Ma ciò per l’ordine senatorio non fu che un trionfo di breve durata,

perchè le nuove fortune della parte democratica la posero in grado

di restaurare l’abolito ordine de’ giudizî. E questo pure fu il

compito della _lex Servilia_ di C. Servilio Glaucia non si sa quando

precisamente rogata, ma assai probabilmente mentre egli era tribuno

della plebe. Or, poichè di lui si sa che morì nel 654=100 rivestendo

la carica di pretore, la sua legge dovette essere rogata prima di

quest’epoca, e quindi va ristretta tra il 654 e il 648 epoca della

legge di Servilio Cepione. E che sia stata rogata dopo la legge di

costui, si desume con molta probabilità da ciò che Cicerone dice di

lui, che si era guadagnato l’ordine equestre col beneficio della

sua legge[155], e ciò non potea riferirsi se non alle prerogative

giudiziarie limitate o tolte all’ordine equestre da Cepione, e da

Glaucia restituite nel pieno loro tenore. Onde, considerando la legge

proposta da Glaucia nel suo tribunato, non è ardita l’ipotesi di quelli

che la collocano nel 104 av. C.[156], quantunque non si possa dire

l’anno del suo tribunato. Tutto il contenuto di questa legge Servilia

ci è ignoto. Si sa solo di essa che, in genere, era severissima

(_acerbissima_); che conteneva disposizioni per le quali, dopo la

condanna del reo, il mal tolto si poteva perseguire non solo presso

di lui, ma anche presso coloro _ad quos pervenerit_[157]; sostituiva

all’_ampliatio_ la _comperendinatio_[158] e limitava a’ soli latini

la concessione della cittadinanza[159], dalla legge Acilia data ad

ogni peregrino, che avesse ottenuto la condanna di un magistrato

prevaricatore.

Altro non si sa della legge Servilia; ma, come in parte si vede da

questi dati che ci rimangono e dal silenzio serbato sul resto, essa,

nel rifiorire delle tendenze democratiche e delle ire civili, che

tra poco dovean divampare più fiere che mai, dovè in fondo innestarsi

sull’antico tronco delle _leges repetundarum_, acuendone le sanzioni,

portandole a più fiere e più lontane conseguenze e mirando a togliere

tutti quegli impedimenti, che altre volte aveano eluso gli effetti

della legge. Di qui l’acerbità, ed il perseguimento del mal tolto

anche nelle mani di altri che non fosse il concussionario, di qui la

_comperendinatio_. — Già la _lex Acilia_ con l’irrogare la multa a

quei giudici, i quali avessero più di due volte rinnovato il giudizio,

avea messo un certo riparo agli eccessi dell’_ampliatio_, la quale,

potendosi ripetere non una ma moltissime volte (e si sa di giudizî

ove fu ripetuta ben sette volte)[160], era cagione di perturbazioni

gravissime ne’ giudizi; perchè, scemandosi a lungo andare l’interesse

del processo e potendosi cogliere anche sempre fra tanti mutamenti

politici un’occasione favorevole all’imputato, era divenuta la via

indiretta ed il preludio dell’assoluzione. La _comperendinatio_

non era, come dice Festo[161], che il _iudicium in tertium diem

constitutum_, ed, in altri termini, era una seconda azione aggiunta

alla prima e separata da essa mediante l’intervallo di un giorno

libero; ed in cui il giudizio dovea assolutamente aver fine[162]. La

differenza tra l’_ampliatio_ e la _comperendinatio_ stava appunto in

ciò, che, mentre la prima era una vera riproduzione del procedimento,

l’altro non ne era che il proseguimento[163]; e, mentre la prima era

un mezzo dilatorio, lasciato in confini indeterminati, l’altro avea

luogo in termini ben definiti e toglieva via assolutamente ogni mezzo

dilatorio.

[La _lex Cornelia de repetundis_.]

Per quale durata di tempo ebbe vigore la _lex Servilia_, non si

sa. Il rimaneggiamento della legislazione romana, che fece Silla,

e specialmente l’attribuzione de’ tribunali all’ordine senatorio,

portò di necessità l’abrogazione della _lex Servilia_, almeno per la

larga parte di norme riflettenti il procedimento che, a somiglianza

della _lex Acilia_, dovea avere. Ed è comune opinione che alla _lex

Servilia_ tenne dietro una _lex Cornelia de repetundis_, dovuta

appunto a Silla. Il Zumpt (A. W.)[164], più che metterne in forse,

ne negò addirittura l’esistenza. Veramente una espressa menzione di

scrittore che parli di una _lex Cornelia de pecuniis repetundis_,

non v’è; ma il luogo, ove Cicerone[165] parla del perseguimento della

pecunia presso coloro _ad quos pervenerit_, siccome comune alla _lex

Julia_, _Cornelia_, _Servilia_, fa ragionevolmente indurre, benchè

solo come cosa probabile e priva dell’assoluta certezza, che il titolo

delle due ultime leggi, siccome il loro contenuto, fosse comune alla

prima. Ben più ardito sarebbe volerne determinare il contenuto. Che

Silla abbia in qualche modo anche in ciò voluto favorire l’ordine

senatorio, ch’egli volle rialzare, può darsi; come lo favorì, oltre

che col privilegio del diritto di giudicare, consentendo, e non ne’

soli _iudicia repetundarum_ forse, a’ membri dell’ordine senatorio

un diritto di ricusazione maggiore di quello concesso agli altri e

che non andava oltre i tre nomi[166]; ma alcune maggiori larghezze

concesse dopo di lui, sarebbero dovute più che alla sua legge, alla

desuetudine, in cui caddero disposizioni precedenti[167]. Sembra che

dopo Silla non vi fosse un espresso divieto di fare acquisto di opere

d’arte e d’altre cose[168]. Similmente si deduce pure da Cicerone[169]

che non era vietato raccogliere somme per festività, od altre per

erigere statue al governatore: soltanto, se nel quinquennio egli non

avesse impiegato queste somme, andava soggetto alla sanzione della

_lex repetundarum_[170]. Era bensì vietato dare ad usura[171] ed anche

commerciare[172]; ma ciò dovette far parte meno di una _lex Cornelia

repetundis_ e piuttosto di disposizioni diverse. La _lex repetundarum_,

come si vede anche nella _lex Acilia_[173], allargando successivamente

il più ristretto senso della _Calpurnia_, limitata ad una pura

ripetizione civile d’indebito, considerava in genere tutto l’_ablatum_,

_captum_, _coactum_, _conciliatum_, _aversum_, e mirava, con opportuno

procedimento, a favorire la condanna del reo ed il rifacimento de’

danneggiati. Il considerare poi tutto quello che dovesse entrare nella

categoria del mal tolto, era in parte un giudizio di fatto, in parte

una conseguenza che si traeva da altre leggi particolari, ove venivano

limitati o determinati i poteri de’ magistrati nel pretendere alcune

prestazioni od esercitare alcuni diritti.

[La pena.]

Quanto alla pena irrogata, vi è chi sulla fede del Ps. Asconio[174]

ritiene comminato per questi reati l’esilio; ma il tratto stesso di

Cicerone citato dal Rein[175] non favorisce tale opinione. Infatti

quando Cicerone diceva: _retinete, retinete hominem in civitate_,

non faceva nessuna allusione all’esilio, o meglio, come bene è stato

osservato, ad una _interdictio aquae et ignis_[176]; ma semplicemente

intendeva, per via di contrapposizione, alludere all’incapacità

civile, di cui un accenno si trovava già nella _lex Acilia_[177] ed

in più larga testimonianza si trova altrove[178]. Assoluto, Verre

sarebbe rimasto _in civitate_, cioè avrebbe, come è meglio spiegato

appresso dallo stesso autore, seguitato a covrire tutti gli uffici

politici e giudiziari; condannato, invece avrebbe cessato di essere

_in civitate_. È _il desinere in civitate esse_ che ricorre molte

volte come formola tecnica[179], cui soggiaceva il condannato in un

giudizio _repetundarum_, ormai già innanzi nella via di trasformazione

di giudizio privato in giudizio pubblico. L’espatriazione dunque,

anche rispetto a questo periodo, più che un _quid iuris_, era un _quid

facti_, che avveniva, o prima anche della condanna, come accadde di

Verre, o dopo, per isfuggire più tristi conseguenze, cui s’andasse

incontro da chi non voleva o non poteva soddisfare interamente

l’_aestimatio litis_.

Nè con maggiore fondamento si può ritenere che dopo Silla fosse

elevato al quadruplo il risarcimento del danno. Il caso di Verre[180],

dal quale per un danno di 40 milioni di sesterzî veniva chiesto un

risarcimento di 100 milioni, ne dimostra l’inesattezza. Non so peraltro

se da questo caso possa elevarsi a regola, come è stato fatto[181],

che il risarcimento fosse stato per opera di Silla portato a due

volte e mezzo il danno. Oltre a trattarsi di un esempio singolo,

non si saprebbero ben vedere nè i motivi della crescente ragione

di risarcimento per opera di Silla, nè in ogni modo del frazionario

aumento; se pure non è possibile, dato che tra le due cifre di Cicerone

vi sia un rapporto giuridico, come altri[182] ha sostenuto, che il

risarcimento fosse in diversa proporzione stabilito secondo il modo

e la natura delle espilazioni, o che il risarcimento chiesto nella

_Divinatio_ fosse stato poi ridotto in termini più ristretti nel corso

stesso del giudizio.

[Le vicende del potere giurisdizionale e de’ giudizî.]

Tali fino a’ tempi di Verre erano state le vicende di questa legge,

che, introdotta da prima a beneficio delle provincie (_sociorum causa

constituta_)[183], era enfaticamente chiamata da Cicerone _arx_,

_spes_, _patrona sociorum_, _ius nationum exterarum_. E tale si era

inteso che fosse; ma, trasportata in mezzo alla lotta delle parti

e delle fazioni romane, se ne erano visti storti e snaturati gli

effetti. I giudizî pubblici nella repubblica romana, come in tutto il

mondo antico, non rimanevano in un campo strettamente giuridico, ma

assumevano un’importanza ed un carattere eminentemente politico; e la

prerogativa de’ giudizî, da’ tempi di Gracco a quelli di Cesare, è il

pomo della discordia tra l’ordine senatorio da un lato ed i cavalieri e

la plebe dall’altro.

Strappati i tribunali all’ordine senatorio da C. Gracco, riconquistati

ad esso da Servilio Cepione, ritolti da Servilio Glaucia, adagiati,

come sembra, sopra basi miste da M. Plauzio Silvano[184], furono

ricondotti in mano a’ senatori con più acrimonia da Silla. Il

tentativo di comporre il lungo dissidio, riescito, proprio nell’anno

stesso e mentre che Verre era sotto giudizio, con la _lex Aurelia

iudiciaria_[185], la quale rese partecipi della funzione giudiziaria

l’ordine senatorio, l’equestre ed i _tribuni aerarii_, avea costato

la vita a M. Livio Druso, il quale in diversa maniera avea cercato

di giungere ad un componimento[186]. E nel passare da una parte

ad un’altra, i giudizî si erano sempre più andati corrompendo, e,

piuttosto che campo imparziale di giustizia, eran divenuti mercato

d’illeciti e compri favori od arme d’irose rappresaglie. Mentre erano

da prima in mano del Senato, come si vede da processi di cui abbiamo

notizie[187], i dilapidatori non trovarono che favore presso i membri

del loro ordine; e, poichè furono ad essi ridati da Silla, Cicerone

potea chiamare corrotti e contaminati i giudizî, «e si sentiva in grado

non solo di rammemorare, ma eziandio di mostrare più determinatamente

tutto quanto di nefario e di reo» si fosse compiuto in dieci anni ne’

giudizi nuovamente deferiti al Senato[188]. Per l’ordine equestre

Cicerone, secondo il suo costume, non ha che parole di lode e dice

che «in cinquant’anni circa, mentre l’ordine equestre giudicava,

non era sorto nemmeno il più tenue sospetto di danaro ricevuto

per giudicare[189]». Ma se anche le parole di Cicerone potessero

ingenuamente prendersi alla lettera, e potesse l’ordine equestre andare

immune dall’accusa di corruzione, chi lo difenderebbe da quella di

prepotenza?

Intimamente stretti con gli assuntori di dazî, di appalti nelle

provincie ed assuntori essi stessi, esercitavano una superiorità sopra

tutti i governatori e magistrati delle provincie, che si convertiva

nella più aperta licenza di commettere e perpetrare quanto loro

piacesse. E guai a chi osava ribellarsi! I governatori di provincie

finivano per essere i loro alleati nelle dilapidazioni, se inchinevoli,

e il loro bersaglio, se recalcitranti. Così dilapidate e strette da

tutte le parti, fornite di appoggi e garanzie più nominali che reali,

le provincie ruinate, taglieggiate, tiranneggiate non aveano schermo

di sorta; poichè quello che avrebbe dovuto essere il loro baluardo, era

il fonte di tutti i mali. Il male cresceva ogni giorno, ogni giorno le

cose volgevano al peggio. Cesare fin dal 59 volle venire loro in aiuto

con una legge[190], e questa fu, come varie volte Cicerone ebbe a dire,

insieme _acerrima_, _optima_, _iustissima_. Fu anche l’ultima e servì

per tutto l’impero di caposaldo alle penalità imposte a quella specie

di reato[191]. Ma, più che da una legge, un po’ di tregua le provincie

potevano aspettarla da un mutamento costituzionale, che avesse spezzata

tutta quella rete di dilapidatori, e reso più facile ed efficace il

controllo e sottratta la giustizia al mutevole capriccio de’ partiti. E

Cesare, che con la sua legge era venuto in aiuto delle provincie, fece

anche questo, divenendo l’instauratore dell’impero.

IV.

INSULA CERERIS

[La conquista e l’ordinamento della Sicilia.]

È tradizione che Pirro lasciando la Sicilia dicesse: «quale mai

palestra, o amici, noi lasciamo a’ Cartaginesi ed a’ Romani!» (Plut.

_Pyr._ 23). E divenne infatti, non molto dopo, la palestra degli uni e

degli altri; e fu per i Romani il premio della vittoria.

Le guerre puniche, e specialmente la seconda, furono per Roma quel

che nella tradizione biblica fu per Giacobbe la lotta con l’angelo:

la prova delle proprie forze ed insieme la rivelazione del proprio

destino.

La battaglia delle isole Egadi (241 av. C.)[192], che chiuse la prima

guerra punica, dette a Roma tutto quanto Cartagine possedeva ancora

in Sicilia, con aggiunta l’autorità maggiore, nascente dalla maggiore

potenza e dalla recente vittoria.

Restava ancora nella parte orientale dell’isola il regno, probabilmente

sminuito già dal secondo anno della guerra (263)[193], di Jerone II,

alleato in diritto e in fatto poco men che vassallo; ma la seconda

guerra punica e la ribellione del figliuolo di lui Jeronimo offersero

il modo di incorporare anche quello al dominio romano, e con la presa

di Syracusae (212 av. C.)[194] il maggior baluardo dell’indipendenza

siciliana venne meno.

Il Console M. Valerio Levino, succeduto a M. Claudio Marcello

nel governo della Sicilia, prese Agrigentum e finì di pacificare

l’isola[195].

La Sicilia era così venuta tutta omai in potere de’ Romani e, compiuta

la conquista, si attese a darle uno stabile assetto. M. Valerio Levino

che avea compiuto l’impresa di guerra, attese anch’esso ad esaurir

questo compito.

Già, da quando alla fine della prima guerra punica la Sicilia era

stata costituita in provincia, avea dovuto esserle dato un particolare

ordinamento, ma è ignoto a noi quale precisamente si fosse. Che vi

venisse mandato uno speciale annuo governatore sin dal principio, lo

dice Appiano[196], ma quale speciale grado egli avesse, non par chiaro.

Un pretore, no di certo, quantunque tale apparirebbe dalla parola usata

dallo storico greco (στρατηγός); giacchè è noto che solo tra il 525

ed il 529, verosimilmente nel 527[197], si portò a quattro il numero

de’ pretori, per destinarne uno al governo della Sardegna ed un altro

a quello della Sicilia; ed il primo, di cui si sa che andò in tale

qualità a reggere la Sicilia, fu C. Flaminio[198]. Sino a quel tempo fu

dunque uno dei due pretori in carica ad amministrarla direttamente, o

l’amministrò una persona eletta da un d’essi? o eletta dal popolo[199]?

e fu un questore[200], o un _praefectus iuri dicundo_[201]? Ecco tante

domande, le cui risposte possono poggiare soltanto sopra più o meno

fondate induzioni.

Del resto le condizioni anormali e lo stato di guerra in cui la

Sicilia si trovò ancora avvolta dopo il 527, fecero sì che consoli

vi prendessero la direzione della guerra, ed allora i pretori,

destinati al suo governo, ebbero limitata ad una zona più ristretta

la loro attività e dovettero subordinare il loro imperio a quello del

magistrato superiore[202]. In virtù di questo suo imperio M. Claudio

Marcello[203], espugnata Syracusae, nel ricevere le legazioni di altre

città, ne determinò in varia maniera la condizione, prendendo consiglio

dall’attitudine da esse tenuta. Ma ordinata definitivamente non avea

potuto essere la Sicilia, già neppur tutta riconquistata e sgombra

de’ Cartaginesi; e, poichè li ebbe scacciati anche da Agrigentum[204]

ed ebbe ricondotto l’ordine in tutta l’isola, di nuovo in gran parte

turbata e fatta ribelle dopo la partenza di Marcello[205]; fu M. Levino

(210 av. C.) che dette alla provincia il suo stabile assetto, la sua

_forma_; e, per chi volesse accettare l’ingegnosa interpretazione

fatta da un autore[206] di un noto passo di Livio[207], quell’assetto

rimase poi immutato sino a’ tempi di Verre e di Cicerone. Tuttavia

noi dell’ordinamento di Levino abbiamo così poche notizie e tanto

generiche, che non ce ne consentono una conoscenza ampia e sicura; e

poichè, per giunta, qui si parla dell’amministrazione della Sicilia

solo in via d’introduzione al processo di Verre e per quel tanto

che giovi a meglio intendere e chiarire quel fatto storico, non è

possibile, e non importa neanche molto, trattar qui alcune quistioni

d’ordine assai speciale, che esigono una trattazione indipendente.

Tra il governo di Levino e quello di Verre nuovamente fu sconvolta

la Sicilia, non più da guerre esterne, ma da un moto intestino, dalle

due guerre servili di Euno e di Atenione; e, chiusa che fu la prima di

esse, secondo la saggia politica romana che non si preoccupava soltanto

di vincere, ma ancor più di assicurare i frutti della vittoria, non

s’affidava soltanto all’opera breve e violenta delle armi, ma ancora

a quella più lenta e durevole di proficui ordinamenti; dieci legati

furon dal senato mandati in Sicilia perchè insieme al Console Rupilio,

vincitore della ribellione, componessero le cose di Sicilia; ed è la

Sicilia, quale uscì riordinata dalle mani di questi suoi legislatori,

che noi conosciamo relativamente un po’ meglio, grazie a Cicerone; ed è

quello che anche a noi importa meglio sapere per il nostro argomento.

A che cosa precisamente si limitasse o si estendesse l’opera di Rupilio

e de’ dieci commissari, non possiamo in maniera certa trarre dalle

fonti che ce ne danno notizia[208]. Per quanto è possibile dedurne,

l’opera loro dovette principalmente rivolgersi a regolare la vita

giuridica ed economica, sopratutto nell’intento di allontanare quelle

cause, che aveano prodotta la prima guerra servile e, non molti anni di

poi, benchè per periodo più breve, fecero riardere la seconda.

Secondo un’ipotesi già accennata, potè ben darsi che ne’ privilegî

delle varie città, nella loro condizione rispetto a Roma non venissero

introdotte mutazioni, od almeno mutazioni notevoli.

Non si dovea trattare, infatti, per la natura della guerra, di punire

o premiare città, che avessero parteggiato a favore o contro di Roma,

ma piuttosto di riordinare i rapporti interni, ed eliminare sopratutto

ogni forte ragione di malcontento, e temperare i danni dell’economia

servile e scongiurare o frenare i moti minacciosi che ne derivavano.

Ma, che che sia di ciò, come ultime venute nel tempo, sotto il periodo

della Repubblica, per quel che poterono innovare e per quello che

confermarono, per quello che largirono e per quel che riconobbero, le

_leges Rupiliae_ (_Lex Rupilia_, _leges Rupiliae_, _decretum_) valsero

come la carta fondamentale della vita pubblica siciliana.

[Le città di Sicilia.]

Le città di Sicilia possono calcolarsi, anche nel periodo della

Repubblica, a sessantotto[209].

Il numero di sessantasette, mentovato da Diodoro[210], sale a

sessantotto se vi si aggiunge, come bisogna aggiungervi, Syracusae, ed

allo stesso computo si giunge con Livio[211], considerando, come sembra

riesca evidente, che nel numero di sessantasei, cui accenna, non ha

potuto comprendere Syracusae ed Agrigentum, della cui espugnazione ha

subito prima dato conto. Similmente in niente contrasta a tutto questo

la menzione fatta da Cicerone[212] di centotrenta censori, eletti, in

numero di due per ciascuna, da sessantacinque città; giacchè niente

toglie (ed anzi la relazione di que’ tratti col contesto lo suggerisce)

che siano state lasciate fuori le tre città federate.

Di queste sessantotto città, tre — Messana[213], Tauromenium[214]

e Netum[215] — erano città federate; cinque — Centoripae, Halaesa,

Segesta, Halicyae e Panhormus — benchè senza trattato, erano libere

ed immuni da tributi (_liberae et immunes_); trentaquattro comuni —

quelli degli Agyrinenses (Cic. in Verr. A. S. III, 27, 67), Aetnenses

(id. 44, 104), Acestenses (id. 36, 83), Agrigentini (id. 43, 103)

Amestratini (39, 88), Apollonienses (43, 103), Assorini (l. c.),

Catinenses (l. c.), Calactini (43, 101), Coephaloeditani (43, 103),

Citarini (l. c.), Capitini (l. c.), Entellini (l. c.), Enguini (l.

c.), Gelenses (l. c.), Hennenses (42, 100), Heraclienses (43, 103),

Haluntini (l. c.), Helorini (l. c.), Herbitenses (32, 75), Hyblenses

(43, 102), Imacharenses (43, 100), Inenses (43, 103), Ietini (l. c.),

Leontini (44, 104), Mutycenses (43, 101), Menaeni (43, 102), Murgetini

(48, 103), Petrini (39, 90) Soluntini (43, 103), Scherini (43, 103),

Thermitani (42, 99) Tissenses (38, 86), Tyndaritani (43, 103) — erano

città _decumanae_: le rimanenti città erano _censoriae_. Il numero

preciso ed il nome di queste ultime non ci sono stati tramandati;

ma, per via indiretta[216], è sembrato poterne fissare il numero a

ventisei, anche per argomento di una notizia già citata di Livio[217];

e, quando si ritenessero prive di valore le critiche fatte all’indice

pliniano, riescirebbe molto ovvio averne anche il nome, detraendo da

quell’elenco le quarantadue città di altra categoria già menzionate. In

tal caso le ventisei città censorie dovrebbero riconoscersi in quelle

di Megara, Syracusa, Camerina, Lilyboeum, Mytistratum, Acrae, Bidis,

Drepanum, Ergetia, Echetla, Eryx, Herbessus, Hadranum, e quelle degli

Iponenses, Macellini, Naxii, Noini, Parapini, Phintienses, Semelitani,

Selinuntini, Symaetii, Talarienses, Triocalini, Tyracinenses,

Zanclaei[218].

[La condizione delle città.]

Questa varia classificazione delle città siciliane era stata

determinata da criterî di governo, tendenti a rompere ogni unità di

consenso ed ogni formazione di un maggior senso di solidarietà nella

regione, da considerazioni di opportunità rispondenti alla maggiore o

minore importanza militare ed economica delle varie città, e, come i

fonti, anche frammentarî ed incompleti, sono in grado molte volte di

dimostrare specificatamente[219], avea avuto la sua causa immediata e

la sua base nel diverso atteggiamento tenuto dalla città durante le due

guerre puniche, e nel modo, come erano venute all’amicizia od in potere

de’ Romani, e ne’ diversi servizî che potevano ancora rendere[220].

[Città federate ed indipendenti.]

Le tre città _foederatae_, congiunte a Roma da un _foedus_, e

materialmente comprese ne’ termini della provincia, legalmente ne

erano fuori, e teoricamente formavano come tre distinti stati rimpetto

a Roma, con completa autonomia politica e legislativa e proprietà

esclusiva del suolo del loro territorio rimpetto a tutti. Messana

nondimeno avea l’obbligo di fornire una nave oneraria al popolo romano,

la qual cosa, agli occhi di Cicerone, era quasi come un’impronta di

servitù (_quasi quaedam nota servitutis_)[221]. Che quest’obbligo si

estendesse anche alle altre due città _foederatae_ ed alle _liberae

sine foedere_, è sembrato a qualcuno[222], ma in realtà nelle orazioni

di Cicerone, e negli stessi tratti citati a documento (Cic. in Verr.

AS. IV 9, 19; 67, 150; V, 17, 42; 20, 51; 24, 60), si fa riferimento

sempre a Messana. Altrove (Cic. in Verr. AS V, 19, 50) si dice

espressamente che Tauromenium era stata esentata da quest’obbligo;

e quindi, anche a voler ritenere inerente al _foedus_ l’obbligo di

contribuire la nave, non si sa se l’altra città ne fosse esentata; e

in ogni modo nulla se ne può dedurre riguardo alle città _liberae et

immunes sine foedere_.

Le città libere ed esenti da tributo, benchè non in virtù di trattato

(_liberae et immunes sine foedere_), materialmente erano nella

stessa condizione delle alleate, e la differenza vera tra le une e le

altre era, anzichè nella loro posizione, nel fondamento di queste,

che, non risultando da contratto ma da concessione unilaterale, era

necessariamente precario.

Il processo di Verre · 第 4 / 21 段