Art. 28. — Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo
verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori se
questi intervennero.
_Elezioni alle cariche sociali._
Art. 29. — Le elezioni di sette consiglieri, di tre sindaci effettivi
e due supplenti, di tre arbitri, sono fatte dall'assemblea mediante
votazione a schede segrete.
I candidati che ottengono maggior numero di voti vengono proclamati
eletti. Nel caso di parità di voti, la nomina spetta al maggiore d'età.
Art. 30. — Ognuno degli eletti farà constare colla propria firma
l'accettazione della carica.
Nel caso di rifiuto resterà eletto quello dei candidati che nello
scrutinio avrà ottenuto maggior numero di voti dopo l'ultimo nominato.
Art. 31. — Allorchè per qualsiasi motivo si rendono vacanti dei posti
nel Consiglio d'amministrazione, i consiglieri che rimangono quando
siano almeno in quattro, possono in unione ai sindaci chiamare altri
soci a sostituire i mancanti; ma quando i posti vacanti siano più
di tre, devesi convocare l'assemblea affinchè proceda alle elezioni
suppletorie.
I consiglieri scelti dal Consiglio in unione ai sindaci scadono il
giorno della prossima assemblea ordinaria, alla quale spetta la nomina
definitiva.
_Consiglio d'Amministrazione — Presidente — Segretario._
Art. 32. — La rappresentanza e la gestione della Società è devoluta ad
un Consiglio di amministrazione, composto di sette soci, che vengono
eletti dall'assemblea generale.
Art. 33. — I membri del Consiglio durano in carica due anni, ma un anno
dopo le elezioni generali quattro consiglieri scadono per sorteggio;
negli anni successivi la scadenza è determinata dall'anzianità.
Tutti sono rieleggibili.
Colla perdita della qualità di socio cessa di diritto anche la qualità
di membro del Consiglio.
Art. 34. — Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Questi
sono esonerati dal prestare cauzione e non contraggono per effetto
della loro gestione, di fronte ai terzi, altra responsabilità che
quella determinata dal Codice di commercio.
Art. 35. — Il Consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno il
presidente, il vice-presidente ed il segretario.
In assenza dei due primi fa le veci di presidente il consigliere più
anziano per nomina ed a parità di anzianità quello che ebbe maggiori
voti nelle elezioni.
Art. 36. — Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano
esclusivamente riservati all'assemblea dei soci e particolarmente:
a) delibera sulla compera e sulla vendita di beni mobili e stabili;
b) stabilisce la pianta del personale retribuito, fa la nomina ed il
licenziamento di questo, oppure la sospensione dello stipendio, secondo
le circostanze;
c) sorveglia l'andamento dell'azienda ed impartisce le necessarie
disposizioni;
d) fa eseguire lo Statuto e le deliberazioni dell'assemblea;
e) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
f) stabilisce la misura della tassa d'ingresso pei nuovi soci ed i
prezzi di vendita dei generi ottenuti nel casello sociale;
g) provvede alla compilazione dei bilanci annuali e propone riparto
degli utili;
h) determina ed applica le multe ai soci che consegnano latte alterato
od anormale;
i) manda alla decisione degli arbitri quelle contestazioni di cui non
vuol assumere la responsabilità del giudizio prima di sentire l'avviso
di quelli;
l) compila il _Regolamento interno_ della Latteria, nel quale sono
stabilite le mansioni del personale retribuito, gli orari, le modalità
del funzionamento, sia in rapporto al personale stesso, sia in rapporto
ai soci. Il Regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea generale.
Art. 37. — Il Consiglio stabilisce l'epoca delle proprie riunioni
periodiche e può altresì essere convocato in via straordinaria dal
presidente o da chi ne fa le veci.
Alla legalità delle sue deliberazioni si richiede la presenza di almeno
quattro consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso
di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
La votazione segreta si adotta quando trattasi di persone o quando
venga domandata anche da uno solo dei consiglieri.
Gli atti del Consiglio, registrati sul _Libro dei verbali_, vengono
firmati da tutti i consiglieri presenti alla seduta.
Art. 38. — Il presidente o chi ne fa le veci rappresenta legalmente
la Società in confronto dei terzi ed in giudizio, fa eseguire le
deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'amministrazione,
firma la corrispondenza in unione al segretario, firma i mandati di
pagamento e le reversali di cassa, convoca il Consiglio quando lo crede
opportuno.
Art. 39. — Il consigliere segretario tiene e controfirma la
corrispondenza, stende i verbali delle sedute del Consiglio ed
eventualmente delle assemblee, tiene la contabilità dell'azienda,
oppure la sorveglia nel caso che questa sia affidata ad altra persona.
_Sindaci — Arbitri._
Art. 40. — Il Comitato dei sindaci è composto di tre membri effettivi
e due supplenti, scelti dall'assemblea generale fra i soci; durano in
carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 41. — I Sindaci adempiono a tutti gli obblighi loro demandati
dall'art. 184 del Codice di commercio. Essi vigilano l'andamento della
Società: controllano la cassa, i registri, la contabilità, riferiscono
sul bilancio annuale con apposita relazione all'assemblea generale
ordinaria, hanno diritto di promuovere la convocazione dell'assemblea
generale e di assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione,
con facoltà di fare proposte ed osservazioni, senza però partecipare
alla votazione; in ogni tempo hanno diritto di ottenere dal Consiglio
notizie e schiarimenti sulle diverse operazioni sociali.
Art. 42. — Il Comitato dogli arbitri o probiviri è composto di tre
membri nominati dall'assemblea generale, i quali durano in carica due
anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra i non
soci.
Art. 43. — Gli arbitri decidono tutte le controversie che insorgono tra
soci e soci, tra soci ed amministratori, tra questi e gli impiegati
della Società, purchè siano inerenti a questioni contemplate dallo
Statuto o dal Regolamento sociale.
Il loro giudizio può essere chiesto dal Consiglio d'amministrazione,
come dalle altre parti interessate.
_Personale retribuito._
Art. 44. — Il personale assunto in servizio con retribuzione dipende
direttamente dal Consiglio d'amministrazione, al quale è devoluta la
facoltà di nomina e di revoca, nonchè di fissarne lo stipendio e le
mansioni.
Esso deve ottemperare a tutte le prescrizioni e norme indicate dallo
Statuto sociale e dal Regolamento.
Art. 45. — Il personale tecnico retribuito consterà di almeno un
casaro ed un sotto-casaro. È in facoltà del Consiglio di aumentare il
numero di questi lavoranti, nonchè di assumere altri operai ed anche un
direttore quando lo esiga l'importanza e lo sviluppo della latteria.
Qualora non sia possibile trovare fra i membri del Consiglio chi faccia
le funzioni di contabile e di cassiere gratuitamente, il Consiglio
stesso è autorizzato ad affidare queste mansioni a persone estranee,
fissandone la relativa retribuzione.
Al cassiere può farsi obbligo di prestare cauzione.