Ordinamento e governo delle Repubbliche.
Così scarsi tornano nella nostra storia i momenti, ai quali possa
confortarsi la ragione ed esaltarsi il sentimento, che è ben dritto se
gl’italiani si fermano con compiacenza sopra la Lega Lombarda.
Legame puramente esterno e di momentanea provvisione, essa non cambiava
le condizioni de’ singoli Stati, ciascuno de’ quali come indipendente
proseguiva nella fatica di ordinarsi. Abbastanza ripetemmo che la
rivoluzione dei Comuni, tanto decisiva, non fu radicale, e lasciò
sussistere molte parti del passato, che oggi sarebbero le prime a
distruggersi. Oggi poi si vorrebbe innanzi tutto precisare i diritti
dei cittadini, farli tutti eguali in faccia alla legge, concentrare i
poteri maestatici in un magistrato supremo, abbastanza robusto nella
sua azione; separare la podestà legislativa dall’esecutiva, e dare
indipendenza e stabilità alla giudiziale, distribuita in una gerarchia
di tribunali con precise attribuzioni; proclamare leggi fisse, ed
evitare ogni tumultuosa applicazione di esse; discutere pubblicamente
i conti, scompartire con equità l’imposta, ottenere l’esercizio rapido
e uniforme dell’autorità, sottraendola all’arbitrio di un capo, alle
gelosie dell’aristocrazia, alle tumultuose incostanze del vulgo;
trovare il modo più conveniente a rendere rappresentato ogni bisogno,
ogni forza, ogni capacità, ed anche la provincia per togliere la
prevalenza oppressiva della capitale; chiarire e sodare le relazioni
cogli Stati vicini, e i diritti e doveri reciproci; e principalmente
assicurare l’indipendenza dello Stato per maniera che nessuno estranio
s’intrometta dell’interno suo ordinamento.
Non a questo senso intendevasi allora la libertà, nè chiaro concetto
si avea di ciò che or chiamiamo lo Stato; e dal tentonare d’inesperti
sarebbe troppo l’attendersi quel senno e quella prudenza, che sì spesso
fallisce a noi pure, a noi insegnati da lunghissima esperienza e da
tanti errori. Ingegniamoci di orientarci per quanto è possibile fra
tanta varietà di ordini, di statuti, di vicende.
Sottoposta che fu la campagna alla città, limite di ciascuna Repubblica
rimase ordinariamente quello delle giurisdizioni vescovili; onde oggi
ancora le diocesi, colla bizzarra loro conformazione, indicano il
territorio di quelle. Da ciò, se non originata, mantenuta la prodigiosa
differenza dei dialetti; da ciò la moltiplicità di edifizj civili e
religiosi, nessuna volendo restare di sotto della vicina; da ciò le
guerricciole; da ciò fatti meno penosi i frequenti esigli, poichè il
fuoruscito a due passi trovava sicurezza, senza aver mutato nè favella
nè clima.
La pace di Costanza ebbe sanzionata la rivoluzione, che da serve
ridusse franche le città, ma non attribuiva loro l’indipendenza,
bensì la libera podestà di governo, il diritto d’eleggere ciascuna
i proprj magistrati, far leggi, munirsi, conchiudere pace e guerra,
imporsi tributi e ripartirli, regolare la polizia rurale e l’industria,
militare sotto la propria bandiera, non essere obbligati andar fuori
del Comune per pagare tributo o rispondere a citazioni, esercitare
liberamente la pesca e la caccia. Essa pace non conferiva però nuovi
diritti, neppure uguagliava gli antichi; ciascuno rimaneva nella
condizione ove l’avea trovato la guerra, con più o meno privilegi,
secondo gli aveva compri, estorti, acquistati, ottenuti. Nè tampoco
si distruggeva veruna delle antiche dipendenze; e nella città libera
potevano ancora durare un conte feudale, un vescovo con diritti
sovrani, qualche uomo indipendente dai comuni magistrati, e servi fuor
della legge.
Di sopra poi di tutti stava un re o un imperatore, la cui supremazia
in sostanza si riduceva a mettere il proprio nome sulle monete e
agli istromenti, riscuotere annuo tributo, e la _paratica_ al primo
suo venire in Italia, determinata per ciascun Comune con particolari
convenzioni. Nel 1185 Federico I «volendo viemeglio premiare quelli
che più perseverano nella devozione alla sacra maestà dell’Impero,
ed osservando il valore, la fede, la devozione de’ _suoi_ diletti
cittadini milanesi, il cui affetto, più degli altri ardente, li mostra
di giorno in giorno meglio meritevoli de’ suoi favori»[144], cede loro
tutte le regalie che esso teneva nell’arcivescovado di Milano in terra
e in mare, determinando il tributo in lire trecento, oltre la paratica.
Quest’ultima dagli abitanti di Treviglio fu fissata in sei marchi
d’argento. Il Comune di Brescia ricompravasi nel 1192 da tutte le
regalie per due marchi l’anno, e gliene faceva carta Enrico VI.
I diritti regali non espressi nel patto di Costanza era convenuto
sarebbero ponderati dal vescovo di ciascuna città insieme con probi
uomini; ma essi non competendo se non al re che fosse eletto dal voto
nazionale, pochi fra’ successori del Barbarossa li godettero; e per
lo più s’accontentarono d’un omaggio e del giuramento di fedeltà,
trattando i nostri a maniera d’alleati. Enrico VI e Federico II,
bisognando d’ajuti in guerra, strinsero leghe con qualche città,
assolvendola dagli obblighi imposti dalla pace di Costanza; di modo che
o per cessione del re, o per ritrosia de’ popoli, s’andò smettendo ogni
aggravio, eccetto il fodro, che venne convertito in sussidio grazioso.
Anche dalla conferma dei magistrati, riservata all’imperatore o a’
suoi messi, le città si riscossero a denaro; sebbene le ghibelline, per
condiscendenza, gliela chiedessero ancora. Nel 1195, davanti alla porta
Torre di Como, Girardo de Zanibone, Tettamanzo de Gaidaldi, Odone di
Medolate, consoli del Comune di Cremona, col mezzo della lancia e del
gonfalone rosso con croce bianca, riceveano da Enrico VI l’investitura
di quanto si contiene nel privilegio di esso Comune[145].
Federico I erasi riservata l’appellazione delle cause[146], e a
riceverla delegava vicarj; venuti però questi di peso, le città se ne
fecero esentare, traendo anche tale diritto ai proprj magistrati o ai
vescovi[147].
Dapprima i messi regj ed i vicarj imperiali poteano ogni cosa quanto
l’imperatore, salvo che conferire i feudi maggiori o di trono, e
alienare o ipotecare beni e diritti dell’Impero. Abbiamo l’investitura
che Federico II dava nel 1249 a Tommaso conte di Savoja quale vicario
della Lombardia da Pavia in giù, affinchè conservasse la pace e la
giustizia; concedendogli perciò il mero e misto imperio e podestà
della spada contro i malfattori, principalmente quei che molestano
le strade; udire e risolvere le quistioni civili e criminali,
competenti all’imperatore; imporre bandi e multe; interporre decreti
per l’alienazione di cose ecclesiastiche e per tutela de’ pupilli;
dar tutori e curatori, restituire in intero, ricevere l’appello
dalle sentenze dei giudici ordinarj; ma dalla sentenza di lui possa
ricorrersi al trono[148]. Sì estesa autorità andò restringendosi;
i messi regj si ridussero a poco meglio che nodari; e il vicariato,
non che sostenere l’autorità imperiale, servì ad ampliare quella de’
grandi, che compravano esso titolo per assodare la propria dominazione.
Guarnieri conte di Humberg, vicario d’Enrico VII, dovette abbandonare
la Lombardia per assoluta mancanza di denaro: per la causa istessa
Princivalle del Fiesco, vicario di Rodolfo d’Habsburg, vendette alle
città di Toscana le giurisdizioni dell’Impero[149].
Ne’ ricchissimi archivj di Lucca investigammo altrove la formazione di
quel Comune (pag. 38): studiandovi ora le relazioni delle Repubbliche
coll’Impero, troviamo che nel 1162, alla presenza dell’arcivescovo di
Colonia, arcicancelliere dell’Italia e legato imperiale, i consoli
maggiori giurarono sugli evangeli fedeltà a Federico I, e di nulla
attentare a suo danno, anzi soccorrerlo a sostener la corona e
l’onor suo, o recuperarli; non palesare gli ordini secreti ch’egli
trasmettesse; e per la guerra o per la pace in Toscana e per le regalie
starà alla sua parola, l’ajuterà a riscuotere il fodro nel vescovado
di Lucca, da tutti i cittadini farà dargli il giuramento, non guastare
nè lasciar guastare la strada, dare all’imperatore venti militi nella
spedizione verso Roma e la Puglia, pagare l’annuo tributo convenuto
di quattrocento lire, in ricompra di tutte le regalie per sei anni.
L’imperatore concede in ricambio alla città di Lucca di eleggere i
consoli, i quali vadano a ricevere da esso l’investitura, e gli giurino
fedeltà[150].
Qui è riconosciuta la piena libertà del Comune: eppure, due anni dopo,
esso Federico confermava il mero e misto imperio al vescovo di Lucca
sopra gran quantità di terre, ville, castelli, autorizzandolo a far
leggi e giustizia, e governare per sè o pel suo nunzio, come farebbe
l’imperatore o un nunzio suo[151]. Poi nel 1185 dava un diploma in
favore dei Comuni e signori di Garfagnana, di Montemagno, di Versilia,
di Camajore, prendendoli in protezione, esimendoli da ogni dominio
di città o di autorità qualunque, come soggetti a sè solo; abroga
le occupazioni di terre, borghi, castelli fatte da consoli; obbliga
Lucca a riedificare i castelli che v’avesse demoliti[152]. L’anno
vegnente, Enrico VI rinnovava a questa il privilegio della zecca, delle
giurisdizioni e regalie nella città e nel distretto, non accennando
più all’obbligo d’andare i consoli a giurare fedeltà; però, anche
ne’ trattati con altre potenze, riservino la fedeltà all’Impero, e
gli paghino sessanta marche d’argento l’anno. Nel 1209 Ottone IV,
imperatore disputato, confermava la carta anticamente datale da Enrico
IV, con questo che nessun mai guastasse le mura della città o le
case; non dovessero avere palazzo per l’imperatore, nè dare alloggi;
non paghino alcun pedaggio da Pavia sino a Roma o in Pisa; non abbia
molestia chi vien a commerciare con Lucca pel mare o pel Serchio;
non si fabbrichi castello o fortino a sei miglia di circuito; nessun
giudice di Lombardia eserciti giurisdizione in Lucca, se non presente
l’imperatore o il suo cancelliere[153].
Dall’assicurare il libero governo interno, le esazioni, i mercati,
le caccie, le pesche, i forni, i mulini, le Repubbliche passarono a
pretendere dominio sopra i vicini, e ne chiedeano ancora la ratifica
dagl’imperatori. Pertanto nel 1244 Federico II al Comune di Lucca
concedeva che i castelli di Motrone, Montefegatese e Luliano nella
Garfagnana con tutte le loro pertinenze gli stessero sottoposti;
accettasse come concittadini le persone della Garfagnana che il
vogliano; e i Comuni e le persone di questa possano ricevere i podestà
e rettori di Lucca: vale a dire, li sottraeva alla giurisdizione
imperiale per sottoporli alla comunale[154]. Quando i Lucchesi
parteggiarono col papa, esso Federico cassò quelle concessioni,
investendone invece il figlio e vicario suo Enzo; ma riconciliatosi,
le restituì al Comune di Lucca come feudo, talchè questa città,
internamente repubblicana, riguardo agli esterni avea posto nella
gerarchia feudale[155]. Eppure lo stesso Federico donava in perpetuo a
Pagano Baldovin messinese il territorio di Viareggio.
La libertà dei Comuni guardavasi dunque non come un diritto primitivo,
ma come una concessione sovrana; dal re si chiedevano come privilegio
fin le giustizie; dal re si facevano confermare i successivi acquisti:
ma, secondo il senso feudale, consideravasi indipendenza il non aver
altro superiore che gl’imperatori.
Tanto però bastava perchè questi potessero turbare le Repubbliche
colle loro pretensioni. Altre ne mettevano in campo i feudatarj e
conti, che solo per necessità aveano rassegnato i diritti antichi. Già
dicemmo (pag. 69) come i vescovi fossero ricchissimi e signori di tanta
parte di feudi e di giurisdizione. A quello di Brescia spettava un
quinto dei feudi della diocesi: ed erano tanti, che Enrico imperatore
avendone sequestrati alcuni in pena del favore dato ai papi, trovaronsi
ammontare a tremila biolche di terra; che poi il Comune di Brescia
ritolse alla Camera imperiale, dandole a livello a tremila poveri.
Arimanno vescovo cercò ricuperare quei feudi ed altri che l’imperatore
aveva investiti a laici; ma i nuovi investiti si opposero, fecero
lega cogli arimanni, irati al vescovo e al Comune che li gravava di
contribuzioni ad onta dell’antica immunità: ne venne guerra di fortuna
varia, sinchè anche gli arimanni ottennero per patto i privilegi che
già godeano i valvassori, e assoluzione da ogni tributo e servizio di
corpo[156].
I vescovi essendo stati sovrani, consideravano come usurpatore o
astiavano come vincitore il Comune, e sofisticavano sui diritti di
quello. Intendo in questo senso una carta del 1158, ove i canonici di
Santa Maria di Novara giurano fra loro di non dar mano a far passare al
Comune le cose di essa chiesa, nè col fatto o col consiglio permettere
che questa paghi fodro o dazio al popolo o ai consoli; nè ajutarli
in ciò che spetti al fortificare la città; nè daranno canonicati
ai discendenti dei consoli che aveano aperto a forza il granajo del
capitolo, sinchè i padri son vivi, nè di quei consoli che in alcun modo
pregiudicassero alla chiesa, o entrassero per forza nella canonica o
nelle case de’ fratelli[157].
Sempre poi i vescovi serbarono qualche resto dell’autorità loro; e
come ricchissimi che manteneansi ancora, e capi d’una gerarchia e di
un tribunale ecclesiastico, guardavansi quai primi cittadini, opinando
prima di tutti, e facendo la prima comparsa negli affari. Questo
intralciamento di diritti e di pretensioni potea non recare trista
sequela di cozzi e di gelosie?
In mezzo a queste, le Repubbliche si organizzarono ciascuna
distintamente con una varietà che è mirabile sintomo d’estesa ragione
negl’Italiani, ma che è impossibile a seguirsi se non nelle storie
domestiche. Accennando que’ sommi capi in che le più s’accordavano,
dirò come la suprema signoria stesse nell’assemblea dei cittadini,
alla quale, a suon di trombe o di campana, convocavansi plebei insieme
e nobili, sommati talvolta a centinaja e migliaja. In Milano era di
ottocento, poi fu cresciuta e là ed altrove sino a millecinquecento e
a tremila, escludendo solo i mestieri sordidi. A Firenze vi entravano
le ventiquattro arti e i settantadue mestieri. In quella generale
adunanza, a voti si decideva della pace, della guerra, delle alleanze.
Sembra non vi si favellasse molto, e che ciò fosse un male lo lascerem
dire ad altri; ma i partiti non si pigliavano generalmente a semplice
maggioranza, volendosi ove i due terzi, ove i tre quarti; in alcun
luogo si raccoglieva complessivamente il voto di ciascuno de’ corpi che
componeano il gran consiglio.
Pei molti affari dove occorre segreto e decisione spedita e
spassionata, venne istituito il consiglio minore o _di credenza_[158],
composto de’ più ragguardevoli, giurati di non palesare i trattamenti.
Erano di spettanza sua le finanze, il vigilare sopra i consoli, le
relazioni esterne, e vi si disponevano i partiti da sottoporre alla
deliberazione del popolo.
I consoli, magistratura, come dicemmo, di attribuzioni particolari,
e che al formarsi de’ Comuni furono posti al governo, erano scelti
per suffragi; e senza la cauta divisione de’ poteri, doveano render
giustizia e amministrare la guerra, quasi non corresse divario fra i
perturbatori dell’ordine interno e dell’esteriore. I campagnuoli non
erano partecipi della pubblica amministrazione; ma molti castelli e
borghi, massime di Lombardia, crearono consoli proprj, più limitati di
autorità, sebbene intenti ad emulare i consoli cittadini.
I doveri dei consoli venivano annoverati nel giuramento che essi
prestavano entrando in carica, e che inscrivasi negli statuti. In
quelli di Genova, i più antichi che si conoscano[159], leggesi il
seguente:
— In nome del Signore, noi piglieremo il magistrato questo giorno
della purificazione della Madonna, e nel medesimo giorno, terminata la
compagnia, il deporremo.
«Opereremo sempre a utilità del vescovado e Comune nostro, e ad onore
della santa madre Chiesa.
«Esamineremo le quistioni private sulle istanze degli interessati, le
pubbliche anche senza istanza, di buona fede, secondo ragione e con
perfetta egualità, non pregiudicando al Comune in favore de’ privati,
nè ai privati in favor del Comune.
«In caso di disparere tra noi, varrà la pluralità; in caso di parità,
ci riporteremo a un savio, di cui non sia conosciuto il parere.
«Rivocheremo e miglioreremo le sentenze fatte dal nostro consolato,
qualunque volta il richieda la giustizia.
«Sentenzieremo in pubblico entro quindici giorni dopo presentato il
libello, quando non cada in dì festivo, o l’attore non si ritiri.
«Per una sentenza non percepiremo direttamente o indirettamente più di
tre soldi.
«Quando alcuna parte non trovi avvocato difensore, a sua istanza
glien’eleggeremo; e se l’eletto ricusi, o non si adoperi di buona fede,
gli vieteremo di comparirci dinanzi per tutto il nostro consolato.
«Imporremo a’ testimonj chiamati in giudizio dalle parti, di comparire
e deporre il vero, obbligandoli, in caso di rifiuto, al rifacimento del
danno. Nelle cause maggiori non si vorrà meno di dodici testimonj. Di
chi citato a testimoniare, negasse comparire davanti a noi e giurare
il vero, faremo vendetta a nostro arbitrio, ancorchè sia negli ordini
sacri, perchè così vuole ragione.
«Le proprietà, i feudi e i diritti posseduti pacificamente per
trent’anni, conserveremo intatti a’ possessori.
«In caso d’omicidio premeditato e palese, manderemo in esiglio il
colpevole, daremo il guasto a’ suoi beni, e il possesso di quelli a’
più stretti congiunti dell’ucciso, o, quando li rifiutassero, alla
cattedrale. Se non sia provato chiaramente il reo, permetteremo a’
congiunti fino in terzo grado di domandargli d’ammenda quanto vorranno,
o quanto almeno potrà dare l’accusato. E s’egli rifiuterà pagarla,
e sfiderà a battaglia l’accusatore, sarà lecito, e il soccombente
puniremo come avremmo punito il palese omicida.
«Chiunque portasse armi dal suono del campanone sin alla fine del
parlamento, condanneremo in lire dieci se n’abbia almeno cinquanta, o
in una se n’abbia sopra dieci, e in meno a nostro arbitrio se povero.
«Non permetteremo torri più alte di ottanta piedi, e a venti soldi per
piede condanneremo i trasgressori.
«I falsatori di monete e i complici loro spoglieremo d’ogni avere e
d’ogni diritto a favore del pubblico erario; proporremo al parlamento
che siano banditi in perpetuo; e venendo in nostro potere, farem
loro troncare la destra. Sarà però necessario a un tanto castigo o la
confessione del reo, o ch’e’ sia convinto mediante legale deposizione
de’ testimonj.
«Ad ambasciatori assegneremo solo l’onorario approvato dalla
maggioranza del parlamento.
«Vieteremo il portare nel nostro distretto merci pregiudicievoli alle
nostrali, salvo i legnami e guarnimenti di nave.
«Non imprenderemo guerra, nè faremo oste, divieto o imposizione senza
il consenso del parlamento; nè aumenteremo i dazj marittimi, fuorchè
all’occasione di nuova guerra in mare; e i pesi cadranno uguali su
tutti.
«Chiunque, invitato da noi o dal popolo ad ascriversi nella nostra
compagnia, non avrà aderito entro undici giorni, ne sarà escluso per
tre anni avvenire; non accetteremo in giudizio le sue istanze, salvo
fosse per difesa; nè lo nomineremo ai pubblici uffizj, e farem divieto
che nessuno della nostra compagnia lo serva delle sue navi, o lo
difenda ai tribunali.
«Qualunque volta un estranio sarà accettato nella nostra compagnia, gli
daremo il giuramento di abitazione non interrotta nella nostra città,
secondo il consueto degli altri cittadini. Pe’ conti, pe’ marchesi
e per le persone domiciliate fra Chiavari e Portovenere basterà
l’abitazione di tre mesi l’anno.
«Osserveremo fedelmente l’appalto delle monete a coloro che si sono
obbligati verso il Comune, e saranno leali alle convenzioni co’
principi e popoli forestieri».
Per correggere lo sconcio feudale di lasciare nelle mani stesse
l’amministrazione e la giustizia, si distinsero i consoli minori
o dei placiti, specialmente applicati ai giudizj, a differenza di
quei del Comune o maggiori[160]. Trattavano collegialmente le cause:
tenendo giurisdizione separata in distinti quartieri: e il tribunale
di ciascuno distinguevasi con insegna particolare, dicendosi del bue,
dell’aquila, dell’orso, del leone, e così via; a Piacenza erano dipinti
sul tribunale il griffone e il cervo, a Verona l’ariete; a Mantova
diceansi del banco di san Pietro, di sant’Andrea, di san Giacomo, di
san Martino[161].
Consoli chiamavansi, fin prima della libertà, altri sovrantendenti
alle grasce, alla marina, alle arti o simili, e così continuarono. Nel
1172 Milano creava otto consoli de’ mercanti, collo stipendio di sette
lire di terzuoli, e l’obbligo di sopravvedere alle misure, riscuotere
le multe dei bandi, delle bestemmie e di somiglianti trasgressioni,
e provvedere che i mercanti andassero sicuri. I consoli delle faggie
doveano rivendicare e difendere i diritti del Comune sovra i pascoli
intorno alla città, e sopravvegliare alle strade: il quale uffizio a
Chieri chiamavasi dei sacristi, a Siena de’ viaj. Di poi ciascun corpo
volle avere o piuttosto conservò consoli proprj; e così le parrocchie
e le terre, dove sussistettero fin ai giorni nostri quali agenti del
Comune.
Nell’elezione dei consoli operavano spesso l’intrigo e l’ingerenza
delle famiglie potenti; e trovandosi scelti da case e da fazioni
nemiche, si contrariavano gli uni gli altri, incagliando gli affari, e
per tema o preghiere o disservigio lasciando lesa o monca la giustizia.
La potenza de’ consoli annui ed elettivi non era bastante a reprimere
i faziosi, nè potea reggersi che appoggiata ad un partito, mancando
dell’imparzialità necessaria a garantire i diritti di tutti. I consoli,
nemici personali de’ castellani ch’essi aveano spossessati, poteano
esserne giudici? Tornando cittadini dopo un anno, trovavansi esposti
alle vendette de’ ribaldi che avessero puniti o delle famiglie offese.
Per dominar l’anarchia bisognava un tribunale che da più alto reggesse
cittadini e castellani, che non fosse nè feudale nè borghese, che
potesse reprimer robustamente le lotte; popolare così che i cittadini
lo potessero opporre ai nobili, eppur nobile affinchè l’aristocrazia
l’accettasse, e che per origine non avesse e per lunga dimora non
adottasse le passioni de’ cittadini. A tale intento Bologna chiamò
il faentino Guido di Ranieri da Sasso, che esercitasse il potere de’
consoli del Comune, e presedesse a quelli de’ placiti. Questo nuovo
magistrato s’intitolò _la podestà_, come quelli che il Barbarossa
ai Comuni sottomessi aveva imposti invece dei consoli; e dovea
rappresentare l’antico elemento imperiale, quasi custode della legale
società, e di quella giustizia che, anche dopo l’emancipazione, si
considerava come privilegio imperiale.
Tale novità si conobbe spediente per ridurre nel Comune anche
quest’avanzo delle pretensioni imperiali, ottenere più disinteressata
l’applicazione delle leggi, e operare ne’ casi urgenti colla prestezza
che viene dall’unità dell’esecutore. Fu dunque adottata, e cernivasi
il podestà fosse dalla nobiltà castellana rimasta indipendente, fosse
da città della fazione medesima, fosse tra persone celebrate per
onestà o per conoscenza di leggi. Proposto nel pubblico consiglio, era
eletto a pluralità di voti, ovvero se ne comprometteva la nomina in un
certo numero di probi: taluni lo chiedeano al papa o all’imperatore,
ma presentandogli le convenzioni o lo statuto ch’ei dovea giurare
anche prima di conoscerlo. Da Perugia si mandavano cittadini, e più
volentieri frati, a conoscere nelle città forestiere gli uomini
di maggior vaglia, da’ cui nomi imborsati si sortiva il nuovo
podestà[162].
Al designato spedivasi un’ambasceria; ed egli, al Capodanno o al san
Martino, entrava con solenne incontro de’ cittadini e del vescovo,
e con messa e panegirica orazione; e venuto sulla piazza maggiore,
recitava una diceria, giurava osservare gli statuti, non ritenere
la carica oltre un anno, e non partirsi prima d’aver subìto il
sindacato[163], e nel nome di Dio assumeva l’uffizio.
Egli menava seco due cavalieri per guardia ed onoranza; assessori e
giudici per consiglio, notaj, siniscalco, ministri, servi, cavalli.
La giustizia talvolta esercitava col solo privato consesso, in alcuni
paesi coi consoli de’ placiti come a Milano, o co’ giudici de’ collegi
come a Parma[164]. Funzionario unico, riuniva l’autorità politica e
la giudiziaria de’ consoli, ridotti a semplici consiglieri col titolo
di priori, anziani, rettori o simili: straniero come gli antichi
conti, eppur magistrato responsale come un cittadino, uom di toga e di
spada, giudice e dittatore, reprime e castellani e borghesi del pari,
eseguendo egli stesso i suoi decreti, e usava poteri discrezionali come
in tempo di guerra. Qui pure il giuramento specificava i doveri del
podestà, alcuni dei quali erano generici, altri speciali d’un tempo e
d’un luogo.
Lo statuto genovese porta che il consiglio nomini ogni anno trenta
elettori, i quali procedano all’elezione del podestà per via di
polizze: all’eletto accettante due nunzj portino a giurare i seguenti
capitoli, presente il consiglio della natìa sua terra: — Non vedrà gli
statuti di Genova se non dopo giurato di osservarli: sarà servito da
venti persone, e accompagnato da tre cavalieri e da due a tre giudici
a sua elezione, i quali con titolo di vicarj o luogotenenti terranno
gradatamente sue veci in caso di assenza, malattia o morte: salarj,
pigioni, spese di viaggio resteranno a carico di lui, ma riceverà
provvisione di lire milletrecento di Genova (da mezz’oncia d’oro),
due lire al giorno di più nelle campagne marittime, nelle terrestri
quattro, nelle ambascerie quanto deciderà il consiglio: l’anniversario
del giorno che avrà preso il magistrato, dovrà uscire di Genova, e
seco i suoi terrazzani e distrettuali, del che si rogherà speciale
istromento.
Il podestà di Milano giurava comportarsi col miglior modo e senno
all’utile della comunità, specialmente per la pace e le guerre; le
convenzioni e concordie tra Milano ed altre città o private persone
farà mettere in iscritto e conservare; il Comune manterrà nelle
concordie e convenzioni e nelle concessioni e dazj, e a ricuperarli
e serbarli; non sarà guida nè spia a danno della città, per servizio
di niun suo nemico. Quando si trovi entro i pubblici fossati, ogni
giorno monterà al suo uffizio, e la giustizia eserciterà a pro della
repubblica, nè oltre venti giorni in tutto l’anno starà fuori del
Comune; non commetterà furto nè frode, nè consentirallo ad altri, ed
i commessi denunzierà nel pubblico arringo. A titolo d’uffizio non
piglierà cosa alcuna nè egli nè sua moglie o figliuoli, e neppure nelle
legazioni; nè avrà altro stipendio che di lire duemila, e il salario
di cinque giudici. Nelle cause pertinenti a’ consoli di giustizia o
del Comune, non darà alcun consiglio se non ai giudici; delle sentenze
sue piglierà soltanto dodici denari per libbra, cioè dieci pel Comune
e due pe’ giudici suoi; le sentenze da proferire non manifesterà
se non ad un suo giudice ed al notaro che ha a scriverle, e saranno
conformi alle leggi di Milano. L’appalto del viatico, del fodro, della
moneta non delibererà, se non avuto il consiglio de’ savj. Rileverà i
consoli di tutte le cause che pronunziarono di suo comando o precetto,
e parimenti d’ogni giuramento in fine dell’uffizio suo. Non farà
remissione di alcuna taglia, se non per cagione d’incendio, tempesta,
povertà nota, od altra giusta causa approvata dal consiglio di
credenza. Non prenderà alcun prestito se non fuori della giurisdizione
in benefizio della repubblica. Ogni mese riceva e renda i conti,
stendendone autentica scrittura; e si faccia rileggere il giuramento,
diligentemente ascoltandolo. Villa nè borghigiano o rustico alcuno
affranchi dai carichi imposti per la repubblica, senza il consentimento
del comune consiglio. Le costituzioni del Comune non muti senza il
consiglio di credenza. Faccia eseguire le sentenze proferite, e le
pene contro i fornai delinquenti e i malfattori. Quelli posti nel
bando per omicidio o congiurato, non permetta abitare nel comune di
Milano, e le terre o abitazioni di quelli tenga incolte e devastate:
non conceda verun uffizio o ambasciata a banditi, nè a falliti od
infami: definisca le appellazioni fatte sopra cause di omicidj, bandi,
incendj, battaglie, eccetto se l’appellante non dia all’avversario
sicurtà della restituzion delle spese, giurando non aver dato niente
al giudice delle appellazioni, nè ad altra persona fuor dell’avvocato,
o per cavare scritture. Fedelmente ricercherà se niun ufficiale faccia
frode: tutti i provvisionati del Comune costringerà a dar conto ogni
quattro mesi de’ denari avuti per la comunità. Non farà o lascerà far
ricerca sulle condanne date per gli antecessori suoi, nè sui denari
spesi dal Comune per tali uffiziali. Giudei ed eretici deve sbandire da
Milano e suo contado, dopo che per l’arcivescovo gli sieno denunziati;
quelli che gli avessero ricettati ammonisca perchè fra venti giorni
gli abbiano espulsi, altrimenti essi pure saranno posti nel bando, dal
quale non si potranno cavare senza licenza ecclesiastica; le case loro
faccia diroccare. Se alcuno statuto ritrovasse contrario alla Chiesa,
lo annullerebbe. Finito il suo reggimento, quindici giorni dimorasse a
Milano insieme colla sua comitiva, aspettando il sindacato (CORIO).
La spada sguainata che si recava innanzi al podestà, esprimeva il
diritto di sangue: ma spesso doveva esercitarlo con aspetto di guerra
e di violenza. Alcun pubblico delitto era denunziato? dal balcone
del palazzo egli sciorinava il gonfalone di giustizia, colle trombe
chiamava i cittadini alle armi, e a capo loro moveva ad assediare la
casa del reo. A Perugia sono uccisi due giudici, e si ordina di tener
chiuse le botteghe finchè non siano scoperti i rei; e così stettero
per tre mesi. — Giuro che, se alcun nobile, o non giurato in popolo,
ucciderà o farà uccidere o consentirà che si uccida alcun anziano o
notajo d’anziani o uomo giurato in popolo..., senza intervallo farò
sonare la campana del popolo, e con quel popolo o alcuna parte di
esso, con sterminato furore andrò alla casa di quel cotale uccisore,
e innanzi che quindi mi parta, infino alle fondamenta farò disfare...
E insino a tanto che la distruzione e il guastamento di tutti i beni
del malfattore predetto, così nella città come nel contado, non sia
compiuto di fare, nulla bottega d’arte o mestiere, o corte alcuna della
città fia tenuta aperta». In tale sentenza ogn’anno giurava il capitano
del popolo di Pisa; e aggiungeva che punirebbe il figlio pel padre, il
padre pel figlio, non lascerebbe mai più coltivare o comprare i loro
beni, darebbe un premio a chi li pigliasse o uccidesse[165].
Tanto fin la giustizia assumeva aspetto di violenza, perchè le
Repubbliche, a modo de’ feudatarj, traevano il diritto punitivo da
quel della guerra privata e della vendetta personale, e i signori erano
avvezzi a obbedire soltanto alla forza; onde non era se non la pubblica
sostituita alla privata, e i castighi somigliavano alle rappresaglie
delle passioni, le quali non si erano spente ma solo dirette,
ignorandosi ancora la pacifica amministrazione.
In somma il podestà comprendeva in sè l’antitesi della società
d’allora. Come dittatore, veste carattere politico, assale, difende,
bandisce, uccide, dirocca case e castelli, arma e disarma la città,
conduce l’esercito; e riconoscendo due partiti ostili, due tendenze
contrapposte, le regola col reprimerne una, cioè col limitare la
libertà. Come giudice, veste carattere legale, semplice stromento della
legge, innanzi alla quale si eclissano partiti, persone, famiglie; nè
egli dee permettersi verun passo che offenda la libertà. Giurato ad
osservar gli statuti, contornato da persone di legge, venuto da paese
estraneo per amministrar con imparzialità; esposto al sindacato; eppure
come dittatore è costretto a un’ingiustizia continua fra i due partiti
in lotta; è esposto all’eventualità de’ conflitti; robusto in un
momento di sollevazione, è inetto allorchè le due fazioni s’accordino
in modo, che egli non possa valersi dell’una per reprimere l’altra.
Di tanta autorità poteva facilmente abusare; onde fu assiepato di
gelose precauzioni: ad invitarlo si deputavano persone religiose,
estranie alle brighe; talvolta a sei e fin a tre mesi se ne limitò
la durata, benchè talaltra venisse allungata[166]; in città non
dovea contrarre parentele, non mangiare presso alcuno. La breve
durata cagionava gli scomodi d’un perpetuo tirocinio; eppure durante
l’effimera magistratura il podestà rimaneva arbitro delle vite,
per la latitudine concessa dalle consuetudini. Il potere giudiziale
esercitavasi troppo mescolatamente col politico, e la ragion di Stato
soffocava la schietta voce della giustizia. Nelle rivoluzioni poi al
podestà concedevasi balìa dittatoria, sicchè castigava a tumulto i rei,
cioè la parte avversa e la soccombente. I Bolognesi nel 1192 tolsero a
podestà Gherardo Scannabecchi loro vescovo, ma nojatisi di lui, vollero
sostituirvi i consoli: il vescovo s’ostinava a tener il potere, sinchè
una levata di popolo lo gittò in fuga. I Pisani chiesero podestà papa
Bonifazio VIII, ed egli accettò collo stipendio di quattromila fiorini:
altrove fu podestà un re. Il sindacato non era una cautela politica
contro gli abusi del potere, giacchè si facea sol dopo scaduto di
carica, ma una salvaguardia della moralità e un risarcimento ai danni
privati, derivato esso pure da consuetudini romane[167]. N’usciva con
lode? il podestà riceveva dal Comune un pennone, una targa o altro
segno; a Giovanni Raffacani fiorentino gli Orvietani nel partire
posero in capo una corona d’oro, e gli diedero una spada e uno scudo
con gran trionfo[168]; e non v’è città che non serbi una lapida o
l’effigie d’alcuno: onorificenze dappoi profuse per piacenteria o per
amistà[169].
Procedendo a tentone come gente inesperta, al primo sconcio che
apparisse mutavano forma di governo, salvo a tornare fra pochi mesi al
primiero. Fu volta che, scontenta del comune aristocratico, la plebe
elesse un capitano suo proprio, straniero anch’egli, che per un anno
o per sei mesi la tutelasse[170]; talaltra nominavasi un capitano
di guerra, che dimezzava il potere dei predetti, avendo in mano la
forza. In Bologna il comune dei nobili era preseduto dal pretore; i
non nobili formavano il popolo, con un prefetto o capitano. Milano nel
1186 eleggea primo podestà Uberto Visconti; l’anno appresso tornò al
consolato; nel 1191 usava ancora un podestà, tre nel 1201, cinque nel
seguente, tre ancora nel 1204. Firenze erasi divisa in dodici arti;
sette maggiori, de’ giureconsulti e notaj, de’ mercanti di panno in
Calimala, de’ cambisti, lanajuoli, medici e speziali, mercanti di
seta, pellicciaj; e cinque minori, de’ bottegaj, macellari, calzolaj,
muratori e falegnami, mariscalchi e magnani: ed anche il nobile che
volesse impieghi doveva essere in qualcuna matricolato. Nel 1294
creatasi la signoria dei priori delle arti e della libertà, alla
prima elezione non presero parte che le tre prime, alla seconda sei,
a ciascuna delle quali toglievasi un priore, rinnovandoli ogni terzo
mese. Viveano in comune a pubbliche spese, non uscendo di palazzo per
quanto la balìa durava; rappresentavano lo Stato, ed esercitavano il
potere esecutivo; ed uniti coi capi e coi consigli o capitudini delle
arti maggiori, con alcuni aggiunti (_arroti_) nominavano a scrutinio i
proprj successori[171]. Mal rassegnandosi i nobili a questa oligarchia
plebea, fu introdotto nel 1292 il gonfaloniere della giustizia, per
reprimere i perturbatori della quiete: e quand’egli esponesse la
bandiera sul pubblico palazzo, i capi delle venti compagnie doveano
raggiungerlo, per assalire con lui i sediziosi e punirli. Quest’esempio
trovò i seguaci.
Un abate del popolo o molti incontriamo altrove: un doge al modo di
Venezia assumevano ne’ maggiori frangenti Pisa e Genova; trasferendo
in esso ogni pubblico potere, salvi però i collegi delle arti e i
pubblici ordinamenti. In Bologna l’autorità sovrana era divisa fra
il podestà, i consoli e tre consigli, cioè il generale, lo speciale
e quel di credenza: nel primo entravano tutti i cittadini sopra i
diciott’anni, esclusi gl’infimi artieri; il secondo era di seicento;
nell’altro di minor numero aveano luogo tutti i giureconsulti paesani.
Dicembre entrante, i due primi consigli venivano convocati dai consoli
o dal podestà, e messe innanzi al loro tribunale due urne coi nomi
dei componenti essi consigli; e da ciascuna delle quattro tribù in
cui era partita la città, estratti a sorte dieci elettori, venivano
rinchiusi insieme, ed obbligati, entro ventiquattr’ore, a nominare,
colla maggioranza di ventisette voti, quei che dovessero entrare ne’
consigli. Ai consoli o al podestà spettava l’iniziativa degli affari,
che poi erano decisi dai consigli, dove per lo più quattro oratori soli
avevano la parola, gli altri limitavansi a votare.
È questo uno dei mille modi coi quali fu dai Comuni del medioevo
affrontato quel che oggi pure è intricato problema dei paesi
costituzionali, le elezioni. Nulla è men sincero che il voto emesso
dall’intera nazione radunata, dove esso va confuso collo schiamazzo
plebeo o la tresca astuta, dove non tutte le classi sono equamente
rappresentate, dove l’ignaro e l’intrigante valgono l’onesto
e illuminato, e la libertà ne va il più spesso alla peggio. Si
procurarono dunque varj ripari, per lo più ricorrendo alla sorte o a
complicatissime combinazioni, di cui Venezia e Lucca particolarmente
offrono bizzarri esempj.
In Venezia il doge ne’ primi sei secoli era scelto dal popolo; dopo
il 1173 da undici elettori; dopo il 1178 il maggior consiglio cerniva
quattro commissarj, ciascun de’ quali nominava dieci elettori,
cresciuti poi a quarantuno nel 1249. Così durò fino al 1268, quando,
per cansare il broglio, s’introdusse la più strana complicazione.
I membri d’esso consiglio metteansi a squittinio con palle di cera,
trenta delle quali chiudevano una cartolina iscritta _elector_: dei
nove cui toccavano le fortunate, due venivano esclusi, gli altri
designavano quaranta elettori, i quali col metodo stesso riduceansi
a dodici. Il primo di essi ne eleggeva tre, due gli altri, e tutti
venticinque doveano essere confermati da nove voti; poi ridotti a nove,
ciascuno doveva indicarne cinque, e tutti i quarantacinque ottenere
almeno sette voti. I primi otto tra questi ne _cappavano_ quattro
ciascheduno, e tre i tre ultimi; onde venivano quarantun elettori, che
messi ai voti, doveano riportare almen nove delle undici palle. Se un
elettore nel maggior consiglio non conseguisse l’assoluta maggioranza,
restava escluso, e gli undici dovevano surrogarne un altro. Così cinque
ballottazioni e cinque scrutinj producevano i quarantun elettori. Di
botto erano chiusi in una sala, finchè non avessero nominato il doge;
trattati splendidamente, liberi di chiedere qualunque capriccio, ma
quel che uno domandasse era dato a tutti: uno volle un rosario, e
se ne recarono quarantuno; un altro le favole d’Esopo, e fu fatica
il ritrovarne altrettanti esemplari. Gli elettori nominavano tre
presidenti priori; indi due segretarj che restassero chiusi con essi.
Allora per ordine d’età venivano chiamati innanzi ai priori, e ciascuno
di proprio pugno scriveva sopra una scheda il nome del proposto, che
dovea aver compiuti i trent’anni ed appartenere al maggior consiglio.
Un segretario, tratto a sorte uno di que’ viglietti, ne pubblicava il
nome, e ciascuno potea fare gli appunti che credesse. Passatili tutti
in rassegna, mandavasi ai voti, e sortiva doge quel che ne conseguisse
almeno venticinque. A questo modo fu eletto per la prima volta Lorenzo
Tiepolo[172].
A Lucca era condizione d’eleggibilità il censo[173]; e supremo
magistrato i nove anziani, tra cui il gonfaloniere; poi un consiglio di
trentasei, e il consiglio generale di settantadue. La signoria sedeva
due mesi, e chi era seduto avea divieto due anni; essa scompartivasi
coi trentasei gli onori e gli utili dello Stato. «Imborsano (dice il
Machiavelli), ogni due anni, tutti quelli signori e gonfalonieri, che
nelli due anni futuri debbono sedere; e per fare questo, ragunati che
sono i signori con il consiglio de’ trentasei in una stanza a questo
ordinata, mettono in un’altra stanza propinqua a quella i segretarj
dei partiti con un frate, ed un altro frate sta sull’uscio che entra ai
segretarj, quello a chi ei rende il partito, e a chi ei vuole che altri
lo rendano; dipoi ne va innanzi ai segretarj, e mette una ballotta nel
bossolo. Tornato che è il gonfaloniere a sedere, va uno dei signori di
più tempo, poi vanno tutti gli altri di mano in mano; dopo i signori
va tutto il consiglio, e ciascuno quando giunge al frate domanda chi
è stato nominato ed a chi egli debba rendere il partito, e non prima;
talchè non ha tempo a deliberarsi, se non quel tempo che pena a ire dal
frate ai segretarj. Renduto che ciascuno ha il partito, e’ si vôta il
bossolo, e s’egli ha tre quarti del favore, egli è scritto per uno dei
signori; se non l’ha, è lasciato ire fra i perduti. Ito che è costui,
il più vecchio dei signori va e nomina un altro nell’orecchio al
frate; dipoi ciascuno va a rendergli il partito, e così di mano in mano
ciascuno nomina uno, e il più delle volte torna loro fatta la signoria
in tre tornate di consiglio. E ad avere il pieno loro conviene che
gli abbiano centotto signori vinti, e dodici gonfalonieri: il che come
hanno, squittinano infra di loro gli assortitori, i quali assortiscano
che questi siano i tali mesi, e quelli i tali, e così assortiti, ogni
due mesi si pubblicano».
Tanto basti a chiarire quanto lontani dall’uniformità fossero quei
reggimenti. Nell’interno durava la diversità delle persone: e primi
erano i militi, derivanti dagli antichi feudatarj e da arimanni
e baroni; seguivano gli ecclesiastici; poi i leggisti, col nome
di _judices, advocati, procuratores_; indi i _paratici_, cioè le
corporazioni d’artieri; ultimi i popolani[174]. Allato della libertà
comunale sussistevano privilegi feudali, ecclesiastici, regj, consorzj
di famiglie e d’arti; servitù di possessi e di persone; libertà
romana, clericale, barbarica. In alcuni paesi, massime nel Piemonte,
molti Comuni rimanevano sotto la supremazia immediata dell’imperatore
o de’ suoi vicarj, laonde non godeano l’intera sovranità, cioè il
diritto di pace, guerra, moneta, e la suprema giurisdizione, ma
del resto si governavano senza differenza dagli altri, giacchè le
franchigie comunali si credeano parte del diritto pubblico interno, e
l’amministrare distinguevasi dal regnare. La città d’Ivrea, dandosi nel
1313 ad Amedeo V conte di Savoja, stipulava che il podestà, i giudici
e gli altri uffiziali di giustizia conserverebbero il mero e misto
imperio, e si farebbero gli statuti come per l’addietro.
Rimanevano traccie del diritto personale alla germanica[175]; ma
prevaleva il diritto romano, nelle diverse città modificato da una
moltitudine di ordinanze municipali. Gl’imperatori seguitarono a
far leggi nella dieta nazionale, ma concernevano soltanto feudi,
vassalli, monasteri: mentre era nella natura de’ popoli germanici che
o la consuetudine o il consenso de’ migliori e maggiori della terra
producessero un gius privato.
Profittando della facoltà ottenuta nella pace di Costanza, tutte
le repubbliche tradussero le consuetudini in leggi compilando
statuti proprj; e fin borgate, fin monasteri vollero averne di
particolari[176]. Erano decreti relativi all’uffizio de’ magistrati o
all’amministrazione del pubblico; poi alla polizia, a pesi e misure,
alla salubrità, all’annona, ai traffici, a quanto insomma occorreva
ai bisogni ed ai costumi. Obbligavano soltanto gli accomunati, non i
feudatarj, non i corpi o le persone immediatamente dipendenti dal re.
Aggiravansi ora sopra l’applicazione della legge romana o longobarda,
ora sopra la consuetudine; e v’avea talvolta regolamenti distinti
per le due giurisprudenze, come a Pisa un _constitutum legis_ e un
_constitutum usus_.
Francesco da Legnano diceva a Matteo Visconti: — Voi giurerete reggere
il popolo nel nome del Signore da oggi innanzi fino a cinque anni
con buona fede, senza frode; e di custodire e salvare esso popolo e
gli statuti; e _dove questi taciano, starete alle leggi romane_». È
questo il cenno più antico del diritto comune, chiamato in supplimento
alla legge municipale[177]. Il diritto comune conteneva i principii
generali di giustizia, applicabili nell’interesse sì del pubblico
sì de’ privati; il municipale era legge di eccezione, riguardante
le qualità e i diritti particolari di ciascun Comune. Il primo era
spiegato per scienza, e solo l’imperatore avrebbe potuto aggiungervi
qualche costituzione: negli statuti venivano fatte aggiunte o deroghe
secondo l’opportunità dai magistrati municipali. Il primo conteneva la
ragione scritta, e progredita mediante gli studj legali e filosofici:
negli statuti si trova la storia contemporanea di cadaun Comune, e
l’espressione dei costumi e delle credenze.
Sopravviveano le consuetudini germaniche del mundio, del comporsi a
denaro, delle prove di Dio, del duello giudiziario, non però colla
spada ma con bastone e scudo in presenza del popolo e d’un console.
Pene sproporzionatamente feroci si applicavano, come era nello statuto
milanese lo strappar un occhio al ladro la prima volta, la seconda
troncargli le mani, alla terza la forca[178]. Dalle libertà germaniche
proveniva la legge in molti ripetuta di non arrestare alcun cittadino
se non per ordine de’ consoli; l’_habeas corpus_, di cui si compiaciono
così giustamente gl’Inglesi[179]. Qualche vestigio vi rimane ancora
delle antiche associazioni, dove tutti erano interessati alla sicurezza
de’ singoli, perchè del danno sofferto doveano compenso: così in una
convenzione del 1219 fra Bergamo e Brescia è statuito che se qualche
Bresciano, fra giorno, sia da’ masnadieri derubato sulla strada
reale che mette a Milano, il comune di Bergamo deva fra venti giorni
risarcirlo; altrettanto pei Bergamaschi[180]. Quel di Mantova rifaceva
i danni per manomessione di argini e campi, e così per incendj; del
forestiero rendeva garante l’ospite o l’albergatore, che doveva subito
notificarlo[181].
In generale tu vi scorgi una diffidenza continua verso i vicini e tra
gli stessi accomunati; poi sottentra la cura di mantenere distinte
le classi; e i beni e l’autorità ristretti in poche famiglie; una
fiscalità argutissima; le donne escluse dalle successioni, ricevendo
a saldo la dote. Da alcuno vedemmo abolite le servitù personali;
quel di Modena del 1221 cancellò perfino ogni possesso o dipendenza
feudale[182]; e le tante gelosissime diligenze attorno ai contratti,
ai fitti, alle enfiteusi, alle usure, danno a vedere la crescente
importanza della ricchezza mobile e della agricola, e come questa
si sminuzzasse affinchè un maggior numero ne ritraesse vantaggi
individuali. Ma di quel volere ingerirsi d’ogni atto gli appunteremo
noi, se fin oggi i governi non hanno imparato che la loro attribuzione
razionale si riduce alla legittima difesa dei diritti degli individui?
Ne conseguiva che non potesse uniformemente amministrarsi la giustizia:
e la parte peggiore d’esse Repubbliche era appunto questa, che è
quella di cui più immediatamente i cittadini risentono. V’avea giudici
del re, ve n’avea del municipio, del podestà, del feudatario, oltre
gli ecclesiastici. I rettori della Lega Lombarda, quando si univano
or qua or là per gl’interessi comuni, ricevevano anche l’appello da
sentenze di consoli, al modo che soleano un tempo i re d’Italia[183];
i quali pure non cessarono d’esercitare questa supremazia qualvolta qui
tenessero dieta.
La giurisdizione dei vescovi si restrinse ai loro feudi; e ampliandosi
il reggimento repubblicano, i consoli talvolta pretesero sentenziare
anche sopra persone ecclesiastiche, per quanto i concilj vi si
opponessero[184]. I feudatarj laici o cherici amministravano la
giustizia personalmente, o per via di gastaldi e nunzj, i quali
solevano affidarla a giudici scelti fra gli abitanti del luogo; e da
loro davasi appello al giudice feudale, il quale però nulla poteva
direttamente sopra i cittadini che abitassero nel fondo. Le cause
feudali erano riservate a un doppio tribunale de’ pari maggiori e
minori, ed alla regia curia.
In Firenze il podestà e il capitano di giustizia, sempre forestieri,
abitavano quello nel palazzo del Comune, questo nel palazzo del
popolo, entrando nell’annuo uffizio l’uno a maggio, l’altro a
gennajo, e ambidue conoscendo delle cause civili e delle criminali. Il
podestà conduceva sette giudici, tre cavalieri, diciotto notaj, nove
berrovieri, tutti non toscani; e quello colla sua famiglia riceveva
seimila lire, l’altro seimila cinquecento. Il podestà deputava uno
de’ suoi giudici ogni due sestieri della città per inquisire ne’ casi
criminali: nessuno poteva dar querela se non al giudice del proprio
sestiere: il reo seguiva il fôro dell’attore, i forestieri sceglievano
qual volessero. Nelle cause di poco momento si procedeva sull’istanza
dell’ingiuriato o di un suo parente; nelle gravi, di chicchefosse,
purchè sottoscritta; d’uffizio, nel caso che l’ingiuriato ricusasse di
farlo. L’accusatore giurava proseguire la causa, dandone malleveria
per cento soldi: il reo citavasi a spese dell’attore. Le esamine
si scriveano, convincevasi per testimonj, e al reo si assegnavano
dieci giorni a difendersi. Entro venticinque giorni il giudice doveva
esaminar la causa, e conferirla con altri giudici e col podestà; poi
fra cinque altri proferire la sentenza. Le cause civili in prima
istanza conoscevansi dai giudici de’ sestieri, cittadini dottori,
mutabili ogni sei mesi e pagati. L’appello recavasi al giudice annuo,
forestiero e dottore; se confermasse, la causa passava in giudicato;
se no, recavasi al podestà, con quattro giudici collaterali pronunciava
definitivamente. Del capitano del popolo erano competenza le violenze,
estorsioni, falsità a lui denunziate, le cause riguardanti estimo
e gabelle, e i delitti di cui il podestà non proferisse fra trenta
giorni. I cavalieri andavano in volta coi berrovieri, cercando i
violatori degli statuti; in molti casi non poteasi catturare alcuno se
non in loro presenza; o in difetto supplivano i notaj, cui uffizio era
coadjuvare i giudici. S’aggiunga la corte del vescovo, l’inquisitore
dell’eresia, il giudice sopra le gabelle, quello dell’appellazione, e
forse altri, chè ciascuno teneva ragione e corda da tormentare. Ciò
che è più strano, cittadini nelle proprie abitazioni esercitavano
il diritto punitivo, e i Bostichi «collavano gli uomini in casa
loro, in mercato nel mezzo della città, e di mezzodì li mettevano al
tormento»[185].
Tante giurisdizioni nel territorio d’una sola repubblica! Collegi di
giureconsulti trovansi fin nell’XI secolo[186]; crebbero nel XIII in
tutte le città, dove pure se ne formarono di notaj, che pigliaronsi
il diritto di nominare i proprj colleghi. I giudici milanesi giuravano
valersi del voto d’un giurisprudente, sentenziare in buona fede secondo
le leggi, non concedere al reo oltre otto giorni per rispondere,
proferire fra quattro mesi dopo la contestazione, e mettere in
iscritto la sentenza nelle cause che eccedessero i soldi quaranta
di terzuoli[187]. La semplicità e la speditezza mal redimevano dal
pericolo dell’ignoranza, della passione, dell’arbitrio; e troppo mal si
pensava a concordare la libertà di tutti colla sicurezza de’ singoli.
Al senatore di Siena un Cenni accusa per ladro Durdo di Naccino: quegli
trovando tutto il contrario, fa vestire Durdo di bianco, e andare
innanzi coll’ulivo in mano, e dietro a lui il Cenni vestito di nero; e
giunti al luogo del supplizio, questo è appiccato, l’altro dimesso. Un
Fiorentino avendo rotto il bando, fu condannato alle forche. Il podestà
Nicola Rosso, prima di mandarvelo, gli domandò se avesse moglie.
— L’ho, e bella; e se la tiene il tal cittadino». Era il cittadino
appunto che avea brigato per farlo eseguire, poi denunziatolo per la
rottura del bando; e il podestà fe togliere il capestro al condannato e
stringerlo a costui, per quanto reclamassero i parenti[188]. Sarà stata
giustizia, ma chi, se non un Turco, soffrirebbe modi così assoluti?
Uno dei Ricci di Firenze, sullo scorcio del secolo XIV, scrisse di
alcuni insigni personaggi della sua famiglia, tra’ quali molto lodato
messer Rosso di Ricciardo, che fu capitano de’ Fiorentini nel 1370
contro Bernabò Visconti. Essendo podestà a Perugia, ebbe deposizione
da un ladro che, ascososi in una cava per rubare, vide un cittadino
condurvi un suo nipote, e quivi ucciderlo e sepellirlo. Il Ricci
mandò a cercare nella cava, e trovate le ossa, fece recarsele in un
sacco. Ma poichè l’uccisore era di grand’animo e séguito in città,
lo chiamò a sè con amichevoli apparenze, poi mostrategli le ossa, lo
indusse a confessare il delitto. Subito in città si leva gran rumore,
gente armata viene in piazza; e il podestà li tiene a buone parole, ma
intanto fa impiccare il cittadino. Quella fermezza sgomenta i faziosi,
che tornano a disarmarsi; e quando scadde egli fu commendato e onorato.
Al ladro denunziatore avea promesso salva la vita, ma gli fece troncar
le mani.
In Norcia redimevasi ancora l’omicidio a denaro: e mentre vi sedeva
podestà esso Ricci, due cittadini uccisero un altro. Presi per ordine
di lui, quelli confessarono il delitto, ma d’aver pagato ducento lire
per ammenda. Ciò non ostante esso li condannò a morte: e andando i
signori del paese a lamentarsene, rispose che così gli era paruto il
giusto; ma se ad essi sembrassero morti immeritamente, ecco, pagava
loro l’ammenda. Così li chiariva come fosse iniqua tal legge, e «la
fe correggere che, chi uccidesse alcuno, lo dovesse pacificare colla
propria vita e non altrimenti»[189].
Rechiamo un esempio di giudizj regolari. Andrea vescovo di Luni e i
marchesi Malaspina e Guglielmo Francesco essendo in guerra, la città di
Lucca, che gli aveva presi in amicizia, spedì persuadendoli a pace. Le
due parti subito vennero a Lucca, e in Sant’Alessandro si congregarono
da _sessanta consoli_ e molte altre savie persone, e chiesero che
le parti li costituissero arbitri della contesa; e quelle promisero
stare al lodo, sotto pena di cento libbre d’oro fino. Qui Guglielmo
d’Apulia, avvocato dei Malaspina, narrò come, essendo questi andati
coi loro militi al Pozzo nel Monte Caprone per edificarvi un castello,
l’esercito del vescovo si fè loro incontro per cacciarneli, con grave
guasto d’uomini e di cavalli: i marchesi, valorosamente resistendo,
ascesero il poggio, e cominciarono la fabbrica. Chiedeva dunque al
consolato che il vescovo dovesse rifare i danni che recò coll’esercito,
senz’avere tampoco premoniti i marchesi, come a vescovo conviene.
Il vescovo rispose che al marchese Guglielmo, il quale gli aveva
giurato libertà, esso avea fatto sentire che il fabbricar quel castello
gli sarebbe rincresciuto quanto il cavargli il fegato, perchè ne
rimarrebbe diminuito e quasi annichilato il vescovado: al Malaspina
non fe motto perchè gli era nemico. Maginardo di Pontremoli arringò
pel vescovo; non dover questi verun compenso, attesochè quel castello
fabbricavano a ruina del vescovado, e sopra terra in gran parte a
questo appartenente. Interrogato intorno a tale possesso dall’avvocato
avversario, Maginardo rispose che il vescovo Filippo comprò la parte
che spettava al marchese Folco, parte ebbe in legato da Malnevote,
parte in dono dal marchese Pelavicino[190].
Oppose Guglielmo che del lascito di Malnevote non era a tener conto,
perchè lo fece da disennato e in odio del fratello: il Pelavicino poi
e il Folco non poteano disporre di esso monte, perchè il monte e i
coloni suoi erano stati divisi in modo, che una metà toccò in comune al
proavo del Pelavicino e a quello del marchese Guglielmo; l’altra metà
al proavo di Malaspina e all’avo di Atone marchese, nella qual parte
cadeva il poggio disputato; che, fatta la divisione, rimase al proavo
di Malaspina.
Bisognando recar le prove di lutto ciò, fu chiesta una proroga, spirata
la quale, produssero gli istromenti e i testimonj, nessun de’ quali era
decisivo. E poichè i consoli erano arbitri non solo secondo le leggi e
il diritto, ma anche come meglio volessero, proferirono che metà d’esso
poggio spettava alla chiesa di Santa Maria, vietando ai marchesi di
fabbricarvi il castello od altro; dovendo i vescovi esser più benigni
ai laici, che non questi a quelli, il vescovo compensi dei danni fatti
ai marchesi con mille soldi lucchesi; i marchesi prometteranno nè essi
nè i loro eredi più nulla pretendere di quella metà del poggio; se
no, paghino cento libbre d’oro; e così pure il vescovo; gli uomini dei
marchesi abbandonino quella metà, e sia distrutto ogni cominciamento
del castello; in presenza loro si diano la parola e il bacio di pace.
Gregorio legisperito fu rogato di quest’atto al 15 avanti le calende
di novembre 1124, e vi si sottoscrissero le parti e i consoli: la
sentenza fu confermata e sottoscritta da Leone, giudice costituito
dall’imperatore Enrico, ed eletto arbitro in questa causa[191].
Qui parlammo dei Comuni sovrani; ma questi s’erano sovraposti a ville
e borgate, cui lasciavano la giurisdizione solo in limiti ristretti;
ed anche città, nelle quali esercitavano superiorità, e ne impedivano
il libero governo, senza però riformare il Comune per assimilarlo a
sè. Como mandava il podestà a Lugano, Mendrisio, Bellagio, Menaggio,
Teglio, alle Tre Pievi del Lago, ai terzieri della Valtellina, a
Chiavenna, Poschiavo, Sondrio, Ponte, Porlezza, Bormio, i cui abitanti
doveano tre volte l’anno condursi a Tresivio per ricevere giustizia dal
podestà di Como, e recarvi le appellazioni. Pisa inviava il capitano
a Piombino, che amministrasse la giustizia anche a Populonia, Porto
Baratti e all’isola d’Elba.
I Fiorentini nel 1181 sottoposero il Comune d’Empoli, appartenuto
dapprima ai conti Alberti, e l’obbligarono a giurare sui vangeli di
custodire e ajutare ogni persona di Firenze e de’ suoi borghi: se
alcuno del loro Comune danneggi qualche Fiorentino, l’obbligheranno a
rifare i danni tra quindici giorni: chiesti dal magistrato di Firenze,
andranno a oste e a cavalcata e guerre e paci, e faranno come quello
vorrà, purchè non sia contro il conte Guido. Al san Giovanni d’ogni
anno davano ai consoli di Firenze cinquanta libbre di buoni denari, e
alla chiesa maggiore un cero[192].
I Perugini si erano sottomessi non solo i Catani, ma le città vicine,
che tutte doveano mandare il pallio nella solennità di sant’Ercolano;
Spoleto doveva aggiungervi un cavallo covertato di scarlatto; così
Sarteano, oltre cento fiorini d’oro in una coppa d’argento; le
città di Castello e di Gubbio lasciavano che Perugia prendesse parte
all’elezione dei consoli; Montepulciano ne riceveva il podestà, che
per sei mesi doveva esser de’ nobili, per sei de’ popolani, con piena
giurisdizione criminale e civile, e la custodia delle chiavi delle
porte e de’ fortilizj; e nel giorno di sant’Ercolano spedire il pallio
che valesse almeno venticinque fiorini d’oro, da presentarsi a piè
della scalea di San Lorenzo. Assisi scosse l’ubbidienza; ma costretta
calare a patti, i Perugini v’entrarono il 1322, uccisero più di cento
ribelli, e ridussero quel paese a contado, diroccandone le mura.
Padova si arrogò di eleggere il podestà di Vicenza. A quest’uopo
raccolto il maggior consiglio, estraevansi da un’urna quaranta
polizze, e quelli cui la polizza toccasse divenivano elettori. Questi
quaranta si chiudeano nella chiesa del palazzo, accendendo una dopo
l’altra due candelette da due denari; e prima che fossero consumate,
essi doveano eleggere, fuor di loro, tre cittadini: fra i quali poi
la sorte designava il podestà. Se non fosse cavaliere, veniva fatto;
avea tremila lire di stipendio, dovea dar mille marche d’argento per
malleveria al Comune, e la sua corte era tutta di Padovani.
Casale sul Po, fabbricato, dicono, da re Liutprando appo una chiesa
di Sant’Evasio, fu città libera, ma debole, sicchè presto venne a
soggezione de’ Vercellesi. I quali nel 1170 impongono agli uomini di
esso che di buona fede salvino e custodiscano le persone e cose dei
Vercellesi; di là alla festa di san Michele abbiano alzate e finite
cento braccia delle mura di Vercelli, dove i consoli consegneranno
loro i rottami d’altra cerchia: se i Vercellesi assumano guerra, essi
pure l’abbiano di buona fede: ogni decennio i Casalaschi dai quindici
anni fino ai sessanta prestino il giuramento ai consoli di Vercelli:
se questi domandino il passaggio del Po per tragittare l’esercito o
una cavalcata, non devono negarlo[193]. Lo stesso Comune agli abitanti
di Trino concedeva di cacciare, pescare, pascolare nel loro distretto;
non daranno alloggi; per cinque anni li provvederà di fieno, paglia e
legno, purchè osservino i bandi di Vercelli; in tempo di guerra non
riscoterà fitto delle terre; non saran tenuti a venire al podestà o
ai consoli vercellesi per contratti fatti da qui indietro, salvo che
per omicidj o per appellazioni; possano far legna nel bosco pagando un
fitto[194].
Il Ghirardacci reca la formola con cui quelli di Monteveglio si
sottomisero al Comune di Bologna: — Noi uomini di Monteveglio diamo il
castello nostro al popolo di Bologna, con tutti i cavalieri e i fanti,
per far guerra contro tutti i nemici suoi che sono o saranno, come più
piacerà al pretore o a’ consoli; e con giuramento affermiamo di salvare
i Bolognesi e le fortune loro, promettendo mandarvi l’esercito a nostre
spese qualunque volta ne saremo richiesti, insino al fiume Secchia e
dalle alpi alle paludi; e promettiamo pagare il tributo per quei che
abitano dalla parte del fiume Samoggia. E tutto questo osserveremo
contro chicchessia, eccettuato l’imperatore o duca o altro che tenga
o terrà il patrimonio della contessa Matilde a nome dell’imperatore.
Domandiamo però che i consoli bolognesi insieme col consiglio giurino
conservare Monteveglio e i suoi abitatori e le facoltà loro, e che
non ci abbiano a togliere il castello; e se in alcun tempo i Bolognesi
facessero guerra all’imperatore, ci difendano colle nostre fortune, e
ottenendo la pace, la impetrino anche per noi».
Altre volte i Comuni fondavano ville e borghi con diritti e riserve
speciali.
I consoli e gli uomini di Vercelli nel 1197 stabiliscono che il
luogo di Villanova rimanga libero e assoluto in perpetuo, ad onore e
comodità del Comune vercellese, talchè nessuno presuma dagli abitanti
estorcere fodro o bando o curadia o correggio o capponi o focaccie
o spalle; nè pretenda sulla pesca, su alloggi, su giurisdizione
qualunque. Essi abitanti coi loro eredi sieno liberi e immuni; salvo
che, quei che n’hanno diritto, possano costruire molini, e dare terre
da coltivare sia a terzo, o a fitto, o con qualsiasi altro patto.
Essi abitanti restino liberi possessori dei sedimi a loro assegnati,
potendo venderli, donarli, mutarli, distrarli. Nessuna forza vi si
possa introdurre, se non dal Comune vercellese. Nessun de’ signori deva
abitare in esso borgo, nè avervi diritto o giurisdizione.
Nel 1217 Vercelli stessa fondava Borgofranco, con fossati, quattro
porte, quattro battifredi, chiesa di legno e graticci, coperta di
tegoli, agli abitanti assegnando un sedime di casa ciascuno, sul
quale si conduceano tre carri di legname d’opera a spese del Comune,
e mattoni e tegoli quanti occorrono. Abbiano la strada da Casale e da
Pontestura, mercato, pascolo verso Vercelli. Gli abitanti non devano
render ragione ad uomini che non siano della giurisdizione vercellese,
de’ contratti o danni fatti anteriormente, se non sul luogo stesso e
sotto i loro proprj consoli. Avranno venti mansi del bosco di Lucedio
a venti soldi il manso di fitto. Siano loro concesse per quattro anni
tutte le spese del Comune: dopo cinque anni pagheranno il fodro, come
i cittadini vercellesi: e come questi pagheranno la legna del bosco di
Lucedio. Se alcuno muore senza erede, possa la sua parte vendersi ad
altri fuor della giurisdizione di Vercelli.
Ivrea nel 1250 fondava Castelfranco, invitando ed anche costringendo
andarvi ad abitare gli uomini di Bolengo, Pessano, Anipesso, e farvi
guaite, scaraguaite, e ogni arredo di castello: a ciascuno si daranno
abitazioni in proporzione di quelle che lasciano. Saranno considerati
come abitanti d’una porta di Ivrea: liberi e franchi, giacchè
inestimabil dono è la libertà, nè ben si venderebbe per tutto l’oro del
mondo. Siano dunque immuni dal fodro, dal banno, dalla giurisdizione,
dall’esercito, dalla cavalcata, dalla successione; abbiano il mero e
misto imperio; si farà uno statuto, che le podestà di Ivrea giureranno
d’osservare[195].
1 Comuni erano una specie d’associazione contro gli abusi e le
prepotenze: sicchè quando la forza pubblica non sapesse o volesse
provvedervi, formavano associazioni particolari, solito rifugio delle
libertà, perchè coll’attenzione e anche colla forza garantissero i
diritti, e che venivano a formare uno Stato nello Stato. E come già
v’aveva alberghi di nobili, cioè aggregazioni di famiglie derivanti
da ceppo comune, o unite per accordo, così il popolo pensò fare
altrettanto col restringersi in leghe o in maestranze, onde col numero
equilibrare la potenza o l’accortezza maggiore.
Nel 1198 il popolo di Milano, scontento dei nobili, istituì la credenza
di Sant’Ambrogio, detta anche de’ Paratici, cioè degli artigiani,
affidando la propria tutela ad un tribuno, e assumendo per divisa
una balzana bianca e nera; i mercanti e le arti liberali stabilirono
la Motta, che inclinava al governo d’un solo; i nobili rinserraronsi
in quella de’ Gagliardi; i catanei e valvassori, che teneano fondo
dai nobili, ne formarono una quarta sotto l’arcivescovo, pretendendo
recuperare a questo il dominio temporale della città: ciascuna avea
consoli proprj, pubblicavano editti e decreti, ed esercitavano atti di
giurisdizione sovrana.
Siffatte erano in Bologna la lega della Giustizia; in Vercelli le
società di Sant’Eusebio e Santo Stefano; in Asti quelle di Castello
e dei Solari. A Firenze verso il 1260 i pivieri di campagna eransi
raccolti in quarantatre leghe, ciascuna delle quali ricevea dalla
Signoria ogni semestre un capitano _cittadino e popolano della città
di Firenze e veramente guelfo;_ prometteano non ricettare i banditi
l’una dell’altra; nessuno potea ricusare gli uffizj affidatigli dalla
lega[196]. Siena era divisa per _terzi_, e ciascuno di questi in circa
venti _contrade_, ognuna delle quali eleggeva un capitano e un alfiere,
preseduti dal gonfaloniere del terzo. A Genova fin dal 1130 fra sette
poi otto _compagne_ vedemmo divisi tutti i cittadini: e ognuno ajutava
i proprj membri contro ingiustizia e violenza qualsifosse, fin alla
morte degli avversarj; e da ciascuna si traeva un’egual contribuzione
di cavalli, fanti e denaro[197].
Talvolta tre o quattro persone con atto pubblico si costituivano in
fratellanza, stipulando comunione di beni e reciprocamente difenderli
e succedersi. Talaltra alquante famiglie formavano una consorteria,
pigliando un nome comune, fabbricando una torre per difesa e ricovero
di tutti, come i Pugliesi e i Maladerra di Sanminiato, che presero il
nomignolo di Paraleoni[198]. Forse teneva dell’indole stessa quella
delle tredici famiglie di Borgo Sansepolcro, che insieme aveano
fabbricato la torre di piazza. In Lucca già nel 1203 esisteva la
società di Concordia de’ pedoni (probabilmente detti in opposizione
ai cavalieri o nobili) con priori e capitani e giuramento d’ajutarsi
a vicenda con armi e senza, rifarsi reciprocamente dei danni; e guaj a
chi offendesse alcun di loro: nessuno poteva essere accusato ad altro
giudice prima d’informarne i priori[199].
Non di rado i Comuni affidavano il governo, o parte di esso, o un
affare, od un’amministrazione, o l’eseguimento d’una condanna a
qualcuna di siffatte compagnie; e dove l’una esorbitasse, se ne
innalzava una contraria.
In Chieri erano le società de’ Militi e di San Giorgio; e della seconda
abbiamo gli statuti, preziosi a qui ricordarsi[200]. Vi si entrava
per successione o per nomina: chi ne uscisse per passare in altra,
era passibile di cinquanta lire e dell’infamia. La società pagava le
imposte di ciascuno; e solo ai membri di essa poteano vendersi le case
e le terre. Come il Comune, quella città era ordinata sotto quattro
rettori cittadini o un solo forestiero, che duravano quattro mesi,
con notaj e massari per le spese ed entrate. Eravi un minor consiglio
ed uno maggiore, il quale eleggeva i rettori. Non poteansi proporre
per gli uffizj del Comune se non membri della società; non arringare
contro il partito preso da questa; e poteva obbligarsi ogni membro a
dir nel consiglio pubblico il suo parere; che se per ciò incadesse in
una multa, era pagata dalla compagnia. Ai rettori di questa incombeva
di difendere i membri, e mantenerli illesi, dovess’anche urtare contro
le deliberazioni del Comune. Alcun di essi era insidiato? lo facevano
custodire: ferito o percosso? domandavano riparazione e compenso:
non l’ottenevano? toccavasi a stormo, e tutti tutti gli accomunati
erano tenuti prender le armi, e correre a mettere a ferro e fuoco i
beni dell’offensore; e così gli anni successivi, in sino a che non
si fossero accordati. A chi rifiutasse obbedire alla chiamata, o non
soccorresse al compagno avvolto in contese, multa di cinquanta lire.
Niuno praticasse con chi aveva offeso uno della compagnia.
Non è questa una repubblica costituita nella repubblica? e gl’interessi
de’ consorti poteano essere in collisione con quelli del Comune, e la
loro unione facea che fossero pronti a sorreggere una parte o l’altra
nelle insurrezioni, che così invelenivano di ciò ch’era preparato
per loro rimedio. A Siena nel 1371 i lavoranti di lana garriscono coi
loro maestri, pretendendo essere tassati secondo le leggi del Comune,
non secondo quelle dell’arte; e levano rumore, minacciando sangue:
ma la forza pubblica prevale, e presine tre, li mette alla corda; i
compagni per liberarli s’avventano alle armi, la città prende partito
per essi; la querela diventa politica, gli ordini pubblici ne restano
mutati, e gli artigiani dominarono in Siena, fin quando nel 1384 i
nobili, unitisi al popolo minuto, li spodestarono, e fin a quattromila
ne espulsero: onde la città perdette le arti, e se ne bonificarono
l’Anconitano, il Patrimonio, il Regno e Pisa[201].
Le taglie che già si solevano pagare ai re o ai conti, furono forse
conservate, pagandole al Comune: ma di esse e del sistema di esazione
non si raccoglie soddisfacente concetto; e il variare di qualità
e quantità secondo i tempi, a fatica si seguirebbe in una storia
municipale, non che in questa generale. La rendita maggiore proveniva
da gabelle e dazj che, secondo la scarsa economia d’allora, molto
gravavano sulle merci introdotte ed esportate. Da principio quelle che
entrassero nelle città o sul distretto pagavano per teloneo un tanto
al carro o alla bestia: dipoi più equamente si prefinirono tariffe
sul valore. La prima milanese è del 1216, e impone quattro denari
per lira del prezzo delle mercanzie, cioè un mezzo per cento: poi
nel 1396 fu alzata al dodici per lira, cioè cinque per cento, senza
distinzione[202]. Fruttavano pure all’erario le multe de’ condannati e
le confische. Poi il genio fiscale altre imposizioni introdusse, come
quella del sale[203], dei forni, del bollo alle misure, del vino al
minuto, delle acque di pubblica ragione.
In maggiori strettezze ricorrevasi a prestiti, dando in pegno qualche
preziosità, come i Milanesi diedero più volte il tesoro di Monza.
Quel Comune, per combattere Federico II, supplì alla carezza del
denaro con carta monetata, prefiggendo potessero con essa scontarsi
le pene pecuniarie; il creditore privato non fosse tenuto riceverla
in pagamento, ma il debitore non restasse esposto al sequestro se in
cedole avesse tanto da spegnere il suo dovere. Per togliere di giro
questa carta monetata si pensò formare il catasto de’ beni, neppure
eccettuati gli ecclesiastici, misurati da geometri, e prezzati
dall’uffizio degli inventarj. Con tale provvedimento il debito
fluttuante restò rimborsato nel 1248; ma per fare il Naviglio grande,
poi per uno o per altro titolo la tassa venne prolungata[204].
I Milanesi lagnavansi che i nobili, abitando in campagna, si
sottraessero ai carichi dello Stato; nella concordia del 1225 questi
soli, e non la plebe, si volle soggetti alle taglie. A Firenze, il
1362, non trovandosi chi prestasse al cinque per cento, ser Piero di
Grifo, uomo molto saputo in tali materie, suggerì che, a chi prestasse
cento fiorini, gliene fosse scritto trecento; onde quel monte fu detto
_dell’uno tre_. Poi, per altra guerra, a chi prestava cento si scrisse
ducento, e chiamossi il monte _dell’uno due_. Nel 1380 fu ridotto
tutto al cinque per cento, e il capitale nominale al reale; dal che
nacque grandissima confusione a motivo di quelli che aveano venduto e
comprato.
Il catasto sovra dichiarazione giurata del possessore e di testimonj
si eresse a Genova nel 1214, a Bologna il 1235, a Parma il 1302. In
Firenze al 1336, secondo Giovan Villani, i tributi erano, la gabella
della mercanzia, del sale, de’ contratti, il vin minuto, le bestie,
la macina, e _l’estimo del contado_, fruttanti in tutto trecentomila
fiorini. Pare da ciò che solo il contado fosse colà sottoposto a
taglia, forse per conguagliare le gravezze particolari ai cittadini:
e in fatto l’estimo della città non potè farsi stabilmente che per
opera di Giovanni Medici nel 1427, obbligando a descrivervi tutti i
beni mobili od immobili che ciascuna famiglia possedesse dentro o fuori
del dominio fiorentino, compresevi le somme di denaro, i crediti, i
traffichi, le mercanzie che avevano, _gli schiavi e le schiave_, i
bovi, i cavalli, le gregge d’altri animali, regolando al sette e mezzo
per cento, sicchè ogni sette fiorini di rendita se ne poneva cento di
stima. Sottraevansi le spese e i carichi, poi dell’avanzo si riscoteva
la decima. Chi non pagasse metteasi a specchio, cioè si registrava in
un libro, e rimaneva escluso dalle magistrature.
Chiese, monasteri, ecclesiastici andavano immuni, coi loro contadini e
livellari, e fin coi beni di nuovo acquisto, per quanto le Repubbliche
tentassero aggravezzare almeno questi; e a malincuore i preti
s’inducevano a pagare pei beni patrimoniali, non però in mano di laico,
ma del vescovo, cui per tale occorrente comunicavano il registro dei
loro beni[205].
Le imposte moderate, tali cioè che il gravato creda poterle sostenere
col crescere di operosità, servono di stimolo; scoraggiano allorchè
costringono a mutare le abitudini; giudicate importabili, svogliano
dagli sforzi, e uccidono l’industria. I Comuni nostri mostravansi al
fatto persuasi che ogni spesa fatta dal Governo al di là di quel che
occorre a conservare e proteggere l’ordine sociale, è un dissipamento
e un’ingiustizia oppressiva: ma per questo vorremo noi misurare la
felicità d’un paese dai centesimi dell’estimo?[206].
Il valutare le rendite è difficilissimo, prima perchè di lor natura
sono variabili, poi perchè la scarsezza del denaro faceva se ne
esigesse gran parte in derrate; oltrechè le forme della contabilità
erano troppo diverse dalle odierne.
Variissimi erano i modi dell’esazione, i tesorieri, i deputati alle
grasce e all’annona, eletti parte dal pubblico consiglio, parte dal
podestà, parte a sorte, e da’ feudatarj nelle proprie giurisdizioni,
ma sempre sottoposti al sindacato. Spesso la riscossione affidavasi
a qualche monaco, od a corpi religiosi, come più disinteressati; e
per renderla più sicura ordinavasi perfino a chi non l’avesse ancor
pagata non venisse resa giustizia[207]; del quale ripiego si valeano
principalmente per tassare anche i cherici. Nel contado a ciascuna
pieve si assegnava una quota da ripartire fra le ville ed esigere:
al qual uopo v’avea consigli o adunanze; dove sussistevano ancora
i visconti vescovili, questi presedevano a tal bisogna insieme coi
consoli di campagna.
Le case costituivano quasi la garanzia del cittadino in faccia
al Comune. Pertanto il venderle equivaleva a perdere la qualità
d’accomunato; per ciò stesso di chi fosse espulso veniva demolita
l’abitazione, e al forestiere non si permetteva di possederne; e i
nobili di campagna, quando fossero accettati in città, per prima cosa
vi fabbricavano un palazzo. Ad Ivrea si considerava cittadino chi vi
abitasse, possedesse pel valore di dieci lire, fosse scritto nel libro
dell’imposta del Comune[208].
Zecche ebbero già i Longobardi a Pavia, a Milano, Verona, nel Friuli,
a Lucca, e forse a Spoleto e Benevento; e possiam credere continuasse
così sotto ai Franchi e agli imperatori tedeschi: ma presto conti
e marchesi domandarono o pretesero moneta propria. Per privilegio
dell’imperatore Lotario I a Manasse, gli arcivescovi soli poteano
coniarne a Milano; diritto che conservarono finchè la repubblica il
trasse a sè. Altrettanto sarà addivenuto nell’altre città, e ci restano
monete di più di cento zecche nostrali: anche alcune famiglie n’aveano
il diritto, come in Piemonte i discendenti di Aleramo, marchesi di
Monferrato, di Saluzzo, di Ceva, di Busca, di Savona, del Carretto; e
alcuni feudatarj dell’Impero, quali i conti di Desana, di Crescentino,
di Cocconato, ecc. Per lo più quelle monete aveano corso soltanto nel
paese.
Tentò il Barbarossa ritrarre a sè questa regalia, e fece battere i
soldi imperiali nei villaggi dove avea distribuito i cittadini della
distrutta Milano; ma poi la dovette consentire alle città federate,
le quali ben presto all’effigie dell’imperatore surrogarono i santi
patroni[209]. Cadute le repubbliche ai tiranni, Azzone Visconti a
Milano diede il primo esempio di stampare del proprio nome le monete:
Genova ne battea prima del 1139, quando ne chiese e ottenne privilegio
da Corrado II di Germania. A imitazione del genoino, i Fiorentini
nel 1252 batterono il ducato, che da una parte recava il Battista,
dall’altra il giglio, donde il nome di fiorini che si propagò in tutta
Europa, con oro di ventiquattro carati, e il peso d’un ottavo d’oncia,
o un sessantaquattresimo di marco, e divideasi in venti soldi[210].
Subito gl’imitarono Francesi, Ungheresi ed altri popoli, e fra noi i re
di Napoli, i conti di Savoja, i marchesi di Monferrato, i Veneziani;
e molto accreditato fu in commercio lo zecchino veneto, battuto
primamente nel 1284, sul quale si conservarono sempre la rozza impronta
primitiva del doge che riceve lo stendardo da san Marco, e la barbara
e devota iscrizione _Sit tibi, Christe, datus quem tu regis iste
ducatus._
Dacchè la lira cessò d’equivalere veramente al peso d’una libbra d’oro
o d’argento, variò senza limite la proporzione, solo sussistendo la
divisione in venti soldi, e del soldo in dodici denari. Non entreremo
nel pecoreccio degli avvicendati valori delle monete e del conguaglio
fra l’oro e l’argento; e basti dire che quest’ultimo era principalmente
adoperato nel commercio di Levante e che in generale vuolsi fare stima
che la scoperta dell’America ne ridusse il valore a un sesto, e a un
terzo quel dell’oro.
Monete di rame non si conoscono de’ tempi barbari, onde o mancavano al
giornaliero commercio, o si dovea coniarne di argento troppo sottili, o
peggiorare la lega.
È argomento dell’opulenza italiana che Venezia, all’entrare del secolo
xv, battesse l’anno un milione di zecchini; e Firenze quattrocentomila
fiorini in oro, e più di ducentomila libbre d’argento; e dal 1365 al
1415 vi si erano coniati undici milioni e mezzo di zecchini d’oro. Se
vogliansi lodare come manifatture e come lusinga alla nazionale vanità
che tanto lega i cittadini, ognun però vede quanta confusione dovesse
derivare da tanta varietà. Il disordine introduceva il solito morbo
de’ cambisti, che soli tenendo il filo di quel labirinto, vantaggiavano
alla grossa.
La scienza amministrativa e finanziera nacque in Italia, o qui prima si
pensò a ridurre in un quadro tutte le entrate e le uscite, formandone
il bilancio, come si chiamava con nome espressivo[211].
Pisani, Genovesi, Amalfitani, ma principalmente i Veneziani, estesi
in tanto commercio, sentirono il bisogno di conoscere le condizioni
proprie e dei popoli con cui erano in relazione di traffici e di
politica. Fin dal xii secolo Venezia ordinò ne’ suoi archivj i pubblici
atti, fe scrivere la storia civile, e stabilì le forme secondo cui
gli agenti diplomatici dovessero raccogliere e presentare al senato
i ragguagli dei paesi ov’erano spediti[212]. Quindi nessun governo
fu altrettanto istruito; e que’ ragguagli su’ principi, sulle forze,
sulla potenza de’ varj Stati, allora anticipavano l’esperienza, ora
sono miniera di statistiche cognizioni. Anche nell’interno i governanti
doveano dare minuto ragguaglio delle provincie loro; poi nel 1338 vi
troviamo traccie di anagrafi. Nel 1330 Jacopo Tondi, uno della Signoria
di Siena, eseguì una visita uffiziale dello Stato sanese e ne compilò
una relazione, che è il primo saggio di quei prospetti statistici, dei
quali si fa vanto la nostra età[213]. Le altre repubbliche adopravano
a somiglianza, e potrebbero raccogliersi le statistiche dagli storici
e dagli archivj, dove pure giaciono gli atti verbali de’ consigli
d’allora, ricchissimi d’insegnamento.
Se fra tante disparità vogliamo cercare i fattori comuni, troviamo
dappertutto la sovranità del popolo, che ne’ casi più rilevanti la
esercitava direttamente, negli ordinarj la delegava a rappresentanti.
Erano questi divisi in un consiglio maggiore, specialmente incaricato
del potere legislativo; e in un minore, che assisteva il capo dello
Stato nell’esecutivo. I pubblici uffizj erano elettivi, di breve
durata, e sottoposti a sindacato. Ogni Comune aveva uno statuto, in
cui si comprendevano le leggi organiche della repubblica, i diritti e
le consuetudini di tutti e de’ singoli, le leggi criminali e i decreti
civili, mescolati di romano e di germanico; e dove gran parte aveano le
ordinanze censorie e suntuarie. Questi statuti obbligavano in quanto
ciascuno li giurava o all’atto di divenir cittadino, o nell’assumere
una magistratura; avanzo del diritto feudale, per cui la fede rimaneva
un fatto personale. Ciascun quartiere o consorzio o maestranza era
responsale della condotta dei consorti; e il reo sottoponevasi alle
loro speciali giudicature prima di trasmetterlo al tribunale del
Comune. Queste divisioni del Comune stesso in corpi moltiplicavano
occasioni di conflitto: lo perchè speciale studio degli statuti era il
conservare la pace pubblica.
L’età nuova comincia dunque colla stessa varietà di forme che
già trovammo nella prisca. Tante erano quante le città, le quali,
costituitesi ognuna indipendentemente dall’altra, aveano provveduto
come credevano al proprio meglio; di che infinite varietà, spesso
stravaganti, sempre inesperte.
Ma il fatto più appariscente è che esistevano municipi, non provincie,
non Stati. Nè qui soltanto, ma in tutta Europa presentavasi allora
questa moltiplicità di centri sopra angusto spazio, senza nesso comune;
e dove il ben generale terminava ai limiti del territorio, considerando
proprio vantaggio il danno del vicino. Quindi diversità di statuti,
di pesi, di misure, di dogane; quindi un incomodo succedersi di
pedaggi, mentre rimanevano degradate le strade, sia perchè non vi aveva
accordo a mantenerle, sia perchè ad ogni rompere di nimicizia venivano
guastate. E di nimicizia era seme la vicinanza stessa; e quando ogni
Comune costituiva uno Stato, sconnesso dal vicino, le investiture, i
privilegi, gli statuti si assimilavano a trattati di pace e di mutua
assicurazione.
Niuna podestà sovremineva; giacchè il re vigilava bensì perchè
fosse pagato il censo dovuto alla Camera, e dati i doni o i sussidj
convenuti; e perchè i giudici del feudo o del Comune non proferissero
sui casi riservati agli uffiziali regj, nè di persone o beni al
re solo sottoposti; ma non dovea nè potea mescolarsi dell’interna
amministrazione. Ne derivava come difetto generale la debolezza,
essendo il Governo diretto da troppi, e spesso dalla piazza, la
peggiore delle tirannie e delle miserie. I magistrati (solito effetto
del voto universale) non erano tanto solleciti del vero bene, quanto
dell’opinione degli elettori; e non tiranneggiavano, ma dove complisse
peccavano d’ingiustizia.
Mentre poi ciascuna repubblica studiava a formarsi una legislazione
particolare, nessuna seppe prepararsi statuti che garantissero la sua
libertà, frenassero i prepotenti, limitassero i depositarj del potere.
In sottigliezza di costituzioni mal s’intende il grosso del popolo,
mentre di ciascuno è bisogno la giustizia, dalla quale dipendono
persone e beni. Solleciti della sicurezza dei contratti, di ordinare
le successioni, reprimere i piccoli delitti, non provvidero ad assodare
una buona struttura pubblica con quel ch’è primo scopo della politica,
un Governo regolato insieme e libero. Adunque non previdenza per
l’avvenire, non freno all’ambizione de’ pochi o alle esuberanze della
moltitudine, paghi della libertà senza sfuggire l’anarchia, nessuno
pensò a combinarla colla sicurezza personale e pubblica, a secondare
lo svolgimento delle istituzioni. Le passioni, più impetuose quando
non temperate da costumi e da studj, rendevano frequenti i delitti; e
quello sminuzzamento di Stati agevolava il sottrarsi al castigo. Quindi
incerte idee sulla moralità, un delitto portando pena diversa a pochi
passi di distanza: quindi mancato quel ch’è efficacissimo carattere
della giustizia, la certezza della punizione, giacchè il delinquente
trovava vicinissimo un asilo su terra forestiera: quindi il Governo
costretto occuparsi quasi unicamente d’amministrare la giustizia
criminale, ed ai magistrati doveva affidarsi un potere illimitato, che
facilmente diveniva micidiale della libertà, o che portava per reazione
la vita privata a ribellarsi alla pubblica, l’individuo a nuocere al
cittadino, cercando l’affrancazione in quell’isolamento che era stato
carattere della feudalità.
Così delle singole repubbliche: tutte insieme poi non seppero stabilire
una buona federazione, che non solo le avrebbe salvate dai nemici,
ma poteva offrire un modello alla restante Europa. La Lega Lombarda,
esemplarmente gloriosa ne’ primi effetti, non conobbe altrettanto la
civile prudenza; non seppe quel che spesso noi pure dimentichiamo, che
non v’è autorità senza unità, e senz’autorità non v’è pace e libertà: e
il formare una salda confederazione che avesse centro a Milano, patria
dappertutto, e feste ed esercito comune, e tesoro e patti e assemblee
determinate; il vedere che il torto fatto ad una era fatto a tutte,
minaccia di tutte la morte di una; il rassegnarsi a un male immediato
per reprimere un abuso che causerebbe mali remoti, era un troppo
aspettarsi da gente abbagliata dal trionfo, e nuova negli accorgimenti
politici.
D’unità nazionale neppur nacque il pensiero, tant’era cosa insolita;
come a Napoleone non venne l’idea di valersi de’ battelli a vapore
o dell’inescazione fulminante. Che le libertà parziali non valgono
senza l’indipendenza, chi allora lo capiva? Non ebbero parlamenti
savj come l’inglese, non rivoluzioni iniziatrici come la francese:
ma questi sarebbero riusciti tali senza la esperienza de’ nostri
Comuni? Il reggere ai mali che accompagnano la libertà è difficile,
lento il successo; talchè il grosso degli uomini cade per istanchezza
o precipita per impazienza. Troppo rari il Cielo suscita di quegli
eroi civili che vagliano ad erigere tutta la popolazione alla propria
altezza, e che tengano per condizione e per unico mezzo di riuscita
il libero concorso di quella. Le nazioni libere possono aspirare
alla vittoria, non al riposo; e i Comuni nostri, nel fervore della
lotta, nell’ebbrezza della vittoria e nella fiducia della rinnovata
fratellanza, si abbandonarono al buon volere dei collegati e al senno
dei rettori, che, qualvolta occorresse, doveano raccogliersi per
discutere dell’interesse universale; tutti gli spedienti furono attuali
e momentanei, senz’avvisare al tempo in cui sarebbe allontanato il
pericolo, sbollito l’ardore, sottentrate le brighe e le gelosie, ahi!
troppo pronte seguaci delle vittorie popolari.