IV.

Nessun _s. c. u._ ci à dato luogo a dubitare dell’affidamento a privati

della suprema eccezionale tutela della repubblica.

La cosa procedette alquanto diversamente rispetto alle misure ad esso

concomitanti. Al 49, l’abbiamo notato, furono affidate a dei privati

quattro province, due pretorie, e due consolari, senza che il loro

_imperium_ forse riconfermato da una deliberazione popolare[320].

Or bene, anche questo caso vantava i suoi precedenti.

Il senato, nell’assenza dei titolari, si era a più riprese permesso

di colmare dei comandi militari vacanti con dei privati, invitando

i magistrati _cum imperio_, capi del potere esecutivo, a mandare

provvisoriamente, _cum imperio_, quei cittadini, che avessero creduto.

Ed esso poteva concedere ad un generale, incaricato della direzione di

due eserciti in regioni differenti, il permesso di affidare uno dei

medesimi a un suo delegato. Ma i succitati sono da considerarsi come

incarichi trasmessi dai magistrati competenti, caso previsto dalla

costituzione.

Al 212 il senato fece un passo innanzi: accordò a un centurione

primipilare un corpo di 8000 soldati col dritto di arrolarne dei nuovi.

Al 211, con Annibale alle porte di Roma, decretò che tutti gli

ex-dittatori, consoli e censori si ritenessero in pieno possesso

dell’_imperium_ finchè il nemico non si fosse ritirato dalle mura. Al

173 inviò _cum imperio_ in Puglia un _praetor designatus_[321], all’82

Cn. Pompeo, un privato cavaliere romano, in Sicilia e indi in Africa,

propretore contro i partigiani di Mario[322], al 77 il medesimo,

proconsole contro Sertorio,[323] e, insieme con Catulo, generale

supremo nella campagna contro Lepido[324].

Più in là non si poteva andare.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 60 / 80 题