perchè le nuove fortune della parte democratica la posero in grado
di restaurare l’abolito ordine de’ giudizî. E questo pure fu il
compito della _lex Servilia_ di C. Servilio Glaucia non si sa quando
precisamente rogata, ma assai probabilmente mentre egli era tribuno
della plebe. Or, poichè di lui si sa che morì nel 654=100 rivestendo
la carica di pretore, la sua legge dovette essere rogata prima di
quest’epoca, e quindi va ristretta tra il 654 e il 648 epoca della
legge di Servilio Cepione. E che sia stata rogata dopo la legge di
costui, si desume con molta probabilità da ciò che Cicerone dice di
lui, che si era guadagnato l’ordine equestre col beneficio della
sua legge[155], e ciò non potea riferirsi se non alle prerogative
giudiziarie limitate o tolte all’ordine equestre da Cepione, e da
Glaucia restituite nel pieno loro tenore. Onde, considerando la legge
proposta da Glaucia nel suo tribunato, non è ardita l’ipotesi di quelli
che la collocano nel 104 av. C.[156], quantunque non si possa dire
l’anno del suo tribunato. Tutto il contenuto di questa legge Servilia
ci è ignoto. Si sa solo di essa che, in genere, era severissima
(_acerbissima_); che conteneva disposizioni per le quali, dopo la
condanna del reo, il mal tolto si poteva perseguire non solo presso
di lui, ma anche presso coloro _ad quos pervenerit_[157]; sostituiva
all’_ampliatio_ la _comperendinatio_[158] e limitava a’ soli latini
la concessione della cittadinanza[159], dalla legge Acilia data ad
ogni peregrino, che avesse ottenuto la condanna di un magistrato
prevaricatore.
Altro non si sa della legge Servilia; ma, come in parte si vede da
questi dati che ci rimangono e dal silenzio serbato sul resto, essa,
nel rifiorire delle tendenze democratiche e delle ire civili, che
tra poco dovean divampare più fiere che mai, dovè in fondo innestarsi
sull’antico tronco delle _leges repetundarum_, acuendone le sanzioni,
portandole a più fiere e più lontane conseguenze e mirando a togliere
tutti quegli impedimenti, che altre volte aveano eluso gli effetti
della legge. Di qui l’acerbità, ed il perseguimento del mal tolto
anche nelle mani di altri che non fosse il concussionario, di qui la
_comperendinatio_. — Già la _lex Acilia_ con l’irrogare la multa a
quei giudici, i quali avessero più di due volte rinnovato il giudizio,
avea messo un certo riparo agli eccessi dell’_ampliatio_, la quale,
potendosi ripetere non una ma moltissime volte (e si sa di giudizî
ove fu ripetuta ben sette volte)[160], era cagione di perturbazioni
gravissime ne’ giudizi; perchè, scemandosi a lungo andare l’interesse
del processo e potendosi cogliere anche sempre fra tanti mutamenti
politici un’occasione favorevole all’imputato, era divenuta la via
indiretta ed il preludio dell’assoluzione. La _comperendinatio_
non era, come dice Festo[161], che il _iudicium in tertium diem
constitutum_, ed, in altri termini, era una seconda azione aggiunta
alla prima e separata da essa mediante l’intervallo di un giorno
libero; ed in cui il giudizio dovea assolutamente aver fine[162]. La
differenza tra l’_ampliatio_ e la _comperendinatio_ stava appunto in
ciò, che, mentre la prima era una vera riproduzione del procedimento,
l’altro non ne era che il proseguimento[163]; e, mentre la prima era
un mezzo dilatorio, lasciato in confini indeterminati, l’altro avea
luogo in termini ben definiti e toglieva via assolutamente ogni mezzo
dilatorio.
[La _lex Cornelia de repetundis_.]
Per quale durata di tempo ebbe vigore la _lex Servilia_, non si
sa. Il rimaneggiamento della legislazione romana, che fece Silla,
e specialmente l’attribuzione de’ tribunali all’ordine senatorio,
portò di necessità l’abrogazione della _lex Servilia_, almeno per la
larga parte di norme riflettenti il procedimento che, a somiglianza
della _lex Acilia_, dovea avere. Ed è comune opinione che alla _lex
Servilia_ tenne dietro una _lex Cornelia de repetundis_, dovuta
appunto a Silla. Il Zumpt (A. W.)[164], più che metterne in forse,
ne negò addirittura l’esistenza. Veramente una espressa menzione di
scrittore che parli di una _lex Cornelia de pecuniis repetundis_,
non v’è; ma il luogo, ove Cicerone[165] parla del perseguimento della
pecunia presso coloro _ad quos pervenerit_, siccome comune alla _lex
Julia_, _Cornelia_, _Servilia_, fa ragionevolmente indurre, benchè
solo come cosa probabile e priva dell’assoluta certezza, che il titolo
delle due ultime leggi, siccome il loro contenuto, fosse comune alla
prima. Ben più ardito sarebbe volerne determinare il contenuto. Che
Silla abbia in qualche modo anche in ciò voluto favorire l’ordine
senatorio, ch’egli volle rialzare, può darsi; come lo favorì, oltre
che col privilegio del diritto di giudicare, consentendo, e non ne’
soli _iudicia repetundarum_ forse, a’ membri dell’ordine senatorio
un diritto di ricusazione maggiore di quello concesso agli altri e
che non andava oltre i tre nomi[166]; ma alcune maggiori larghezze
concesse dopo di lui, sarebbero dovute più che alla sua legge, alla
desuetudine, in cui caddero disposizioni precedenti[167]. Sembra che
dopo Silla non vi fosse un espresso divieto di fare acquisto di opere
d’arte e d’altre cose[168]. Similmente si deduce pure da Cicerone[169]
che non era vietato raccogliere somme per festività, od altre per
erigere statue al governatore: soltanto, se nel quinquennio egli non
avesse impiegato queste somme, andava soggetto alla sanzione della
_lex repetundarum_[170]. Era bensì vietato dare ad usura[171] ed anche
commerciare[172]; ma ciò dovette far parte meno di una _lex Cornelia
repetundis_ e piuttosto di disposizioni diverse. La _lex repetundarum_,
come si vede anche nella _lex Acilia_[173], allargando successivamente
il più ristretto senso della _Calpurnia_, limitata ad una pura
ripetizione civile d’indebito, considerava in genere tutto l’_ablatum_,
_captum_, _coactum_, _conciliatum_, _aversum_, e mirava, con opportuno
procedimento, a favorire la condanna del reo ed il rifacimento de’
danneggiati. Il considerare poi tutto quello che dovesse entrare nella
categoria del mal tolto, era in parte un giudizio di fatto, in parte
una conseguenza che si traeva da altre leggi particolari, ove venivano
limitati o determinati i poteri de’ magistrati nel pretendere alcune
prestazioni od esercitare alcuni diritti.
[La pena.]
Quanto alla pena irrogata, vi è chi sulla fede del Ps. Asconio[174]
ritiene comminato per questi reati l’esilio; ma il tratto stesso di
Cicerone citato dal Rein[175] non favorisce tale opinione. Infatti
quando Cicerone diceva: _retinete, retinete hominem in civitate_,
non faceva nessuna allusione all’esilio, o meglio, come bene è stato
osservato, ad una _interdictio aquae et ignis_[176]; ma semplicemente
intendeva, per via di contrapposizione, alludere all’incapacità
civile, di cui un accenno si trovava già nella _lex Acilia_[177] ed
in più larga testimonianza si trova altrove[178]. Assoluto, Verre
sarebbe rimasto _in civitate_, cioè avrebbe, come è meglio spiegato
appresso dallo stesso autore, seguitato a covrire tutti gli uffici
politici e giudiziari; condannato, invece avrebbe cessato di essere
_in civitate_. È _il desinere in civitate esse_ che ricorre molte
volte come formola tecnica[179], cui soggiaceva il condannato in un
giudizio _repetundarum_, ormai già innanzi nella via di trasformazione
di giudizio privato in giudizio pubblico. L’espatriazione dunque,
anche rispetto a questo periodo, più che un _quid iuris_, era un _quid
facti_, che avveniva, o prima anche della condanna, come accadde di
Verre, o dopo, per isfuggire più tristi conseguenze, cui s’andasse
incontro da chi non voleva o non poteva soddisfare interamente
l’_aestimatio litis_.
Nè con maggiore fondamento si può ritenere che dopo Silla fosse
elevato al quadruplo il risarcimento del danno. Il caso di Verre[180],
dal quale per un danno di 40 milioni di sesterzî veniva chiesto un
risarcimento di 100 milioni, ne dimostra l’inesattezza. Non so peraltro
se da questo caso possa elevarsi a regola, come è stato fatto[181],
che il risarcimento fosse stato per opera di Silla portato a due
volte e mezzo il danno. Oltre a trattarsi di un esempio singolo,
non si saprebbero ben vedere nè i motivi della crescente ragione
di risarcimento per opera di Silla, nè in ogni modo del frazionario
aumento; se pure non è possibile, dato che tra le due cifre di Cicerone
vi sia un rapporto giuridico, come altri[182] ha sostenuto, che il
risarcimento fosse in diversa proporzione stabilito secondo il modo
e la natura delle espilazioni, o che il risarcimento chiesto nella
_Divinatio_ fosse stato poi ridotto in termini più ristretti nel corso
stesso del giudizio.
[Le vicende del potere giurisdizionale e de’ giudizî.]
Tali fino a’ tempi di Verre erano state le vicende di questa legge,
che, introdotta da prima a beneficio delle provincie (_sociorum causa
constituta_)[183], era enfaticamente chiamata da Cicerone _arx_,
_spes_, _patrona sociorum_, _ius nationum exterarum_. E tale si era
inteso che fosse; ma, trasportata in mezzo alla lotta delle parti
e delle fazioni romane, se ne erano visti storti e snaturati gli
effetti. I giudizî pubblici nella repubblica romana, come in tutto il
mondo antico, non rimanevano in un campo strettamente giuridico, ma
assumevano un’importanza ed un carattere eminentemente politico; e la
prerogativa de’ giudizî, da’ tempi di Gracco a quelli di Cesare, è il
pomo della discordia tra l’ordine senatorio da un lato ed i cavalieri e
la plebe dall’altro.
Strappati i tribunali all’ordine senatorio da C. Gracco, riconquistati
ad esso da Servilio Cepione, ritolti da Servilio Glaucia, adagiati,
come sembra, sopra basi miste da M. Plauzio Silvano[184], furono
ricondotti in mano a’ senatori con più acrimonia da Silla. Il
tentativo di comporre il lungo dissidio, riescito, proprio nell’anno
stesso e mentre che Verre era sotto giudizio, con la _lex Aurelia
iudiciaria_[185], la quale rese partecipi della funzione giudiziaria
l’ordine senatorio, l’equestre ed i _tribuni aerarii_, avea costato
la vita a M. Livio Druso, il quale in diversa maniera avea cercato
di giungere ad un componimento[186]. E nel passare da una parte
ad un’altra, i giudizî si erano sempre più andati corrompendo, e,
piuttosto che campo imparziale di giustizia, eran divenuti mercato
d’illeciti e compri favori od arme d’irose rappresaglie. Mentre erano
da prima in mano del Senato, come si vede da processi di cui abbiamo
notizie[187], i dilapidatori non trovarono che favore presso i membri
del loro ordine; e, poichè furono ad essi ridati da Silla, Cicerone
potea chiamare corrotti e contaminati i giudizî, «e si sentiva in grado
non solo di rammemorare, ma eziandio di mostrare più determinatamente
tutto quanto di nefario e di reo» si fosse compiuto in dieci anni ne’
giudizi nuovamente deferiti al Senato[188]. Per l’ordine equestre
Cicerone, secondo il suo costume, non ha che parole di lode e dice
che «in cinquant’anni circa, mentre l’ordine equestre giudicava,
non era sorto nemmeno il più tenue sospetto di danaro ricevuto
per giudicare[189]». Ma se anche le parole di Cicerone potessero
ingenuamente prendersi alla lettera, e potesse l’ordine equestre andare
immune dall’accusa di corruzione, chi lo difenderebbe da quella di
prepotenza?
Intimamente stretti con gli assuntori di dazî, di appalti nelle
provincie ed assuntori essi stessi, esercitavano una superiorità sopra
tutti i governatori e magistrati delle provincie, che si convertiva
nella più aperta licenza di commettere e perpetrare quanto loro
piacesse. E guai a chi osava ribellarsi! I governatori di provincie
finivano per essere i loro alleati nelle dilapidazioni, se inchinevoli,
e il loro bersaglio, se recalcitranti. Così dilapidate e strette da
tutte le parti, fornite di appoggi e garanzie più nominali che reali,
le provincie ruinate, taglieggiate, tiranneggiate non aveano schermo
di sorta; poichè quello che avrebbe dovuto essere il loro baluardo, era
il fonte di tutti i mali. Il male cresceva ogni giorno, ogni giorno le
cose volgevano al peggio. Cesare fin dal 59 volle venire loro in aiuto
con una legge[190], e questa fu, come varie volte Cicerone ebbe a dire,
insieme _acerrima_, _optima_, _iustissima_. Fu anche l’ultima e servì
per tutto l’impero di caposaldo alle penalità imposte a quella specie
di reato[191]. Ma, più che da una legge, un po’ di tregua le provincie
potevano aspettarla da un mutamento costituzionale, che avesse spezzata
tutta quella rete di dilapidatori, e reso più facile ed efficace il
controllo e sottratta la giustizia al mutevole capriccio de’ partiti. E
Cesare, che con la sua legge era venuto in aiuto delle provincie, fece
anche questo, divenendo l’instauratore dell’impero.
IV.
INSULA CERERIS
[La conquista e l’ordinamento della Sicilia.]
È tradizione che Pirro lasciando la Sicilia dicesse: «quale mai
palestra, o amici, noi lasciamo a’ Cartaginesi ed a’ Romani!» (Plut.
_Pyr._ 23). E divenne infatti, non molto dopo, la palestra degli uni e
degli altri; e fu per i Romani il premio della vittoria.
Le guerre puniche, e specialmente la seconda, furono per Roma quel
che nella tradizione biblica fu per Giacobbe la lotta con l’angelo:
la prova delle proprie forze ed insieme la rivelazione del proprio
destino.
La battaglia delle isole Egadi (241 av. C.)[192], che chiuse la prima
guerra punica, dette a Roma tutto quanto Cartagine possedeva ancora
in Sicilia, con aggiunta l’autorità maggiore, nascente dalla maggiore
potenza e dalla recente vittoria.
Restava ancora nella parte orientale dell’isola il regno, probabilmente
sminuito già dal secondo anno della guerra (263)[193], di Jerone II,
alleato in diritto e in fatto poco men che vassallo; ma la seconda
guerra punica e la ribellione del figliuolo di lui Jeronimo offersero
il modo di incorporare anche quello al dominio romano, e con la presa
di Syracusae (212 av. C.)[194] il maggior baluardo dell’indipendenza
siciliana venne meno.
Il Console M. Valerio Levino, succeduto a M. Claudio Marcello
nel governo della Sicilia, prese Agrigentum e finì di pacificare
l’isola[195].
La Sicilia era così venuta tutta omai in potere de’ Romani e, compiuta
la conquista, si attese a darle uno stabile assetto. M. Valerio Levino
che avea compiuto l’impresa di guerra, attese anch’esso ad esaurir
questo compito.
Già, da quando alla fine della prima guerra punica la Sicilia era
stata costituita in provincia, avea dovuto esserle dato un particolare
ordinamento, ma è ignoto a noi quale precisamente si fosse. Che vi
venisse mandato uno speciale annuo governatore sin dal principio, lo
dice Appiano[196], ma quale speciale grado egli avesse, non par chiaro.
Un pretore, no di certo, quantunque tale apparirebbe dalla parola usata
dallo storico greco (στρατηγός); giacchè è noto che solo tra il 525
ed il 529, verosimilmente nel 527[197], si portò a quattro il numero
de’ pretori, per destinarne uno al governo della Sardegna ed un altro
a quello della Sicilia; ed il primo, di cui si sa che andò in tale
qualità a reggere la Sicilia, fu C. Flaminio[198]. Sino a quel tempo fu
dunque uno dei due pretori in carica ad amministrarla direttamente, o
l’amministrò una persona eletta da un d’essi? o eletta dal popolo[199]?
e fu un questore[200], o un _praefectus iuri dicundo_[201]? Ecco tante
domande, le cui risposte possono poggiare soltanto sopra più o meno
fondate induzioni.
Del resto le condizioni anormali e lo stato di guerra in cui la
Sicilia si trovò ancora avvolta dopo il 527, fecero sì che consoli
vi prendessero la direzione della guerra, ed allora i pretori,
destinati al suo governo, ebbero limitata ad una zona più ristretta
la loro attività e dovettero subordinare il loro imperio a quello del
magistrato superiore[202]. In virtù di questo suo imperio M. Claudio
Marcello[203], espugnata Syracusae, nel ricevere le legazioni di altre
città, ne determinò in varia maniera la condizione, prendendo consiglio
dall’attitudine da esse tenuta. Ma ordinata definitivamente non avea
potuto essere la Sicilia, già neppur tutta riconquistata e sgombra
de’ Cartaginesi; e, poichè li ebbe scacciati anche da Agrigentum[204]
ed ebbe ricondotto l’ordine in tutta l’isola, di nuovo in gran parte
turbata e fatta ribelle dopo la partenza di Marcello[205]; fu M. Levino
(210 av. C.) che dette alla provincia il suo stabile assetto, la sua
_forma_; e, per chi volesse accettare l’ingegnosa interpretazione
fatta da un autore[206] di un noto passo di Livio[207], quell’assetto
rimase poi immutato sino a’ tempi di Verre e di Cicerone. Tuttavia
noi dell’ordinamento di Levino abbiamo così poche notizie e tanto
generiche, che non ce ne consentono una conoscenza ampia e sicura; e
poichè, per giunta, qui si parla dell’amministrazione della Sicilia
solo in via d’introduzione al processo di Verre e per quel tanto
che giovi a meglio intendere e chiarire quel fatto storico, non è
possibile, e non importa neanche molto, trattar qui alcune quistioni
d’ordine assai speciale, che esigono una trattazione indipendente.
Tra il governo di Levino e quello di Verre nuovamente fu sconvolta
la Sicilia, non più da guerre esterne, ma da un moto intestino, dalle
due guerre servili di Euno e di Atenione; e, chiusa che fu la prima di
esse, secondo la saggia politica romana che non si preoccupava soltanto
di vincere, ma ancor più di assicurare i frutti della vittoria, non
s’affidava soltanto all’opera breve e violenta delle armi, ma ancora
a quella più lenta e durevole di proficui ordinamenti; dieci legati
furon dal senato mandati in Sicilia perchè insieme al Console Rupilio,
vincitore della ribellione, componessero le cose di Sicilia; ed è la
Sicilia, quale uscì riordinata dalle mani di questi suoi legislatori,
che noi conosciamo relativamente un po’ meglio, grazie a Cicerone; ed è
quello che anche a noi importa meglio sapere per il nostro argomento.
A che cosa precisamente si limitasse o si estendesse l’opera di Rupilio
e de’ dieci commissari, non possiamo in maniera certa trarre dalle
fonti che ce ne danno notizia[208]. Per quanto è possibile dedurne,
l’opera loro dovette principalmente rivolgersi a regolare la vita
giuridica ed economica, sopratutto nell’intento di allontanare quelle
cause, che aveano prodotta la prima guerra servile e, non molti anni di
poi, benchè per periodo più breve, fecero riardere la seconda.
Secondo un’ipotesi già accennata, potè ben darsi che ne’ privilegî
delle varie città, nella loro condizione rispetto a Roma non venissero
introdotte mutazioni, od almeno mutazioni notevoli.
Non si dovea trattare, infatti, per la natura della guerra, di punire
o premiare città, che avessero parteggiato a favore o contro di Roma,
ma piuttosto di riordinare i rapporti interni, ed eliminare sopratutto
ogni forte ragione di malcontento, e temperare i danni dell’economia
servile e scongiurare o frenare i moti minacciosi che ne derivavano.
Ma, che che sia di ciò, come ultime venute nel tempo, sotto il periodo
della Repubblica, per quel che poterono innovare e per quello che
confermarono, per quello che largirono e per quel che riconobbero, le
_leges Rupiliae_ (_Lex Rupilia_, _leges Rupiliae_, _decretum_) valsero
come la carta fondamentale della vita pubblica siciliana.
[Le città di Sicilia.]
Le città di Sicilia possono calcolarsi, anche nel periodo della
Repubblica, a sessantotto[209].
Il numero di sessantasette, mentovato da Diodoro[210], sale a
sessantotto se vi si aggiunge, come bisogna aggiungervi, Syracusae, ed
allo stesso computo si giunge con Livio[211], considerando, come sembra
riesca evidente, che nel numero di sessantasei, cui accenna, non ha
potuto comprendere Syracusae ed Agrigentum, della cui espugnazione ha
subito prima dato conto. Similmente in niente contrasta a tutto questo
la menzione fatta da Cicerone[212] di centotrenta censori, eletti, in
numero di due per ciascuna, da sessantacinque città; giacchè niente
toglie (ed anzi la relazione di que’ tratti col contesto lo suggerisce)
che siano state lasciate fuori le tre città federate.
Di queste sessantotto città, tre — Messana[213], Tauromenium[214]
e Netum[215] — erano città federate; cinque — Centoripae, Halaesa,
Segesta, Halicyae e Panhormus — benchè senza trattato, erano libere
ed immuni da tributi (_liberae et immunes_); trentaquattro comuni —
quelli degli Agyrinenses (Cic. in Verr. A. S. III, 27, 67), Aetnenses
(id. 44, 104), Acestenses (id. 36, 83), Agrigentini (id. 43, 103)
Amestratini (39, 88), Apollonienses (43, 103), Assorini (l. c.),
Catinenses (l. c.), Calactini (43, 101), Coephaloeditani (43, 103),
Citarini (l. c.), Capitini (l. c.), Entellini (l. c.), Enguini (l.
c.), Gelenses (l. c.), Hennenses (42, 100), Heraclienses (43, 103),
Haluntini (l. c.), Helorini (l. c.), Herbitenses (32, 75), Hyblenses
(43, 102), Imacharenses (43, 100), Inenses (43, 103), Ietini (l. c.),
Leontini (44, 104), Mutycenses (43, 101), Menaeni (43, 102), Murgetini
(48, 103), Petrini (39, 90) Soluntini (43, 103), Scherini (43, 103),
Thermitani (42, 99) Tissenses (38, 86), Tyndaritani (43, 103) — erano
città _decumanae_: le rimanenti città erano _censoriae_. Il numero
preciso ed il nome di queste ultime non ci sono stati tramandati;
ma, per via indiretta[216], è sembrato poterne fissare il numero a
ventisei, anche per argomento di una notizia già citata di Livio[217];
e, quando si ritenessero prive di valore le critiche fatte all’indice
pliniano, riescirebbe molto ovvio averne anche il nome, detraendo da
quell’elenco le quarantadue città di altra categoria già menzionate. In
tal caso le ventisei città censorie dovrebbero riconoscersi in quelle
di Megara, Syracusa, Camerina, Lilyboeum, Mytistratum, Acrae, Bidis,
Drepanum, Ergetia, Echetla, Eryx, Herbessus, Hadranum, e quelle degli
Iponenses, Macellini, Naxii, Noini, Parapini, Phintienses, Semelitani,
Selinuntini, Symaetii, Talarienses, Triocalini, Tyracinenses,
Zanclaei[218].
[La condizione delle città.]
Questa varia classificazione delle città siciliane era stata
determinata da criterî di governo, tendenti a rompere ogni unità di
consenso ed ogni formazione di un maggior senso di solidarietà nella
regione, da considerazioni di opportunità rispondenti alla maggiore o
minore importanza militare ed economica delle varie città, e, come i
fonti, anche frammentarî ed incompleti, sono in grado molte volte di
dimostrare specificatamente[219], avea avuto la sua causa immediata e
la sua base nel diverso atteggiamento tenuto dalla città durante le due
guerre puniche, e nel modo, come erano venute all’amicizia od in potere
de’ Romani, e ne’ diversi servizî che potevano ancora rendere[220].
[Città federate ed indipendenti.]
Le tre città _foederatae_, congiunte a Roma da un _foedus_, e
materialmente comprese ne’ termini della provincia, legalmente ne
erano fuori, e teoricamente formavano come tre distinti stati rimpetto
a Roma, con completa autonomia politica e legislativa e proprietà
esclusiva del suolo del loro territorio rimpetto a tutti. Messana
nondimeno avea l’obbligo di fornire una nave oneraria al popolo romano,
la qual cosa, agli occhi di Cicerone, era quasi come un’impronta di
servitù (_quasi quaedam nota servitutis_)[221]. Che quest’obbligo si
estendesse anche alle altre due città _foederatae_ ed alle _liberae
sine foedere_, è sembrato a qualcuno[222], ma in realtà nelle orazioni
di Cicerone, e negli stessi tratti citati a documento (Cic. in Verr.
AS. IV 9, 19; 67, 150; V, 17, 42; 20, 51; 24, 60), si fa riferimento
sempre a Messana. Altrove (Cic. in Verr. AS V, 19, 50) si dice
espressamente che Tauromenium era stata esentata da quest’obbligo;
e quindi, anche a voler ritenere inerente al _foedus_ l’obbligo di
contribuire la nave, non si sa se l’altra città ne fosse esentata; e
in ogni modo nulla se ne può dedurre riguardo alle città _liberae et
immunes sine foedere_.
Le città libere ed esenti da tributo, benchè non in virtù di trattato
(_liberae et immunes sine foedere_), materialmente erano nella
stessa condizione delle alleate, e la differenza vera tra le une e le
altre era, anzichè nella loro posizione, nel fondamento di queste,
che, non risultando da contratto ma da concessione unilaterale, era
necessariamente precario.