Carlo Spinelli nella sua parte più gloriosa: «Carolus Spinellus marchio
ursi novi, magnus animo, major consilio, in aula Ferdinandi Caesaris
consiliarius, marchio clavis aureae, tractandis, regendis natus armis,
humanus in hostes, in suos munificus, Italici nominis ubi jus fasq.
studiosus, exempla majorum, auspicia sequutus Austriadum pro Caesare,
pro Regg. Hispaniae Philippo II. III. IV. ann. IV et XXX. in Italia,
Belgio, Germania, centurio, magister aciei, dux exercitus, collatis
signis decertavit X. Saepe hostium sanguine imbutus, ter suo purpureus,
Abberstathium, Betlehemum, Gaboreum, ducesque alios docuit quid in
armis possit Italus. Ter ad Pragam coronam meritus muralem, aucthor
praelii repetundae pugnae Germanis terga dantibus, capiendae urbis,
in quam primus irrupit. Dedita sui opportunitate subsidii Breda,
Ostenda, Inclusa, Bolduco, Vercellis. Ter obsidionalem, et civicam,
liberatis obsidione Possonia, Uxavia, Jesino, provinciis, regionibus,
exercitibus. Has inter laureas summus Dux Genuae, restinguendo intento
cum Allobroge bello; nec audentibus in invicti viri vitam armis, manu
cadit medica anno aetatis LIX. S. h. CIDIDCXXXIII. Insepulto monumentum
nomini fratri suavissimo Jo. Baptista marchio boni albergi p.».
[322] Ved. la Monarchia di Spagna nelle Op. del Campanella, ed.
d'Ancona pag. 194, e confronta col Parrino, Teatro _etc._ Conte di
Miranda. — Per le notizie sulla vita dello Spinelli ved. i Registri
_Privilegiorum_ v. 91 fol. 77 e v. 120 fol. 12: quivi si ha il
suo stato di servizio ufficiale, ad occasione della sua nomina a
Consigliere del Collaterale, e della facoltà di trasmettere ad uno dei
suoi nipoti una pensione di cui godeva.
[323] Ved. Ricca, La Nobiltà delle due Sicilie, Istoria de' feudi, Nap.
1859, vol. 1.º p. 115.
[324] Questo rilevasi da un cenno di caso analogo inserto nell'indice
del vol. 30 degli ordinarii Reg. _Curiae_. Ma perchè i lettori
abbiano una certa idea degli usi del tempo, sarà bene che prendano
conoscenza del testo della Commissione data al medesimo Spinelli dal
Conte di Miranda, l'11 giugno 1590, per la persecuzione de' fuorusciti
in tutto il Regno e specialmente nelle provincie d'Abruzzo, dove
scorreva la campagna il famoso Marco Sciarra (ved. Reg.^i _Curiae_
vol. 33, an. 1588-89, fol.º 110 t.º). Trascriveremo qualche brano dei
poteri concessi allora allo Spinelli. «Prohibire per banni publici
che nesciuno presuma armare, ricettare, alimentare, favorire, et in
qualsivoglia modo aiutare detti forasciti delinquenti, contumaci o
forgiudicati sotto le pene pecuniarie et corporali che a voi pareranno
etiam di morte naturale; et quelle irremissibiliter essequire nelle
persone et beni de' trasgressori... Procedere a publicatione di banni
contra forasciti prefigendo termine di giorni sei a comparere nella
presentia vostra, et non comparendo personalmente non solo possano
essere impune occisi ma ancora che siano castigati da voi... Stabilire
pe' persecutori premii fino a d.^i 500 per ogni capo da pagarsi
da' thesorieri provinciali, guidare, indultare, et ancora quelli
eccettuati. Poter fare sfrattar li parenti utriusque sexus nelli gradi
di parentela agnationis, cognationis, et affinitatis, per distantia
di paese o dal Regno come ve parirà, imponendo pene di frusta, di
galera, relegatione, deportatione et etiam de morte naturale à chi
contravenirà come ve parerà... Discacciare gli amici, adherenti,
fautori di detti forasciti di qualsivoglia stato grado o conditione
se siano per la distantia che vi parerà, o confinarli come vorrete,
imponendo pena di tratti di corda, frusta, galera, relegatione et
pecuniaria, come meglio ve parerà, et essequendola irremisibiliter
secondo la qualità delle persone che contraveneranno, ancora che non ve
costasse per informatione che fossero amici adherenti fautori, che per
essere cose occulte volemo se ne stia al sospetto che ne havereti...
Authorità di fare brugiare, deroccare case, torre, molini, tagliar
vigne et devastare altre possessioni non solo di capi di forasciti,
ma di delinquenti, contumaci et seguaci loro, fandoli deroccare
brugiare et devastare de manera che non se ne possano servire in
nesciun tempo... A la quale persecutione farete attendere per mare,
et per terra, non solamente da la gente pagata et destinata, ma da
tutti et qualsivoglia huomini di qualunque stato grado et conditione
si sieno, Baroni titulati et non titulati come ve parirà, da Capitani
et soldati di battaglione, da ufficiali regii o di baroni, sindici,
eletti, mastri giurati, giurati, barricelli, capitani di campagna,
revocando tutte le salve guardie et privilegii di essentioni, _etc._
_etc._ et essequire pene di tratti di corda, di frusta, relegatione
et galera, di morte naturale a chi non assisterà ubidirà et serverà
nella persecutione et guardia di passi come saranno comandati et
ordinati _etc._ _etc._ concedendovi ancora authorità de pigliare ogni
sorte di vascelli per la guardia di mare che ve parerà o per traettare
gente come sarà necessario, pigliare cavalli giumente et muli per la
persecutione et servitio predetto, pigliare gente per corrieri, far
munitione di vittovaglie dali luochi e per li luochi che ve parerà
in sustentamento dela gente che andarà nella persecutione predetta;
allogiare et dislogiare soldati nelle città terre castelli o casali che
ve parerà ancor che fossero Camare reservate et fossero in qualsivoglia
modo privilegiate et essente, ordinando che per lettere provisioni
o patente di dislogiare non si piglino danari directe nec indirecte
sotto pena severissima» _etc._ _etc._ Seguono ancora sei altre pagine
in folio riempite da poteri di questo conio, ed ognuno intende che
l'ultimo ordine suddetto era suggerito dagli abusi soliti a perpetrarsi
con le così dette «composte» delle quali il Campanella parlò. Come
lo Spinelli abbia allora, nel 1590, adempito alla sua missione, come
l'abbiano servito i Commissionati e soldati da lui dipendenti, è facile
rilevarlo dalle lettere Vicereali che si leggono nel volume citato,
non mancando in esse i richiami allo Spinelli medesimo. Costui alle
volte si allontanava da' punti più minacciati, come p. es. quando se
ne tornava in Aquila alla ricerca di un Orazio de Antonellis aquilano,
strettissimo amico di Marco Sciarra che aiutava con una sua comitiva;
e il Vicerè era di tempo in tempo costretto ad ordinargli che andasse
a' confini dove bisognava provvedere. D'altra parte aveva posto guardie
e nominati Commissarii perfino in terra d'Otranto e nella città di
Ostuni, per la cattura di Marco Sciarra che combatteva su' confini
dello Stato Romano; e il Vicerè era costretto ad accogliere le lagnanze
di quei popoli, che erano «travagliati et gravati di molta spesa», e
ad ordinare che si revocassero que' provvedimenti non necessarii, e
così pure quelle commissioni ad individui che, quando a loro pareva,
davano «peso e inquietudine alle città domandando gente tanto da
piede come di cavallo». Nè sarà inutile aggiungere che scorsi i due
anni della Commissione data allo Spinelli, questa passò ne' medesimi
termini suddetti ad Adriano Acquaviva Conte di Conversano, e vi fu
una lunga sequela di Commissarii Locotenenti, senza aver mai raggiunta
l'estirpazione dei fuorusciti.
[325] Ved. Doc. 206, pag. 107.
[326] Ved. Doc. 32, pag. 40.
[327] Ved. Doc. 205, pag. 106.
[328] Non dobbiamo tacere che nel processo della congiura vi fu la
testimonianza di un Alfonsino Serra, dalla quale risulterebbe, che
mentre lo Spinelli passava per Nicastro, certamente recandosi a
Catanzaro, fra Dionisio si trovò egualmente a Nicastro e subito dopo si
recò a Girifalco (ved. Doc. 247, p. 155). Questo indicherebbe che fra
Dionisio sentì forse il bisogno di vedere anche qualche altro ne' detti
posti, ma non smentirebbe che se ne andò successivamente a Stilo per
vedere il Campanella e quindi Maurizio.
[329] Ved. Doc. 10, pag. 18.
[330] Ved. per le notizie suddette i Reg.^i _Curiae_ vol. 46 (an.
1599-601) fol. 38 t.º e 48 t.º; due Lett. Vicereali all'Audienza di
Calabria del 21 aprile e 17 agosto 1600, intorno alla quistione di
Guarino de Bernaudo e Camillo Passalacqua; l'ultima di esse solamente
chiama D. Alonso de Roxas «olim governatore». Inoltre nell'Arch.
Veneto, Carteggio di Napoli per l'anno 1600, n.º 16, una Lett. del
Residente del 9 aprile d.^to anno, che cita D. Alonso de Roxas parente
della Viceregina governatore di Calabria; ad essa fa sèguito la copia
di una Lett. «a D. Alonso de Rosa governatore di Calabria» da parte di
D. Francesco de Castro, figlio del Conte di Lemos, funzionante allora
da Vicerè. Ancora nell'Arch. di Napoli i Reg. _Curiae_, vol. 47 (an.
1599-601) fol. 55 t.º: una Lett. Vicereale del 15 maggio 1600, che
commette a D. Pietro de Quiroga il sindacato del governo del mag.º D.
Alonso de Roxas conforme alla Prammatica. Dippiù i Reg.^i _Sigillorum_,
vol. 37 (an. 1600) alla data 18 9bre, ove si legge: «Incomenda del
offitio de' governatore de la provintia de calabria ultra in persona de
D. Pietro borgia insino ad altro ordine de sua M.^tà o de sua Ecc.
[331] Ved. Illustraz. li, pag. 612.
[332] Ved. Doc. 408, pag. 509.
[333] I fatti suddetti risultano dal Carteggio del Residente di
Venezia (ved. Doc. 171 a 174, pag. 87 e 88), ed hanno un riscontro
con documenti da noi rinvenuti nell'Arch. di Stato in Napoli. 1.º Nei
Reg.^i _Curiae_ vol. 36 (Curiae 2 pestis, an. 1593-1642) fol. 27-28,
dopo un Bando del 31 luglio contro le provenienze di Ragusa e luoghi
convicini, si legge quest'altro: «Philippus _etc._ Banno. Si bene
per altri banni di ordine nostro emanati sia prohibito sotto pena di
morte naturale che non si doni (_manca_ pratica) a vascelli, persune,
et robbe che venessero da molti luochi suspetti di peste si come da
quelli più largamente appare, et alli quali ci rimettemo et volemo che
restino in loro robore et efficacia, tuttavolta per nuovi avvisi che
tenemo se intende che non solo nelli luochi predetti tuttavia corre
detto suspetto di peste, ma anco nell'infrascritti altri luochi ciò è
la terra di fiume nelle parti della marca del stato Ecclesiastico, et
per lo trafico che se tiene tra detti luochi et questo Regno sogliono
al spesso da quelli venire et confluire in questo Regno vascelli et
gente et robbe de varie et diverse sorte delle quale dandosi prattica
de facile potriano nascere alcuni inconvenienti et danno alla generale
salute di questo suddetto Regno.... (segue l'ordine a tutti e singoli
officiali, maggiori e minori, tanto Regii che di Baroni _etc._ _etc._
di non dare e non far dare pratica sotto pena di morte naturale, nella
quale si dichiarano incorsi quelli che venissero da detti luoghi
ed entrassero nel Regno). Dat. neap. 28 augusti 1599. El conde de
Lemos». — 2.º Ibid. fol. 29, a' 4 7bre 1599 «Commissione in persona
del dot.^r Marco Ant.º Morra per quello che ha da exequire nel passo
di Sangermano in materia di peste»; ordine che vi si conferisca e
respinga indietro facendo mandato sotto pena di morte naturale _etc._
— 3.º Ibid. fol. 30, id. id. al dot.^r Paulo Capece per quel che ha da
eseguire «nel passo di Fundi». — 4.º Ibid. fol. 31, id. id. al dot.^r
Francesco Longobardo... «nel loco et passo de Tagliacoczo». — 5.º
Ibid. fol. 31, t.º «All'Audientie di terra d'Otranto, Calabria citra,
Capitanata, Calabria ultra» _etc._ _etc._ «Illustres et mag.^ci viri.
Li giorni passati intendendomo che nella terra di fiume nella marca
del Stato eccl.^co correva sospetto di peste fu per noi publicato banno
prohibendo il commercio della terra predetta sin come dal detto banno
havereti visto, et come che semo informati che la detta terra di fiume
non è quella del detto loco della Marca ma è sito nel capo de istria ci
è parso revocare il sop.^to banno et prohibire il commercio della detta
terra de fiume sita nel capo de istria et altri lochi sin come dalla
copia che con questa ve si invia vedereti.... _etc._ Neap. 6 settembris
1599. El conde de Lemos».
[334] Ved. Doc. 12, pag. 20.
[335] Ved. Doc. 260, pag. 173.
[336] Ved. Reg.^i _Partium_ vol. 1235 e vol. 1485.
[337] La notizia delle parole sconvenienti che avrebbe dette il Vescovo
di Mileto trovasi nel Doc. 15, pag. 23. La condotta poi del Vescovo di
Nicastro era veramente un po' strana, mentre sin dalla fine dell'anno
precedente il Governo avea tolto il divieto all'entrata di lui nel
Regno, e sin dal marzo dell'anno in corso avea con molti sacrificii
conchiuso l'accomodamento, del quale la Curia Romana si era dichiarata
soddisfatta. I Registri _Curiae_, vol. 38 (an. 1595-99) fol. 173-75,
recano la Lett. Vicereale all'Audienza di Calabria in data del 27
novembre 1598, nella quale si ricorda che il 31 gennaio passato era
stato dato ordine di sequestrare l'entrate temporali del Rev. Vescovo
di Nicastro «et dato anche ordine a tutte le terre e città di marine et
mediterranee di quessa Provincia ch'al ritorno dovea fare detto Rev.
Vescovo da Roma per conferirse in detto Vescovato non dovessero in
modo alcuno permettere farlo smontare ne intrare in questo Regno, et
il simile le sue robbe et gente»..; e si finisce con la revoca degli
ordini anzidetti. — Quanto all'accomodamento fatto, ne abbiamo già
dato qualche cenno altrove (ved. pag. 116): parrebbe che all'infuori
della revoca del decreto del Sacro Regio Consiglio, tutto il resto de'
capitoli concordati fossero stati accolti, e quindi anche gli ufficiali
del Duca di Ferolito sacrificati. Sicuramente il Carteggio del Nunzio,
filz. 212, reca una Lett. del Card.^l S. Giorgio in data del 16 marzo
1599, la quale manifesta il «contento grande per l'accomodamento delle
cose di Nicastro». Laonde giustamente riusciva non facile a spiegarsi
la protratta permanenza di quel Vescovo in Roma.
[338] Non ci è stato possibile rintracciarne alcuna notizia nel
Carteggio del Nunzio relativo a questo periodo. Parrebbe che il Card.^l
S. Giorgio non avesse creduto di doverne parlare al Nunzio, e che più
tardi il Vicerè medesimo gliene avesse detto lui qualche cosa, onde poi
il Nunzio ne trasmise notizia a Roma, segnatamente con Lett. in data
17 settembre la quale manca, e il Card.^l San Giorgio, in risposta, il
25 d.^to scriveva: «Saranno false senza dubbio le relationi fatte al
Vicerè di quei Vescovi, dei quali egli si è doluto con V. S., ma si
come ella dovrà et scusarli et difenderli sempre, così ella potrà in
certi casi investigare la verità delle cose, et quando giudicasse esser
bene così, avvertirne i proprii Prelati» (ved. filz. 212 data sud.^ta).
Aggiungiamo che, a nostro avviso, con siffatti antecedenti bisogna
intendere quelle altre parole che poco dopo, il 1º ottobre, il Card.^l
S. Giorgio scriveva al Nunzio, cioè «della congiura ci maravigliamo
ogni dì più, et à V. S. toccherà d'avvisarne quel che se ne scoprirà
di mano in mano»: a Roma non faceva maraviglia propriamente che una
congiura vi fosse stata, ma faceva maraviglia che fosse stata così
spinta innanzi, mettendovi tanto in mostra la persona del Papa e la
partecipazione de' Vescovi.
[339] Ved. Doc. 264, pag. 177.
[340] Nelle _Cedole di Tesoreria Cassa Militare_, vol. 431 (an. 1599)
fol. 401, t.º si legge: «a 2 d'agosto. All'Ill.^e Principe della Scalea
Capitano di gend.^e et per esso a Carlo Spinello suo creditore D.^i
trecentotrentatre tt. 1, 13 senz'altra poliza particolare per suo soldo
di mesi cinque finiti a ultimo luglio 1599 a ragione di D.^i 800 lo
anno...».
[341] Ved. i _Cedolarii_ e Della Marra D. Ferrante Duca della Guardia,
Discorsi delle famiglie estinte, forastiere o non comprese ne' Seggi,
Nap. 1641, pag. 345.
[342] Ved. i Registri _Privilegiorum Curiae_ vol. 146 (an. 1610-1613)
fol. 121; De Lellis, Cod. ms. della Nazionale di Napoli, VI, F. 10: e
Aldimari, Historia genealogica della famiglia Carafa, Nap. 1691, vol.
4.º pag. 275 e seg.^ti
[343] Ved. nel Carteggio del Nunzio esistente in Firenze, filz. 208,
Lett. del Card.^l Aldobrandini del 22 9bre 1595: Raccomandi al Vicerè
D. Carlo Ruffo Barone della Bagnara, perchè «si degni servirsene et
impiegarlo in qualche carico honorato»; ne ha già scritto caldamente
a S. E. — E nell'Arch. di Stato in Napoli i Registri _Curiae_, vol.
43 (an. 1596-1597) fol. 49: «Commissione in persona del m.^co Auditore
oquendo per pigliare informatione delle cose» _etc._ «Philippus _etc._
Magnifice vir _etc._ Semo informati che per D. Carlo ruffo Barone
della Bagnara si sono commessi, et si commetteno di continuo molti
et diversi contrabanni de Cavalli, oro, Argento, et moneta, il quale
tiene attimolizzati li suoi vassalli di manera che niuno ardisce dir
cosa nessuna di dette extrattioni ne di altri infiniti agravii et
delitti che d.^to Don Carlo fa, come più particularmente lo vedereti
per la copia di lettera et Capi che con questa vi se inviano...».
Segue l'ordine che pigli informazione contro li delinquenti fautori
et complici.... tenga a disposizione del Vicerè li carcerati e mandi
«l'informatione clausa et sigillata come si conviene acciò quella vista
possa provedere lo de più che parirà convenire». Nap. 14 agosto 1597.
[344] Ved. _Numerazione de' fuochi_ di Stilo (vol. 1385 della collez.)
fasc. per l'anno 1532: «n.º 92 (conc.^t cum nova numeratione n.º 229)
Mag.^s Joannes Ant. moranus a. 45; berardina uxor an. 38; Joannes
Hieron.^us a. 23; Ysabella uxor a. 20 [solus.] Fagustina a. 2; diana
a. 1: [filii dicti Jo. Hieron.] Joannes franciscus suprad.^i Jo.^is
Antonii fil. a. 20; Lucrecia fil. a. 20; Lucrecia alia fil. a. 6;
Catarina famula a. 25; Catarinella famula a. 20; Francisca mater Jo.^is
Antonii a. 70». — E nel fasc. per l'anno 1545: «n.º 229 (conc.^t cum
veteri num. n.º 92). Mag.^s Joannes Hieronimus moranus a. 36; Isabella
uxor a. 30; Fragustina f.ª a. 14; Diana f.ª a. 13; Jo. Antonius filius
a. 10; Beatrix filia a. 5 [Filius q.^m Joannis Antonii et nepos q.^m
Francisci locotenentis. De quo se gravantes quia non produxerunt fidem
civitatis catanzarii tanquam ibi abitantes, Ideo provisum quod non
remaneat pro foculari hic sed deducatur hinc et habeatur ratio in dicta
civitate tempore numerationis faciendae dictae civitatis».]
[345] Ved. i Registri _Privilegiorum_ vol. 32, fol. 15 vol. 38 fol.
115, e vol. 37 fol. 58 e 62.
[346] Ved. i Registri _Significatoriarum Releviorum_. Reg. n.º 32 fol.
154 t.º; e Della Marra Duca della Guardia, op. cit. p. 264. — Daremo in
sèguito altri documenti su D.ª Camilla.
[347] Ved. i Registri _Curiae_, vol. 38 (an. 1595-1599) fol. 56:
«All'Aud.ª di Calabria ultra, che avisi si a tempo si comprò detta
casa per il Sindico di Catanzaro per residenza di quel tribunale vi fu
alcuna collusione. Philippus _etc._ Magnifici viri _etc._ havemo inteso
che gio. geronimo morano olim Sindico di questa città in tempo del suo
officio fè opera che una casa de gio. battista morano suo fratello che
non se haveria trovato a vendere comparse per questa predetta città
per duc.^ti tre milia dove habia de fare residenza il tribunale di
questa R.ª Audientia non obstante che detta casa sia incomoda et in
essa bisogna farsi magiore spesa che in qualsivoglia altra et maxime in
circundarla di strade publiche et isolarla, et tutta la fabrica che vi
è oltre che non è bona non viene à disegno, et poichè volemo intendere
come passa il tutto ci è parso farvi la presente con la quale vi dicimo
et ordinamo che vi debbiate informare...» _etc._ Dat. 19 luglio 1596.
[348] Ved. Doc. 394, pag. 456.
[349] Ved. su questo punto di giurisprudenza. Eymerici Directorium
Inquisitorum; accedunt scholia Fran.^sci Pegnaé, Rom. 1578, pag.
374, «anche gl'infami e criminosi, oltrechè gli spergiuri, possono
ammettersi come testimoni, non già l'inimico capitale; e a pag. 239
si chiarisce, che sono considerati pure quali nemici incapaci di
testificare «qui cum inimicis capitalibus commorantur, et qui ex
contraria sunt familia _vel factione_». Inoltre Masini, Sacro arsenale
overo Pratica della S.^ta Inquisitione, Rom. 1639 pag. 335: «È di tanto
momento l'inimicitia capitale di un testimonio col Reo, che non gli
si crede, ancorchè deponga contro al Reo nella tortura e nell'istesso
articolo di morte».
[350] Ved. Doc. 377, pag. 388.
[351] Ved. Doc. 269, pag. 194.
[352] La cosa non sarebbe stata censurabile, se i 36 capi di accusa
avessero avuto realmente corso nel pubblico, ma questo riusciva
impossibile anche pel gran numero de' detti capi. Si conosce che vi
erano tre maniere di procedere, «per accusationem» cioè ad istanza di
uno che si costituiva parte (caso rarissimo), «per denuntiationem»
dietro la rivelazione di uno che non si costituisca parte (caso
ordinario), e «per viam inquisitionis» dietro la pubblica voce e fama
(caso non raro). Ved. Eymericus op. cit. pag. 283.
[353] Ved. Doc. 270, pag. 197.
[354] Riscontr. i Doc. 278, pag. 199; 280, pag. 208; 303, pag. 244.
[355] Ved. pag. 242. Il Campanella, nella Narrazione, dice che fra
Dionisio «andò al Convento di Pizzoni per appartarsi, dove andando li
sbirri a pigliarlo con D. Carlo Ruffo, si fuggìo travestito et D. Carlo
prese carcerato F. G. Battista di Pizzoni Vicario del convento e F.
Silvestro di Lauriana». È chiaro che egli non era bene informato.
[356] Ved. Doc. 278 b, pag. 198.
[357] Il Campanella nella Narrazione scrisse: «Piacque al Visitator
e poi ai laici questa deposizion d'heresia, perchè non poteano far
verisimile il primo processo contra il Papa e Prelati». Ma tale primo
processo non vi fu, e il Visitatore sapeva le cose di eresia fin dal
mese precedente e ne aveva pure mandata la notizia a Roma per mezzo di
fra Cornelio, prima che il Pizzoni le deponesse; anzichè rilevarle dal
Pizzoni, il Visitatore glie le dettò, e potè aver molto piacere che
il Pizzoni ne deponesse più di quante ne conosceva. Vedremo poi che fu
veramente opera del Campanella l'aver tolto dalla mente de' Giudici la
partecipazione del Papa nella congiura.
[358] Durante il processo informativo non era lecito nè il _terrore_
così detto _prossimo_, vale a dire il far condurre l'imputato al
luogo del tormento, nè il _terrore_ così detto _rimoto_, vale a dire
per parole; il terrore, «territio», consideravasi come un primo grado
della tortura. Anzi il contegno, che l'Inquisitore dovea tenere, era
ben diversamente prescritto: ved. in Masini, Sacro arsenale Rom. 1639,
p. 315 e 323; art. 40.º e 64.º — 1.º «Il Giudice mentre essamina i
Rei deve mostrarsi nel volto anzi rigido e terribile che nò, ma non
mai precipitar nell'ira incontro ad essi ancorchè gli stimi huomini
cattivi e scelerati: nè per qualsivoglia cagione prometter loro giammai
l'impunità». — 2.º «Nell'ammonire i Rei a dover pianamente dir la
verità... usino gl'Inquisitori maniere piacevoli, e caritatevoli, non
aspre, o spaventevoli, acciochè i Rei per timor dei Giudici non dicano
qualche bugia».
[359] Ved. Doc. 279, pag. 203.
[360] Ved. Doc. 280, pag. 207.
[361] Ved. Doc. 33, pag. 41. Le prescrizioni della procedura
ecclesiastica sull'argomento possono leggersi in Masini op. cit.
part. 1.ª pag. 10, e part. 10.ª p. 314, art. 35. — 1.º «Sarà avvertito
(l'Inquisitore) di non permettere che i Notari diano copie degli Atti
del S.^to Officio per qualsivoglia causa fuor che al Reo, e solamente
quando pende il processo et egli dee far le sue difese, et all'hora
senza il nome dei testimonii, e senza quelle circostanze, per le quali
il Reo potesse venire in cognitione della persona testificante». — 2º.
«Non deono nè possono gl'Inquisitori per niuna occasione somministrare
ad altro tribunale giammai nè indicii nè persone di qualsivoglia
condizione o qualità».
[362] Il convento e la Chiesa di S. M.ª di Titi oggi si trovano a pochi
passi da Stignano, ma diverse circostanze mostrano che a' tempi dei
quali trattiamo trovavansi più lontani ed abbastanza isolati.
[363] Ved. Doc. 19, pag. 32. Che il Mesuraca avesse obbligazioni al
padre del Campanella si rileva da alcuni versi di un Sonetto di fra
Tommaso che noi per la prima volta pubblichiamo (ved. Doc. 489 p. 569):
«La vita che dovevi al padre mio
così la rendi sconoscente ingrato?».
Vi sarebbe qualche indizio che il padre del Campanella lo avesse
accompagnato in questa corsa; ma così fra Tommaso come il Petrolo lo
tacquero, forse per non comprometterlo maggiormente.
[364] Il Mesuraca fornì l'abito da secolare ed anche portò via le vesti
fratesche, come si rileva da un verso del Sonetto del Campanella già
citato:
«Ma perchè pria le vesti mi trasporte?»
Il Campanella muove rimprovero al Mesuraca di questo fatto, che pure
compiuto fin da principio era una precauzione evidentemente necessaria.