APPENDICE AL CAPITOLO II.

Il tributo degli Iloti spartani.

Quali erano gli obblighi tributari degli infelici Iloti della Messenia

e della Laconia verso gli Spartani, loro signori? Il passo più

comunemente citato in proposito è quello di PLUTARCO (_Lyc._, 8, 4),

nel quale si dice che, nella originaria distribuzione compiuta da

Licurgo, del territorio della Laconia, «il lotto di terra di ciascuno

Spartano era tanto esteso da consentire il raccolto di 70 medimni

di orzo per capofamiglia; di 12 medimni per la sua donna e di una

proporzionale quantità di liquidi e di frutta». Com’è chiaro dalla

dizione, il passo non indica il contributo degli Iloti, ma specifica il

prodotto medio di ciascuno dei lotti spartani in Laconia nell’età di

Licurgo. In conseguenza è assai dubbio che se ne possa indurre alcuna

conclusione per gli obblighi degli Iloti verso gli Spartani dominatori.

Altri due passi, non meno frequentemente citati, sono quelli di

PLUTARCO: _Inst. lac._, 41; _Lyc._, 24, 3, nei quali il biografo

antico informa che gli Iloti corrispondevano «un tributo (_apophorà_),

determinato», ossia «fisso sin dalle origini, e che era cosa empia

esigere di più». Da questi due passi si è voluto ricavare che gli

Iloti versassero ogni anno ai loro signori una quantità numericamente

fissa e immutata di misure di cereali o d’altri prodotti, ossia, per

ispiegarci più chiaramente, un certo numero fisso di ettolitri o di

litri di solidi e di liquidi. Ma anche questi due passi non impongono

una così precisa conclusione. Essi autorizzano solo a concludere che la

prestazione o il tributo degli Iloti — quali che ne fossero la natura o

la forma —, ossia il loro obbligo contrattuale verso gli Spartani, _era

stato fissato fin dal principio ed era immutabile._

Bisogna dunque, per maggior luce, ricorrere ad altre testimonianze.

Le quali infatti esistono, e ci avvertono che i passi di Plutarco

non vanno intesi secondo l’interpretazione consueta. Ce ne avverte

anzi tutto la testimonianza, di un contemporaneo della seconda

guerra messenica, ossia di un personaggio del tempo remotissimo,

a cui Plutarco si riferiva — il poeta TIRTEO —, il quale parlando

dei Messeni, ridotti, dopo la prima conquista, alla condizione di

semiliberi o, piuttosto, di liberi privi dei diritti politici[469], li

descrive:

Sotto gran pesi rotti sì come asini

Dalla necessità lacrimosa ai padroni costretti

_A dar metà_ di quanto i campi rendono[470].

Il passo è esplicito e non ammette contestazioni: i Messeni pagavano

agli Spartani il «tributo fisso e immutabile» della metà dei prodotti

dei campi da essi coltivati. La immutabilità quindi non si riferirebbe

ad una cifra, _ma a una proporzione determinata_. Un altro antico

scrittore greco, Pausania, anche lui della prima età imperiale,

come Plutarco, fondandosi su Tirteo e su altre fonti, interpretava

egualmente che ai Messeni «non fu imposto alcun tributo determinato, ma

di tutti i prodotti della terra quelli versavano ai loro signori _la

metà del ricavato_»[471]. Il che vuol dire che, mentre i moderni in

genere concepiscono i rapporti economici — non quelli politici! — tra

Spartani e Iloti, come rapporti di locatari a conduttori, paganti un

fitto in natura, Tirteo e Pausania ci riportano invece a un rapporto —

più o meno volontario — di mezzadria o, per dirla in termini giuridici

romani, a una _colonia partiaria_[472].

Questa costante stabilità, non della quantità, _ma della proporzione

del tributo_ dei servi della gleba o dei coloni semiliberi, non è

esclusiva a Sparta; è comune a tutto il mondo greco-orientale e alla

legislazione imperiale romana, nonchè a quella successiva — fondata

sulla romana — dell’alto Medioevo. Ed invero, tutti i documenti del

periodo imperiale romano, relativi alle _colonie parziarie_ dell’epoca,

contengono clausole perfettamente analoghe a quelle che abbiamo

ritrovate nei passi degli antichi scrittori, riferentisi a Sparta e

agli Iloti primitivi: le une e le altre, aventi per iscopo d’impedire

alcun mutamento nelle originarie condizioni contrattuali.

La legge di Adriano, che regolava le condizioni dei coloni dei

demanî imperiali in Africa, vietava, tanto ai procuratori come ai

conduttori, di richiedere da quelli maggior quantità di contribuzioni

o di prestazioni di quanto in origine fosse stato stabilito: «Kapite

legis Hadrianae, quod supra scriptum est, ademptum est.... ius etiam

procuratoribus, nedum conductori _adversus colonos ampliandi partes

agrarias aut operarum praebitionem jugorumve etc._»[473].

E poichè, oltre mezzo secolo più tardi — nel 180-83 circa —, tale

norma è stata violata, i coloni del _Saltus Burunitanus_ si appellano

all’imperatore, invocando la legge _Hadriana_ che li aveva istituiti.

E l’imperatore — Commodo — dà loro ragione, e legifera a sua volta:

«procuratores.... curabunt ne quis per iniuriam _contra perpetuam

formam_ a vobis exigatur»[474].

Ancora sessant’anni più tardi, verso il 244-46, in una assai diversa

contrada dell’Impero romano, nella greco-orientale Frigia, i coloni di

un altro demanio imperiale si appellavano egualmente all’imperatore,

quasi con le stesse parole della iscrizione africana sopra citata,

contro le violazioni dei loro patti contrattuali originari, e

l’imperatore torna a dar loro ragione[475]. Ma può, quasi con sicurezza

assoluta, dirsi che non si tratta di caso particolare, ma di norma

universale. La famosa iscrizione di Henrich Mettich — ch’è il più

antico documento riguardante il colonato romano, e che rimonta all’età

di Traiano (116 o 117) —, richiama a sua volta una precedente _lex

Manciana_ (la legge originaria che aveva regolato il dominio), e ne

ripete e rinnova passo per passo le clausole[476]. Identicamente si

comporta una legge dell’età di Adriano riguardante i coloni di un

innominato dominio imperiale di Africa[477]. La famosa iscrizione

di Ain Oussel dell’età di Settimio Severo (209-211) richiama a sua

volta, anch’essa, la _lex Hadriana_ sopra citata[478]. E tutta la

legislazione imperiale autorizza a concludere che si tratta di colonie

parziarie, enfiteutiche, talora ereditarie, e quindi, in conseguenza,

_a condizioni immutabili_[479].

Identiche clausole troviamo, non più nelle epigrafi, ma nelle più tarde

e varie (per tempo e per luogo) disposizioni del _Codex Justinianeus_,

per le quali i coloni semiliberi o i servi della gleba veri e propri

pagavano in natura e danaro, ma più specialmente in natura (nel che

consiste l’essenza della trasformazione del fitto libero in colonato o

in servitù della gleba[480]), _secondo una proporzione immutabile_.

Una disposizione di Costantino il grande stabilisce: «Quisquis colonus

plus a domino exigitur _quam ante consueverat et quam in anterioribus

temporibus exactus est_ adeat iudicem.... et facinus comprobet....

ut ille qui convincitur amplius postulare quam accipere consueverat,

hic facere in posterum prohibeatur»[481]. Eguale divieto sanciscono

Costanzo[482], e, poco più tardi (365 d. C.), Valentiniano e Valente:

«Domini praediorum id quod terra praestat accipiant; pecuniam non

requirant.... _nisi consuetudo praedii_ hoc exigat»[483]. E, più

esplicitamente, due secoli circa più tardi, Giustiniano ribadiva:

«_Sancimus colonos nulla deteriore condicione praegravari_.... Caveant

autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt,

_aliquam innovationem eis inferre_.... Si enim hoc approbatum fuerit

et per iudicem pronuntiatum, ipse provinciae moderator.... _omni

modo provideat.... veterem consuetudinem in reditibus praestandis eis

observare_»[484].

Nè la stabilità dei patti contrattuali si limita ai rapporti fra

il proprietario e il singolo colono, ma deve estendersi a tutti i

discendenti di quest’ultimo. «Et hoc», proseguiva Giustiniano, «tam iis

ipsis colonis quam in subole eorum sancimus, ut et ipsa semel in fundo

nata remaneat in possessione _sub iisdem modis condicionibusque, sub

quibus etiam genitoribus eius manere definivimus_»[485].

La frase consueta delle epigrafi per indicare il tributo in natura dei

coloni è, come si è visto, quella di _partes_ o _partes fructuum_, o

_partes agrariae_[486]. Or bene, essa sembra la traduzione letterale

della frase di un antico che ci discorreva appunto degli Iloti spartani

— MIRONE DI PRIENE (in ATH., 14, 14) —, il quale così testualmente

si esprimeva: [Gli Spartani], «affidando [agli Iloti] la terra,

stabilirono ch’essi dovessero fornire immutabilmente _parte [dei

frutti]_ (ἔταξαν μοῖραν ᾕν αὐτοῖς ἀνοίσουσιν ἀεὶ)», descrivendoci in

tal guisa, più precisamente che non avesse fatto Plutarco, un rapporto

economico di mezzadria, ossia, come dicevamo, di _colonia partiaria_.

È lecito ora chiedersi: Si tratta di una semplice casuale analogia

fra il mondo greco e quello romano o non forse di qualche cosa di più

intimo?

Secondo il maggior conoscitore del colonato, lo SCHULTEN, la

_colonia partiaria_ dell’Impero romano è _pura derivazione di quella

greca_[487]. Ma anche a non ammettere una così rigida discendenza di

fenomeni giuridici, è fuori dubbio che l’influenza del diritto greco

ed ellenistico si esercitò profondamente su l’istituto romano della

_colonia partiaria_[488], e che, quindi, le forme dell’uno dovettero

ripetere le forme preesistenti dell’altro dei due fenomeni.

Secondo, dunque, ogni cosa ci induce a credere, gli obblighi degli

Iloti verso gli Spartani dovevano essere quelli di un tributo in

natura, proporzionale al ricavato del suolo. Abbiamo noi a nostra

disposizione qualche altro argomento che ci autorizzi a tale

interpretazione?

Imporre ai propri coloni un tributo fisso anzichè uno proporzionale al

raccolto del suolo, o viceversa, non è materia di capriccio individuale

del supremo proprietario; è necessità, determinata a sua volta dalle

condizioni del suolo e del coltivatore. In una sua lettera, su questo

punto notevolissima, PLINIO IL GIOVANE spiegava ad un amico perchè

egli fosse costretto a trasformare in mezzadria la locazione di un

suo podere, i cui contadini avevano fin ad allora pagato un canone

in danaro: «Negli ultimi cinque anni (egli scrive) non ostante i

numerosi condoni, gli arretrati [dei miei fittavoli] sono andati

accumulandosi. Perciò la maggior parte non si preoccupano di ridurre

il debito, disperando di poterlo mai soddisfare; anzi distruggono e

sperperano il prodotto, convinti di non avere a risparmiare per sè.

Occorre dunque rimediare ai mali che si aggravano ogni giorno. E non

v’ha che un solo rimedio: _non locare a fitto, ma a mezzadria_.... Del

resto non c’è nessun genere di guadagno più equo di quello che proviene

solo dalla fertilità della terra, dal clima e dalle vicende delle

stagioni....»[489].

A giudizio di Plinio, dunque, di fronte a contadini rovinati o

impoveriti, imporre un canone fisso significa precludersi la via di

riscuotere alcunchè. Identico pericolo era previsto nei contratti

greci. Ce ne informa un significantissimo contratto del periodo

classico (345-344 a. C.), fra il demo di Aixone e due cittadini

ateniesi. In esso, dopo l’indicazione delle clausole normali della

locazione, per cui i conduttori avrebbero dovuto corrispondere un

canone fisso in danaro (152 dr. annue), si aggiunge che, se per

disgrazia, durante il periodo della locazione, il territorio sarà

devastato dai nemici, o se ne sarà da essi impedita la coltivazione,

il fitto si trasformerà in mezzadria, e toccherà ai proprietari

solo la metà dei prodotti della terra («_Se i nemici impediscono la

coltivazione o distruggono il prodotto, spetterà agli Aixonei la metà

del ricavato della terra_»)[490].

Se questo sentono gli antichi, la scienza moderna è concorde nel

pensare che la mezzadria, o è «una trasformazione del fitto, imposta

dall’impoverimento dei fittavoli», o è determinata dalla povertà del

suolo e dei suoi diretti coltivatori[491].

Imporre dunque a dei coloni rovinati e impoveriti (e tali furono gli

Iloti della Laconia, dopo la prima invasione, o, più ancora, i Messeni

dopo la così detta seconda guerra messenica) un canone annuo fisso,

era cosa, che non soltanto non si doveva, ma che _non si poteva fare_,

salvo a perpetrare, al tempo stesso il danno dei locatari del suolo.

Con la relativa sicurezza, dunque, che è lecita in simili questioni,

noi possiamo tornare a concludere che _l’obbligo degli Iloti laconi

verso i loro signori, era quello, non già di un tributo fisso in

danaro, ma di un tributo in natura, di costante proporzionalità verso

il raccolto annuo dei loro campi_.

Il tramonto di una civiltà, vol. 1 (di 2) · 第 22 / 30 题