Le _coloniae_ (sempre che non avessero avuto il _ius italicum_, parola

dell’età imperiale adoperata ad indicare un privilegio già noto all’età

repubblicana)[69] ed i _municipia_ pagavano regolarmente le imposte

allo stato di Roma, e soltanto, siccome città di costituzione romana,

aveano un’amministrazione simile a quella delle città italiane di

uguale denominazione e, durante il periodo della repubblica almeno,

sembra che fossero sottratte al controllo diretto del governatore.

Di contro a queste stavano le città _stipendiariae_, i cui cittadini

non solo, rimanendo sul loro territorio come _possessores_ od

usufruttuari, erano obbligati al pagamento del tributo; ma erano

costituzionalmente privi di franchigie locali. Non è che anch’essi non

avessero un’amministrazione propria locale: che anzi per lo più avean

questa ed esercitavano anche facoltà maggiori[70]; ma tutto ciò non

costituiva per essi un vero diritto. In fondo per gli stessi Romani

era anche, più che utile, necessario ne’ rapporti amministrativi avere

a trattare con qualcuno che fosse rappresentante degli enti locali;

ma queste rappresentanze non aveano un riconoscimento legale e la

loro attività era subordinata al beneplacito del governatore, da cui

dipendeva non solo la validità, ma il compimento di ogni singolo atto.

[Sistema d’imposizione.]

Distribuite press’a poco in queste categorie le città che componevano

o doveano comporre la provincia, non senza fare anche in que’ limiti

straordinarie concessioni di privilegi e particolari distinzioni, si

passava ad imporre il contributo che la provincia dovea dare a Roma.

Il punto di partenza nello stabilirlo, sia per la sua quantità che

per il modo di pagamento, era, in quanto specialmente era conciliabile

co’ bisogni di Roma, l’antico sistema d’imposizione, cui i popoli già

da prima soggiacevano; ed assunse due forme, quello della _decuma_,

e dello _stipendium_. La _decuma_, che fu la forma di contribuzione

della Sicilia ed anche dell’Asia da C. Gracco a G. Cesare, consisteva

nel pagamento in natura di un decimo di ciascun prodotto del suolo.

Lo _stipendium_, che fu la forma di contribuzione imposta a tutte le

restanti provincie, consisteva nel pagamento di una somma stabilmente

fissata sulle norme delle antiche contribuzioni, che colpiva

complessivamente l’intera regione e, soltanto per la riscossione,

ripartita ne’ diversi distretti, si risolveva anch’essa secondo

le anteriori maniere di tassazione in un _tributum soli_ ed in un

_tributum capitis_ insieme[71]. Lo _stipendium_ era pagato in moneta

d’argento ed anche in natura talvolta, mediante sostanze anche non

alimentari, ma inservienti ad usi diversi, specie militari[72].

A questa ch’era la contribuzione fissa e certa bisognava aggiungere

altre contribuzioni straordinarie di vario genere, o dettate dalla

difesa stessa del paese o da’ bisogni di Roma, o de’ magistrati inviati

nelle provincie[73]. Onde p. es. la Sardegna, oltre allo _stipendium_,

dette anche un contributo di _frumentum_[74].

Vi erano finalmente, le dogane (portoria)[75] dazî d’entrata, ed altre

imposte indirette e tasse.

Il complesso di tutte queste norme, che regolavano lo stato delle

diverse città e delle contribuzioni, prendeva il nome di _lex

provinciae; lex data_ e non _rogata_, che nondimeno costituiva lo

stabile sostrato della vita amministrativa provinciale, la costituzione

della provincia.

L’ordinamento delle provincie venne fatto in base a criterî di buona

politica, ed era in complesso tale che tanto Roma quanto i paesi

soggetti, tenuto conto della loro condizione, potevano non esserne

affatto scontenti. Il contributo da Roma imposto alle provincie era

stato come una taglia di guerra, e la stessa sua durata indefinita era

come l’equivalente delle spese, cui Roma stessa andava incontro per

mantenere le conquiste ed il suo impero con lo scopo ultimo di tenere

il mondo pacificato, imponendo sotto la sua egemonia la _pax Romana_.

Tale imposizione avea permesso che sin dal 167 av. C. il territorio

d’Italia fosse dichiarato esente d’imposte, che il tesoro s’impinguasse

del ricco bottino ed un largo provento si schiudesse alla capitale

per la soddisfazione de’ suoi bisogni e per l’appagamento delle classi

povere.

D’altra parte le popolazioni vinte aveano visto in genere stabilito un

ordinamento, che il più delle volte non le gravava più del precedente

e non faceva che sostituire un signore ad un altro. Ed avrebbero le

provincie fors’anche potuto chiamarsi contente, se la legge data fosse

stata pienamente osservata. Ma gli è che la legge non faceva se non

determinare i loro rapporti con lo Stato, e non lo Stato solo essi

dovevano appagare.

[Le provincie e i magistrati.]

La legge era quella, ma a quanti abusi ed a quante vessazioni non

avrebbe essa schiusa la via! Avevano un bel chiamarli _socii_ ed

_amici_ i Romani; ma in fondo essi finivano col vedere ne’ provinciali

nient’altro che i soggetti, i vinti, rimpetto a cui ogni loro arbitrio

poteva esser lecito e ch’erano come le genti feudali _taillables

et corvéables à merci_. Su questi popoli che la civiltà greca avea

ingentiliti, che le mollezze asiatiche aveano effeminati, che i danni e

le rapine della guerra non avean fatto cessare di essere opulenti, che

la corruzione, l’abitudine della servitù e la nuova fiorente potenza

romana facevano umili ed inchinevoli; su queste genti si riversavano i

Romani co’ loro magistrati e co’ loro pubblicani, co’ loro funzionari

ed i loro usurai, forti del sussidio delle armi e di tutti i privilegi,

siccome in mezzo ad un gregge inerme, considerato dalla legge solo in

quanto era capace di essere ben tosato.

La nuova lussuriosa e scialacquatrice vita romana avea dato fondo a’

patrimoni e questi erano i _praedia_ del popolo romano, ove fioriva la

messe compensatrice e promettente: i piaceri della capitale non avean

fatto che acuire le voglie e tentare le brame; e questo era il campo

per appagare le une e saziare le altre. Questa era la terra promessa

che dovea colmare le voragini aperte dalla corruzione elettorale e

schiudere la via a nuove e crescenti fortune. Alla fonte inesausta

dunque, ricca di promesse e di gioie, era un esodo continuo di gente

avida di ricchezza e di piacere, che non si dipartiva se non per far

luogo ad un’altra folla più avida e sitibonda. Ed eran gente che veniva

armata di tutti i poteri, che lo Stato poteva concedere, investiti

d’autorità per eseguire quella legge ch’essi volevano violare.

Chi contro di loro?

Con la costituzione della Sicilia (513=241) e poi della Sardegna

(516=239) in provincie romane, s’intese il bisogno di mandarvi speciali

magistrati che l’amministrassero, e, nel 527 probabilmente portato

da due a quattro[76] il numero de’ pretori, alla testa di ciascuna

provincia fu messo un pretore. Il rapido e continuo crescere delle

provincie obbligò ad accrescere ancora il numero de’ pretori che giunse

così sino a sei.[77], il qual numero rimase fermo sino a Silla, che

lo portò ad otto. Ma essendo i pretori adibiti anche per dirigere le

_quaestiones_ nuovamente instituite, si giunse a tale che le competenze

cittadine e provinciali erano assai maggiori del numero de’ pretori

scelti annualmente. Si presentò quindi come ovvio l’espediente già noto

della prorogazione dell’ufficio, e così i pretori eletti disimpegnarono

in un primo anno le funzioni cittadine loro delegate, ed in un secondo

anno tennero il governo delle provincie, condividendo anche talvolta

quest’ufficio con quelli che aveano coverta la carica di console. Era

questa la via necessaria a tenere ad un popolo, che procedendo con

uguali norme nella conquista e nell’ordinamento, di volta in volta

sopperiva, secondo il momento dettava, all’urgenza del caso. Silla

nel suo desiderio di tutto regolare, tenendo conto della più matura

esperienza de’ tempi e del maggiore sviluppo dell’imperio romano, volle

dare all’amministrazione più stabile assetto: e vi provvide portando ad

otto il numero de’ pretori ed erigendo a norma costante la prorogazione

dell’ufficio non solo pe’ pretori, che vennero adibiti a dirigere le

_quaestiones_ cresciute, ma anche pe’ consoli, che fino allora soltanto

in via eccezionale aveano ottenuto il governo delle provincie.

Ma il dilatarsi della potenza romana ed il continuo crescere ed

ampliarsi delle giurisdizioni non permise nemmeno all’ordinamento

di Silla una più lunga durata, e toccò al Senato mediante tutto

un sistema di prorogazioni ed espedienti provvedere all’esigenze

dell’amministrazione e della giustizia, finchè Cesare non credette di

provvedere portando a sedici il numero de’ pretori, ed il governo di

Augusto e poi quello de’ suoi successori non sopravvennero in ultimo

a dare un assetto più stabile ed anche meglio rispondente al vantaggio

delle provincie ed a’ bisogni dell’amministrazione.

[Il governatore della provincia e i suoi dipendenti.]

Così durante l’età repubblicana a capo della provincia si trova

un magistrato che è prima un pretore, poi un pro-pretore od un

pro-console, affidando a quest’ultimo, più per uso che per regola, la

provincia, ove una guerra, od una guerra di maggior importanza dovesse

essere sostenuta. Il governatore della provincia era il depositario

dell’_imperium_ delegatogli dallo Stato sovrano ed era la viva immagine

di questo presso i provinciali. Tutti i poteri si raccoglievano in

lui: le funzioni civili, le militari e le giudiziarie; ed egli era

insieme giudice, comandante supremo e governatore. Quel limite che in

Roma veniva sia dalla collegialità che dall’incontrarsi della sfera di

azione delle varie magistrature[78], mancava qui dove il governatore

non pure raccoglieva in sè tutti i poteri, ma era solo. Egli, come

potere esecutivo, poteva liberamente muoversi nel campo della legge

e metterla in atto, con una libertà ed autonomia, che spesso menava

all’arbitrio; ma avea di più la facoltà di fare a sua volta la legge.

Il _jus edicendi_, ad esso concesso, e che da principio era stato

contenuto ne’ limiti della pura necessità, fu, per ambizione e per

favorire abusi, così malamente usato ed esagerato, che la legge

Cornelia del 687 credette dovervi mettere un argine[79]. Ed era questa

la peggiore delle ironie, che il governatore non solo commettesse delle

iniquità, ma desse loro la forma di una norma legale.

L’amministrazione delle provincie non era stata che una trasformazione

dell’occupazione militare, foggiata perciò sul modello stesso dello

esercito. Avea quindi il governatore al suo seguito, che col tempo

divenne sempre più numeroso, quello stesso stato maggiore, che avrebbe

avuto uscendo ad una impresa di guerra. Avea così de’ _legati_

di un numero vario, determinato dal Senato secondo i bisogni, ma

prescelti da lui; che lo coadiuvavano nelle imprese militari; o, se

di queste non era a parlare, sparsi per la provincia lo aiutavano

nell’amministrazione. Si davano inoltre al governatore due questori

per la Sicilia ed uno per ogni altra provincia, che doveano avere il

maneggio del denaro; e ciò sopratutto per mantenere questo come un

fatto distinto, conforme alla pratica costituzionale romana.

Il questore avea anch’esso attribuzioni militari e giurisdizionali,

che crescevano talvolta con la delegazione che gliene veniva fatta

dallo stesso governatore. A questi bisognava aggiungere i prefetti,

littori, interpreti ed altri ufficiali subordinati; ma non si arrestava

qui il seguito del governatore. Scipione, nel partire per la Spagna,

ove andò ad assumere il comando, sopratutto per le condizioni anormali

in cui si trovava quello esercito, volle circondarsi come di una

guardia del corpo, che prendendo nome di _comites_, _cohors amicorum,_

stesse a guardia della sua persona e lo coadiuvasse insieme in alcuna

delle sue operazioni militari ed amministrative[80]. Ora l’esempio

di Scipione non solo trovò imitatori, ma si convertì in una regolare

instituzione. L’assunzione del governo di una provincia divenne

in campo più ristretto a Roma qualcosa di simile a quello che è in

America l’ascensione al potere di un partito. Tutti quelli che erano

stati gli agenti elettorali del governatore, che ne aveano formato il

circolo urbano, ne aveano seguito le parti, ora pigliavano la via della

provincia con lui per pigliar parte al lauto banchetto, o raccogliere,

alla peggio, le bricciole.

In un paese, ove le cariche erano gratuite e la vita pubblica era

divenuta il dominio, anche più che de’ partiti, delle fazioni,

questo era un comodissimo espediente nell’interesse dei beneficanti

e dei beneficati, di cui gli uni e gli altri avevano il vantaggio

ed i provinciali facevano le spese. Questi così non avevano solo a

soddisfare il governatore, ma con lui tutta una turba di gente di

varia condizione e tutta egualmente affamata, cui la provincia doveva

fare o rifare un patrimonio e per cui doveva rappresentare quasi

un’oasi, nella quale non solo si aveano a godere tutti i possibili

diletti, ma si doveano eziandio fare le provvisioni ed i rifornimenti

per proseguire a miglior agio il lungo viaggio della vita pubblica

e dell’esistenza. È vero, videro anche le provincie governatori che

non le considerarono almeno come una preda privata loro e de’ loro

satelliti; uomini che come i Gracchi e Catone spesero del loro, e,

dando esempio di straordinaria parsimonia di abitudini e di vita,

lasciarono nome onesto e buona memoria tra i provinciali. Ma i buoni

esempi andarono in disuso, e li resero ancora più rari le condizioni

stesse della vita privata e pubblica romana e delle provincie. La

corruzione crescente, nelle abitudini e nel sistema elettorale, il

danaro fatto signore delle une e dell’altro, elevarono a conseguenza

sempre più necessaria le dilapidazioni provinciali, solo mezzo a tutta

una classe di arricchire. Le nuove provincie, per il crescente numero

e per la positura lontana, messe sempre più fuori di ogni controllo,

le rendevano sempre più facili. I governatori, allogati in quelle che

erano state già residenze reali, corteggiati ed inchinati con tutte

le arti che l’esperienza dell’adulazione sapeva suggerire, aveano

l’illusione di credersi sovrani e come tali si conducevano. «I casi

d’insubordinazione di arbitraria condotta dei consoli, pro-consoli e

pretori, che stavano in lontane provincie, si moltiplicarono in grado

sorprendente, senza che il Senato avesse mostrato il volere o la forza

di chiamare a render ragione quelli che avevan provato ad invadere i

suoi diritti sovrani[81]. Il potere di trattare con popoli e governi,

conferito ne’ limiti necessari al governo della provincia, veniva,

spesso non per altro scopo che quello dell’ambizione ed ancor più

dell’avidità, convertito in un vero esercizio del diritto sovrano di

pace e di guerra e gli ultimi due secoli della repubblica ne offrono

frequenti esempi[82]. E per governatori che non si peritavano di

trascinare arbitrariamente la repubblica in una guerra, qualunque

procedimento ed aggravio contro i propri amministrati dovea sembrar

cosa di poco.

[I pubblicani]

Ma la categoria de’ vampiri delle provincie non si restringeva

semplicemente ai governatori ed agli altri magistrati. Vi era qualcosa

di peggiore ancora che, come una piovra gigantesca, le avvolgeva tutte

e ne suggeva implacabilmente la vita, ed era tutta una numerosissima

classe di speculatori, appaltatori, banchieri, usurai, che sparsi

per tutto il dominio romano spellavano fino al sangue quel gregge de’

vinti, che lo Stato si era contentato di tondere soltanto.

In prima linea erano i _publicani_. Anche prima che l’economia romana

avesse un così rapido e vertiginoso sviluppo, l’uso prevalente

nell’amministrazione Romana di dare in appalto opere pubbliche,

imposte, fondi pubblici, avea sviluppato questa classe, cui era venuto

il nome appunto dell’assumere che faceva pubbliche imprese[83]. Essa

non avea acquistato nulla del potere, che le venne dipoi dal prevalere

della ricchezza mobile sulla fondiaria e dalla maggiore importanza

delle sue speculazioni; ma in cambio avea già data tale prova di

sè[84], da essere guardata come gente trista e pericolosa al punto che,

all’inizio dell’amministrazione provinciale, quando lo Stato mostrava

aver di questa altra cura, si rinunziò a sfruttare le miniere della

Macedonia e locare i fondi rustici, per non introdurvi la peste dei

pubblicani. Senza pubblicani — dice Livio[85] — non potevano essere

usufruite, e, dove entrava il pubblicano, ivi o il diritto pubblico

svaniva, o i soci del popolo romano finivano di esser liberi.

I pubblicani restarono quali erano; anzi furono peggiori: solo gli

scrupoli de’ Romani passarono. Il concetto che i Romani aveano per

un momento avuto della funzione delle provincie mutò subito con gli

avvenimenti e i tributi superiori all’aspettativa, ed altro pensiero

non vi fu se non quello di sfruttarle nel miglior modo, che era poi

anche il peggiore. La plebe le volle per isfamarsi, la nobiltà per

impinguare i suoi magistrati, ed i cavalieri per creare o sviluppare

fino all’inverosimile la potenza economica e politica dell’ordine

sorgente a nuove fortune; e le provincie divennero così un elemento

integrante ed importantissimo della politica interna Romana. La

plebe le abbandonò ai cavalieri, pur di aver parte alla preda ed

averli alleati nello strapparle alla nobiltà, che volea goderle da

sole, e nello abbattere il nemico secolare. Così sul fôro, in veste

di cittadini e come partito, i cavalieri combatterono per ampliare

il dominio romano e fiaccare e distruggere i concorrenti del loro

commercio: poi in veste di _publicani_ e _negotiatores_, si gettarono

sul mondo caduto vinto ai piedi di Roma, per trar loro pro, fino

all’ultimo, della vittoria.

Innanzi agli eserciti romani, insieme ad essi, al seguito loro si erano

diffusi pel mondo tutti questi speculatori[86], invasi dal desiderio

di far fortuna ed intraprendenti abbastanza per dar compimento

al desiderio. Erano gente appartenente all’ordine de’ cavalieri,

di cui Cicerone diceva che: _omnes vias pecuniae norunt_[87], che

varcavano monti e mari (_mare_ — dice Lucilio — _metitur magnum et

se fluctibus tradit_) assorti sempre nel loro disegno. Cicerone, o

che li considerasse come classe in genere, o piuttosto perchè spinto

da ragione politica aveva interesse di renderseli benevoli[88], ha

spesse volte nelle orazioni o negli scritti destinati alla pubblicità,

lusinghiere parole per loro, ma egli stesso ne parla ben più

rimessamente nelle lettere[89], e l’opinione generale ne era ben più

triste.

Dovunque il pagamento non avea luogo direttamente, costoro prendevano

in appalto l’esazione, come delle decime in Sicilia ed in Asia; ed

assumevano del pari la locazione de’ fondi rustici. La loro impresa,

in teoria, importava un rischio; ma in pratica ne era allontanata

fin la possibilità per le soperchierie, le violenze, gli abusi che

commettevano nella percezione. Chi avrebbe dovuto reprimere questi

loro abusi era appunto il governatore; ma la vendetta de’ pubblicani,

sorretti dall’ordine de’ cavalieri, di cui erano tanta parte e che per

tanto tempo ebbero in mano i giudizi, era implacabile e sicura[90];

ed i governatori, or per paura finivano per chiudere gli occhi sulle

loro magagne, ora per avidità cominciavano dal divenirne i complici.

Il contegno rimpetto a’ pubblicani era delle cose, che rendevano più

scabroso ed imbarazzante il compito del governatore di provincia[91].

«Avversarli — dicea Cicerone al fratello Quinto[92] — è come render

contrari a noi ed al Senato un ordine di noi assai benemerito e per

mezzo nostro congiunto al Governo; lasciar loro briglia sciolta, è come

lasciar che vadano in completa rovina coloro, di cui dobbiamo avere a

cuore non solo la salvezza, ma anche il vantaggio. «Questa — soggiunge

Cicerone — a dirla schietta, è la sola difficoltà del tuo uffizio:»

e conchiudeva: che sapeva di virtù quasi divina il riescire accetto

a’ pubblicani, sopratutto quando l’appalto fosse fatto a cattive

condizioni, ed insieme non lasciar rovinare i provinciali, _socios_

come egli li chiamava.

[I _negotiatores_.]

A’ _publicani_, quasi che questi non bastassero, si aggiungevano i

_negotiatores_, appartenenti anch’essi d’ordinario alla classe de’

cavalieri, banchieri per la massima parte, ma non banchieri soltanto,

che esercitavano[93] l’industria del prestar danaro, preferibilmente in

provincia, dove meglio potevano esercitare l’usura, repressa in qualche

modo in Roma. Costoro facevano considerevoli imprestiti a re[94], a

città, si rendevano cessionari, specialmente contro di queste, di rate

d’imposte non soddisfatte, e con tutti gli espedienti ed i tormenti,

che uno Shylock romano potesse escogitare e mettere in pratica, si

adoperavano non solo per essere pagati, ma per avere il cento per

uno. Spesso erano coadiuvati da’ governatori, che mettevano a loro

disposizione anche la forza[95], ed è così che Scaptio, un prestanome

di Bruto, per essere pagato dalla città di Salamina, cui aveva fatto

un imprestito, tenne assediato con una schiera di cavalieri, ottenuta

da Appio governatore, nella stessa curia il Senato di Salamina, sì che

cinque senatori morirono di fame[96].

[La _praefectura_ e la _legatio libera_.]

Per meglio opprimere i provinciali i _negotiatores_, come Scaptio aveva

appunto fatto, si facevano affidare una _praefectura_[97], che, con la

veste pubblica dava loro maggior potere. Cittadini d’ordine più elevato

ottenevano la _legatio libera_, che dava loro modo di viaggiare stando

a carico de’ provinciali, di essere ospitati e di gerire con maggior

comodità i loro affari personali[98].

Così il danaro spremuto dalle provincie per opera di magistrati e

pubblicani vi veniva riportato, perchè ritornasse a Roma centuplicato,

dagli usurai. E sotto gli artigli di magistrati e di privati, di

senatori e di cavalieri, le provincie languivano dolorosamente

soffrendo, levando or alti or sordi, sempre inutili lamenti, nella

lunga penosa attesa di qualcuno o di qualche cosa, che non togliesse,

ma allievasse loro la grave soma.

III.

PATRONA SOCIORUM

[Roma e gli stranieri.]

Il diritto romano, al pari del diritto di tutti gli altri popoli,

cominciò ad imperare come un diritto personale, non territoriale,

e tale si mantenne fin quando la qualità di cittadino romano non fu

estesa a tutti gli abitanti dell’impero. Tutto il sussidio quindi, che

dalle leggi poteva venire, era accordato semplicemente a’ cittadini, e

solo questi potevano farlo valere. Lo straniero, che a quella compagine

non apparteneva, era privo di diritti, di ogni modo di far valere le

proprie ragioni. Se non che, i bisogni crescenti ed i rapporti che ogni

giorno divennero più frequenti tra Romani ed altri popoli, rendevano

necessario la stipulazione di trattati, onde fossero possibili i

commerci e dessero reciprocamente modo a chi li esercitava di garentire

i suoi diritti anche fuori del proprio paese. È così che si diffondono

le mutue concessioni del _commercium_ ed anche del _connubium_ e, come

corrispondente al primo di questo, l’altra concessione, che ad esso

si accompagna, della _recuperatio_ o _reciperatio_. «_Reciperatio_ —

dice Festo[99] — _est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum Romanum

et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per

reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se

persequantur._» L’instituto, come si vede dalla stessa parola, è de’

più semplici, e conserva nell’espressione tutta la forma rudimentale

che dovette avere ne’ primi tempi.

Secondo i concetti originariamente dominanti nei rapporti con gli

stranieri, tutto ciò che a loro si toglieva, anche con la violenza, era

legittimamente e bene acquistato.

Il processo di Verre · 第 2 / 21 段