I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere mandatari.

Art. 28. — Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo

verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori se

questi intervennero.

_Elezioni alle cariche sociali._

Art. 29. — Le elezioni di sette consiglieri, di tre sindaci effettivi

e due supplenti, di tre arbitri, sono fatte dall'assemblea mediante

votazione a schede segrete.

I candidati che ottengono maggior numero di voti vengono proclamati

eletti. Nel caso di parità di voti, la nomina spetta al maggiore d'età.

Art. 30. — Ognuno degli eletti farà constare colla propria firma

l'accettazione della carica.

Nel caso di rifiuto resterà eletto quello dei candidati che nello

scrutinio avrà ottenuto maggior numero di voti dopo l'ultimo nominato.

Art. 31. — Allorchè per qualsiasi motivo si rendono vacanti dei posti

nel Consiglio d'amministrazione, i consiglieri che rimangono quando

siano almeno in quattro, possono in unione ai sindaci chiamare altri

soci a sostituire i mancanti; ma quando i posti vacanti siano più

di tre, devesi convocare l'assemblea affinchè proceda alle elezioni

suppletorie.

I consiglieri scelti dal Consiglio in unione ai sindaci scadono il

giorno della prossima assemblea ordinaria, alla quale spetta la nomina

definitiva.

_Consiglio d'Amministrazione — Presidente — Segretario._

Art. 32. — La rappresentanza e la gestione della Società è devoluta ad

un Consiglio di amministrazione, composto di sette soci, che vengono

eletti dall'assemblea generale.

Art. 33. — I membri del Consiglio durano in carica due anni, ma un anno

dopo le elezioni generali quattro consiglieri scadono per sorteggio;

negli anni successivi la scadenza è determinata dall'anzianità.

Tutti sono rieleggibili.

Colla perdita della qualità di socio cessa di diritto anche la qualità

di membro del Consiglio.

Art. 34. — Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Questi

sono esonerati dal prestare cauzione e non contraggono per effetto

della loro gestione, di fronte ai terzi, altra responsabilità che

quella determinata dal Codice di commercio.

Art. 35. — Il Consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno il

presidente, il vice-presidente ed il segretario.

In assenza dei due primi fa le veci di presidente il consigliere più

anziano per nomina ed a parità di anzianità quello che ebbe maggiori

voti nelle elezioni.

Art. 36. — Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano

esclusivamente riservati all'assemblea dei soci e particolarmente:

a) delibera sulla compera e sulla vendita di beni mobili e stabili;

b) stabilisce la pianta del personale retribuito, fa la nomina ed il

licenziamento di questo, oppure la sospensione dello stipendio, secondo

le circostanze;

c) sorveglia l'andamento dell'azienda ed impartisce le necessarie

disposizioni;

d) fa eseguire lo Statuto e le deliberazioni dell'assemblea;

e) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

f) stabilisce la misura della tassa d'ingresso pei nuovi soci ed i

prezzi di vendita dei generi ottenuti nel casello sociale;

g) provvede alla compilazione dei bilanci annuali e propone riparto

degli utili;

h) determina ed applica le multe ai soci che consegnano latte alterato

od anormale;

i) manda alla decisione degli arbitri quelle contestazioni di cui non

vuol assumere la responsabilità del giudizio prima di sentire l'avviso

di quelli;

l) compila il _Regolamento interno_ della Latteria, nel quale sono

stabilite le mansioni del personale retribuito, gli orari, le modalità

del funzionamento, sia in rapporto al personale stesso, sia in rapporto

ai soci. Il Regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea generale.

Art. 37. — Il Consiglio stabilisce l'epoca delle proprie riunioni

periodiche e può altresì essere convocato in via straordinaria dal

presidente o da chi ne fa le veci.

Alla legalità delle sue deliberazioni si richiede la presenza di almeno

quattro consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso

di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

La votazione segreta si adotta quando trattasi di persone o quando

venga domandata anche da uno solo dei consiglieri.

Gli atti del Consiglio, registrati sul _Libro dei verbali_, vengono

firmati da tutti i consiglieri presenti alla seduta.

Art. 38. — Il presidente o chi ne fa le veci rappresenta legalmente

la Società in confronto dei terzi ed in giudizio, fa eseguire le

deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'amministrazione,

firma la corrispondenza in unione al segretario, firma i mandati di

pagamento e le reversali di cassa, convoca il Consiglio quando lo crede

opportuno.

Art. 39. — Il consigliere segretario tiene e controfirma la

corrispondenza, stende i verbali delle sedute del Consiglio ed

eventualmente delle assemblee, tiene la contabilità dell'azienda,

oppure la sorveglia nel caso che questa sia affidata ad altra persona.

_Sindaci — Arbitri._

Art. 40. — Il Comitato dei sindaci è composto di tre membri effettivi

e due supplenti, scelti dall'assemblea generale fra i soci; durano in

carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 41. — I Sindaci adempiono a tutti gli obblighi loro demandati

dall'art. 184 del Codice di commercio. Essi vigilano l'andamento della

Società: controllano la cassa, i registri, la contabilità, riferiscono

sul bilancio annuale con apposita relazione all'assemblea generale

ordinaria, hanno diritto di promuovere la convocazione dell'assemblea

generale e di assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione,

con facoltà di fare proposte ed osservazioni, senza però partecipare

alla votazione; in ogni tempo hanno diritto di ottenere dal Consiglio

notizie e schiarimenti sulle diverse operazioni sociali.

Art. 42. — Il Comitato dogli arbitri o probiviri è composto di tre

membri nominati dall'assemblea generale, i quali durano in carica due

anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra i non

soci.

Art. 43. — Gli arbitri decidono tutte le controversie che insorgono tra

soci e soci, tra soci ed amministratori, tra questi e gli impiegati

della Società, purchè siano inerenti a questioni contemplate dallo

Statuto o dal Regolamento sociale.

Il loro giudizio può essere chiesto dal Consiglio d'amministrazione,

come dalle altre parti interessate.

_Personale retribuito._

Art. 44. — Il personale assunto in servizio con retribuzione dipende

direttamente dal Consiglio d'amministrazione, al quale è devoluta la

facoltà di nomina e di revoca, nonchè di fissarne lo stipendio e le

mansioni.

Esso deve ottemperare a tutte le prescrizioni e norme indicate dallo

Statuto sociale e dal Regolamento.

Art. 45. — Il personale tecnico retribuito consterà di almeno un

casaro ed un sotto-casaro. È in facoltà del Consiglio di aumentare il

numero di questi lavoranti, nonchè di assumere altri operai ed anche un

direttore quando lo esiga l'importanza e lo sviluppo della latteria.

Qualora non sia possibile trovare fra i membri del Consiglio chi faccia

le funzioni di contabile e di cassiere gratuitamente, il Consiglio

stesso è autorizzato ad affidare queste mansioni a persone estranee,

fissandone la relativa retribuzione.

Al cassiere può farsi obbligo di prestare cauzione.

Guida per la costituzione e per l'impianto di latterie sociali cooperative · 第 16 / 38 题