Ma se il senato, come abbiamo visto, possedeva già i mezzi per
sbarazzarsi dei magistrati, ostili o disobbedienti, poco meno fortunata
posizione esso avea conquistata rispetto ai tribuni.
Anche l’_intercessio_ tribunizia destituiva il _s. c._ d’ogni effetto
legale. Ma, oltre ai casi previsti dalla legge, pei quali era vietata
ogni _intercessio_, anche se tribunizia[311], il senato possedeva il
«_s. c. contra rempublicam factum videri_», valido contro magistrati e
tribuni, per cui si minacciava agli avversari lo stigma di nemici delle
istituzioni, quasi come preludio a un _s. c. u._, e s’invitavano i
consoli a riferire al senato sull’_intercessio_[312].
Quest’espediente era usato, non solo contro atti passati, ma eziandio
contro atti futuri, che o magistrati o tribuni avessero avuto voglia
di compiere[313], venendo così a ledere i loro dritti, non solo di
cittadini, ma di rappresentanti del popolo.
Quando poi questi ultimi non sembravano, per ciò soltanto, intenzionati
a cedere, il senato, con un atto, che richiama il dominio del _s. c.
u._, o ne impediva con la forza l’intervento alle proprie assemblee,
indispensabile alla validità dell’_intercessio_[314], o ne reprimeva
l’agitazione iniziata, ordinandone sia l’arresto[315], che la
destituzione[316].
Ma, se tutto ciò non fosse bastato, rimaneva al senato l’espediente
della dittatura[317].
Non è ben certo se la sua autorizzazione alla creazione di tale
magistrato fosse contemplata da legge alcuna. Certo esso non se
ne lasciò mai sfuggire la prerogativa, la quale, anzi, si era così
strettamente legata alle sue peculiari competenze, che Cicerone, nel
«_De legibus_», avea sottoposta la nomina del dittatore alla diretta
giurisdizione senatoria[318]. Sembra anzi che la conseguente decisione
fosse ritenuta coercitiva rispetto al magistrato, che l’avrebbe
eseguita.
La minaccia d’imprigionamento, da parte dei tribuni, contro i consoli
del 431[319], se questi non avessero obbedito al _s. c._, ingiungente
la nomina di un dittatore, non può poggiare su altro fondamento.
Tale _s. c._ esclude altresì l’_intercessio_ dei tribuni o dei colleghi
contro il magistrato incaricato della nomina, il quale, d’ordinario,
subisce la designazione del senato, o gli sottopone la propria
proposta.
Accanto al dittatore, i magistrati più elevati, i consoli, rimangono in
posizione subordinata, destituiti del dritto del veto, di cui godevano
rispetto ai colleghi di pari autorità.
Lo stesso è a dirsi dei tribuni.
Il senato quindi, con una indovinata designazione dittatoria, poteva
talvolta vantarsi di aver fatto il migliore dei propri interessi
possibili, se non vi fosse occorso qualche relativo svantaggio, che
avremo occasione di notare in seguito.