CAPITOLO LXV.

De’ buoni Stabilimenti ch’e’ fece, e del pro ritrattone dal Reame.

«Noi Luigi, per la grazia di Dio Re di Francia, stabiliamo che tutti

i Balivi, Preposti, Maestri, Giudici, Ricevitori, ed altri in qualche

officio essi sieno, non che ciascun d’essi, deggiano d’ora in avanti

far giuramento che, domentre e’ saranno nei detti offici, faranno

dritto e giustizia a chicchessia senza avere alcuna eccezione di

persone, tanto a poveri quanto a ricchi, così agli strani come ai

privati e dimestici, e guarderanno gli usi e’ costumi che sono buoni

e approvati. E se per alcuno d’essi sarà fatto al contradio del loro

giuramento, noi vogliamo ed espressamente ingiungiamo ch’essi ne sieno

puniti nei beni e nel corpo secondo la richiesta dei casi. La punizione

de’ quali nostri Balivi, Preposti, Giustizieri ed altri Officiali

riserviamo a noi ed alla conoscenza nostra, e la attribuiamo a loro

stessi quanto alle malefatte degli inferiori e soggetti ai medesimi.

I nostri Tesorieri, Ricevitori, Preposti ed Uditori dei Conti e gli

altri Officiali ed Intramettitori delle nostre finanze giureranno che

bene e lealmente guarderanno le nostre rendite e dominii con tutti

e ciascuno i nostri dritti, libertà e preminenze senza permettere e

soffrire che ne sia niente sottratto, levato, o diminuito. Ed inoltre,

non prenderanno essi, nè lascieranno prendere a loro genti e commessi,

dono nè presente alcuno che si voglia far loro, od alle loro donne,

o figliuoli, nè ad altri qualsivoglia pur che torni in loro favore: e

se alcun dono ne fusse mai ricevuto, sì il faranno essi incontanente e

senza detrazione rendere e restituire al donatore. E simigliantemente

non faranno essi alcun dono o presente a nulla persona di cui sieno

soggetti per qualsivoglia favore, abbuono o discarico. Ancora essi

giureranno che, laddove essi sapessero o conoscessero alcun Officiale,

sergente od altri che sia rapinatore od abusatore nel proprio officio,

sicchè debba egli perdere e il detto officio e il servizio nostro, nol

sosterranno essi nè celeranno per doni, favori, promesse o altrimenti,

anzi li puniranno e correggeranno, secondo richiederà il caso, in

buona fede ed equità, e senza alcun odio e rancore. Vogliamo inoltre,

tuttochè i detti giuramenti siano presi davanti a noi, che ciò non

ostante sieno essi pubblicati davanti i Cherci, Cavalieri, Signori, e

Buoni Uomini tutti del Comune, affinchè meglio e più fermamente sieno

tenuti e guardati, e che i giuratori abbino paura d’incorrere nel

vizio di spergiurio, non già soltanto per lo timore della punizione

di nostre mani, o della onta del mondo; ma ben anche per lo timore

della punizione di Dio. In appresso noi difendiamo e proibiamo a

tutti li detti nostri Balivi, Preposti, Maestri, Giudici ed altri

nostri Officiali, ch’essi non giurino nè blasfemino il nome di Dio,

della sua degna Madre, e dei benedetti Santi e Sante del Paradiso: ed

a simigliante ch’essi non sieno giucatori di dadi, nè frequentatori

di taverne o bordelli, sotto pena di privazione del loro officio,

e di quella tal punizione che apparterrà al caso. Noi vogliamo del

pari che tutte le femmine folli di loro corpo e communi, sieno messe

fuori delle magioni de’ privati e così separate dalle altre persone,

e che non verrà loro allogata nè data a fitto qualsivoglia casa ed

abitazione per intertenervi il loro vizio e peccato di lussuria.

Appresso ancora noi proibiamo e difendiamo che nullo de’ nostri Balivi,

Preposti, Giudici ed altri Officiali amministratori della Giustizia

non siano tanto arditi da acquistare o comperare per essi o per altri

alcuna terra o possessione ne’ luoghi dov’essi avranno in mano la

giustizia, senza nostro congedo, licenza e permissione, e prima che

noi siamo bene certificati della cosa. Che se essi contrafacessero,

noi vogliamo e intendiamo che le dette terre e possessioni siano e

rimangano confiscate in nostre mani. Ed a simigliante non vogliamo

punto che i suddetti nostri Officiali Superiori, tanto ch’essi saranno

nel servigio nostro, maritino alcuni de’ loro figli, figlie od altri

parenti ch’essi abbiano, a persone che sieno del loro baliaggio o

giustizierato, senza il nostro congedo espresso ed ispeciale. E tutto

ciò, dei detti acquisti e maritaggi proibiti, non intendiamo punto

abbia luogo in tra gli altri Giudici ed Officiali inferiori, nè intra

gli altri minori d’officio. Noi difendiamo altresì ch’e’ Balivi,

Prevosti e simili tengano troppo gran numero di Sergenti, o di Bidelli

in guisa che il comun popolo ne sia gravato. Difendiamo parimente

che nullo de’ nostri soggetti sia preso al corpo od imprigionato per

proprii debiti personali fuor per quelli che ci ragguardano, e che non

sia levata ammenda sovra nullo de’ nostri soggetti per lo suo debito.

Inoltre stabiliamo che coloro i quali terranno le Bailie, Preposture,

Visconterie, od altri nostri Offici, non li possano vendere nè

trasportare ad altra persona senza nostro congedo. E quando più saranno

compartefici in un officio, noi vogliamo che uno lo eserciti per tutti.

Difendiamo altresì ch’essi non ispossessino alcuno di possesso ch’e’

tenga senza conoscenza di causa, o senza nostro speciale comandamento.

Ancora non vogliamo che sia levata alcuna esazione, balzello, tolta,

o costume novello. Finalmente vogliamo che i nostri Balivi, Preposti,

Maestri, Visconti ed altri nostri Officiali, i quali per alcun caso

saranno messi fuori degli offici loro e del servizio nostro, siano,

appresso ch’e’ saranno così deposti, per quaranta giorni residenti

nel paese ove esercitavano gli offici stessi, o nelle persone loro o

per procuratore speciale, affinchè essi rispondano ai nuovi entrati

negli offici medesimi, intorno a ciò ch’essi vorranno domandar loro,

relativamente a qualsivoglia malefatta o richiamo.»

Per li quali suddetti stabilimenti il Re ammendò grandemente suo Reame,

e talmente che ciascuno viveva in pace e tranquillità. E sappiate che

nel tempo passato l’Offizio della Prevosteria di Parigi si vendeva

al più offerente. Donde egli avveniva che molte ruberie, e molti

malefizii se ne facevano, e la giustizia ne era totalmente corrotta

per favore d’amici, e per doni, e per promesse; sicchè l’uom comunale

non osava abitare nelle terre del Reame, ma vi si teneva per entro

quasi erratico e vagabondo. E soventi volte non ci aveva ai piati

della detta Prevosteria, quando il Preposto tenea sue Assisie, che

diece persone al più, tante erano le ingiustizie ed abusioni che vi si

facevano. Pertanto non volle egli più che la Prepostura fusse venduta,

anzi era Officio che Egli dava a qualche gran saggio uomo, e che di

sua saggezza e bontà presentasse buoni e grandi gaggi. E fece abolire

tutte le malvage costume donde il povero popolo era per lo innanzi

gravato. E fece ricercare per tutto il paese laddove potesse trovare

qualche savio, il quale fosse buon giustiziere e punisse strettamente

i malfattori senza avere isguardo al ricco più che al povero; e gli

fu ammenato uno, che si nomava Stefano Bevilacqua, al quale egli donò

l’officio di Preposto di Parigi. E questi dappoi fece tali meraviglie

nel mantenersi in detto officio che ormai più non ci avea ladrone,

micidiale nè altro malfattore che osasse dimorare in Parigi, ch’elli

tantosto non ne avesse conoscenza, e presolo, nol facesse impendere,

o punire a rigor di giustizia secondo la qualità e quantità del

mal fatto. E non ci avea favore di parentado nè d’amici, nè oro, nè

argento che ne lo avesse potuto mai guarentire così che buona e pronta

giustizia non ne fusse fatta. E finalmente nello lasso del tempo,

il Reame di Francia si moltiplicò talmente per la dirittura che vi

regnava, che i dominii, censi, rendite ed entrate vi crebbero d’anno in

anno, sicchè se ne ammendò molto tutto il suddetto Reame.

La sesta crociata ovvero l'istoria della santa vita e delle grandi cavallerie di re Luigi IX di Francia · 第 86 / 97 题