La violazione, da parte del senato o dei capi del potere esecutivo,
del dritto di _provocatio_, ricorda i tempi d’oro dei primi secoli
dell’oligarchia repubblicana di Roma, quando era di pertinenza del
dittatore, già proposto dal senato, sottrarre le condanne capitali al
voto definitivo dei comizi.
Ma non soltanto quei tempi. Negli ultimi due secoli della repubblica
abbiamo più di un esempio di tribunali eccezionali, prescritti, e,
spesso costituiti dai comizi, pel giudizio di fatti particolari.
Del secondo a. C. se ne contano uno del 113, uno del 110[326] e due
del 172 e 141[327], nei quali ultimi la nomina delle commissioni
giudicanti fu riserbata al senato, e riescirono eletti un pretore
ed un console[328]. I loro giudizi, come quelli di ogni _quaestio
extraordinaria_[329], facevano a meno della _provocatio_. Tali
consuetudini solleticavano le voglie autocratiche del senato e dei capi
del potere esecutivo. Al 271 la ribelle legione campana, costituita di
cittadini romani, fu rinviata a Roma pel giudizio, e i colpevoli, o per
ordine diretto del senato, o per ingiunzione di qualche magistrato _cum
imperio_ vennero battuti a verghe ed uccisi[330]. Con tali procedimenti
si vennero a violare la legge _Porcia_ e le altre _de provocatione_.
Ma ci si fosse fermati ai tribunali eccezionali per dei cittadini sotto
le armi! Al 132, il tribunale nominato per giudicare la ribellione dei
seguaci di T. Gracco, oltre a non tenere conto delle forme normali del
giudizio, concedenti il discarico e la difesa, terminò coll’emanare
sentenze di morte inappellabili[331].