I comizi curiati avevano allora perduto ogni importanza politica[372].

Più degni di considerazione, sia per la maggiore indipendenza

legislativa, sia per la democratica costituzione, erano i _comitia

tributa_, campo d’elezione dei magistrati minori e dei _tribuni

plebis_.

Essi erano costituiti dalle 35 tribù, formate, a lor volta, dai

cittadini domiciliati nel territorio della tribù, e votavano

_tributim_[373].

Ho detto «_cittadini_» per avere agio a notare come, anche in

questa, che era la più democratica delle istituzioni dello stato, non

trovavano rappresentanza gli interessi di una grandissima parte della

popolazione, cui il governo non si facea scrupolo di addossare oneri in

beneficio dei privilegiati.

Ne erano infatti esclusi, il che accadeva a maggior ragione pei

comizi centuriati, i figli, anche maggiorenni, offerti dal padre in

_mancipium_ per estinguere un debito o riparare un dato suo atto,

gli _addicti_ e i _nexi_, (prigionieri per debiti), i _municipes

sine suffragio_, gli _infames_ e i colpiti di _nota censoria_[374].

Irrisorio era l’_ius suffragii_, riserbato ai _libertini_,

senza parlare degli esuli, dei deportati, e dei numerosissimi

_peregrini_[375].

Ma inconveniente più grave era nei comizi tributi la sproporzione tra

la popolazione della campagna e quella della città.

Le quattro tribù urbane votavano per le prime, le tribù rustiche,

inscritte le ultime, raramente[376].

Il plebeo della campagna per recarsi al Foro dovea percorrere un

cammino lungo e faticoso. Nei dintorni di Roma, si stendeva una vasta

e sterile pianura, dove sorgevano le ville dei senatori, ma donde era

scomparsa la popolazione agricola, che era andata ad abitare lungo il

Liri, sui monti Volsci, a Fregelle etc., a una distanza di 30 leghe

circa dalla capitale. Tale svantaggio era stato aggravato dalla legge

Fufia del 136, dopo la quale gli abitatori della campagna non poterono

più valersi della fortunata coincidenza dei giorni di mercato coi

giorni comiziali.

Ma se contro tutto ciò poteva valere il compenso del numero maggiore

delle tribù rustiche, la popolazione urbana riesciva di fatto

ad ottenere un’enorme preponderanza, potendo, a preferenza della

rimanente, agire ed imporsi in tutte quelle manifestazioni della vita

pubblica, che preparano, e talvolta decisamente, il risultato delle

votazioni. Senza occupazione, numerosa, e spesso selvaggia per miseria,

essa si aggirava a squadre per la città, protestava nelle pubbliche

riunioni, impediva l’accesso al luogo dei comizi, violentava i votanti,

falsava i resultati delle urne. Per colmo di sventura, la plebe

rustica, dalla quale si cavava il maggior contingente per l’esercito,

decimata dalle guerre incessanti, avea cominciato a scemare sin dal

giorno, in cui avea cessato di accrescersi. Gelosa dei conquistati

diritti di cittadinanza, si era sempre negata a dare accesso a nuove

popolazioni, lasciando che la direzione della politica della capitale

restasse in mano dei residenti nella medesima[377].

Quasi tutte codeste restrizioni pesavano altresì sull’_ius honorum_,

sul diritto cioè di aspirare alle pubbliche cariche col soprammercato

dell’esclusione degli _opifices_, dei _sellularii_, dei _proletarii_,

dei _capite censi_ e dei figli dei _libertini_[378], una bagattella,

come è palese.

La nomina dei titolari dei collegi sacerdotali spettava ai membri del

collegio[379], e chi pensa come la lotta per l’ammissione dei plebei ai

medesimi non era stata di tutta la plebe contro i patrizi, ma solo dei

più ricchi[380], e come la vita pubblica romana non contasse atto, nel

quale la religione non venisse a portare una nota decisiva, intenderà

come tali disposizioni sarebbero in avvenire venute a nuocere agli

interessi delle classi sociali meno abbienti.

La giurisdizione civile e la criminale per reati privati era, in

massima parte, in mano di tribunali costituiti dal pretore, e, in

minima[381], dei _X viri_, eletti dai comizi tributi; la giurisdizione

penale pei reati d’azione pubblica, in mano dell’ordine senatorio.

Chi rammenti adesso le competenze dei pubblici poteri, la cui

costituzione noi abbiamo esposto, potrà prevederne lo svolgimento e le

vicende.

Il senato non permetterà mai candidature o votazione di leggi, ledenti

per poco gl’interessi dell’aristocrazia. I comizi centuriati metteranno

in scacco le prime e respingeranno le seconde; nessuno dei magistrati

maggiori presenterà di simili _rogationes_; gli auguri saranno sempre

pronti ad interrompere le adunanze, sia elettorali che legislative,

o a cassarne per vizio di forma le decisioni, nè mai i _populares_

otterranno giustizia dai giudici di una classe sociale con interessi

opposti alla loro, in tutti quei casi, nei quali in ballo ci sarebbero

stati per l’appunto codesti interessi medesimi.

La loro causa sarebbe apparsa disperata se le trascorse conquiste

dei plebei non avessero inconsapevolmente, coi comizi tributi

e col tribunato della plebe, preparato l’arme migliore ai danni

dell’oligarchia dominante.

Così il conflitto tra le varie classi sociali si palesa nella vita

politica segnatamente come conflitto fra il senato e il tribunato del

popolo in alleanza coi comizi tributi.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 72 / 80 题