VII.

La violazione, da parte del senato o dei capi del potere esecutivo,

del dritto di _provocatio_, ricorda i tempi d’oro dei primi secoli

dell’oligarchia repubblicana di Roma, quando era di pertinenza del

dittatore, già proposto dal senato, sottrarre le condanne capitali al

voto definitivo dei comizi.

Ma non soltanto quei tempi. Negli ultimi due secoli della repubblica

abbiamo più di un esempio di tribunali eccezionali, prescritti, e,

spesso costituiti dai comizi, pel giudizio di fatti particolari.

Del secondo a. C. se ne contano uno del 113, uno del 110[326] e due

del 172 e 141[327], nei quali ultimi la nomina delle commissioni

giudicanti fu riserbata al senato, e riescirono eletti un pretore

ed un console[328]. I loro giudizi, come quelli di ogni _quaestio

extraordinaria_[329], facevano a meno della _provocatio_. Tali

consuetudini solleticavano le voglie autocratiche del senato e dei capi

del potere esecutivo. Al 271 la ribelle legione campana, costituita di

cittadini romani, fu rinviata a Roma pel giudizio, e i colpevoli, o per

ordine diretto del senato, o per ingiunzione di qualche magistrato _cum

imperio_ vennero battuti a verghe ed uccisi[330]. Con tali procedimenti

si vennero a violare la legge _Porcia_ e le altre _de provocatione_.

Ma ci si fosse fermati ai tribunali eccezionali per dei cittadini sotto

le armi! Al 132, il tribunale nominato per giudicare la ribellione dei

seguaci di T. Gracco, oltre a non tenere conto delle forme normali del

giudizio, concedenti il discarico e la difesa, terminò coll’emanare

sentenze di morte inappellabili[331].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 63 / 80 题