_Stato della nostra giurisprudenza in questi ultimi anni del Regno
degli Aragonesi; e leggi, che da FERDINANDO furono stabilite._
Cotanto le lettere umane eransi rialzate nella fine di questo secolo,
e tale fu il numero de' Letterati, che vi fiorirono; ma la nostra
giurisprudenza, ancorchè cominciasse in questi tempi per li favori e
per le leggi di Ferdinando a sollevarsi, non fece però, come nel secolo
seguente que' progressi che si sentiranno ne' seguenti libri di questa
Istoria. Insino ad ora andavan di pari i Legisti e' Canonisti, come
i Teologi. Le altre facoltà furon tutte, come s'è veduto riformate
e ridotte nel loro splendore: le lingue, la gramatica, la poesia, la
oratoria, la politica ed in gran parte la filosofia, e la medicina. Ma
le gare insorte tra i Professori di queste facoltà, con i Dottori e
Teologi, fecero che questi ostinatamente seguitassero la tradizione,
e lo stile delle loro scuole e de' Tribunali, anteponendo l'utile al
dilettevole. I Dottori e' Teologi tenevano questi nuovi Letterati,
ch'e' chiamavano Umanisti, come Grammatici, Retori e Poeti, per uomini
da poco, li quali trattenevansi ne' giuochi de' fanciulli ed in vane
curiosità. Gli Umanisti al contrario allettati dalla bellezza degli
Autori antichi e sorpresi dalle loro invenzioni, sprezzavano il comune
de' Dottori, che seguitavano la tradizione delle Scuole, trascurando lo
stile per attaccarsi alle cose, e per parlare col linguaggio proprio
delle Scuole[130]. Essi si facevano ben sentire, e perchè scrivevano
con tutta la pulitezza, e perchè aveano appreso colla lettura degli
antichi a guadagnarsi in tal guisa la buona grazia da tutti. Questi
loro sforzi, ancorchè, come si è detto in questo cadente secolo
non molto riscotessero i Giureconsulti ed i Teologi, nulladimanco
nel secolo seguente fecero effetti maravigliosi; poiché nell'entrar
di quello s'incominciarono gli studi sopra le Pandette e gli altri
libri di Giustiniano con modo diverso, cioè coll'aiuto delle lingue
e dell'istoria romana, di quello che si era fatto per lo passato. Si
cominciarono a spiegar le leggi in altra guisa ed a commentarle in
miglior lingua, ed a penetrarne i veri sensi; ed il primo che nella
nostra Italia rompesse il guado fu _Andrea Alciato_ Professore di
legge nell'Università di Milano. D'Italia questa nuova maniera passò in
Francia, dove prima di ogni altro Guglielmo _Budeo_ e Carlo _Molineo_
vi impiegarono i loro talenti; ma in decorso di tempo non si può
negare, che la Francia superasse in ciò i Professori d'Italia; poichè
vi rilussero tanti Giureconsulti insigni, fra' quali l'incomparabile
_Cujacio_, che oscurò la fama di tutti.
L'eresia di _Lutero_, che poco da poi alzò il capo, diede occasione
di portar anche simile cangiamento alla teologia[131]. Pretendeva egli
del pari riformare gli Studi, che la Religione. _Melantone_ suo fedele
discepolo v'impiegò tutte le sue belle lettere e tutto il suo talento;
onde si diedero i pretesi Riformatori con grande ardore a studiare
le lettere umane, vedendo che la eloquenza ed il credito d'una scelta
erudizione a se chiamava gran numero di seguaci: consideravano questi
studi, come mezzi necessari alla riforma della Chiesa; e facendosi
ammirare dagl'ignoranti, davan lor facilmente ad intendere che i
Teologi cattolici non più sapevano della Religione che delle Belle
Lettere: obbligarono perciò i Cattolici ad impiegarsi a questi studi
per combattergli con le lor proprie armi: si diedero a questo fine alla
cognizione delle lingue originali e degli Autori antichi secondo le lor
proprie edizioni: incominciossi adunque di nuovo a studiare i Padri
sì greci come latini, troppo poco conosciuti ne' secoli precedenti.
Si studiò la Storia ecclesiastica, i Concilj, gli antichi Canoni,
penetrando per sino nella origine della tradizione, e deducendo la
dottrina dalla sua propria fonte; ed il senso letterale della Scrittura
fu ricercato col soccorso delle lingue e della critica.
Ma tutti questi avanzi così nelle leggi e ne' canoni, come nella
teologia, si videro nel seguente secolo decimosesto. Nel Regno di
Ferdinando e de' suoi figliuoli, presso di noi le buone lettere
cominciavan sì bene a restituire la giurisprudenza in qualche
lustro, ma in questi principj non fu tanto. Nell'Università nostra si
proseguiva lo stesso stile, ancorchè i Professori come i migliori di
que' tempi, vi ponessero maggiore studio. Ma se non fu restituita la
giurisprudenza nel suo antico candore, la saviezza di questo Principe,
la perizia delle lingue de' suoi Secretarj e la dottrina de' nostri
Professori che cominciavano, più di quel ch'erasi fatto ne' precedenti
secoli, ad impiegar i loro talenti in questi studi, produssero leggi
non men savie e prudenti, che culte. La legge romana avea preso
piede non pure nell'Accademie ma anche nel Foro; onde avvenne, che la
longobarda affatto mancasse.
Fra le nostre leggi patrie, quelle di Ferdinando, come di Principe più
illuminato e dotto, e che teneva la sua Cancelleria adorna d'uomini
letteratissimi, si videro più prudenti e più culte. Furono consultate
da gravissimi Giureconsulti, in fra gli altri da Luca Tozzolo, Antonio
d'Alessandro, Paris de Puteo e da Agnello Arcamone, e dettate in latino
per la maggior parte da Antonello Petrucci e Giovanni Pontano grandi
Letterati, come si è detto di que' tempi.
Le leggi de' nostri Re normanni e Svevi furon appellate _Costituzioni_:
quelle de' Principi angioini, all'uso di Francia, _Capitularj_, ovvero
_Capitoli_: queste de' Re Aragonesi, come da poi anche degli Austriaci,
si dissero _Prammatiche_; di queste ne furon fatte più compilazioni,
come di tempo in tempo andremo notando.
Abbiam veduto quanto poche ne stabilisse il Re Alfonso, vedremo
ancora quante meno ne facessero Ferdinando II e Federico ne' brevi e
tumultuosi anni del loro regnare: Ferdinando I però fu quegli, che fra'
Re Aragonesi ci lasciasse più leggi e le più sagge e le più culte.
Ne' primi anni del suo Regno furono stabilite quelle, che ora leggiamo
sparse nel terzo volume delle prammatiche, sotto il titolo _De Offic.
S. R. C._ eccettuatane la prammatica 2 che, come fu ne' precedenti
libri notato, a torto s'attribuisce a Ferdinando, essendo d'Alfonso,
istitutore di questo Gran Tribunale: sono di questo Principe, di cui
anche portano in fronte il nome, la prammatica 4, 5, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, nelle quali si danno molti regolamenti
intorno all'amministrazione e governo del S. C., del numero e qualità
de' Ministri, così maggiori, come minori, che lo compongono, del modo
d'istituir i giudicj, delle recusazioni e d'ogni altro riguardante alla
riforma e buona istituzione di questo Tribunale.
Nel 1462 ne promulgò una sotto li 9 Ottobre, per la quale si permette
agli Ufficiali di procedere _ex officio_ ne' delitti, ancorchè non vi
fosse querela della parte offesa, o questa desistesse, rivocando il
privilegio che su di ciò avea conceduto ad alcune Università del Regno,
la quale per questo fine fu collocata nel _tom. 3_, delle prammatiche,
sotto il titolo _de Privilegiis Universitatibus concessis_.
Nel 1466 ne promulgò due, una sotto li 23 luglio, che si legge sotto
il titolo de _Baronibus_[132], per la quale si vieta a' Baroni di
cercar sussidj da' Vassalli, fuor de' casi dalle leggi e costituzioni
permessi, e d'impedire il vendere le loro robe, come lor piaccia;
l'altra a' 15 agosto pure sotto il medesimo titolo, colla quale si
conferma la precedente sotto rigorose pene.
Nel 67 a' 19 novembre ne fu stabilita un'altra drizzata a Renzo
d'Afflitto Commessario delle province di Principato ultra, e
Capitanata, colla quale si prescrive il modo, come debba farsi
l'estimo, o sia apprezzo de beni di ciascuno per regolare i pagamenti
fiscali: noi ora la leggiamo sotto il titolo _de Appretio, seu bonorum
aestimatione_.
Nel 68 a' 2 novembre ne promulgò altra, con cui ordina, che i
delinquenti si mandino a' loro Giudici competenti, nè alcuno abbia
ardimento di dar loro ricovero ed alimento[133].
Nel 69 ne furon pubblicate sei, la prima a' 27 marzo, la seconda a' 25
maggio, per le quali si vieta agli Ufficiali ricever doni e pranzi e si
prescrivono a' Mastrodatti e ad altri Ufficiali minori i loro diritti
facendosene tariffa[134]; tre altre nel medesimo mese e la sesta nel
seguente di giugno.
Nel 1470 ne' mesi di marzo, aprile ed ottobre, tre altre; e nel 71
un'altra in giugno.
Nel 1472 ne stabili un'altra a' 13 settembre, per la quale fu deputato
Bernardo _Striverio_ Avvocato fiscale per Inquisitore Generale
del Regno contro gli Usurarj e contro altri malfattori, che nelle
moderne edizioni si legge sotto il titolo de _Usurariis_, ma con data
scorrettissima de' 9 ottobre 1462, quando quella, secondo l'edizioni
antiche, fu promulgata nel decimo quinto anno del suo Regno, come ivi
si legge: _Dat. 13 septembris 1472, Regnor. nostror. A. 15_.
Nel 73 in marzo ed aprile due altre, e nel 74 nel mese di marzo, una.
Nell'anno poi 1477 furono stabilite quelle tante leggi intorno
all'ordine giudiciario, delle quali si è altrove fatta memoria; ne'
seguenti anni 1479, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90 insino al 1492
ne furono molte altre da questo Principe promulgate, le quali possono
con facilità vedersi, secondo l'ordine de' tempi, nella _Cronologia_
di queste leggi prefissa al tomo primo nelle nostre prammatiche secondo
l'ultima edizione dell'anno 1715.
Furono queste prammatiche di Ferdinando nel seguente secolo raccolte
in un volume insieme con alcune altre di Ferdinando il Cattolico e
di Carlo V, ed impresse nel 1558. Da poi unite colle Costituzioni,
Riti e Capitoli del Regno furono ristampate in Vinegia nel 1590.
V'impiegarono i loro studi in quel secolo molti nostri Professori, chi
con Note, chi con diffusi Commentarj ed altri con particolari Trattati.
_Annibale Troisio_ della Cava, nominato perciò il _Cavense_, commentò
tutte quelle, che nel 1477 s'erano pubblicate, per le quali furono i
giudicj riordinati e molte altre ancora: Giovannangelo _Pisanello_,
Marc'Antonio Polverino e Giacomo _de Bottis_ vi fecero delle piene
Note. Orazio _Barbato_ sopra la prammatica _Assistentium_, vi stese un
Trattato. Gio. Bernardino _Moscatello_ di Lucera stese la sua Pratica
de' nostri Tribunali, che ora si vede ristampata colle addizioni del
Consigliere _Prato_, sopra le suddette leggi di Ferdinando promulgate
nel detto anno 1477. Altri sopra la prammatica _Odia inter conjunctos_,
stesero i loro trattati e le varie dispute intorno a compromessi.
Cotanto le leggi di questo Principe furono non pure in que' tempi, ma
anche ne' seguenti secoli riputate savie e dotte.