Più degni di considerazione, sia per la maggiore indipendenza
legislativa, sia per la democratica costituzione, erano i _comitia
tributa_, campo d’elezione dei magistrati minori e dei _tribuni
plebis_.
Essi erano costituiti dalle 35 tribù, formate, a lor volta, dai
cittadini domiciliati nel territorio della tribù, e votavano
_tributim_[373].
Ho detto «_cittadini_» per avere agio a notare come, anche in
questa, che era la più democratica delle istituzioni dello stato, non
trovavano rappresentanza gli interessi di una grandissima parte della
popolazione, cui il governo non si facea scrupolo di addossare oneri in
beneficio dei privilegiati.
Ne erano infatti esclusi, il che accadeva a maggior ragione pei
comizi centuriati, i figli, anche maggiorenni, offerti dal padre in
_mancipium_ per estinguere un debito o riparare un dato suo atto,
gli _addicti_ e i _nexi_, (prigionieri per debiti), i _municipes
sine suffragio_, gli _infames_ e i colpiti di _nota censoria_[374].
Irrisorio era l’_ius suffragii_, riserbato ai _libertini_,
senza parlare degli esuli, dei deportati, e dei numerosissimi
_peregrini_[375].
Ma inconveniente più grave era nei comizi tributi la sproporzione tra
la popolazione della campagna e quella della città.
Le quattro tribù urbane votavano per le prime, le tribù rustiche,
inscritte le ultime, raramente[376].
Il plebeo della campagna per recarsi al Foro dovea percorrere un
cammino lungo e faticoso. Nei dintorni di Roma, si stendeva una vasta
e sterile pianura, dove sorgevano le ville dei senatori, ma donde era
scomparsa la popolazione agricola, che era andata ad abitare lungo il
Liri, sui monti Volsci, a Fregelle etc., a una distanza di 30 leghe
circa dalla capitale. Tale svantaggio era stato aggravato dalla legge
Fufia del 136, dopo la quale gli abitatori della campagna non poterono
più valersi della fortunata coincidenza dei giorni di mercato coi
giorni comiziali.
Ma se contro tutto ciò poteva valere il compenso del numero maggiore
delle tribù rustiche, la popolazione urbana riesciva di fatto
ad ottenere un’enorme preponderanza, potendo, a preferenza della
rimanente, agire ed imporsi in tutte quelle manifestazioni della vita
pubblica, che preparano, e talvolta decisamente, il risultato delle
votazioni. Senza occupazione, numerosa, e spesso selvaggia per miseria,
essa si aggirava a squadre per la città, protestava nelle pubbliche
riunioni, impediva l’accesso al luogo dei comizi, violentava i votanti,
falsava i resultati delle urne. Per colmo di sventura, la plebe
rustica, dalla quale si cavava il maggior contingente per l’esercito,
decimata dalle guerre incessanti, avea cominciato a scemare sin dal
giorno, in cui avea cessato di accrescersi. Gelosa dei conquistati
diritti di cittadinanza, si era sempre negata a dare accesso a nuove
popolazioni, lasciando che la direzione della politica della capitale
restasse in mano dei residenti nella medesima[377].
Quasi tutte codeste restrizioni pesavano altresì sull’_ius honorum_,
sul diritto cioè di aspirare alle pubbliche cariche col soprammercato
dell’esclusione degli _opifices_, dei _sellularii_, dei _proletarii_,
dei _capite censi_ e dei figli dei _libertini_[378], una bagattella,
come è palese.
La nomina dei titolari dei collegi sacerdotali spettava ai membri del
collegio[379], e chi pensa come la lotta per l’ammissione dei plebei ai
medesimi non era stata di tutta la plebe contro i patrizi, ma solo dei
più ricchi[380], e come la vita pubblica romana non contasse atto, nel
quale la religione non venisse a portare una nota decisiva, intenderà
come tali disposizioni sarebbero in avvenire venute a nuocere agli
interessi delle classi sociali meno abbienti.
La giurisdizione civile e la criminale per reati privati era, in
massima parte, in mano di tribunali costituiti dal pretore, e, in
minima[381], dei _X viri_, eletti dai comizi tributi; la giurisdizione
penale pei reati d’azione pubblica, in mano dell’ordine senatorio.
Chi rammenti adesso le competenze dei pubblici poteri, la cui
costituzione noi abbiamo esposto, potrà prevederne lo svolgimento e le
vicende.
Il senato non permetterà mai candidature o votazione di leggi, ledenti
per poco gl’interessi dell’aristocrazia. I comizi centuriati metteranno
in scacco le prime e respingeranno le seconde; nessuno dei magistrati
maggiori presenterà di simili _rogationes_; gli auguri saranno sempre
pronti ad interrompere le adunanze, sia elettorali che legislative,
o a cassarne per vizio di forma le decisioni, nè mai i _populares_
otterranno giustizia dai giudici di una classe sociale con interessi
opposti alla loro, in tutti quei casi, nei quali in ballo ci sarebbero
stati per l’appunto codesti interessi medesimi.
La loro causa sarebbe apparsa disperata se le trascorse conquiste
dei plebei non avessero inconsapevolmente, coi comizi tributi
e col tribunato della plebe, preparato l’arme migliore ai danni
dell’oligarchia dominante.
Così il conflitto tra le varie classi sociali si palesa nella vita
politica segnatamente come conflitto fra il senato e il tribunato del
popolo in alleanza coi comizi tributi.