Questo per l’emancipazione della _provocatio_. Quanto alla costituzione
dei tribunali eccezionali, durante l’impero del _s. c. u._, essa conta
anzitutto i suoi precedenti in simili _quaestiones extraordinariae_,
volute a più riprese dal popolo, e il più delle volte costituite di
qualche senatore e dai capi del potere esecutivo. Ma il senato, che per
legge fissava e spostava ai pretori i dipartimenti giudiziari,[332]
avea più volte, e di sua iniziativa, delegato altresì a consoli e
pretori, che faceva assistere da commissioni senatoriali, dei processi
delicatissimi, i quali erano andati a terminare con pene capitali od
esecuzioni, seguite a condanne pronunciate fuori Roma o contro delle
donne[333]. Così avvenne al 204, al 186, al 180[334].
Le _quaestiones perpetuae_ erano del resto costituite esclusivamente
da senatori[335], consuetudine interrotta più tardi, ma solo per breve
periodo di tempo[336]; e, come puro e semplice corpo senatorio, questo
aveva altre volte giudicato prigionieri romani, deditizi ed anche
tribuni, ordinando, pei primi, l’esecuzione capitale[337], e, pei
secondi, l’esilio[338]. Gli accennati processi del 132 contro i seguaci
di Tiberio Gracco segnarono il punto culminante di tale parabola. Per
essi il tribunale giudicante figurò nominato dal senato e costituito
dalle persone dei due consoli, ai quali si aggiunse C. Lelio[339], un
semplice privato, e P. Cornelio Nasica, _princeps senatus_[340].