[321] Riportiamo questa iscrizione, che dà in compendio la vita di

Carlo Spinelli nella sua parte più gloriosa: «Carolus Spinellus marchio

ursi novi, magnus animo, major consilio, in aula Ferdinandi Caesaris

consiliarius, marchio clavis aureae, tractandis, regendis natus armis,

humanus in hostes, in suos munificus, Italici nominis ubi jus fasq.

studiosus, exempla majorum, auspicia sequutus Austriadum pro Caesare,

pro Regg. Hispaniae Philippo II. III. IV. ann. IV et XXX. in Italia,

Belgio, Germania, centurio, magister aciei, dux exercitus, collatis

signis decertavit X. Saepe hostium sanguine imbutus, ter suo purpureus,

Abberstathium, Betlehemum, Gaboreum, ducesque alios docuit quid in

armis possit Italus. Ter ad Pragam coronam meritus muralem, aucthor

praelii repetundae pugnae Germanis terga dantibus, capiendae urbis,

in quam primus irrupit. Dedita sui opportunitate subsidii Breda,

Ostenda, Inclusa, Bolduco, Vercellis. Ter obsidionalem, et civicam,

liberatis obsidione Possonia, Uxavia, Jesino, provinciis, regionibus,

exercitibus. Has inter laureas summus Dux Genuae, restinguendo intento

cum Allobroge bello; nec audentibus in invicti viri vitam armis, manu

cadit medica anno aetatis LIX. S. h. CIDIDCXXXIII. Insepulto monumentum

nomini fratri suavissimo Jo. Baptista marchio boni albergi p.».

[322] Ved. la Monarchia di Spagna nelle Op. del Campanella, ed.

d'Ancona pag. 194, e confronta col Parrino, Teatro _etc._ Conte di

Miranda. — Per le notizie sulla vita dello Spinelli ved. i Registri

_Privilegiorum_ v. 91 fol. 77 e v. 120 fol. 12: quivi si ha il

suo stato di servizio ufficiale, ad occasione della sua nomina a

Consigliere del Collaterale, e della facoltà di trasmettere ad uno dei

suoi nipoti una pensione di cui godeva.

[323] Ved. Ricca, La Nobiltà delle due Sicilie, Istoria de' feudi, Nap.

1859, vol. 1.º p. 115.

[324] Questo rilevasi da un cenno di caso analogo inserto nell'indice

del vol. 30 degli ordinarii Reg. _Curiae_. Ma perchè i lettori

abbiano una certa idea degli usi del tempo, sarà bene che prendano

conoscenza del testo della Commissione data al medesimo Spinelli dal

Conte di Miranda, l'11 giugno 1590, per la persecuzione de' fuorusciti

in tutto il Regno e specialmente nelle provincie d'Abruzzo, dove

scorreva la campagna il famoso Marco Sciarra (ved. Reg.^i _Curiae_

vol. 33, an. 1588-89, fol.º 110 t.º). Trascriveremo qualche brano dei

poteri concessi allora allo Spinelli. «Prohibire per banni publici

che nesciuno presuma armare, ricettare, alimentare, favorire, et in

qualsivoglia modo aiutare detti forasciti delinquenti, contumaci o

forgiudicati sotto le pene pecuniarie et corporali che a voi pareranno

etiam di morte naturale; et quelle irremissibiliter essequire nelle

persone et beni de' trasgressori... Procedere a publicatione di banni

contra forasciti prefigendo termine di giorni sei a comparere nella

presentia vostra, et non comparendo personalmente non solo possano

essere impune occisi ma ancora che siano castigati da voi... Stabilire

pe' persecutori premii fino a d.^i 500 per ogni capo da pagarsi

da' thesorieri provinciali, guidare, indultare, et ancora quelli

eccettuati. Poter fare sfrattar li parenti utriusque sexus nelli gradi

di parentela agnationis, cognationis, et affinitatis, per distantia

di paese o dal Regno come ve parirà, imponendo pene di frusta, di

galera, relegatione, deportatione et etiam de morte naturale à chi

contravenirà come ve parerà... Discacciare gli amici, adherenti,

fautori di detti forasciti di qualsivoglia stato grado o conditione

se siano per la distantia che vi parerà, o confinarli come vorrete,

imponendo pena di tratti di corda, frusta, galera, relegatione et

pecuniaria, come meglio ve parerà, et essequendola irremisibiliter

secondo la qualità delle persone che contraveneranno, ancora che non ve

costasse per informatione che fossero amici adherenti fautori, che per

essere cose occulte volemo se ne stia al sospetto che ne havereti...

Authorità di fare brugiare, deroccare case, torre, molini, tagliar

vigne et devastare altre possessioni non solo di capi di forasciti,

ma di delinquenti, contumaci et seguaci loro, fandoli deroccare

brugiare et devastare de manera che non se ne possano servire in

nesciun tempo... A la quale persecutione farete attendere per mare,

et per terra, non solamente da la gente pagata et destinata, ma da

tutti et qualsivoglia huomini di qualunque stato grado et conditione

si sieno, Baroni titulati et non titulati come ve parirà, da Capitani

et soldati di battaglione, da ufficiali regii o di baroni, sindici,

eletti, mastri giurati, giurati, barricelli, capitani di campagna,

revocando tutte le salve guardie et privilegii di essentioni, _etc._

_etc._ et essequire pene di tratti di corda, di frusta, relegatione

et galera, di morte naturale a chi non assisterà ubidirà et serverà

nella persecutione et guardia di passi come saranno comandati et

ordinati _etc._ _etc._ concedendovi ancora authorità de pigliare ogni

sorte di vascelli per la guardia di mare che ve parerà o per traettare

gente come sarà necessario, pigliare cavalli giumente et muli per la

persecutione et servitio predetto, pigliare gente per corrieri, far

munitione di vittovaglie dali luochi e per li luochi che ve parerà

in sustentamento dela gente che andarà nella persecutione predetta;

allogiare et dislogiare soldati nelle città terre castelli o casali che

ve parerà ancor che fossero Camare reservate et fossero in qualsivoglia

modo privilegiate et essente, ordinando che per lettere provisioni

o patente di dislogiare non si piglino danari directe nec indirecte

sotto pena severissima» _etc._ _etc._ Seguono ancora sei altre pagine

in folio riempite da poteri di questo conio, ed ognuno intende che

l'ultimo ordine suddetto era suggerito dagli abusi soliti a perpetrarsi

con le così dette «composte» delle quali il Campanella parlò. Come

lo Spinelli abbia allora, nel 1590, adempito alla sua missione, come

l'abbiano servito i Commissionati e soldati da lui dipendenti, è facile

rilevarlo dalle lettere Vicereali che si leggono nel volume citato,

non mancando in esse i richiami allo Spinelli medesimo. Costui alle

volte si allontanava da' punti più minacciati, come p. es. quando se

ne tornava in Aquila alla ricerca di un Orazio de Antonellis aquilano,

strettissimo amico di Marco Sciarra che aiutava con una sua comitiva;

e il Vicerè era di tempo in tempo costretto ad ordinargli che andasse

a' confini dove bisognava provvedere. D'altra parte aveva posto guardie

e nominati Commissarii perfino in terra d'Otranto e nella città di

Ostuni, per la cattura di Marco Sciarra che combatteva su' confini

dello Stato Romano; e il Vicerè era costretto ad accogliere le lagnanze

di quei popoli, che erano «travagliati et gravati di molta spesa», e

ad ordinare che si revocassero que' provvedimenti non necessarii, e

così pure quelle commissioni ad individui che, quando a loro pareva,

davano «peso e inquietudine alle città domandando gente tanto da

piede come di cavallo». Nè sarà inutile aggiungere che scorsi i due

anni della Commissione data allo Spinelli, questa passò ne' medesimi

termini suddetti ad Adriano Acquaviva Conte di Conversano, e vi fu

una lunga sequela di Commissarii Locotenenti, senza aver mai raggiunta

l'estirpazione dei fuorusciti.

[325] Ved. Doc. 206, pag. 107.

[326] Ved. Doc. 32, pag. 40.

[327] Ved. Doc. 205, pag. 106.

[328] Non dobbiamo tacere che nel processo della congiura vi fu la

testimonianza di un Alfonsino Serra, dalla quale risulterebbe, che

mentre lo Spinelli passava per Nicastro, certamente recandosi a

Catanzaro, fra Dionisio si trovò egualmente a Nicastro e subito dopo si

recò a Girifalco (ved. Doc. 247, p. 155). Questo indicherebbe che fra

Dionisio sentì forse il bisogno di vedere anche qualche altro ne' detti

posti, ma non smentirebbe che se ne andò successivamente a Stilo per

vedere il Campanella e quindi Maurizio.

[329] Ved. Doc. 10, pag. 18.

[330] Ved. per le notizie suddette i Reg.^i _Curiae_ vol. 46 (an.

1599-601) fol. 38 t.º e 48 t.º; due Lett. Vicereali all'Audienza di

Calabria del 21 aprile e 17 agosto 1600, intorno alla quistione di

Guarino de Bernaudo e Camillo Passalacqua; l'ultima di esse solamente

chiama D. Alonso de Roxas «olim governatore». Inoltre nell'Arch.

Veneto, Carteggio di Napoli per l'anno 1600, n.º 16, una Lett. del

Residente del 9 aprile d.^to anno, che cita D. Alonso de Roxas parente

della Viceregina governatore di Calabria; ad essa fa sèguito la copia

di una Lett. «a D. Alonso de Rosa governatore di Calabria» da parte di

D. Francesco de Castro, figlio del Conte di Lemos, funzionante allora

da Vicerè. Ancora nell'Arch. di Napoli i Reg. _Curiae_, vol. 47 (an.

1599-601) fol. 55 t.º: una Lett. Vicereale del 15 maggio 1600, che

commette a D. Pietro de Quiroga il sindacato del governo del mag.º D.

Alonso de Roxas conforme alla Prammatica. Dippiù i Reg.^i _Sigillorum_,

vol. 37 (an. 1600) alla data 18 9bre, ove si legge: «Incomenda del

offitio de' governatore de la provintia de calabria ultra in persona de

D. Pietro borgia insino ad altro ordine de sua M.^tà o de sua Ecc.

[331] Ved. Illustraz. li, pag. 612.

[332] Ved. Doc. 408, pag. 509.

[333] I fatti suddetti risultano dal Carteggio del Residente di

Venezia (ved. Doc. 171 a 174, pag. 87 e 88), ed hanno un riscontro

con documenti da noi rinvenuti nell'Arch. di Stato in Napoli. 1.º Nei

Reg.^i _Curiae_ vol. 36 (Curiae 2 pestis, an. 1593-1642) fol. 27-28,

dopo un Bando del 31 luglio contro le provenienze di Ragusa e luoghi

convicini, si legge quest'altro: «Philippus _etc._ Banno. Si bene

per altri banni di ordine nostro emanati sia prohibito sotto pena di

morte naturale che non si doni (_manca_ pratica) a vascelli, persune,

et robbe che venessero da molti luochi suspetti di peste si come da

quelli più largamente appare, et alli quali ci rimettemo et volemo che

restino in loro robore et efficacia, tuttavolta per nuovi avvisi che

tenemo se intende che non solo nelli luochi predetti tuttavia corre

detto suspetto di peste, ma anco nell'infrascritti altri luochi ciò è

la terra di fiume nelle parti della marca del stato Ecclesiastico, et

per lo trafico che se tiene tra detti luochi et questo Regno sogliono

al spesso da quelli venire et confluire in questo Regno vascelli et

gente et robbe de varie et diverse sorte delle quale dandosi prattica

de facile potriano nascere alcuni inconvenienti et danno alla generale

salute di questo suddetto Regno.... (segue l'ordine a tutti e singoli

officiali, maggiori e minori, tanto Regii che di Baroni _etc._ _etc._

di non dare e non far dare pratica sotto pena di morte naturale, nella

quale si dichiarano incorsi quelli che venissero da detti luoghi

ed entrassero nel Regno). Dat. neap. 28 augusti 1599. El conde de

Lemos». — 2.º Ibid. fol. 29, a' 4 7bre 1599 «Commissione in persona

del dot.^r Marco Ant.º Morra per quello che ha da exequire nel passo

di Sangermano in materia di peste»; ordine che vi si conferisca e

respinga indietro facendo mandato sotto pena di morte naturale _etc._

— 3.º Ibid. fol. 30, id. id. al dot.^r Paulo Capece per quel che ha da

eseguire «nel passo di Fundi». — 4.º Ibid. fol. 31, id. id. al dot.^r

Francesco Longobardo... «nel loco et passo de Tagliacoczo». — 5.º

Ibid. fol. 31, t.º «All'Audientie di terra d'Otranto, Calabria citra,

Capitanata, Calabria ultra» _etc._ _etc._ «Illustres et mag.^ci viri.

Li giorni passati intendendomo che nella terra di fiume nella marca

del Stato eccl.^co correva sospetto di peste fu per noi publicato banno

prohibendo il commercio della terra predetta sin come dal detto banno

havereti visto, et come che semo informati che la detta terra di fiume

non è quella del detto loco della Marca ma è sito nel capo de istria ci

è parso revocare il sop.^to banno et prohibire il commercio della detta

terra de fiume sita nel capo de istria et altri lochi sin come dalla

copia che con questa ve si invia vedereti.... _etc._ Neap. 6 settembris

1599. El conde de Lemos».

[334] Ved. Doc. 12, pag. 20.

[335] Ved. Doc. 260, pag. 173.

[336] Ved. Reg.^i _Partium_ vol. 1235 e vol. 1485.

[337] La notizia delle parole sconvenienti che avrebbe dette il Vescovo

di Mileto trovasi nel Doc. 15, pag. 23. La condotta poi del Vescovo di

Nicastro era veramente un po' strana, mentre sin dalla fine dell'anno

precedente il Governo avea tolto il divieto all'entrata di lui nel

Regno, e sin dal marzo dell'anno in corso avea con molti sacrificii

conchiuso l'accomodamento, del quale la Curia Romana si era dichiarata

soddisfatta. I Registri _Curiae_, vol. 38 (an. 1595-99) fol. 173-75,

recano la Lett. Vicereale all'Audienza di Calabria in data del 27

novembre 1598, nella quale si ricorda che il 31 gennaio passato era

stato dato ordine di sequestrare l'entrate temporali del Rev. Vescovo

di Nicastro «et dato anche ordine a tutte le terre e città di marine et

mediterranee di quessa Provincia ch'al ritorno dovea fare detto Rev.

Vescovo da Roma per conferirse in detto Vescovato non dovessero in

modo alcuno permettere farlo smontare ne intrare in questo Regno, et

il simile le sue robbe et gente»..; e si finisce con la revoca degli

ordini anzidetti. — Quanto all'accomodamento fatto, ne abbiamo già

dato qualche cenno altrove (ved. pag. 116): parrebbe che all'infuori

della revoca del decreto del Sacro Regio Consiglio, tutto il resto de'

capitoli concordati fossero stati accolti, e quindi anche gli ufficiali

del Duca di Ferolito sacrificati. Sicuramente il Carteggio del Nunzio,

filz. 212, reca una Lett. del Card.^l S. Giorgio in data del 16 marzo

1599, la quale manifesta il «contento grande per l'accomodamento delle

cose di Nicastro». Laonde giustamente riusciva non facile a spiegarsi

la protratta permanenza di quel Vescovo in Roma.

[338] Non ci è stato possibile rintracciarne alcuna notizia nel

Carteggio del Nunzio relativo a questo periodo. Parrebbe che il Card.^l

S. Giorgio non avesse creduto di doverne parlare al Nunzio, e che più

tardi il Vicerè medesimo gliene avesse detto lui qualche cosa, onde poi

il Nunzio ne trasmise notizia a Roma, segnatamente con Lett. in data

17 settembre la quale manca, e il Card.^l San Giorgio, in risposta, il

25 d.^to scriveva: «Saranno false senza dubbio le relationi fatte al

Vicerè di quei Vescovi, dei quali egli si è doluto con V. S., ma si

come ella dovrà et scusarli et difenderli sempre, così ella potrà in

certi casi investigare la verità delle cose, et quando giudicasse esser

bene così, avvertirne i proprii Prelati» (ved. filz. 212 data sud.^ta).

Aggiungiamo che, a nostro avviso, con siffatti antecedenti bisogna

intendere quelle altre parole che poco dopo, il 1º ottobre, il Card.^l

S. Giorgio scriveva al Nunzio, cioè «della congiura ci maravigliamo

ogni dì più, et à V. S. toccherà d'avvisarne quel che se ne scoprirà

di mano in mano»: a Roma non faceva maraviglia propriamente che una

congiura vi fosse stata, ma faceva maraviglia che fosse stata così

spinta innanzi, mettendovi tanto in mostra la persona del Papa e la

partecipazione de' Vescovi.

[339] Ved. Doc. 264, pag. 177.

[340] Nelle _Cedole di Tesoreria Cassa Militare_, vol. 431 (an. 1599)

fol. 401, t.º si legge: «a 2 d'agosto. All'Ill.^e Principe della Scalea

Capitano di gend.^e et per esso a Carlo Spinello suo creditore D.^i

trecentotrentatre tt. 1, 13 senz'altra poliza particolare per suo soldo

di mesi cinque finiti a ultimo luglio 1599 a ragione di D.^i 800 lo

anno...».

[341] Ved. i _Cedolarii_ e Della Marra D. Ferrante Duca della Guardia,

Discorsi delle famiglie estinte, forastiere o non comprese ne' Seggi,

Nap. 1641, pag. 345.

[342] Ved. i Registri _Privilegiorum Curiae_ vol. 146 (an. 1610-1613)

fol. 121; De Lellis, Cod. ms. della Nazionale di Napoli, VI, F. 10: e

Aldimari, Historia genealogica della famiglia Carafa, Nap. 1691, vol.

4.º pag. 275 e seg.^ti

[343] Ved. nel Carteggio del Nunzio esistente in Firenze, filz. 208,

Lett. del Card.^l Aldobrandini del 22 9bre 1595: Raccomandi al Vicerè

D. Carlo Ruffo Barone della Bagnara, perchè «si degni servirsene et

impiegarlo in qualche carico honorato»; ne ha già scritto caldamente

a S. E. — E nell'Arch. di Stato in Napoli i Registri _Curiae_, vol.

43 (an. 1596-1597) fol. 49: «Commissione in persona del m.^co Auditore

oquendo per pigliare informatione delle cose» _etc._ «Philippus _etc._

Magnifice vir _etc._ Semo informati che per D. Carlo ruffo Barone

della Bagnara si sono commessi, et si commetteno di continuo molti

et diversi contrabanni de Cavalli, oro, Argento, et moneta, il quale

tiene attimolizzati li suoi vassalli di manera che niuno ardisce dir

cosa nessuna di dette extrattioni ne di altri infiniti agravii et

delitti che d.^to Don Carlo fa, come più particularmente lo vedereti

per la copia di lettera et Capi che con questa vi se inviano...».

Segue l'ordine che pigli informazione contro li delinquenti fautori

et complici.... tenga a disposizione del Vicerè li carcerati e mandi

«l'informatione clausa et sigillata come si conviene acciò quella vista

possa provedere lo de più che parirà convenire». Nap. 14 agosto 1597.

[344] Ved. _Numerazione de' fuochi_ di Stilo (vol. 1385 della collez.)

fasc. per l'anno 1532: «n.º 92 (conc.^t cum nova numeratione n.º 229)

Mag.^s Joannes Ant. moranus a. 45; berardina uxor an. 38; Joannes

Hieron.^us a. 23; Ysabella uxor a. 20 [solus.] Fagustina a. 2; diana

a. 1: [filii dicti Jo. Hieron.] Joannes franciscus suprad.^i Jo.^is

Antonii fil. a. 20; Lucrecia fil. a. 20; Lucrecia alia fil. a. 6;

Catarina famula a. 25; Catarinella famula a. 20; Francisca mater Jo.^is

Antonii a. 70». — E nel fasc. per l'anno 1545: «n.º 229 (conc.^t cum

veteri num. n.º 92). Mag.^s Joannes Hieronimus moranus a. 36; Isabella

uxor a. 30; Fragustina f.ª a. 14; Diana f.ª a. 13; Jo. Antonius filius

a. 10; Beatrix filia a. 5 [Filius q.^m Joannis Antonii et nepos q.^m

Francisci locotenentis. De quo se gravantes quia non produxerunt fidem

civitatis catanzarii tanquam ibi abitantes, Ideo provisum quod non

remaneat pro foculari hic sed deducatur hinc et habeatur ratio in dicta

civitate tempore numerationis faciendae dictae civitatis».]

[345] Ved. i Registri _Privilegiorum_ vol. 32, fol. 15 vol. 38 fol.

115, e vol. 37 fol. 58 e 62.

[346] Ved. i Registri _Significatoriarum Releviorum_. Reg. n.º 32 fol.

154 t.º; e Della Marra Duca della Guardia, op. cit. p. 264. — Daremo in

sèguito altri documenti su D.ª Camilla.

[347] Ved. i Registri _Curiae_, vol. 38 (an. 1595-1599) fol. 56:

«All'Aud.ª di Calabria ultra, che avisi si a tempo si comprò detta

casa per il Sindico di Catanzaro per residenza di quel tribunale vi fu

alcuna collusione. Philippus _etc._ Magnifici viri _etc._ havemo inteso

che gio. geronimo morano olim Sindico di questa città in tempo del suo

officio fè opera che una casa de gio. battista morano suo fratello che

non se haveria trovato a vendere comparse per questa predetta città

per duc.^ti tre milia dove habia de fare residenza il tribunale di

questa R.ª Audientia non obstante che detta casa sia incomoda et in

essa bisogna farsi magiore spesa che in qualsivoglia altra et maxime in

circundarla di strade publiche et isolarla, et tutta la fabrica che vi

è oltre che non è bona non viene à disegno, et poichè volemo intendere

come passa il tutto ci è parso farvi la presente con la quale vi dicimo

et ordinamo che vi debbiate informare...» _etc._ Dat. 19 luglio 1596.

[348] Ved. Doc. 394, pag. 456.

[349] Ved. su questo punto di giurisprudenza. Eymerici Directorium

Inquisitorum; accedunt scholia Fran.^sci Pegnaé, Rom. 1578, pag.

374, «anche gl'infami e criminosi, oltrechè gli spergiuri, possono

ammettersi come testimoni, non già l'inimico capitale; e a pag. 239

si chiarisce, che sono considerati pure quali nemici incapaci di

testificare «qui cum inimicis capitalibus commorantur, et qui ex

contraria sunt familia _vel factione_». Inoltre Masini, Sacro arsenale

overo Pratica della S.^ta Inquisitione, Rom. 1639 pag. 335: «È di tanto

momento l'inimicitia capitale di un testimonio col Reo, che non gli

si crede, ancorchè deponga contro al Reo nella tortura e nell'istesso

articolo di morte».

[350] Ved. Doc. 377, pag. 388.

[351] Ved. Doc. 269, pag. 194.

[352] La cosa non sarebbe stata censurabile, se i 36 capi di accusa

avessero avuto realmente corso nel pubblico, ma questo riusciva

impossibile anche pel gran numero de' detti capi. Si conosce che vi

erano tre maniere di procedere, «per accusationem» cioè ad istanza di

uno che si costituiva parte (caso rarissimo), «per denuntiationem»

dietro la rivelazione di uno che non si costituisca parte (caso

ordinario), e «per viam inquisitionis» dietro la pubblica voce e fama

(caso non raro). Ved. Eymericus op. cit. pag. 283.

[353] Ved. Doc. 270, pag. 197.

[354] Riscontr. i Doc. 278, pag. 199; 280, pag. 208; 303, pag. 244.

[355] Ved. pag. 242. Il Campanella, nella Narrazione, dice che fra

Dionisio «andò al Convento di Pizzoni per appartarsi, dove andando li

sbirri a pigliarlo con D. Carlo Ruffo, si fuggìo travestito et D. Carlo

prese carcerato F. G. Battista di Pizzoni Vicario del convento e F.

Silvestro di Lauriana». È chiaro che egli non era bene informato.

[356] Ved. Doc. 278 b, pag. 198.

[357] Il Campanella nella Narrazione scrisse: «Piacque al Visitator

e poi ai laici questa deposizion d'heresia, perchè non poteano far

verisimile il primo processo contra il Papa e Prelati». Ma tale primo

processo non vi fu, e il Visitatore sapeva le cose di eresia fin dal

mese precedente e ne aveva pure mandata la notizia a Roma per mezzo di

fra Cornelio, prima che il Pizzoni le deponesse; anzichè rilevarle dal

Pizzoni, il Visitatore glie le dettò, e potè aver molto piacere che

il Pizzoni ne deponesse più di quante ne conosceva. Vedremo poi che fu

veramente opera del Campanella l'aver tolto dalla mente de' Giudici la

partecipazione del Papa nella congiura.

[358] Durante il processo informativo non era lecito nè il _terrore_

così detto _prossimo_, vale a dire il far condurre l'imputato al

luogo del tormento, nè il _terrore_ così detto _rimoto_, vale a dire

per parole; il terrore, «territio», consideravasi come un primo grado

della tortura. Anzi il contegno, che l'Inquisitore dovea tenere, era

ben diversamente prescritto: ved. in Masini, Sacro arsenale Rom. 1639,

p. 315 e 323; art. 40.º e 64.º — 1.º «Il Giudice mentre essamina i

Rei deve mostrarsi nel volto anzi rigido e terribile che nò, ma non

mai precipitar nell'ira incontro ad essi ancorchè gli stimi huomini

cattivi e scelerati: nè per qualsivoglia cagione prometter loro giammai

l'impunità». — 2.º «Nell'ammonire i Rei a dover pianamente dir la

verità... usino gl'Inquisitori maniere piacevoli, e caritatevoli, non

aspre, o spaventevoli, acciochè i Rei per timor dei Giudici non dicano

qualche bugia».

[359] Ved. Doc. 279, pag. 203.

[360] Ved. Doc. 280, pag. 207.

[361] Ved. Doc. 33, pag. 41. Le prescrizioni della procedura

ecclesiastica sull'argomento possono leggersi in Masini op. cit.

part. 1.ª pag. 10, e part. 10.ª p. 314, art. 35. — 1.º «Sarà avvertito

(l'Inquisitore) di non permettere che i Notari diano copie degli Atti

del S.^to Officio per qualsivoglia causa fuor che al Reo, e solamente

quando pende il processo et egli dee far le sue difese, et all'hora

senza il nome dei testimonii, e senza quelle circostanze, per le quali

il Reo potesse venire in cognitione della persona testificante». — 2º.

«Non deono nè possono gl'Inquisitori per niuna occasione somministrare

ad altro tribunale giammai nè indicii nè persone di qualsivoglia

condizione o qualità».

[362] Il convento e la Chiesa di S. M.ª di Titi oggi si trovano a pochi

passi da Stignano, ma diverse circostanze mostrano che a' tempi dei

quali trattiamo trovavansi più lontani ed abbastanza isolati.

[363] Ved. Doc. 19, pag. 32. Che il Mesuraca avesse obbligazioni al

padre del Campanella si rileva da alcuni versi di un Sonetto di fra

Tommaso che noi per la prima volta pubblichiamo (ved. Doc. 489 p. 569):

«La vita che dovevi al padre mio

così la rendi sconoscente ingrato?».

Vi sarebbe qualche indizio che il padre del Campanella lo avesse

accompagnato in questa corsa; ma così fra Tommaso come il Petrolo lo

tacquero, forse per non comprometterlo maggiormente.

[364] Il Mesuraca fornì l'abito da secolare ed anche portò via le vesti

fratesche, come si rileva da un verso del Sonetto del Campanella già

citato:

«Ma perchè pria le vesti mi trasporte?»

Il Campanella muove rimprovero al Mesuraca di questo fatto, che pure

compiuto fin da principio era una precauzione evidentemente necessaria.

Fra Tommaso Campanella, Vol. 1 la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia · 第 53 / 55 段