La nomina del dittatore[406] era infatti riescita, sotto molti aspetti,
svantaggiosa al senato sin dal tempo, in cui codesta magistratura
resisteva ancora all’azione dei partiti democratici.
Il dittatore, rispetto al senato, possiede un’indipendenza maggiore,
che non i consoli. Non ostante la testimonianza di Zonara, tutto ci
induce a credere che esso, per quanto concerneva il pubblico tesoro,
fosse dispensato dall’autorizzazione senatoria[407].
Ma, se in ciò i suoi dritti non superavano gran fatto quelli dei
consoli, residenti nella capitale, riescivano tali, quanto alla
dispensa da ogni rendimento di conti al termine della gestione, grave
lesione della strapotenza del senato nel dipartimento delle finanze.
D’altro canto, mentre il console in guerra non poteva, di regola,
arrolare più di quattro legioni, il dittatore non conosceva limiti
a tale suo diritto, come iniziata la campagna, i legati del senato
venivano meno frequentemente ed intensamente a circoscriverne
l’indipendenza[408].
Il posto più elevato, che al dittatore competeva, rispetto ai capi
del potere esecutivo, avea gradatamente reso i consoli meno proclivi
a tale nomina, che loro competeva di dritto[409]. E, se talvolta vi
erano stati coattati dalle minacce dei tribuni, tal’altra aveano scelto
contrariamente ai voleri del senato[410].
Questo secondo caso, che poteva ripetersi con esito peggiore,
ogni qualvolta tra senato e consoli fosse esistita collisione
di intendimenti rendeva, per quest’ultimo, parecchio pericoloso
l’espediente della dittatura.
Peggio accadde, quando l’azione incessante dei partiti democratici
fece sì che il popolo intervenisse più seriamente e più consuetamente
a limitare, giusta gli obblighi della costituzione, i poteri
dittatoriali. Già, al 356, i plebei avevano conquistato codesta
magistratura; e, benchè le nuove lotte non si sarebbero più combattute
fra patrizi e plebei, ma fra _optimates_ e _populares_, tornava
pericoloso agli interessi dei primi l’affidarsi ad un magistrato,
che, pur ieri, avea figurato tra le file del partito più liberale e
democratico. Sembra che sia stato proprio quest’inconsapevole istinto
di difesa a dirigere l’opposizione del senato contro gli atti del primo
dittatore plebeo, C. Marcio Rutilo[411].
Ad una data non ben definibile, la dittatura, in origine esente dalla
_provocatio_, terminò per esserne dichiarata passibile[412]. Lo stesso
è a dirsi dell’_intercessio_ tribunizia[413]; e così la dittatura fu
vista in seguito, nelle lotte che ebbe a sostenere contro i tribuni,
vacillare e piegarvisi[414].
Già dispensato da ogni rendimento di conti, il dittatore fu ridotto a
dover rispondere dei propri atti e a sottostare alle pene adeguate al
pari di qualsiasi magistrato[415].
Peggio ancora gli toccò, quando, per plebiscito, i suoi poteri
furono equiparati a quelli del _magister equitum_[416], il che era un
insinuare il principio e le garanzie della collegialità, che destituiva
la dittatura della sua ragion d’essere.
I comizi, che prima non partecipavano alla _dictio_ di codesto
magistrato, v’intervennero di fatto più tardi, e si vide persino un
dittatore, nominato per designazione dei _concilia plebis_[417],
i quali, per colmo di misura, dietro la legge Hortensia del 286,
acquistarono il diritto di legiferare indipendentemente dalla volontà e
dai divieti dittatorii[418].
Così il magistrato in discorso, scelto tra i più cospicui cittadini,
in un momento di crisi sociale, nè facea decadere le guarentigie
costituzionali, nè escludeva una conciliazione delle lotte intestine
col sottostare alla legge.
L’arme a due tagli si era spuntata; urgeva buttarla nel dimenticatoio.
Ed ecco la mirabile coincidenza delle date.
Non si è sicuri nè della legge, nè dell’anno, in cui la dittatura
fu sottoposta alla _provocatio_. Livio ce la fa sospettare tale
al 439, 385, 363, 325, 314. Sembra però più ragionevole riportare
l’innovazione alla terza legge Valeria de _provocatione_, la quale
data dal 300[419]. Al 353, o, più sicuramente, al 209, essa comincia
a sottostare all’_intercessio_[420]. Al 286 s’inaugura l’indipendenza
e l’onnipotenza dei _concilia-plebis_; al 217 i poteri del _magister
equitum_ sono equiparati a quelli del dittatore[421]; al 210 i
_concilia plebis_ designano il primo dittatore[422]; e l’ultimo,
nominato _seditionis sedandae causa_, non oltrepassa i primi del IIIº
secolo a. Cristo[423].