CAPITOLO LXXXV.

Ordinamento e governo delle Repubbliche.

Così scarsi tornano nella nostra storia i momenti, ai quali possa

confortarsi la ragione ed esaltarsi il sentimento, che è ben dritto se

gl’italiani si fermano con compiacenza sopra la Lega Lombarda.

Legame puramente esterno e di momentanea provvisione, essa non cambiava

le condizioni de’ singoli Stati, ciascuno de’ quali come indipendente

proseguiva nella fatica di ordinarsi. Abbastanza ripetemmo che la

rivoluzione dei Comuni, tanto decisiva, non fu radicale, e lasciò

sussistere molte parti del passato, che oggi sarebbero le prime a

distruggersi. Oggi poi si vorrebbe innanzi tutto precisare i diritti

dei cittadini, farli tutti eguali in faccia alla legge, concentrare i

poteri maestatici in un magistrato supremo, abbastanza robusto nella

sua azione; separare la podestà legislativa dall’esecutiva, e dare

indipendenza e stabilità alla giudiziale, distribuita in una gerarchia

di tribunali con precise attribuzioni; proclamare leggi fisse, ed

evitare ogni tumultuosa applicazione di esse; discutere pubblicamente

i conti, scompartire con equità l’imposta, ottenere l’esercizio rapido

e uniforme dell’autorità, sottraendola all’arbitrio di un capo, alle

gelosie dell’aristocrazia, alle tumultuose incostanze del vulgo;

trovare il modo più conveniente a rendere rappresentato ogni bisogno,

ogni forza, ogni capacità, ed anche la provincia per togliere la

prevalenza oppressiva della capitale; chiarire e sodare le relazioni

cogli Stati vicini, e i diritti e doveri reciproci; e principalmente

assicurare l’indipendenza dello Stato per maniera che nessuno estranio

s’intrometta dell’interno suo ordinamento.

Non a questo senso intendevasi allora la libertà, nè chiaro concetto

si avea di ciò che or chiamiamo lo Stato; e dal tentonare d’inesperti

sarebbe troppo l’attendersi quel senno e quella prudenza, che sì spesso

fallisce a noi pure, a noi insegnati da lunghissima esperienza e da

tanti errori. Ingegniamoci di orientarci per quanto è possibile fra

tanta varietà di ordini, di statuti, di vicende.

Sottoposta che fu la campagna alla città, limite di ciascuna Repubblica

rimase ordinariamente quello delle giurisdizioni vescovili; onde oggi

ancora le diocesi, colla bizzarra loro conformazione, indicano il

territorio di quelle. Da ciò, se non originata, mantenuta la prodigiosa

differenza dei dialetti; da ciò la moltiplicità di edifizj civili e

religiosi, nessuna volendo restare di sotto della vicina; da ciò le

guerricciole; da ciò fatti meno penosi i frequenti esigli, poichè il

fuoruscito a due passi trovava sicurezza, senza aver mutato nè favella

nè clima.

La pace di Costanza ebbe sanzionata la rivoluzione, che da serve

ridusse franche le città, ma non attribuiva loro l’indipendenza,

bensì la libera podestà di governo, il diritto d’eleggere ciascuna

i proprj magistrati, far leggi, munirsi, conchiudere pace e guerra,

imporsi tributi e ripartirli, regolare la polizia rurale e l’industria,

militare sotto la propria bandiera, non essere obbligati andar fuori

del Comune per pagare tributo o rispondere a citazioni, esercitare

liberamente la pesca e la caccia. Essa pace non conferiva però nuovi

diritti, neppure uguagliava gli antichi; ciascuno rimaneva nella

condizione ove l’avea trovato la guerra, con più o meno privilegi,

secondo gli aveva compri, estorti, acquistati, ottenuti. Nè tampoco

si distruggeva veruna delle antiche dipendenze; e nella città libera

potevano ancora durare un conte feudale, un vescovo con diritti

sovrani, qualche uomo indipendente dai comuni magistrati, e servi fuor

della legge.

Di sopra poi di tutti stava un re o un imperatore, la cui supremazia

in sostanza si riduceva a mettere il proprio nome sulle monete e

agli istromenti, riscuotere annuo tributo, e la _paratica_ al primo

suo venire in Italia, determinata per ciascun Comune con particolari

convenzioni. Nel 1185 Federico I «volendo viemeglio premiare quelli

che più perseverano nella devozione alla sacra maestà dell’Impero,

ed osservando il valore, la fede, la devozione de’ _suoi_ diletti

cittadini milanesi, il cui affetto, più degli altri ardente, li mostra

di giorno in giorno meglio meritevoli de’ suoi favori»[144], cede loro

tutte le regalie che esso teneva nell’arcivescovado di Milano in terra

e in mare, determinando il tributo in lire trecento, oltre la paratica.

Quest’ultima dagli abitanti di Treviglio fu fissata in sei marchi

d’argento. Il Comune di Brescia ricompravasi nel 1192 da tutte le

regalie per due marchi l’anno, e gliene faceva carta Enrico VI.

I diritti regali non espressi nel patto di Costanza era convenuto

sarebbero ponderati dal vescovo di ciascuna città insieme con probi

uomini; ma essi non competendo se non al re che fosse eletto dal voto

nazionale, pochi fra’ successori del Barbarossa li godettero; e per

lo più s’accontentarono d’un omaggio e del giuramento di fedeltà,

trattando i nostri a maniera d’alleati. Enrico VI e Federico II,

bisognando d’ajuti in guerra, strinsero leghe con qualche città,

assolvendola dagli obblighi imposti dalla pace di Costanza; di modo che

o per cessione del re, o per ritrosia de’ popoli, s’andò smettendo ogni

aggravio, eccetto il fodro, che venne convertito in sussidio grazioso.

Anche dalla conferma dei magistrati, riservata all’imperatore o a’

suoi messi, le città si riscossero a denaro; sebbene le ghibelline, per

condiscendenza, gliela chiedessero ancora. Nel 1195, davanti alla porta

Torre di Como, Girardo de Zanibone, Tettamanzo de Gaidaldi, Odone di

Medolate, consoli del Comune di Cremona, col mezzo della lancia e del

gonfalone rosso con croce bianca, riceveano da Enrico VI l’investitura

di quanto si contiene nel privilegio di esso Comune[145].

Federico I erasi riservata l’appellazione delle cause[146], e a

riceverla delegava vicarj; venuti però questi di peso, le città se ne

fecero esentare, traendo anche tale diritto ai proprj magistrati o ai

vescovi[147].

Dapprima i messi regj ed i vicarj imperiali poteano ogni cosa quanto

l’imperatore, salvo che conferire i feudi maggiori o di trono, e

alienare o ipotecare beni e diritti dell’Impero. Abbiamo l’investitura

che Federico II dava nel 1249 a Tommaso conte di Savoja quale vicario

della Lombardia da Pavia in giù, affinchè conservasse la pace e la

giustizia; concedendogli perciò il mero e misto imperio e podestà

della spada contro i malfattori, principalmente quei che molestano

le strade; udire e risolvere le quistioni civili e criminali,

competenti all’imperatore; imporre bandi e multe; interporre decreti

per l’alienazione di cose ecclesiastiche e per tutela de’ pupilli;

dar tutori e curatori, restituire in intero, ricevere l’appello

dalle sentenze dei giudici ordinarj; ma dalla sentenza di lui possa

ricorrersi al trono[148]. Sì estesa autorità andò restringendosi;

i messi regj si ridussero a poco meglio che nodari; e il vicariato,

non che sostenere l’autorità imperiale, servì ad ampliare quella de’

grandi, che compravano esso titolo per assodare la propria dominazione.

Guarnieri conte di Humberg, vicario d’Enrico VII, dovette abbandonare

la Lombardia per assoluta mancanza di denaro: per la causa istessa

Princivalle del Fiesco, vicario di Rodolfo d’Habsburg, vendette alle

città di Toscana le giurisdizioni dell’Impero[149].

Ne’ ricchissimi archivj di Lucca investigammo altrove la formazione di

quel Comune (pag. 38): studiandovi ora le relazioni delle Repubbliche

coll’Impero, troviamo che nel 1162, alla presenza dell’arcivescovo di

Colonia, arcicancelliere dell’Italia e legato imperiale, i consoli

maggiori giurarono sugli evangeli fedeltà a Federico I, e di nulla

attentare a suo danno, anzi soccorrerlo a sostener la corona e

l’onor suo, o recuperarli; non palesare gli ordini secreti ch’egli

trasmettesse; e per la guerra o per la pace in Toscana e per le regalie

starà alla sua parola, l’ajuterà a riscuotere il fodro nel vescovado

di Lucca, da tutti i cittadini farà dargli il giuramento, non guastare

nè lasciar guastare la strada, dare all’imperatore venti militi nella

spedizione verso Roma e la Puglia, pagare l’annuo tributo convenuto

di quattrocento lire, in ricompra di tutte le regalie per sei anni.

L’imperatore concede in ricambio alla città di Lucca di eleggere i

consoli, i quali vadano a ricevere da esso l’investitura, e gli giurino

fedeltà[150].

Qui è riconosciuta la piena libertà del Comune: eppure, due anni dopo,

esso Federico confermava il mero e misto imperio al vescovo di Lucca

sopra gran quantità di terre, ville, castelli, autorizzandolo a far

leggi e giustizia, e governare per sè o pel suo nunzio, come farebbe

l’imperatore o un nunzio suo[151]. Poi nel 1185 dava un diploma in

favore dei Comuni e signori di Garfagnana, di Montemagno, di Versilia,

di Camajore, prendendoli in protezione, esimendoli da ogni dominio

di città o di autorità qualunque, come soggetti a sè solo; abroga

le occupazioni di terre, borghi, castelli fatte da consoli; obbliga

Lucca a riedificare i castelli che v’avesse demoliti[152]. L’anno

vegnente, Enrico VI rinnovava a questa il privilegio della zecca, delle

giurisdizioni e regalie nella città e nel distretto, non accennando

più all’obbligo d’andare i consoli a giurare fedeltà; però, anche

ne’ trattati con altre potenze, riservino la fedeltà all’Impero, e

gli paghino sessanta marche d’argento l’anno. Nel 1209 Ottone IV,

imperatore disputato, confermava la carta anticamente datale da Enrico

IV, con questo che nessun mai guastasse le mura della città o le

case; non dovessero avere palazzo per l’imperatore, nè dare alloggi;

non paghino alcun pedaggio da Pavia sino a Roma o in Pisa; non abbia

molestia chi vien a commerciare con Lucca pel mare o pel Serchio;

non si fabbrichi castello o fortino a sei miglia di circuito; nessun

giudice di Lombardia eserciti giurisdizione in Lucca, se non presente

l’imperatore o il suo cancelliere[153].

Dall’assicurare il libero governo interno, le esazioni, i mercati,

le caccie, le pesche, i forni, i mulini, le Repubbliche passarono a

pretendere dominio sopra i vicini, e ne chiedeano ancora la ratifica

dagl’imperatori. Pertanto nel 1244 Federico II al Comune di Lucca

concedeva che i castelli di Motrone, Montefegatese e Luliano nella

Garfagnana con tutte le loro pertinenze gli stessero sottoposti;

accettasse come concittadini le persone della Garfagnana che il

vogliano; e i Comuni e le persone di questa possano ricevere i podestà

e rettori di Lucca: vale a dire, li sottraeva alla giurisdizione

imperiale per sottoporli alla comunale[154]. Quando i Lucchesi

parteggiarono col papa, esso Federico cassò quelle concessioni,

investendone invece il figlio e vicario suo Enzo; ma riconciliatosi,

le restituì al Comune di Lucca come feudo, talchè questa città,

internamente repubblicana, riguardo agli esterni avea posto nella

gerarchia feudale[155]. Eppure lo stesso Federico donava in perpetuo a

Pagano Baldovin messinese il territorio di Viareggio.

La libertà dei Comuni guardavasi dunque non come un diritto primitivo,

ma come una concessione sovrana; dal re si chiedevano come privilegio

fin le giustizie; dal re si facevano confermare i successivi acquisti:

ma, secondo il senso feudale, consideravasi indipendenza il non aver

altro superiore che gl’imperatori.

Tanto però bastava perchè questi potessero turbare le Repubbliche

colle loro pretensioni. Altre ne mettevano in campo i feudatarj e

conti, che solo per necessità aveano rassegnato i diritti antichi. Già

dicemmo (pag. 69) come i vescovi fossero ricchissimi e signori di tanta

parte di feudi e di giurisdizione. A quello di Brescia spettava un

quinto dei feudi della diocesi: ed erano tanti, che Enrico imperatore

avendone sequestrati alcuni in pena del favore dato ai papi, trovaronsi

ammontare a tremila biolche di terra; che poi il Comune di Brescia

ritolse alla Camera imperiale, dandole a livello a tremila poveri.

Arimanno vescovo cercò ricuperare quei feudi ed altri che l’imperatore

aveva investiti a laici; ma i nuovi investiti si opposero, fecero

lega cogli arimanni, irati al vescovo e al Comune che li gravava di

contribuzioni ad onta dell’antica immunità: ne venne guerra di fortuna

varia, sinchè anche gli arimanni ottennero per patto i privilegi che

già godeano i valvassori, e assoluzione da ogni tributo e servizio di

corpo[156].

I vescovi essendo stati sovrani, consideravano come usurpatore o

astiavano come vincitore il Comune, e sofisticavano sui diritti di

quello. Intendo in questo senso una carta del 1158, ove i canonici di

Santa Maria di Novara giurano fra loro di non dar mano a far passare al

Comune le cose di essa chiesa, nè col fatto o col consiglio permettere

che questa paghi fodro o dazio al popolo o ai consoli; nè ajutarli

in ciò che spetti al fortificare la città; nè daranno canonicati

ai discendenti dei consoli che aveano aperto a forza il granajo del

capitolo, sinchè i padri son vivi, nè di quei consoli che in alcun modo

pregiudicassero alla chiesa, o entrassero per forza nella canonica o

nelle case de’ fratelli[157].

Sempre poi i vescovi serbarono qualche resto dell’autorità loro; e

come ricchissimi che manteneansi ancora, e capi d’una gerarchia e di

un tribunale ecclesiastico, guardavansi quai primi cittadini, opinando

prima di tutti, e facendo la prima comparsa negli affari. Questo

intralciamento di diritti e di pretensioni potea non recare trista

sequela di cozzi e di gelosie?

In mezzo a queste, le Repubbliche si organizzarono ciascuna

distintamente con una varietà che è mirabile sintomo d’estesa ragione

negl’Italiani, ma che è impossibile a seguirsi se non nelle storie

domestiche. Accennando que’ sommi capi in che le più s’accordavano,

dirò come la suprema signoria stesse nell’assemblea dei cittadini,

alla quale, a suon di trombe o di campana, convocavansi plebei insieme

e nobili, sommati talvolta a centinaja e migliaja. In Milano era di

ottocento, poi fu cresciuta e là ed altrove sino a millecinquecento e

a tremila, escludendo solo i mestieri sordidi. A Firenze vi entravano

le ventiquattro arti e i settantadue mestieri. In quella generale

adunanza, a voti si decideva della pace, della guerra, delle alleanze.

Sembra non vi si favellasse molto, e che ciò fosse un male lo lascerem

dire ad altri; ma i partiti non si pigliavano generalmente a semplice

maggioranza, volendosi ove i due terzi, ove i tre quarti; in alcun

luogo si raccoglieva complessivamente il voto di ciascuno de’ corpi che

componeano il gran consiglio.

Pei molti affari dove occorre segreto e decisione spedita e

spassionata, venne istituito il consiglio minore o _di credenza_[158],

composto de’ più ragguardevoli, giurati di non palesare i trattamenti.

Erano di spettanza sua le finanze, il vigilare sopra i consoli, le

relazioni esterne, e vi si disponevano i partiti da sottoporre alla

deliberazione del popolo.

I consoli, magistratura, come dicemmo, di attribuzioni particolari,

e che al formarsi de’ Comuni furono posti al governo, erano scelti

per suffragi; e senza la cauta divisione de’ poteri, doveano render

giustizia e amministrare la guerra, quasi non corresse divario fra i

perturbatori dell’ordine interno e dell’esteriore. I campagnuoli non

erano partecipi della pubblica amministrazione; ma molti castelli e

borghi, massime di Lombardia, crearono consoli proprj, più limitati di

autorità, sebbene intenti ad emulare i consoli cittadini.

I doveri dei consoli venivano annoverati nel giuramento che essi

prestavano entrando in carica, e che inscrivasi negli statuti. In

quelli di Genova, i più antichi che si conoscano[159], leggesi il

seguente:

— In nome del Signore, noi piglieremo il magistrato questo giorno

della purificazione della Madonna, e nel medesimo giorno, terminata la

compagnia, il deporremo.

«Opereremo sempre a utilità del vescovado e Comune nostro, e ad onore

della santa madre Chiesa.

«Esamineremo le quistioni private sulle istanze degli interessati, le

pubbliche anche senza istanza, di buona fede, secondo ragione e con

perfetta egualità, non pregiudicando al Comune in favore de’ privati,

nè ai privati in favor del Comune.

«In caso di disparere tra noi, varrà la pluralità; in caso di parità,

ci riporteremo a un savio, di cui non sia conosciuto il parere.

«Rivocheremo e miglioreremo le sentenze fatte dal nostro consolato,

qualunque volta il richieda la giustizia.

«Sentenzieremo in pubblico entro quindici giorni dopo presentato il

libello, quando non cada in dì festivo, o l’attore non si ritiri.

«Per una sentenza non percepiremo direttamente o indirettamente più di

tre soldi.

«Quando alcuna parte non trovi avvocato difensore, a sua istanza

glien’eleggeremo; e se l’eletto ricusi, o non si adoperi di buona fede,

gli vieteremo di comparirci dinanzi per tutto il nostro consolato.

«Imporremo a’ testimonj chiamati in giudizio dalle parti, di comparire

e deporre il vero, obbligandoli, in caso di rifiuto, al rifacimento del

danno. Nelle cause maggiori non si vorrà meno di dodici testimonj. Di

chi citato a testimoniare, negasse comparire davanti a noi e giurare

il vero, faremo vendetta a nostro arbitrio, ancorchè sia negli ordini

sacri, perchè così vuole ragione.

«Le proprietà, i feudi e i diritti posseduti pacificamente per

trent’anni, conserveremo intatti a’ possessori.

«In caso d’omicidio premeditato e palese, manderemo in esiglio il

colpevole, daremo il guasto a’ suoi beni, e il possesso di quelli a’

più stretti congiunti dell’ucciso, o, quando li rifiutassero, alla

cattedrale. Se non sia provato chiaramente il reo, permetteremo a’

congiunti fino in terzo grado di domandargli d’ammenda quanto vorranno,

o quanto almeno potrà dare l’accusato. E s’egli rifiuterà pagarla,

e sfiderà a battaglia l’accusatore, sarà lecito, e il soccombente

puniremo come avremmo punito il palese omicida.

«Chiunque portasse armi dal suono del campanone sin alla fine del

parlamento, condanneremo in lire dieci se n’abbia almeno cinquanta, o

in una se n’abbia sopra dieci, e in meno a nostro arbitrio se povero.

«Non permetteremo torri più alte di ottanta piedi, e a venti soldi per

piede condanneremo i trasgressori.

«I falsatori di monete e i complici loro spoglieremo d’ogni avere e

d’ogni diritto a favore del pubblico erario; proporremo al parlamento

che siano banditi in perpetuo; e venendo in nostro potere, farem

loro troncare la destra. Sarà però necessario a un tanto castigo o la

confessione del reo, o ch’e’ sia convinto mediante legale deposizione

de’ testimonj.

«Ad ambasciatori assegneremo solo l’onorario approvato dalla

maggioranza del parlamento.

«Vieteremo il portare nel nostro distretto merci pregiudicievoli alle

nostrali, salvo i legnami e guarnimenti di nave.

«Non imprenderemo guerra, nè faremo oste, divieto o imposizione senza

il consenso del parlamento; nè aumenteremo i dazj marittimi, fuorchè

all’occasione di nuova guerra in mare; e i pesi cadranno uguali su

tutti.

«Chiunque, invitato da noi o dal popolo ad ascriversi nella nostra

compagnia, non avrà aderito entro undici giorni, ne sarà escluso per

tre anni avvenire; non accetteremo in giudizio le sue istanze, salvo

fosse per difesa; nè lo nomineremo ai pubblici uffizj, e farem divieto

che nessuno della nostra compagnia lo serva delle sue navi, o lo

difenda ai tribunali.

«Qualunque volta un estranio sarà accettato nella nostra compagnia, gli

daremo il giuramento di abitazione non interrotta nella nostra città,

secondo il consueto degli altri cittadini. Pe’ conti, pe’ marchesi

e per le persone domiciliate fra Chiavari e Portovenere basterà

l’abitazione di tre mesi l’anno.

«Osserveremo fedelmente l’appalto delle monete a coloro che si sono

obbligati verso il Comune, e saranno leali alle convenzioni co’

principi e popoli forestieri».

Per correggere lo sconcio feudale di lasciare nelle mani stesse

l’amministrazione e la giustizia, si distinsero i consoli minori

o dei placiti, specialmente applicati ai giudizj, a differenza di

quei del Comune o maggiori[160]. Trattavano collegialmente le cause:

tenendo giurisdizione separata in distinti quartieri: e il tribunale

di ciascuno distinguevasi con insegna particolare, dicendosi del bue,

dell’aquila, dell’orso, del leone, e così via; a Piacenza erano dipinti

sul tribunale il griffone e il cervo, a Verona l’ariete; a Mantova

diceansi del banco di san Pietro, di sant’Andrea, di san Giacomo, di

san Martino[161].

Consoli chiamavansi, fin prima della libertà, altri sovrantendenti

alle grasce, alla marina, alle arti o simili, e così continuarono. Nel

1172 Milano creava otto consoli de’ mercanti, collo stipendio di sette

lire di terzuoli, e l’obbligo di sopravvedere alle misure, riscuotere

le multe dei bandi, delle bestemmie e di somiglianti trasgressioni,

e provvedere che i mercanti andassero sicuri. I consoli delle faggie

doveano rivendicare e difendere i diritti del Comune sovra i pascoli

intorno alla città, e sopravvegliare alle strade: il quale uffizio a

Chieri chiamavasi dei sacristi, a Siena de’ viaj. Di poi ciascun corpo

volle avere o piuttosto conservò consoli proprj; e così le parrocchie

e le terre, dove sussistettero fin ai giorni nostri quali agenti del

Comune.

Nell’elezione dei consoli operavano spesso l’intrigo e l’ingerenza

delle famiglie potenti; e trovandosi scelti da case e da fazioni

nemiche, si contrariavano gli uni gli altri, incagliando gli affari, e

per tema o preghiere o disservigio lasciando lesa o monca la giustizia.

La potenza de’ consoli annui ed elettivi non era bastante a reprimere

i faziosi, nè potea reggersi che appoggiata ad un partito, mancando

dell’imparzialità necessaria a garantire i diritti di tutti. I consoli,

nemici personali de’ castellani ch’essi aveano spossessati, poteano

esserne giudici? Tornando cittadini dopo un anno, trovavansi esposti

alle vendette de’ ribaldi che avessero puniti o delle famiglie offese.

Per dominar l’anarchia bisognava un tribunale che da più alto reggesse

cittadini e castellani, che non fosse nè feudale nè borghese, che

potesse reprimer robustamente le lotte; popolare così che i cittadini

lo potessero opporre ai nobili, eppur nobile affinchè l’aristocrazia

l’accettasse, e che per origine non avesse e per lunga dimora non

adottasse le passioni de’ cittadini. A tale intento Bologna chiamò

il faentino Guido di Ranieri da Sasso, che esercitasse il potere de’

consoli del Comune, e presedesse a quelli de’ placiti. Questo nuovo

magistrato s’intitolò _la podestà_, come quelli che il Barbarossa

ai Comuni sottomessi aveva imposti invece dei consoli; e dovea

rappresentare l’antico elemento imperiale, quasi custode della legale

società, e di quella giustizia che, anche dopo l’emancipazione, si

considerava come privilegio imperiale.

Tale novità si conobbe spediente per ridurre nel Comune anche

quest’avanzo delle pretensioni imperiali, ottenere più disinteressata

l’applicazione delle leggi, e operare ne’ casi urgenti colla prestezza

che viene dall’unità dell’esecutore. Fu dunque adottata, e cernivasi

il podestà fosse dalla nobiltà castellana rimasta indipendente, fosse

da città della fazione medesima, fosse tra persone celebrate per

onestà o per conoscenza di leggi. Proposto nel pubblico consiglio, era

eletto a pluralità di voti, ovvero se ne comprometteva la nomina in un

certo numero di probi: taluni lo chiedeano al papa o all’imperatore,

ma presentandogli le convenzioni o lo statuto ch’ei dovea giurare

anche prima di conoscerlo. Da Perugia si mandavano cittadini, e più

volentieri frati, a conoscere nelle città forestiere gli uomini

di maggior vaglia, da’ cui nomi imborsati si sortiva il nuovo

podestà[162].

Al designato spedivasi un’ambasceria; ed egli, al Capodanno o al san

Martino, entrava con solenne incontro de’ cittadini e del vescovo,

e con messa e panegirica orazione; e venuto sulla piazza maggiore,

recitava una diceria, giurava osservare gli statuti, non ritenere

la carica oltre un anno, e non partirsi prima d’aver subìto il

sindacato[163], e nel nome di Dio assumeva l’uffizio.

Egli menava seco due cavalieri per guardia ed onoranza; assessori e

giudici per consiglio, notaj, siniscalco, ministri, servi, cavalli.

La giustizia talvolta esercitava col solo privato consesso, in alcuni

paesi coi consoli de’ placiti come a Milano, o co’ giudici de’ collegi

come a Parma[164]. Funzionario unico, riuniva l’autorità politica e

la giudiziaria de’ consoli, ridotti a semplici consiglieri col titolo

di priori, anziani, rettori o simili: straniero come gli antichi

conti, eppur magistrato responsale come un cittadino, uom di toga e di

spada, giudice e dittatore, reprime e castellani e borghesi del pari,

eseguendo egli stesso i suoi decreti, e usava poteri discrezionali come

in tempo di guerra. Qui pure il giuramento specificava i doveri del

podestà, alcuni dei quali erano generici, altri speciali d’un tempo e

d’un luogo.

Lo statuto genovese porta che il consiglio nomini ogni anno trenta

elettori, i quali procedano all’elezione del podestà per via di

polizze: all’eletto accettante due nunzj portino a giurare i seguenti

capitoli, presente il consiglio della natìa sua terra: — Non vedrà gli

statuti di Genova se non dopo giurato di osservarli: sarà servito da

venti persone, e accompagnato da tre cavalieri e da due a tre giudici

a sua elezione, i quali con titolo di vicarj o luogotenenti terranno

gradatamente sue veci in caso di assenza, malattia o morte: salarj,

pigioni, spese di viaggio resteranno a carico di lui, ma riceverà

provvisione di lire milletrecento di Genova (da mezz’oncia d’oro),

due lire al giorno di più nelle campagne marittime, nelle terrestri

quattro, nelle ambascerie quanto deciderà il consiglio: l’anniversario

del giorno che avrà preso il magistrato, dovrà uscire di Genova, e

seco i suoi terrazzani e distrettuali, del che si rogherà speciale

istromento.

Il podestà di Milano giurava comportarsi col miglior modo e senno

all’utile della comunità, specialmente per la pace e le guerre; le

convenzioni e concordie tra Milano ed altre città o private persone

farà mettere in iscritto e conservare; il Comune manterrà nelle

concordie e convenzioni e nelle concessioni e dazj, e a ricuperarli

e serbarli; non sarà guida nè spia a danno della città, per servizio

di niun suo nemico. Quando si trovi entro i pubblici fossati, ogni

giorno monterà al suo uffizio, e la giustizia eserciterà a pro della

repubblica, nè oltre venti giorni in tutto l’anno starà fuori del

Comune; non commetterà furto nè frode, nè consentirallo ad altri, ed

i commessi denunzierà nel pubblico arringo. A titolo d’uffizio non

piglierà cosa alcuna nè egli nè sua moglie o figliuoli, e neppure nelle

legazioni; nè avrà altro stipendio che di lire duemila, e il salario

di cinque giudici. Nelle cause pertinenti a’ consoli di giustizia o

del Comune, non darà alcun consiglio se non ai giudici; delle sentenze

sue piglierà soltanto dodici denari per libbra, cioè dieci pel Comune

e due pe’ giudici suoi; le sentenze da proferire non manifesterà

se non ad un suo giudice ed al notaro che ha a scriverle, e saranno

conformi alle leggi di Milano. L’appalto del viatico, del fodro, della

moneta non delibererà, se non avuto il consiglio de’ savj. Rileverà i

consoli di tutte le cause che pronunziarono di suo comando o precetto,

e parimenti d’ogni giuramento in fine dell’uffizio suo. Non farà

remissione di alcuna taglia, se non per cagione d’incendio, tempesta,

povertà nota, od altra giusta causa approvata dal consiglio di

credenza. Non prenderà alcun prestito se non fuori della giurisdizione

in benefizio della repubblica. Ogni mese riceva e renda i conti,

stendendone autentica scrittura; e si faccia rileggere il giuramento,

diligentemente ascoltandolo. Villa nè borghigiano o rustico alcuno

affranchi dai carichi imposti per la repubblica, senza il consentimento

del comune consiglio. Le costituzioni del Comune non muti senza il

consiglio di credenza. Faccia eseguire le sentenze proferite, e le

pene contro i fornai delinquenti e i malfattori. Quelli posti nel

bando per omicidio o congiurato, non permetta abitare nel comune di

Milano, e le terre o abitazioni di quelli tenga incolte e devastate:

non conceda verun uffizio o ambasciata a banditi, nè a falliti od

infami: definisca le appellazioni fatte sopra cause di omicidj, bandi,

incendj, battaglie, eccetto se l’appellante non dia all’avversario

sicurtà della restituzion delle spese, giurando non aver dato niente

al giudice delle appellazioni, nè ad altra persona fuor dell’avvocato,

o per cavare scritture. Fedelmente ricercherà se niun ufficiale faccia

frode: tutti i provvisionati del Comune costringerà a dar conto ogni

quattro mesi de’ denari avuti per la comunità. Non farà o lascerà far

ricerca sulle condanne date per gli antecessori suoi, nè sui denari

spesi dal Comune per tali uffiziali. Giudei ed eretici deve sbandire da

Milano e suo contado, dopo che per l’arcivescovo gli sieno denunziati;

quelli che gli avessero ricettati ammonisca perchè fra venti giorni

gli abbiano espulsi, altrimenti essi pure saranno posti nel bando, dal

quale non si potranno cavare senza licenza ecclesiastica; le case loro

faccia diroccare. Se alcuno statuto ritrovasse contrario alla Chiesa,

lo annullerebbe. Finito il suo reggimento, quindici giorni dimorasse a

Milano insieme colla sua comitiva, aspettando il sindacato (CORIO).

La spada sguainata che si recava innanzi al podestà, esprimeva il

diritto di sangue: ma spesso doveva esercitarlo con aspetto di guerra

e di violenza. Alcun pubblico delitto era denunziato? dal balcone

del palazzo egli sciorinava il gonfalone di giustizia, colle trombe

chiamava i cittadini alle armi, e a capo loro moveva ad assediare la

casa del reo. A Perugia sono uccisi due giudici, e si ordina di tener

chiuse le botteghe finchè non siano scoperti i rei; e così stettero

per tre mesi. — Giuro che, se alcun nobile, o non giurato in popolo,

ucciderà o farà uccidere o consentirà che si uccida alcun anziano o

notajo d’anziani o uomo giurato in popolo..., senza intervallo farò

sonare la campana del popolo, e con quel popolo o alcuna parte di

esso, con sterminato furore andrò alla casa di quel cotale uccisore,

e innanzi che quindi mi parta, infino alle fondamenta farò disfare...

E insino a tanto che la distruzione e il guastamento di tutti i beni

del malfattore predetto, così nella città come nel contado, non sia

compiuto di fare, nulla bottega d’arte o mestiere, o corte alcuna della

città fia tenuta aperta». In tale sentenza ogn’anno giurava il capitano

del popolo di Pisa; e aggiungeva che punirebbe il figlio pel padre, il

padre pel figlio, non lascerebbe mai più coltivare o comprare i loro

beni, darebbe un premio a chi li pigliasse o uccidesse[165].

Tanto fin la giustizia assumeva aspetto di violenza, perchè le

Repubbliche, a modo de’ feudatarj, traevano il diritto punitivo da

quel della guerra privata e della vendetta personale, e i signori erano

avvezzi a obbedire soltanto alla forza; onde non era se non la pubblica

sostituita alla privata, e i castighi somigliavano alle rappresaglie

delle passioni, le quali non si erano spente ma solo dirette,

ignorandosi ancora la pacifica amministrazione.

In somma il podestà comprendeva in sè l’antitesi della società

d’allora. Come dittatore, veste carattere politico, assale, difende,

bandisce, uccide, dirocca case e castelli, arma e disarma la città,

conduce l’esercito; e riconoscendo due partiti ostili, due tendenze

contrapposte, le regola col reprimerne una, cioè col limitare la

libertà. Come giudice, veste carattere legale, semplice stromento della

legge, innanzi alla quale si eclissano partiti, persone, famiglie; nè

egli dee permettersi verun passo che offenda la libertà. Giurato ad

osservar gli statuti, contornato da persone di legge, venuto da paese

estraneo per amministrar con imparzialità; esposto al sindacato; eppure

come dittatore è costretto a un’ingiustizia continua fra i due partiti

in lotta; è esposto all’eventualità de’ conflitti; robusto in un

momento di sollevazione, è inetto allorchè le due fazioni s’accordino

in modo, che egli non possa valersi dell’una per reprimere l’altra.

Di tanta autorità poteva facilmente abusare; onde fu assiepato di

gelose precauzioni: ad invitarlo si deputavano persone religiose,

estranie alle brighe; talvolta a sei e fin a tre mesi se ne limitò

la durata, benchè talaltra venisse allungata[166]; in città non

dovea contrarre parentele, non mangiare presso alcuno. La breve

durata cagionava gli scomodi d’un perpetuo tirocinio; eppure durante

l’effimera magistratura il podestà rimaneva arbitro delle vite,

per la latitudine concessa dalle consuetudini. Il potere giudiziale

esercitavasi troppo mescolatamente col politico, e la ragion di Stato

soffocava la schietta voce della giustizia. Nelle rivoluzioni poi al

podestà concedevasi balìa dittatoria, sicchè castigava a tumulto i rei,

cioè la parte avversa e la soccombente. I Bolognesi nel 1192 tolsero a

podestà Gherardo Scannabecchi loro vescovo, ma nojatisi di lui, vollero

sostituirvi i consoli: il vescovo s’ostinava a tener il potere, sinchè

una levata di popolo lo gittò in fuga. I Pisani chiesero podestà papa

Bonifazio VIII, ed egli accettò collo stipendio di quattromila fiorini:

altrove fu podestà un re. Il sindacato non era una cautela politica

contro gli abusi del potere, giacchè si facea sol dopo scaduto di

carica, ma una salvaguardia della moralità e un risarcimento ai danni

privati, derivato esso pure da consuetudini romane[167]. N’usciva con

lode? il podestà riceveva dal Comune un pennone, una targa o altro

segno; a Giovanni Raffacani fiorentino gli Orvietani nel partire

posero in capo una corona d’oro, e gli diedero una spada e uno scudo

con gran trionfo[168]; e non v’è città che non serbi una lapida o

l’effigie d’alcuno: onorificenze dappoi profuse per piacenteria o per

amistà[169].

Procedendo a tentone come gente inesperta, al primo sconcio che

apparisse mutavano forma di governo, salvo a tornare fra pochi mesi al

primiero. Fu volta che, scontenta del comune aristocratico, la plebe

elesse un capitano suo proprio, straniero anch’egli, che per un anno

o per sei mesi la tutelasse[170]; talaltra nominavasi un capitano

di guerra, che dimezzava il potere dei predetti, avendo in mano la

forza. In Bologna il comune dei nobili era preseduto dal pretore; i

non nobili formavano il popolo, con un prefetto o capitano. Milano nel

1186 eleggea primo podestà Uberto Visconti; l’anno appresso tornò al

consolato; nel 1191 usava ancora un podestà, tre nel 1201, cinque nel

seguente, tre ancora nel 1204. Firenze erasi divisa in dodici arti;

sette maggiori, de’ giureconsulti e notaj, de’ mercanti di panno in

Calimala, de’ cambisti, lanajuoli, medici e speziali, mercanti di

seta, pellicciaj; e cinque minori, de’ bottegaj, macellari, calzolaj,

muratori e falegnami, mariscalchi e magnani: ed anche il nobile che

volesse impieghi doveva essere in qualcuna matricolato. Nel 1294

creatasi la signoria dei priori delle arti e della libertà, alla

prima elezione non presero parte che le tre prime, alla seconda sei,

a ciascuna delle quali toglievasi un priore, rinnovandoli ogni terzo

mese. Viveano in comune a pubbliche spese, non uscendo di palazzo per

quanto la balìa durava; rappresentavano lo Stato, ed esercitavano il

potere esecutivo; ed uniti coi capi e coi consigli o capitudini delle

arti maggiori, con alcuni aggiunti (_arroti_) nominavano a scrutinio i

proprj successori[171]. Mal rassegnandosi i nobili a questa oligarchia

plebea, fu introdotto nel 1292 il gonfaloniere della giustizia, per

reprimere i perturbatori della quiete: e quand’egli esponesse la

bandiera sul pubblico palazzo, i capi delle venti compagnie doveano

raggiungerlo, per assalire con lui i sediziosi e punirli. Quest’esempio

trovò i seguaci.

Un abate del popolo o molti incontriamo altrove: un doge al modo di

Venezia assumevano ne’ maggiori frangenti Pisa e Genova; trasferendo

in esso ogni pubblico potere, salvi però i collegi delle arti e i

pubblici ordinamenti. In Bologna l’autorità sovrana era divisa fra

il podestà, i consoli e tre consigli, cioè il generale, lo speciale

e quel di credenza: nel primo entravano tutti i cittadini sopra i

diciott’anni, esclusi gl’infimi artieri; il secondo era di seicento;

nell’altro di minor numero aveano luogo tutti i giureconsulti paesani.

Dicembre entrante, i due primi consigli venivano convocati dai consoli

o dal podestà, e messe innanzi al loro tribunale due urne coi nomi

dei componenti essi consigli; e da ciascuna delle quattro tribù in

cui era partita la città, estratti a sorte dieci elettori, venivano

rinchiusi insieme, ed obbligati, entro ventiquattr’ore, a nominare,

colla maggioranza di ventisette voti, quei che dovessero entrare ne’

consigli. Ai consoli o al podestà spettava l’iniziativa degli affari,

che poi erano decisi dai consigli, dove per lo più quattro oratori soli

avevano la parola, gli altri limitavansi a votare.

È questo uno dei mille modi coi quali fu dai Comuni del medioevo

affrontato quel che oggi pure è intricato problema dei paesi

costituzionali, le elezioni. Nulla è men sincero che il voto emesso

dall’intera nazione radunata, dove esso va confuso collo schiamazzo

plebeo o la tresca astuta, dove non tutte le classi sono equamente

rappresentate, dove l’ignaro e l’intrigante valgono l’onesto

e illuminato, e la libertà ne va il più spesso alla peggio. Si

procurarono dunque varj ripari, per lo più ricorrendo alla sorte o a

complicatissime combinazioni, di cui Venezia e Lucca particolarmente

offrono bizzarri esempj.

In Venezia il doge ne’ primi sei secoli era scelto dal popolo; dopo

il 1173 da undici elettori; dopo il 1178 il maggior consiglio cerniva

quattro commissarj, ciascun de’ quali nominava dieci elettori,

cresciuti poi a quarantuno nel 1249. Così durò fino al 1268, quando,

per cansare il broglio, s’introdusse la più strana complicazione.

I membri d’esso consiglio metteansi a squittinio con palle di cera,

trenta delle quali chiudevano una cartolina iscritta _elector_: dei

nove cui toccavano le fortunate, due venivano esclusi, gli altri

designavano quaranta elettori, i quali col metodo stesso riduceansi

a dodici. Il primo di essi ne eleggeva tre, due gli altri, e tutti

venticinque doveano essere confermati da nove voti; poi ridotti a nove,

ciascuno doveva indicarne cinque, e tutti i quarantacinque ottenere

almeno sette voti. I primi otto tra questi ne _cappavano_ quattro

ciascheduno, e tre i tre ultimi; onde venivano quarantun elettori, che

messi ai voti, doveano riportare almen nove delle undici palle. Se un

elettore nel maggior consiglio non conseguisse l’assoluta maggioranza,

restava escluso, e gli undici dovevano surrogarne un altro. Così cinque

ballottazioni e cinque scrutinj producevano i quarantun elettori. Di

botto erano chiusi in una sala, finchè non avessero nominato il doge;

trattati splendidamente, liberi di chiedere qualunque capriccio, ma

quel che uno domandasse era dato a tutti: uno volle un rosario, e

se ne recarono quarantuno; un altro le favole d’Esopo, e fu fatica

il ritrovarne altrettanti esemplari. Gli elettori nominavano tre

presidenti priori; indi due segretarj che restassero chiusi con essi.

Allora per ordine d’età venivano chiamati innanzi ai priori, e ciascuno

di proprio pugno scriveva sopra una scheda il nome del proposto, che

dovea aver compiuti i trent’anni ed appartenere al maggior consiglio.

Un segretario, tratto a sorte uno di que’ viglietti, ne pubblicava il

nome, e ciascuno potea fare gli appunti che credesse. Passatili tutti

in rassegna, mandavasi ai voti, e sortiva doge quel che ne conseguisse

almeno venticinque. A questo modo fu eletto per la prima volta Lorenzo

Tiepolo[172].

A Lucca era condizione d’eleggibilità il censo[173]; e supremo

magistrato i nove anziani, tra cui il gonfaloniere; poi un consiglio di

trentasei, e il consiglio generale di settantadue. La signoria sedeva

due mesi, e chi era seduto avea divieto due anni; essa scompartivasi

coi trentasei gli onori e gli utili dello Stato. «Imborsano (dice il

Machiavelli), ogni due anni, tutti quelli signori e gonfalonieri, che

nelli due anni futuri debbono sedere; e per fare questo, ragunati che

sono i signori con il consiglio de’ trentasei in una stanza a questo

ordinata, mettono in un’altra stanza propinqua a quella i segretarj

dei partiti con un frate, ed un altro frate sta sull’uscio che entra ai

segretarj, quello a chi ei rende il partito, e a chi ei vuole che altri

lo rendano; dipoi ne va innanzi ai segretarj, e mette una ballotta nel

bossolo. Tornato che è il gonfaloniere a sedere, va uno dei signori di

più tempo, poi vanno tutti gli altri di mano in mano; dopo i signori

va tutto il consiglio, e ciascuno quando giunge al frate domanda chi

è stato nominato ed a chi egli debba rendere il partito, e non prima;

talchè non ha tempo a deliberarsi, se non quel tempo che pena a ire dal

frate ai segretarj. Renduto che ciascuno ha il partito, e’ si vôta il

bossolo, e s’egli ha tre quarti del favore, egli è scritto per uno dei

signori; se non l’ha, è lasciato ire fra i perduti. Ito che è costui,

il più vecchio dei signori va e nomina un altro nell’orecchio al

frate; dipoi ciascuno va a rendergli il partito, e così di mano in mano

ciascuno nomina uno, e il più delle volte torna loro fatta la signoria

in tre tornate di consiglio. E ad avere il pieno loro conviene che

gli abbiano centotto signori vinti, e dodici gonfalonieri: il che come

hanno, squittinano infra di loro gli assortitori, i quali assortiscano

che questi siano i tali mesi, e quelli i tali, e così assortiti, ogni

due mesi si pubblicano».

Tanto basti a chiarire quanto lontani dall’uniformità fossero quei

reggimenti. Nell’interno durava la diversità delle persone: e primi

erano i militi, derivanti dagli antichi feudatarj e da arimanni

e baroni; seguivano gli ecclesiastici; poi i leggisti, col nome

di _judices, advocati, procuratores_; indi i _paratici_, cioè le

corporazioni d’artieri; ultimi i popolani[174]. Allato della libertà

comunale sussistevano privilegi feudali, ecclesiastici, regj, consorzj

di famiglie e d’arti; servitù di possessi e di persone; libertà

romana, clericale, barbarica. In alcuni paesi, massime nel Piemonte,

molti Comuni rimanevano sotto la supremazia immediata dell’imperatore

o de’ suoi vicarj, laonde non godeano l’intera sovranità, cioè il

diritto di pace, guerra, moneta, e la suprema giurisdizione, ma

del resto si governavano senza differenza dagli altri, giacchè le

franchigie comunali si credeano parte del diritto pubblico interno, e

l’amministrare distinguevasi dal regnare. La città d’Ivrea, dandosi nel

1313 ad Amedeo V conte di Savoja, stipulava che il podestà, i giudici

e gli altri uffiziali di giustizia conserverebbero il mero e misto

imperio, e si farebbero gli statuti come per l’addietro.

Rimanevano traccie del diritto personale alla germanica[175]; ma

prevaleva il diritto romano, nelle diverse città modificato da una

moltitudine di ordinanze municipali. Gl’imperatori seguitarono a

far leggi nella dieta nazionale, ma concernevano soltanto feudi,

vassalli, monasteri: mentre era nella natura de’ popoli germanici che

o la consuetudine o il consenso de’ migliori e maggiori della terra

producessero un gius privato.

Profittando della facoltà ottenuta nella pace di Costanza, tutte

le repubbliche tradussero le consuetudini in leggi compilando

statuti proprj; e fin borgate, fin monasteri vollero averne di

particolari[176]. Erano decreti relativi all’uffizio de’ magistrati o

all’amministrazione del pubblico; poi alla polizia, a pesi e misure,

alla salubrità, all’annona, ai traffici, a quanto insomma occorreva

ai bisogni ed ai costumi. Obbligavano soltanto gli accomunati, non i

feudatarj, non i corpi o le persone immediatamente dipendenti dal re.

Aggiravansi ora sopra l’applicazione della legge romana o longobarda,

ora sopra la consuetudine; e v’avea talvolta regolamenti distinti

per le due giurisprudenze, come a Pisa un _constitutum legis_ e un

_constitutum usus_.

Francesco da Legnano diceva a Matteo Visconti: — Voi giurerete reggere

il popolo nel nome del Signore da oggi innanzi fino a cinque anni

con buona fede, senza frode; e di custodire e salvare esso popolo e

gli statuti; e _dove questi taciano, starete alle leggi romane_». È

questo il cenno più antico del diritto comune, chiamato in supplimento

alla legge municipale[177]. Il diritto comune conteneva i principii

generali di giustizia, applicabili nell’interesse sì del pubblico

sì de’ privati; il municipale era legge di eccezione, riguardante

le qualità e i diritti particolari di ciascun Comune. Il primo era

spiegato per scienza, e solo l’imperatore avrebbe potuto aggiungervi

qualche costituzione: negli statuti venivano fatte aggiunte o deroghe

secondo l’opportunità dai magistrati municipali. Il primo conteneva la

ragione scritta, e progredita mediante gli studj legali e filosofici:

negli statuti si trova la storia contemporanea di cadaun Comune, e

l’espressione dei costumi e delle credenze.

Sopravviveano le consuetudini germaniche del mundio, del comporsi a

denaro, delle prove di Dio, del duello giudiziario, non però colla

spada ma con bastone e scudo in presenza del popolo e d’un console.

Pene sproporzionatamente feroci si applicavano, come era nello statuto

milanese lo strappar un occhio al ladro la prima volta, la seconda

troncargli le mani, alla terza la forca[178]. Dalle libertà germaniche

proveniva la legge in molti ripetuta di non arrestare alcun cittadino

se non per ordine de’ consoli; l’_habeas corpus_, di cui si compiaciono

così giustamente gl’Inglesi[179]. Qualche vestigio vi rimane ancora

delle antiche associazioni, dove tutti erano interessati alla sicurezza

de’ singoli, perchè del danno sofferto doveano compenso: così in una

convenzione del 1219 fra Bergamo e Brescia è statuito che se qualche

Bresciano, fra giorno, sia da’ masnadieri derubato sulla strada

reale che mette a Milano, il comune di Bergamo deva fra venti giorni

risarcirlo; altrettanto pei Bergamaschi[180]. Quel di Mantova rifaceva

i danni per manomessione di argini e campi, e così per incendj; del

forestiero rendeva garante l’ospite o l’albergatore, che doveva subito

notificarlo[181].

In generale tu vi scorgi una diffidenza continua verso i vicini e tra

gli stessi accomunati; poi sottentra la cura di mantenere distinte

le classi; e i beni e l’autorità ristretti in poche famiglie; una

fiscalità argutissima; le donne escluse dalle successioni, ricevendo

a saldo la dote. Da alcuno vedemmo abolite le servitù personali;

quel di Modena del 1221 cancellò perfino ogni possesso o dipendenza

feudale[182]; e le tante gelosissime diligenze attorno ai contratti,

ai fitti, alle enfiteusi, alle usure, danno a vedere la crescente

importanza della ricchezza mobile e della agricola, e come questa

si sminuzzasse affinchè un maggior numero ne ritraesse vantaggi

individuali. Ma di quel volere ingerirsi d’ogni atto gli appunteremo

noi, se fin oggi i governi non hanno imparato che la loro attribuzione

razionale si riduce alla legittima difesa dei diritti degli individui?

Ne conseguiva che non potesse uniformemente amministrarsi la giustizia:

e la parte peggiore d’esse Repubbliche era appunto questa, che è

quella di cui più immediatamente i cittadini risentono. V’avea giudici

del re, ve n’avea del municipio, del podestà, del feudatario, oltre

gli ecclesiastici. I rettori della Lega Lombarda, quando si univano

or qua or là per gl’interessi comuni, ricevevano anche l’appello da

sentenze di consoli, al modo che soleano un tempo i re d’Italia[183];

i quali pure non cessarono d’esercitare questa supremazia qualvolta qui

tenessero dieta.

La giurisdizione dei vescovi si restrinse ai loro feudi; e ampliandosi

il reggimento repubblicano, i consoli talvolta pretesero sentenziare

anche sopra persone ecclesiastiche, per quanto i concilj vi si

opponessero[184]. I feudatarj laici o cherici amministravano la

giustizia personalmente, o per via di gastaldi e nunzj, i quali

solevano affidarla a giudici scelti fra gli abitanti del luogo; e da

loro davasi appello al giudice feudale, il quale però nulla poteva

direttamente sopra i cittadini che abitassero nel fondo. Le cause

feudali erano riservate a un doppio tribunale de’ pari maggiori e

minori, ed alla regia curia.

In Firenze il podestà e il capitano di giustizia, sempre forestieri,

abitavano quello nel palazzo del Comune, questo nel palazzo del

popolo, entrando nell’annuo uffizio l’uno a maggio, l’altro a

gennajo, e ambidue conoscendo delle cause civili e delle criminali. Il

podestà conduceva sette giudici, tre cavalieri, diciotto notaj, nove

berrovieri, tutti non toscani; e quello colla sua famiglia riceveva

seimila lire, l’altro seimila cinquecento. Il podestà deputava uno

de’ suoi giudici ogni due sestieri della città per inquisire ne’ casi

criminali: nessuno poteva dar querela se non al giudice del proprio

sestiere: il reo seguiva il fôro dell’attore, i forestieri sceglievano

qual volessero. Nelle cause di poco momento si procedeva sull’istanza

dell’ingiuriato o di un suo parente; nelle gravi, di chicchefosse,

purchè sottoscritta; d’uffizio, nel caso che l’ingiuriato ricusasse di

farlo. L’accusatore giurava proseguire la causa, dandone malleveria

per cento soldi: il reo citavasi a spese dell’attore. Le esamine

si scriveano, convincevasi per testimonj, e al reo si assegnavano

dieci giorni a difendersi. Entro venticinque giorni il giudice doveva

esaminar la causa, e conferirla con altri giudici e col podestà; poi

fra cinque altri proferire la sentenza. Le cause civili in prima

istanza conoscevansi dai giudici de’ sestieri, cittadini dottori,

mutabili ogni sei mesi e pagati. L’appello recavasi al giudice annuo,

forestiero e dottore; se confermasse, la causa passava in giudicato;

se no, recavasi al podestà, con quattro giudici collaterali pronunciava

definitivamente. Del capitano del popolo erano competenza le violenze,

estorsioni, falsità a lui denunziate, le cause riguardanti estimo

e gabelle, e i delitti di cui il podestà non proferisse fra trenta

giorni. I cavalieri andavano in volta coi berrovieri, cercando i

violatori degli statuti; in molti casi non poteasi catturare alcuno se

non in loro presenza; o in difetto supplivano i notaj, cui uffizio era

coadjuvare i giudici. S’aggiunga la corte del vescovo, l’inquisitore

dell’eresia, il giudice sopra le gabelle, quello dell’appellazione, e

forse altri, chè ciascuno teneva ragione e corda da tormentare. Ciò

che è più strano, cittadini nelle proprie abitazioni esercitavano

il diritto punitivo, e i Bostichi «collavano gli uomini in casa

loro, in mercato nel mezzo della città, e di mezzodì li mettevano al

tormento»[185].

Tante giurisdizioni nel territorio d’una sola repubblica! Collegi di

giureconsulti trovansi fin nell’XI secolo[186]; crebbero nel XIII in

tutte le città, dove pure se ne formarono di notaj, che pigliaronsi

il diritto di nominare i proprj colleghi. I giudici milanesi giuravano

valersi del voto d’un giurisprudente, sentenziare in buona fede secondo

le leggi, non concedere al reo oltre otto giorni per rispondere,

proferire fra quattro mesi dopo la contestazione, e mettere in

iscritto la sentenza nelle cause che eccedessero i soldi quaranta

di terzuoli[187]. La semplicità e la speditezza mal redimevano dal

pericolo dell’ignoranza, della passione, dell’arbitrio; e troppo mal si

pensava a concordare la libertà di tutti colla sicurezza de’ singoli.

Al senatore di Siena un Cenni accusa per ladro Durdo di Naccino: quegli

trovando tutto il contrario, fa vestire Durdo di bianco, e andare

innanzi coll’ulivo in mano, e dietro a lui il Cenni vestito di nero; e

giunti al luogo del supplizio, questo è appiccato, l’altro dimesso. Un

Fiorentino avendo rotto il bando, fu condannato alle forche. Il podestà

Nicola Rosso, prima di mandarvelo, gli domandò se avesse moglie.

— L’ho, e bella; e se la tiene il tal cittadino». Era il cittadino

appunto che avea brigato per farlo eseguire, poi denunziatolo per la

rottura del bando; e il podestà fe togliere il capestro al condannato e

stringerlo a costui, per quanto reclamassero i parenti[188]. Sarà stata

giustizia, ma chi, se non un Turco, soffrirebbe modi così assoluti?

Uno dei Ricci di Firenze, sullo scorcio del secolo XIV, scrisse di

alcuni insigni personaggi della sua famiglia, tra’ quali molto lodato

messer Rosso di Ricciardo, che fu capitano de’ Fiorentini nel 1370

contro Bernabò Visconti. Essendo podestà a Perugia, ebbe deposizione

da un ladro che, ascososi in una cava per rubare, vide un cittadino

condurvi un suo nipote, e quivi ucciderlo e sepellirlo. Il Ricci

mandò a cercare nella cava, e trovate le ossa, fece recarsele in un

sacco. Ma poichè l’uccisore era di grand’animo e séguito in città,

lo chiamò a sè con amichevoli apparenze, poi mostrategli le ossa, lo

indusse a confessare il delitto. Subito in città si leva gran rumore,

gente armata viene in piazza; e il podestà li tiene a buone parole, ma

intanto fa impiccare il cittadino. Quella fermezza sgomenta i faziosi,

che tornano a disarmarsi; e quando scadde egli fu commendato e onorato.

Al ladro denunziatore avea promesso salva la vita, ma gli fece troncar

le mani.

In Norcia redimevasi ancora l’omicidio a denaro: e mentre vi sedeva

podestà esso Ricci, due cittadini uccisero un altro. Presi per ordine

di lui, quelli confessarono il delitto, ma d’aver pagato ducento lire

per ammenda. Ciò non ostante esso li condannò a morte: e andando i

signori del paese a lamentarsene, rispose che così gli era paruto il

giusto; ma se ad essi sembrassero morti immeritamente, ecco, pagava

loro l’ammenda. Così li chiariva come fosse iniqua tal legge, e «la

fe correggere che, chi uccidesse alcuno, lo dovesse pacificare colla

propria vita e non altrimenti»[189].

Rechiamo un esempio di giudizj regolari. Andrea vescovo di Luni e i

marchesi Malaspina e Guglielmo Francesco essendo in guerra, la città di

Lucca, che gli aveva presi in amicizia, spedì persuadendoli a pace. Le

due parti subito vennero a Lucca, e in Sant’Alessandro si congregarono

da _sessanta consoli_ e molte altre savie persone, e chiesero che

le parti li costituissero arbitri della contesa; e quelle promisero

stare al lodo, sotto pena di cento libbre d’oro fino. Qui Guglielmo

d’Apulia, avvocato dei Malaspina, narrò come, essendo questi andati

coi loro militi al Pozzo nel Monte Caprone per edificarvi un castello,

l’esercito del vescovo si fè loro incontro per cacciarneli, con grave

guasto d’uomini e di cavalli: i marchesi, valorosamente resistendo,

ascesero il poggio, e cominciarono la fabbrica. Chiedeva dunque al

consolato che il vescovo dovesse rifare i danni che recò coll’esercito,

senz’avere tampoco premoniti i marchesi, come a vescovo conviene.

Il vescovo rispose che al marchese Guglielmo, il quale gli aveva

giurato libertà, esso avea fatto sentire che il fabbricar quel castello

gli sarebbe rincresciuto quanto il cavargli il fegato, perchè ne

rimarrebbe diminuito e quasi annichilato il vescovado: al Malaspina

non fe motto perchè gli era nemico. Maginardo di Pontremoli arringò

pel vescovo; non dover questi verun compenso, attesochè quel castello

fabbricavano a ruina del vescovado, e sopra terra in gran parte a

questo appartenente. Interrogato intorno a tale possesso dall’avvocato

avversario, Maginardo rispose che il vescovo Filippo comprò la parte

che spettava al marchese Folco, parte ebbe in legato da Malnevote,

parte in dono dal marchese Pelavicino[190].

Oppose Guglielmo che del lascito di Malnevote non era a tener conto,

perchè lo fece da disennato e in odio del fratello: il Pelavicino poi

e il Folco non poteano disporre di esso monte, perchè il monte e i

coloni suoi erano stati divisi in modo, che una metà toccò in comune al

proavo del Pelavicino e a quello del marchese Guglielmo; l’altra metà

al proavo di Malaspina e all’avo di Atone marchese, nella qual parte

cadeva il poggio disputato; che, fatta la divisione, rimase al proavo

di Malaspina.

Bisognando recar le prove di lutto ciò, fu chiesta una proroga, spirata

la quale, produssero gli istromenti e i testimonj, nessun de’ quali era

decisivo. E poichè i consoli erano arbitri non solo secondo le leggi e

il diritto, ma anche come meglio volessero, proferirono che metà d’esso

poggio spettava alla chiesa di Santa Maria, vietando ai marchesi di

fabbricarvi il castello od altro; dovendo i vescovi esser più benigni

ai laici, che non questi a quelli, il vescovo compensi dei danni fatti

ai marchesi con mille soldi lucchesi; i marchesi prometteranno nè essi

nè i loro eredi più nulla pretendere di quella metà del poggio; se

no, paghino cento libbre d’oro; e così pure il vescovo; gli uomini dei

marchesi abbandonino quella metà, e sia distrutto ogni cominciamento

del castello; in presenza loro si diano la parola e il bacio di pace.

Gregorio legisperito fu rogato di quest’atto al 15 avanti le calende

di novembre 1124, e vi si sottoscrissero le parti e i consoli: la

sentenza fu confermata e sottoscritta da Leone, giudice costituito

dall’imperatore Enrico, ed eletto arbitro in questa causa[191].

Qui parlammo dei Comuni sovrani; ma questi s’erano sovraposti a ville

e borgate, cui lasciavano la giurisdizione solo in limiti ristretti;

ed anche città, nelle quali esercitavano superiorità, e ne impedivano

il libero governo, senza però riformare il Comune per assimilarlo a

sè. Como mandava il podestà a Lugano, Mendrisio, Bellagio, Menaggio,

Teglio, alle Tre Pievi del Lago, ai terzieri della Valtellina, a

Chiavenna, Poschiavo, Sondrio, Ponte, Porlezza, Bormio, i cui abitanti

doveano tre volte l’anno condursi a Tresivio per ricevere giustizia dal

podestà di Como, e recarvi le appellazioni. Pisa inviava il capitano

a Piombino, che amministrasse la giustizia anche a Populonia, Porto

Baratti e all’isola d’Elba.

I Fiorentini nel 1181 sottoposero il Comune d’Empoli, appartenuto

dapprima ai conti Alberti, e l’obbligarono a giurare sui vangeli di

custodire e ajutare ogni persona di Firenze e de’ suoi borghi: se

alcuno del loro Comune danneggi qualche Fiorentino, l’obbligheranno a

rifare i danni tra quindici giorni: chiesti dal magistrato di Firenze,

andranno a oste e a cavalcata e guerre e paci, e faranno come quello

vorrà, purchè non sia contro il conte Guido. Al san Giovanni d’ogni

anno davano ai consoli di Firenze cinquanta libbre di buoni denari, e

alla chiesa maggiore un cero[192].

I Perugini si erano sottomessi non solo i Catani, ma le città vicine,

che tutte doveano mandare il pallio nella solennità di sant’Ercolano;

Spoleto doveva aggiungervi un cavallo covertato di scarlatto; così

Sarteano, oltre cento fiorini d’oro in una coppa d’argento; le

città di Castello e di Gubbio lasciavano che Perugia prendesse parte

all’elezione dei consoli; Montepulciano ne riceveva il podestà, che

per sei mesi doveva esser de’ nobili, per sei de’ popolani, con piena

giurisdizione criminale e civile, e la custodia delle chiavi delle

porte e de’ fortilizj; e nel giorno di sant’Ercolano spedire il pallio

che valesse almeno venticinque fiorini d’oro, da presentarsi a piè

della scalea di San Lorenzo. Assisi scosse l’ubbidienza; ma costretta

calare a patti, i Perugini v’entrarono il 1322, uccisero più di cento

ribelli, e ridussero quel paese a contado, diroccandone le mura.

Padova si arrogò di eleggere il podestà di Vicenza. A quest’uopo

raccolto il maggior consiglio, estraevansi da un’urna quaranta

polizze, e quelli cui la polizza toccasse divenivano elettori. Questi

quaranta si chiudeano nella chiesa del palazzo, accendendo una dopo

l’altra due candelette da due denari; e prima che fossero consumate,

essi doveano eleggere, fuor di loro, tre cittadini: fra i quali poi

la sorte designava il podestà. Se non fosse cavaliere, veniva fatto;

avea tremila lire di stipendio, dovea dar mille marche d’argento per

malleveria al Comune, e la sua corte era tutta di Padovani.

Casale sul Po, fabbricato, dicono, da re Liutprando appo una chiesa

di Sant’Evasio, fu città libera, ma debole, sicchè presto venne a

soggezione de’ Vercellesi. I quali nel 1170 impongono agli uomini di

esso che di buona fede salvino e custodiscano le persone e cose dei

Vercellesi; di là alla festa di san Michele abbiano alzate e finite

cento braccia delle mura di Vercelli, dove i consoli consegneranno

loro i rottami d’altra cerchia: se i Vercellesi assumano guerra, essi

pure l’abbiano di buona fede: ogni decennio i Casalaschi dai quindici

anni fino ai sessanta prestino il giuramento ai consoli di Vercelli:

se questi domandino il passaggio del Po per tragittare l’esercito o

una cavalcata, non devono negarlo[193]. Lo stesso Comune agli abitanti

di Trino concedeva di cacciare, pescare, pascolare nel loro distretto;

non daranno alloggi; per cinque anni li provvederà di fieno, paglia e

legno, purchè osservino i bandi di Vercelli; in tempo di guerra non

riscoterà fitto delle terre; non saran tenuti a venire al podestà o

ai consoli vercellesi per contratti fatti da qui indietro, salvo che

per omicidj o per appellazioni; possano far legna nel bosco pagando un

fitto[194].

Il Ghirardacci reca la formola con cui quelli di Monteveglio si

sottomisero al Comune di Bologna: — Noi uomini di Monteveglio diamo il

castello nostro al popolo di Bologna, con tutti i cavalieri e i fanti,

per far guerra contro tutti i nemici suoi che sono o saranno, come più

piacerà al pretore o a’ consoli; e con giuramento affermiamo di salvare

i Bolognesi e le fortune loro, promettendo mandarvi l’esercito a nostre

spese qualunque volta ne saremo richiesti, insino al fiume Secchia e

dalle alpi alle paludi; e promettiamo pagare il tributo per quei che

abitano dalla parte del fiume Samoggia. E tutto questo osserveremo

contro chicchessia, eccettuato l’imperatore o duca o altro che tenga

o terrà il patrimonio della contessa Matilde a nome dell’imperatore.

Domandiamo però che i consoli bolognesi insieme col consiglio giurino

conservare Monteveglio e i suoi abitatori e le facoltà loro, e che

non ci abbiano a togliere il castello; e se in alcun tempo i Bolognesi

facessero guerra all’imperatore, ci difendano colle nostre fortune, e

ottenendo la pace, la impetrino anche per noi».

Altre volte i Comuni fondavano ville e borghi con diritti e riserve

speciali.

I consoli e gli uomini di Vercelli nel 1197 stabiliscono che il

luogo di Villanova rimanga libero e assoluto in perpetuo, ad onore e

comodità del Comune vercellese, talchè nessuno presuma dagli abitanti

estorcere fodro o bando o curadia o correggio o capponi o focaccie

o spalle; nè pretenda sulla pesca, su alloggi, su giurisdizione

qualunque. Essi abitanti coi loro eredi sieno liberi e immuni; salvo

che, quei che n’hanno diritto, possano costruire molini, e dare terre

da coltivare sia a terzo, o a fitto, o con qualsiasi altro patto.

Essi abitanti restino liberi possessori dei sedimi a loro assegnati,

potendo venderli, donarli, mutarli, distrarli. Nessuna forza vi si

possa introdurre, se non dal Comune vercellese. Nessun de’ signori deva

abitare in esso borgo, nè avervi diritto o giurisdizione.

Nel 1217 Vercelli stessa fondava Borgofranco, con fossati, quattro

porte, quattro battifredi, chiesa di legno e graticci, coperta di

tegoli, agli abitanti assegnando un sedime di casa ciascuno, sul

quale si conduceano tre carri di legname d’opera a spese del Comune,

e mattoni e tegoli quanti occorrono. Abbiano la strada da Casale e da

Pontestura, mercato, pascolo verso Vercelli. Gli abitanti non devano

render ragione ad uomini che non siano della giurisdizione vercellese,

de’ contratti o danni fatti anteriormente, se non sul luogo stesso e

sotto i loro proprj consoli. Avranno venti mansi del bosco di Lucedio

a venti soldi il manso di fitto. Siano loro concesse per quattro anni

tutte le spese del Comune: dopo cinque anni pagheranno il fodro, come

i cittadini vercellesi: e come questi pagheranno la legna del bosco di

Lucedio. Se alcuno muore senza erede, possa la sua parte vendersi ad

altri fuor della giurisdizione di Vercelli.

Ivrea nel 1250 fondava Castelfranco, invitando ed anche costringendo

andarvi ad abitare gli uomini di Bolengo, Pessano, Anipesso, e farvi

guaite, scaraguaite, e ogni arredo di castello: a ciascuno si daranno

abitazioni in proporzione di quelle che lasciano. Saranno considerati

come abitanti d’una porta di Ivrea: liberi e franchi, giacchè

inestimabil dono è la libertà, nè ben si venderebbe per tutto l’oro del

mondo. Siano dunque immuni dal fodro, dal banno, dalla giurisdizione,

dall’esercito, dalla cavalcata, dalla successione; abbiano il mero e

misto imperio; si farà uno statuto, che le podestà di Ivrea giureranno

d’osservare[195].

1 Comuni erano una specie d’associazione contro gli abusi e le

prepotenze: sicchè quando la forza pubblica non sapesse o volesse

provvedervi, formavano associazioni particolari, solito rifugio delle

libertà, perchè coll’attenzione e anche colla forza garantissero i

diritti, e che venivano a formare uno Stato nello Stato. E come già

v’aveva alberghi di nobili, cioè aggregazioni di famiglie derivanti

da ceppo comune, o unite per accordo, così il popolo pensò fare

altrettanto col restringersi in leghe o in maestranze, onde col numero

equilibrare la potenza o l’accortezza maggiore.

Nel 1198 il popolo di Milano, scontento dei nobili, istituì la credenza

di Sant’Ambrogio, detta anche de’ Paratici, cioè degli artigiani,

affidando la propria tutela ad un tribuno, e assumendo per divisa

una balzana bianca e nera; i mercanti e le arti liberali stabilirono

la Motta, che inclinava al governo d’un solo; i nobili rinserraronsi

in quella de’ Gagliardi; i catanei e valvassori, che teneano fondo

dai nobili, ne formarono una quarta sotto l’arcivescovo, pretendendo

recuperare a questo il dominio temporale della città: ciascuna avea

consoli proprj, pubblicavano editti e decreti, ed esercitavano atti di

giurisdizione sovrana.

Siffatte erano in Bologna la lega della Giustizia; in Vercelli le

società di Sant’Eusebio e Santo Stefano; in Asti quelle di Castello

e dei Solari. A Firenze verso il 1260 i pivieri di campagna eransi

raccolti in quarantatre leghe, ciascuna delle quali ricevea dalla

Signoria ogni semestre un capitano _cittadino e popolano della città

di Firenze e veramente guelfo;_ prometteano non ricettare i banditi

l’una dell’altra; nessuno potea ricusare gli uffizj affidatigli dalla

lega[196]. Siena era divisa per _terzi_, e ciascuno di questi in circa

venti _contrade_, ognuna delle quali eleggeva un capitano e un alfiere,

preseduti dal gonfaloniere del terzo. A Genova fin dal 1130 fra sette

poi otto _compagne_ vedemmo divisi tutti i cittadini: e ognuno ajutava

i proprj membri contro ingiustizia e violenza qualsifosse, fin alla

morte degli avversarj; e da ciascuna si traeva un’egual contribuzione

di cavalli, fanti e denaro[197].

Talvolta tre o quattro persone con atto pubblico si costituivano in

fratellanza, stipulando comunione di beni e reciprocamente difenderli

e succedersi. Talaltra alquante famiglie formavano una consorteria,

pigliando un nome comune, fabbricando una torre per difesa e ricovero

di tutti, come i Pugliesi e i Maladerra di Sanminiato, che presero il

nomignolo di Paraleoni[198]. Forse teneva dell’indole stessa quella

delle tredici famiglie di Borgo Sansepolcro, che insieme aveano

fabbricato la torre di piazza. In Lucca già nel 1203 esisteva la

società di Concordia de’ pedoni (probabilmente detti in opposizione

ai cavalieri o nobili) con priori e capitani e giuramento d’ajutarsi

a vicenda con armi e senza, rifarsi reciprocamente dei danni; e guaj a

chi offendesse alcun di loro: nessuno poteva essere accusato ad altro

giudice prima d’informarne i priori[199].

Non di rado i Comuni affidavano il governo, o parte di esso, o un

affare, od un’amministrazione, o l’eseguimento d’una condanna a

qualcuna di siffatte compagnie; e dove l’una esorbitasse, se ne

innalzava una contraria.

In Chieri erano le società de’ Militi e di San Giorgio; e della seconda

abbiamo gli statuti, preziosi a qui ricordarsi[200]. Vi si entrava

per successione o per nomina: chi ne uscisse per passare in altra,

era passibile di cinquanta lire e dell’infamia. La società pagava le

imposte di ciascuno; e solo ai membri di essa poteano vendersi le case

e le terre. Come il Comune, quella città era ordinata sotto quattro

rettori cittadini o un solo forestiero, che duravano quattro mesi,

con notaj e massari per le spese ed entrate. Eravi un minor consiglio

ed uno maggiore, il quale eleggeva i rettori. Non poteansi proporre

per gli uffizj del Comune se non membri della società; non arringare

contro il partito preso da questa; e poteva obbligarsi ogni membro a

dir nel consiglio pubblico il suo parere; che se per ciò incadesse in

una multa, era pagata dalla compagnia. Ai rettori di questa incombeva

di difendere i membri, e mantenerli illesi, dovess’anche urtare contro

le deliberazioni del Comune. Alcun di essi era insidiato? lo facevano

custodire: ferito o percosso? domandavano riparazione e compenso:

non l’ottenevano? toccavasi a stormo, e tutti tutti gli accomunati

erano tenuti prender le armi, e correre a mettere a ferro e fuoco i

beni dell’offensore; e così gli anni successivi, in sino a che non

si fossero accordati. A chi rifiutasse obbedire alla chiamata, o non

soccorresse al compagno avvolto in contese, multa di cinquanta lire.

Niuno praticasse con chi aveva offeso uno della compagnia.

Non è questa una repubblica costituita nella repubblica? e gl’interessi

de’ consorti poteano essere in collisione con quelli del Comune, e la

loro unione facea che fossero pronti a sorreggere una parte o l’altra

nelle insurrezioni, che così invelenivano di ciò ch’era preparato

per loro rimedio. A Siena nel 1371 i lavoranti di lana garriscono coi

loro maestri, pretendendo essere tassati secondo le leggi del Comune,

non secondo quelle dell’arte; e levano rumore, minacciando sangue:

ma la forza pubblica prevale, e presine tre, li mette alla corda; i

compagni per liberarli s’avventano alle armi, la città prende partito

per essi; la querela diventa politica, gli ordini pubblici ne restano

mutati, e gli artigiani dominarono in Siena, fin quando nel 1384 i

nobili, unitisi al popolo minuto, li spodestarono, e fin a quattromila

ne espulsero: onde la città perdette le arti, e se ne bonificarono

l’Anconitano, il Patrimonio, il Regno e Pisa[201].

Le taglie che già si solevano pagare ai re o ai conti, furono forse

conservate, pagandole al Comune: ma di esse e del sistema di esazione

non si raccoglie soddisfacente concetto; e il variare di qualità

e quantità secondo i tempi, a fatica si seguirebbe in una storia

municipale, non che in questa generale. La rendita maggiore proveniva

da gabelle e dazj che, secondo la scarsa economia d’allora, molto

gravavano sulle merci introdotte ed esportate. Da principio quelle che

entrassero nelle città o sul distretto pagavano per teloneo un tanto

al carro o alla bestia: dipoi più equamente si prefinirono tariffe

sul valore. La prima milanese è del 1216, e impone quattro denari

per lira del prezzo delle mercanzie, cioè un mezzo per cento: poi

nel 1396 fu alzata al dodici per lira, cioè cinque per cento, senza

distinzione[202]. Fruttavano pure all’erario le multe de’ condannati e

le confische. Poi il genio fiscale altre imposizioni introdusse, come

quella del sale[203], dei forni, del bollo alle misure, del vino al

minuto, delle acque di pubblica ragione.

In maggiori strettezze ricorrevasi a prestiti, dando in pegno qualche

preziosità, come i Milanesi diedero più volte il tesoro di Monza.

Quel Comune, per combattere Federico II, supplì alla carezza del

denaro con carta monetata, prefiggendo potessero con essa scontarsi

le pene pecuniarie; il creditore privato non fosse tenuto riceverla

in pagamento, ma il debitore non restasse esposto al sequestro se in

cedole avesse tanto da spegnere il suo dovere. Per togliere di giro

questa carta monetata si pensò formare il catasto de’ beni, neppure

eccettuati gli ecclesiastici, misurati da geometri, e prezzati

dall’uffizio degli inventarj. Con tale provvedimento il debito

fluttuante restò rimborsato nel 1248; ma per fare il Naviglio grande,

poi per uno o per altro titolo la tassa venne prolungata[204].

I Milanesi lagnavansi che i nobili, abitando in campagna, si

sottraessero ai carichi dello Stato; nella concordia del 1225 questi

soli, e non la plebe, si volle soggetti alle taglie. A Firenze, il

1362, non trovandosi chi prestasse al cinque per cento, ser Piero di

Grifo, uomo molto saputo in tali materie, suggerì che, a chi prestasse

cento fiorini, gliene fosse scritto trecento; onde quel monte fu detto

_dell’uno tre_. Poi, per altra guerra, a chi prestava cento si scrisse

ducento, e chiamossi il monte _dell’uno due_. Nel 1380 fu ridotto

tutto al cinque per cento, e il capitale nominale al reale; dal che

nacque grandissima confusione a motivo di quelli che aveano venduto e

comprato.

Il catasto sovra dichiarazione giurata del possessore e di testimonj

si eresse a Genova nel 1214, a Bologna il 1235, a Parma il 1302. In

Firenze al 1336, secondo Giovan Villani, i tributi erano, la gabella

della mercanzia, del sale, de’ contratti, il vin minuto, le bestie,

la macina, e _l’estimo del contado_, fruttanti in tutto trecentomila

fiorini. Pare da ciò che solo il contado fosse colà sottoposto a

taglia, forse per conguagliare le gravezze particolari ai cittadini:

e in fatto l’estimo della città non potè farsi stabilmente che per

opera di Giovanni Medici nel 1427, obbligando a descrivervi tutti i

beni mobili od immobili che ciascuna famiglia possedesse dentro o fuori

del dominio fiorentino, compresevi le somme di denaro, i crediti, i

traffichi, le mercanzie che avevano, _gli schiavi e le schiave_, i

bovi, i cavalli, le gregge d’altri animali, regolando al sette e mezzo

per cento, sicchè ogni sette fiorini di rendita se ne poneva cento di

stima. Sottraevansi le spese e i carichi, poi dell’avanzo si riscoteva

la decima. Chi non pagasse metteasi a specchio, cioè si registrava in

un libro, e rimaneva escluso dalle magistrature.

Chiese, monasteri, ecclesiastici andavano immuni, coi loro contadini e

livellari, e fin coi beni di nuovo acquisto, per quanto le Repubbliche

tentassero aggravezzare almeno questi; e a malincuore i preti

s’inducevano a pagare pei beni patrimoniali, non però in mano di laico,

ma del vescovo, cui per tale occorrente comunicavano il registro dei

loro beni[205].

Le imposte moderate, tali cioè che il gravato creda poterle sostenere

col crescere di operosità, servono di stimolo; scoraggiano allorchè

costringono a mutare le abitudini; giudicate importabili, svogliano

dagli sforzi, e uccidono l’industria. I Comuni nostri mostravansi al

fatto persuasi che ogni spesa fatta dal Governo al di là di quel che

occorre a conservare e proteggere l’ordine sociale, è un dissipamento

e un’ingiustizia oppressiva: ma per questo vorremo noi misurare la

felicità d’un paese dai centesimi dell’estimo?[206].

Il valutare le rendite è difficilissimo, prima perchè di lor natura

sono variabili, poi perchè la scarsezza del denaro faceva se ne

esigesse gran parte in derrate; oltrechè le forme della contabilità

erano troppo diverse dalle odierne.

Variissimi erano i modi dell’esazione, i tesorieri, i deputati alle

grasce e all’annona, eletti parte dal pubblico consiglio, parte dal

podestà, parte a sorte, e da’ feudatarj nelle proprie giurisdizioni,

ma sempre sottoposti al sindacato. Spesso la riscossione affidavasi

a qualche monaco, od a corpi religiosi, come più disinteressati; e

per renderla più sicura ordinavasi perfino a chi non l’avesse ancor

pagata non venisse resa giustizia[207]; del quale ripiego si valeano

principalmente per tassare anche i cherici. Nel contado a ciascuna

pieve si assegnava una quota da ripartire fra le ville ed esigere:

al qual uopo v’avea consigli o adunanze; dove sussistevano ancora

i visconti vescovili, questi presedevano a tal bisogna insieme coi

consoli di campagna.

Le case costituivano quasi la garanzia del cittadino in faccia

al Comune. Pertanto il venderle equivaleva a perdere la qualità

d’accomunato; per ciò stesso di chi fosse espulso veniva demolita

l’abitazione, e al forestiere non si permetteva di possederne; e i

nobili di campagna, quando fossero accettati in città, per prima cosa

vi fabbricavano un palazzo. Ad Ivrea si considerava cittadino chi vi

abitasse, possedesse pel valore di dieci lire, fosse scritto nel libro

dell’imposta del Comune[208].

Zecche ebbero già i Longobardi a Pavia, a Milano, Verona, nel Friuli,

a Lucca, e forse a Spoleto e Benevento; e possiam credere continuasse

così sotto ai Franchi e agli imperatori tedeschi: ma presto conti

e marchesi domandarono o pretesero moneta propria. Per privilegio

dell’imperatore Lotario I a Manasse, gli arcivescovi soli poteano

coniarne a Milano; diritto che conservarono finchè la repubblica il

trasse a sè. Altrettanto sarà addivenuto nell’altre città, e ci restano

monete di più di cento zecche nostrali: anche alcune famiglie n’aveano

il diritto, come in Piemonte i discendenti di Aleramo, marchesi di

Monferrato, di Saluzzo, di Ceva, di Busca, di Savona, del Carretto; e

alcuni feudatarj dell’Impero, quali i conti di Desana, di Crescentino,

di Cocconato, ecc. Per lo più quelle monete aveano corso soltanto nel

paese.

Tentò il Barbarossa ritrarre a sè questa regalia, e fece battere i

soldi imperiali nei villaggi dove avea distribuito i cittadini della

distrutta Milano; ma poi la dovette consentire alle città federate,

le quali ben presto all’effigie dell’imperatore surrogarono i santi

patroni[209]. Cadute le repubbliche ai tiranni, Azzone Visconti a

Milano diede il primo esempio di stampare del proprio nome le monete:

Genova ne battea prima del 1139, quando ne chiese e ottenne privilegio

da Corrado II di Germania. A imitazione del genoino, i Fiorentini

nel 1252 batterono il ducato, che da una parte recava il Battista,

dall’altra il giglio, donde il nome di fiorini che si propagò in tutta

Europa, con oro di ventiquattro carati, e il peso d’un ottavo d’oncia,

o un sessantaquattresimo di marco, e divideasi in venti soldi[210].

Subito gl’imitarono Francesi, Ungheresi ed altri popoli, e fra noi i re

di Napoli, i conti di Savoja, i marchesi di Monferrato, i Veneziani;

e molto accreditato fu in commercio lo zecchino veneto, battuto

primamente nel 1284, sul quale si conservarono sempre la rozza impronta

primitiva del doge che riceve lo stendardo da san Marco, e la barbara

e devota iscrizione _Sit tibi, Christe, datus quem tu regis iste

ducatus._

Dacchè la lira cessò d’equivalere veramente al peso d’una libbra d’oro

o d’argento, variò senza limite la proporzione, solo sussistendo la

divisione in venti soldi, e del soldo in dodici denari. Non entreremo

nel pecoreccio degli avvicendati valori delle monete e del conguaglio

fra l’oro e l’argento; e basti dire che quest’ultimo era principalmente

adoperato nel commercio di Levante e che in generale vuolsi fare stima

che la scoperta dell’America ne ridusse il valore a un sesto, e a un

terzo quel dell’oro.

Monete di rame non si conoscono de’ tempi barbari, onde o mancavano al

giornaliero commercio, o si dovea coniarne di argento troppo sottili, o

peggiorare la lega.

È argomento dell’opulenza italiana che Venezia, all’entrare del secolo

xv, battesse l’anno un milione di zecchini; e Firenze quattrocentomila

fiorini in oro, e più di ducentomila libbre d’argento; e dal 1365 al

1415 vi si erano coniati undici milioni e mezzo di zecchini d’oro. Se

vogliansi lodare come manifatture e come lusinga alla nazionale vanità

che tanto lega i cittadini, ognun però vede quanta confusione dovesse

derivare da tanta varietà. Il disordine introduceva il solito morbo

de’ cambisti, che soli tenendo il filo di quel labirinto, vantaggiavano

alla grossa.

La scienza amministrativa e finanziera nacque in Italia, o qui prima si

pensò a ridurre in un quadro tutte le entrate e le uscite, formandone

il bilancio, come si chiamava con nome espressivo[211].

Pisani, Genovesi, Amalfitani, ma principalmente i Veneziani, estesi

in tanto commercio, sentirono il bisogno di conoscere le condizioni

proprie e dei popoli con cui erano in relazione di traffici e di

politica. Fin dal xii secolo Venezia ordinò ne’ suoi archivj i pubblici

atti, fe scrivere la storia civile, e stabilì le forme secondo cui

gli agenti diplomatici dovessero raccogliere e presentare al senato

i ragguagli dei paesi ov’erano spediti[212]. Quindi nessun governo

fu altrettanto istruito; e que’ ragguagli su’ principi, sulle forze,

sulla potenza de’ varj Stati, allora anticipavano l’esperienza, ora

sono miniera di statistiche cognizioni. Anche nell’interno i governanti

doveano dare minuto ragguaglio delle provincie loro; poi nel 1338 vi

troviamo traccie di anagrafi. Nel 1330 Jacopo Tondi, uno della Signoria

di Siena, eseguì una visita uffiziale dello Stato sanese e ne compilò

una relazione, che è il primo saggio di quei prospetti statistici, dei

quali si fa vanto la nostra età[213]. Le altre repubbliche adopravano

a somiglianza, e potrebbero raccogliersi le statistiche dagli storici

e dagli archivj, dove pure giaciono gli atti verbali de’ consigli

d’allora, ricchissimi d’insegnamento.

Se fra tante disparità vogliamo cercare i fattori comuni, troviamo

dappertutto la sovranità del popolo, che ne’ casi più rilevanti la

esercitava direttamente, negli ordinarj la delegava a rappresentanti.

Erano questi divisi in un consiglio maggiore, specialmente incaricato

del potere legislativo; e in un minore, che assisteva il capo dello

Stato nell’esecutivo. I pubblici uffizj erano elettivi, di breve

durata, e sottoposti a sindacato. Ogni Comune aveva uno statuto, in

cui si comprendevano le leggi organiche della repubblica, i diritti e

le consuetudini di tutti e de’ singoli, le leggi criminali e i decreti

civili, mescolati di romano e di germanico; e dove gran parte aveano le

ordinanze censorie e suntuarie. Questi statuti obbligavano in quanto

ciascuno li giurava o all’atto di divenir cittadino, o nell’assumere

una magistratura; avanzo del diritto feudale, per cui la fede rimaneva

un fatto personale. Ciascun quartiere o consorzio o maestranza era

responsale della condotta dei consorti; e il reo sottoponevasi alle

loro speciali giudicature prima di trasmetterlo al tribunale del

Comune. Queste divisioni del Comune stesso in corpi moltiplicavano

occasioni di conflitto: lo perchè speciale studio degli statuti era il

conservare la pace pubblica.

L’età nuova comincia dunque colla stessa varietà di forme che

già trovammo nella prisca. Tante erano quante le città, le quali,

costituitesi ognuna indipendentemente dall’altra, aveano provveduto

come credevano al proprio meglio; di che infinite varietà, spesso

stravaganti, sempre inesperte.

Ma il fatto più appariscente è che esistevano municipi, non provincie,

non Stati. Nè qui soltanto, ma in tutta Europa presentavasi allora

questa moltiplicità di centri sopra angusto spazio, senza nesso comune;

e dove il ben generale terminava ai limiti del territorio, considerando

proprio vantaggio il danno del vicino. Quindi diversità di statuti,

di pesi, di misure, di dogane; quindi un incomodo succedersi di

pedaggi, mentre rimanevano degradate le strade, sia perchè non vi aveva

accordo a mantenerle, sia perchè ad ogni rompere di nimicizia venivano

guastate. E di nimicizia era seme la vicinanza stessa; e quando ogni

Comune costituiva uno Stato, sconnesso dal vicino, le investiture, i

privilegi, gli statuti si assimilavano a trattati di pace e di mutua

assicurazione.

Niuna podestà sovremineva; giacchè il re vigilava bensì perchè

fosse pagato il censo dovuto alla Camera, e dati i doni o i sussidj

convenuti; e perchè i giudici del feudo o del Comune non proferissero

sui casi riservati agli uffiziali regj, nè di persone o beni al

re solo sottoposti; ma non dovea nè potea mescolarsi dell’interna

amministrazione. Ne derivava come difetto generale la debolezza,

essendo il Governo diretto da troppi, e spesso dalla piazza, la

peggiore delle tirannie e delle miserie. I magistrati (solito effetto

del voto universale) non erano tanto solleciti del vero bene, quanto

dell’opinione degli elettori; e non tiranneggiavano, ma dove complisse

peccavano d’ingiustizia.

Mentre poi ciascuna repubblica studiava a formarsi una legislazione

particolare, nessuna seppe prepararsi statuti che garantissero la sua

libertà, frenassero i prepotenti, limitassero i depositarj del potere.

In sottigliezza di costituzioni mal s’intende il grosso del popolo,

mentre di ciascuno è bisogno la giustizia, dalla quale dipendono

persone e beni. Solleciti della sicurezza dei contratti, di ordinare

le successioni, reprimere i piccoli delitti, non provvidero ad assodare

una buona struttura pubblica con quel ch’è primo scopo della politica,

un Governo regolato insieme e libero. Adunque non previdenza per

l’avvenire, non freno all’ambizione de’ pochi o alle esuberanze della

moltitudine, paghi della libertà senza sfuggire l’anarchia, nessuno

pensò a combinarla colla sicurezza personale e pubblica, a secondare

lo svolgimento delle istituzioni. Le passioni, più impetuose quando

non temperate da costumi e da studj, rendevano frequenti i delitti; e

quello sminuzzamento di Stati agevolava il sottrarsi al castigo. Quindi

incerte idee sulla moralità, un delitto portando pena diversa a pochi

passi di distanza: quindi mancato quel ch’è efficacissimo carattere

della giustizia, la certezza della punizione, giacchè il delinquente

trovava vicinissimo un asilo su terra forestiera: quindi il Governo

costretto occuparsi quasi unicamente d’amministrare la giustizia

criminale, ed ai magistrati doveva affidarsi un potere illimitato, che

facilmente diveniva micidiale della libertà, o che portava per reazione

la vita privata a ribellarsi alla pubblica, l’individuo a nuocere al

cittadino, cercando l’affrancazione in quell’isolamento che era stato

carattere della feudalità.

Così delle singole repubbliche: tutte insieme poi non seppero stabilire

una buona federazione, che non solo le avrebbe salvate dai nemici,

ma poteva offrire un modello alla restante Europa. La Lega Lombarda,

esemplarmente gloriosa ne’ primi effetti, non conobbe altrettanto la

civile prudenza; non seppe quel che spesso noi pure dimentichiamo, che

non v’è autorità senza unità, e senz’autorità non v’è pace e libertà: e

il formare una salda confederazione che avesse centro a Milano, patria

dappertutto, e feste ed esercito comune, e tesoro e patti e assemblee

determinate; il vedere che il torto fatto ad una era fatto a tutte,

minaccia di tutte la morte di una; il rassegnarsi a un male immediato

per reprimere un abuso che causerebbe mali remoti, era un troppo

aspettarsi da gente abbagliata dal trionfo, e nuova negli accorgimenti

politici.

D’unità nazionale neppur nacque il pensiero, tant’era cosa insolita;

come a Napoleone non venne l’idea di valersi de’ battelli a vapore

o dell’inescazione fulminante. Che le libertà parziali non valgono

senza l’indipendenza, chi allora lo capiva? Non ebbero parlamenti

savj come l’inglese, non rivoluzioni iniziatrici come la francese:

ma questi sarebbero riusciti tali senza la esperienza de’ nostri

Comuni? Il reggere ai mali che accompagnano la libertà è difficile,

lento il successo; talchè il grosso degli uomini cade per istanchezza

o precipita per impazienza. Troppo rari il Cielo suscita di quegli

eroi civili che vagliano ad erigere tutta la popolazione alla propria

altezza, e che tengano per condizione e per unico mezzo di riuscita

il libero concorso di quella. Le nazioni libere possono aspirare

alla vittoria, non al riposo; e i Comuni nostri, nel fervore della

lotta, nell’ebbrezza della vittoria e nella fiducia della rinnovata

fratellanza, si abbandonarono al buon volere dei collegati e al senno

dei rettori, che, qualvolta occorresse, doveano raccogliersi per

discutere dell’interesse universale; tutti gli spedienti furono attuali

e momentanei, senz’avvisare al tempo in cui sarebbe allontanato il

pericolo, sbollito l’ardore, sottentrate le brighe e le gelosie, ahi!

troppo pronte seguaci delle vittorie popolari.

Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15) · 第 7 / 23 题