di amicizia, era una via aperta a riavere, recuperare, quello che
fosse stato malamente tolto ed era un complemento necessario del
_commercium_, il solo mezzo di renderlo praticamente possibile. Il
primo esempio di tale concessione si trova nel trattato di Roma con
la lega latina del 261 a. u. c.[100] e successivamente fu come un
elemento integrante de’ trattati con i popoli italici che entravano
in rapporti di amicizia col popolo romano, e divenne come il germe
del _jus gentium_ e delle disposizioni che da quello emanarono[101].
Il _commercium_ e la _recuperatio_ ricorrono pure ne’ trattati co’
popoli non italici, ma semplicemente sino alla fine del quinto secolo:
dal sesto secolo in poi ne’ trattati co’ popoli non italici quelle
stipulazioni scompaiono ed il trattato con Massalia è il solo, ove
perdurarono per tutto il periodo repubblicano[102].
«Gli stessi rapporti di vita — come dice il Voigt[103] — entro i
diversi Stati e le condizioni sociali e politiche, onde erano sorti
il bisogno di una protezione giuridica contrattuale e con essa il
_commercium_ e la _recuperatio_, si erano essenzialmente cambiati:
era inoltre subentrato un nuovo ordine di cose, pel quale clausole di
reciproca protezione giuridica si erano chiarite inutili ed in parte
anche completamente inapplicabili ed erano state quindi eliminate da’
trattati.»
Sopratutto l’aspetto sotto il quale i Romani si erano mostrati agli
altri popoli, aspetto di vincitori e conquistatori, e la posizione che
aveano assunto rispetto ad essi, facea sì che, anche senza reciproca
concessione di diritti, erano ben garentiti ne’ loro commerci ed in
tutta l’esplicazione della vita civile. Da questa nuova piega de’
rapporti internazionali nacque uno stato di cose, che dette il più
vigoroso impulso allo sviluppo del _jus gentium_ ed esercitò una grande
azione sul diritto e le istituzioni romane. Ma intanto si attraversava
un periodo di transizione, in cui molti diritti erano sprovveduti di
tutela, molti bisogni privi di soddisfazione, e la vita pubblica e
privata sentiva tutte le conseguenze di queste condizioni anormali,
che, se finirono per essere la causa prima delle nuove instituzioni,
facevano passare i contemporanei attraverso un penosissimo stadio di
vita.
Tutti questi provinciali, che nominalmente erano chiamati _socii_ ed
_amici_ del popolo romano, in fatto si trovavano nella più sfavorevole
condizione; fuori della cittadinanza romana, non messi da alcun
trattato a paro de’ cittadini romani per far valere i loro diritti,
erano in realtà privi di qualunque tutela, e per quanto taglieggiati,
oppressi, spogliati da’ magistrati romani non aveano rimedio di sorta,
perchè mancava loro la capacità di poter proporre un’accusa, mancando
di veste giuridica per poter legalmente dinanzi ad un magistrato
ripetere il mal tolto. Non restava loro che una sola via di uscita.
Il Senato era quello che ormai regolava la sorte delle provincie,
menava innanzi le trattative con i popoli stranieri, ricevendo
ambascerie; dunque altro mezzo non v’era che denunziare al Senato i
soprusi patiti, invocando riparo e giustizia; ed è questa la prima
via, per cui i provinciali si misero, e che poi portò a più regolari
istituzioni e più speciali provvedimenti. Il primo esempio noto è
dell’anno 171 av. G. C., in cui delegati delle provincie di Spagna si
presentarono a Roma per muovere querele degli abusi patiti per opera
di tre governatori romani[104]. Il Senato, come sembra, in questi
casi faceva un esame preliminare delle accuse, che venivano mosse,
e quando le trovava fondate, dava incarico, come fece appunto per i
deputati spagnuoli, ad un pretore di menare avanti il giudizio mediante
l’opera di _recuperatores_ tratti dal Senato. Era un provvedimento
straordinario quello seguito dal Senato, che non rientrava precisamente
in alcune delle sue sfere di attribuzione[105], ed era, in parte
un’esplicazione del potere ad esso inerente sull’amministrazione delle
provincie, in parte uno di quei mezzi indiretti, con i quali i Romani,
ampliando un ordine di competenza, applicando per analogia rapporti
analoghi a casi consimili provvedevano, in mancanza di norme speciali,
ad emergenze non prevedute e non regolate anticipatamente. Il mezzo
adottato dal Senato giungeva in fondo a mettere i provinciali nella
condizione stessa in cui si sarebbero senz’altro trovati, se invece
di essere venuti, come erano, in un rapporto di soggezione verso i
Romani, si fossero trovati in grado di potere dimandare, in virtù di
un trattato, il giudizio de’ _recuperatores_. Abilitati così a stare
in giudizio, sorretti da patroni concessi dal Senato, si riparava
all’incapacità giuridica de’ provinciali; ed essi per l’esperimento
delle loro ragioni potevano valersi di tutti i sussidi concessi dalla
legge. Le forme del processo recuperatorio non ci sono ben note; ed in
molta parte doveano, quando esso avea origine da trattati, dipendere da
clausole in questi stessi stipulati[106]. Di solito i _recuperatores_
venivano in numero pari proposti dalle due parti contendenti,
ed il tribunale così composto veniva poi completato dal pretore
coll’aggiungervi un altro di sua scelta[107].
L’indole del processo recuperatorio era quello di essere sopra tutto
sommario[108], quale si conveniva agli interessi delle parti litiganti.
Nel trattato tra Roma e la lega latina il termine assegnato allo
espletamento de’ giudizi era di dieci giorni[109] nei quali vi è chi
vorrebbe comprendere anche il periodo esecutivo[110]. Col processo
recuperatorio ad altro non si approdava che alla restituzione del
mal tolto a favore degl’interessati, e tutta la causa si fondava
sopra un’azione privata, nè perdeva nel corso del giudizio questo suo
carattere per acquistare quello di un’azione penale. Poteva ben sorgere
dall’operato de’ governatori un’azione penale; ma allora si trattava di
cosa del tutto diversa; c’era un mutamento completo di giurisdizione,
di accusatori, di procedura, di tutto. I provinciali, gli offesi
scomparivano per far posto a’ tribuni, i quali assunta in proprio nome
l’accusa, portavano l’accusato innanzi al suo giudice naturale, al
popolo raccolto in comizio, ed, indipendentemente da ogni interesse
privato offeso, ne ottenevano la condanna. E fu questo il caso di C.
Lucrezio, che accusato dai tribuni M. Juvenzio Talva e Cn. Aufidio,
venne unanimemente condannato da tutte le trentacinque tribù ad una
grave multa[111].
Era uno stesso rapporto, che, presentandosi sotto diversi aspetti,
veniva diversamente trattato, con criteri pubblici o privati, e gli uni
e gli altri incerti, instabili e malsicuri, poichè si era in presenza
di fatti e persone di condizione giuridica non ben definita, ed i
provvedimenti che si adottavano, anche più che carattere giuridico,
aveano un carattere politico, presi com’erano per soddisfare nuovi
bisogni e non lasciare negletti alti interessi morali e materiali dello
Stato.
[L’origine delle _leges de repetundis._ La _lex Calpurnia_]
Intanto il dilatarsi dell’impero, la corruzione crescente, ed il
moltiplicarsi delle prevaricazioni, faceva sì che più frequenti e
rinnovati giungessero i lagni delle popolazioni, il male apparisse
più grave e più imperioso s’imponesse il bisogno di provvedere a così
gravi fatti e ricorrenti con tanta frequenza, mercè una norma stabile
e generale. Questa alfine venne, prima di tutta una serie che le fece
seguito poi, e fu la _lex Calpurnia_ dell’anno 149 av. G. C.[112].
Della legge Calpurnia noi non abbiamo che una conoscenza indiretta,
superficiale, quale possiamo desumere da poche testimonianze d’autori e
dalla traccia che ne rimase nelle leggi posteriori.
La grande innovazione della legge Calpurnia sembra sia stata l’aver
creato una giurisdizione speciale, innanzi alla quale potevano esser
tratti in giudizio i governatori, senza il mezzo indiretto cui prima
si dovea ricorrere, rivolgendosi al Senato. La nuova giurisdizione
consistette in un collegio presieduto dal pretore e composto di
membri scelti nel Senato[113] e fu chiamata _quaestio perpetua_;
un’istituzione che poi rappresentò tanta parte nello svolgimento del
dritto e della procedura penale romana. Il procedimento penale di un
magistrato inquirente circondato da un consiglio ed il procedimento
recuperatorio del diritto privato si fusero insieme; il magistrato
assunse la direzione, il consiglio, il voto deliberativo ed entrambi
insieme espletavano il processo. È questa la procedura mista, che
preferibilmente va compresa sotto il concetto di _quaestio_. La recisa
distinzione tra il procedimento _in iure_ ed _in iudicio_ veniva qui
per la prima volta a cessare ed era una nuova forma di giurisdizione e
di processo che con essa s’inaugurava[114].
Con tutto ciò l’azione data a’ provinciali non venne a mutare, e solo,
a grado a grado, a partire dalla _Lex Acilia_, assunse, per la condanna
nel doppio ed un più efficace intervento dello Stato, un carattere
pubblico. Il semplice rifacimento del danno patito, l’impiego della
_legis actio sacramento_, la natura delle funzioni del magistrato
chiamato a presiedere la _quaestio_, la presenza delle parti in
giudizio, tutto conservò all’azione ed al processo, sotto la _lex
Calpurnia_ il suo carattere privato[115].
Il maggiore de’ vantaggi che da essa venne a’ provinciali fu questo,
che ottennero in maniera ordinaria e fissa quell’adito all’esperimento
de’ proprî diritti che prima aveano avuto in linea puramente
straordinaria e graziosa. E la _lex Calpurnia_ attese probabilmente più
a regolare il procedimento che a stabilire il vero concetto che dovea
informare l’azione _pecuniarum repetundarum_, dette luogo piuttosto ad
una valutazione di fatto in base alle leggi che regolavano i poteri del
governatore, il valore delle esazioni e gli obblighi de’ provinciali.
[La _lex Junia_.]
_La lex Calpurnia_, come primo passo nella via delle repressioni, era
stata notevolissima, ma tuttavia essa era per vari aspetti disadatta
a garantire completamente gl’interessi de’ provinciali, ed altre leggi
dovettero seguire ad essa, per correggerla e renderla più adatta allo
scopo. Quella che prima le tenne dietro fu la _lex Junia_, di cui
noi nulla sapremmo, se non ne trovassimo fatta menzione nella _lex
Acilia_[116]. Autore ne fu M. Junio figlio di Decimo, tribuno della
plebe, che vien creduto lo stesso M. Junio Silano console nel 645 a.
u. c.[117]. La data della legge è parimenti incerta ed unico criterio
per determinarla in qualche modo è il porla tra la data della _Lex
Calpurnia_ (605-149)[118] e quella della _lex Acilia_ (632-122).
Su quello che fosse il suo contenuto, per quanto si siano proposte
molte ipotesi[119], non ve ne è alcuna, a cui si possa aderire per
la mancanza assoluta di ogni dato intorno ad essa. Sappiamo soltanto
dalla _lex Acilia_ che in base ad essa si agiva anche con la _legis
actio sacramento_ ed il carattere che la procedura aveva con la _lex
Calpurnia_ non era probabilmente mutato con la _lex Junia_.
Sotto l’impero della _lex Calpurnia_ ebbero luogo varî processi[120],
i quali, se se ne tolga quello del 148 in cui fu condannato L. Cornelio
Lentulo, finirono tutti con assoluzioni[121].
[La _lex Acilia_.]
Ma è con la rivoluzione portata da C. Gracco nelle instituzioni e
nella politica romana che la _lex repetundarum_ va soggetta a notevoli
mutamenti. Nel 122 (632), epoca del suo tribunato, C. Gracco, con una
_lex iudiciaria_, che fu per l’ordine senatorio un colpo mortale, tolse
ad esso col privilegio la facoltà di giudicare ne’ giudizi penali,
trasferendola a’ cavalieri[122]. Ed è contemporaneamente, nell’anno
631 o 632 a. u. che riproducendosi la _lex repetundarum_, si faceva di
essa addirittura un’arma contro l’ordine senatorio; perchè sanzionata
in essa l’incapacità a giudicare di tutto l’ordine senatorio insieme a
quello de’ magistrati minori e de’ figli stessi de’ senatori, si rese
più rigorosa la legge e se ne allargò l’azione, assai più che innanzi
non fosse stato fatto. Questa legge è giunta sino a noi e fu per molto
tempo ritenuta come la _lex Servilia_; ma oggi essa è riconosciuta
come la _lex Acilia_[123], e non si può più fondatamente ancora
sostenere la prima opinione. Uno de’ caratteri distintivi della _lex
Servilia_ dall’_Acilia_ è che quella introdusse la _comperendinatio_,
dove l’altra stabiliva l’_ampliatio_ ne’ giudizi, e la legge a noi
giunta, rettamente supplita, non contiene la _comperendinatio_,
bensì l’_ampliatio_. Inoltre questa legge, appunto come l’_Acilia_
faceva, concedeva in premio di aver fatto condannare un magistrato
prevaricatore la cittadinanza anche al peregrino, che avesse sporta
l’accusa, dritto che per la legge Servilia fu limitata a’ soli Latini.
Questa legge ebbe ad autore un Acilio Glabrione, di cui altro non si
sa se non che fu genero di P. Scevola console dall’anno 621 e padre di
quel Manio Acilio Glabrione che in qualità di pretore presiedette alla
_quaestio_ nel giudizio di Verre[124]. L’indole della legge, la _vis et
acrimonia_, che Cicerone attribuisce al suo autore, fanno ritenere che
Acilio la proponesse, mentre era tribuno della plebe; e, poichè essa
andò in vigore tra la _lex Sempronia iudiciaria_ e la _lex Rubria_,
non può essere attribuita che all’anno 631 o 632[125]. L’autore di
essa quindi, se la propose e la fece approvare mentre era tribuno,
fu collega di C. Gracco, e la legge in parola non potette non essere
promulgata sotto l’azione di C. Gracco, al cui movimento generale di
riforma ed alla cui politica si ricollega.
Questa legge avea importantissime prescrizioni sia in ordine al
contenuto stesso dell’azione _pecuniarum repetundarum_, che alla
procedura da seguirsi nel relativo giudizio, ciò che a torto ha
suggerito al Zumpt[126] l’idea di classificarla tra le _leges
iudiciariae_, piuttosto che tra quelle _repetundarum_. Questa legge
sopratutto segna un passo notevole nella via di mutare il giudizio
_pecuniarum repetundarum_ di giudizio privato in giudizio pubblico,
rendendo maggiore la partecipazione ad esso dei pubblici poteri,
variando le conseguenze della condanna. E tutto ciò senza sopprimere
l’altra forma di giudizio; così che i provinciali potevano seguire la
via ch’era loro aperta dalla nuova legge, od anche sperimentare una
semplice azione civile, come per l’innanzi, ciò che in molti casi dovea
riuscire per loro più spedito e più comodo[127]. La nuova legge fissava
i dati perchè un giudizio _pecuniarum repetundarum_ potesse aver luogo
e stabiliva che non vi potesse essere sottoposto se non chi si fosse
reso colpevole mentre teneva la carica di dittatore, di console, di
pretore, _magister equitum_, censore, edile della plebe, questore,
triumviro capitale, triumviro _a(gris) d(andis) ad(signandis)_, tribuno
militare delle prime quattro legioni, od era figliuolo d’uno di questi
magistrati o di un senatore in generale[128]. La legge, come si vede,
era diretta contro tutte le magistrature maggiori, che si ricollegavano
all’ordine senatorio, e comprendeva alcuni dei _minores magistratus_,
cui anche il patriziato avea accesso. Vi era pure fissata la somma, a
partire dalla quale vi poteva esser luogo all’applicazione della legge
e la cui menzione non è conservata nel bronzo, ma che, come si ha da
altri dati, era _infra IIII M sestertium_[129].
Inoltre la legge dette un carattere più propriamente penale all’azione,
portando per tutte le prevaricazioni posteriori alla legge la condanna
al doppio, mentre per quelle commesse anteriormente ad essa la
condanna non superava il valore indebitamente procurato[130]. Poi, per
rendere più facile a’ provinciali, l’esperimento non solo, ma anche
il conseguimento de’ propri diritti, fece del giudizio estimatorio del
danno patito dal querelante un sèguito e come un’esplicazione[131] del
giudizio principale, col quale si era assodata la reità dell’incolpato,
ed affidò la stessa esecuzione del pronunziato giudiziario al potere
pubblico, rendendo così più facile e più sicuro quel risarcimento, a
raggiungere il quale i mezzi privati del querelante a grande stento
e non tutte le volte avrebbero potuto giungere. Per effetto di tali
disposizioni il _quaesitor_, il capo della _quaestio_, dietro il
parere del collegio giudicante, imponeva al colpevole l’obbligo di una
cauzione[132], che, secondo il rito giudiziario romano[133], benchè
qui la legge espressamente non lo dica, era data con l’offerta di
fideiussori. Se a ciò egli non avesse adempiuto, i suoi beni erano
pegnorati, forse anche venduti, secondo è stato supplito; ma ciò è
fortemente contrastato[134]. Assicurato così il risarcimento e fatta
l’estimazione del debito, il questore, che avea in consegna la data
cauzione, ne’ tre giorni successivi dovea pagare, cui spettassero, le
somme dovute[135]. Era preveduto anche il caso che il danaro tratto da’
beni del condannato non bastasse a risarcire il danno per intero; ed
allora, secondo le disposizioni sancite nella legge, si facea luogo ad
una ripartizione per contributo[136].
Queste erano le norme, che costituivano, come è dire, il contenuto
della legge, la essenza del reato di prevaricazione. Ma la legge,
insieme ad esse, avea stabilite molte regole relative alla procedura
del giudizio ed alla costituzione del collegio giudicante che, tendendo
ad assicurare la retta applicazione della legge, non erano di minore
interesse. Noi sappiamo che, sino a questa legge, la direzione della
_quaestio repetundarum_ era affidata al _pretore peregrino_: a chi
fosse affidata secondo questa legge, è cosa che è tra le lacune
del testo. Nondimeno si sa per un dato epigrafico[137] che anche
prima di Silla, fuvvi un apposito pretore destinato alla _quaestio
repetundarum_, e vi è tutta la ragione di credere, comparando due
luoghi della stessa legge[138], che proprio nell’anno in cui questa fu
promulgata e per effetto di una disposizione in essa contenuta, venne
creato il _praetor repetundis_[139].
Il collegio giudicante poi era composto di giudici investiti della
giurisdizione secondo la _lex Sempronia iudiciaria_, e quindi di
quelli semplicemente che aveano il censo equestre, come rettamente vien
supplito il testo lacunoso in questo luogo, escludendone assolutamente
quelli, che secondo le disposizioni precedenti della stessa legge
erano soggetti alla sua sanzione, ed inoltre chi aveva militato come
mercenario, chi aveva meno di trent’anni e più di 60, chi non avea
il domicilio in Roma od in un perimetro di mille passi da essa, chi,
per essere stato condannato in un giudizio pubblico, avesse perduta
la capacità di divenir senatore e finalmente anche il padre ed il
fratello de’ magistrati mentovati nella legge siccome punibili a
norma di essi, ed in genere il padre ed il figliuolo di qualunque
senatore[140]. Fatto così con questi criteri l’albo de’ prescelti con
il nome del padre, quello della tribù ed il cognome, veniva formato e
tenuta a disposizione di chiunque volesse averne notizia. Il numero de’
giudici era di quattrocentocinquanta, che il pretore eleggeva sempre
secondo le norme della legge, ma essendo libero affatto della scelta
e da niente altro vincolato se non dal giuramento, cui era tenuto
a prestare, di aver fatta legalmente e pel meglio l’elezione[141].
Questo era il corpo, onde dovea uscire il giury chiamato a giudicare di
ciascuna causa _repetundarum_. Chi agiva in giudizio faceva la _delatio
nominis_ del colpevole al pretore, accompagnandola col _iusiurandum
calumniae_[142] ed il pretore gli dava, ove egli li avesse richiesti,
de’ patroni che non fossero stati congiunti dell’accusato.
Dopo ciò l’accusato dovea fare l’_editio_ di quelli che essendo
compresi nell’albo dei quattrocentocinquanta gli fossero congiunti
o fossero suoi sodali o collegiali, ed anche tale _editio_ era
accompagnato da giuramento. Nel ventesimo giorno della _delatio
nominis_ l’accusatore faceva una scelta giurata dall’albo, quale era
dopo l’editio dell’accusato, di cento giudici, avendo cura di non
comprendervi persone che fossero suoi congiunti, o sodali o collegiali,
nè due persone che appartenessero ad una stessa famiglia od altri con
cui egli avesse conteso con la _legis actio sacramento_ secondo le
leggi Junia e Calpurnia, o che si trovasse sottoposto a processo[143].
Da questi cento l’accusato, e, in caso che egli avesse trascurato di
farlo, l’accusatore stesso, sceglieva cinquanta persone che giudicavano
della causa[144]. La inquisizione era a carico dell’accusatore ed il
pretore gli assegnava un termine per compierla[145]. I testimoni,
prodotti in numero non superiore a quarantotto, venivano intesi a
volta a volta, secondo i diversi capi di accusa, escludendone, oltre
a’ parenti dell’imputato, il difensore, il liberto e quelli che o
direttamente o per parte dei loro maggiori avevano avuto con l’imputato
o con i suoi maggiori quel rapporto che veniva detto: _in fide
esse_[146].
Provate le accuse sia con le testimonianze che con documenti, i
giudici che già prima aveano prestato giuramento, secondo i supplementi
alla legge, tornavano a giurare e poi si riunivano in consiglio per
decidere. Se più di una terza parte credeva che la causa non fosse in
istato di venire decisa, si faceva luogo all’_ampliatio_, ed il pretore
fissava il nuovo giorno della discussione; che se più di due volte i
giudici avessero voluto rimettersi all’_ampliatio_, la legge comminava
loro una multa. Quando due terzi almeno credevano di potere emettere
il loro giudizio, il pretore allontanava quelli che non si credevano
in grado di potersi pronunziare e, fatta la votazione mercè tavolette
cerate portanti _A_(_bsolvo_) o _C_(_ondemno_) e lo spoglio de’ voti
con tutte le garenzie volute dalla legge, l’imputato veniva anche con
la semplice parità di voti assoluto[147], nè era per lo stesso fatto
soggetto ad altra accusa, a meno che non si trattasse di fatti compiuti
dopo, o di prevaricazioni commesse in giudizio, ovvero dell’estimazione
della lite fatta in esplicazione della condanna o di altra sanzione
della stessa legge[148].
La legge oltre a curare la punizione del reo, voleva assicurare un
premio all’accusatore di chi fosse stato riconosciuto reo ed assicurava
quindi a lui, a’ figli già nati, ed a’ nipoti di figli già nati,
la cittadinanza romana, o, nel caso che non credesse di accettare
questa, il _jus provocationis_ e l’_immunità_[149]. Quale premio fosse
accordato al cittadino romano, ne impedisce di saperlo il testo che qui
s’interrompe.
[Le _leges Serviliae_.]
Queste erano le garanzie che assicurava la _lex Acilia_; ma essa,
venuta su con il potere di C. Gracco, non potè non risentire il
contraccolpo della sua caduta. Che dal 643=111 fosse stata abrogata, si
deduce da un argomento esterno, dall’esservi stata cioè sul rovescio
incisa la _lex agraria_ di quell’anno[150]; cosa che peraltro non ha
un valore assoluto, perchè il bronzo poteva ancora essere adoperato in
modo che si leggesse dall’uno e dall’altro lato[151]. Ma certamente la
legge giudiziaria di Servilio Cepione, appartenente come pare al 106
av. C.[152], per tutto quanto concerneva la costituzione del collegio
giudicante la rese inapplicabile. La legge rogata dal Console Servilio
Cepione[153] ridette, secondo vogliono alcuni, all’ordine senatorio
l’esclusivo privilegio de’ giudizî, e secondo altri tolse semplicemente
il divieto della legge Sempronia, così che quello vi partecipò insieme
all’ordine equestre[154].