Se contradicea alla giustizia la detta pragmatica.
Sopra questo particolare, che è la quinta ragione che si porta in
contrario della pragmatica, che non dovea limitare il prezzo certo del
cambio, essendo quello libero, si fatica molto in risolverla, dicendo
che l'ha ritrovata in bocca di tutti negozianti, e va domandando la
ragione perché il cambio debba essere o sia libero, affermando che
nisciuno gli lo sappia dire, adducendo diversi essempi di Roma e Genoa
che si siano fatte o simili o in cose simili limitazioni: possendosi
con due parole risolvere che, essendo vero che il cambio alto e libero
causi un danno publico di fare impoverire il Regno, non solo è lecito
a chi governa d'alterare e mutare la qualitá e natura de tutti
contratti, ma lo deve fare, essendo obligato preferire l'utile e
beneficio publico al privato. E cosí vedemo che si limitano e metteno
prezzi certi a cose comestibili e altre quando bisogna e importa al
beneficio publico, si proibisce il comprare e si forza a vendere, e
altre cose; né alcuno, essendo vero che il cambio alto facesse simili
danni, possea dubitare che non si dovesse fare la limitazione. Come
all'incontro, non essendo vero il danno publico predetto, in nissun
conto da chi governa si deve limitare prezzo certo, essendo e dovendo
il cambio essere libero, ché altrimente se li farria torto,
togliendoli quel che la legge gli ha permesso. E, perché a questo mi
osta quello che dice, che vorrebbe sapere perché il cambio è o deve
essere libero, e che nisciuno gli saprá ciò dire, acciò conosca questa
ragione non essere tanto difficile di ritrovarla, anzi facile, che
cosí sia, sta notata nella legge «_Sicut_», nel _Codice_, nel titolo
_De actionibus et obligationibus_, dove si dá regola generale che li
contratti da principio sono di volontá e, dopo fatti, diventano di
necessitá: sí che, essendo la volontá di sua natura libera, segue che
li contratti da principio siano tutti liberi; e, mentre il cambio è
contratto, segue la medesima natura degli altri, che sia da principio
libero. Qual libertá di contratti non consiste solamente nell'essenzia
sola di farli o non farli, ma nelle qualitá e proprietá ancora e
accidenti, purché non siano reprobati dalla legge. Sí che concludasi
senza dubbio alcuno che, se fusse stato vero che l'altezza del cambio
causava il danno predetto, giustamente si dovea limitare il prezzo del
cambio; ma, non essendo vero il danno, in modo alcuno si deve alterare
la sua natura, ma lasciarsi nell'istessa sua libertá: ché altrimenti
saria toglierli quel che gli ha concesso la legge.
Trattar sopra l'essempio addutto della riforma di Roma, levando il
pagare o cambiare a ducato d'oro di Camera mutandolo in scudo, e cosí
di quelli di Genoa, non è a proposito mio: sí bene nella terza parte
si trattará si era piú espediente a Roma si cambiasse o pagasse li
diritti in ducati di Camera o in scudi, secondo la reforma che dice, e
cosí se il ducato è aereo, come afferma.