Ora la _reciperatio_, verso popoli con cui si contraevano rapporti

di amicizia, era una via aperta a riavere, recuperare, quello che

fosse stato malamente tolto ed era un complemento necessario del

_commercium_, il solo mezzo di renderlo praticamente possibile. Il

primo esempio di tale concessione si trova nel trattato di Roma con

la lega latina del 261 a. u. c.[100] e successivamente fu come un

elemento integrante de’ trattati con i popoli italici che entravano

in rapporti di amicizia col popolo romano, e divenne come il germe

del _jus gentium_ e delle disposizioni che da quello emanarono[101].

Il _commercium_ e la _recuperatio_ ricorrono pure ne’ trattati co’

popoli non italici, ma semplicemente sino alla fine del quinto secolo:

dal sesto secolo in poi ne’ trattati co’ popoli non italici quelle

stipulazioni scompaiono ed il trattato con Massalia è il solo, ove

perdurarono per tutto il periodo repubblicano[102].

«Gli stessi rapporti di vita — come dice il Voigt[103] — entro i

diversi Stati e le condizioni sociali e politiche, onde erano sorti

il bisogno di una protezione giuridica contrattuale e con essa il

_commercium_ e la _recuperatio_, si erano essenzialmente cambiati:

era inoltre subentrato un nuovo ordine di cose, pel quale clausole di

reciproca protezione giuridica si erano chiarite inutili ed in parte

anche completamente inapplicabili ed erano state quindi eliminate da’

trattati.»

Sopratutto l’aspetto sotto il quale i Romani si erano mostrati agli

altri popoli, aspetto di vincitori e conquistatori, e la posizione che

aveano assunto rispetto ad essi, facea sì che, anche senza reciproca

concessione di diritti, erano ben garentiti ne’ loro commerci ed in

tutta l’esplicazione della vita civile. Da questa nuova piega de’

rapporti internazionali nacque uno stato di cose, che dette il più

vigoroso impulso allo sviluppo del _jus gentium_ ed esercitò una grande

azione sul diritto e le istituzioni romane. Ma intanto si attraversava

un periodo di transizione, in cui molti diritti erano sprovveduti di

tutela, molti bisogni privi di soddisfazione, e la vita pubblica e

privata sentiva tutte le conseguenze di queste condizioni anormali,

che, se finirono per essere la causa prima delle nuove instituzioni,

facevano passare i contemporanei attraverso un penosissimo stadio di

vita.

Tutti questi provinciali, che nominalmente erano chiamati _socii_ ed

_amici_ del popolo romano, in fatto si trovavano nella più sfavorevole

condizione; fuori della cittadinanza romana, non messi da alcun

trattato a paro de’ cittadini romani per far valere i loro diritti,

erano in realtà privi di qualunque tutela, e per quanto taglieggiati,

oppressi, spogliati da’ magistrati romani non aveano rimedio di sorta,

perchè mancava loro la capacità di poter proporre un’accusa, mancando

di veste giuridica per poter legalmente dinanzi ad un magistrato

ripetere il mal tolto. Non restava loro che una sola via di uscita.

Il Senato era quello che ormai regolava la sorte delle provincie,

menava innanzi le trattative con i popoli stranieri, ricevendo

ambascerie; dunque altro mezzo non v’era che denunziare al Senato i

soprusi patiti, invocando riparo e giustizia; ed è questa la prima

via, per cui i provinciali si misero, e che poi portò a più regolari

istituzioni e più speciali provvedimenti. Il primo esempio noto è

dell’anno 171 av. G. C., in cui delegati delle provincie di Spagna si

presentarono a Roma per muovere querele degli abusi patiti per opera

di tre governatori romani[104]. Il Senato, come sembra, in questi

casi faceva un esame preliminare delle accuse, che venivano mosse,

e quando le trovava fondate, dava incarico, come fece appunto per i

deputati spagnuoli, ad un pretore di menare avanti il giudizio mediante

l’opera di _recuperatores_ tratti dal Senato. Era un provvedimento

straordinario quello seguito dal Senato, che non rientrava precisamente

in alcune delle sue sfere di attribuzione[105], ed era, in parte

un’esplicazione del potere ad esso inerente sull’amministrazione delle

provincie, in parte uno di quei mezzi indiretti, con i quali i Romani,

ampliando un ordine di competenza, applicando per analogia rapporti

analoghi a casi consimili provvedevano, in mancanza di norme speciali,

ad emergenze non prevedute e non regolate anticipatamente. Il mezzo

adottato dal Senato giungeva in fondo a mettere i provinciali nella

condizione stessa in cui si sarebbero senz’altro trovati, se invece

di essere venuti, come erano, in un rapporto di soggezione verso i

Romani, si fossero trovati in grado di potere dimandare, in virtù di

un trattato, il giudizio de’ _recuperatores_. Abilitati così a stare

in giudizio, sorretti da patroni concessi dal Senato, si riparava

all’incapacità giuridica de’ provinciali; ed essi per l’esperimento

delle loro ragioni potevano valersi di tutti i sussidi concessi dalla

legge. Le forme del processo recuperatorio non ci sono ben note; ed in

molta parte doveano, quando esso avea origine da trattati, dipendere da

clausole in questi stessi stipulati[106]. Di solito i _recuperatores_

venivano in numero pari proposti dalle due parti contendenti,

ed il tribunale così composto veniva poi completato dal pretore

coll’aggiungervi un altro di sua scelta[107].

L’indole del processo recuperatorio era quello di essere sopra tutto

sommario[108], quale si conveniva agli interessi delle parti litiganti.

Nel trattato tra Roma e la lega latina il termine assegnato allo

espletamento de’ giudizi era di dieci giorni[109] nei quali vi è chi

vorrebbe comprendere anche il periodo esecutivo[110]. Col processo

recuperatorio ad altro non si approdava che alla restituzione del

mal tolto a favore degl’interessati, e tutta la causa si fondava

sopra un’azione privata, nè perdeva nel corso del giudizio questo suo

carattere per acquistare quello di un’azione penale. Poteva ben sorgere

dall’operato de’ governatori un’azione penale; ma allora si trattava di

cosa del tutto diversa; c’era un mutamento completo di giurisdizione,

di accusatori, di procedura, di tutto. I provinciali, gli offesi

scomparivano per far posto a’ tribuni, i quali assunta in proprio nome

l’accusa, portavano l’accusato innanzi al suo giudice naturale, al

popolo raccolto in comizio, ed, indipendentemente da ogni interesse

privato offeso, ne ottenevano la condanna. E fu questo il caso di C.

Lucrezio, che accusato dai tribuni M. Juvenzio Talva e Cn. Aufidio,

venne unanimemente condannato da tutte le trentacinque tribù ad una

grave multa[111].

Era uno stesso rapporto, che, presentandosi sotto diversi aspetti,

veniva diversamente trattato, con criteri pubblici o privati, e gli uni

e gli altri incerti, instabili e malsicuri, poichè si era in presenza

di fatti e persone di condizione giuridica non ben definita, ed i

provvedimenti che si adottavano, anche più che carattere giuridico,

aveano un carattere politico, presi com’erano per soddisfare nuovi

bisogni e non lasciare negletti alti interessi morali e materiali dello

Stato.

[L’origine delle _leges de repetundis._ La _lex Calpurnia_]

Intanto il dilatarsi dell’impero, la corruzione crescente, ed il

moltiplicarsi delle prevaricazioni, faceva sì che più frequenti e

rinnovati giungessero i lagni delle popolazioni, il male apparisse

più grave e più imperioso s’imponesse il bisogno di provvedere a così

gravi fatti e ricorrenti con tanta frequenza, mercè una norma stabile

e generale. Questa alfine venne, prima di tutta una serie che le fece

seguito poi, e fu la _lex Calpurnia_ dell’anno 149 av. G. C.[112].

Della legge Calpurnia noi non abbiamo che una conoscenza indiretta,

superficiale, quale possiamo desumere da poche testimonianze d’autori e

dalla traccia che ne rimase nelle leggi posteriori.

La grande innovazione della legge Calpurnia sembra sia stata l’aver

creato una giurisdizione speciale, innanzi alla quale potevano esser

tratti in giudizio i governatori, senza il mezzo indiretto cui prima

si dovea ricorrere, rivolgendosi al Senato. La nuova giurisdizione

consistette in un collegio presieduto dal pretore e composto di

membri scelti nel Senato[113] e fu chiamata _quaestio perpetua_;

un’istituzione che poi rappresentò tanta parte nello svolgimento del

dritto e della procedura penale romana. Il procedimento penale di un

magistrato inquirente circondato da un consiglio ed il procedimento

recuperatorio del diritto privato si fusero insieme; il magistrato

assunse la direzione, il consiglio, il voto deliberativo ed entrambi

insieme espletavano il processo. È questa la procedura mista, che

preferibilmente va compresa sotto il concetto di _quaestio_. La recisa

distinzione tra il procedimento _in iure_ ed _in iudicio_ veniva qui

per la prima volta a cessare ed era una nuova forma di giurisdizione e

di processo che con essa s’inaugurava[114].

Con tutto ciò l’azione data a’ provinciali non venne a mutare, e solo,

a grado a grado, a partire dalla _Lex Acilia_, assunse, per la condanna

nel doppio ed un più efficace intervento dello Stato, un carattere

pubblico. Il semplice rifacimento del danno patito, l’impiego della

_legis actio sacramento_, la natura delle funzioni del magistrato

chiamato a presiedere la _quaestio_, la presenza delle parti in

giudizio, tutto conservò all’azione ed al processo, sotto la _lex

Calpurnia_ il suo carattere privato[115].

Il maggiore de’ vantaggi che da essa venne a’ provinciali fu questo,

che ottennero in maniera ordinaria e fissa quell’adito all’esperimento

de’ proprî diritti che prima aveano avuto in linea puramente

straordinaria e graziosa. E la _lex Calpurnia_ attese probabilmente più

a regolare il procedimento che a stabilire il vero concetto che dovea

informare l’azione _pecuniarum repetundarum_, dette luogo piuttosto ad

una valutazione di fatto in base alle leggi che regolavano i poteri del

governatore, il valore delle esazioni e gli obblighi de’ provinciali.

[La _lex Junia_.]

_La lex Calpurnia_, come primo passo nella via delle repressioni, era

stata notevolissima, ma tuttavia essa era per vari aspetti disadatta

a garantire completamente gl’interessi de’ provinciali, ed altre leggi

dovettero seguire ad essa, per correggerla e renderla più adatta allo

scopo. Quella che prima le tenne dietro fu la _lex Junia_, di cui

noi nulla sapremmo, se non ne trovassimo fatta menzione nella _lex

Acilia_[116]. Autore ne fu M. Junio figlio di Decimo, tribuno della

plebe, che vien creduto lo stesso M. Junio Silano console nel 645 a.

u. c.[117]. La data della legge è parimenti incerta ed unico criterio

per determinarla in qualche modo è il porla tra la data della _Lex

Calpurnia_ (605-149)[118] e quella della _lex Acilia_ (632-122).

Su quello che fosse il suo contenuto, per quanto si siano proposte

molte ipotesi[119], non ve ne è alcuna, a cui si possa aderire per

la mancanza assoluta di ogni dato intorno ad essa. Sappiamo soltanto

dalla _lex Acilia_ che in base ad essa si agiva anche con la _legis

actio sacramento_ ed il carattere che la procedura aveva con la _lex

Calpurnia_ non era probabilmente mutato con la _lex Junia_.

Sotto l’impero della _lex Calpurnia_ ebbero luogo varî processi[120],

i quali, se se ne tolga quello del 148 in cui fu condannato L. Cornelio

Lentulo, finirono tutti con assoluzioni[121].

[La _lex Acilia_.]

Ma è con la rivoluzione portata da C. Gracco nelle instituzioni e

nella politica romana che la _lex repetundarum_ va soggetta a notevoli

mutamenti. Nel 122 (632), epoca del suo tribunato, C. Gracco, con una

_lex iudiciaria_, che fu per l’ordine senatorio un colpo mortale, tolse

ad esso col privilegio la facoltà di giudicare ne’ giudizi penali,

trasferendola a’ cavalieri[122]. Ed è contemporaneamente, nell’anno

631 o 632 a. u. che riproducendosi la _lex repetundarum_, si faceva di

essa addirittura un’arma contro l’ordine senatorio; perchè sanzionata

in essa l’incapacità a giudicare di tutto l’ordine senatorio insieme a

quello de’ magistrati minori e de’ figli stessi de’ senatori, si rese

più rigorosa la legge e se ne allargò l’azione, assai più che innanzi

non fosse stato fatto. Questa legge è giunta sino a noi e fu per molto

tempo ritenuta come la _lex Servilia_; ma oggi essa è riconosciuta

come la _lex Acilia_[123], e non si può più fondatamente ancora

sostenere la prima opinione. Uno de’ caratteri distintivi della _lex

Servilia_ dall’_Acilia_ è che quella introdusse la _comperendinatio_,

dove l’altra stabiliva l’_ampliatio_ ne’ giudizi, e la legge a noi

giunta, rettamente supplita, non contiene la _comperendinatio_,

bensì l’_ampliatio_. Inoltre questa legge, appunto come l’_Acilia_

faceva, concedeva in premio di aver fatto condannare un magistrato

prevaricatore la cittadinanza anche al peregrino, che avesse sporta

l’accusa, dritto che per la legge Servilia fu limitata a’ soli Latini.

Questa legge ebbe ad autore un Acilio Glabrione, di cui altro non si

sa se non che fu genero di P. Scevola console dall’anno 621 e padre di

quel Manio Acilio Glabrione che in qualità di pretore presiedette alla

_quaestio_ nel giudizio di Verre[124]. L’indole della legge, la _vis et

acrimonia_, che Cicerone attribuisce al suo autore, fanno ritenere che

Acilio la proponesse, mentre era tribuno della plebe; e, poichè essa

andò in vigore tra la _lex Sempronia iudiciaria_ e la _lex Rubria_,

non può essere attribuita che all’anno 631 o 632[125]. L’autore di

essa quindi, se la propose e la fece approvare mentre era tribuno,

fu collega di C. Gracco, e la legge in parola non potette non essere

promulgata sotto l’azione di C. Gracco, al cui movimento generale di

riforma ed alla cui politica si ricollega.

Questa legge avea importantissime prescrizioni sia in ordine al

contenuto stesso dell’azione _pecuniarum repetundarum_, che alla

procedura da seguirsi nel relativo giudizio, ciò che a torto ha

suggerito al Zumpt[126] l’idea di classificarla tra le _leges

iudiciariae_, piuttosto che tra quelle _repetundarum_. Questa legge

sopratutto segna un passo notevole nella via di mutare il giudizio

_pecuniarum repetundarum_ di giudizio privato in giudizio pubblico,

rendendo maggiore la partecipazione ad esso dei pubblici poteri,

variando le conseguenze della condanna. E tutto ciò senza sopprimere

l’altra forma di giudizio; così che i provinciali potevano seguire la

via ch’era loro aperta dalla nuova legge, od anche sperimentare una

semplice azione civile, come per l’innanzi, ciò che in molti casi dovea

riuscire per loro più spedito e più comodo[127]. La nuova legge fissava

i dati perchè un giudizio _pecuniarum repetundarum_ potesse aver luogo

e stabiliva che non vi potesse essere sottoposto se non chi si fosse

reso colpevole mentre teneva la carica di dittatore, di console, di

pretore, _magister equitum_, censore, edile della plebe, questore,

triumviro capitale, triumviro _a(gris) d(andis) ad(signandis)_, tribuno

militare delle prime quattro legioni, od era figliuolo d’uno di questi

magistrati o di un senatore in generale[128]. La legge, come si vede,

era diretta contro tutte le magistrature maggiori, che si ricollegavano

all’ordine senatorio, e comprendeva alcuni dei _minores magistratus_,

cui anche il patriziato avea accesso. Vi era pure fissata la somma, a

partire dalla quale vi poteva esser luogo all’applicazione della legge

e la cui menzione non è conservata nel bronzo, ma che, come si ha da

altri dati, era _infra IIII M sestertium_[129].

Inoltre la legge dette un carattere più propriamente penale all’azione,

portando per tutte le prevaricazioni posteriori alla legge la condanna

al doppio, mentre per quelle commesse anteriormente ad essa la

condanna non superava il valore indebitamente procurato[130]. Poi, per

rendere più facile a’ provinciali, l’esperimento non solo, ma anche

il conseguimento de’ propri diritti, fece del giudizio estimatorio del

danno patito dal querelante un sèguito e come un’esplicazione[131] del

giudizio principale, col quale si era assodata la reità dell’incolpato,

ed affidò la stessa esecuzione del pronunziato giudiziario al potere

pubblico, rendendo così più facile e più sicuro quel risarcimento, a

raggiungere il quale i mezzi privati del querelante a grande stento

e non tutte le volte avrebbero potuto giungere. Per effetto di tali

disposizioni il _quaesitor_, il capo della _quaestio_, dietro il

parere del collegio giudicante, imponeva al colpevole l’obbligo di una

cauzione[132], che, secondo il rito giudiziario romano[133], benchè

qui la legge espressamente non lo dica, era data con l’offerta di

fideiussori. Se a ciò egli non avesse adempiuto, i suoi beni erano

pegnorati, forse anche venduti, secondo è stato supplito; ma ciò è

fortemente contrastato[134]. Assicurato così il risarcimento e fatta

l’estimazione del debito, il questore, che avea in consegna la data

cauzione, ne’ tre giorni successivi dovea pagare, cui spettassero, le

somme dovute[135]. Era preveduto anche il caso che il danaro tratto da’

beni del condannato non bastasse a risarcire il danno per intero; ed

allora, secondo le disposizioni sancite nella legge, si facea luogo ad

una ripartizione per contributo[136].

Queste erano le norme, che costituivano, come è dire, il contenuto

della legge, la essenza del reato di prevaricazione. Ma la legge,

insieme ad esse, avea stabilite molte regole relative alla procedura

del giudizio ed alla costituzione del collegio giudicante che, tendendo

ad assicurare la retta applicazione della legge, non erano di minore

interesse. Noi sappiamo che, sino a questa legge, la direzione della

_quaestio repetundarum_ era affidata al _pretore peregrino_: a chi

fosse affidata secondo questa legge, è cosa che è tra le lacune

del testo. Nondimeno si sa per un dato epigrafico[137] che anche

prima di Silla, fuvvi un apposito pretore destinato alla _quaestio

repetundarum_, e vi è tutta la ragione di credere, comparando due

luoghi della stessa legge[138], che proprio nell’anno in cui questa fu

promulgata e per effetto di una disposizione in essa contenuta, venne

creato il _praetor repetundis_[139].

Il collegio giudicante poi era composto di giudici investiti della

giurisdizione secondo la _lex Sempronia iudiciaria_, e quindi di

quelli semplicemente che aveano il censo equestre, come rettamente vien

supplito il testo lacunoso in questo luogo, escludendone assolutamente

quelli, che secondo le disposizioni precedenti della stessa legge

erano soggetti alla sua sanzione, ed inoltre chi aveva militato come

mercenario, chi aveva meno di trent’anni e più di 60, chi non avea

il domicilio in Roma od in un perimetro di mille passi da essa, chi,

per essere stato condannato in un giudizio pubblico, avesse perduta

la capacità di divenir senatore e finalmente anche il padre ed il

fratello de’ magistrati mentovati nella legge siccome punibili a

norma di essi, ed in genere il padre ed il figliuolo di qualunque

senatore[140]. Fatto così con questi criteri l’albo de’ prescelti con

il nome del padre, quello della tribù ed il cognome, veniva formato e

tenuta a disposizione di chiunque volesse averne notizia. Il numero de’

giudici era di quattrocentocinquanta, che il pretore eleggeva sempre

secondo le norme della legge, ma essendo libero affatto della scelta

e da niente altro vincolato se non dal giuramento, cui era tenuto

a prestare, di aver fatta legalmente e pel meglio l’elezione[141].

Questo era il corpo, onde dovea uscire il giury chiamato a giudicare di

ciascuna causa _repetundarum_. Chi agiva in giudizio faceva la _delatio

nominis_ del colpevole al pretore, accompagnandola col _iusiurandum

calumniae_[142] ed il pretore gli dava, ove egli li avesse richiesti,

de’ patroni che non fossero stati congiunti dell’accusato.

Dopo ciò l’accusato dovea fare l’_editio_ di quelli che essendo

compresi nell’albo dei quattrocentocinquanta gli fossero congiunti

o fossero suoi sodali o collegiali, ed anche tale _editio_ era

accompagnato da giuramento. Nel ventesimo giorno della _delatio

nominis_ l’accusatore faceva una scelta giurata dall’albo, quale era

dopo l’editio dell’accusato, di cento giudici, avendo cura di non

comprendervi persone che fossero suoi congiunti, o sodali o collegiali,

nè due persone che appartenessero ad una stessa famiglia od altri con

cui egli avesse conteso con la _legis actio sacramento_ secondo le

leggi Junia e Calpurnia, o che si trovasse sottoposto a processo[143].

Da questi cento l’accusato, e, in caso che egli avesse trascurato di

farlo, l’accusatore stesso, sceglieva cinquanta persone che giudicavano

della causa[144]. La inquisizione era a carico dell’accusatore ed il

pretore gli assegnava un termine per compierla[145]. I testimoni,

prodotti in numero non superiore a quarantotto, venivano intesi a

volta a volta, secondo i diversi capi di accusa, escludendone, oltre

a’ parenti dell’imputato, il difensore, il liberto e quelli che o

direttamente o per parte dei loro maggiori avevano avuto con l’imputato

o con i suoi maggiori quel rapporto che veniva detto: _in fide

esse_[146].

Provate le accuse sia con le testimonianze che con documenti, i

giudici che già prima aveano prestato giuramento, secondo i supplementi

alla legge, tornavano a giurare e poi si riunivano in consiglio per

decidere. Se più di una terza parte credeva che la causa non fosse in

istato di venire decisa, si faceva luogo all’_ampliatio_, ed il pretore

fissava il nuovo giorno della discussione; che se più di due volte i

giudici avessero voluto rimettersi all’_ampliatio_, la legge comminava

loro una multa. Quando due terzi almeno credevano di potere emettere

il loro giudizio, il pretore allontanava quelli che non si credevano

in grado di potersi pronunziare e, fatta la votazione mercè tavolette

cerate portanti _A_(_bsolvo_) o _C_(_ondemno_) e lo spoglio de’ voti

con tutte le garenzie volute dalla legge, l’imputato veniva anche con

la semplice parità di voti assoluto[147], nè era per lo stesso fatto

soggetto ad altra accusa, a meno che non si trattasse di fatti compiuti

dopo, o di prevaricazioni commesse in giudizio, ovvero dell’estimazione

della lite fatta in esplicazione della condanna o di altra sanzione

della stessa legge[148].

La legge oltre a curare la punizione del reo, voleva assicurare un

premio all’accusatore di chi fosse stato riconosciuto reo ed assicurava

quindi a lui, a’ figli già nati, ed a’ nipoti di figli già nati,

la cittadinanza romana, o, nel caso che non credesse di accettare

questa, il _jus provocationis_ e l’_immunità_[149]. Quale premio fosse

accordato al cittadino romano, ne impedisce di saperlo il testo che qui

s’interrompe.

[Le _leges Serviliae_.]

Queste erano le garanzie che assicurava la _lex Acilia_; ma essa,

venuta su con il potere di C. Gracco, non potè non risentire il

contraccolpo della sua caduta. Che dal 643=111 fosse stata abrogata, si

deduce da un argomento esterno, dall’esservi stata cioè sul rovescio

incisa la _lex agraria_ di quell’anno[150]; cosa che peraltro non ha

un valore assoluto, perchè il bronzo poteva ancora essere adoperato in

modo che si leggesse dall’uno e dall’altro lato[151]. Ma certamente la

legge giudiziaria di Servilio Cepione, appartenente come pare al 106

av. C.[152], per tutto quanto concerneva la costituzione del collegio

giudicante la rese inapplicabile. La legge rogata dal Console Servilio

Cepione[153] ridette, secondo vogliono alcuni, all’ordine senatorio

l’esclusivo privilegio de’ giudizî, e secondo altri tolse semplicemente

il divieto della legge Sempronia, così che quello vi partecipò insieme

all’ordine equestre[154].

Il processo di Verre · 第 3 / 21 段