III.

Ma se il senato, come abbiamo visto, possedeva già i mezzi per

sbarazzarsi dei magistrati, ostili o disobbedienti, poco meno fortunata

posizione esso avea conquistata rispetto ai tribuni.

Anche l’_intercessio_ tribunizia destituiva il _s. c._ d’ogni effetto

legale. Ma, oltre ai casi previsti dalla legge, pei quali era vietata

ogni _intercessio_, anche se tribunizia[311], il senato possedeva il

«_s. c. contra rempublicam factum videri_», valido contro magistrati e

tribuni, per cui si minacciava agli avversari lo stigma di nemici delle

istituzioni, quasi come preludio a un _s. c. u._, e s’invitavano i

consoli a riferire al senato sull’_intercessio_[312].

Quest’espediente era usato, non solo contro atti passati, ma eziandio

contro atti futuri, che o magistrati o tribuni avessero avuto voglia

di compiere[313], venendo così a ledere i loro dritti, non solo di

cittadini, ma di rappresentanti del popolo.

Quando poi questi ultimi non sembravano, per ciò soltanto, intenzionati

a cedere, il senato, con un atto, che richiama il dominio del _s. c.

u._, o ne impediva con la forza l’intervento alle proprie assemblee,

indispensabile alla validità dell’_intercessio_[314], o ne reprimeva

l’agitazione iniziata, ordinandone sia l’arresto[315], che la

destituzione[316].

Ma, se tutto ciò non fosse bastato, rimaneva al senato l’espediente

della dittatura[317].

Non è ben certo se la sua autorizzazione alla creazione di tale

magistrato fosse contemplata da legge alcuna. Certo esso non se

ne lasciò mai sfuggire la prerogativa, la quale, anzi, si era così

strettamente legata alle sue peculiari competenze, che Cicerone, nel

«_De legibus_», avea sottoposta la nomina del dittatore alla diretta

giurisdizione senatoria[318]. Sembra anzi che la conseguente decisione

fosse ritenuta coercitiva rispetto al magistrato, che l’avrebbe

eseguita.

La minaccia d’imprigionamento, da parte dei tribuni, contro i consoli

del 431[319], se questi non avessero obbedito al _s. c._, ingiungente

la nomina di un dittatore, non può poggiare su altro fondamento.

Tale _s. c._ esclude altresì l’_intercessio_ dei tribuni o dei colleghi

contro il magistrato incaricato della nomina, il quale, d’ordinario,

subisce la designazione del senato, o gli sottopone la propria

proposta.

Accanto al dittatore, i magistrati più elevati, i consoli, rimangono in

posizione subordinata, destituiti del dritto del veto, di cui godevano

rispetto ai colleghi di pari autorità.

Lo stesso è a dirsi dei tribuni.

Il senato quindi, con una indovinata designazione dittatoria, poteva

talvolta vantarsi di aver fatto il migliore dei propri interessi

possibili, se non vi fosse occorso qualche relativo svantaggio, che

avremo occasione di notare in seguito.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 59 / 80 题