II.

Il _s. c. u._ fornisce di un valore imperativo le decisioni del

senato. E su questa via non erano trascurabili i progressi compiuti dal

medesimo.

Rispetto al potere esecutivo, rappresentato dai magistrati, il senato

non aveva per legge che un potere consultivo, per cui quelli doveano

sottoporgli l’esecuzione degli atti più importanti del governo[300].

Ma, dopo la legge Publilia del 339 e la Menenia del 338, tale

procedura divenne obligatoria per le _rogationes_, che il magistrato

si apparecchiava a presentare al popolo allo scopo di convertirle in

legge[301]. Ciò parve un’innovazione liberale, in quanto toglieva al

senato il diritto alla convalidazione delle decisioni dei comizi, sia

nel campo legislativo, come nell’elettorale; ma non lo fu con certezza

rispetto alla magistratura. Era ben più agevole, osserva il Willems,

impedire preventivamente a un magistrato la presentazione di una

proposta di legge o rifiutare una candidatura, che annullare una legge

già votata od una elezione[302].

Il dritto pubblico non imponeva altrettanto per i rimanenti atti

magistratizi. Tuttavia, il senato avea, poco a poco, conquistato

dei mezzi diretti e indiretti, capaci di forzare i magistrati a

consultarlo:

1. Poteva invocare i tribuni della plebe perchè glielo facessero

imporre da un plebiscito, o sottomettessero essi stessi la questione al

senato.

2. Poteva — come avvenne pel richiamo di Cicerone — minacciare il

rigetto di tutte le _relationes_ magistratizie, finchè una data

questione non gli si fosse sottoposta.

Tutto questo riesciva però di un valore pratico meschinissimo. Se il

magistrato, pur sottoponendo al senato la sua _relatio_, si trovava a

vedere scartato il proprio avviso, poteva intercedere alla _sententia_

senatoria, annullandone ogni valore.

Ma, in realtà, il senato aveva in tal caso a sua disposizione un nuovo

mezzo: poteva invitare un tribuno, contro cui nè consoli, nè pretori

aveano dritto all’_intercessio_, a dare con un plebiscito forza di

legge alla sua _sententia_.

Nell’ipotesi più favorevole, in cui cioè il _s. c._ non avesse patito

_intercessio_, i magistrati non erano tenuti ad eseguirlo. Or bene, il

senato era giunto ad imporre anche allora la propria volontà.

Bisogna per ciò distinguere i _s. c.ª_ ordinari dagli altri, votati su

questioni speciali, la cui decisione era stata, per legge, delegata al

senato.

In questo secondo caso, il _s. c._ avea valore esecutivo, e, contro

di esso, era preventivamente vietata ogni _intercessio_[303]. Quanto

ai primi, fa d’uopo distinguere i magistrati, investiti dell’_ius

referendi_, dai minori e dai promagistrati.

Rispetto a quelli, il senato non disponeva che della propria autorità.

I magistrati erano temporanei, il senato vitalizio. A lui solo

competeva il decreto e la proroga delle province, come l’approvazione o

meno delle varie candidature e lo stanziamento dei fondi pei pretori e

pei consoli assenti dalla capitale. Aggiungi la tradizionale influenza

morale; ed ecco dei mezzi di coazione abbastanza energici.

Ai magistrati minori, invece, sprovvisti dell’_ius referendi_, il

senato trasmetteva le sue decisioni per mezzo dei capi del potere

esecutivo. In tale caso, pur facendoli obbedire soltanto ai loro

superiori[304], esso veniva di fatto a costringerli al proprio impero.

I promagistrati erano, anche entro l’ambito del loro dominio, al di

sotto dei magistrati corrispondenti, e solo una legge o un _s. c._

poteva eguagliarveli[305]. Anche a questi il senato trasmetteva le sue

decisioni per mezzo dei capi del potere esecutivo residenti in Roma. Se

non che, venendo le loro funzioni delegate per _s. c._ previsto dalla

legge, e, potendo per _s. c._ essere ritolte,[306] tanto più forte era

l’obbligazione morale, che verso di esso ne seguiva[307].

Ma il consiglio senatorio non era semplicemente arrivato a costringere

la volontà e l’opera di ogni ordine di magistrati. Nel caso che costoro

si fossero dimostrati o si prevedessero inflessibili, anche dopo le

leggi Publilia e Menenia, esso non avea perduto la voglia di ricorrere

all’annullamento delle elezioni.

A tale scopo, consultati gli auguri, emanava un _s. c._, pel quale,

constatando nell’elezione un vizio di procedura, invitava il magistrato

a dimettersi[308].

Ma si fosse arrestato agli inviti!

Quando tale necessità sopraggiunse durante la gestione magistratizia,

il senato ardì ricorrere a una cruda e semplice destituzione. Così

avvenne all’87 per Cinna[309], e al 62 per Cesare[310].

Ma ciò, che avea dato origine a tanta potenza, non era questa o quella

via palese d’influenza sul potere esecutivo; era invece la tradizionale

consuetudine di quest’ultimo di interrogare il senato in ogni affare

di governo, la quale avea creato una serie innumerevole di atti, per

cui il chiedere consiglio era divenuto obbligatorio, come, sempre per

tradizione, obbligatorio l’obbedire.

Quando si pensa che a rigore poteva dirsi non esistere atto dei

funzionari del dipartimento delle finanze, della guerra e degli affari

esteri, che non presupponesse un _s. c._, e, quando si considera

l’importanza dei medesimi negli ultimi anni della republica, non si può

non prevedere un’invasione dell’autorità del senato in dipartimenti,

che esso avea altresì curato di non lasciare inviolati.

Un consiglio, che s’ingeriva nella discussione di tanti affari,

non poteva, a nessun patto, sottostare alla contraddizione interna

della propria situazione, per cui esso poteva vantare ogni dritto a

interloquire su tutto, e nessuno ad imporre l’esecuzione dei proprii

consigli. Un giorno o l’altro avrebbe dovuto scegliere tra le due vie,

che gli rimanevano: o rinunziare a tutti i suoi poteri consultivi

o assurgere ad assemblea dirigente. Si aggiungeva a favorirlo

l’indeterminatezza, in cui la legge lasciava i magistrati sul loro

obbligo di consultarlo e il senato sul dritto di richiedere la domanda

del proprio consiglio. Su tale sdrucciolo, questo scelse la via, che

gli si parava più conveniente: dal _s. c._ si avviò al _s. c. u._

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 58 / 80 题