TITOLO III.

Soci, loro ammissione, diritti, doveri, recesso.

Art. 8. — Si acquista la qualità di socio mediante la sottoscrizione od

il possesso di almeno una azione.

Art. 9. — Dopo la costituzione della Società coloro che vogliono farne

parte devono presentare domanda scritta al Consiglio d'amministrazione,

firmata dal richiedente e da due soci. Nella domanda verrà indicato il

numero delle vaccine possedute, la località ove si trovano ed il numero

delle azioni che il richiedente desidera acquistare.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sull'accettazione della

domanda. Nel caso di rifiuto non è obbligato a darne i motivi.

Art. 10. — Col fatto di aver chiesto ed ottenuto la qualità di

socio, questi accetta gli obblighi portati dal presente Statuto e

dai regolamenti sociali debitamente approvati e risponde sino alla

concorrenza delle azioni da lui possedute per tutti gli obblighi

assunti dalla Società.

Art. 11. — Possono far parte della Società le persone giuridicamente

capaci ed anche i Corpi morali, le associazioni, i minori, gli

interdetti, a mezzo dei loro legali rappresentanti.

Ne sono escluse le persone aventi interessi contrari alla Società,

nonchè le persone di riprovevole condotta morale e sociale.

Art. 12. — Ogni socio ha il dovere di consegnare alla Latteria ogni

giorno, secondo gli orari ed i modi che verranno stabiliti dal

Consiglio d'amministrazione, il latte genuino prodotto dalle sue

vaccine, eccettuato quello occorrente ai bisogni giornalieri della sua

famiglia ed all'allevamento dei vitelli.

Art. 13. — Ogni socio ha il diritto:

a) di partecipare al patrimonio ed agli utili netti della Società in

proporzione delle proprie azioni e del latte da lui consegnato;

b) di acquistare anche al minuto i prodotti della latteria, nella

misura ed al prezzo che verrà fissato dal Consiglio d'amministrazione;

c) di votare nelle assemblee sociali e di essere eletto alle cariche

sociali, purchè abbia versato alla Società l'intero importo delle

azioni da lui sottoscritte;

d) di vigilare l'andamento della Società, la fabbricazione dei

latticini e di presentare le sue eventuali obbiezioni al Consiglio

d'amministrazione.

Art. 14. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di escludere dalla

Società il socio:

a) che abbia, a scopo di frode, consegnato latte adulterato o

falsificato o guasto od altrimenti anormale.

b) che abbia subito condanne infamanti o commesse azioni riputate

disonorevoli dal Consiglio stesso.

c) che abbia in qualsiasi modo recato danno alla Società.

Contro le deliberazioni del Consiglio il socio può appellarsi al

_Comitato degli arbitri_.

Art. 15. — Nel caso di esclusione del socio, la Società gli rimborsa

l'importo delle sue azioni al prezzo corrente, salvo sempre il diritto

di compensarsi pei danni eventualmente subiti coll'importo stesso.

Guida per la costituzione e per l'impianto di latterie sociali cooperative · 第 14 / 38 题