IX.

Non meno invadente fu l’azione del senato circa le attribuzioni, che

rimanevano ai comizi.

Il potere legislativo, le cui deliberazioni erano obligatorie per

tutto il popolo romano, spettava, nei primi secoli della republica, ai

comizi curiati e centuriati, (le decisioni dei _concilia plebis_ non

obligavano che i plebei), e, fino al 339, il senato sanzionava con la

_patrum auctoritas_ le leggi e le elezioni.

Ma, dopo il 339 e 338, la sua decisione ebbe la precedenza. Tale

innovazione, che, secondo avemmo a notare, fu nociva all’indipendenza

della magistratura, non riescì diversa, rispetto ai comizi.

Essendo, per essa, più facile castrare quelle proposte di legge

o rifiutare quelle candidature, che al senato non facevan comodo,

riesciva agevole interdire in eterno ogni conquista civile e politica

delle classi estranee a quella rappresentata dal senato. E pare che a

tale inconveniente abbia cercato di ovviare la legge Hortensia del 286,

per cui le _rogationes_ potevano presentarsi ai _concilia plebis_ senza

autorizzazione preventiva del senato, pur assumendo, se approvate,

valore di legge[341].

Ma, al 100, il senato annullava le leggi fatte votare dal tribuno

Apuleio[342], al 99 una di Tizio[343], al 91 una di Livio Druso[344],

al 66 una del tribuno Manilio[345]; finchè al 67, quando il tribuno

Cornelio emise un progetto di legge, per cui le _solutiones legibus_

(_dispense da leggi_) dovevano accordarsi solo dietro decisione

popolare, il senato vi suscitò tale opposizione, che il tribuno fu

costretto a modificare la sua proposta nel senso, che esse sarebbero

state accordate dal popolo, ma su iniziativa del senato impassibile

d’_intercessio_[346], disposizione, che formava il coronamento della

pratica dei tempi andati[347].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 65 / 80 题