e nuovi coloni avessero una uguale
rappresentanza nel senato locale[256].
Niente conosciamo del numero de’ senatori: nella discussione non vi
era ordine rigoroso, ma per consuetudine parlava prima il più vecchio,
e, tacendo tutti, si traeva a sorte il nome di qualcuno, e quegli era
chiamato a parlare[257]. Un indirizzo democratico non era in genere
favorito de’ Romani, ma in città predilette, come Centoripae (Cic. in
Verr. AS II, 68, 163), vi è accenno a deliberazioni popolari dirette.
I senatori venivano creati, sembra, per cooptazione[258]; i censori
invece per mandato diretto del popolo[259]; e per voti ed in comizî
sappiamo anche più chiaramente ch’erano eletti i sacerdoti[260].
In Syracusae la scelta era limitata a tre, non tribù, come qualcuno
vuole[261], ma schiatte (_ex tribus generibus_)[262].
Tutte queste elezioni, riferendosi ad amministrazioni di ordine
interno, avrebbero dovuto restar indipendenti dall’azione del
governatore della provincia; ma il diritto di _veto_, _d’intercessio_
ch’egli avea, e che, naturalmente, trovava la sua ragione d’essere
nella tutela della sovranità romana, lo metteva anche in grado di
esercitar tali azioni, tali abusi da mettergli in mano come la facoltà
stessa della nomina[263].
[Le _leges Rupiliae_.]
Il _decretum_ di Rupilio poi, quello che si potrebbe dire la _Charta_
largita alla Sicilia, avea inteso soprattutto a regolare la vita
giuridica e giurisdizionale della Sicilia. Ciò ne costituiva, sembra,
la parte precipua, od almeno quella di cui, relativamente, noi abbiamo
maggiore notizia.
Quanto alle norme giuridiche imperanti in Sicilia, noi non abbiamo
conoscenza del loro contenuto e del modo, onde ciascun rapporto era
regolato.
Le notizie che abbiamo intorno alle riforme legislative di Diocle nel
339 a. u. c.=416 a. G. C., di Cephalo nel 412=342 sotto Timoleone, e di
Polydoro sulla fine del V secolo sotto Jerone[264], sono notizie giunte
a noi in forma molto indeterminata: di Diocle legislatore è dubbia fino
l’identificazione[265].
Quello invece che sappiamo, è che in Sicilia la vita giuridica
funzionava sotto l’impero dello statuto personale.
I Siciliani aveano le loro leggi[266], che erano speciali di ciascuna
città e rimasero intatte a regolare i loro rapporti reciproci. Vigeva
poi, d’altra parte, riguardo a’ cittadini romani o per quella parte
che fosse stato imposto, il diritto romano[267], ed accanto all’uno
e l’altro diritto particolare vi è accenno a’ _iura communia_[268],
pe’ quali sembra doversi intendere: _iura gentium_, quel diritto delle
genti, che serviva di complemento all’uno ed all’altro.
Vi erano insomma tutti quegli elementi dalla cui fusione si apprestava
ad uscire, come poi uscì, il diritto romano quale noi lo conosciamo.
La _lex Rupilia_, o meglio _decretum Rupilii_, per quel tanto che noi
ne sappiamo, avea sopra tutto atteso a riconoscere direttamente od
indirettamente la validità e l’applicabilità e regolare la coesistenza
e l’applicazione di questi varî principî o statuti, specialmente
determinando la competenza e la costituzione dell’autorità giudicante.
Il diritto giudiziario in Sicilia veniva così a riposare su questi
principî[269]. Il giudizio di un Siciliano con un Siciliano avea luogo
nella comune loro città, ed era deciso secondo le leggi, cui entrambi
obbedivano; nel giudizio tra due Siciliani di città diverse, il pretore
dava esso i giudici secondo le norme del decreto di Rupilio; nella
causa di un privato con una città era costituito a giudice il senato
di una città estranea a’ due litiganti. Nelle cause tra Siciliani
e cittadini romani, veniva dato un giudice della nazionalità del
convenuto e non dell’attore: romano quindi se la causa era promossa da
un Siciliano; siciliano se la causa avea luogo ad istanza di un Romano.
Per le restanti cose dice Cicerone, erano scelti giudici dal
_conventus_[270] de’ cittadini Romani; espressione che, usata dapprima
per indicare i cittadini romani che convenivano in un luogo per
l’esercizio delle loro azioni giudiziarie, acquistò un significato
più specifico, secondo alcuni di _universitates civium Romanorum_,
residenti (_consistentium_) in città le quali non godevano della
cittadinanza romana[271] e secondo altri di diocesi giuridiche[272].
Che cosa si dovesse intendere per _ceterae res_, non è ben chiaro:
parrebbe dovesse intendersi di cause non promosse da un privato;
ma deve voler avere un significato più comprensivo, nell’intento di
abbracciare ogni altro caso non preveduto.
[La _lex Hieronica_.]
Un’altra menzione vi era finalmente ed era che i giudizî tra decumani
ed agricoltori aveano luogo secondo la _lex frumentaria_ chiamata
_Hieronica_[273].
La _lex Hieronica_ ha la massima importanza nelle Verrine e la sua
compiuta conoscenza sarebbe capitale per istudiare tutto quanto
concerne Verre.
Ma quanto è grande il bisogno che noi abbiamo di un’estesa ed esatta
conoscenza di quella legge, altrettanto è grande la scarsezza di
dati per tutto quanto ad essa si riferisce. Noi non sappiamo nemmeno
con precisione a chi riferirla, se a Jerone I od al II; ed anzi lo
stesso nome può per qualcuno[274] non valere come un indizio sicuro
dell’autore della legge, tenuto conto che i riformatori delle leggi di
Diocle non furono nè Jerone, nè Timoleone, ma Cephalo e Polydoro.
Il dritto di prelevare una decima parte de’ prodotti del suolo può
farsi risalire ben alto nella storia de’ tiranni siracusani: anche in
Atene Pisistrato prelevava una decima[275]. Ma come va spiegato questo
suo particolare appellativo e questa sua estensione a trentaquattro
città di ogni parte della Sicilia; e si deve dire a tutta la Sicilia,
considerando che quella delle città censorie fu una condizione resa
deteriore del loro particolare atteggiamento verso i Romani, durante la
guerra?
Pur facendo risalire il sistema d’imposizione allo stesso Gelone, fu
forse Jerone I, che lo estese a buona parte della Sicilia e gli dette
il nome con l’estendere il suo potere ed il suo credito?
Ovvero, in un ultimo rimaneggiamento avvenuto sotto Jerone II, prese
il nome da costui, e la sua legge tributaria venne indi da’ Romani
assunta a base del loro sistema d’imposizione nella fusione delle due
circoscrizioni prima distinte e contrapposte di Lilybeo e di Syracusae
e nella costituzione della provincia di Sicilia allargata?
Senza documenti, senza dati, senza possibilità d’induzioni sicure, son
semplici ipotesi queste, che hanno un valore tutto relativo.
Ma la _lex Hieronica_, come la troviamo menzionata nelle Verrine[276],
non era più semplicemente una legge tributaria, bensì anche una legge
giudiziaria. Com’è cosa tutt’altro che infrequente nell’antichità,
la legge che stabiliva un rapporto giuridico, essa stessa, come ad
integrarlo, determinava i mezzi di esecuzione, la sanzione della sua
infrazione e tutta la procedura degli annessi giudizi.
Se non che nella _lex Hieronica_, quale Cicerone ce la mostra,
ricorrono i _recuperatores_, il _vadimonium_, il _conventus_,
e se queste parole, come pare, debbono essere prese nel loro
significato tecnico e non come espressione approssimativa di
istituti giuridici stranieri, ne viene che la _lex Hieronica_, nella
forma approssimativamente a noi nota, più che un’impronta greca,
quale conformemente al suo nome, dovrebbe avere, ha una fisonomia
prevalentemente romana. E tutto ciò trova la sua spiegazione, quando
si consideri che la _lex Hieronica_, accolta nel suo nome e nel
suo fondamento di legge tributaria, venne sotto il dominio romano,
trasformata ed ampliata in una legge giudiziaria[277]. Quale fosse
tutto l’ordinamento giudiziario voluto dalla legge, è dubbio, oltre
che nelle particolarità, anche ne’ suoi tratti generali, tanto che è
stato possibile ad alcuni scrittori considerare la _lex Hieronica_
semplicemente come tributaria[278], mentre altri ne limitano
l’efficacia alla semplice costituzione dell’autorità giudicante[279]
ed altri le mette altre arbitrarie limitazioni, circoscrivendo le sue
disposizioni procedurali soltanto alle controversie riflettenti le
denunzie delle coltivazioni (_professiones_) ed il pagamento della
decima (_pactiones_)[280].
Il contenuto delle regole di vita giudiziaria contenuto nella _lex
Hieronica_ è difficile a sapere, perchè non se ne hanno notizie
dirette, ma invece tutto quello che se ne può sapere, bisogna dedurlo
dalle violazioni che Verre, secondo Cicerone, ne avrebbe fatte durante
la sua amministrazione in Sicilia.
Sembra[281] dunque che a dirimere le controversie tra _decumani_ ed
_aratores_, sotto il quale appellativo vengono compresi possessori
del suolo e coltivatori diretti, la _lex Hieronica_ avesse disposto
la costituzione di un collegio giudicante, a comporre il quale erano
chiamati _aratores_ e _negotiatores_, non si sa se per giudicare sotto
forma di tribunale misto, o alternandosi con vicenda a noi ignota.
Probabilmente delle persone abilitate all’esercizio di questo potere
giurisdizionale era redatto un albo, che peraltro aveva piuttosto
lo scopo di agevolare il compito del pretore e non mai quello di
limitare con criteri esclusivi la libertà d’elezione. La natura delle
controversie tra _decumani_ ed _aratores_, sommarie per se stesse
e tali da dovere essere sbrigate con sollecitudine, esigeva che le
persone chiamate a risolverle vi funzionassero come _recuperatores_;
ed infatti son questi che ordinariamente ricorrono ne’ giudizî
riferiti di Cicerone. Tuttavia si deduce dal tratto relativo alla _lex
Hieronica_[282] come questa avea norme anche su la scelta di _iudices_.
La distinzione netta tra la competenza de’ _recuperatores_ e quella del
_judex_, che è ancora oscura nella sua classificazione generale[283], è
anche qui nel caso particolare non chiara.
Suppone qualcuno[284] che l’impiego del _judex_ piuttosto che de’
_recuperatores_ potesse dipendere da un accordo mutuo delle due parti,
che del resto non ricorreva se non di rado.
Un’altra delle condizioni favorevoli che la _lex Hieronica_, in
concorrenza con altre leggi, garentiva all’_arator_, era che la
competenza fosse determinata dal luogo dell’esazione[285]. La
controversia circa il pagamento della decima sorgeva come un incidente
dell’esecuzione, ed a ciò principalmente, alla connessione ch’era tra
l’una cosa e l’altra, si deve la competenza eccezionale, la competenza
del luogo di esazione; e, poichè il luogo di esazione era d’ordinario
nelle vicinanze del campo, la competenza veniva a convertirsi in una
condizione di favore per l’_arator_.
Del modo ora come questo giudizio si svolgeva, Cicerone direttamente
proprio si limita a dire che la legge era quale un tiranno ed un
Siciliano avevano potuto scrivere, acuta e severa e diligente, quale si
conveniva a chi non avea altri tributi da esigere[286].
Tale legge, continua Cicerone (l. c.) era fatta in modo che per essa
l’_arator_ era assoggettato al decumano con tutte le cure convenienti
all’esazione ed in modo che diveniva impossibile all’_arator_ frodare
il _decumano_ con l’asportare, o rimuovere o celare il frumento.
I decumani, in fondo, come assuntori dell’esazione de’ tributi,
venivano ad essere guardati con occhio benevolo dal Governo romano, che
in maniera più o meno diretta, avea interessi non difformi da’ loro.
Onde, in tutto il procedimento dell’esazione de’ tributi, si era sempre
più venuto insinuando un elemento, che teneva del carattere pubblico
più che del privato e che improntava di tale fisonomia la procedura.
Le facoltà intese ad impedire l’amozione e l’asportazione del frumento
e poi la stessa esecuzione dovevano risolversi facilmente in un diritto
di pegno.
II diritto di pegno, assicurato secondo il diritto ellenico al
pubblicano, cominciò a sperimentarsi con l’assistenza del magistrato,
ch’era di guarentigia allo stesso _arator_. La denunzia delle colture
(_professio_), fatta prima dell’appalto, quando il pubblicano non aveva
ancora acquistati i suoi diritti, faceva sì che la sua violazione
valesse come una violazione di una disposizione d’ordine pubblico.
Il pubblicano aveva tre vie innanzi a sè nello esigere le decime e
poteva, come spesso accadeva[287], cedere il suo diritto d’esazione
alle singole città, che pensavano ad effettuare dal canto loro la
riscossione; poteva mettersi, procedendo direttamente all’esazione,
d’accordo con l’_arator_, ed allora il suo diritto veniva a poggiare
su di una base contrattuale, alla cui esecuzione era assicurata la
protezione del governatore provinciale[288]; poteva finalmente esservi
disaccordo tra decumano ed _arator_, ed allora avea origine una
controversia, intorno al cui giudizio si può dire che fosse un giudizio
sommario, che stesse di mezzo tra il diritto pubblico ed il privato,
e, vertendo tra persone di diversa categoria, alla imparzialità
sua doveva vegliare il governatore sopra tutto con la scelta de’
_recuperatores_[289].
La lesione de’ diritti de’ pubblicani assumeva un carattere pubblico e
di qui le multe e l’ampiezza de’ mezzi esecutivi.
[I poteri del governatore.]
Tale era l’ordinamento effettivo, su cui riposava il governo della
Sicilia; ma resta ad indicare quale fosse il valore legale di esso.
Tutto questo ordinamento, in altri termini, avea l’autorità e la forza
di una legge? Domanda interessante questa, la cui risposta ci aiuta
meglio a considerare ed a comprendere l’atteggiamento del governatore
della provincia rimpetto ad essa.
È sicuro che Cicerone tutte le volte che parla dell’ordinamento dato
sotto Rupilio alla provincia, tiene a distinguer bene che non si
trattava di una legge; e tale era chiamata solo impropriamente da’
provinciali[290].
Il Senato con l’estensione, che veniva sempre più dando alle sue
attribuzioni ed a’ suoi poteri, era venuto sviluppando questa sua
facoltà e questa ingerenza nell’ordinamento provinciale, che avea
stretto rapporto con l’amministrazione stessa della provincia e con la
sorveglianza su’ suoi governatori. E l’ordinamento, infatti, si veniva
per molta parte compiendo dal Senato sia sotto forma di delegazione
che sotto forma di ratifica di disposizioni adottate dagli stessi
governatori[291].
Perciò non si saprebbe rigorosamente determinare quanto tali
ordinamenti emanati dal Senato potessero ritenersi efficaci ed
obbligatori per i governatori di provincia[292], e non è perfettamente
giusto[293] sostenere che avessero interamente il valore di una legge.
Bisogna ammettere non solo che doveano cedere il luogo ad una legge,
ove questa vi era, ma ancora che «_formalmente_»[294] il governatore
poteva non ritenersi assolutamente stretto da quegli ordinamenti.
A ciò si aggiunga che il potere, nella realtà legislativo, inerente
al _jus edicendi_[295] avea limiti tanto poco precisi, che nella sua
esplicazione, specialmente nel campo del dritto privato, si convertiva
in una vera fonte legislativa. Perciò è la cosa più ardua il voler
decidere in quanto secondo le fondamentali regole costituzionali e in
quanto anche, secondo i partiti e le necessità della pratica, poteva
ritenersi legato da quegli ordinamenti un governatore, sopra tutto in
provincia, dove la preoccupazione di raffermare od estendere il dominio
romano e quello di fondere ed armonizzare insieme i diversi statuti
personali ed i cozzanti interessi di così varî elementi dovea imporsi
al governatore e far sì che, in provincia, forse ben più che a Roma, il
suo editto fosse uno strumento di continua evoluzione del diritto.
[Le condizioni economiche della Sicilia.]
E in Sicilia, anche più che altrove, codesto compito era interessante e
difficile.