Ordinamento sociale.
Art. 16 — Al regolare funzionamento della Società si provvede:
a) coll'assemblea generale dei soci;
b) col Consiglio d'amministrazione, composto di sette membri;
c) con un Comitato di tre sindaci effettivi e due supplenti;
d) con un Comitato di tre arbitri o probiviri;
e) con quel personale che si crederà necessario assumere in servizio.
Tutte le cariche sociali, di cui alla lettera _b, c, d_ sono gratuite.
Art. 17. — L'assemblea generale dei soci è il potere costituente della
Società, ed una volta radunata colle norme prescritte, essa delibera
validamente su tutti gli affari demandatile dal presente Statuto.
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
_Assemblea generale dei soci._
Art. 18. — L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel primo trimestre
allo scopo:
a) di esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio ultimo,
sentita la relazione dei sindaci;
b) nominare le cariche sociali;
c) deliberare sugli articoli posti all'ordine del giorno.
Art. 19. — Le assemblee straordinarie vengono convocate quando il
Consiglio d'amministrazione lo crede necessario, quando sono chieste
dal Comitato dei sindaci, o da almeno un terzo dei soci mediante
domanda in iscritto firmata da questi.
Art. 20. — Il Comitato dei sindaci ed anche i soci hanno facoltà
di proporre oggetti da mettersi nell'ordine del giorno da trattarsi
all'assemblea. Le relative proposte scritte e firmate devono essere
presentate al Consiglio almeno un mese prima della convocazione
dell'assemblea, e quelle d'iniziativa dei soci devono essere firmate da
almeno un decimo dei soci.
Art. 21. — Il Consiglio convocherà le assemblee mediante avviso affisso
alla porta esterna della latteria e pubblicazione sul giornale degli
annunzi legali della rispettiva provincia, almeno quindici giorni prima
dell'adunanza. Inoltre farà tenere ai soci, almeno otto giorni prima
dell'adunanza, l'invito all'assemblea.
Art. 22. — Nell'avviso di convocazione saranno indicati il giorno,
l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè gli oggetti posti all'ordine
del giorno.
Art. 23. — L'assemblea è validamente costituita quando intervenga
almeno un terzo dei soci.
Se non si raggiunge questo numero si procederà ad una seconda
convocazione, che avrà luogo nel settimo giorno successivo, salvo i
casi di assoluta urgenza, pei quali basterà l'intervallo di un giorno
In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero
dei soci presenti.
Art. 24. — Aperta la seduta ed accertata la validità dell'assemblea dal
presidente della Società o da chi ne fa le veci, l'assemblea nomina il
presidente della stessa, quale incaricato di dirigere la discussione;
ed il presidente nomina il segretario e gli scrutatori tra i soci
presenti.
Possono fungere da presidente e da segretario dell'assemblea
il presidente della Società ed il segretario del Consiglio
d'amministrazione.
Art. 25. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Trattandosi di persone oppure quando almeno la metà dei soci presenti
lo richiedono, si procede a scrutinio segreto.
Nel caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Nell'approvazione del conto consuntivo si astengono dal votare i membri
del Consiglio d'amministrazione.
Art. 26. — L'assemblea non può deliberare su altri oggetti all'infuori
di quelli posti all'ordine del giorno.
Art. 27. — Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare all'assemblea
da altro socio o da persona estranea alla Società, mediante delegazione
scritta in calce alla lettera d'invito o mediante semplice lettera, da
prodursi al principio della seduta all'ufficio di presidenza.
Ogni persona non può avere più di una rappresentanza. Il socio delegato
da altro socio dispone di due voti, compreso il proprio.