CAPITOLO IV.

_Stato della nostra giurisprudenza in questi ultimi anni del Regno

degli Aragonesi; e leggi, che da FERDINANDO furono stabilite._

Cotanto le lettere umane eransi rialzate nella fine di questo secolo,

e tale fu il numero de' Letterati, che vi fiorirono; ma la nostra

giurisprudenza, ancorchè cominciasse in questi tempi per li favori e

per le leggi di Ferdinando a sollevarsi, non fece però, come nel secolo

seguente que' progressi che si sentiranno ne' seguenti libri di questa

Istoria. Insino ad ora andavan di pari i Legisti e' Canonisti, come

i Teologi. Le altre facoltà furon tutte, come s'è veduto riformate

e ridotte nel loro splendore: le lingue, la gramatica, la poesia, la

oratoria, la politica ed in gran parte la filosofia, e la medicina. Ma

le gare insorte tra i Professori di queste facoltà, con i Dottori e

Teologi, fecero che questi ostinatamente seguitassero la tradizione,

e lo stile delle loro scuole e de' Tribunali, anteponendo l'utile al

dilettevole. I Dottori e' Teologi tenevano questi nuovi Letterati,

ch'e' chiamavano Umanisti, come Grammatici, Retori e Poeti, per uomini

da poco, li quali trattenevansi ne' giuochi de' fanciulli ed in vane

curiosità. Gli Umanisti al contrario allettati dalla bellezza degli

Autori antichi e sorpresi dalle loro invenzioni, sprezzavano il comune

de' Dottori, che seguitavano la tradizione delle Scuole, trascurando lo

stile per attaccarsi alle cose, e per parlare col linguaggio proprio

delle Scuole[130]. Essi si facevano ben sentire, e perchè scrivevano

con tutta la pulitezza, e perchè aveano appreso colla lettura degli

antichi a guadagnarsi in tal guisa la buona grazia da tutti. Questi

loro sforzi, ancorchè, come si è detto in questo cadente secolo

non molto riscotessero i Giureconsulti ed i Teologi, nulladimanco

nel secolo seguente fecero effetti maravigliosi; poiché nell'entrar

di quello s'incominciarono gli studi sopra le Pandette e gli altri

libri di Giustiniano con modo diverso, cioè coll'aiuto delle lingue

e dell'istoria romana, di quello che si era fatto per lo passato. Si

cominciarono a spiegar le leggi in altra guisa ed a commentarle in

miglior lingua, ed a penetrarne i veri sensi; ed il primo che nella

nostra Italia rompesse il guado fu _Andrea Alciato_ Professore di

legge nell'Università di Milano. D'Italia questa nuova maniera passò in

Francia, dove prima di ogni altro Guglielmo _Budeo_ e Carlo _Molineo_

vi impiegarono i loro talenti; ma in decorso di tempo non si può

negare, che la Francia superasse in ciò i Professori d'Italia; poichè

vi rilussero tanti Giureconsulti insigni, fra' quali l'incomparabile

_Cujacio_, che oscurò la fama di tutti.

L'eresia di _Lutero_, che poco da poi alzò il capo, diede occasione

di portar anche simile cangiamento alla teologia[131]. Pretendeva egli

del pari riformare gli Studi, che la Religione. _Melantone_ suo fedele

discepolo v'impiegò tutte le sue belle lettere e tutto il suo talento;

onde si diedero i pretesi Riformatori con grande ardore a studiare

le lettere umane, vedendo che la eloquenza ed il credito d'una scelta

erudizione a se chiamava gran numero di seguaci: consideravano questi

studi, come mezzi necessari alla riforma della Chiesa; e facendosi

ammirare dagl'ignoranti, davan lor facilmente ad intendere che i

Teologi cattolici non più sapevano della Religione che delle Belle

Lettere: obbligarono perciò i Cattolici ad impiegarsi a questi studi

per combattergli con le lor proprie armi: si diedero a questo fine alla

cognizione delle lingue originali e degli Autori antichi secondo le lor

proprie edizioni: incominciossi adunque di nuovo a studiare i Padri

sì greci come latini, troppo poco conosciuti ne' secoli precedenti.

Si studiò la Storia ecclesiastica, i Concilj, gli antichi Canoni,

penetrando per sino nella origine della tradizione, e deducendo la

dottrina dalla sua propria fonte; ed il senso letterale della Scrittura

fu ricercato col soccorso delle lingue e della critica.

Ma tutti questi avanzi così nelle leggi e ne' canoni, come nella

teologia, si videro nel seguente secolo decimosesto. Nel Regno di

Ferdinando e de' suoi figliuoli, presso di noi le buone lettere

cominciavan sì bene a restituire la giurisprudenza in qualche

lustro, ma in questi principj non fu tanto. Nell'Università nostra si

proseguiva lo stesso stile, ancorchè i Professori come i migliori di

que' tempi, vi ponessero maggiore studio. Ma se non fu restituita la

giurisprudenza nel suo antico candore, la saviezza di questo Principe,

la perizia delle lingue de' suoi Secretarj e la dottrina de' nostri

Professori che cominciavano, più di quel ch'erasi fatto ne' precedenti

secoli, ad impiegar i loro talenti in questi studi, produssero leggi

non men savie e prudenti, che culte. La legge romana avea preso

piede non pure nell'Accademie ma anche nel Foro; onde avvenne, che la

longobarda affatto mancasse.

Fra le nostre leggi patrie, quelle di Ferdinando, come di Principe più

illuminato e dotto, e che teneva la sua Cancelleria adorna d'uomini

letteratissimi, si videro più prudenti e più culte. Furono consultate

da gravissimi Giureconsulti, in fra gli altri da Luca Tozzolo, Antonio

d'Alessandro, Paris de Puteo e da Agnello Arcamone, e dettate in latino

per la maggior parte da Antonello Petrucci e Giovanni Pontano grandi

Letterati, come si è detto di que' tempi.

Le leggi de' nostri Re normanni e Svevi furon appellate _Costituzioni_:

quelle de' Principi angioini, all'uso di Francia, _Capitularj_, ovvero

_Capitoli_: queste de' Re Aragonesi, come da poi anche degli Austriaci,

si dissero _Prammatiche_; di queste ne furon fatte più compilazioni,

come di tempo in tempo andremo notando.

Abbiam veduto quanto poche ne stabilisse il Re Alfonso, vedremo

ancora quante meno ne facessero Ferdinando II e Federico ne' brevi e

tumultuosi anni del loro regnare: Ferdinando I però fu quegli, che fra'

Re Aragonesi ci lasciasse più leggi e le più sagge e le più culte.

Ne' primi anni del suo Regno furono stabilite quelle, che ora leggiamo

sparse nel terzo volume delle prammatiche, sotto il titolo _De Offic.

S. R. C._ eccettuatane la prammatica 2 che, come fu ne' precedenti

libri notato, a torto s'attribuisce a Ferdinando, essendo d'Alfonso,

istitutore di questo Gran Tribunale: sono di questo Principe, di cui

anche portano in fronte il nome, la prammatica 4, 5, 8, 9, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, nelle quali si danno molti regolamenti

intorno all'amministrazione e governo del S. C., del numero e qualità

de' Ministri, così maggiori, come minori, che lo compongono, del modo

d'istituir i giudicj, delle recusazioni e d'ogni altro riguardante alla

riforma e buona istituzione di questo Tribunale.

Nel 1462 ne promulgò una sotto li 9 Ottobre, per la quale si permette

agli Ufficiali di procedere _ex officio_ ne' delitti, ancorchè non vi

fosse querela della parte offesa, o questa desistesse, rivocando il

privilegio che su di ciò avea conceduto ad alcune Università del Regno,

la quale per questo fine fu collocata nel _tom. 3_, delle prammatiche,

sotto il titolo _de Privilegiis Universitatibus concessis_.

Nel 1466 ne promulgò due, una sotto li 23 luglio, che si legge sotto

il titolo de _Baronibus_[132], per la quale si vieta a' Baroni di

cercar sussidj da' Vassalli, fuor de' casi dalle leggi e costituzioni

permessi, e d'impedire il vendere le loro robe, come lor piaccia;

l'altra a' 15 agosto pure sotto il medesimo titolo, colla quale si

conferma la precedente sotto rigorose pene.

Nel 67 a' 19 novembre ne fu stabilita un'altra drizzata a Renzo

d'Afflitto Commessario delle province di Principato ultra, e

Capitanata, colla quale si prescrive il modo, come debba farsi

l'estimo, o sia apprezzo de beni di ciascuno per regolare i pagamenti

fiscali: noi ora la leggiamo sotto il titolo _de Appretio, seu bonorum

aestimatione_.

Nel 68 a' 2 novembre ne promulgò altra, con cui ordina, che i

delinquenti si mandino a' loro Giudici competenti, nè alcuno abbia

ardimento di dar loro ricovero ed alimento[133].

Nel 69 ne furon pubblicate sei, la prima a' 27 marzo, la seconda a' 25

maggio, per le quali si vieta agli Ufficiali ricever doni e pranzi e si

prescrivono a' Mastrodatti e ad altri Ufficiali minori i loro diritti

facendosene tariffa[134]; tre altre nel medesimo mese e la sesta nel

seguente di giugno.

Nel 1470 ne' mesi di marzo, aprile ed ottobre, tre altre; e nel 71

un'altra in giugno.

Nel 1472 ne stabili un'altra a' 13 settembre, per la quale fu deputato

Bernardo _Striverio_ Avvocato fiscale per Inquisitore Generale

del Regno contro gli Usurarj e contro altri malfattori, che nelle

moderne edizioni si legge sotto il titolo de _Usurariis_, ma con data

scorrettissima de' 9 ottobre 1462, quando quella, secondo l'edizioni

antiche, fu promulgata nel decimo quinto anno del suo Regno, come ivi

si legge: _Dat. 13 septembris 1472, Regnor. nostror. A. 15_.

Nel 73 in marzo ed aprile due altre, e nel 74 nel mese di marzo, una.

Nell'anno poi 1477 furono stabilite quelle tante leggi intorno

all'ordine giudiciario, delle quali si è altrove fatta memoria; ne'

seguenti anni 1479, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90 insino al 1492

ne furono molte altre da questo Principe promulgate, le quali possono

con facilità vedersi, secondo l'ordine de' tempi, nella _Cronologia_

di queste leggi prefissa al tomo primo nelle nostre prammatiche secondo

l'ultima edizione dell'anno 1715.

Furono queste prammatiche di Ferdinando nel seguente secolo raccolte

in un volume insieme con alcune altre di Ferdinando il Cattolico e

di Carlo V, ed impresse nel 1558. Da poi unite colle Costituzioni,

Riti e Capitoli del Regno furono ristampate in Vinegia nel 1590.

V'impiegarono i loro studi in quel secolo molti nostri Professori, chi

con Note, chi con diffusi Commentarj ed altri con particolari Trattati.

_Annibale Troisio_ della Cava, nominato perciò il _Cavense_, commentò

tutte quelle, che nel 1477 s'erano pubblicate, per le quali furono i

giudicj riordinati e molte altre ancora: Giovannangelo _Pisanello_,

Marc'Antonio Polverino e Giacomo _de Bottis_ vi fecero delle piene

Note. Orazio _Barbato_ sopra la prammatica _Assistentium_, vi stese un

Trattato. Gio. Bernardino _Moscatello_ di Lucera stese la sua Pratica

de' nostri Tribunali, che ora si vede ristampata colle addizioni del

Consigliere _Prato_, sopra le suddette leggi di Ferdinando promulgate

nel detto anno 1477. Altri sopra la prammatica _Odia inter conjunctos_,

stesero i loro trattati e le varie dispute intorno a compromessi.

Cotanto le leggi di questo Principe furono non pure in que' tempi, ma

anche ne' seguenti secoli riputate savie e dotte.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7 · 第 15 / 51 题