VIII.

Questo per l’emancipazione della _provocatio_. Quanto alla costituzione

dei tribunali eccezionali, durante l’impero del _s. c. u._, essa conta

anzitutto i suoi precedenti in simili _quaestiones extraordinariae_,

volute a più riprese dal popolo, e il più delle volte costituite di

qualche senatore e dai capi del potere esecutivo. Ma il senato, che per

legge fissava e spostava ai pretori i dipartimenti giudiziari,[332]

avea più volte, e di sua iniziativa, delegato altresì a consoli e

pretori, che faceva assistere da commissioni senatoriali, dei processi

delicatissimi, i quali erano andati a terminare con pene capitali od

esecuzioni, seguite a condanne pronunciate fuori Roma o contro delle

donne[333]. Così avvenne al 204, al 186, al 180[334].

Le _quaestiones perpetuae_ erano del resto costituite esclusivamente

da senatori[335], consuetudine interrotta più tardi, ma solo per breve

periodo di tempo[336]; e, come puro e semplice corpo senatorio, questo

aveva altre volte giudicato prigionieri romani, deditizi ed anche

tribuni, ordinando, pei primi, l’esecuzione capitale[337], e, pei

secondi, l’esilio[338]. Gli accennati processi del 132 contro i seguaci

di Tiberio Gracco segnarono il punto culminante di tale parabola. Per

essi il tribunale giudicante figurò nominato dal senato e costituito

dalle persone dei due consoli, ai quali si aggiunse C. Lelio[339], un

semplice privato, e P. Cornelio Nasica, _princeps senatus_[340].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 64 / 80 题