VIII.

La costituzione concepita da Cesare non fu, in tutti i suoi punti,

patrimonio dell’impero.

Tuttavia le sue modificazioni non riescirono tali da permettere la

risurrezione di quel conflitto di poteri, che avea dato luogo al _s. c.

u._

Dopo Tiberio, il potere elettorale, giudiziario e legislativo fu

trasferito al senato[430]; ma l’opera degli imperatori non consistè che

nel defraudare delle proprie competenze i comizi in pro del senato, per

defraudarne poi questo in pro di sè medesimi.

L’imperatore riassunse in sè tutte le cariche civili, militari e

religiose. I suoi editti ebbero valore di leggi[431]; e Augusto

compiè ciò che G. Cesare aveva appena concepito: l’imperiale tribunale

d’appello, come completazione dell’imperiale giudizio in prima istanza,

inaugurato dal padre[432].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 77 / 80 题