Nessun _s. c. u._ ci à dato luogo a dubitare dell’affidamento a privati
della suprema eccezionale tutela della repubblica.
La cosa procedette alquanto diversamente rispetto alle misure ad esso
concomitanti. Al 49, l’abbiamo notato, furono affidate a dei privati
quattro province, due pretorie, e due consolari, senza che il loro
_imperium_ forse riconfermato da una deliberazione popolare[320].
Or bene, anche questo caso vantava i suoi precedenti.
Il senato, nell’assenza dei titolari, si era a più riprese permesso
di colmare dei comandi militari vacanti con dei privati, invitando
i magistrati _cum imperio_, capi del potere esecutivo, a mandare
provvisoriamente, _cum imperio_, quei cittadini, che avessero creduto.
Ed esso poteva concedere ad un generale, incaricato della direzione di
due eserciti in regioni differenti, il permesso di affidare uno dei
medesimi a un suo delegato. Ma i succitati sono da considerarsi come
incarichi trasmessi dai magistrati competenti, caso previsto dalla
costituzione.
Al 212 il senato fece un passo innanzi: accordò a un centurione
primipilare un corpo di 8000 soldati col dritto di arrolarne dei nuovi.
Al 211, con Annibale alle porte di Roma, decretò che tutti gli
ex-dittatori, consoli e censori si ritenessero in pieno possesso
dell’_imperium_ finchè il nemico non si fosse ritirato dalle mura. Al
173 inviò _cum imperio_ in Puglia un _praetor designatus_[321], all’82
Cn. Pompeo, un privato cavaliere romano, in Sicilia e indi in Africa,
propretore contro i partigiani di Mario[322], al 77 il medesimo,
proconsole contro Sertorio,[323] e, insieme con Catulo, generale
supremo nella campagna contro Lepido[324].
Più in là non si poteva andare.