improvvisamente, come si crede dai più; e ad ogni modo non è vero che le
tenebre state di lunga durata. Un barlume di luce appare nel secolo IV e
nel V. Allora la letteratura latina si è migliorata sensibilmente per
sollevarsi fino alla filosofia elegante e solida di Boezio ed alla
erudizione illuminata di Cassiodoro: come avrebbe la giurisprudenza
potuto sfuggire all'impulso delle lettere, della filosofia e della
teologia? In realtà si è rialzata alquanto; e ne abbiamo la prova in
alcune opere di cotesti tempi, dovute probabilmente alla scuola di Roma.
Ricordo i Sommari del Codice Teodosiano, l'_Interpretatio_ del
Breviario, il _Liber Gaii_, la Glossa torinese: tutti lavori, che non
rivelano molta originalità e potenza di mente, ma che d'altronde son
chiari e precisi; e nei due ultimi si può anche scorgere un progresso.
Tuttavia sotto Giustiniano la scienza corse un serio pericolo; perchè
l'imperatore, a impedire che la sua opera legislativa potesse venire
offuscata e turbata dalla verbosità dei commenti, ordinò ripetutamente
che nessuno dovesse farsi a commentare il testo. Soltanto permise di
tradurre letteralmente la legge in greco per comodo dei suoi sudditi, e
indicarne sommariamente i titoli, e citare le opinioni dei giureconsulti
antichi, purchè si accordassero col nuovo diritto: ogni altra
riproduzione e illustrazione del testo doveva esser punita con la pena
dei falsarî. Ora, il divieto di Giustiniano paralizzava l'attività della
scuola proprio nel momento in cui, pei grandi mutamenti introdotti nella
legislazione, se ne dovea sentire più forte il bisogno; e la scienza
giuridica ne fu seriamente minacciata. Nondimeno la scuola, pur facendo
mostra di acconciarsi alla volontà imperiale, reagì come potè, ancora
durante il regno di Giustiniano, e continuò poi sempre. L'Epitome di
Giuliano, la _Summa perusina_, la Glossa pistoiese, le glosse che, nel
corso del secolo X, furono aggiunte a quella di Torino, appartengono a
questa prima fioritura giuridica medievale. E così si arriva al secolo
XI, quando la scienza giuridica è già in pieno rigoglio, tanto è vero
che alcune produzioni han potuto mantenersi ancora per lungo tempo
accanto agli scritti della scuola bolognese. Anzi, come istradamento
alla scienza del diritto, son di gran lunga superiori ad essi. Vogliamo
alludere specialmente al _Brachylogus_ ed alle _Exceptiones legum
Romanorum_, usciti, a quanto pare, l'uno e l'altro dalla scuola
ravennate. Anche il libello di Pietro Crasso è un modello del genere.
Così, già per opera delle scuole di Roma e di Ravenna, la storia della
scienza, da Costantino a Irnerio, si presenta in una nuova luce; e
nondimeno lo splendore di Bologna non ne rimane punto ecclissato. Non ci
sarà più nulla di meraviglioso; ma è certo che lo studio del diritto
romano è diventato a Bologna più speciale e quindi più intenso. Dopo
tutto ogni scuola ha la sua impronta, e anche quelle che stiamo
esaminando han la loro, ben diversa da quella che troveremo a Bologna.
In generale c'è questa tendenza tanto nella scuola di Roma, quanto in
quella di Ravenna, di mettere la vecchia legge imperiale alla portata
dei tempi nuovi e temperarne le durezze. Essa si rivela già nelle
lettere di Gregorio Magno; nè altrimenti il Brachilogo altera a bella
posta il diritto giustinianeo per adattarlo alle condizioni dei tempi, e
anche informarlo ad una maggiore equità. E non c'è dubbio che siasi
proposto una cosa e l'altra. Il giurista si atteggia qua e là veramente
a successore degli antichi _prudentes_, la cui autorità non era minore
di quella dei Cesari. Come il Principe vuole, e così anche il
giureconsulto dee volere; e in realtà egli assume l'aria di legislatore:
modifica il diritto, e non ne dà neppure la ragione, restringendosi a
dire: vogliamo la tal cosa, concediamo la tal altra. Lo che non
significa che egli proceda a casaccio. Si vede chiaro, che egli modifica
il diritto giustinianeo, o perchè non gli pare pienamente conforme a
giustizia, o perchè lo crede inopportuno, o anche perchè contraddice al
diritto del paese. E non ne fa mistero: _sin vero æquitas juri scripto
contraria videatur, secundum ipsam judicandum est_. Lo stesso modo
s'incontra nelle _Exceptiones legum Romanorum_. Anche qui il giurista si
è messo a foggiare il diritto più o meno liberamente con riguardo
all'equità ed alla opportunità, e lo dice egli stesso nel prologo: _Si
quid inutile ruptum æquitative contrarium in legibus reperitur nostris
pedibus subcalcamus, quicquid noviter inventum ac tenaciter servatum
tibi.... revelamus_. Anzi ritorna più volte sui principî della giustizia
e dell'equità che antepone alla legge. Egli osserva, che quando la
_justitia_ e la _consuetudo_, cioè la vera giustizia intrinseca e il
diritto positivo vigente, contrastavano tra loro, non ci potean essere
che gli idioti che si pronunciassero per la consuetudine: i
_legisperiti_ davano la preferenza alla giustizia, che concordava sempre
con la verità. Insieme proclama il diritto, che aveano i giudici, di
decampare dalle leggi per ragioni superiori, appunto come il Brachilogo;
ma lo attribuisce solo ai più autorevoli e timorati di Dio, che non
fossero facili a essere subornati per grazia o per denaro. Il giurista
dice che se ciò poteva farsi anche coi sacri canoni, che pur aveano
maggiore autorità, perchè non si avrebbe potuto con le leggi secolari?
Così accadde che più principî estranei al diritto romano penetrassero in
questo libro; e d'altra parte non vorrei nè pur dire che l'autore
s'inchini sempre agli usi vigenti: anzi talvolta vi si oppone per
tornare ai vecchi principî.
Una nuova tendenza della scuola appare dal libello di Pietro Crasso, ed
è di estendere i principî del diritto privato alle questioni di diritto
pubblico. Il libello stesso ne offre più applicazioni. Una riguarda i
rapporti di Arrigo IV col Papa. L'autore comincia dall'osservare che
Papa Gregorio teneva la sede pontificia _Julia et Plautia lege
contempta_; e nè tampoco poteva richiamarsi a quella costituzione del
Codice, che proibiva al figlio di famiglia di agire contro il padre,
perchè non poteva dirsi padre di Arrigo, essendosi comportato tutt'altro
che paternamente con lui, e anzi lo aveva emancipato, scomunicandolo,
tendendogli d'ogni maniera insidie, e perfino attentando a' suoi giorni.
Anzi perciò potrebbe dirsi incorso nella _Lex de parricidiis_. Lo stesso
Crasso si occupa poi dei rapporti di Arrigo coi Sassoni; e anche qui la
scrittura formicola di motivi privati. Per provare che avean fatto male
a deporlo, si richiama nientemeno che alle Istituzioni, che riconoscono
il diritto ereditario, e anche ad alcuni principî del Codice, che
pareggiano la consuetudine alla legge. Insieme avverte, che chi invade
violentemente una cosa, senza aspettare che il giudice decida, è
obbligato a restituirla, e anche a pagarne il valore, giusta la L. 7 C.
_unde vi_ 7. 4. E così dovea essere coi Sassoni, che avean deposto
Arrigo.
L'opera dei giureconsulti pavesi non è meno importante, sebbene sotto un
altro punto di vista. Cominciano dal raccogliere le leggi
cronologicamente e sistematicamente, e finiscono con lo illustrarle.
Dettano glosse e formule, e anche compilano alcuni lavori indipendenti,
e questioni e trattati, sul possesso, sul diritto successorio, sul
duello giudiziario, ecc., esponendo i principî del diritto langobardo
che vigeva nell'alta Italia, in modo sistematico, con la scorta di varie
leggi, qua e là paragonando il diritto romano e germanico tra loro.
Specialmente l'_Expositio_, una specie di glossa perpetua alla Lombarda
è opera di molto valore. L'autore non si contenta di interpretare le
singole leggi, ma ritesse, per così dire, la storia dommatica di esse:
espone le opinioni degli altri giureconsulti, le loro dispute, e il modo
con cui si studiavano di conciliare i passi discordi. Insieme rivela una
grande dimestichezza col diritto romano, che studia nelle fonti.
In generale solo il gius romano poteva sollevare in Italia la
letteratura giuridica; e infatti le glosse della scuola di Pavia
acquistano subito, mercè esso, una maggiore importanza. Se più vuolsi,
possiamo notare fin dalle prime uno spirito tutto italiano, che anima
quei giureconsulti pavesi, ereditato forse dalla vecchia scuola di
grammatica. Comunque, non c'è dubbio, che lo studio pavese, tutto
dedicato a illustrare le leggi langobarde, riconosce subito l'autorità
del gius romano, e il suo valore sussidiario come diritto comune. Anzi
la scuola di Pavia si è resa tanto più eccellente, quanto più si è
addentrata nello studio di quel diritto. Gli _antiqui judices_
conoscevano certamente le Istituzioni giustinianee, ma non pare che
conoscessero altro: certo non aveano ancora addestrato lo spirito in
modo da sollevarlo oltre la materialità della legge. Talvolta si trovano
come impacciati nel conciliare i vari passi: ad ogni modo la loro
interpretazione è sempre letterale e pedestre. Aggiungo, che se gli
_Antiqui_ si giovarono del diritto romano, lo fecero solo per supplire i
difetti del langobardo, nei casi, a cui questo non provvedeva: allora vi
ricorrevano come a legge generale; se no, no. Invece Guglielmo conosce
anche il Codice, e la sua interpretazione è già più larga. Egli non si
appaga più della lettera della legge, nè si crede in obbligo di star
ligio ad essa; ma ne abbraccia lo spirito, e, con la scorta del diritto
romano, cerca d'introdurvi qualche principio più sano di giustizia e di
equità. In questo senso combatte gli Antichi e Bonfiglio. Ma sopratutto
si rivela questo indirizzo nell'autore della _Expositio_. Egli
approfitta di tutte le fonti, allora conosciute: le Istituzioni, i primi
nove libri nel Codice, il Giuliano, e non trasanda neppur il Digesto. Nè
si contenta di colmare le lacune del diritto langobardo colle leggi
romane; ma come Guglielmo e Lanfranco, e anche più di essi, lo trae
addirittura ai principî romani, interpretandolo con la loro scorta,
abbandonando l'analogia desunta dal diritto patrio per surrogarvi quella
delle leggi romane, sostituendo perfino le disposizioni romane alle
langobarde.
Insieme interessa di vedere come questi lombardisti citassero le leggi.
Abbandonano le indicazioni generiche e i numeri per appigliarsi ai
titoli e alle parole iniziali, sia pei testi langobardi, sia pei romani;
e anche questa è una cosa che ha la sua importanza. È un metodo, che
rivela nuovamente la grande conoscenza, che aveano delle fonti, e che
dovea far fortuna.
Lo studio di Bologna, lo abbiamo già avvertito, non sorge di punto in
bianco a ridestare o iniziare un movimento scientifico spento da secoli.
Anche lo studio bolognese ha i suoi precursori e non può dirsi che
riaccenda per il primo, dopo tanta caligine medievale, la lampada della
scienza. Certamente la tradizione ci ha la sua parte. A cominciare dalla
scuola di Roma, e venendo giù fino alla scuola di Ravenna e a quella di
Pavia, c'era oggimai tutta una tradizione, più o meno scientifica,
dovuta alla scuola: il terreno poteva dirsi apparecchiato già da lungo
per ricevere la nuova sementa. Lo studio di Bologna è, in verità, il
frutto di una lunga evoluzione storica; nè la letteratura giuridica
medievale è andata perduta per Bologna.
E già l'età dei manoscritti, contenenti opere del periodo prebolognese,
fa toccare con mano che la tradizione di quella letteratura giuridica è
penetrata nelle nuove scuole. Infatti, perchè si sarebbero trascritte se
non fossero state lette e studiate e diffuse? Soggiungiamo, che i più di
quei codici appartengono ai secoli XII e XIII; sicchè non c'è dubbio: la
vecchia scienza vive ancora per qualche secolo accanto alla nuova, e
soltanto a poco a poco vien balzata di seggio, quando la nuova ne ha già
tratto partito. Ma c'è di più. Confrontando la letteratura giuridica e
anche i metodi dei due periodi si trova che c'è realmente un legame
molto intimo. Io non esito a dire, che lo studio di Bologna si riattacca
per una parte a Ravenna e per l'altra a Pavia: a Ravenna sopratutto per
la materia giuridica, a Pavia per i metodi.
Certo, la materia giuridica è venuta ai glossatori dell'antica scienza
medievale dal diritto romano. Alcune glosse preirneriane sono passate di
peso nel grande apparato accursiano; e la stessa coincidenza può
trovarsi in talune definizioni. Qua e là continua l'eco di qualche
distinzione, e persino qualche controversia giuridica formulata e
discussa nel periodo prebolognese è tuttavia viva nella scuola di
Bologna. Lo stesso Pietro, autore delle _Exceptiones_, è citato da
Accursio in più luoghi e anche da altri. Un trattato de _natura
actionum_ si trova adoperato dal Piacentino. La _Lectura super
actionibus_ di Pietro Crasso, autore del Libello, è ancora ricordata
nello statuto della università dei giuristi di Bologna negli anni
1317-1346. Il Brachilogo ha certamente ispirato l'_Epitome incerti
auctoris_, e parimenti presenta delle analogie col _Liber juris
florentinus_.
Insieme vediamo applicati qua e là i principî di diritto privato a
rapporti pubblici, nè più nè meno che si era fatto a Ravenna. Una glossa
esamina la questione se il Papa abbia la giurisdizione temporale nelle
terre dell'Impero che si credevano formar parte della donazione
costantiniana; e ricorre volentieri a testi di diritto privato. Un'altra
volta Federigo I studia certa pretesa accampata dal Papa sui palazzi dei
vescovi, perchè non fossero tenuti a ricevere i nunzî imperiali; e
certamente furono i giureconsulti bolognesi a suggerirgli di distinguere
se il palazzo sorgeva nel suolo proprio del vescovo o in quello
dell'Impero; perchè in tal caso anche il palazzo dovea appartenere
all'Imperatore, giusta il principio che _omne quod inædificatur solo
cedit_. Era una regola di diritto privato che Federigo applicava al
diritto pubblico. Anche il modo, con cui lo stesso Federigo procedette
contro la eroica Milano, impaziente di freno, trova la sua spiegazione
nei principî di diritto privato applicati alla ragion pubblica. Più
tardi Federigo II vorrà provare che avea tutto il diritto di riprendere
le terre imperiali donate al Papa, e lo farà osservando, che il donante
poteva riprendere le cose donate se il donatario era ingrato. Altre
volte i giureconsulti giustificano con la teoria della usucapione la
giurisdizione e altri diritti sovrani, che le città accampavano contro
l'Imperatore. Tale era la dottrina di Bartolo; nè altrimenti ragionavano
Giasone, Angelo Panormitano e Jacopo.
Aggiungo che i glossatori custodivano la memoria degli _ordinamenti
scolastici giustinianei_. Dirò meglio: l'ordinamento di Giustiniano si
riproduce a Bologna e continua a lungo, perchè tale era ancora ai tempi
di Accursio. Nè le illustrazioni dei testi hanno un carattere diverso.
Era quel tanto di scienza, che Giustiniano avea permesso, e i glossatori
non hanno osato di varcarne i limiti. Si tratta di _Glosse_ e tutt'al
più di _Summae_, più o meno estese; e fu soltanto in seguito, che la
Somma si trasformò in trattato e la Glossa in apparato e commento. È il
merito di Bartolo, che primo ripigliò lo svolgimento ampio dei testi,
cercandone le ragioni, e deducendone le più alte conseguenze,
alterandone anche il concetto per adattarlo alle nuove esigenze dei
tempi.
Dall'altra parte abbiamo il centro giuridico langobardo, che esercitò
pure la sua influenza su Bologna.
Certo, le collezioni langobarde eran note alla scuola, e si citavano dai
professori di gius romano, e formavano oggetto di lezioni. Parimenti i
legisti di Bologna ricordano spesso le opinioni dei Pavesi e le
discutono. Ciò che più importa, ne accettano i metodi, e con essi si
fanno a studiare le fonti. In sostanza, tanto la scuola di Pavia quanto
quella di Bologna studiano le fonti molto minutamente, rivolgendosi, più
ch'altro, alle particolarità, come non pare che siasi fatto mai a
Ravenna. Perciò anche il lavoro scientifico dei Bolognesi fu assorbito
in gran parte dalla glossa, come lo era stato quello dei Pavesi, e l'una
glossa e l'altra si somigliano. Uno dei cómpiti che i Lombardisti han
sciolto con singolare fortuna fu quello di cercare i passi paralleli,
che confermassero la legge o vi derogassero; e appunto questa tendenza
trova il suo compimento in Irnerio, che, redigendo le Autentiche, non
faceva che andare un passo più avanti dei Lombardisti, i quali si erano
contentati di rimandare alla legge derogatoria. Anche le tabelle, che si
trovano aggiunte a qualche codice di diritto langobardo, a guisa di
alberi genealogici, in cui un rapporto generale di diritto vien distinto
nei suoi singoli casi, doveano, sviluppandosi, condurre presto o tardi a
quelle opere della scuola di Bologna, che si conoscono col nome di
_Distinctiones_; per non dire di lavori affatto simili usciti dalla
scuola dei glossatori. Medesimamente la _Expositio_ della scuola
langobarda prelude alla glossa di Accursio: certo, l'una e l'altra
riassumono i resultati delle due scuole, tenendo conto delle discussioni
dottrinali. Infine si sa che i glossatori si attengono, nel citare le
leggi, alle rubriche dei titoli ed alle parole iniziali delle leggi,
astenendosi dai numeri. È una pratica che si ricollega al ritorno, che
avean fatto alle fonti; ma già prima essa aveva dominato nella scuola di
Pavia.
*
Nondimeno sta il fatto che la scuola di Bologna ecclissò in breve tutte
le altre; e interessa di vedere quali cause possano aver conferito a
portarla così presto a tanta altezza.
Alcune sono affatto estrinseche.
Certamente molto si deve alla positura della città. Perchè già nel Medio
Evo Bologna era un gran centro del commercio mondiale. Situata nel mezzo
di quattro provincie: la Lombardia, la Marca Veronese, la Romagna e la
Tuscia, si capisce che dovea presto esercitare una grande attrazione per
le industrie e i traffici d'ogni specie, e rendere la vita comoda e
aggradevole. Certo, era una delle città più ricche e fiorenti, sicchè la
chiamavano _la grassa_; e specie i giovani doveano trovarcisi bene.
Anche il poeta anonimo, delle gesta di Federigo I, quando arriva a
parlare degli scolari di Bologna, non manca di avvertire ciò.
L'Imperatore li interroga: perchè preferiscano questa ad altre terre, e
uno di essi risponde:
_. . . . hanc terram colimus, rex magne, refertam_
_Rebus ad utendum multumque legentibus aptam._
La cronaca del prevosto Burcardo di Ursperg accenna anche alla influenza
esercitata dalla contessa Matilde. Sarebbe stata essa che avrebbe
spronato Irnerio ad insegnare. E non si trattava soltanto di ragioni
scientifiche, che certo la contessa, per la sua coltura, avrebbe potuto
comprendere e apprezzare meglio di altri; ma anche di ragioni pratiche.
Nella sua grande devozione per Gregorio VII, essa certamente non potea
veder di buon occhio i giuristi della scuola di Ravenna, che fino allora
erano stati adoperati nei giudizi della Tuscia, dacchè Ravenna era
diventata la sede e il centro della opposizione contro le tendenze
papali. Molto meno le doveva piacere che i suoi sudditi fossero
costretti di portarsi a Ravenna per studiarvi legge. Così si rivolse a
Bologna, che nella lotta per le investiture aveva, a quanto pare, tenuto
per il Papa, e vagheggiò l'idea che l'insegnamento cominciato da Pepone
potesse venire continuato. Infine ciò che le premeva era di emanciparsi
da Ravenna: soltanto ha sbagliato il conto.
Insieme giovò a Bologna la larga protezione che Federico Barbarossa
accordò allo studio sin da' suoi primordi. Era di nuovo una protezione
tutta politica, perchè l'Imperatore vi avea trovato un forte alleato.
Correano tempi difficili per l'Impero; tempi di lotte gigantesche che
minacciavano di travolgerne la sacra maestà romana. Da un lato la Chiesa
che gli si voleva imporre col prestigio della grazia divina; dall'altro
i Comuni lombardi, che ne aveano usurpato, uno dopo l'altro, i diritti,
e pur rispettandone la maestà ideale, miravano a ridurla veramente ad
una mera ombra o parvenza di potere. Eran momenti difficili; e
l'Imperatore non poteva avere un migliore alleato che nella lettera del
diritto romano, come l'avea inteso Giustiniano, e come, dopo tanti
secoli, l'intendevano nuovamente i dottori di Bologna. Ora, io ci tengo
a dichiararlo altamente: io odio la lettera morta, la lettera che vuole
imporsi alla vita, e non corrisponde a nessuna realtà della vita; ma
capisco come un imperatore del Medio Evo, che si vantava continuatore
dell'antico Impero e chiedeva seriamente ch'esso non avesse cambiato mai
nè d'autorità nè di forme, potesse appigliarsi alla lettera morta della
legge, che gli dava ragione, senza curarsi della vita, che s'era tutta
rinnovellata dattorno a lui, e che gli dava torto.
Bologna ottenne veramente un largo privilegio da Federigo, e un carme di
quel tempo ce n'ha lasciata la descrizione, che può metter conto di
riassumere: è una bella pagina di vita medievale.
Era la Pentecoste dell'anno 1155, e Federigo si trovava accampato presso
Bologna, quando gli uscirono incontro i cittadini portandogli doni e
distribuendo gran copia di cose ai soldati. Insieme con essi vennero
anche i dottori e gli scolari, tutti ansiosi di vedere il Re Romano;
numerosa turba, che dimorava a Bologna, affaticando dì e notte nelle
varie arti. Il Re li accolse placidamente, e parlò con essi informandosi
con benignità di molte cose. Domandò loro come fossero trattati in
quella città, e perchè la preferissero ad altre; se i cittadini, come
che fosse, li molestassero, e tenesser le promesse senza frode, e li
avesser cari, ed osservassero le leggi dell'ospitalità? Un dottore
rispose ordinatamente, mostrando quali fossero i costumi e la vita beata
degli scolari. Noi, disse, o gran Re, abitiamo questa terra piena di
tutte cose necessarie alla vita e molto adatta ai lettori. Affluisce qui
da tutte le parti una turba desiderosa di apprendere; qui portiamo il
nostro oro e argento, i pallî, le vesti, e prendiamo in affitto le case
che ci convengono, nel mezzo della città. Comperiamo tutto a giusto
prezzo, tranne l'acqua, che è d'uso comune. Diamo opera notte e giorno
intensamente agli studi; e nel tempo, che passiamo qui, questa ci sembra
dolce fatica. Confesso — seguita a dire il dottore — che i cittadini ci
onorano in molte cose, salvo in una; perchè a volte ci molestano,
costringendo questo o quello a pagare senza che abbia ricevuto nulla, e
pegnorandolo per debiti non suoi. Imperocchè dopo aver prestato denaro
ai nostri compaesani, lo ripetono da noi, che non ci siamo per nulla
tenuti. E dunque ti domandiamo, o padre, di correggere questo perverso
costume, e fare una legge, perchè i lettori qui possano esser sicuri.
Allora il Re, consultati tutti i Principi, promulgò un editto a tutela
dei lettori: che cioè nessuno debba quinci innanzi impedire coloro che
si davano agli studi, e sia che stessero o partissero o tornassero; e
non fossero costretti a pagare pei loro compaesani, se non vi erano per
nulla tenuti. Insieme pregò i cittadini di onorare gli scolari, e
serbare intatti i diritti della ospitalità senza frode; e dopo pochi
giorni, risarcite le forze, mosse il campo per visitare le città della
Tuscia.