CAPITOLO IV.

_Come si fosse introdotta in Napoli l'arte della stampa e suo

incremento. Come da ciò ne nascesse la proibizione de' libri, ovvero

la licenza per istampargli; e quali abusi si fossero introdotti, così

intorno alla proibizione, come intorno alla revisione de' medesimi._

Ma quello di che Napoli e 'l Regno, e tutti gli uomini di lettere

devono più lodarsi di questo Principe, fu d'essere stato egli il primo

che introdusse in Napoli l'arte della stampa. Ferdinando fu un Principe

non pur amante delle lettere, ma fu egli ancora letteratissimo; onde

è, che nel suo Regno fiorissero tanti letterati in ogni professione,

come diremo. Erasi l'arte dello stampare trovata nel principio di

questo secolo verso l'anno 1428. Ma se deve prestarsi fede a Polidoro

Virgilio, fu inventata nel 1451 da Giovanni Gutimbergo Germano, il

quale in Erlem città d'Olanda cominciò ad introdurla. Si divolgò poi

nelle città di Germania e nella vicina Francia. Due fratelli alemani,

secondo scrive il Volaterrano, la portarono in Italia nell'anno

1458; uno andò in Venezia, l'altro in Roma, ed i primi libri che

si stamparono in Roma, furono quelli di S. Agostino _De Civitate

Dei_, e le _Divine Istituzioni_ di Lattanzio Firmiano. Non guari

da poi fu fatta introdurre in Napoli dal Re Ferdinando. Il Passaro

narra, che nell'anno 1473 Arnaldo di Brassel Fiammengo la portasse,

il quale accolto dal Re con molti segni di stima, gli concedè molte

prerogative e franchigie. Altri rapportano che nell'anno 1471 fra noi

l'introducesse un Sacerdote d'Argentina chiamato Sisto Rusingeno[28].

Che che ne sia, Ferdinando accolse i professori, e fece porre in opra

la loro arte, onde s'incominciarono in Napoli a stampar libri. Fra

i primi libri che qui s'imprimessero, furono i Commentarj sopra il

secondo libro del Codice del famoso _Antonio d'Alessandro_; ed i libri

di _Angelo Catone_ di Supino, Lettor pubblico di Filosofia in Napoli,

e Medico del Re Ferrante, il quale avendo emendato ed accresciuto il

libro delle Pandette della medicina di Matteo Silvatico di Salerno

dedicato al Re Roberto, lo fece stampare in Napoli nel 1474 da questo

tedesco, che poco prima avea quivi da Germania portata la stampa[29].

Indi di mano in mano se ne stamparono degli altri, come l'opere

d'_Anello Arcamone_ sopra le Costituzioni del Regno e di tanti altri.

(Di queste prime stampe fatte in Napoli non se ne dimenticò l'Autore

degli _Annali Tipografici_, rapportandole alla pag. 454).

Venne poi Carlo VIII in Italia ed avendo conquistato il Regno di

Napoli, dimorando qui per sei mesi, quanto appunto lo tenne, alcuni

Maestri francesi esperti in quest'arte subito vi si condussero e la

ripulirono assai, riducendola in miglior forma, e rimase non così

rozza com'era prima. Così tratto tratto, come suole avvenire di tutte

le altre arti, si ridusse fra noi in forma più nobile, siccome si vede

dall'impressione di alcuni libri fatti a questi tempi e fra gli altri

dell'_Arcadia_ del _Sannazaro_, che Pietro Summonte suo amico, mentre

l'Autore seguendo la fortuna del Re Federico suo Signore dimorava

in Francia, essendosi in Venezia due volte stampata piena d'errori e

scorrettissima, la fece ristampare in Napoli in carta finissima e di

buoni caratteri; e pure il Summonte si scusava col Cardinal d'Aragona

a cui la dedicò, se la stampa non era di quella bellezza, la qual altra

volta vi solea essere, e secondo per l'altre più quiete città d'Italia

si costumava allora; poichè trovandosi Napoli per le rivoluzioni di

guerra difformata, appena avea potuto avere comodità di quel carattere.

Ma venuto da poi in Napoli l'Imperador Carlo V ai conforti ed

istanze del famoso Agostino Nifo da Sessa celebre Filosofo e Medico

dell'Imperadore e suo famigliare, fu questa arte favorita molto più,

e posta in maggior polizia e nettezza; poichè questo Imperadore nel

1536 concedè alla medesima, ed a' suoi professori grandi privilegi

e franchigie, facendogli esenti da qualunque gabella, dogana o altro

pagamento, tanto per la carta bianca che serve per la stampa de' libri

e figure, quanto per tutte quelle cose che bisognano a perfezionarla;

del qual privilegio, oltre il Summonte[30], ne rendono testimonianza

fra' nostri Scrittori, Toro[31] ed il Consigliere Altimari[32].

Tanto che per li favori di questo Principe s'accrebbero in Napoli le

stamperie: ed i letterati, vedendosi cotanto favoriti, s'ingegnarono

mandare i parti de' loro ingegni in istampa; ed imprimendosi i libri

degli Antichi, che prima scritti a penna, ed in membrane erano rari e

non per tutti, recò ad essi grandissimo giovamento, non solo per aver

libri con facilità, ma anche ben corretti. Quindi si videro fiorire per

l'Accademie e crescer il numero de' letterati non solo in Napoli, ma

nelle altre città del Regno, ove furon ancora introdotte le stamperie,

come nell'Aquila, in Lecce, in Cosenza, in Bari, in Benevento ed in

alcune altre. E l'edizioni riuscivan perfettissime in carte finissime e

d'ottimi caratteri, come si può vedere da alcuni libri stampati in quei

tempi, e fra gli altri dalle poesie di _Bernardino Rota_, dall'opere

legali di _Cesare Costa_ Arcivescovo di Capua e di tante altre, delle

cui prime edizioni se ne veggono moltissime nella libreria di S.

Domenico Maggiore di questa città.

Siccome la invenzione di quest'arte fu riputata a questi tempi la più

utile e necessaria per lo commercio delle lettere, così ancora ne'

susseguenti tempi venne ad apportarci danno; poichè gli uomini dati

alla lezione di tanti libri che uscivano, caricavano sì bene la lor

memoria d'infinite erudizioni, ma la riflessione mancava; onde non

si videro, se non rari uomini di ingegno grande, e che facendo buon

uso de' loro talenti, avessero potuto per se medesimi stendere le

cognizioni e le scienze. Ancora presso di noi, nel precedente secolo,

cominciò a recarci degli altri incomodi e delle confusioni: poichè

tutti pretendendo esser dotti e savj, vedendo la facilità della stampa

e la poca spesa che vi bisognava, venne uno stimolo universale agli

uomini di lettere di stampar ciò che loro usciva di capo di penna

in qualunque professione: onde nel secolo 17 si videro in istampa

infiniti volumi impressi per la maggior parte da' Frati e da' Legisti,

per lo più insipidi e pieni di cose vane ed inutili. Gli Stampatori

davano loro fomento, e fecero, per non isgomentargli della spesa,

fabbricar una carta d'inferior qualità, della quale regolarmente si

servivano nella impressione de' loro libri, che poi chiamarono _carta

di stampa_. Ma perciò non si tralasciarono da' più culti le edizioni

in carte finissime e di ottimi caratteri. Tanto ha bastato all'avidità

ed ingordigia de' pubblicani de' nostri tempi, che con tutto che

l'Imperador Carlo V avesse conceduto privilegio di franchigia agli

Stampatori per la carta bianca che dovea lor servire per uso di stampa,

di pretendere che questa franchigia di dogana e d'ogni altra gabella

dovesse ristringersi per la carta _di stampa_, non già ad altre carte

di miglior qualità: quasichè in queste non si potesse stampare, ovvero

prima d'introdursi questa diversità di carte, non si fosse stampato

in carta finissima, ed in tutti i tempi dai più culti letterati non si

fosse quella adoperata.

§. I. _Abusi intorno alle licenze di stampare e di proibire i libri._

Il buon uso della stampa, che produsse al Mondo tanti comodi ed

utilità, per la pravità degli Autori, e per la facilità e prontezza

che molti aveano di pubblicare ciò che loro usciva dalla penna, si

converti da poi in un altro mal uso. L'eresia di Lutero che sparsa per

la Germania minacciava le altre parti di Europa, per questa via della

stampa si disseminava per varj libri: onde bisognò che i Principi vi

ponessero occhio, e regolassero colle loro leggi l'uso di quella. I

Pontefici romani vi badarono assai più e con maggiore oculatezza, come

quelli che colla libertà della stampa potevano ricevere maggior danno

che i Principi secolari: per ciò, e dagli uni e dagli altri, furon

in diversi tempi, dopo essersi quest'arte introdotta, fatte molte

proibizioni e divieti.

Ma i Pontefici romani tentarono anche da poi sopra ciò far delle

sorprese; poichè pretesero che di lor sulamente fosse il proibire

le stampe, anche con pene temporali, e conceder le licenze per le

impressioni. Il Cardinal Baronio nel XII tomo de' suoi Annali,

scrivendo per la propria causa, quando da Filippo III gli fu

proibito il suo tomo XI nel quale, quando men dovea, volle combatter

la Monarchia di Sicilia, fu il primo a dirlo arditamente[33]. Ma

essendosegli dato da quel Principe conveniente gastigo, niuno ardì

difendere l'impresa del Cardinale; poichè, siccome fu da noi rapportato

nel secondo libro di quest'istoria, l'antica disciplina della Chiesa

era, che trattandosi di Religione, la censura apparteneva a' Vescovi,

ma la proibizione al Principe. Gl'Imperadori, dopo la censura de'

Vescovi o del Concilio, proibivano con pene temporali i libri degli

Eretici e gli condennavano al fuoco: di che nel Codice Teodosiano

abbiamo molti esempj. l Padri del Concilio Niceno I dannarono i Codici

d'Ario; e poi Costantino M. fece editto proibendogli, e condennandogli

ad essere bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di Porfirio[34].

I Padri del Concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e

l'Imperadore promulgò legge proibendone la lezione e la difesa[35]. Il

Concilio di Calcedonia condennò gli scritti d'Eutiche: e gl'Imperadori

Valentiniano e Marciano feron legge, dannandogli ad esser bruciati[36].

Il medesimo fu praticato da Carlo M.[37], e così dagli altri Principi

ancora ne' loro dominj. E per non andar tanto lontano, Carlo V nel

1550 promulgò in Brusselles un terribile editto contro i Luterani, nel

quale, fra le altre cose, proibì rigorosamente i libri di Lutero, di

Giovanni Ecolampadio, di Zuinglio, di Bucero e di Giovanni Calvino, li

quali da 30 anni erano stati impressi, e tutti quelli di tal genere

che da' Teologi di Lovanio erano stati notati in un loro Indice a

questo fine fatto[38]; poichè a' Principi appartiene che lo Stato non

solamente da' libri satirici, sediziosi e scostumati o pieni di falsa

dottrina non venga perturbato, ma anche da perniziose eresie. E siccome

a' Vescovi s'appartiene la censura, perchè la disciplina o la dottrina

della Chiesa non sia corrotta; così a' Principi importa che lo Stato

non si corrompa, e che li suoi sudditi non s'imbevino d'opinioni,

che ripugnino al buon governo: nel che ora più che mai è bisogno, che

veglino per le tante nuove dottrine introdotte contrarie all'antiche

ed a' loro interessi e supreme regalie; poichè da quelle ne nascono

le opinioni, le quali cagionano le parzialità che terminano poi in

fazioni, e finalmente in asprissime guerre. Sono parole sì, ma che in

conseguenza han sovente tirati seco eserciti armati.

Nel nostro Regno i nostri Re ributtaron sempre con vigore questi

attentati, e si lasciò a' Vescovi la sola censura, ma non che sotto

pene temporali potessero vietar le stampe: nè che queste proibizioni

s'appartenessero ad essi unicamente, ma furon anche dai nostri Re fatte

o da' loro Vicerè, ed in cotal guisa fu mai sempre praticato.

Papa Lione X a' 4 maggio del 1515 pubblicò una Bolla, che fece

approvare dal Concilio Lateranense, colla quale proibì che non si

potessero stampare libri senza licenza degli Ordinarj ed Inquisitori

delle Città e Diocesi, dove dovranno stamparsi: ponendovi pena che

quelli che gli stampassero senza questa approvazione, perdessero

i libri, li quali dovessero pubblicamente bruciarsi. Di vantaggio

impose pena pecuniaria, di doversi pagare da trasgressori ducati cento

alla fabbrica di S. Pietro di Roma, e che gli Stampatori per un anno

restassero sospesi dall'esercizio di stampare: gli dichiara ancora

scomunicati, e persistendo nella censura, che siano gastigati conforme

i rimedj della legge.

Ma questa Bolla, per quello che s'attiene alla pena pecuniaria e

sospension dell'esercizio e perdita dei libri, non fu fatta valere nel

nostro Regno, e sol ebbe vigore nello Stato della Chiesa.

Il Concilio di Trento nella sessione 4[39], che fu celebrata a' 8

Aprile del 1546, ancorchè avesse proibito agli Stampatori di stampare

senza licenza de' Superiori ecclesiastici libri della Sagra Scrittura,

annotazioni e sposizioni sopra di quella: e che non si stampassero

libri di cose sagre senza nome dell'Autore, nè quelli si vendessero o

tenessero, se prima non saranno esaminati ed approvati dagli Ordinarj,

sotto quelle pene pecuniarie e di scomunica apposte nell'ultimo

Concilio Lateranense; nulladimanco questo capo, per ciò che riguarda

la pena pecuniaria, non fu ricevuto nel Regno, ed agli Ordinarj si è

lasciato di poter solo imporre spiritual pena, non già pecuniaria o

temporale.

Si mantennero ancora i nostri Re, ovvero i loro Vicarj nel possesso

di proibirli, stabilendo molte prammatiche e editti, colle quali

proibirono le stampe senza lor licenza; ed abbiamo che D. Pietro

di Toledo Vicerè, mentre regnava l'Imperador Carlo V, diede ancor

egli provvedimenti intorno alla stampa de' libri, ed a' 15 ottobre

del 1544 promulgò una prammatica, colla quale ordinò che i libri di

teologia e sagra scrittura, che si trovassero stampati nuovamente da

25 anni in quà, poichè per la pestilente eresia di Lutero sparsa per

la Germania, cominciava a corrompersi la dottrina e disciplina della

Chiesa romana, non si ristampassero, e quelli stampati non si potessero

tenere nè vendere, se prima non si mostrassero al Cappellan maggiore,

acciò quelli visti e riconosciuti potesse ordinare quali si potessero

mandar alla luce. Di vantaggio, che quelli libri di teologia e sagra

Scrittura, che fossero stampati senza nome dell'autore, e quegli

altri ancora, i di cui Autori non sono stati approvati, che in nessun

modo si potessero vendere nè tenere. E poi nel 1550 a' 30 novembre

stabilì un'altra prammatica, colla quale generalmente ordinò, che non

si potesse stampare qualsivoglia libro senza licenza del Vicerè, nè

stampato vendersi.

Il Duca d'Ossuna Vicerè, nel medesimo tempo che il Pontefice Sisto V

stabilì in Roma la Congregazione dell'_indice_, a' 20 marzo del 1586,

regnando Filippo II, promulgò altra prammatica colla quale ordinò, che

gli autori del Regno o abitanti in esso, non facessero stampar libri nè

in Regno, nè fuori senza licenza del Vicerè _in scriptis_. E finalmente

il Conte d'Olivares, che fu Vicerè nel Regno di Filippo III, a' 31

agosto del 1598 fece anche prammatica, proibendo agli Stampatori di

poter aprire stamperie nè casa per istampare, senza espressa licenza

del Vicerè _in scriptis_.

Quindi nacque presso noi il costume di destinarsi dal Vicerè, Ministro

o altra persona per la revisione de' libri: e ciò vedesi praticato

sin da' tempi del Duca d'Alcalà Vicerè, il quale a' 23 novembre del

1561 spedì commessione, che fu poi rinovata a' 8 maggio 1562, al P.

Valerio Malvasino persona da lui ben conosciuta d'integrità e dottrina,

deputandolo Regio Commessario a vedere e riconoscere i libri, che

venivano da Germania, dalla Francia e da altre parti nel Regno di

Napoli, perchè trovatili infetti d'eresia proibisse di venderli o

di tenerli[40]. Fu da poi destinato Ministro regio di sperimentato

zelo verso il servizio del Re, e d'eminente dottrina: questo costume

l'abbiam veduto continuato sin a' tempi de' nostri avoli; ma ora queste

revisioni soglionsi commettere anche ai privati, e sovente a persone

di poca buona fede e di molto minor dottrina: ciò ch'è un abuso, che

meriterebbe un conveniente rimedio.

Si è ritenuto ancora presso noi il costume di proibirli, quando o

contra i buoni costumi, o contra i diritti del Principe della nazione,

ovvero contra la fama e riputazione d'alcuni, siansi composti; siccome

a dì nostri dal Vicerè e suo collateral Consiglio fu proibito un libro,

per altro sciocchissimo e pieno di inezie, che il Marchese Gagliati

diede alle stampe sotto il titolo di _capricciose fantasie_.

Queste proibizioni erano praticate, siccome tuttavia si pratica

sopra qualunque libro o scrittura anche dei Prelati o altre persone

ecclesiastiche, che venisse preteso di stamparsi. Nel Regno di Filippo

II il Nunzio del Papa residente in Ispagna portò querela al Re Filippo

contro il Duca d'Alcalà suo Vicerè in Napoli, il quale avea proibito

agli Stampatori d'imprimer cosa alcuna senza sua licenza, e che

perciò l'Arcivescovo di Napoli e tutti gli altri Prelati del Regno non

potevano far stampare cosa alcuna, anche concernente al loro uficio:

di che il Re Filippo ne scrisse al Duca, il quale a' 17 aprile 1569

l'informò di ciò che occorreva con piena consulta, dicendogli che egli

avea fatto quell'ordine, perchè il Vicario di Napoli, siccome tutti

gli altri Prelati del Regno, stampavano molti editti pregiudiciali

alla regal giurisdizione, e sovente facevano imprimere Bolle, alle

quali non era stato conceduto l'_Exequatur Regium_[41]. Quindi postosi

silenzio alle pretensioni del Nunzio, nacque che poi i Vescovi quando

volevano stampare i loro Sinodi, i loro editti, insino i calendarj

circa l'osservanza delle loro diocesi, anche i Brevi dell'indulgenze

concedute dal Papa alle loro chiese e cose simili, ricorrevano al

Vicerè e suo collateral Consiglio per la licenza. Così leggiamo,

che volendo l'Arcivescovo di Napoli Annibale di Capua stampar un

Concilio provinciale, cercò licenza di farlo, e dal Collaterale, a

primo febbrajo del 1580, gli fu data con riserba, che se in quello

vi era alcuna cosa contro la regal giurisdizione, si avesse per non

data nè consentito a quella in modo alcuno. L'Arcivescovo di Capua

per mezzo del suo Vicario chiese il permesso di poter far stampare un

nuovo Calendario circa l'osservanza delle feste della sua Diocesi, e

rimessane la revisione al Cappellan maggiore, questi a' 5 novembre

del 1582 fece relazione al Vicerè, che poteva darsi la licenza. Il

Vescovo d'Avellino dimandò l'_Exequatur Regium_ e la licenza di poter

far stampare un Breve d'indulgenze concedute dal Papa alla sua Chiesa

nel dì di S. Modestino, e commessosi l'affare al Cappellan maggiore,

questi a' 26 aprile del 1577 fece relazione al Vicerè che potevasi dare

l'_Exequatur_ al Breve e la licenza di stamparlo[42]. Ciò che poi si

è inviolabilmente osservato, sempre che i Ministri del Re han voluto

adempire alla loro obbligazione ed aver zelo del servigio del loro

Signore.

§. II. _Abusi intorno alle proibizioni de' libri che si fanno in Roma,

le quali si pretendono doversi ciecamente ubbidire._

Bisognò ancora rintuzzare un'altra pretensione della Corte di

Roma intorno a quest'istesso soggetto della proibizion de' libri.

Pretendevano, che a chiusi occhi i Principi cristiani dovessero far

valere ne' loro dominj tutti i decreti che si profferivano in Roma

dalle Congregazioni del S. Ufficio o dell'_Indice_, per li quali

venivano i libri proibiti, e che non stassero soggetti questi decreti

a' loro _Regj placiti_, onde dovessero da noi eseguirsi, senza bisogno

d'_Exequatur Regium_. Della cui necessità e giustizia, sarà da noi

diffusamente trattato ne' seguenti libri di quest'Istoria.

Ma non meno in Francia che in Ispagna, in Germania, Fiandra ed in tutti

gli altri Stati de' Principi cattolici, che nel nostro reame (sempre

che s'abbia voluto usare la debita vigilanza) fu lor ciò contrastato,

e come ad un attentato pregiudizialissimo alla sovranità de' Principi,

se gli fece valida l'esistenza; tanto che siccome tutte le Bolle,

rescritti ed altre provisioni che vengono di Roma, non si permettono,

che si pubblichino e si ricevano senza il _placito Regio_; così ancora

i decreti fatti sopra la proibizione de' libri soggiacciano al medesimo

esame. Anzi se mai i Principi ed i loro Ministri devono usar vigilanza

nelle altre scritture che vengono di Roma, in questi decreti devono

usarla maggiore; così perchè si sa la maniera, come in Roma i libri si

proibiscono, come ancora il fine perchè si proscrivono, ed i disordini

e scandali che potrebbero cagionare ne' loro dominj, se si lasciassero

correre a chiusi occhi.

Si sa che i Cardinali che compongono queste due Congregazioni onde

escono tali decreti, non esaminano essi i libri: alcuni per la loro

insufficienza, altri perchè distratti in occupazioni riputate da

essi di maggiore importanza, non possono attendere a queste cose, e

molto meno il Papa, da chi sarebbe impertinenza il pretenderlo. Essi

commettono l'esame ad alcuni Teologi che chiamano _Consultori_, ovvero

_Qualificatori_, per lo più Frati, i quali secondo i pregiudicj delle

loro scuole regolano le censure. Ciò, che non consente colle loro

massime, riputano novità, e come opinioni ereticali le condannano.

I Casuisti, che s'han fatta una morale a lor modo, giudicano pure

secondo que' loro principj. Ma il maggior pregiudicio nasce quando

si commette l'affare a' Curiali istessi ed agli Ufficiali e Prelati

di questa Corte per esaminar libri attenenti a cose giurisdizionali;

può da se ciascun comprendere, quanto in ciò prevaglia l'adulazione

in ingrandire l'ecclesiastica e deprimere la temporale. Si sa quanto

da costoro s'estolle sopramodo l'autorità del romano Pontefice sopra

tutti i Principi della terra, insino a dire che il Papa può tutto,

e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose: che i Principi

ed i Magistrati siano invenzioni umane; e che convenga ubbidir loro

solamente per la forza; onde il contraffar le loro leggi, il fraudar

le gabelle e le pubbliche entrate, non sia cosa peccaminosa, ma

solo gli obbliga alla pena, la quale o colla fuga o colla frode non

soddisfacendosi, non per ciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà

Divina, compensandosi col pericolo che si corre: ma per contrario, che

ogni cenno degli Ecclesiastici, senza pensar altro, debbia esser preso

per precetto divino ed obblighi la coscienza. Sono tanti arghi e molto

solleciti e vigilanti, perchè non si divulghi cosa contraria a queste

loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga esperienza

noto, che la Corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente che

di proscrivere tutti i libri che sostenendo le ragioni de' Principi, i

loro privilegj, gli statuti, le consuetudini de' luoghi e le ragioni

de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime e perniziose

dottrine.

Fatte che hanno questi _qualificatori_ le censure le portano a'

Cardinali, i quali senza esaminarle in conformità di quelle condannano

i libri. E lo stile d'oggi in formar tali decreti è pur troppo

grazioso: si condanna semplicemente il libro, senza censura e senza

esprimersi o designarsi niuno particolar errore, che avrebbe forse

potuto dar occasione alla proibizione; ma generalmente come continente

proposizioni ereticali, scismatiche, erronee contro i buoni costumi,

offendenti le pie orecchie e cose simili, e senza impegnarsi a spiegare

quali siano l'ereticali, l'erronee etc. se ne liberano con una parola

_respective_, lasciando l'autore ed i lettori nell'istessa incertezza

ed oscurità di prima. L'esperienza ha poi mostrato, che per queste

sorti di proibizioni ne siano nate presso i Teologi stessi gravi

contrasti, li quali sovente han perturbato lo Stato, perchè accaniti i

Frati di opinione contraria, non han mai finite le risse e le contese.

Parimente a questi decreti sogliono andar congiunte alcune clausole

penali contro i lettori e detentori dei vietati libri che sovente

toccano la temporalità de' sudditi o conturbano i privilegj ed i

costumi delle province. Sovente per alcuni errori che si trovano sparsi

in un libro, che a' Professori ed alla Repubblica sarà utilissimo,

si proibisce interamente il libro; onde lo Stato viene a riceverne

incomodo e danno.

Per tutte queste ed altre ragioni, non meno i più saggi Teologi[43],

che la pratica inconcussa di tutte le province d'Europa, han fatto

vedere che si appartenga al Principe, non meno che fassi nell'altre

provisioni che vengono da Roma, d'invigilare sopra questi decreti.

Qualunque decreto che venga da Roma da queste Congregazioni o editto

che si faccia dal Maestro del Sagro Palazzo, onde vengono i libri

vietati, non è stato mai esente dal _placito regio_ ma fu sempre

sottoposto ad esame: siccome lo stile di tutte le province cristiane

il quale ebbe il suo principio, sin che da Roma cominciarono ad uscire

queste proibizioni, lo dimostra. E ben si vide praticato nell'_Indice_

stesso volgarmente detto _Tridentino_, fatto compilare dal Pontefice

Pio IV poco da poi terminato il Concilio.

Secondo l'antica disciplina della Chiesa, la censura de' libri

s'apparteneva a Concilj, siccome il Concilio Niceno, Efesino e di

Calcedonia fecero de' libri d'Arrio, di Nestorio e d'Eutiche. Volendo

i PP. del Concilio di Trento seguitare le medesime pedate, da poi

che quello fu ripigliato sotto il Pontefice Pio IV, proposero in una

Congregazione tenuta in Trento a' 26 gennaio del 1562 che dovessero

esaminarsi i libri dati fuori dopo l'eresie nate in Germania ed

altrove, e sottoporsi alla censura del Concilio, acciò che determinasse

quello, che gli parrebbe: fu conchiuso, che si commettesse ad alcuni

PP. la cura di farne Catalogo, ovvero _Indice_ di quelli e de' loro

Autori; siccome da' Presidenti di esso fu data la commessione a

diciotto Padri, a' quali poi con decreto del Concilio fu incaricato,

che diligentemente esaminassero i libri riferendo poi al Sinodo ciò che

aveano notato, per darvi providenza[44]. Essendosi da poi affrettata

la conchiusione del Concilio, di quest'affare dell'_Indice_ non se

ne trattò altro, ma solamente nell'ultimo giorno che quello ebbe

fine, essendosi letto il decreto della sessione 18 fu risoluto, che

non essendosi potuto dal Concilio porre a quest'affare l'ultima mano

per tanta moltitudine e varietà di libri, ordinava per ciò che tutto

quello, che i Padri destinati alla cura di quest'Indice avean fatto,

che lo presentassero al Pontefice, dalla cui autorità e parere si

determinasse l'_Indice_ e fosse divulgato.

In conformità di ciò, essendosi disciolto il Sinodo fu da que' Padri

presentato al Pontefice Pio IV un _Indice_, ove aveano notati gli

Autori ed i libri, che riputavano doversi proscrivere. Il Pontefice,

come egli testimonia nella sua Bolla pubblicata per ciò in forma

di Breve, che incomincia: _Dominici gregis_, fece esaminar da altri

dotti Prelati l'_Indice_, e dice averlo anche egli letto; onde lo fece

pubblicare con alcune _Regole_, che si dicono perciò dell'_Indice_,

dando fuori quella Bolla, nella quale comanda, che quell'_Indice_ con

le _Regole_ ivi aggiunte, debba da tutti riceversi, ed osservarsi sotto

gravissime pene e censure. Minacciansi tutti coloro, che leggeranno, o

riterranno quei libri in quest'Indice contenuti: dichiara, che questa

proibizione, dopo tre mesi, da che sarà la Bolla pubblicata ed affissa

in Roma, obbligherà tutti in maniera, _ac si ipsismet hae literae

editae, lectaeque fuissent_[45].

Fu quest'Indice diviso in tre classi. Nella prima, non i libri, ma i

nomi degli Autori solamente s'esprimono, perchè tutti conoscessero, che

venivano proibite non solo le opere già stampate, ma anche quelle da

stamparsi da loro. Nella seconda, si riferiscono i libri, i quali per

la non sana dottrina, o sospetta che contengono, si ributtano, ancorchè

gli Autori non fossero separati dalla Chiesa. La terza abbraccia quei

libri, che senza nome d'Autore uscirono alla luce e che contengono

dottrina, che, come contraria a' buoni costumi ed alla Chiesa romana,

si è riputato dannarla.

Ma siccome pubblicati che furon in Roma i decreti del Concilio, non per

ciò nell'altre regioni d'Europa furono quelli attinenti alla disciplina

ed alla riforma universalmente ricevuti, come al suo luogo diremo; così

ancora pubblicato che fu quest'_Indice_ in Roma, non ostante la Bolla

di Pio, non fu senz'esame ricevuto, nè accettato in tutte le sue parti

in Francia, in Spagna, nelle Fiandre ed in altre province cristiane.

Diedesi l'Indice ad esaminare a' Collegi, alle Università e ad uomini

dottissimi di ciascun paese. In Francia, la cosa è pur troppo nota, che

quelle Università vi vollero la lor parte, nè lo ricevettero in tutto

secondo il suo vigore.

In Spagna parimente il Re Filippo II lo fece esaminare dalle sue

Accademie ed Università, nè fu in tutto ricevuto; poichè fra gli altri

libri, l'opere di _Carlo Molinco_, arrolate nell'Indice Tridentino fra

gli Autori di prima classe, non tutte furono vietate, alcune furono

permesse, altre con piccola espurgazione parimente permesse. Quindi

sursero in Spagna, ed altrove gl'_Indici Expurgatorj_; poichè i Prelati

e le Università ed i Collegj di ciascuna provincia vollero in ciò

avervi anche la lor parte e credettero, che la lor censura fosse più

esatta per le province ove dimorano, ed il Principe sa meglio ciò che

nel suo Stato possa apportar quiete, o incomodo, o disordine, che non

si sa di fuori. Così in Spagna s'è introdotto stile di farsi questi

Indici. E dall'_Indice Expurgatorio_ fatto compilare per comandamento

del Cardinal Gaspare di Quiroga Arcivescovo di Toledo e General

Inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601, manifestamente si vede,

che in Spagna l'_Indice Tridentino_ non fu giammai in tutto e secondo

il suo rigore ricevuto.[46]

Parimente l'istesso Filippo II non solo ne' suoi Regni di Spagna,

ma in tutti gli altri suoi dominj, volle che l'istessa vigilanza si

fosse usata; e siccome fece de' decreti del Concilio, con maggior

ragione dovea premere, che per quest'Indice Tridentino si facesse.

Nella Fiandra divulgato che fu, non per ciò fu ciecamente ricevuto;

ma per autorità Regia si diede ad esaminare. Essendosi osservato, che

in quello si proscriveano molti libri in ogni facoltà e scienza, i

quali gastigati e purgati da alcuni errori e false opinioni, poteva

di quelli aversi buon uso e leggersi con utilità e profitto: narra

_Van-Espen_[47], dotto Prete e gran Teologo dell'Università di Lovanio,

che il Duca di Alba, allora Governatore di quelle province, in nome del

Re Filippo II comandò, che si fossero conservati que' libri proscritti

dall'Indice Romano, e solamente fece bruciare l'opere degli Eresiarchi.

Ma perchè da que' riserbati non si cagionasse danno, commise a' Prelati

ed alle Università ed agli uomini letterati di quelle province che

esaminassero que' libri, notassero gli errori e gli espurgassero,

con farne particolari Indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito e

presentati poi al Duca gl'Indici, instituì egli in Anversa un Collegio

di Censori, al quale per l'Ordine ecclesiastico presedè un Vescovo,

ed in nome del Re vi fu proposto il famoso Teologo Arias Montano, quel

medesimo, ch'era intervenuto al Concilio in Trento. Questi Censori con

ogni diligenza e maturità esaminarono di nuovo i libri contenuti in

que' Cataloghi, conferirono i luoghi notati da' primi Censori con gli

esemplari, e ne formarono un'esatta Censura; dando poi fuori un libro,

al quale diedero questo titolo, _Index Expurgatorius_. Quest'Indice

poi nel 1570, per ispezial diploma del Re Filippo II, fu approvato, e

per sua regal autorità fu comandato, che s'imprimesse, come fu fatto e

di quello si servirono poi tutte quelle province, non già del Romano.

Erano questi due Indici fra loro differenti: in questo _Expurgatorio_

di Fiandra, più libri, che per l'Indice romano erano assolutamente

proscritti, furono ritenuti e permessa la lor lezione, essendosi solo

in alcuni usata qualche espurgazione ed emendazione: siccome, per

tralasciarne molti, fu fatto dell'opere istesse di _Carlo Molineo_,

affatto proscritte e totalmente condannate dall'Indice Romano, le

quali con piccola emendazione furono permesse. Il Commentario alle

Consuetudini di Parigi dello stesso Molineo, fu senz'alcuna correzione

ritenuto, dicendosi: _In hoc opere nihil est, quod haeresim sapiat,

quapropter admittitur. De' suoi trattati De donatione, et inofficioso

testamento,_ pur si disse: _Nihil habent, quod Religioni adversetur,

aut pias aures offendere possit, quapropter admittitur_. E così di

molte altre sue opere fu giudicato.

Questa fu la pratica, che cominciò ne' Dominj dei Principi cristiani,

nell'istesso tempo che da Roma si cominciarono a far Indici proibitorj

di libri. Molto più fu ne' seguenti tempi continuata, quando i

Principi s'accorsero, che in Roma si badava molto a questo affare,

e ch'era entrata in pretensione di poter sola proibire i libri, e

che senza altra promulgazione ed accettazione, che di quella fatta

in Roma, nelle altre province dovesse valere ciò che in Roma veniva

stabilito. Fondossi a tal effetto nel Pontificato di Sisto V una nuova

Congregazione di Cardinali, chiamata per ciò dell'_Indice_: e così

questa, come l'altra del S. Uficio, ed il Maestro del Sagro Palazzo

Appostolico, non badavano ad altro. Ma non perciò s'arrestarono i

Principi ne' loro Reami far valere le loro ragioni e preminenze, così

di non permettere impressione di libro alcuno senza lor licenza, nè

senza il consueto _exequatur regium_ far osservare le proibizioni di

Roma, come anche di proibire essi i libri, come si è detto di sopra.

La loro vigilanza vie più crebbe, quando s'accorsero, che in Roma

erano più frequenti, che prima le proibizioni; e che qualunque libro

che usciva, nel quale si difendevano le regalie di qualche Principe,

o si facevano vedere le intraprese della Corte di Roma sopra la loro

autorità e giurisdizione a' diritti delle Nazioni, erano pronti i

decreti della Congregazione dell'Indice, e gli editti del Maestro del

Sagro Palazzo a proibirlo.

Per questa cagione furono avvertiti di non permettere, che simili

proibizioni fossero ne' loro Reami ricevute. I Re di Spagna, come dice

Salgado[48], non meno che i Re di Francia, avendo avvertito, che in

Roma erano questa sorte di libri affatto vietati, solo perchè in quelli

si fondavano le regalie e la giurisdizione de' Re e le ragioni de' loro

sudditi; per riparare ad un così grave pregiudizio, ordinarono, che

i Brevi appostolici e consimili decreti o editti fossero portati alla

suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume usitatissimo ne'

Regni di Spagna, fossero _ritenuti_, nè permessa la loro pubblicazione

e molto meno l'esecuzione, affinchè non allacciassero le coscienze de'

sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine procurate, che per

annientare le ragioni de' Principi e delle Nazioni.

Questo medesimo fecero valere nelle province di Fiandra, e quel ch'è

da notare, nel nostro Regno di Napoli ancora, cotanto a Roma vicino,

ed al quale sovente gli Spagnuoli, per vantaggiar le condizioni dei

Regni loro di Spagna, permisero, che molti aggravj dalla Corte di Roma

sofferisse.

Il Pontefice Clemente VIII, dopo la Giunta di Sisto V, accrebbe

l'Indice Romano e fatto di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto

il tempo del suo Pontificato tenne così esercitata la Congregazione

dell'Indice ed il Maestro del Sagro Palazzo, che non vi fu anno, che

da Roma non uscissero decreti e editti proibitorj. Dal primo anno

del nuovo secolo 1601, e per li seguenti anni insino alla sua morte,

non uscivano altro da Roma, che questi decreti e editti, per li

quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le

professioni e scienze, sol perchè o gli Autori erano separati dalla

Chiesa, o perchè sostenevano le regalie, o altre ragioni di Principi, o

perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proibiti molti

libri legali, fra gli altri con molto rigore l'opere di _Molineo_, li

trattati di _Alberico Gentile_, di _Giovanni Corasio_, di _Scipione

Gentile_ e di tanti altri.

Infra questi il nostro reggente _Camillo de Curte,_ che, come diremo,

fu uno de' più rinomati nostri Professori di que' tempi, diede in

Napoli, nel 1605, alle stampe una sua opera intitolata: _Diversorii

juris Feudalis Prima, et Secunda Pars_: nella seconda parte della quale

trattò de' remedj, che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della

giurisdizione regale, affinchè nè i diritti regali ricevano oltraggio,

nè i suoi vassalli siano oppressi da' Prelati, usurpando la regal

giurisdizione: dichiara in questo libro il modo solito e per lungo uso

stabilito di resister loro: cioè nel principio di farsegli una, due e

tre ortatorie: quando queste non bastano, di chiamargli: non obbedendo

alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità e carcerare i parenti

più a lor congiunti, i servidori, anche gli amici: e per ultimo, non

volendo obbedire, di cacciargli dal Regno. Modi legittimi, permessi

ed approvati da una inveterata pratica di tutti i Regni d'Europa. Ma

il libro appena fu dato alla luce, che ecco si vide nel medesimo anno

uscir da Roma un editto, col quale fra gli altri libri venne anche

severamente proibito questo, con tali parole: _Camilli de Curtis

secunda pars Diversorii, sive Comprensorii juris Feudalis, Neapoli apud

Constantinum Vitalem 1605 omnino, et sub anathemate prohibetur_[49].

Il Conte di Benavente, che si trovava allora Vicerè in Napoli,

intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere _Exequatur_

all'editto; anzi a' 14 decembre del medesimo anno, scrisse una grave

consulta al Re Filippo III, nella quale fra l'altre cose occorsegli in

materia di giurisdizione, gli diè raguaglio di questa proibizione fatta

del libro del Reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano

que' rimedj ed i diritti di S. M. che ha in simili occorrenze,

rappresentando al Re, che contro questo abuso bisognava prendere

risoluti e forti espedienti, perchè altramente ciò soffrendosi, non vi

sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione[50].

Parimente nel 1627, sotto il Pontificato di Urbano VIII, dalla

Congregazione dell'Indice uscì un decreto sotto la data de' 4 febbrajo

di quell'anno, dove oltre la proibizione fatta d'alcune opere legali

di _Treutlero_, di _Ugon Grozio_ e dell'Istoria della giurisdizion

pontificia di Michele Roussel, fu anche proibito un libro che D. Pietro

Urries avea allora pubblicato in Napoli in difesa del Rito 235 della

nostra G. C. della Vicaria, intorno a' requisiti del Chericato, da

riconoscersi da quel Tribunale; e perchè quel Rito, ancorchè antico,

non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della Corte

di Roma, fu tosto il libro proibito in Roma: _Petri de Urries liber

inscriptus: Aestivum otium ad repetitionem Ritus 235 M. C. Vicariae

Neapolitanae_[51]. Ma il Duca d'Alba Vicerè non fece valere nel Regno

quel decreto, e ne scrisse al Re, da cui ne ricevè risposta sotto li 10

agosto del detto anno, maravigliandosi della proibizione fatta in Roma

di quel libro dove non si difendeva, che un Rito antichissimo della

Vicaria del Regno[52].

Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere

i nostri diritti e le nostre patrie leggi ed istituti; poichè noi,

affinchè non si ricevano bolle, brevi, decreti, editti ed in fine

ogni provisione di Roma senza l'_Exequatur Regium_, ne abbiamo legge

scritta stabilita dal Duca d'Alcalà nel 1561, quando vi era Vicerè, e

che leggiamo ancora impressa nei volumi delle nostre Prammatiche[53]:

requisito che in conformità della legge era necessario, e si praticava

anche ne' decreti che venivano da Roma, per li quali si proibivano

i libri: ed in ciò il Regno nostro non ha che invidiare (quando si

voglia) nè a Francia, nè a Spagna, nè a Fiandra, nè a qualunque altro

Principato più ben istituito e regolato del Mondo Cattolico.

In Francia è a tutti noto che non han forza alcuna simili Bolle

o Decreti proibitorj di Roma: sono quelli ben esaminati, e se si

trovano a dovere, si eseguiscono, altrimente si rifiutano. Ciò che

non potrà più chiaramente dimostrarsi, se non per quello che accadde

nella proibizione dell'opere di _Carlo Molineo_. Avendo la Corte di

Roma saputo, che non ostante l'indice Romano, per cui erano state

affatto quelle proibite, venivano lette in tutti i Regni d'Europa,

particolarmente in Francia ed in Fiandra, le cui Università e Censori,

avendole solamente espurgate d'alcuni errori, le permettevano, tanto

che giravano per le mani di tutti i Giureconsulti e d'altri Letterati,

e tenute in sommo pregio; Clemente VIII riputando ciò a gran dispregio

della Sede Appostolica, a' 21 Agosto del 1602, cavò fuori una terribile

Bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo

assolutamente tutti i suoi Libri, anche gli Espurgati, dicendo, che

_non aliter quam igne expurgari possint_. Rivocò per tanto tutte le

licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si concedessero.

Quindi nacque il moderno stile delle Congregazioni del S. Officio e

dell'Indice, che nelle licenze, che si concedono, quantunque ampissime

di legger libri, anche laidissimi e perniziosi, si soggiunga sempre:

_Exceptis operibus Caroli Molinei_. Fu pubblicata questa Bolla,

secondo il solito, in Roma a' 26 agosto di quell'anno 1602, ed affissa

_ad valvas Basilicae Principis Apostolorum in acie Campi Florae_,

soggiungendosi che tutti _ita arctent, ac afficiant, perinde ac si

omnibus, et singulis intimatae fuissent_.

Ma che pro? niente valse questa Bolla, nè in Francia, nè nelle Fiandre,

nè altrove: l'opere di questo insigne Giureconsulto niente perderono

di pregio, nè erano meno stancate da' Professori ora di prima: tutti i

Giureconsulti, ed ogni Pratico l'ebbe tra le mani, ed era più studiato

quest'Autore, e più frequentemente allegato nel Foro che Bartolo e

Baldo; e resesi così necessario, che, come dice Bertrando Loth[54],

nella Francia ed in Fiandra niuno insigne Pratico o Avvocato può

starne di senza, particolarmente nell'Artesia, dove le Consuetudini

di quella Provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di

questo Autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità ha

ottenuto ne' loro Tribunali.

I Prammatici franzesi gli hanno così famigliari che non vi è arringo o

scrittura che si faccia, che non sia ripiena di allegazioni tratte da

quelli in qualunque materia, sia di ragion civile o canonica. Ma niun

argomento più convince non essere stata in Francia ricevuta questa

Bolla, e di non essersi di tal proibizione tenuto alcun conto, quanto

quella magnifica ed esatta _Edizione_ fatta modernamente di tutte le

Opere di questo Autore in Parigi, e proccurata per opera ed industria

di _Francesco Pinson_ il giovane, celebre Avvocato di Parigi, il quale

oltre avervi aggiunte alcune sue note molto erudite ed accomodate alla

moderna pratica, aggiunse ancora alle suddette opere alcune altre

appartenenti alla materia ecclesiastica, che compongono il quarto e

quinto tomo. Fu divolgata questa edizione in Parigi in cinque volumi,

con espresso privilegio del Re, perchè più chiaramente si conoscesse

nel Regno di Francia non essersi tenuta in niun conto la proscrizione

di Roma.

Ed in vero non meritavan tanta abbominazione l'Opere di questo Autore,

che dovesse portar tanto orrore, il quale, ancorchè non bene sentisse

in vita colla Chiesa romana, morì poi Cattolico; e se si permettono,

come bene a proposito osservò _Van-Espen_[55], l'opere de' Gentili,

ancorchè piene di lascivie e di laidezze, che possono con facilità

corrompere i costumi dei giovani; perchè non s'avran da permettere

l'opere d'un così insigne Giureconsulto per la loro gravità, dottrina

ed erudizione, dalla lezione delle quali possono ritrarre gran frutto?

Tanto maggiormente che se bene in quelle vi siano mescolate alcune

cose che non bene convengono colla dottrina della Chiesa romana, hanno

a ciò rimediato colle loro note, ed avvertimenti Gabriele de _Pineau_

e Francesco _Pinson_, in maniera che ora è più facile di poter essere

contaminati i giovani dalla lezione de' libri lascivi de' Gentili, che

il Giureconsulto cristiano possa essere in pericolo, leggendolo, di

deviare dalla dottrina della Chiesa Cattolica.

Altri esempi non meno illustri potrebbero raccorsi dalla Francia e

dalle province di Fiandra, che convincono il medesimo: come delle

proscrizioni fatte in Roma del Libro di _Cornelio Giansenio_ Vescovo

d'Iprì, intitolato _Augustinus_, e della Bolla per ciò emanata dal

Pontefice Urbano VIII nel 1643, che comincia: _In Eminenti_; delli

decreti profferiti in Roma dalla Congregazione del S. Ufficio sotto li

6 settembre del 1657 per li quali, fra l'altre, furono proscritte le

Lettere volgarmente chiamate _Provinciali_; della Bolla d'Alessandro

VII promulgata in Roma nel 1665, per la quale furon proscritte due

_Censure della Facoltà di Parigi_, non fatte valere nè in Francia,

nè in Fiandra: e di tante altre delle quali Van-Espen trattò

diffusamente[56].

Solo non abbiam riputato tralasciare in quest'occasione di notare, che

per tutti i Regni d'Europa i Principi hanno invigilato soprammodo, che

da Roma non si proscrivano libri che difendono la loro giurisdizione e

le prerogative de' loro Popoli; e con tutto che fossero da quella Corte

stati proibiti, non han fatta valere ne' loro Stati la proibizione,

nè permesso che i decreti fossero ricevuti, tanto che senza scrupolo

vengon letti, nè la proibizione curata; poichè hanno essi scoverto

l'arcano di Roma, e quanto importa, che i loro sudditi non s'imbevino

d'opinioni che ripugnano al buon governo.

Ne' Regni di Spagna, come si è detto, i decreti venuti di Roma, onde si

proibiscono i libri che difendono l'autorità regia, sono _ritenuti_ e

si sospende l'esecuzione[57].

In Francia la cosa è notissima, e tra le prove della libertà della

Chiesa gallicana[58], si legge un arringo fatto dall'Avvocato del Re

Domenico _Talon_ nel Consiglio regio, per occasione d'un consimile

decreto emanato dalle Congregazioni del S. Ufficio e dell'Indice,

dove fa vedere che simili decreti non debbono pubblicarsi, come

pregiudizialissimi alla Corona ed allo Stato; ed avverte che far il

contrario cagionerebbe gravi disordini; poichè da quelle Congregazioni

tuttavia l'Indice _proibitorio ed espurgatorio_ di libri si va

accrescendo, ed alla giornata prende augumento, e si proscrivono libri

in diminuzione delle Regalie del Re e libertà della Chiesa gallicana,

siccome eransi avanzati di proibire sino agli _Arresti_ del Parlamento

contra Giovanni Castelli, l'opere dell'illustre Presidente, _Tuano_,

le libertà della Chiesa gallicana ed altri Libri concernenti la persona

del Re e la sua regal giurisdizione.

In Fiandra dal Consiglio di Brabante co' medesimi sensi ne fu avvertito

l'Arciduca Leopoldo, a cui nel 1657 dirizzarono que' Consiglieri una

Consulta, nella quale l'ammonirono, che trascurare questo punto sarebbe

l'istesso che rovinar l'imperio; perchè già con lunga esperienza s'era

veduto, che Roma non fa altro, che proscrivere que' libri che difendono

la Regia autorità, tanto che ricevere quelli decreti senz'esame e senza

il _Placito Regio_, è il medesimo che permettere che il Papa possa

proscrivere ed interdire al Re di far editti o far imprimere libri

o scritti, per li quali sono difese le ragioni sue regali e de' suoi

vassalli. E confermando tutto ciò con esempj di fresco accaduti, gli

raccordarono che intorno a quattro anni furono in Fiandra impressi due

scritti, uno sotto il titolo: _Jus Belgarum circa Bullarum receptionem;

_ l'altro: _Defensio Belgarum contra evocationes, et peregrina

Judicia_. In quelli non si toccava niun dogma o articolo di fede, ma

unicamente si difendevano le ragioni di S. M. di non ammettersi Bolle

senza il _Placito Regio_: ciò non ostante, erano stati da Roma con

decreto Pontificio proscritti: tanto che bisognò che il Consiglio del

Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione,

come si legge dell'arresto rapportato da Van-Espen nel suo Trattato _De

Placito Regio_[59].

Questa medesima vigilanza tennero anche un tempo i nostri Vicerè, e

sopra tutti, come vedremo ne' seguenti libri di quest'Istoria, il

Duca d'Alcalà: la tennero ancora il Conte di Benavente ed il Duca

d'Alba, per la proibizione fatta a libri del _Curte_ e d'_Urries_; ma

ora par che in ciò siasi perduto quel vigore e zelo che si dovrebbe

tenere del servigio Regio e del Pubblico; e siansi alquanto i Ministri

del Re raffreddati in un punto cotanto importante: ciò che hammi

mosso a far questa digressione. Non solo si veggono uscir da Roma

libri pregiudizialissimi alle ragioni del Re e de' suoi vassalli,

ma si permette che s'introducano nel Regno, e la loro lezione non è

vietata; ma quello che merita più tosto riscotimento che ammirazione,

è il vedersi che all'incontro si proibiscono in Roma ogni dì colla

maggior facilità tutti i libri, ove si difendono, contro gli attentati

di quella Corte, le ragioni del Re e delle Nazioni; e senza che i

Decreti o Bolle siano qui ricevute, senza che vi s'interponga _Regio

Exequatur_, che presso noi è per legge scritta indispensabile a tutte

le provisioni che vengano da Roma, niuna eccettuata, si permette

l'effetto, non si puniscono chi le osserva, e si crede il suddito

peccare leggendogli contro il divieto di Roma, e non peccare rompendo

la legge del Principe, per la quale queste provisioni, quando non siano

avvalorate di _Regio placito_, si riputano nulle e di niun vigore,

ed in effetto, è come se non vi fossero. E qual maggiore stupidezza

fu quella ne' trascorsi anni tra noi usata, che contendendosi tra la

Corte di Roma, e 'l nostro Re intorno a' _Benefici_ che giustamente

si pretendono doversi conferire a' Nazionali, ed il Principe l'avea

con suo _Editto_ comandato; appena uscite tre nobili Scritture, che

difendevano l'_Editto_, e lo dimostravano conforme non meno alle leggi,

che a' canoni, si videro tosto in Roma con particolar Bolla di Clemente

XI proscritte e condannate alle fiamme, e noi taciti e cheti non farne

alcun risentimento; ed all'incontro le contrarie girar attorno libere e

franche, senza che si fosse lor dato il minimo impedimento? Anzi siam

ridotti a tal vano timore, che non s'ardisce di dar alle stampe opere

per altro utilissime, sol perchè si temono queste proscrizioni di Roma.

All'incontro non avviene così de' libri di Roma, che sono stampati

e cento volte ristampati, e corrono sempre per le mani di tutti,

donde la gente viene universalmente imbevuta di quelle opinioni

pregiudizialissime all'autorità del Re ed alle ragioni de' Popoli.

Forse altri dirà, non doversi di ciò molto curare, e non piatire in

ogni passo per vane parole: non l'intende però così Roma. Sono parole

sì, ma, come altri disse, parole che tirarono alle volte eserciti

armati: parole che istillate continuamente agli orecchi dei Popoli,

gli rendono persuasi di ciò che scrivono, onde nasce l'avversione,

la contumacia e l'indocilità di non potergli poi più ridurre alla

diritta via: condannano perciò nelle occasioni la parte del Principe,

stimano noi miscredenti, e che si voglia colla forza solo sopraffargli.

Empiono di false dottrine le coscienze degli uomini, e sovente

pregiudizialissime allo Stato; onde nasce che si creda da alcuni

potersi usar fraude ne' pagamenti de' dazj e delle gabelle; e se siano

imposte senza licenza della Sede Appostolica, credono che non siano

dovute, perchè così leggono nella Bolla _in Coena Domini_, e così ne'

loro Casuisti e Teologi. Quindi s'apprendono i tanti alti concetti

della potenza e giurisdizione ecclesiastica, ed all'incontro i tanto

bassi della potestà del Principe[60]. Ma di ciò sia detto abbastanza e

prendane chi può e deve di ciò cura e pensiero. Di questa mia qualsisia

opera ben prevedo che l'abbia da intervenire lo stesso; ma io che,

nè per odio, nè per altrui compiacenza ho intrapreso a scriverla, ma

unicamente per amor della verità, e per giovare a coloro che vorranno

prendersi la pena di leggerla, se ciò l'avverrà, rivolto al Signore

che scorge i cuori di tutti ed a cui niente è nascoso, lo pregherò

vivamente che la benedica egli, ed istilli negli altrui petti sensi di

veracità e d'amore.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7 · 第 7 / 51 题