CAPITOLO XI

Se contradicea alla giustizia la detta pragmatica.

Sopra questo particolare, che è la quinta ragione che si porta in

contrario della pragmatica, che non dovea limitare il prezzo certo del

cambio, essendo quello libero, si fatica molto in risolverla, dicendo

che l'ha ritrovata in bocca di tutti negozianti, e va domandando la

ragione perché il cambio debba essere o sia libero, affermando che

nisciuno gli lo sappia dire, adducendo diversi essempi di Roma e Genoa

che si siano fatte o simili o in cose simili limitazioni: possendosi

con due parole risolvere che, essendo vero che il cambio alto e libero

causi un danno publico di fare impoverire il Regno, non solo è lecito

a chi governa d'alterare e mutare la qualitá e natura de tutti

contratti, ma lo deve fare, essendo obligato preferire l'utile e

beneficio publico al privato. E cosí vedemo che si limitano e metteno

prezzi certi a cose comestibili e altre quando bisogna e importa al

beneficio publico, si proibisce il comprare e si forza a vendere, e

altre cose; né alcuno, essendo vero che il cambio alto facesse simili

danni, possea dubitare che non si dovesse fare la limitazione. Come

all'incontro, non essendo vero il danno publico predetto, in nissun

conto da chi governa si deve limitare prezzo certo, essendo e dovendo

il cambio essere libero, ché altrimente se li farria torto,

togliendoli quel che la legge gli ha permesso. E, perché a questo mi

osta quello che dice, che vorrebbe sapere perché il cambio è o deve

essere libero, e che nisciuno gli saprá ciò dire, acciò conosca questa

ragione non essere tanto difficile di ritrovarla, anzi facile, che

cosí sia, sta notata nella legge «_Sicut_», nel _Codice_, nel titolo

_De actionibus et obligationibus_, dove si dá regola generale che li

contratti da principio sono di volontá e, dopo fatti, diventano di

necessitá: sí che, essendo la volontá di sua natura libera, segue che

li contratti da principio siano tutti liberi; e, mentre il cambio è

contratto, segue la medesima natura degli altri, che sia da principio

libero. Qual libertá di contratti non consiste solamente nell'essenzia

sola di farli o non farli, ma nelle qualitá e proprietá ancora e

accidenti, purché non siano reprobati dalla legge. Sí che concludasi

senza dubbio alcuno che, se fusse stato vero che l'altezza del cambio

causava il danno predetto, giustamente si dovea limitare il prezzo del

cambio; ma, non essendo vero il danno, in modo alcuno si deve alterare

la sua natura, ma lasciarsi nell'istessa sua libertá: ché altrimenti

saria toglierli quel che gli ha concesso la legge.

Trattar sopra l'essempio addutto della riforma di Roma, levando il

pagare o cambiare a ducato d'oro di Camera mutandolo in scudo, e cosí

di quelli di Genoa, non è a proposito mio: sí bene nella terza parte

si trattará si era piú espediente a Roma si cambiasse o pagasse li

diritti in ducati di Camera o in scudi, secondo la reforma che dice, e

cosí se il ducato è aereo, come afferma.

Economisti del cinque e seicento · 第 109 / 180 题