CAPITOLO X

Che nel fare i contratti si potrá parlare a libre ed once di oro puro

coniato ed a ducati o a scudi; e parimente si potrá dire a libre ed

once d'argento di coppella coniato ed anco a lire, soldi e denari.

Dalle cose sin qui dette manifestamente si conosce che in tutti gli

instromenti e contratti, o publici o privati, che si faranno da ora

inanzi, i notai ed i contraenti potranno ridurre e concludere la somma

del credito o debito a peso di oro puro o di argento fino coniato, nel

modo che per le tariffe appieno vien dichiarato; e sará cosa

facilissima da fare. E per essempio dico: s'alcuno si creerá debitore

di ducati novantasei, quali peseranno una libra di oro di finezza di

denari 24, cioè puro, costui sará tenuto pagare once 12 di pur'oro

coniato o in ducati o in altra sorte di monete d'oro, nelle quali vi

siano le dette once 12 d'oro puro; e se il creditore si contenterá di

accettare in sodisfazione monete d'argento, si dee considerare che 12

via 12 fanno la somma di 144, e cosí once 144 d'argento di coppella

coniato (ancorché accompagnato come nelle tariffe) saranno il giusto

pagamento del debito giá detto; e se pur si volesse parlare a lire,

conciosiaché il ducato valerá lire 9 d'imperiali, si può dire che col

detto argento coniato in qualsivoglia sorte di monete, che valeranno

lire 864, si pagherá il suddetto debito delli ducati 96, e si potrá

anco in qualunque pagamento parlare a lire, soldi e denari; perché,

quando si fará la numerata, o di monete d'oro o d'argento, si dovrá

sempre intendere che in esse vi sia la quantitá in peso del puro e del

fino che veramente esser vi dovrá, secondo la real forma e come nelle

tariffe.

Economisti del cinque e seicento · 第 26 / 180 题