La costituzione concepita da Cesare non fu, in tutti i suoi punti,
patrimonio dell’impero.
Tuttavia le sue modificazioni non riescirono tali da permettere la
risurrezione di quel conflitto di poteri, che avea dato luogo al _s. c.
u._
Dopo Tiberio, il potere elettorale, giudiziario e legislativo fu
trasferito al senato[430]; ma l’opera degli imperatori non consistè che
nel defraudare delle proprie competenze i comizi in pro del senato, per
defraudarne poi questo in pro di sè medesimi.
L’imperatore riassunse in sè tutte le cariche civili, militari e
religiose. I suoi editti ebbero valore di leggi[431]; e Augusto
compiè ciò che G. Cesare aveva appena concepito: l’imperiale tribunale
d’appello, come completazione dell’imperiale giudizio in prima istanza,
inaugurato dal padre[432].