La popolazione tutta di Atene, ossia dell’Attica, dividevasi in tre
grandi categorie: _cittadini_ (πολῖται); _meteci_ o _trapiantati_ o
_forestieri domiciliati_ (μέτοικοι); (_schiavi_) (δοῦλοι). Ai tempi di
Alcibiade sommavano nell’Attica i _cittadini_, all’incirca, ai 20,000;
i _meteci_ ai 10,000; gli _schiavi_ ai 400,000.
Gli _schiavi_ erano o Greci prigionieri di guerra, o barbari per lo
più di Tracia, di Caria o di Frigia rapiti dai pirati e portati sul
mercato d’Atene; o Ateniesi nati di genitori schiavi. Formavano un ramo
considerevolissimo di commercio; il prezzo ordinario di uno schiavo
variava dalle 300 alle 600 dramme (la dramma valeva 96 centesimi di
franco), però poteva salire anche a prezzi straordinarj di affezione.
Adoperavansi all’agricoltura, alle miniere, alle manifatture, ai
servigi domestici interni; il padrone poteva incarcerarli, incatenarli,
interdir loro il matrimonio, separar il marito dalla moglie; non poteva
però _ucciderli_; la legge, in Atene per essi assai più mite che non
a Sparta ed a Roma, accordava agli schiavi il diritto di querelarsi
dei maltrattamenti ingiusti dei cittadini e dei padroni («_chiunque a
fanciullo, o a donna o ad uomo, siano liberi o schiavi, farà villania
od atto illecito sia accusato ai Tesmoteti..._» Demost., _Contro
Midia_); se trattati dai padroni con eccessivo rigore rifuggivansi
nel tempio di _Teseo_ e di là, come da asilo inviolabile, chiedevano
padrone più umano. Tutti avean diritto di affrancarsi riscattandosi;
talvolta per servigi resi li affrancava la Repubblica: e nei bisogni
urgenti potean essere armati per la guerra.
I _meteci_ o _trapiantati_ — classe intermedia fra gli schiavi e
i cittadini — erano stranieri ai quali il Senato aveva permesso di
venire a domiciliarsi nell’Attica ed esercitarvi qualche industria,
coll’obbligo di pagare una imposta di 13 dramme annue per ogni capo
di famiglia e sottostare agli altri oneri straordinarj, nonchè al
servizio militare. Formavano una sola categoria insiem con loro anche
gli _schiavi affrancati_ o _liberti_. — Eran tenuti in conto di liberi;
poteano esercitar l’arte che loro piaceva, posseder terre e schiavi;
il governo li proteggeva; e questo patrocinio tenea luogo per essi dei
_diritti politici_ dai quali erano esclusi. Perciò dovean scegliersi
tra’ cittadini un _patrono_ (προστάτης) che guarentisse per loro e li
rappresentasse negli atti giuridici. Poteano però in dati casi venir
innalzati al grado di cittadini.
Infine eccoci alla categoria dei _cittadini_, alla quale apparteneasi
o per diritto di nascita, da genitori cittadini ateniesi, — o per
adozione o per conferimento di cittadinanza; che fu onore _ab antico_
da principi ambito e non potea conferirsi se non per decreto popolare
ratificato da 6000 cittadini. Onore caduto in discredito più tardi,
perchè a troppi e immeritevoli conferito (Vedi Demostene, _Contro
Aristocrate e Sintassi_).
La divisione più antica dei cittadini dell’Attica fu quella di Teseo:
il quale liberato il territorio dalle scorrerie de’ pastori e riuniti
in un solo corpo i distretti dell’Attica, ne ripartiva la popolazione
in tre classi: _eupatrìdi_ o _nobili_ (εὐπατρίδαι); _agricoltori_ o
_coloni_ (γεωμόροι) e _meccanici_ o _industriali_ (δημιουργοί). Grandi
disuguaglianze doveano essere tra la prima classe e l’altre due,
sebbene Plutarco (in _Teseo_) ed Euripide (_Supplici_, v. 46 e seg.) ci
presentino Teseo istitutore della eguaglianza politica e lodatore della
democrazia. Infatti Pausania, accennando a questa pretesa istituzione
della democrazia fin dal tempo di Teseo, soggiunge: _simili cose
credevan coloro che prestavan fede a tutto che udivano da fanciulli in
teatro_ (Paus., _Attic_., 1, 3, 2): e dallo stesso Plutarco rilevasi
che considerevoli prerogative erano accordate alla nobiltà ereditaria
degli _eupatrìdi_. Della classe degli eupatrìdi furono i re; indi gli
arconti o re _decennali_ quando l’autorità regia fu limitata a tempo
(753 av. l’E. V.) e quand’essa fu soppressa del tutto (682 av. l’E.
V.) ancora fra la classe degli eupatrìdi si stabilì di scegliere i nove
_arconti annuali_.
Questa preminenza dava agio agli _eupatrìdi_ di opprimere le due
classi inferiori: e le leggi di Dracone (624 a. l’E. V.), favorevoli
all’aristocrazia, la aggravarono: indi turbolenze e lotte intestine
fra le tre classi, dalle quali presero origine e nome le tre fazioni
politiche dei _Pedii_, dei _Diacri_ e dei _Paralii_, ossia degli
abitanti della _pianura_ (i nobili oligarchici); dei _monti_ (i
poveri _coloni_, partigiani di democrazia) e delle _spiaggie_ (i
ricchi _industriali_, fautori di governo misto). A cessar la completa
anarchia, che fu la conseguenza di queste lotte, venne la costituzione
di Solone (594 a. l’E. V.).
Egli sostituì all’antica una nuova ripartizione dei cittadini in
quattro _classi_, secondo il vario ammontare della rendita netta della
loro proprietà fondiaria e della corrispondente cifra d’imposta.
1.ª Classe: i _pentacosiomedimni_ — (πεντακοσιομέδιμνοι), cioè i
cittadini che raccoglievano annualmente 500 medimni o misure di frutti
solidi e liquidi (il _medimno_ corrispondeva a un mezzo ettolitro circa
— 2628 poll. cub. parigini — e al valore di una dramma); e pagavano 120
dramme d’imposta del cinquantesimo.
2.ª Classe: i _cavalieri_ (ἱππεῖς), i quali raccoglievano 300 medimni e
potevano mantenere un cavallo. Pagavano 60 dramme d’imposta.
3.ª Classe: gli _zeugiti_ o _aratori — jugarj_ — (ζευγίται), i quali
raccoglievano annualmente 200 medimni o 150, e possedevano un aratro
(ζεῦγος). Pagavano 20 dramme d’imposta.
4.ª Classe: i _proletarj_ o _thétes_ — _capite censi_ (δῆτες) che ne
raccoglievano di meno od erano nullatenenti.
Di queste nuove quattro classi, la prima sola forniva i cittadini
ammessi all’_Arcontato_ e per conseguenza all’Areopago; e le tre prime
in generale (_pentacosiomedimni_, _cavalieri_, _zeugiti_) fornivano
i cittadini per le altre magistrature. Quelli della quarta classe
infine (_thètes_) concorrevano colle prime tre al diritto di voto nella
assemblea popolare e all’ufficio di giudice (Vedi Plutarco in _Solone_;
cfr. Aristof. scol. _Caval_., v. 627; Polluce, VIII, 129-132; Suida;
Hülmann, _Costituz. di Solone_; Schöman, _Antich. greche_; Grote,
Thiriwall, ecc.).
Così, in luogo della vera _aristocrazia ereditaria_ — base del governo
oligarchico — non si ebbe più che una semplice aristocrazia del
censo — rappresentata dalle prime due classi de’ _pentacosiomedimni_
e dei _cavalieri_ — naturalmente mutabile nella sua composizione e
accessibile alle classi inferiori. Il titolo di _eupatrìda_ continuò
a distinguere la antichità e nobiltà del casato, ma non più come
distinzione ufficiale di casta, iscritta nel diritto pubblico. E alla
democrazia fu spianata la strada — volta che non più la nascita, ma
il patrimonio fu la base — e quindi il _lavoro_ potè essere il _mezzo_
dell’ammissibilità di tutti i cittadini alle più alte magistrature.
Dalle prime tre classi eran forniti per l’esercito i capitani, e i
trierarchi ossia comandanti delle _triremi_, i cavalieri (questi in
ispecie dalla 2.ª) e gli opliti o fanti di grave armatura (in ispecie
dalla 3.ª). Tutti costoro servivano a proprie spese, e a proprie
spese fornivano quelli la trireme, questi il cavallo, quest’altri le
armi. L’ultima classe poi di cittadini forniva la fanteria leggiera e
regolare (arcieri, τοξοται) e gli equipaggi della flotta.