Il tributo degli Iloti spartani.
Quali erano gli obblighi tributari degli infelici Iloti della Messenia
e della Laconia verso gli Spartani, loro signori? Il passo più
comunemente citato in proposito è quello di PLUTARCO (_Lyc._, 8, 4),
nel quale si dice che, nella originaria distribuzione compiuta da
Licurgo, del territorio della Laconia, «il lotto di terra di ciascuno
Spartano era tanto esteso da consentire il raccolto di 70 medimni
di orzo per capofamiglia; di 12 medimni per la sua donna e di una
proporzionale quantità di liquidi e di frutta». Com’è chiaro dalla
dizione, il passo non indica il contributo degli Iloti, ma specifica il
prodotto medio di ciascuno dei lotti spartani in Laconia nell’età di
Licurgo. In conseguenza è assai dubbio che se ne possa indurre alcuna
conclusione per gli obblighi degli Iloti verso gli Spartani dominatori.
Altri due passi, non meno frequentemente citati, sono quelli di
PLUTARCO: _Inst. lac._, 41; _Lyc._, 24, 3, nei quali il biografo
antico informa che gli Iloti corrispondevano «un tributo (_apophorà_),
determinato», ossia «fisso sin dalle origini, e che era cosa empia
esigere di più». Da questi due passi si è voluto ricavare che gli
Iloti versassero ogni anno ai loro signori una quantità numericamente
fissa e immutata di misure di cereali o d’altri prodotti, ossia, per
ispiegarci più chiaramente, un certo numero fisso di ettolitri o di
litri di solidi e di liquidi. Ma anche questi due passi non impongono
una così precisa conclusione. Essi autorizzano solo a concludere che la
prestazione o il tributo degli Iloti — quali che ne fossero la natura o
la forma —, ossia il loro obbligo contrattuale verso gli Spartani, _era
stato fissato fin dal principio ed era immutabile._
Bisogna dunque, per maggior luce, ricorrere ad altre testimonianze.
Le quali infatti esistono, e ci avvertono che i passi di Plutarco
non vanno intesi secondo l’interpretazione consueta. Ce ne avverte
anzi tutto la testimonianza, di un contemporaneo della seconda
guerra messenica, ossia di un personaggio del tempo remotissimo,
a cui Plutarco si riferiva — il poeta TIRTEO —, il quale parlando
dei Messeni, ridotti, dopo la prima conquista, alla condizione di
semiliberi o, piuttosto, di liberi privi dei diritti politici[469], li
descrive:
Sotto gran pesi rotti sì come asini
Dalla necessità lacrimosa ai padroni costretti
_A dar metà_ di quanto i campi rendono[470].
Il passo è esplicito e non ammette contestazioni: i Messeni pagavano
agli Spartani il «tributo fisso e immutabile» della metà dei prodotti
dei campi da essi coltivati. La immutabilità quindi non si riferirebbe
ad una cifra, _ma a una proporzione determinata_. Un altro antico
scrittore greco, Pausania, anche lui della prima età imperiale,
come Plutarco, fondandosi su Tirteo e su altre fonti, interpretava
egualmente che ai Messeni «non fu imposto alcun tributo determinato, ma
di tutti i prodotti della terra quelli versavano ai loro signori _la
metà del ricavato_»[471]. Il che vuol dire che, mentre i moderni in
genere concepiscono i rapporti economici — non quelli politici! — tra
Spartani e Iloti, come rapporti di locatari a conduttori, paganti un
fitto in natura, Tirteo e Pausania ci riportano invece a un rapporto —
più o meno volontario — di mezzadria o, per dirla in termini giuridici
romani, a una _colonia partiaria_[472].
Questa costante stabilità, non della quantità, _ma della proporzione
del tributo_ dei servi della gleba o dei coloni semiliberi, non è
esclusiva a Sparta; è comune a tutto il mondo greco-orientale e alla
legislazione imperiale romana, nonchè a quella successiva — fondata
sulla romana — dell’alto Medioevo. Ed invero, tutti i documenti del
periodo imperiale romano, relativi alle _colonie parziarie_ dell’epoca,
contengono clausole perfettamente analoghe a quelle che abbiamo
ritrovate nei passi degli antichi scrittori, riferentisi a Sparta e
agli Iloti primitivi: le une e le altre, aventi per iscopo d’impedire
alcun mutamento nelle originarie condizioni contrattuali.
La legge di Adriano, che regolava le condizioni dei coloni dei
demanî imperiali in Africa, vietava, tanto ai procuratori come ai
conduttori, di richiedere da quelli maggior quantità di contribuzioni
o di prestazioni di quanto in origine fosse stato stabilito: «Kapite
legis Hadrianae, quod supra scriptum est, ademptum est.... ius etiam
procuratoribus, nedum conductori _adversus colonos ampliandi partes
agrarias aut operarum praebitionem jugorumve etc._»[473].
E poichè, oltre mezzo secolo più tardi — nel 180-83 circa —, tale
norma è stata violata, i coloni del _Saltus Burunitanus_ si appellano
all’imperatore, invocando la legge _Hadriana_ che li aveva istituiti.
E l’imperatore — Commodo — dà loro ragione, e legifera a sua volta:
«procuratores.... curabunt ne quis per iniuriam _contra perpetuam
formam_ a vobis exigatur»[474].
Ancora sessant’anni più tardi, verso il 244-46, in una assai diversa
contrada dell’Impero romano, nella greco-orientale Frigia, i coloni di
un altro demanio imperiale si appellavano egualmente all’imperatore,
quasi con le stesse parole della iscrizione africana sopra citata,
contro le violazioni dei loro patti contrattuali originari, e
l’imperatore torna a dar loro ragione[475]. Ma può, quasi con sicurezza
assoluta, dirsi che non si tratta di caso particolare, ma di norma
universale. La famosa iscrizione di Henrich Mettich — ch’è il più
antico documento riguardante il colonato romano, e che rimonta all’età
di Traiano (116 o 117) —, richiama a sua volta una precedente _lex
Manciana_ (la legge originaria che aveva regolato il dominio), e ne
ripete e rinnova passo per passo le clausole[476]. Identicamente si
comporta una legge dell’età di Adriano riguardante i coloni di un
innominato dominio imperiale di Africa[477]. La famosa iscrizione
di Ain Oussel dell’età di Settimio Severo (209-211) richiama a sua
volta, anch’essa, la _lex Hadriana_ sopra citata[478]. E tutta la
legislazione imperiale autorizza a concludere che si tratta di colonie
parziarie, enfiteutiche, talora ereditarie, e quindi, in conseguenza,
_a condizioni immutabili_[479].
Identiche clausole troviamo, non più nelle epigrafi, ma nelle più tarde
e varie (per tempo e per luogo) disposizioni del _Codex Justinianeus_,
per le quali i coloni semiliberi o i servi della gleba veri e propri
pagavano in natura e danaro, ma più specialmente in natura (nel che
consiste l’essenza della trasformazione del fitto libero in colonato o
in servitù della gleba[480]), _secondo una proporzione immutabile_.
Una disposizione di Costantino il grande stabilisce: «Quisquis colonus
plus a domino exigitur _quam ante consueverat et quam in anterioribus
temporibus exactus est_ adeat iudicem.... et facinus comprobet....
ut ille qui convincitur amplius postulare quam accipere consueverat,
hic facere in posterum prohibeatur»[481]. Eguale divieto sanciscono
Costanzo[482], e, poco più tardi (365 d. C.), Valentiniano e Valente:
«Domini praediorum id quod terra praestat accipiant; pecuniam non
requirant.... _nisi consuetudo praedii_ hoc exigat»[483]. E, più
esplicitamente, due secoli circa più tardi, Giustiniano ribadiva:
«_Sancimus colonos nulla deteriore condicione praegravari_.... Caveant
autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt,
_aliquam innovationem eis inferre_.... Si enim hoc approbatum fuerit
et per iudicem pronuntiatum, ipse provinciae moderator.... _omni
modo provideat.... veterem consuetudinem in reditibus praestandis eis
observare_»[484].
Nè la stabilità dei patti contrattuali si limita ai rapporti fra
il proprietario e il singolo colono, ma deve estendersi a tutti i
discendenti di quest’ultimo. «Et hoc», proseguiva Giustiniano, «tam iis
ipsis colonis quam in subole eorum sancimus, ut et ipsa semel in fundo
nata remaneat in possessione _sub iisdem modis condicionibusque, sub
quibus etiam genitoribus eius manere definivimus_»[485].
La frase consueta delle epigrafi per indicare il tributo in natura dei
coloni è, come si è visto, quella di _partes_ o _partes fructuum_, o
_partes agrariae_[486]. Or bene, essa sembra la traduzione letterale
della frase di un antico che ci discorreva appunto degli Iloti spartani
— MIRONE DI PRIENE (in ATH., 14, 14) —, il quale così testualmente
si esprimeva: [Gli Spartani], «affidando [agli Iloti] la terra,
stabilirono ch’essi dovessero fornire immutabilmente _parte [dei
frutti]_ (ἔταξαν μοῖραν ᾕν αὐτοῖς ἀνοίσουσιν ἀεὶ)», descrivendoci in
tal guisa, più precisamente che non avesse fatto Plutarco, un rapporto
economico di mezzadria, ossia, come dicevamo, di _colonia partiaria_.
È lecito ora chiedersi: Si tratta di una semplice casuale analogia
fra il mondo greco e quello romano o non forse di qualche cosa di più
intimo?
Secondo il maggior conoscitore del colonato, lo SCHULTEN, la
_colonia partiaria_ dell’Impero romano è _pura derivazione di quella
greca_[487]. Ma anche a non ammettere una così rigida discendenza di
fenomeni giuridici, è fuori dubbio che l’influenza del diritto greco
ed ellenistico si esercitò profondamente su l’istituto romano della
_colonia partiaria_[488], e che, quindi, le forme dell’uno dovettero
ripetere le forme preesistenti dell’altro dei due fenomeni.
Secondo, dunque, ogni cosa ci induce a credere, gli obblighi degli
Iloti verso gli Spartani dovevano essere quelli di un tributo in
natura, proporzionale al ricavato del suolo. Abbiamo noi a nostra
disposizione qualche altro argomento che ci autorizzi a tale
interpretazione?
Imporre ai propri coloni un tributo fisso anzichè uno proporzionale al
raccolto del suolo, o viceversa, non è materia di capriccio individuale
del supremo proprietario; è necessità, determinata a sua volta dalle
condizioni del suolo e del coltivatore. In una sua lettera, su questo
punto notevolissima, PLINIO IL GIOVANE spiegava ad un amico perchè
egli fosse costretto a trasformare in mezzadria la locazione di un
suo podere, i cui contadini avevano fin ad allora pagato un canone
in danaro: «Negli ultimi cinque anni (egli scrive) non ostante i
numerosi condoni, gli arretrati [dei miei fittavoli] sono andati
accumulandosi. Perciò la maggior parte non si preoccupano di ridurre
il debito, disperando di poterlo mai soddisfare; anzi distruggono e
sperperano il prodotto, convinti di non avere a risparmiare per sè.
Occorre dunque rimediare ai mali che si aggravano ogni giorno. E non
v’ha che un solo rimedio: _non locare a fitto, ma a mezzadria_.... Del
resto non c’è nessun genere di guadagno più equo di quello che proviene
solo dalla fertilità della terra, dal clima e dalle vicende delle
stagioni....»[489].
A giudizio di Plinio, dunque, di fronte a contadini rovinati o
impoveriti, imporre un canone fisso significa precludersi la via di
riscuotere alcunchè. Identico pericolo era previsto nei contratti
greci. Ce ne informa un significantissimo contratto del periodo
classico (345-344 a. C.), fra il demo di Aixone e due cittadini
ateniesi. In esso, dopo l’indicazione delle clausole normali della
locazione, per cui i conduttori avrebbero dovuto corrispondere un
canone fisso in danaro (152 dr. annue), si aggiunge che, se per
disgrazia, durante il periodo della locazione, il territorio sarà
devastato dai nemici, o se ne sarà da essi impedita la coltivazione,
il fitto si trasformerà in mezzadria, e toccherà ai proprietari
solo la metà dei prodotti della terra («_Se i nemici impediscono la
coltivazione o distruggono il prodotto, spetterà agli Aixonei la metà
del ricavato della terra_»)[490].
Se questo sentono gli antichi, la scienza moderna è concorde nel
pensare che la mezzadria, o è «una trasformazione del fitto, imposta
dall’impoverimento dei fittavoli», o è determinata dalla povertà del
suolo e dei suoi diretti coltivatori[491].
Imporre dunque a dei coloni rovinati e impoveriti (e tali furono gli
Iloti della Laconia, dopo la prima invasione, o, più ancora, i Messeni
dopo la così detta seconda guerra messenica) un canone annuo fisso,
era cosa, che non soltanto non si doveva, ma che _non si poteva fare_,
salvo a perpetrare, al tempo stesso il danno dei locatari del suolo.
Con la relativa sicurezza, dunque, che è lecita in simili questioni,
noi possiamo tornare a concludere che _l’obbligo degli Iloti laconi
verso i loro signori, era quello, non già di un tributo fisso in
danaro, ma di un tributo in natura, di costante proporzionalità verso
il raccolto annuo dei loro campi_.