2. tanto più, se questi siano da lui ritenuti nemici della republica.

Ma in ogni stato, retto, come tale, da leggi costituite, codesta

indagazione della scelleratezza dei suoi componenti, come della loro

ostilità al medesimo, è sottratta all’arbitrio individuale ed affidata

a qualcuno dei suoi poteri dirigenti. E così accadeva in Roma, dove

i delinquenti venivano rimandati ai tribunali criminali ordinari, ed

i nemici di Roma venivano dichiarati tali nei comizi del popolo. Il

che è confermato da Cicerone medesimo, il quale, se, nella discussione

sulla pena da applicare ai Catilinari, avea sostenuto la legalità della

uccisione dei cittadini romani, dappoichè «_qui... reipublicae sit

hostis, eum civem nullo modo esse potest_»[287], sentenzierà nel Pro

Sestio «_non posse quemquam de civitate tolli sine iudicio, ne iudicari

quidem posse nisi comitiis centuriatis_»[288].

Oltre a ciò, la seconda parte della giustificazione è manchevole, in

quanto — l’abbiamo notato — gli autori e gli esecutori del _s. c. u._

non avevano in ogni caso avuto la precauzione di far precedere ai loro

atti codesta, comunque si fosse, qualifica di _hostes r. p._ addosso ai

loro avversari.

3. L’uccisione è maggiormente lecita, continuava Cicerone, qualora gli

esecutori vi siano autorizzati dal senato[289]: «_Senatui parendum de

salute reipublicae fuit... utendum igitur consilio senatus_»[290].

Quest’onnipotenza dell’autorizzazione senatoria era probabilmente una

sincera illusione dell’oratore, pervenutagli dalla reale strapotenza

di quel consesso e dal suo difetto di precisione nel cogliere ogni

idea astratta, che gli impediva di formarsi, pur essendo un causidico,

uno scrupoloso senso della legge. Infatti, nel suo «_De legibus_»,

improntato all’ordinamento legislativo romano, egli stabiliva che,

«_quaecunque senatus creverit populusve iussit, tot sunto_»[291].

Ma ciò accadeva nell’ideale republica ciceroniana. Nella romana —

l’abbiamo visto — l’autorizzazione del senato non bastava a legalizzare

tutti gli atti, che seguivano al _s. c. u._

Così se l’autore del «_De domo_», o Cicerone stesso che fosse, in

un’occasione, nella quale gli tornava comodo, avea fatto dipendere

dal senato il giudizio sulla vita delle persone,[292] ne era stato

rimbeccato dall’A. del «_Pro Sestio_», secondo cui tale diritto

competeva solo ai comizi centuriati[293].

4. Sentendo troppo debole l’appello alle leggi esistenti, Cicerone

ricorreva ad una giustificazione, che poteva essere più seria al _mos

maiorum_[294]. Poichè la misura datava da tempo remoto e le precedenti

generazioni ne aveano usato più volte nell’esercizio del governo

della republica, doveva essere concesso, giusta il dritto publico

romano, continuare ad usarne pel presente e per l’avvenire. Cicerone

si appellava così, per dirla in termini giuridici, a quell’altra

importantissima fonte di dritto costituzionale: la _consuetudine_.

Se non che codesta giustificazione à il torto originario di

non giustificare quei casi, da cui appunto si era originata la

consuetudine. Ma, come se questo non bastasse, essa non riesce valida

per una seconda ragione. Il diritto consuetudinario è fondato sulla

_voluntas populi_, sul _tacitus consensus omnium_[295]. E questo non

parrebbe davvero il caso del _s. c. u._

Tutto ciò, senza tornare alla _vexata quaestio_, se nel diritto romano

la consuetudine avesse o no forza di abrogare la legge[296].

5. «_Salus populi suprema lex esto_»[297], concludeva l’Arpinate.

Vedremo più innanzi quanta ipocrisia si nasconda dietro questa

sedicente invocazione della difesa del popolo, che si sarebbe

assunta uno solo dei poteri dello stato, quello appunto a cui essa

non competeva. Per ora terminiamo col notare come codesta ideale

_lex_ della republica ciceroniana, per mala ventura dei ciceroniani

conservatori di Roma, non si era mai votata, proprio nei comizi del

popolo.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 53 / 80 题