Ci tengo a ripeterlo, che la scienza giuridica dei Romani non è decaduta

improvvisamente, come si crede dai più; e ad ogni modo non è vero che le

tenebre state di lunga durata. Un barlume di luce appare nel secolo IV e

nel V. Allora la letteratura latina si è migliorata sensibilmente per

sollevarsi fino alla filosofia elegante e solida di Boezio ed alla

erudizione illuminata di Cassiodoro: come avrebbe la giurisprudenza

potuto sfuggire all'impulso delle lettere, della filosofia e della

teologia? In realtà si è rialzata alquanto; e ne abbiamo la prova in

alcune opere di cotesti tempi, dovute probabilmente alla scuola di Roma.

Ricordo i Sommari del Codice Teodosiano, l'_Interpretatio_ del

Breviario, il _Liber Gaii_, la Glossa torinese: tutti lavori, che non

rivelano molta originalità e potenza di mente, ma che d'altronde son

chiari e precisi; e nei due ultimi si può anche scorgere un progresso.

Tuttavia sotto Giustiniano la scienza corse un serio pericolo; perchè

l'imperatore, a impedire che la sua opera legislativa potesse venire

offuscata e turbata dalla verbosità dei commenti, ordinò ripetutamente

che nessuno dovesse farsi a commentare il testo. Soltanto permise di

tradurre letteralmente la legge in greco per comodo dei suoi sudditi, e

indicarne sommariamente i titoli, e citare le opinioni dei giureconsulti

antichi, purchè si accordassero col nuovo diritto: ogni altra

riproduzione e illustrazione del testo doveva esser punita con la pena

dei falsarî. Ora, il divieto di Giustiniano paralizzava l'attività della

scuola proprio nel momento in cui, pei grandi mutamenti introdotti nella

legislazione, se ne dovea sentire più forte il bisogno; e la scienza

giuridica ne fu seriamente minacciata. Nondimeno la scuola, pur facendo

mostra di acconciarsi alla volontà imperiale, reagì come potè, ancora

durante il regno di Giustiniano, e continuò poi sempre. L'Epitome di

Giuliano, la _Summa perusina_, la Glossa pistoiese, le glosse che, nel

corso del secolo X, furono aggiunte a quella di Torino, appartengono a

questa prima fioritura giuridica medievale. E così si arriva al secolo

XI, quando la scienza giuridica è già in pieno rigoglio, tanto è vero

che alcune produzioni han potuto mantenersi ancora per lungo tempo

accanto agli scritti della scuola bolognese. Anzi, come istradamento

alla scienza del diritto, son di gran lunga superiori ad essi. Vogliamo

alludere specialmente al _Brachylogus_ ed alle _Exceptiones legum

Romanorum_, usciti, a quanto pare, l'uno e l'altro dalla scuola

ravennate. Anche il libello di Pietro Crasso è un modello del genere.

Così, già per opera delle scuole di Roma e di Ravenna, la storia della

scienza, da Costantino a Irnerio, si presenta in una nuova luce; e

nondimeno lo splendore di Bologna non ne rimane punto ecclissato. Non ci

sarà più nulla di meraviglioso; ma è certo che lo studio del diritto

romano è diventato a Bologna più speciale e quindi più intenso. Dopo

tutto ogni scuola ha la sua impronta, e anche quelle che stiamo

esaminando han la loro, ben diversa da quella che troveremo a Bologna.

In generale c'è questa tendenza tanto nella scuola di Roma, quanto in

quella di Ravenna, di mettere la vecchia legge imperiale alla portata

dei tempi nuovi e temperarne le durezze. Essa si rivela già nelle

lettere di Gregorio Magno; nè altrimenti il Brachilogo altera a bella

posta il diritto giustinianeo per adattarlo alle condizioni dei tempi, e

anche informarlo ad una maggiore equità. E non c'è dubbio che siasi

proposto una cosa e l'altra. Il giurista si atteggia qua e là veramente

a successore degli antichi _prudentes_, la cui autorità non era minore

di quella dei Cesari. Come il Principe vuole, e così anche il

giureconsulto dee volere; e in realtà egli assume l'aria di legislatore:

modifica il diritto, e non ne dà neppure la ragione, restringendosi a

dire: vogliamo la tal cosa, concediamo la tal altra. Lo che non

significa che egli proceda a casaccio. Si vede chiaro, che egli modifica

il diritto giustinianeo, o perchè non gli pare pienamente conforme a

giustizia, o perchè lo crede inopportuno, o anche perchè contraddice al

diritto del paese. E non ne fa mistero: _sin vero æquitas juri scripto

contraria videatur, secundum ipsam judicandum est_. Lo stesso modo

s'incontra nelle _Exceptiones legum Romanorum_. Anche qui il giurista si

è messo a foggiare il diritto più o meno liberamente con riguardo

all'equità ed alla opportunità, e lo dice egli stesso nel prologo: _Si

quid inutile ruptum æquitative contrarium in legibus reperitur nostris

pedibus subcalcamus, quicquid noviter inventum ac tenaciter servatum

tibi.... revelamus_. Anzi ritorna più volte sui principî della giustizia

e dell'equità che antepone alla legge. Egli osserva, che quando la

_justitia_ e la _consuetudo_, cioè la vera giustizia intrinseca e il

diritto positivo vigente, contrastavano tra loro, non ci potean essere

che gli idioti che si pronunciassero per la consuetudine: i

_legisperiti_ davano la preferenza alla giustizia, che concordava sempre

con la verità. Insieme proclama il diritto, che aveano i giudici, di

decampare dalle leggi per ragioni superiori, appunto come il Brachilogo;

ma lo attribuisce solo ai più autorevoli e timorati di Dio, che non

fossero facili a essere subornati per grazia o per denaro. Il giurista

dice che se ciò poteva farsi anche coi sacri canoni, che pur aveano

maggiore autorità, perchè non si avrebbe potuto con le leggi secolari?

Così accadde che più principî estranei al diritto romano penetrassero in

questo libro; e d'altra parte non vorrei nè pur dire che l'autore

s'inchini sempre agli usi vigenti: anzi talvolta vi si oppone per

tornare ai vecchi principî.

Una nuova tendenza della scuola appare dal libello di Pietro Crasso, ed

è di estendere i principî del diritto privato alle questioni di diritto

pubblico. Il libello stesso ne offre più applicazioni. Una riguarda i

rapporti di Arrigo IV col Papa. L'autore comincia dall'osservare che

Papa Gregorio teneva la sede pontificia _Julia et Plautia lege

contempta_; e nè tampoco poteva richiamarsi a quella costituzione del

Codice, che proibiva al figlio di famiglia di agire contro il padre,

perchè non poteva dirsi padre di Arrigo, essendosi comportato tutt'altro

che paternamente con lui, e anzi lo aveva emancipato, scomunicandolo,

tendendogli d'ogni maniera insidie, e perfino attentando a' suoi giorni.

Anzi perciò potrebbe dirsi incorso nella _Lex de parricidiis_. Lo stesso

Crasso si occupa poi dei rapporti di Arrigo coi Sassoni; e anche qui la

scrittura formicola di motivi privati. Per provare che avean fatto male

a deporlo, si richiama nientemeno che alle Istituzioni, che riconoscono

il diritto ereditario, e anche ad alcuni principî del Codice, che

pareggiano la consuetudine alla legge. Insieme avverte, che chi invade

violentemente una cosa, senza aspettare che il giudice decida, è

obbligato a restituirla, e anche a pagarne il valore, giusta la L. 7 C.

_unde vi_ 7. 4. E così dovea essere coi Sassoni, che avean deposto

Arrigo.

L'opera dei giureconsulti pavesi non è meno importante, sebbene sotto un

altro punto di vista. Cominciano dal raccogliere le leggi

cronologicamente e sistematicamente, e finiscono con lo illustrarle.

Dettano glosse e formule, e anche compilano alcuni lavori indipendenti,

e questioni e trattati, sul possesso, sul diritto successorio, sul

duello giudiziario, ecc., esponendo i principî del diritto langobardo

che vigeva nell'alta Italia, in modo sistematico, con la scorta di varie

leggi, qua e là paragonando il diritto romano e germanico tra loro.

Specialmente l'_Expositio_, una specie di glossa perpetua alla Lombarda

è opera di molto valore. L'autore non si contenta di interpretare le

singole leggi, ma ritesse, per così dire, la storia dommatica di esse:

espone le opinioni degli altri giureconsulti, le loro dispute, e il modo

con cui si studiavano di conciliare i passi discordi. Insieme rivela una

grande dimestichezza col diritto romano, che studia nelle fonti.

In generale solo il gius romano poteva sollevare in Italia la

letteratura giuridica; e infatti le glosse della scuola di Pavia

acquistano subito, mercè esso, una maggiore importanza. Se più vuolsi,

possiamo notare fin dalle prime uno spirito tutto italiano, che anima

quei giureconsulti pavesi, ereditato forse dalla vecchia scuola di

grammatica. Comunque, non c'è dubbio, che lo studio pavese, tutto

dedicato a illustrare le leggi langobarde, riconosce subito l'autorità

del gius romano, e il suo valore sussidiario come diritto comune. Anzi

la scuola di Pavia si è resa tanto più eccellente, quanto più si è

addentrata nello studio di quel diritto. Gli _antiqui judices_

conoscevano certamente le Istituzioni giustinianee, ma non pare che

conoscessero altro: certo non aveano ancora addestrato lo spirito in

modo da sollevarlo oltre la materialità della legge. Talvolta si trovano

come impacciati nel conciliare i vari passi: ad ogni modo la loro

interpretazione è sempre letterale e pedestre. Aggiungo, che se gli

_Antiqui_ si giovarono del diritto romano, lo fecero solo per supplire i

difetti del langobardo, nei casi, a cui questo non provvedeva: allora vi

ricorrevano come a legge generale; se no, no. Invece Guglielmo conosce

anche il Codice, e la sua interpretazione è già più larga. Egli non si

appaga più della lettera della legge, nè si crede in obbligo di star

ligio ad essa; ma ne abbraccia lo spirito, e, con la scorta del diritto

romano, cerca d'introdurvi qualche principio più sano di giustizia e di

equità. In questo senso combatte gli Antichi e Bonfiglio. Ma sopratutto

si rivela questo indirizzo nell'autore della _Expositio_. Egli

approfitta di tutte le fonti, allora conosciute: le Istituzioni, i primi

nove libri nel Codice, il Giuliano, e non trasanda neppur il Digesto. Nè

si contenta di colmare le lacune del diritto langobardo colle leggi

romane; ma come Guglielmo e Lanfranco, e anche più di essi, lo trae

addirittura ai principî romani, interpretandolo con la loro scorta,

abbandonando l'analogia desunta dal diritto patrio per surrogarvi quella

delle leggi romane, sostituendo perfino le disposizioni romane alle

langobarde.

Insieme interessa di vedere come questi lombardisti citassero le leggi.

Abbandonano le indicazioni generiche e i numeri per appigliarsi ai

titoli e alle parole iniziali, sia pei testi langobardi, sia pei romani;

e anche questa è una cosa che ha la sua importanza. È un metodo, che

rivela nuovamente la grande conoscenza, che aveano delle fonti, e che

dovea far fortuna.

Lo studio di Bologna, lo abbiamo già avvertito, non sorge di punto in

bianco a ridestare o iniziare un movimento scientifico spento da secoli.

Anche lo studio bolognese ha i suoi precursori e non può dirsi che

riaccenda per il primo, dopo tanta caligine medievale, la lampada della

scienza. Certamente la tradizione ci ha la sua parte. A cominciare dalla

scuola di Roma, e venendo giù fino alla scuola di Ravenna e a quella di

Pavia, c'era oggimai tutta una tradizione, più o meno scientifica,

dovuta alla scuola: il terreno poteva dirsi apparecchiato già da lungo

per ricevere la nuova sementa. Lo studio di Bologna è, in verità, il

frutto di una lunga evoluzione storica; nè la letteratura giuridica

medievale è andata perduta per Bologna.

E già l'età dei manoscritti, contenenti opere del periodo prebolognese,

fa toccare con mano che la tradizione di quella letteratura giuridica è

penetrata nelle nuove scuole. Infatti, perchè si sarebbero trascritte se

non fossero state lette e studiate e diffuse? Soggiungiamo, che i più di

quei codici appartengono ai secoli XII e XIII; sicchè non c'è dubbio: la

vecchia scienza vive ancora per qualche secolo accanto alla nuova, e

soltanto a poco a poco vien balzata di seggio, quando la nuova ne ha già

tratto partito. Ma c'è di più. Confrontando la letteratura giuridica e

anche i metodi dei due periodi si trova che c'è realmente un legame

molto intimo. Io non esito a dire, che lo studio di Bologna si riattacca

per una parte a Ravenna e per l'altra a Pavia: a Ravenna sopratutto per

la materia giuridica, a Pavia per i metodi.

Certo, la materia giuridica è venuta ai glossatori dell'antica scienza

medievale dal diritto romano. Alcune glosse preirneriane sono passate di

peso nel grande apparato accursiano; e la stessa coincidenza può

trovarsi in talune definizioni. Qua e là continua l'eco di qualche

distinzione, e persino qualche controversia giuridica formulata e

discussa nel periodo prebolognese è tuttavia viva nella scuola di

Bologna. Lo stesso Pietro, autore delle _Exceptiones_, è citato da

Accursio in più luoghi e anche da altri. Un trattato de _natura

actionum_ si trova adoperato dal Piacentino. La _Lectura super

actionibus_ di Pietro Crasso, autore del Libello, è ancora ricordata

nello statuto della università dei giuristi di Bologna negli anni

1317-1346. Il Brachilogo ha certamente ispirato l'_Epitome incerti

auctoris_, e parimenti presenta delle analogie col _Liber juris

florentinus_.

Insieme vediamo applicati qua e là i principî di diritto privato a

rapporti pubblici, nè più nè meno che si era fatto a Ravenna. Una glossa

esamina la questione se il Papa abbia la giurisdizione temporale nelle

terre dell'Impero che si credevano formar parte della donazione

costantiniana; e ricorre volentieri a testi di diritto privato. Un'altra

volta Federigo I studia certa pretesa accampata dal Papa sui palazzi dei

vescovi, perchè non fossero tenuti a ricevere i nunzî imperiali; e

certamente furono i giureconsulti bolognesi a suggerirgli di distinguere

se il palazzo sorgeva nel suolo proprio del vescovo o in quello

dell'Impero; perchè in tal caso anche il palazzo dovea appartenere

all'Imperatore, giusta il principio che _omne quod inædificatur solo

cedit_. Era una regola di diritto privato che Federigo applicava al

diritto pubblico. Anche il modo, con cui lo stesso Federigo procedette

contro la eroica Milano, impaziente di freno, trova la sua spiegazione

nei principî di diritto privato applicati alla ragion pubblica. Più

tardi Federigo II vorrà provare che avea tutto il diritto di riprendere

le terre imperiali donate al Papa, e lo farà osservando, che il donante

poteva riprendere le cose donate se il donatario era ingrato. Altre

volte i giureconsulti giustificano con la teoria della usucapione la

giurisdizione e altri diritti sovrani, che le città accampavano contro

l'Imperatore. Tale era la dottrina di Bartolo; nè altrimenti ragionavano

Giasone, Angelo Panormitano e Jacopo.

Aggiungo che i glossatori custodivano la memoria degli _ordinamenti

scolastici giustinianei_. Dirò meglio: l'ordinamento di Giustiniano si

riproduce a Bologna e continua a lungo, perchè tale era ancora ai tempi

di Accursio. Nè le illustrazioni dei testi hanno un carattere diverso.

Era quel tanto di scienza, che Giustiniano avea permesso, e i glossatori

non hanno osato di varcarne i limiti. Si tratta di _Glosse_ e tutt'al

più di _Summae_, più o meno estese; e fu soltanto in seguito, che la

Somma si trasformò in trattato e la Glossa in apparato e commento. È il

merito di Bartolo, che primo ripigliò lo svolgimento ampio dei testi,

cercandone le ragioni, e deducendone le più alte conseguenze,

alterandone anche il concetto per adattarlo alle nuove esigenze dei

tempi.

Dall'altra parte abbiamo il centro giuridico langobardo, che esercitò

pure la sua influenza su Bologna.

Certo, le collezioni langobarde eran note alla scuola, e si citavano dai

professori di gius romano, e formavano oggetto di lezioni. Parimenti i

legisti di Bologna ricordano spesso le opinioni dei Pavesi e le

discutono. Ciò che più importa, ne accettano i metodi, e con essi si

fanno a studiare le fonti. In sostanza, tanto la scuola di Pavia quanto

quella di Bologna studiano le fonti molto minutamente, rivolgendosi, più

ch'altro, alle particolarità, come non pare che siasi fatto mai a

Ravenna. Perciò anche il lavoro scientifico dei Bolognesi fu assorbito

in gran parte dalla glossa, come lo era stato quello dei Pavesi, e l'una

glossa e l'altra si somigliano. Uno dei cómpiti che i Lombardisti han

sciolto con singolare fortuna fu quello di cercare i passi paralleli,

che confermassero la legge o vi derogassero; e appunto questa tendenza

trova il suo compimento in Irnerio, che, redigendo le Autentiche, non

faceva che andare un passo più avanti dei Lombardisti, i quali si erano

contentati di rimandare alla legge derogatoria. Anche le tabelle, che si

trovano aggiunte a qualche codice di diritto langobardo, a guisa di

alberi genealogici, in cui un rapporto generale di diritto vien distinto

nei suoi singoli casi, doveano, sviluppandosi, condurre presto o tardi a

quelle opere della scuola di Bologna, che si conoscono col nome di

_Distinctiones_; per non dire di lavori affatto simili usciti dalla

scuola dei glossatori. Medesimamente la _Expositio_ della scuola

langobarda prelude alla glossa di Accursio: certo, l'una e l'altra

riassumono i resultati delle due scuole, tenendo conto delle discussioni

dottrinali. Infine si sa che i glossatori si attengono, nel citare le

leggi, alle rubriche dei titoli ed alle parole iniziali delle leggi,

astenendosi dai numeri. È una pratica che si ricollega al ritorno, che

avean fatto alle fonti; ma già prima essa aveva dominato nella scuola di

Pavia.

*

Nondimeno sta il fatto che la scuola di Bologna ecclissò in breve tutte

le altre; e interessa di vedere quali cause possano aver conferito a

portarla così presto a tanta altezza.

Alcune sono affatto estrinseche.

Certamente molto si deve alla positura della città. Perchè già nel Medio

Evo Bologna era un gran centro del commercio mondiale. Situata nel mezzo

di quattro provincie: la Lombardia, la Marca Veronese, la Romagna e la

Tuscia, si capisce che dovea presto esercitare una grande attrazione per

le industrie e i traffici d'ogni specie, e rendere la vita comoda e

aggradevole. Certo, era una delle città più ricche e fiorenti, sicchè la

chiamavano _la grassa_; e specie i giovani doveano trovarcisi bene.

Anche il poeta anonimo, delle gesta di Federigo I, quando arriva a

parlare degli scolari di Bologna, non manca di avvertire ciò.

L'Imperatore li interroga: perchè preferiscano questa ad altre terre, e

uno di essi risponde:

_. . . . hanc terram colimus, rex magne, refertam_

_Rebus ad utendum multumque legentibus aptam._

La cronaca del prevosto Burcardo di Ursperg accenna anche alla influenza

esercitata dalla contessa Matilde. Sarebbe stata essa che avrebbe

spronato Irnerio ad insegnare. E non si trattava soltanto di ragioni

scientifiche, che certo la contessa, per la sua coltura, avrebbe potuto

comprendere e apprezzare meglio di altri; ma anche di ragioni pratiche.

Nella sua grande devozione per Gregorio VII, essa certamente non potea

veder di buon occhio i giuristi della scuola di Ravenna, che fino allora

erano stati adoperati nei giudizi della Tuscia, dacchè Ravenna era

diventata la sede e il centro della opposizione contro le tendenze

papali. Molto meno le doveva piacere che i suoi sudditi fossero

costretti di portarsi a Ravenna per studiarvi legge. Così si rivolse a

Bologna, che nella lotta per le investiture aveva, a quanto pare, tenuto

per il Papa, e vagheggiò l'idea che l'insegnamento cominciato da Pepone

potesse venire continuato. Infine ciò che le premeva era di emanciparsi

da Ravenna: soltanto ha sbagliato il conto.

Insieme giovò a Bologna la larga protezione che Federico Barbarossa

accordò allo studio sin da' suoi primordi. Era di nuovo una protezione

tutta politica, perchè l'Imperatore vi avea trovato un forte alleato.

Correano tempi difficili per l'Impero; tempi di lotte gigantesche che

minacciavano di travolgerne la sacra maestà romana. Da un lato la Chiesa

che gli si voleva imporre col prestigio della grazia divina; dall'altro

i Comuni lombardi, che ne aveano usurpato, uno dopo l'altro, i diritti,

e pur rispettandone la maestà ideale, miravano a ridurla veramente ad

una mera ombra o parvenza di potere. Eran momenti difficili; e

l'Imperatore non poteva avere un migliore alleato che nella lettera del

diritto romano, come l'avea inteso Giustiniano, e come, dopo tanti

secoli, l'intendevano nuovamente i dottori di Bologna. Ora, io ci tengo

a dichiararlo altamente: io odio la lettera morta, la lettera che vuole

imporsi alla vita, e non corrisponde a nessuna realtà della vita; ma

capisco come un imperatore del Medio Evo, che si vantava continuatore

dell'antico Impero e chiedeva seriamente ch'esso non avesse cambiato mai

nè d'autorità nè di forme, potesse appigliarsi alla lettera morta della

legge, che gli dava ragione, senza curarsi della vita, che s'era tutta

rinnovellata dattorno a lui, e che gli dava torto.

Bologna ottenne veramente un largo privilegio da Federigo, e un carme di

quel tempo ce n'ha lasciata la descrizione, che può metter conto di

riassumere: è una bella pagina di vita medievale.

Era la Pentecoste dell'anno 1155, e Federigo si trovava accampato presso

Bologna, quando gli uscirono incontro i cittadini portandogli doni e

distribuendo gran copia di cose ai soldati. Insieme con essi vennero

anche i dottori e gli scolari, tutti ansiosi di vedere il Re Romano;

numerosa turba, che dimorava a Bologna, affaticando dì e notte nelle

varie arti. Il Re li accolse placidamente, e parlò con essi informandosi

con benignità di molte cose. Domandò loro come fossero trattati in

quella città, e perchè la preferissero ad altre; se i cittadini, come

che fosse, li molestassero, e tenesser le promesse senza frode, e li

avesser cari, ed osservassero le leggi dell'ospitalità? Un dottore

rispose ordinatamente, mostrando quali fossero i costumi e la vita beata

degli scolari. Noi, disse, o gran Re, abitiamo questa terra piena di

tutte cose necessarie alla vita e molto adatta ai lettori. Affluisce qui

da tutte le parti una turba desiderosa di apprendere; qui portiamo il

nostro oro e argento, i pallî, le vesti, e prendiamo in affitto le case

che ci convengono, nel mezzo della città. Comperiamo tutto a giusto

prezzo, tranne l'acqua, che è d'uso comune. Diamo opera notte e giorno

intensamente agli studi; e nel tempo, che passiamo qui, questa ci sembra

dolce fatica. Confesso — seguita a dire il dottore — che i cittadini ci

onorano in molte cose, salvo in una; perchè a volte ci molestano,

costringendo questo o quello a pagare senza che abbia ricevuto nulla, e

pegnorandolo per debiti non suoi. Imperocchè dopo aver prestato denaro

ai nostri compaesani, lo ripetono da noi, che non ci siamo per nulla

tenuti. E dunque ti domandiamo, o padre, di correggere questo perverso

costume, e fare una legge, perchè i lettori qui possano esser sicuri.

Allora il Re, consultati tutti i Principi, promulgò un editto a tutela

dei lettori: che cioè nessuno debba quinci innanzi impedire coloro che

si davano agli studi, e sia che stessero o partissero o tornassero; e

non fossero costretti a pagare pei loro compaesani, se non vi erano per

nulla tenuti. Insieme pregò i cittadini di onorare gli scolari, e

serbare intatti i diritti della ospitalità senza frode; e dopo pochi

giorni, risarcite le forze, mosse il campo per visitare le città della

Tuscia.

Gli albori della vita Italiana Conferenze tenute a Firenze nel 1890 · 第 23 / 30 段