TITOLO IV.

Ordinamento sociale.

Art. 16 — Al regolare funzionamento della Società si provvede:

a) coll'assemblea generale dei soci;

b) col Consiglio d'amministrazione, composto di sette membri;

c) con un Comitato di tre sindaci effettivi e due supplenti;

d) con un Comitato di tre arbitri o probiviri;

e) con quel personale che si crederà necessario assumere in servizio.

Tutte le cariche sociali, di cui alla lettera _b, c, d_ sono gratuite.

Art. 17. — L'assemblea generale dei soci è il potere costituente della

Società, ed una volta radunata colle norme prescritte, essa delibera

validamente su tutti gli affari demandatile dal presente Statuto.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

_Assemblea generale dei soci._

Art. 18. — L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel primo trimestre

allo scopo:

a) di esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio ultimo,

sentita la relazione dei sindaci;

b) nominare le cariche sociali;

c) deliberare sugli articoli posti all'ordine del giorno.

Art. 19. — Le assemblee straordinarie vengono convocate quando il

Consiglio d'amministrazione lo crede necessario, quando sono chieste

dal Comitato dei sindaci, o da almeno un terzo dei soci mediante

domanda in iscritto firmata da questi.

Art. 20. — Il Comitato dei sindaci ed anche i soci hanno facoltà

di proporre oggetti da mettersi nell'ordine del giorno da trattarsi

all'assemblea. Le relative proposte scritte e firmate devono essere

presentate al Consiglio almeno un mese prima della convocazione

dell'assemblea, e quelle d'iniziativa dei soci devono essere firmate da

almeno un decimo dei soci.

Art. 21. — Il Consiglio convocherà le assemblee mediante avviso affisso

alla porta esterna della latteria e pubblicazione sul giornale degli

annunzi legali della rispettiva provincia, almeno quindici giorni prima

dell'adunanza. Inoltre farà tenere ai soci, almeno otto giorni prima

dell'adunanza, l'invito all'assemblea.

Art. 22. — Nell'avviso di convocazione saranno indicati il giorno,

l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè gli oggetti posti all'ordine

del giorno.

Art. 23. — L'assemblea è validamente costituita quando intervenga

almeno un terzo dei soci.

Se non si raggiunge questo numero si procederà ad una seconda

convocazione, che avrà luogo nel settimo giorno successivo, salvo i

casi di assoluta urgenza, pei quali basterà l'intervallo di un giorno

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero

dei soci presenti.

Art. 24. — Aperta la seduta ed accertata la validità dell'assemblea dal

presidente della Società o da chi ne fa le veci, l'assemblea nomina il

presidente della stessa, quale incaricato di dirigere la discussione;

ed il presidente nomina il segretario e gli scrutatori tra i soci

presenti.

Possono fungere da presidente e da segretario dell'assemblea

il presidente della Società ed il segretario del Consiglio

d'amministrazione.

Art. 25. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Trattandosi di persone oppure quando almeno la metà dei soci presenti

lo richiedono, si procede a scrutinio segreto.

Nel caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Nell'approvazione del conto consuntivo si astengono dal votare i membri

del Consiglio d'amministrazione.

Art. 26. — L'assemblea non può deliberare su altri oggetti all'infuori

di quelli posti all'ordine del giorno.

Art. 27. — Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare all'assemblea

da altro socio o da persona estranea alla Società, mediante delegazione

scritta in calce alla lettera d'invito o mediante semplice lettera, da

prodursi al principio della seduta all'ufficio di presidenza.

Ogni persona non può avere più di una rappresentanza. Il socio delegato

da altro socio dispone di due voti, compreso il proprio.

Guida per la costituzione e per l'impianto di latterie sociali cooperative · 第 15 / 38 题