_Come si fosse introdotta in Napoli l'arte della stampa e suo
incremento. Come da ciò ne nascesse la proibizione de' libri, ovvero
la licenza per istampargli; e quali abusi si fossero introdotti, così
intorno alla proibizione, come intorno alla revisione de' medesimi._
Ma quello di che Napoli e 'l Regno, e tutti gli uomini di lettere
devono più lodarsi di questo Principe, fu d'essere stato egli il primo
che introdusse in Napoli l'arte della stampa. Ferdinando fu un Principe
non pur amante delle lettere, ma fu egli ancora letteratissimo; onde
è, che nel suo Regno fiorissero tanti letterati in ogni professione,
come diremo. Erasi l'arte dello stampare trovata nel principio di
questo secolo verso l'anno 1428. Ma se deve prestarsi fede a Polidoro
Virgilio, fu inventata nel 1451 da Giovanni Gutimbergo Germano, il
quale in Erlem città d'Olanda cominciò ad introdurla. Si divolgò poi
nelle città di Germania e nella vicina Francia. Due fratelli alemani,
secondo scrive il Volaterrano, la portarono in Italia nell'anno
1458; uno andò in Venezia, l'altro in Roma, ed i primi libri che
si stamparono in Roma, furono quelli di S. Agostino _De Civitate
Dei_, e le _Divine Istituzioni_ di Lattanzio Firmiano. Non guari
da poi fu fatta introdurre in Napoli dal Re Ferdinando. Il Passaro
narra, che nell'anno 1473 Arnaldo di Brassel Fiammengo la portasse,
il quale accolto dal Re con molti segni di stima, gli concedè molte
prerogative e franchigie. Altri rapportano che nell'anno 1471 fra noi
l'introducesse un Sacerdote d'Argentina chiamato Sisto Rusingeno[28].
Che che ne sia, Ferdinando accolse i professori, e fece porre in opra
la loro arte, onde s'incominciarono in Napoli a stampar libri. Fra
i primi libri che qui s'imprimessero, furono i Commentarj sopra il
secondo libro del Codice del famoso _Antonio d'Alessandro_; ed i libri
di _Angelo Catone_ di Supino, Lettor pubblico di Filosofia in Napoli,
e Medico del Re Ferrante, il quale avendo emendato ed accresciuto il
libro delle Pandette della medicina di Matteo Silvatico di Salerno
dedicato al Re Roberto, lo fece stampare in Napoli nel 1474 da questo
tedesco, che poco prima avea quivi da Germania portata la stampa[29].
Indi di mano in mano se ne stamparono degli altri, come l'opere
d'_Anello Arcamone_ sopra le Costituzioni del Regno e di tanti altri.
(Di queste prime stampe fatte in Napoli non se ne dimenticò l'Autore
degli _Annali Tipografici_, rapportandole alla pag. 454).
Venne poi Carlo VIII in Italia ed avendo conquistato il Regno di
Napoli, dimorando qui per sei mesi, quanto appunto lo tenne, alcuni
Maestri francesi esperti in quest'arte subito vi si condussero e la
ripulirono assai, riducendola in miglior forma, e rimase non così
rozza com'era prima. Così tratto tratto, come suole avvenire di tutte
le altre arti, si ridusse fra noi in forma più nobile, siccome si vede
dall'impressione di alcuni libri fatti a questi tempi e fra gli altri
dell'_Arcadia_ del _Sannazaro_, che Pietro Summonte suo amico, mentre
l'Autore seguendo la fortuna del Re Federico suo Signore dimorava
in Francia, essendosi in Venezia due volte stampata piena d'errori e
scorrettissima, la fece ristampare in Napoli in carta finissima e di
buoni caratteri; e pure il Summonte si scusava col Cardinal d'Aragona
a cui la dedicò, se la stampa non era di quella bellezza, la qual altra
volta vi solea essere, e secondo per l'altre più quiete città d'Italia
si costumava allora; poichè trovandosi Napoli per le rivoluzioni di
guerra difformata, appena avea potuto avere comodità di quel carattere.
Ma venuto da poi in Napoli l'Imperador Carlo V ai conforti ed
istanze del famoso Agostino Nifo da Sessa celebre Filosofo e Medico
dell'Imperadore e suo famigliare, fu questa arte favorita molto più,
e posta in maggior polizia e nettezza; poichè questo Imperadore nel
1536 concedè alla medesima, ed a' suoi professori grandi privilegi
e franchigie, facendogli esenti da qualunque gabella, dogana o altro
pagamento, tanto per la carta bianca che serve per la stampa de' libri
e figure, quanto per tutte quelle cose che bisognano a perfezionarla;
del qual privilegio, oltre il Summonte[30], ne rendono testimonianza
fra' nostri Scrittori, Toro[31] ed il Consigliere Altimari[32].
Tanto che per li favori di questo Principe s'accrebbero in Napoli le
stamperie: ed i letterati, vedendosi cotanto favoriti, s'ingegnarono
mandare i parti de' loro ingegni in istampa; ed imprimendosi i libri
degli Antichi, che prima scritti a penna, ed in membrane erano rari e
non per tutti, recò ad essi grandissimo giovamento, non solo per aver
libri con facilità, ma anche ben corretti. Quindi si videro fiorire per
l'Accademie e crescer il numero de' letterati non solo in Napoli, ma
nelle altre città del Regno, ove furon ancora introdotte le stamperie,
come nell'Aquila, in Lecce, in Cosenza, in Bari, in Benevento ed in
alcune altre. E l'edizioni riuscivan perfettissime in carte finissime e
d'ottimi caratteri, come si può vedere da alcuni libri stampati in quei
tempi, e fra gli altri dalle poesie di _Bernardino Rota_, dall'opere
legali di _Cesare Costa_ Arcivescovo di Capua e di tante altre, delle
cui prime edizioni se ne veggono moltissime nella libreria di S.
Domenico Maggiore di questa città.
Siccome la invenzione di quest'arte fu riputata a questi tempi la più
utile e necessaria per lo commercio delle lettere, così ancora ne'
susseguenti tempi venne ad apportarci danno; poichè gli uomini dati
alla lezione di tanti libri che uscivano, caricavano sì bene la lor
memoria d'infinite erudizioni, ma la riflessione mancava; onde non
si videro, se non rari uomini di ingegno grande, e che facendo buon
uso de' loro talenti, avessero potuto per se medesimi stendere le
cognizioni e le scienze. Ancora presso di noi, nel precedente secolo,
cominciò a recarci degli altri incomodi e delle confusioni: poichè
tutti pretendendo esser dotti e savj, vedendo la facilità della stampa
e la poca spesa che vi bisognava, venne uno stimolo universale agli
uomini di lettere di stampar ciò che loro usciva di capo di penna
in qualunque professione: onde nel secolo 17 si videro in istampa
infiniti volumi impressi per la maggior parte da' Frati e da' Legisti,
per lo più insipidi e pieni di cose vane ed inutili. Gli Stampatori
davano loro fomento, e fecero, per non isgomentargli della spesa,
fabbricar una carta d'inferior qualità, della quale regolarmente si
servivano nella impressione de' loro libri, che poi chiamarono _carta
di stampa_. Ma perciò non si tralasciarono da' più culti le edizioni
in carte finissime e di ottimi caratteri. Tanto ha bastato all'avidità
ed ingordigia de' pubblicani de' nostri tempi, che con tutto che
l'Imperador Carlo V avesse conceduto privilegio di franchigia agli
Stampatori per la carta bianca che dovea lor servire per uso di stampa,
di pretendere che questa franchigia di dogana e d'ogni altra gabella
dovesse ristringersi per la carta _di stampa_, non già ad altre carte
di miglior qualità: quasichè in queste non si potesse stampare, ovvero
prima d'introdursi questa diversità di carte, non si fosse stampato
in carta finissima, ed in tutti i tempi dai più culti letterati non si
fosse quella adoperata.
§. I. _Abusi intorno alle licenze di stampare e di proibire i libri._
Il buon uso della stampa, che produsse al Mondo tanti comodi ed
utilità, per la pravità degli Autori, e per la facilità e prontezza
che molti aveano di pubblicare ciò che loro usciva dalla penna, si
converti da poi in un altro mal uso. L'eresia di Lutero che sparsa per
la Germania minacciava le altre parti di Europa, per questa via della
stampa si disseminava per varj libri: onde bisognò che i Principi vi
ponessero occhio, e regolassero colle loro leggi l'uso di quella. I
Pontefici romani vi badarono assai più e con maggiore oculatezza, come
quelli che colla libertà della stampa potevano ricevere maggior danno
che i Principi secolari: per ciò, e dagli uni e dagli altri, furon
in diversi tempi, dopo essersi quest'arte introdotta, fatte molte
proibizioni e divieti.
Ma i Pontefici romani tentarono anche da poi sopra ciò far delle
sorprese; poichè pretesero che di lor sulamente fosse il proibire
le stampe, anche con pene temporali, e conceder le licenze per le
impressioni. Il Cardinal Baronio nel XII tomo de' suoi Annali,
scrivendo per la propria causa, quando da Filippo III gli fu
proibito il suo tomo XI nel quale, quando men dovea, volle combatter
la Monarchia di Sicilia, fu il primo a dirlo arditamente[33]. Ma
essendosegli dato da quel Principe conveniente gastigo, niuno ardì
difendere l'impresa del Cardinale; poichè, siccome fu da noi rapportato
nel secondo libro di quest'istoria, l'antica disciplina della Chiesa
era, che trattandosi di Religione, la censura apparteneva a' Vescovi,
ma la proibizione al Principe. Gl'Imperadori, dopo la censura de'
Vescovi o del Concilio, proibivano con pene temporali i libri degli
Eretici e gli condennavano al fuoco: di che nel Codice Teodosiano
abbiamo molti esempj. l Padri del Concilio Niceno I dannarono i Codici
d'Ario; e poi Costantino M. fece editto proibendogli, e condennandogli
ad essere bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di Porfirio[34].
I Padri del Concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e
l'Imperadore promulgò legge proibendone la lezione e la difesa[35]. Il
Concilio di Calcedonia condennò gli scritti d'Eutiche: e gl'Imperadori
Valentiniano e Marciano feron legge, dannandogli ad esser bruciati[36].
Il medesimo fu praticato da Carlo M.[37], e così dagli altri Principi
ancora ne' loro dominj. E per non andar tanto lontano, Carlo V nel
1550 promulgò in Brusselles un terribile editto contro i Luterani, nel
quale, fra le altre cose, proibì rigorosamente i libri di Lutero, di
Giovanni Ecolampadio, di Zuinglio, di Bucero e di Giovanni Calvino, li
quali da 30 anni erano stati impressi, e tutti quelli di tal genere
che da' Teologi di Lovanio erano stati notati in un loro Indice a
questo fine fatto[38]; poichè a' Principi appartiene che lo Stato non
solamente da' libri satirici, sediziosi e scostumati o pieni di falsa
dottrina non venga perturbato, ma anche da perniziose eresie. E siccome
a' Vescovi s'appartiene la censura, perchè la disciplina o la dottrina
della Chiesa non sia corrotta; così a' Principi importa che lo Stato
non si corrompa, e che li suoi sudditi non s'imbevino d'opinioni,
che ripugnino al buon governo: nel che ora più che mai è bisogno, che
veglino per le tante nuove dottrine introdotte contrarie all'antiche
ed a' loro interessi e supreme regalie; poichè da quelle ne nascono
le opinioni, le quali cagionano le parzialità che terminano poi in
fazioni, e finalmente in asprissime guerre. Sono parole sì, ma che in
conseguenza han sovente tirati seco eserciti armati.
Nel nostro Regno i nostri Re ributtaron sempre con vigore questi
attentati, e si lasciò a' Vescovi la sola censura, ma non che sotto
pene temporali potessero vietar le stampe: nè che queste proibizioni
s'appartenessero ad essi unicamente, ma furon anche dai nostri Re fatte
o da' loro Vicerè, ed in cotal guisa fu mai sempre praticato.
Papa Lione X a' 4 maggio del 1515 pubblicò una Bolla, che fece
approvare dal Concilio Lateranense, colla quale proibì che non si
potessero stampare libri senza licenza degli Ordinarj ed Inquisitori
delle Città e Diocesi, dove dovranno stamparsi: ponendovi pena che
quelli che gli stampassero senza questa approvazione, perdessero
i libri, li quali dovessero pubblicamente bruciarsi. Di vantaggio
impose pena pecuniaria, di doversi pagare da trasgressori ducati cento
alla fabbrica di S. Pietro di Roma, e che gli Stampatori per un anno
restassero sospesi dall'esercizio di stampare: gli dichiara ancora
scomunicati, e persistendo nella censura, che siano gastigati conforme
i rimedj della legge.
Ma questa Bolla, per quello che s'attiene alla pena pecuniaria e
sospension dell'esercizio e perdita dei libri, non fu fatta valere nel
nostro Regno, e sol ebbe vigore nello Stato della Chiesa.
Il Concilio di Trento nella sessione 4[39], che fu celebrata a' 8
Aprile del 1546, ancorchè avesse proibito agli Stampatori di stampare
senza licenza de' Superiori ecclesiastici libri della Sagra Scrittura,
annotazioni e sposizioni sopra di quella: e che non si stampassero
libri di cose sagre senza nome dell'Autore, nè quelli si vendessero o
tenessero, se prima non saranno esaminati ed approvati dagli Ordinarj,
sotto quelle pene pecuniarie e di scomunica apposte nell'ultimo
Concilio Lateranense; nulladimanco questo capo, per ciò che riguarda
la pena pecuniaria, non fu ricevuto nel Regno, ed agli Ordinarj si è
lasciato di poter solo imporre spiritual pena, non già pecuniaria o
temporale.
Si mantennero ancora i nostri Re, ovvero i loro Vicarj nel possesso
di proibirli, stabilendo molte prammatiche e editti, colle quali
proibirono le stampe senza lor licenza; ed abbiamo che D. Pietro
di Toledo Vicerè, mentre regnava l'Imperador Carlo V, diede ancor
egli provvedimenti intorno alla stampa de' libri, ed a' 15 ottobre
del 1544 promulgò una prammatica, colla quale ordinò che i libri di
teologia e sagra scrittura, che si trovassero stampati nuovamente da
25 anni in quà, poichè per la pestilente eresia di Lutero sparsa per
la Germania, cominciava a corrompersi la dottrina e disciplina della
Chiesa romana, non si ristampassero, e quelli stampati non si potessero
tenere nè vendere, se prima non si mostrassero al Cappellan maggiore,
acciò quelli visti e riconosciuti potesse ordinare quali si potessero
mandar alla luce. Di vantaggio, che quelli libri di teologia e sagra
Scrittura, che fossero stampati senza nome dell'autore, e quegli
altri ancora, i di cui Autori non sono stati approvati, che in nessun
modo si potessero vendere nè tenere. E poi nel 1550 a' 30 novembre
stabilì un'altra prammatica, colla quale generalmente ordinò, che non
si potesse stampare qualsivoglia libro senza licenza del Vicerè, nè
stampato vendersi.
Il Duca d'Ossuna Vicerè, nel medesimo tempo che il Pontefice Sisto V
stabilì in Roma la Congregazione dell'_indice_, a' 20 marzo del 1586,
regnando Filippo II, promulgò altra prammatica colla quale ordinò, che
gli autori del Regno o abitanti in esso, non facessero stampar libri nè
in Regno, nè fuori senza licenza del Vicerè _in scriptis_. E finalmente
il Conte d'Olivares, che fu Vicerè nel Regno di Filippo III, a' 31
agosto del 1598 fece anche prammatica, proibendo agli Stampatori di
poter aprire stamperie nè casa per istampare, senza espressa licenza
del Vicerè _in scriptis_.
Quindi nacque presso noi il costume di destinarsi dal Vicerè, Ministro
o altra persona per la revisione de' libri: e ciò vedesi praticato
sin da' tempi del Duca d'Alcalà Vicerè, il quale a' 23 novembre del
1561 spedì commessione, che fu poi rinovata a' 8 maggio 1562, al P.
Valerio Malvasino persona da lui ben conosciuta d'integrità e dottrina,
deputandolo Regio Commessario a vedere e riconoscere i libri, che
venivano da Germania, dalla Francia e da altre parti nel Regno di
Napoli, perchè trovatili infetti d'eresia proibisse di venderli o
di tenerli[40]. Fu da poi destinato Ministro regio di sperimentato
zelo verso il servizio del Re, e d'eminente dottrina: questo costume
l'abbiam veduto continuato sin a' tempi de' nostri avoli; ma ora queste
revisioni soglionsi commettere anche ai privati, e sovente a persone
di poca buona fede e di molto minor dottrina: ciò ch'è un abuso, che
meriterebbe un conveniente rimedio.
Si è ritenuto ancora presso noi il costume di proibirli, quando o
contra i buoni costumi, o contra i diritti del Principe della nazione,
ovvero contra la fama e riputazione d'alcuni, siansi composti; siccome
a dì nostri dal Vicerè e suo collateral Consiglio fu proibito un libro,
per altro sciocchissimo e pieno di inezie, che il Marchese Gagliati
diede alle stampe sotto il titolo di _capricciose fantasie_.
Queste proibizioni erano praticate, siccome tuttavia si pratica
sopra qualunque libro o scrittura anche dei Prelati o altre persone
ecclesiastiche, che venisse preteso di stamparsi. Nel Regno di Filippo
II il Nunzio del Papa residente in Ispagna portò querela al Re Filippo
contro il Duca d'Alcalà suo Vicerè in Napoli, il quale avea proibito
agli Stampatori d'imprimer cosa alcuna senza sua licenza, e che
perciò l'Arcivescovo di Napoli e tutti gli altri Prelati del Regno non
potevano far stampare cosa alcuna, anche concernente al loro uficio:
di che il Re Filippo ne scrisse al Duca, il quale a' 17 aprile 1569
l'informò di ciò che occorreva con piena consulta, dicendogli che egli
avea fatto quell'ordine, perchè il Vicario di Napoli, siccome tutti
gli altri Prelati del Regno, stampavano molti editti pregiudiciali
alla regal giurisdizione, e sovente facevano imprimere Bolle, alle
quali non era stato conceduto l'_Exequatur Regium_[41]. Quindi postosi
silenzio alle pretensioni del Nunzio, nacque che poi i Vescovi quando
volevano stampare i loro Sinodi, i loro editti, insino i calendarj
circa l'osservanza delle loro diocesi, anche i Brevi dell'indulgenze
concedute dal Papa alle loro chiese e cose simili, ricorrevano al
Vicerè e suo collateral Consiglio per la licenza. Così leggiamo,
che volendo l'Arcivescovo di Napoli Annibale di Capua stampar un
Concilio provinciale, cercò licenza di farlo, e dal Collaterale, a
primo febbrajo del 1580, gli fu data con riserba, che se in quello
vi era alcuna cosa contro la regal giurisdizione, si avesse per non
data nè consentito a quella in modo alcuno. L'Arcivescovo di Capua
per mezzo del suo Vicario chiese il permesso di poter far stampare un
nuovo Calendario circa l'osservanza delle feste della sua Diocesi, e
rimessane la revisione al Cappellan maggiore, questi a' 5 novembre
del 1582 fece relazione al Vicerè, che poteva darsi la licenza. Il
Vescovo d'Avellino dimandò l'_Exequatur Regium_ e la licenza di poter
far stampare un Breve d'indulgenze concedute dal Papa alla sua Chiesa
nel dì di S. Modestino, e commessosi l'affare al Cappellan maggiore,
questi a' 26 aprile del 1577 fece relazione al Vicerè che potevasi dare
l'_Exequatur_ al Breve e la licenza di stamparlo[42]. Ciò che poi si
è inviolabilmente osservato, sempre che i Ministri del Re han voluto
adempire alla loro obbligazione ed aver zelo del servigio del loro
Signore.
§. II. _Abusi intorno alle proibizioni de' libri che si fanno in Roma,
le quali si pretendono doversi ciecamente ubbidire._
Bisognò ancora rintuzzare un'altra pretensione della Corte di
Roma intorno a quest'istesso soggetto della proibizion de' libri.
Pretendevano, che a chiusi occhi i Principi cristiani dovessero far
valere ne' loro dominj tutti i decreti che si profferivano in Roma
dalle Congregazioni del S. Ufficio o dell'_Indice_, per li quali
venivano i libri proibiti, e che non stassero soggetti questi decreti
a' loro _Regj placiti_, onde dovessero da noi eseguirsi, senza bisogno
d'_Exequatur Regium_. Della cui necessità e giustizia, sarà da noi
diffusamente trattato ne' seguenti libri di quest'Istoria.
Ma non meno in Francia che in Ispagna, in Germania, Fiandra ed in tutti
gli altri Stati de' Principi cattolici, che nel nostro reame (sempre
che s'abbia voluto usare la debita vigilanza) fu lor ciò contrastato,
e come ad un attentato pregiudizialissimo alla sovranità de' Principi,
se gli fece valida l'esistenza; tanto che siccome tutte le Bolle,
rescritti ed altre provisioni che vengono di Roma, non si permettono,
che si pubblichino e si ricevano senza il _placito Regio_; così ancora
i decreti fatti sopra la proibizione de' libri soggiacciano al medesimo
esame. Anzi se mai i Principi ed i loro Ministri devono usar vigilanza
nelle altre scritture che vengono di Roma, in questi decreti devono
usarla maggiore; così perchè si sa la maniera, come in Roma i libri si
proibiscono, come ancora il fine perchè si proscrivono, ed i disordini
e scandali che potrebbero cagionare ne' loro dominj, se si lasciassero
correre a chiusi occhi.
Si sa che i Cardinali che compongono queste due Congregazioni onde
escono tali decreti, non esaminano essi i libri: alcuni per la loro
insufficienza, altri perchè distratti in occupazioni riputate da
essi di maggiore importanza, non possono attendere a queste cose, e
molto meno il Papa, da chi sarebbe impertinenza il pretenderlo. Essi
commettono l'esame ad alcuni Teologi che chiamano _Consultori_, ovvero
_Qualificatori_, per lo più Frati, i quali secondo i pregiudicj delle
loro scuole regolano le censure. Ciò, che non consente colle loro
massime, riputano novità, e come opinioni ereticali le condannano.
I Casuisti, che s'han fatta una morale a lor modo, giudicano pure
secondo que' loro principj. Ma il maggior pregiudicio nasce quando
si commette l'affare a' Curiali istessi ed agli Ufficiali e Prelati
di questa Corte per esaminar libri attenenti a cose giurisdizionali;
può da se ciascun comprendere, quanto in ciò prevaglia l'adulazione
in ingrandire l'ecclesiastica e deprimere la temporale. Si sa quanto
da costoro s'estolle sopramodo l'autorità del romano Pontefice sopra
tutti i Principi della terra, insino a dire che il Papa può tutto,
e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose: che i Principi
ed i Magistrati siano invenzioni umane; e che convenga ubbidir loro
solamente per la forza; onde il contraffar le loro leggi, il fraudar
le gabelle e le pubbliche entrate, non sia cosa peccaminosa, ma
solo gli obbliga alla pena, la quale o colla fuga o colla frode non
soddisfacendosi, non per ciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà
Divina, compensandosi col pericolo che si corre: ma per contrario, che
ogni cenno degli Ecclesiastici, senza pensar altro, debbia esser preso
per precetto divino ed obblighi la coscienza. Sono tanti arghi e molto
solleciti e vigilanti, perchè non si divulghi cosa contraria a queste
loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga esperienza
noto, che la Corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente che
di proscrivere tutti i libri che sostenendo le ragioni de' Principi, i
loro privilegj, gli statuti, le consuetudini de' luoghi e le ragioni
de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime e perniziose
dottrine.
Fatte che hanno questi _qualificatori_ le censure le portano a'
Cardinali, i quali senza esaminarle in conformità di quelle condannano
i libri. E lo stile d'oggi in formar tali decreti è pur troppo
grazioso: si condanna semplicemente il libro, senza censura e senza
esprimersi o designarsi niuno particolar errore, che avrebbe forse
potuto dar occasione alla proibizione; ma generalmente come continente
proposizioni ereticali, scismatiche, erronee contro i buoni costumi,
offendenti le pie orecchie e cose simili, e senza impegnarsi a spiegare
quali siano l'ereticali, l'erronee etc. se ne liberano con una parola
_respective_, lasciando l'autore ed i lettori nell'istessa incertezza
ed oscurità di prima. L'esperienza ha poi mostrato, che per queste
sorti di proibizioni ne siano nate presso i Teologi stessi gravi
contrasti, li quali sovente han perturbato lo Stato, perchè accaniti i
Frati di opinione contraria, non han mai finite le risse e le contese.
Parimente a questi decreti sogliono andar congiunte alcune clausole
penali contro i lettori e detentori dei vietati libri che sovente
toccano la temporalità de' sudditi o conturbano i privilegj ed i
costumi delle province. Sovente per alcuni errori che si trovano sparsi
in un libro, che a' Professori ed alla Repubblica sarà utilissimo,
si proibisce interamente il libro; onde lo Stato viene a riceverne
incomodo e danno.
Per tutte queste ed altre ragioni, non meno i più saggi Teologi[43],
che la pratica inconcussa di tutte le province d'Europa, han fatto
vedere che si appartenga al Principe, non meno che fassi nell'altre
provisioni che vengono da Roma, d'invigilare sopra questi decreti.
Qualunque decreto che venga da Roma da queste Congregazioni o editto
che si faccia dal Maestro del Sagro Palazzo, onde vengono i libri
vietati, non è stato mai esente dal _placito regio_ ma fu sempre
sottoposto ad esame: siccome lo stile di tutte le province cristiane
il quale ebbe il suo principio, sin che da Roma cominciarono ad uscire
queste proibizioni, lo dimostra. E ben si vide praticato nell'_Indice_
stesso volgarmente detto _Tridentino_, fatto compilare dal Pontefice
Pio IV poco da poi terminato il Concilio.
Secondo l'antica disciplina della Chiesa, la censura de' libri
s'apparteneva a Concilj, siccome il Concilio Niceno, Efesino e di
Calcedonia fecero de' libri d'Arrio, di Nestorio e d'Eutiche. Volendo
i PP. del Concilio di Trento seguitare le medesime pedate, da poi
che quello fu ripigliato sotto il Pontefice Pio IV, proposero in una
Congregazione tenuta in Trento a' 26 gennaio del 1562 che dovessero
esaminarsi i libri dati fuori dopo l'eresie nate in Germania ed
altrove, e sottoporsi alla censura del Concilio, acciò che determinasse
quello, che gli parrebbe: fu conchiuso, che si commettesse ad alcuni
PP. la cura di farne Catalogo, ovvero _Indice_ di quelli e de' loro
Autori; siccome da' Presidenti di esso fu data la commessione a
diciotto Padri, a' quali poi con decreto del Concilio fu incaricato,
che diligentemente esaminassero i libri riferendo poi al Sinodo ciò che
aveano notato, per darvi providenza[44]. Essendosi da poi affrettata
la conchiusione del Concilio, di quest'affare dell'_Indice_ non se
ne trattò altro, ma solamente nell'ultimo giorno che quello ebbe
fine, essendosi letto il decreto della sessione 18 fu risoluto, che
non essendosi potuto dal Concilio porre a quest'affare l'ultima mano
per tanta moltitudine e varietà di libri, ordinava per ciò che tutto
quello, che i Padri destinati alla cura di quest'Indice avean fatto,
che lo presentassero al Pontefice, dalla cui autorità e parere si
determinasse l'_Indice_ e fosse divulgato.
In conformità di ciò, essendosi disciolto il Sinodo fu da que' Padri
presentato al Pontefice Pio IV un _Indice_, ove aveano notati gli
Autori ed i libri, che riputavano doversi proscrivere. Il Pontefice,
come egli testimonia nella sua Bolla pubblicata per ciò in forma
di Breve, che incomincia: _Dominici gregis_, fece esaminar da altri
dotti Prelati l'_Indice_, e dice averlo anche egli letto; onde lo fece
pubblicare con alcune _Regole_, che si dicono perciò dell'_Indice_,
dando fuori quella Bolla, nella quale comanda, che quell'_Indice_ con
le _Regole_ ivi aggiunte, debba da tutti riceversi, ed osservarsi sotto
gravissime pene e censure. Minacciansi tutti coloro, che leggeranno, o
riterranno quei libri in quest'Indice contenuti: dichiara, che questa
proibizione, dopo tre mesi, da che sarà la Bolla pubblicata ed affissa
in Roma, obbligherà tutti in maniera, _ac si ipsismet hae literae
editae, lectaeque fuissent_[45].
Fu quest'Indice diviso in tre classi. Nella prima, non i libri, ma i
nomi degli Autori solamente s'esprimono, perchè tutti conoscessero, che
venivano proibite non solo le opere già stampate, ma anche quelle da
stamparsi da loro. Nella seconda, si riferiscono i libri, i quali per
la non sana dottrina, o sospetta che contengono, si ributtano, ancorchè
gli Autori non fossero separati dalla Chiesa. La terza abbraccia quei
libri, che senza nome d'Autore uscirono alla luce e che contengono
dottrina, che, come contraria a' buoni costumi ed alla Chiesa romana,
si è riputato dannarla.
Ma siccome pubblicati che furon in Roma i decreti del Concilio, non per
ciò nell'altre regioni d'Europa furono quelli attinenti alla disciplina
ed alla riforma universalmente ricevuti, come al suo luogo diremo; così
ancora pubblicato che fu quest'_Indice_ in Roma, non ostante la Bolla
di Pio, non fu senz'esame ricevuto, nè accettato in tutte le sue parti
in Francia, in Spagna, nelle Fiandre ed in altre province cristiane.
Diedesi l'Indice ad esaminare a' Collegi, alle Università e ad uomini
dottissimi di ciascun paese. In Francia, la cosa è pur troppo nota, che
quelle Università vi vollero la lor parte, nè lo ricevettero in tutto
secondo il suo vigore.
In Spagna parimente il Re Filippo II lo fece esaminare dalle sue
Accademie ed Università, nè fu in tutto ricevuto; poichè fra gli altri
libri, l'opere di _Carlo Molinco_, arrolate nell'Indice Tridentino fra
gli Autori di prima classe, non tutte furono vietate, alcune furono
permesse, altre con piccola espurgazione parimente permesse. Quindi
sursero in Spagna, ed altrove gl'_Indici Expurgatorj_; poichè i Prelati
e le Università ed i Collegj di ciascuna provincia vollero in ciò
avervi anche la lor parte e credettero, che la lor censura fosse più
esatta per le province ove dimorano, ed il Principe sa meglio ciò che
nel suo Stato possa apportar quiete, o incomodo, o disordine, che non
si sa di fuori. Così in Spagna s'è introdotto stile di farsi questi
Indici. E dall'_Indice Expurgatorio_ fatto compilare per comandamento
del Cardinal Gaspare di Quiroga Arcivescovo di Toledo e General
Inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601, manifestamente si vede,
che in Spagna l'_Indice Tridentino_ non fu giammai in tutto e secondo
il suo rigore ricevuto.[46]
Parimente l'istesso Filippo II non solo ne' suoi Regni di Spagna,
ma in tutti gli altri suoi dominj, volle che l'istessa vigilanza si
fosse usata; e siccome fece de' decreti del Concilio, con maggior
ragione dovea premere, che per quest'Indice Tridentino si facesse.
Nella Fiandra divulgato che fu, non per ciò fu ciecamente ricevuto;
ma per autorità Regia si diede ad esaminare. Essendosi osservato, che
in quello si proscriveano molti libri in ogni facoltà e scienza, i
quali gastigati e purgati da alcuni errori e false opinioni, poteva
di quelli aversi buon uso e leggersi con utilità e profitto: narra
_Van-Espen_[47], dotto Prete e gran Teologo dell'Università di Lovanio,
che il Duca di Alba, allora Governatore di quelle province, in nome del
Re Filippo II comandò, che si fossero conservati que' libri proscritti
dall'Indice Romano, e solamente fece bruciare l'opere degli Eresiarchi.
Ma perchè da que' riserbati non si cagionasse danno, commise a' Prelati
ed alle Università ed agli uomini letterati di quelle province che
esaminassero que' libri, notassero gli errori e gli espurgassero,
con farne particolari Indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito e
presentati poi al Duca gl'Indici, instituì egli in Anversa un Collegio
di Censori, al quale per l'Ordine ecclesiastico presedè un Vescovo,
ed in nome del Re vi fu proposto il famoso Teologo Arias Montano, quel
medesimo, ch'era intervenuto al Concilio in Trento. Questi Censori con
ogni diligenza e maturità esaminarono di nuovo i libri contenuti in
que' Cataloghi, conferirono i luoghi notati da' primi Censori con gli
esemplari, e ne formarono un'esatta Censura; dando poi fuori un libro,
al quale diedero questo titolo, _Index Expurgatorius_. Quest'Indice
poi nel 1570, per ispezial diploma del Re Filippo II, fu approvato, e
per sua regal autorità fu comandato, che s'imprimesse, come fu fatto e
di quello si servirono poi tutte quelle province, non già del Romano.
Erano questi due Indici fra loro differenti: in questo _Expurgatorio_
di Fiandra, più libri, che per l'Indice romano erano assolutamente
proscritti, furono ritenuti e permessa la lor lezione, essendosi solo
in alcuni usata qualche espurgazione ed emendazione: siccome, per
tralasciarne molti, fu fatto dell'opere istesse di _Carlo Molineo_,
affatto proscritte e totalmente condannate dall'Indice Romano, le
quali con piccola emendazione furono permesse. Il Commentario alle
Consuetudini di Parigi dello stesso Molineo, fu senz'alcuna correzione
ritenuto, dicendosi: _In hoc opere nihil est, quod haeresim sapiat,
quapropter admittitur. De' suoi trattati De donatione, et inofficioso
testamento,_ pur si disse: _Nihil habent, quod Religioni adversetur,
aut pias aures offendere possit, quapropter admittitur_. E così di
molte altre sue opere fu giudicato.
Questa fu la pratica, che cominciò ne' Dominj dei Principi cristiani,
nell'istesso tempo che da Roma si cominciarono a far Indici proibitorj
di libri. Molto più fu ne' seguenti tempi continuata, quando i
Principi s'accorsero, che in Roma si badava molto a questo affare,
e ch'era entrata in pretensione di poter sola proibire i libri, e
che senza altra promulgazione ed accettazione, che di quella fatta
in Roma, nelle altre province dovesse valere ciò che in Roma veniva
stabilito. Fondossi a tal effetto nel Pontificato di Sisto V una nuova
Congregazione di Cardinali, chiamata per ciò dell'_Indice_: e così
questa, come l'altra del S. Uficio, ed il Maestro del Sagro Palazzo
Appostolico, non badavano ad altro. Ma non perciò s'arrestarono i
Principi ne' loro Reami far valere le loro ragioni e preminenze, così
di non permettere impressione di libro alcuno senza lor licenza, nè
senza il consueto _exequatur regium_ far osservare le proibizioni di
Roma, come anche di proibire essi i libri, come si è detto di sopra.
La loro vigilanza vie più crebbe, quando s'accorsero, che in Roma
erano più frequenti, che prima le proibizioni; e che qualunque libro
che usciva, nel quale si difendevano le regalie di qualche Principe,
o si facevano vedere le intraprese della Corte di Roma sopra la loro
autorità e giurisdizione a' diritti delle Nazioni, erano pronti i
decreti della Congregazione dell'Indice, e gli editti del Maestro del
Sagro Palazzo a proibirlo.
Per questa cagione furono avvertiti di non permettere, che simili
proibizioni fossero ne' loro Reami ricevute. I Re di Spagna, come dice
Salgado[48], non meno che i Re di Francia, avendo avvertito, che in
Roma erano questa sorte di libri affatto vietati, solo perchè in quelli
si fondavano le regalie e la giurisdizione de' Re e le ragioni de' loro
sudditi; per riparare ad un così grave pregiudizio, ordinarono, che
i Brevi appostolici e consimili decreti o editti fossero portati alla
suprema Inquisizione di Spagna, e secondo il costume usitatissimo ne'
Regni di Spagna, fossero _ritenuti_, nè permessa la loro pubblicazione
e molto meno l'esecuzione, affinchè non allacciassero le coscienze de'
sudditi per queste proibizioni, non ad altro fine procurate, che per
annientare le ragioni de' Principi e delle Nazioni.
Questo medesimo fecero valere nelle province di Fiandra, e quel ch'è
da notare, nel nostro Regno di Napoli ancora, cotanto a Roma vicino,
ed al quale sovente gli Spagnuoli, per vantaggiar le condizioni dei
Regni loro di Spagna, permisero, che molti aggravj dalla Corte di Roma
sofferisse.
Il Pontefice Clemente VIII, dopo la Giunta di Sisto V, accrebbe
l'Indice Romano e fatto di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto
il tempo del suo Pontificato tenne così esercitata la Congregazione
dell'Indice ed il Maestro del Sagro Palazzo, che non vi fu anno, che
da Roma non uscissero decreti e editti proibitorj. Dal primo anno
del nuovo secolo 1601, e per li seguenti anni insino alla sua morte,
non uscivano altro da Roma, che questi decreti e editti, per li
quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le
professioni e scienze, sol perchè o gli Autori erano separati dalla
Chiesa, o perchè sostenevano le regalie, o altre ragioni di Principi, o
perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proibiti molti
libri legali, fra gli altri con molto rigore l'opere di _Molineo_, li
trattati di _Alberico Gentile_, di _Giovanni Corasio_, di _Scipione
Gentile_ e di tanti altri.
Infra questi il nostro reggente _Camillo de Curte,_ che, come diremo,
fu uno de' più rinomati nostri Professori di que' tempi, diede in
Napoli, nel 1605, alle stampe una sua opera intitolata: _Diversorii
juris Feudalis Prima, et Secunda Pars_: nella seconda parte della quale
trattò de' remedj, che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della
giurisdizione regale, affinchè nè i diritti regali ricevano oltraggio,
nè i suoi vassalli siano oppressi da' Prelati, usurpando la regal
giurisdizione: dichiara in questo libro il modo solito e per lungo uso
stabilito di resister loro: cioè nel principio di farsegli una, due e
tre ortatorie: quando queste non bastano, di chiamargli: non obbedendo
alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità e carcerare i parenti
più a lor congiunti, i servidori, anche gli amici: e per ultimo, non
volendo obbedire, di cacciargli dal Regno. Modi legittimi, permessi
ed approvati da una inveterata pratica di tutti i Regni d'Europa. Ma
il libro appena fu dato alla luce, che ecco si vide nel medesimo anno
uscir da Roma un editto, col quale fra gli altri libri venne anche
severamente proibito questo, con tali parole: _Camilli de Curtis
secunda pars Diversorii, sive Comprensorii juris Feudalis, Neapoli apud
Constantinum Vitalem 1605 omnino, et sub anathemate prohibetur_[49].
Il Conte di Benavente, che si trovava allora Vicerè in Napoli,
intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere _Exequatur_
all'editto; anzi a' 14 decembre del medesimo anno, scrisse una grave
consulta al Re Filippo III, nella quale fra l'altre cose occorsegli in
materia di giurisdizione, gli diè raguaglio di questa proibizione fatta
del libro del Reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano
que' rimedj ed i diritti di S. M. che ha in simili occorrenze,
rappresentando al Re, che contro questo abuso bisognava prendere
risoluti e forti espedienti, perchè altramente ciò soffrendosi, non vi
sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione[50].
Parimente nel 1627, sotto il Pontificato di Urbano VIII, dalla
Congregazione dell'Indice uscì un decreto sotto la data de' 4 febbrajo
di quell'anno, dove oltre la proibizione fatta d'alcune opere legali
di _Treutlero_, di _Ugon Grozio_ e dell'Istoria della giurisdizion
pontificia di Michele Roussel, fu anche proibito un libro che D. Pietro
Urries avea allora pubblicato in Napoli in difesa del Rito 235 della
nostra G. C. della Vicaria, intorno a' requisiti del Chericato, da
riconoscersi da quel Tribunale; e perchè quel Rito, ancorchè antico,
non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della Corte
di Roma, fu tosto il libro proibito in Roma: _Petri de Urries liber
inscriptus: Aestivum otium ad repetitionem Ritus 235 M. C. Vicariae
Neapolitanae_[51]. Ma il Duca d'Alba Vicerè non fece valere nel Regno
quel decreto, e ne scrisse al Re, da cui ne ricevè risposta sotto li 10
agosto del detto anno, maravigliandosi della proibizione fatta in Roma
di quel libro dove non si difendeva, che un Rito antichissimo della
Vicaria del Regno[52].
Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere
i nostri diritti e le nostre patrie leggi ed istituti; poichè noi,
affinchè non si ricevano bolle, brevi, decreti, editti ed in fine
ogni provisione di Roma senza l'_Exequatur Regium_, ne abbiamo legge
scritta stabilita dal Duca d'Alcalà nel 1561, quando vi era Vicerè, e
che leggiamo ancora impressa nei volumi delle nostre Prammatiche[53]:
requisito che in conformità della legge era necessario, e si praticava
anche ne' decreti che venivano da Roma, per li quali si proibivano
i libri: ed in ciò il Regno nostro non ha che invidiare (quando si
voglia) nè a Francia, nè a Spagna, nè a Fiandra, nè a qualunque altro
Principato più ben istituito e regolato del Mondo Cattolico.
In Francia è a tutti noto che non han forza alcuna simili Bolle
o Decreti proibitorj di Roma: sono quelli ben esaminati, e se si
trovano a dovere, si eseguiscono, altrimente si rifiutano. Ciò che
non potrà più chiaramente dimostrarsi, se non per quello che accadde
nella proibizione dell'opere di _Carlo Molineo_. Avendo la Corte di
Roma saputo, che non ostante l'indice Romano, per cui erano state
affatto quelle proibite, venivano lette in tutti i Regni d'Europa,
particolarmente in Francia ed in Fiandra, le cui Università e Censori,
avendole solamente espurgate d'alcuni errori, le permettevano, tanto
che giravano per le mani di tutti i Giureconsulti e d'altri Letterati,
e tenute in sommo pregio; Clemente VIII riputando ciò a gran dispregio
della Sede Appostolica, a' 21 Agosto del 1602, cavò fuori una terribile
Bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo
assolutamente tutti i suoi Libri, anche gli Espurgati, dicendo, che
_non aliter quam igne expurgari possint_. Rivocò per tanto tutte le
licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si concedessero.
Quindi nacque il moderno stile delle Congregazioni del S. Officio e
dell'Indice, che nelle licenze, che si concedono, quantunque ampissime
di legger libri, anche laidissimi e perniziosi, si soggiunga sempre:
_Exceptis operibus Caroli Molinei_. Fu pubblicata questa Bolla,
secondo il solito, in Roma a' 26 agosto di quell'anno 1602, ed affissa
_ad valvas Basilicae Principis Apostolorum in acie Campi Florae_,
soggiungendosi che tutti _ita arctent, ac afficiant, perinde ac si
omnibus, et singulis intimatae fuissent_.
Ma che pro? niente valse questa Bolla, nè in Francia, nè nelle Fiandre,
nè altrove: l'opere di questo insigne Giureconsulto niente perderono
di pregio, nè erano meno stancate da' Professori ora di prima: tutti i
Giureconsulti, ed ogni Pratico l'ebbe tra le mani, ed era più studiato
quest'Autore, e più frequentemente allegato nel Foro che Bartolo e
Baldo; e resesi così necessario, che, come dice Bertrando Loth[54],
nella Francia ed in Fiandra niuno insigne Pratico o Avvocato può
starne di senza, particolarmente nell'Artesia, dove le Consuetudini
di quella Provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di
questo Autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità ha
ottenuto ne' loro Tribunali.
I Prammatici franzesi gli hanno così famigliari che non vi è arringo o
scrittura che si faccia, che non sia ripiena di allegazioni tratte da
quelli in qualunque materia, sia di ragion civile o canonica. Ma niun
argomento più convince non essere stata in Francia ricevuta questa
Bolla, e di non essersi di tal proibizione tenuto alcun conto, quanto
quella magnifica ed esatta _Edizione_ fatta modernamente di tutte le
Opere di questo Autore in Parigi, e proccurata per opera ed industria
di _Francesco Pinson_ il giovane, celebre Avvocato di Parigi, il quale
oltre avervi aggiunte alcune sue note molto erudite ed accomodate alla
moderna pratica, aggiunse ancora alle suddette opere alcune altre
appartenenti alla materia ecclesiastica, che compongono il quarto e
quinto tomo. Fu divolgata questa edizione in Parigi in cinque volumi,
con espresso privilegio del Re, perchè più chiaramente si conoscesse
nel Regno di Francia non essersi tenuta in niun conto la proscrizione
di Roma.
Ed in vero non meritavan tanta abbominazione l'Opere di questo Autore,
che dovesse portar tanto orrore, il quale, ancorchè non bene sentisse
in vita colla Chiesa romana, morì poi Cattolico; e se si permettono,
come bene a proposito osservò _Van-Espen_[55], l'opere de' Gentili,
ancorchè piene di lascivie e di laidezze, che possono con facilità
corrompere i costumi dei giovani; perchè non s'avran da permettere
l'opere d'un così insigne Giureconsulto per la loro gravità, dottrina
ed erudizione, dalla lezione delle quali possono ritrarre gran frutto?
Tanto maggiormente che se bene in quelle vi siano mescolate alcune
cose che non bene convengono colla dottrina della Chiesa romana, hanno
a ciò rimediato colle loro note, ed avvertimenti Gabriele de _Pineau_
e Francesco _Pinson_, in maniera che ora è più facile di poter essere
contaminati i giovani dalla lezione de' libri lascivi de' Gentili, che
il Giureconsulto cristiano possa essere in pericolo, leggendolo, di
deviare dalla dottrina della Chiesa Cattolica.
Altri esempi non meno illustri potrebbero raccorsi dalla Francia e
dalle province di Fiandra, che convincono il medesimo: come delle
proscrizioni fatte in Roma del Libro di _Cornelio Giansenio_ Vescovo
d'Iprì, intitolato _Augustinus_, e della Bolla per ciò emanata dal
Pontefice Urbano VIII nel 1643, che comincia: _In Eminenti_; delli
decreti profferiti in Roma dalla Congregazione del S. Ufficio sotto li
6 settembre del 1657 per li quali, fra l'altre, furono proscritte le
Lettere volgarmente chiamate _Provinciali_; della Bolla d'Alessandro
VII promulgata in Roma nel 1665, per la quale furon proscritte due
_Censure della Facoltà di Parigi_, non fatte valere nè in Francia,
nè in Fiandra: e di tante altre delle quali Van-Espen trattò
diffusamente[56].
Solo non abbiam riputato tralasciare in quest'occasione di notare, che
per tutti i Regni d'Europa i Principi hanno invigilato soprammodo, che
da Roma non si proscrivano libri che difendono la loro giurisdizione e
le prerogative de' loro Popoli; e con tutto che fossero da quella Corte
stati proibiti, non han fatta valere ne' loro Stati la proibizione,
nè permesso che i decreti fossero ricevuti, tanto che senza scrupolo
vengon letti, nè la proibizione curata; poichè hanno essi scoverto
l'arcano di Roma, e quanto importa, che i loro sudditi non s'imbevino
d'opinioni che ripugnano al buon governo.
Ne' Regni di Spagna, come si è detto, i decreti venuti di Roma, onde si
proibiscono i libri che difendono l'autorità regia, sono _ritenuti_ e
si sospende l'esecuzione[57].
In Francia la cosa è notissima, e tra le prove della libertà della
Chiesa gallicana[58], si legge un arringo fatto dall'Avvocato del Re
Domenico _Talon_ nel Consiglio regio, per occasione d'un consimile
decreto emanato dalle Congregazioni del S. Ufficio e dell'Indice,
dove fa vedere che simili decreti non debbono pubblicarsi, come
pregiudizialissimi alla Corona ed allo Stato; ed avverte che far il
contrario cagionerebbe gravi disordini; poichè da quelle Congregazioni
tuttavia l'Indice _proibitorio ed espurgatorio_ di libri si va
accrescendo, ed alla giornata prende augumento, e si proscrivono libri
in diminuzione delle Regalie del Re e libertà della Chiesa gallicana,
siccome eransi avanzati di proibire sino agli _Arresti_ del Parlamento
contra Giovanni Castelli, l'opere dell'illustre Presidente, _Tuano_,
le libertà della Chiesa gallicana ed altri Libri concernenti la persona
del Re e la sua regal giurisdizione.
In Fiandra dal Consiglio di Brabante co' medesimi sensi ne fu avvertito
l'Arciduca Leopoldo, a cui nel 1657 dirizzarono que' Consiglieri una
Consulta, nella quale l'ammonirono, che trascurare questo punto sarebbe
l'istesso che rovinar l'imperio; perchè già con lunga esperienza s'era
veduto, che Roma non fa altro, che proscrivere que' libri che difendono
la Regia autorità, tanto che ricevere quelli decreti senz'esame e senza
il _Placito Regio_, è il medesimo che permettere che il Papa possa
proscrivere ed interdire al Re di far editti o far imprimere libri
o scritti, per li quali sono difese le ragioni sue regali e de' suoi
vassalli. E confermando tutto ciò con esempj di fresco accaduti, gli
raccordarono che intorno a quattro anni furono in Fiandra impressi due
scritti, uno sotto il titolo: _Jus Belgarum circa Bullarum receptionem;
_ l'altro: _Defensio Belgarum contra evocationes, et peregrina
Judicia_. In quelli non si toccava niun dogma o articolo di fede, ma
unicamente si difendevano le ragioni di S. M. di non ammettersi Bolle
senza il _Placito Regio_: ciò non ostante, erano stati da Roma con
decreto Pontificio proscritti: tanto che bisognò che il Consiglio del
Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione,
come si legge dell'arresto rapportato da Van-Espen nel suo Trattato _De
Placito Regio_[59].
Questa medesima vigilanza tennero anche un tempo i nostri Vicerè, e
sopra tutti, come vedremo ne' seguenti libri di quest'Istoria, il
Duca d'Alcalà: la tennero ancora il Conte di Benavente ed il Duca
d'Alba, per la proibizione fatta a libri del _Curte_ e d'_Urries_; ma
ora par che in ciò siasi perduto quel vigore e zelo che si dovrebbe
tenere del servigio Regio e del Pubblico; e siansi alquanto i Ministri
del Re raffreddati in un punto cotanto importante: ciò che hammi
mosso a far questa digressione. Non solo si veggono uscir da Roma
libri pregiudizialissimi alle ragioni del Re e de' suoi vassalli,
ma si permette che s'introducano nel Regno, e la loro lezione non è
vietata; ma quello che merita più tosto riscotimento che ammirazione,
è il vedersi che all'incontro si proibiscono in Roma ogni dì colla
maggior facilità tutti i libri, ove si difendono, contro gli attentati
di quella Corte, le ragioni del Re e delle Nazioni; e senza che i
Decreti o Bolle siano qui ricevute, senza che vi s'interponga _Regio
Exequatur_, che presso noi è per legge scritta indispensabile a tutte
le provisioni che vengano da Roma, niuna eccettuata, si permette
l'effetto, non si puniscono chi le osserva, e si crede il suddito
peccare leggendogli contro il divieto di Roma, e non peccare rompendo
la legge del Principe, per la quale queste provisioni, quando non siano
avvalorate di _Regio placito_, si riputano nulle e di niun vigore,
ed in effetto, è come se non vi fossero. E qual maggiore stupidezza
fu quella ne' trascorsi anni tra noi usata, che contendendosi tra la
Corte di Roma, e 'l nostro Re intorno a' _Benefici_ che giustamente
si pretendono doversi conferire a' Nazionali, ed il Principe l'avea
con suo _Editto_ comandato; appena uscite tre nobili Scritture, che
difendevano l'_Editto_, e lo dimostravano conforme non meno alle leggi,
che a' canoni, si videro tosto in Roma con particolar Bolla di Clemente
XI proscritte e condannate alle fiamme, e noi taciti e cheti non farne
alcun risentimento; ed all'incontro le contrarie girar attorno libere e
franche, senza che si fosse lor dato il minimo impedimento? Anzi siam
ridotti a tal vano timore, che non s'ardisce di dar alle stampe opere
per altro utilissime, sol perchè si temono queste proscrizioni di Roma.
All'incontro non avviene così de' libri di Roma, che sono stampati
e cento volte ristampati, e corrono sempre per le mani di tutti,
donde la gente viene universalmente imbevuta di quelle opinioni
pregiudizialissime all'autorità del Re ed alle ragioni de' Popoli.
Forse altri dirà, non doversi di ciò molto curare, e non piatire in
ogni passo per vane parole: non l'intende però così Roma. Sono parole
sì, ma, come altri disse, parole che tirarono alle volte eserciti
armati: parole che istillate continuamente agli orecchi dei Popoli,
gli rendono persuasi di ciò che scrivono, onde nasce l'avversione,
la contumacia e l'indocilità di non potergli poi più ridurre alla
diritta via: condannano perciò nelle occasioni la parte del Principe,
stimano noi miscredenti, e che si voglia colla forza solo sopraffargli.
Empiono di false dottrine le coscienze degli uomini, e sovente
pregiudizialissime allo Stato; onde nasce che si creda da alcuni
potersi usar fraude ne' pagamenti de' dazj e delle gabelle; e se siano
imposte senza licenza della Sede Appostolica, credono che non siano
dovute, perchè così leggono nella Bolla _in Coena Domini_, e così ne'
loro Casuisti e Teologi. Quindi s'apprendono i tanti alti concetti
della potenza e giurisdizione ecclesiastica, ed all'incontro i tanto
bassi della potestà del Principe[60]. Ma di ciò sia detto abbastanza e
prendane chi può e deve di ciò cura e pensiero. Di questa mia qualsisia
opera ben prevedo che l'abbia da intervenire lo stesso; ma io che,
nè per odio, nè per altrui compiacenza ho intrapreso a scriverla, ma
unicamente per amor della verità, e per giovare a coloro che vorranno
prendersi la pena di leggerla, se ciò l'avverrà, rivolto al Signore
che scorge i cuori di tutti ed a cui niente è nascoso, lo pregherò
vivamente che la benedica egli, ed istilli negli altrui petti sensi di
veracità e d'amore.