CLASSI DI ATENE.

La popolazione tutta di Atene, ossia dell’Attica, dividevasi in tre

grandi categorie: _cittadini_ (πολῖται); _meteci_ o _trapiantati_ o

_forestieri domiciliati_ (μέτοικοι); (_schiavi_) (δοῦλοι). Ai tempi di

Alcibiade sommavano nell’Attica i _cittadini_, all’incirca, ai 20,000;

i _meteci_ ai 10,000; gli _schiavi_ ai 400,000.

Gli _schiavi_ erano o Greci prigionieri di guerra, o barbari per lo

più di Tracia, di Caria o di Frigia rapiti dai pirati e portati sul

mercato d’Atene; o Ateniesi nati di genitori schiavi. Formavano un ramo

considerevolissimo di commercio; il prezzo ordinario di uno schiavo

variava dalle 300 alle 600 dramme (la dramma valeva 96 centesimi di

franco), però poteva salire anche a prezzi straordinarj di affezione.

Adoperavansi all’agricoltura, alle miniere, alle manifatture, ai

servigi domestici interni; il padrone poteva incarcerarli, incatenarli,

interdir loro il matrimonio, separar il marito dalla moglie; non poteva

però _ucciderli_; la legge, in Atene per essi assai più mite che non

a Sparta ed a Roma, accordava agli schiavi il diritto di querelarsi

dei maltrattamenti ingiusti dei cittadini e dei padroni («_chiunque a

fanciullo, o a donna o ad uomo, siano liberi o schiavi, farà villania

od atto illecito sia accusato ai Tesmoteti..._» Demost., _Contro

Midia_); se trattati dai padroni con eccessivo rigore rifuggivansi

nel tempio di _Teseo_ e di là, come da asilo inviolabile, chiedevano

padrone più umano. Tutti avean diritto di affrancarsi riscattandosi;

talvolta per servigi resi li affrancava la Repubblica: e nei bisogni

urgenti potean essere armati per la guerra.

I _meteci_ o _trapiantati_ — classe intermedia fra gli schiavi e

i cittadini — erano stranieri ai quali il Senato aveva permesso di

venire a domiciliarsi nell’Attica ed esercitarvi qualche industria,

coll’obbligo di pagare una imposta di 13 dramme annue per ogni capo

di famiglia e sottostare agli altri oneri straordinarj, nonchè al

servizio militare. Formavano una sola categoria insiem con loro anche

gli _schiavi affrancati_ o _liberti_. — Eran tenuti in conto di liberi;

poteano esercitar l’arte che loro piaceva, posseder terre e schiavi;

il governo li proteggeva; e questo patrocinio tenea luogo per essi dei

_diritti politici_ dai quali erano esclusi. Perciò dovean scegliersi

tra’ cittadini un _patrono_ (προστάτης) che guarentisse per loro e li

rappresentasse negli atti giuridici. Poteano però in dati casi venir

innalzati al grado di cittadini.

Infine eccoci alla categoria dei _cittadini_, alla quale apparteneasi

o per diritto di nascita, da genitori cittadini ateniesi, — o per

adozione o per conferimento di cittadinanza; che fu onore _ab antico_

da principi ambito e non potea conferirsi se non per decreto popolare

ratificato da 6000 cittadini. Onore caduto in discredito più tardi,

perchè a troppi e immeritevoli conferito (Vedi Demostene, _Contro

Aristocrate e Sintassi_).

La divisione più antica dei cittadini dell’Attica fu quella di Teseo:

il quale liberato il territorio dalle scorrerie de’ pastori e riuniti

in un solo corpo i distretti dell’Attica, ne ripartiva la popolazione

in tre classi: _eupatrìdi_ o _nobili_ (εὐπατρίδαι); _agricoltori_ o

_coloni_ (γεωμόροι) e _meccanici_ o _industriali_ (δημιουργοί). Grandi

disuguaglianze doveano essere tra la prima classe e l’altre due,

sebbene Plutarco (in _Teseo_) ed Euripide (_Supplici_, v. 46 e seg.) ci

presentino Teseo istitutore della eguaglianza politica e lodatore della

democrazia. Infatti Pausania, accennando a questa pretesa istituzione

della democrazia fin dal tempo di Teseo, soggiunge: _simili cose

credevan coloro che prestavan fede a tutto che udivano da fanciulli in

teatro_ (Paus., _Attic_., 1, 3, 2): e dallo stesso Plutarco rilevasi

che considerevoli prerogative erano accordate alla nobiltà ereditaria

degli _eupatrìdi_. Della classe degli eupatrìdi furono i re; indi gli

arconti o re _decennali_ quando l’autorità regia fu limitata a tempo

(753 av. l’E. V.) e quand’essa fu soppressa del tutto (682 av. l’E.

V.) ancora fra la classe degli eupatrìdi si stabilì di scegliere i nove

_arconti annuali_.

Questa preminenza dava agio agli _eupatrìdi_ di opprimere le due

classi inferiori: e le leggi di Dracone (624 a. l’E. V.), favorevoli

all’aristocrazia, la aggravarono: indi turbolenze e lotte intestine

fra le tre classi, dalle quali presero origine e nome le tre fazioni

politiche dei _Pedii_, dei _Diacri_ e dei _Paralii_, ossia degli

abitanti della _pianura_ (i nobili oligarchici); dei _monti_ (i

poveri _coloni_, partigiani di democrazia) e delle _spiaggie_ (i

ricchi _industriali_, fautori di governo misto). A cessar la completa

anarchia, che fu la conseguenza di queste lotte, venne la costituzione

di Solone (594 a. l’E. V.).

Egli sostituì all’antica una nuova ripartizione dei cittadini in

quattro _classi_, secondo il vario ammontare della rendita netta della

loro proprietà fondiaria e della corrispondente cifra d’imposta.

1.ª Classe: i _pentacosiomedimni_ — (πεντακοσιομέδιμνοι), cioè i

cittadini che raccoglievano annualmente 500 medimni o misure di frutti

solidi e liquidi (il _medimno_ corrispondeva a un mezzo ettolitro circa

— 2628 poll. cub. parigini — e al valore di una dramma); e pagavano 120

dramme d’imposta del cinquantesimo.

2.ª Classe: i _cavalieri_ (ἱππεῖς), i quali raccoglievano 300 medimni e

potevano mantenere un cavallo. Pagavano 60 dramme d’imposta.

3.ª Classe: gli _zeugiti_ o _aratori — jugarj_ — (ζευγίται), i quali

raccoglievano annualmente 200 medimni o 150, e possedevano un aratro

(ζεῦγος). Pagavano 20 dramme d’imposta.

4.ª Classe: i _proletarj_ o _thétes_ — _capite censi_ (δῆτες) che ne

raccoglievano di meno od erano nullatenenti.

Di queste nuove quattro classi, la prima sola forniva i cittadini

ammessi all’_Arcontato_ e per conseguenza all’Areopago; e le tre prime

in generale (_pentacosiomedimni_, _cavalieri_, _zeugiti_) fornivano

i cittadini per le altre magistrature. Quelli della quarta classe

infine (_thètes_) concorrevano colle prime tre al diritto di voto nella

assemblea popolare e all’ufficio di giudice (Vedi Plutarco in _Solone_;

cfr. Aristof. scol. _Caval_., v. 627; Polluce, VIII, 129-132; Suida;

Hülmann, _Costituz. di Solone_; Schöman, _Antich. greche_; Grote,

Thiriwall, ecc.).

Così, in luogo della vera _aristocrazia ereditaria_ — base del governo

oligarchico — non si ebbe più che una semplice aristocrazia del

censo — rappresentata dalle prime due classi de’ _pentacosiomedimni_

e dei _cavalieri_ — naturalmente mutabile nella sua composizione e

accessibile alle classi inferiori. Il titolo di _eupatrìda_ continuò

a distinguere la antichità e nobiltà del casato, ma non più come

distinzione ufficiale di casta, iscritta nel diritto pubblico. E alla

democrazia fu spianata la strada — volta che non più la nascita, ma

il patrimonio fu la base — e quindi il _lavoro_ potè essere il _mezzo_

dell’ammissibilità di tutti i cittadini alle più alte magistrature.

Dalle prime tre classi eran forniti per l’esercito i capitani, e i

trierarchi ossia comandanti delle _triremi_, i cavalieri (questi in

ispecie dalla 2.ª) e gli opliti o fanti di grave armatura (in ispecie

dalla 3.ª). Tutti costoro servivano a proprie spese, e a proprie

spese fornivano quelli la trireme, questi il cavallo, quest’altri le

armi. L’ultima classe poi di cittadini forniva la fanteria leggiera e

regolare (arcieri, τοξοται) e gli equipaggi della flotta.

Alcibiade · 第 13 / 286 题